Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5373/2013
Entscheidungsdatum
21.07.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-5373/2013

Sentenza del 21 luglio 2015 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Michael Peterli, Beat Weber; Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Alessandro Mazzoleni, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 12 agosto 2013).

C-5373/2013 Pagina 2

Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera nel 1985 e dal 2005 in poi, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. TAF 19). B. Il 10 maggio 2010, A. ha subito un incidente sul lavoro. Il caso infortunistico è stato assunto dall'Istituto nazionale svizzero di assicura- zione contro gli infortuni (INSAI). I primi accertamenti hanno permesso di stabilire che l'assicurato riportò un trauma alla spalla, al ginocchio destro ed un trauma cranico (cfr, l'incarto INSAI ad atti, segnatamente il doc. 40). Già il 14 febbraio 2007 il nominato aveva subito un infortunio provocante la rottura del menisco del ginocchio destro con successivo intervento di meniscectomia, ed interruzione del lavoro fino al 9 giugno successivo, a parte un tentativo di ripresa svolto dal 5 al 16 maggio 2007 (doc. INSAI 1- 29, 32.1). C. Il 1° marzo 2011, A._______ ha formulato una domanda volta al consegui- mento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità all'atten- zione dell'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI, doc. 1, 4). Detto Ufficio, competente per esaminare il merito della richiesta, ha preso atto che il caso non era ancora stabilizzato sotto il profilo medico post-in- fortunistico. La procedura è stata pertanto sospesa in modo informale. Sotto il profilo lavorativo (doc. 11) è risultato che A._______, assunto il 15 febbraio 2010 presso una ditta di pavimentazioni stradali, è rimasto as- sente dal lavoro come segue: 100% dal 10 maggio al 30 giugno, 50%, dal 30 giugno al 12 luglio, 100% dal 12 al 15 luglio, 50% dal 15 luglio al 25 agosto, 100% dal 25 agosto 2010 al 1° ottobre 2011, 50% dal 1° ottobre 2011 al 21 maggio 2012, 100% dal 21 al 31 maggio 2012 (doc. 37, 38). D. In occasione della visita circondariale INSAI del 14 febbraio 2012 (doc. IN- SAI 130) è stata ritenuta la diagnosi post-infortunistica di stato dopo con- tusione alla spalla destra, stato dopo artroscopia e artrolisi con acromio- plastica e reinserzione del sovraspinato della spalla destra il 20 ottobre 2010. Il sanitario ha rilevato anche danni extra-infortunistici di ernia cervi-

C-5373/2013 Pagina 3 cale C6/7 a sinistra, periartrite omeroscapolare a sinistra, condropatia fe- moropatellare destra, otite catarrale cronica a destra. Il dipendente è stato dichiarato abile nel proprio lavoro (macchinista edile) in misura completa, ma inabile come manovale/muratore dal 1° ottobre 2011 (in base a prece- dente rapporto INSAI del 16 settembre 2011, doc. 124) e continua. Egli è stato sottoposto ad un soggiorno riabilitativo alla Clinica di B._______ dal 21 al 30 maggio 2012 (doc. 135 e seg. Inc. INSAI). E. Nel proprio rapporto del 19 settembre 2012 il Servizio medico regionale (SMR) ha disposto una visita pluridisciplinare, atteso che, oltre la proble- matica post-infortunistica, l'assicurato presentava problemi ortopedici ex- tra-infortunistici, una patologia ORL ed anche aspetti morbosi neuropsi- chiatrici (doc. 41). Nel frattempo altri documenti sanitari sono pervenuti ad atti, quali, segna- tamente (in ordine cronologico): un referto Rx della spalla destra del 3 mag- gio 2011, un referto RMN spalla destra del 3 maggio 2011, un RMN ence- falo rocche petrose del 27 maggio 2011, un referto TC colonna cervicale del 16 giugno 2011, una lettera di dimissione ospedaliera per il ricovero del 15 luglio 2011 per otite catarrale media, un rapporto di audiovestibologia del 26 agosto 2011, un rapporto d'esame neurologico del 21 novembre 2011, un verbale di intervento chirurgico per sindrome del tunnel carpale del 14 dicembre 2011, una rapporto 11 gennaio 2012 del Dott. Hertel (per l'INSAI), traumatologo, un ECG dinamico del 7 agosto 2012, un verbale di pronto soccorso del 13 agosto 2012 per congiuntivite, un reperto di elettro- miografia del 23 agosto 2012, una relazione d'esame ORL dell'11 settem- bre 2012, un rapporto di otomicroscopia del 25 settembre 2012, un rap- porto d'esame ortopedico del 26 settembre 2012 (doc. 44 in toto con altri documenti medico-oggettivi non in ordine cronologico). F. La perizia pluridisciplinare è stata eseguita dal Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM) di Bellinzona a fine novembre 2012. In sostanza, i medici incaricati (Dott. C., reumatologo, Dott. D., specia- lista in ORL, Dott. E., neurologo, Dott.ssa F., psichiatra) hanno rilevato (diagnosi con influenza sulla capacità di lavoro) un dolore cronico alla spalla destra in: tendenza fibromialgica, esiti di intervento ar- troscopico di acromioplastica, artrolisi della spalla destra con resezione os- sea, sinoviectomia con Shaver VAP, reinserzione della cuffia rotatoria su rottura parziale della cuffia e lesione anteriore del labbro, esiti di trauma contusivo alla spalla destra nel maggio 2010; dolore cronico al ginocchio

C-5373/2013 Pagina 4 destro in: gonartrosi, esiti di asportazione di lesione meniscale laterale il 20 febbraio 2007, esiti da distorsione del ginocchio destro il 14 febbraio 2007; dita a scatto I anamnestici alle mani bilaterali; sindrome lombospondilo- gena cronica in: alterazioni degenerative della colonna cervicale (piccola ernia discale paramediana a sin. C6-C7), disturbi statici del rachide (iper- cifosi prolungata dorsale con protrazione del capo, iperlordosi lombare corta, scoliosi sinistro-convessa toracolombare), tendenza fibromialgica. Gli esperti incaricati hanno anche segnalato quali diagnosi senza influsso sulla capacità di lavoro, segnatamente un'ipoacusia percettiva bilaterale, disturbi dell'equilibrio, dolori cronici lombari, obesità (doc. 60). I periti hanno rilevato che il paziente non è più in grado di svolgere l'attività di mura- tore/macchinista del settore edile. In ambito di attività sostitutive rispettose di determinati limiti di posizione, porto pesi, marcia, il paziente potrà essere ritenuto abile al 100% dopo un periodo di integrazione professionale rispet- tivamente di riallenamento al lavoro. In una lettera complementare del 21 marzo 2013, i sanitari del SAM, dopo aver ribadito le conclusioni tratte nella perizia, hanno precisato che non è possibile indicare in modo definitivo la data a partire dalla quale il grado di capacità di lavoro raggiungerà la mi- sura del 100% (doc. 64). G. L'incarto è stato trasmesso al SMR, il quale, nel rapporto del 25 marzo 2013, ha interpretato la perizia del SAM nel senso che l'interessato è ina- bile nel precedente lavoro dal 10 maggio 2010 (infortunio), sebbene abbia ripreso più volte l'attività, ma con sostanziale fallimento. In attività a lui con- sone leggere e a determinate condizioni, l'assicurato è abile al 100% dal 26 agosto 2010. Il SMR comunque annota (come il SAM) che "a seguito del lungo periodo di assenza lavorativa (...) è reputato necessario un pe- riodo di riallineamento lavorativo per poter raggiungere l'esigibilità totale in attività adeguate ergonomicamente" (doc. 65). H. Il consulente in integrazione professionale (CIP), il 26 marzo 2013, ha ras- segnato un calcolo comparativo dei redditi relativo al 2011, dal quale si deduce che svolgendo attività alternative al 100%, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 24,69%, ammettendo un reddito senza invali- dità di fr. 71'500.-, un introito lordo con invalidità (statistico, adeguato a 41,6 ore lavorative settimanali) di fr. 61'894,77, ridotto del 13% per fattori perso- nali (fr. 53'858,45). In un rapporto completivo del 29 aprile 2013, il CIP ha concluso che nonostante vi sia una perdita di guadagno superiore al 20%, nel caso specifico non vi sono i presupposti per la messa in atto di provve- dimenti professionali sottoforma di riqualifica (doc. 80).

C-5373/2013 Pagina 5 I. Con progetto di decisione del 16 maggio 2013, l'UAI ha disposto la reie- zione della domanda di prestazioni per carenza del presupposto dell'inva- lidità (doc. 81). L'interessato dal canto suo ha confermato implicitamente la sua richiesta inviando dapprima documenti che attestano una programmazione di una serie di esami sanitari (doc. 83). Poi ha segnatamente esibito un referto d'esame audiometrico del 7 agosto 2013, una lettera di dimissione ospe- daliera per il ricovero dal 23 al 26 maggio 2013 per rinosinusite cronica disventilatoria in deviazione del setto, otite media a destra sieromucosa (doc. 84, 91). L'assicurato, in esito a espressa richiesta, ha ricevuto copia della perizia del SAM (doc. 88). Altri referti sono pervenuti, quali: una RMN del ginocchio destro del 12 giu- gno 2013, un referto d'esame elettroneurografico delle mani del 18 giugno 2013, un certificato del Dott. G._______, medico curante, del 19 giugno 2013 attestante, oltre la nota diagnosi, anche una sofferenza ulnare al go- mito sinistro necessitante un intervento (programmato). J. Intanto, l'INSAI ha emanato una decisione il 25 giugno 2013 con la quale ha riconosciuto una rendita d'invalidità del 26% con effetto dal 1° maggio 2013 (doc. 93). K. Con lettera del 9 luglio 2013 (doc. 97) l'assicurato ha fatto presente che la sua situazione sanitaria è lungi dall'essere stabilizzata dal momento che, dopo la visita al SAM e nell'immediato futuro, si sono verificati e rispettiva- mente programmati fatti sanitari rilevanti, come ampiamente lo dimostrano i documenti già inviati. Peraltro si prevedono interventi al braccio sinistro e si confermano riacutizzazioni debilitanti al ginocchio destro. L'incarto è stato trasmesso al SMR, nel cui parere del 31 luglio 2013 (doc. 100), il medico ha ritenuto che "de facto" le osservazioni attuali (dell'assi- curato) non permettono di modificare le esigibilità residuali funzionali espo- ste dal SAM. Si giustificherebbe solamente un'invalidità di 4 settimane per l'intervento ORL del 23 maggio 2013 e pure di 4 settimane per l'intervento al tunnel carpale del 24 luglio 2013.

C-5373/2013 Pagina 6 L. Mediante decisione del 12 agosto 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'in- validità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per notifi- care le decisioni di assicurati non residenti in Svizzera, ha respinto la do- manda di rendita, essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% e quella tendente al riconoscimento di provvedimenti professionali, senza addurre alcuna motivazione (doc. 104). M. Con ricorso depositato il 20 settembre 2013, A., regolarmente rap- presentato dall'avvocato Mazzoleni, chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'amministrazione perché proceda a ulteriori accertamenti sanitari. In virtù di un grado di invalidità superiore al 20% po- stula pure il riconoscimento di provvedimenti professionali. Chiede, infine, di essere ammesso all'assistenza giudiziaria, comprensiva del gratuito pa- trocinio. Con il gravame l'interessato rimprovera dapprima all'amministrazione di non aver tenuto debitamente conto delle osservazioni e della documenta- zione inviata dopo il progetto di decisione da cui emerge una situazione sanitaria non stabilizzata, violando gravemente il principio del diritto di es- sere sentito (doc. TAF 1 pag. 7). Egli rileva poi una discrepanza fra la valutazione dell'INSAI che giunge per i soli postumi infortunistici ad un grado d'invalidità del 26% e quella dell'AI che, globalmente, nonostante la serie di problemi extra-infortunistici am- piamente dimostrati ed ammessi dalla stessa autorità AI, giunge ad un grado d'invalidità inferiore. La parte ricorrente, dopo aver ampiamente ri- preso le regole reggenti le condizioni per ritenere la validità di una perizia ordinata in ambito amministrativo, richiamata la recente giurisprudenza del TF in merito (segnatamente) al rispetto del principio dell'imparzialità di detta perizia e del principio del contraddittorio (DTF 137 V 210, segnata- mente i, consid. 2, 4, 6), rileva come alcune considerazioni della perizia SAM siano lacunose. In particolare ritiene, citandone alcuni passaggi, che le conclusioni del Dott. D., non sarebbero soddisfacenti (doc. TAF 1 pag. 12) Detta perizia non sarebbe altresì assolutamente conclusiva o perlomeno risolutoria visto che l'assicurato potrebbe raggiungere il 100% in attività di sostituzione unicamente dopo un adeguato riallenamento al lavoro ed in particolare dopo adeguati provvedimenti d'integrazione (doc. TAF 1 pag. 12). In conclusione, quindi, al momento dell'emanazione della decisione

C-5373/2013 Pagina 7 impugnata l'interessato non raggiungeva un grado d'incapacità di lavoro del 100%, ma ben inferiore. L'insorgente contesta infine il calcolo comparativo dei redditi nella misura in cui non tiene conto della riduzione massima del 25% visto l'insieme delle circostanze, ma solo del 13% (doc. TAF 1), né precisa le attività esigibili in concreto. N. Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI cantonale ha trasmesso gli atti al SMR, il quale a sua volta ha invitato il SAM ad entrare nel merito delle obiezioni mediche. Detto servizio ha reinterpellato dal canto suo il proprio reumato- logo e lo specialista in ORL, Dott.ri C._______ e D._______ (che avevano peritato il paziente). Il reumatologo ha rilevato che i problemi alla spalla sinistra sono peggiorati in modo da comportare una redifinizione del carico sopportabile dal paziente, mentre per lo specialista ORL la documenta- zione esibita già in sede di osservazioni e poi di ricorso non apporterebbe novità sostanziali rispetto al precedente parere (cfr. i rapporti completivi del SAM del 25 novembre e 3 dicembre allegati al preavviso dell'UAI Ticino, doc. TAF 7). Le prese di posizione sono state sottoposte al Dott. Erba del SMR, specialista in medicina interna, il quale, nel rapporto del 9 dicembre 2013, ha ammesso (con lo specialista in reumatologia) che vi è un peggio- ramento funzionale a partire dal 18 settembre 2013 per la problematica alla spalla sinistra. Con preavviso del 24 gennaio 2014 l'Ufficio AI cantonale ribadisce quindi la piena validità della perizia del SAM, ma propone un parziale accogli- mento del ricorso nel senso di riconoscere all'assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità limitata nel tempo per il periodo dal 1 maggio 2011 (un anno dopo l'infortunio) al 31 agosto 2012 (tre mesi dopo il miglio- ramento dello stato di salute indicato dal reumatologo del SAM, doc. 177 inc. INSAI). Per il periodo successivo, dal 1 settembre 2012 chiede la con- ferma del grado di invalidità del 25% (preavviso allegato al doc. TAF 7 pag. 6), ritenuta una deduzione dal reddito pari al 15% (pag. 5) Per il resto, il peggioramento avvenuto (ed ammesso) dal 18 settembre 2013, essendosi realizzato dopo la data dell'impugnata decisione, potrà essere valutato nell'ambito di una nuova domanda (cfr. doc. TAF 7 preav- viso UAI Ticino e documentazione allegata a detto preavviso). Alla luce del preavviso dell'UAI cantonale, nella sua risposta del 30 gennaio 2014, l'UAIE propone il parziale accoglimento del ricorso (doc. TAF 7).

C-5373/2013 Pagina 8 O. Con ordinanza del 25 marzo 2014 (doc. TAF 8) il TAF ha inviato le rispettive risposte di causa alla parte ricorrente rendendola edotta che questa auto- rità giudiziaria non era legata dalle conclusioni delle parti e l'ha invitata a presentare la replica. Il rappresentante del ricorrente in data 15 aprile 2014 (doc. TAF 10) ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. Prende atto dell'intenzione dell'Ufficio AI di concedere una prestazione intera da mag- gio 2011 ad agosto 2013 (recte: 2012). Rileva tuttavia che il SAM non ha pienamente aderito al parere del Dott. C._______ (il quale decretava la piena capacità di lavoro in attività sostitutive, a determinate condizioni di postura, porto pesi, marcia, ecc., a partire dall'uscita dalla Clinica di B., avvenuta il 30 maggio 2012, doc. 177 inc. INSAI), ma ha posto una condizione, ossia il riallenamento al lavoro rispettivamente la realizza- zione di provvedimenti d'integrazione (doc. 60 pag. 39). Peraltro lo stesso SAM, nella sua perizia rilevava di non saper indicare quando il ricorrente avrebbe riacquistato la piena capacità di lavoro (sostitutivo), ragion per cui si ammette che a quel momento, nel marzo 2013, data della redazione della perizia il paziente non la deteneva. Il peggioramento, infine, era già avvenuto, in quanto in sede di audizione, l'interessato faceva valere diversi problemi di salute in corso e interventi ortopedici programmati come da lettere del 9 luglio e 22 giugno 2012 (doc. 91, 98). Il ricorrente censura inoltre il calcolo comparativo dei redditi ed il mancato esame approfondito da parte del CIP. P. Con scritto del 18 aprile 2014 (doc. TAF 11) il ricorrente ha inviato un nuovo referto d'esame audiometrico eseguito il 20 marzo 2014. Q. Con duplica del 24 luglio 2014 l'UAIE, richiamando le osservazioni allegate dell'UAI cantonale, vi si associa, proponendo l'ammissione del ricorso, l'an- nullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al fine di proce- dere conformemente alla presa di posizione (doc. TAF 13). Secondo l'amministrazione cantonale l'interessato non avrebbe collaborato per ridurre l'incapacità lavorativa ai livelli previsti dal SAM, come emerge- rebbe dal rapporto redatto dalla clinica di B. del 5 giugno 2012, per cui vale la valutazione medico-teorica espressa dal Dott. C._______ al

C-5373/2013 Pagina 9 SAM e non quella conclusiva espressa dai sanitari dello stesso istituto d'ac- certamento, i quali si esprimerebbero su temi che non competono loro (doc. TAF 13). L'amministrazione ribadisce inoltre che il peggioramento intervenuto in se- guito all'infortunio del 6 settembre 2013 dovrà essere valutato nell'ambito di una nuova istruttoria. L'amministrazione precisa infine, a complemento del preavviso del 24 gen- naio 2014, che la rendita nasce il 1 maggio 2011 ma che può essere ver- sata solo sei mesi dopo la domanda e meglio dal 1 settembre 2011 (doc. TAF 13). R. Con ulteriori osservazioni del 10 settembre 2014 (doc. TAF 15) il ricorrente contesta il rimprovero di mancata collaborazione, in particolar modo se questo argomento si riferisce ad un contesto INSAI e non AI. Al riguardo egli ha in particolare rilevato che non vi è mai stata un'esplicita richiesta in tal senso con la comminatoria di cui all'art. 43 cpv. 3 LPGA. La valutazione del SAM deve inoltre prevalere sul parere di un singolo medico (in casu il Dott. C.), che peraltro si è riferito esclusivamente ad una analisi scaturita alla fine del soggiorno dell'interessato alla Clinica di B.. Egli precisa poi che non è possibile determinarsi sulla rendita in quanto la capacità lavorativa non è stata sufficientemente valutata. Il riallenamento al lavoro è quindi indispensabile per poter esprimere, dopo aver valutato altresì eventuali provvedimenti integrativi, un giudizio sul diritto alla rendita (doc. TAF 15). L'insorgente ribadisce infine come le patologie riconosciute a fondamento del peggioramento sono state segnalate in occasione della fase di audi- zione e non dopo. S. Queste osservazioni sono state trasmesse all'UAIE con ordinanza del 29 settembre 2014. Ulteriori documenti medici (attestato otorinolaringoiatrico) sono stati inviati dall'insorgente con scritto del 9 ottobre 2014 e, a sua volta sono stati inviati, per conoscenza, all'UAIE (doc. TAF 17, 18). In merito alle ulteriori osservazioni e prove, se ne dirà, per quanto neces- sario, nella parte in diritto.

C-5373/2013 Pagina 10 Diritto:

1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

C-5373/2013 Pagina 11 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. Oggetto del contendere nel caso in esame è il diritto dell'assicurato di per- cepire prestazioni di invalidità segnatamente una rendita di invalidità dopo il 31 agosto 2012 rispettivamente di essere posto al beneficio di provvedi- menti professionali. Contestata in particolare è la capacità lavorativa resi- dua in attività sostitutive a far tempo dal mese di giugno 2012, data della dimissione dalla clinica riabilitativa di B._______ (doc. 60 pag. 4), totale secondo l'UAI, nulla secondo il ricorrente, non essendo stato eseguito il riallenamento al lavoro indicato dal SAM. Incontestato è per contro il diritto alla rendita intera per il periodo dal 1 set- tembre 2011 al 31 agosto 2012, ammesso ripetutamente dall'amministra- zione pendente causa (doc. TAF 13 e allegati, TAF 15 pag. 4)). Su questo punto il ricorso va pertanto accolto.

C-5373/2013 Pagina 12 4. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2). In concreto l'interessato ha presentato domanda di rendita il 1° marzo 2011. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendi- cato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riser- vate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI) e pertanto in concreto il 1° settembre 2011. Contestato è tuttavia il diritto alla rendita da agosto 2012. Al caso in esame si applicano pertanto le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012. 4.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, e meglio il 12 agosto 2013. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa- zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b). 5. Il ricorrente ha inoltre versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 5 anni (doc. TAF 19) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione. 6. 6.1 In primo luogo in via preliminare l'assicurato censura una grave viola- zione del diritto di essere sentito, non avendo l'UAIE preso posizione, nella procedura di preavviso, sulle censure addotte in merito alla mancata stabi- lizzazione dello stato di salute (doc. 98). La censura va accolta in concreto, tuttavia per motivi diversi da quelli indicati dal ricorrente. 6.2 6.2.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

C-5373/2013 Pagina 13 una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere vi- sione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di pren- derne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della deci- sione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito - nella misura in cui essa non sia grave - è da ritenersi sanata qualora l'inte- ressato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comun- que avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Giova inoltre precisare che anche in caso di grave violazione del di- ritto di essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione, se una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con ri- ferimenti). L'art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali o federali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a pag. 16; 125 I 257 consid. 3a pag. 259). La procedura di preavviso è l'espressione di questo principio. Per l'art. 57a cpv. 1 LAI l'ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppres- sione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'articolo 42 LPGA. Secondo l'art. 42 LPGA le parti hanno il diritto di essere sentite. Non de- vono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili me- diante opposizione. In ogni caso al più tardi durante la procedura di oppo- sizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). 6.2.2 Giusta l'art. 49 cpv. 3 seconda frase LPGA le decisioni devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. Il di- ritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende infatti l'obbligo

C-5373/2013 Pagina 14 per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Esso ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedi- mento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di per- mettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; 126 I 97 consid. 2b pag. 102; 125 II 369 consid. 2c pag. 372). 6.3 6.3.1 In concreto va rilevato in primo luogo che le censure sollevate dall'assicurato in occasione del progetto di decisione (doc. 98) sono state esaminate dal Dott. H._______ (doc. 99, 100) le cui osservazioni sono state riprese nella decisione (doc. 104). Da questo punto di vista non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito, segnatamente la de- cisione su questo punto è motivata, malgrado nel merito non abbia tenuto conto degli ulteriori interventi medici prospettati il 24 luglio 2013 al braccio sinistro (doc. Z1, allegato al doc. TAF 1, si confronti anche doc. TAF 10). 6.3.2 Dal tenore della decisione emerge tuttavia che l'UAI, malgrado il grado di invalidità sia stato ritenuto superiore al 25%, ha rifiutato la richiesta di provvedimenti professionali senza addure alcuna motivazione e mal- grado la perizia del SAM, ritenesse adeguato, in concreto, porli in atto. Nessuna motivazione adduce neppure il Consulente in integrazione pro- fessionale I._______ (doc. 80 pag. 3) nella propria valutazione del 29 aprile 2013, malgrado le sia stato chiesto espressamente di giustificare l'ammis- sione o il rifiuto dei provvedimenti menzionati. Neppure infine si può rite- nere sanato il difetto nell'ambito della procedura ricorsuale ritenuto che l'amministrazione nella risposta di causa non ha toccato per nulla l'argo- mento (preavviso allegato al Doc. TAF 7). Come ripetutamente censurato dall'assicurato inoltre l'UAIE non ha mai in- dicato in maniera chiara quali sarebbero le attività leggere esigibili in con- creto (doc. 80 pag. 2, doc. TAF 2 allegato b). Anche da questo punto di vista il diritto di essere sentito va considerato violato, per carenza di moti- vazione. 6.3.3 Infine dal tenore della decisione impugnata, così come della risposta di causa emerge che neppure la deduzione dal reddito da invalido del 13%

C-5373/2013 Pagina 15 (percentuale aumentata al 15% nella risposta di causa, doc. TAF 7) è suf- ficientemente motivata. Non è infatti dato in alcun modo di sapere quali sarebbero gli asseriti "altri fattori di riduzione" (si confronti in proposito sen- tenza del TAF C-1509/13 del 7 gennaio 2015 consid. 15.2.2 e giurispru- denza del Tribunale federale menzionata). Anche da questo punto di vista la decisione impugnata viola il diritto di es- sere sentito. 6.4 In simili condizioni la censura tendente alla violazione del diritto di es- sere sentito va accolta e già solo per questi motivi, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. 7. 7.1 7.1.1 Nel merito il ricorrente chiede in primo luogo che siano rifatti gli ac- certamenti sanitari, in quanto quelli svolti dall'amministrazione da un lato non hanno tenuto conto della situazione non stabilizzata e dall'altro le con- clusioni del Dott. D._______ non sarebbero soddisfacenti. 7.1.2 A proposito della capacità lavorativa residua egli sostiene che non essendo stato eseguito l'allenamento al lavoro, condizione necessaria se- condo il SAM per conseguire una capacità lavorativa totale, né posti in atto provvedimenti professionali integrativi indicati nella perizia, non si può rite- nere che sia totale in attività adeguate. Ne consegue che il reddito da inva- lido non è stato calcolato correttamente, né del resto è stato ridotto in mi- sura sufficiente. Altresì non emerge quali sarebbero concretamente le at- tività esigibili con l'invalidità. 7.1.3 Infine il grado di invalidità sarebbe inattendibile già solo per il fatto che è inferiore a quello della SUVA che tien conto delle sole affezioni infor- tunistiche. 7.2 L'autorità inferiore dal canto suo ritiene la perizia del SAM affidabile, sostiene a proposito della capacità lavorativa residua e del riallenamento al lavoro che l'assicurato non avrebbe collaborato durante il suo soggiorno presso la clinica di B._______, ammette il peggioramento dello stato di sa- lute, confermato dal SAM (rapporto del 5 dicembre 2013) in seguito all'ac- certamento della lesione del tendine del sovraspinato della spalla sinistra a partire dal 18 settembre 2013 (data della diagnosi tramite MRI, prospet- tata il 30 agosto 2013 [doc. TAF 7], preavviso allegato pag. 4, si confronti

C-5373/2013 Pagina 16 anche il rapporto del Dott. L._______, specialista in ortopedia e chirurgia ortopedica, del 7 aprile 2014 [allegato A4 al doc. TAF 10]). Secondo l'am- ministrazione tuttavia esso è intervenuto posteriormente alla pronuncia della decisione impugnata e pertanto va trattato quale nuova domanda. Infine ammette una deduzione del reddito da invalido massima del 15%, che è tuttavia irrilevante.

8.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer- cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto- posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 8.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 8.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con- suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve- dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in- capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva- lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 9. 9.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con-

C-5373/2013 Pagina 17 sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli- cabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragione- volmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una si- tuazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 9.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 9.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in- validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi- gibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310 consid. 3c). 10. In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF, il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per complemento dell'istruzione sia procedere a tale istruzione complementare personalmente. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisi- torio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale giustificato se l'am- ministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 11. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de- cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio me- dico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito

C-5373/2013 Pagina 18 ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situa- zione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fon- date, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 125 V 351 consid. 3). 12. Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, se- condo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto me- dico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determi- nante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (BGE 134 V 231 E. 5.1 S. 232,DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352, 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS-JAKOB MOSI- MANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialver- sicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. il TF ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determi- nate forme di rapporti e perizie. 13. In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può inoltre eva- dere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i di- versi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b). 14. 14.1 A proposito in primo luogo dell'esistenza di una disfunzione vestibo- lare periferica (doc. TAF 1 pag. 12 e 13) va rilevato che, come ha precisato il ricorrente, le conclusioni peritali non sono del tutto convincenti, in quanto

C-5373/2013 Pagina 19 non è chiaro se il danno alla salute in esame non ha potuto essere accer- tato in quanto inesistente (doc. I pag. 35) oppure se non ha potuto esserlo "per la presenza di catarro timpanico su un orecchio e drenaggio transtim- panico in quell'altro" (perizia doc. L pag. 3, doc. TAF 1 pag. 12-13). Il perito ha infatti precisato che "purtroppo alla vista non è stato possibile precisare meglio la funzionalità dell'organo vestibolare perché le prove caloriche non possono venir eseguite a causa della presenza di catarro timpanico su un orecchio e drenaggio transtimpanico in quell'altro". Nella seconda ipotesi la perizia non sarebbe completa e gli esami andreb- bero nuovamente eseguiti, una volta risoltosi il catarro timpanico. Su questo punto la perizia del SAM non può pertanto essere considerata concludente. 14.2 14.2.1 Il ricorrente contesta inoltre che l'UAI lo ha considerato abile al la- voro al 100% in attività leggere adeguate dal momento della dimissione dalla clinica riabilitativa di B._______ nel giugno 2012, come indicato dal Dott. C., perito del SAM, ritenuto che il raggiungimento di tale ca- pacità era subordinata, a detta del SAM, all'esecuzione di provvedimenti professionali rispettivamente ad un riallenamento al lavoro, che non è stato finora eseguito, né ne è stata pretesa l'esecuzione dall'UAI. Su questo punto questa Corte non può che concordare con l'assicurato. Se è vero che il Dott. C., nella propria perizia eseguita su incarico del SAM, ha dichiarato l'assicurato abile al lavoro alle condizioni sopra espresse, è pur vero che il SAM, nella propria perizia pluridisciplinare, fon- data su quattro perizie specialistiche, ha precisato in proposito che: "ben comprensibilmente questo grado valetudinario potrà essere progres- sivamente raggiunto... dopo un periodo di riallenamento al lavoro e la rea- lizzazione dei provvedimenti di integrazione citati sopra"(doc. 60 pag. 39). Tale conclusione è stata ribadita in data su 21 marzo 2013 su espressa richiesta del Dott. H._______, medico SMR. In tale occasione il SAM ha precisato che (doc. N, allegato al doc. TAF 1): "In data 21 marzo 2013 abbiamo nuovamente discusso il caso nell'ambito della conferenza di consenso fra i periti SAM. Riteniamo di poter confer- mare quanto esposto al capitolo 9 a riguardo della capacità d'integrazione professionale in attività rispettose dei limiti funzionali e di carico descritti in

C-5373/2013 Pagina 20 ambito reumatologico ed inoltre non esposte a fonti di rumore dannose. In considerazione poi del fatto che l'A. non risulta praticamente più attivo sul piano professionale dall'evento traumatico del 10 maggio 2010, ben com- prensibilmente necessita di un periodo di riallenamento al lavoro nonché della realizzazione di provvedimenti di integrazione professionale. Per que- sti motivi riteniamo al momento non possibile indicare in modo definitivo la data a partire dalla quale il grado di capacità lavorative dell'A. raggiungerà la misura del 100%. Come affermato al capitolo 9 della perizia (pag. 39), dopo un periodo di riallenamento al lavoro e la realizzazione di provvedi- menti di integrazione, questo grado valetudinario potrà essere progressi- vamente raggiunto dall'A." Inoltre tale conclusione, tratta nell'ambito della conferenza di consenso tra i periti del SAM – di cui faceva tra l'altro parte il Dott. C._______ -, appare convincente e motivata e altresì supportata dalle conclusioni dell'INSAI SUVA. Al riguardo va infatti rilevato che l'INSAI non ha assegnato la propria rendita del 26% a partire dalla data della dimissione dalla clinica di B., bensì a far tempo dal mese di maggio 2013, e quindi ben un anno dopo. Da questo fatto discende che l'INSAI fino a quel momento aveva considerato la situazione non ancora stabilizzata e l'assicurato per le sole conseguenze infortunistiche inabile al 50% (art. 19 LAINF, in propo- sito si confronti anche doc. 29, 124, 130 incarto INSAI, da cui emerge un'in- capacità lavorativa per i soli motivi infortunistici del 50% e doc. 73). Da quanto sopra esposto emerge pertanto chiaramente che al momento della redazione della perizia - e quindi a maggior ragione al momento della dimissione dalla clinica di B. - una capacità lavorativa piena non era ancora stata raggiunta, in quanto doveva essere posto in atto quale condicio sine qua non il prospettato riallenamento al lavoro rispettivamente provvedimenti professionali adeguati e che anche in queste condizioni il grado di capacità lavorativa sarebbe stato raggiunto progressivamente. La stessa situazione esisteva evidentemente al momento della pronuncia della decisione impugnata in quanto detti provvedimenti non erano stati posti in atto. In simili circostanze la conclusione dell'UAIE secondo cui dal giugno 2012 la capacità lavorativa residua dell'assicurato in attività leggere e adeguate sarebbe totale è contraria alle risultanze istruttorie e viola pertanto il diritto federale. 14.2.2 Inoltre non si può neppure rimproverare all'assicurato di non aver collaborato, rifiutandosi di eseguire un allenamento al lavoro.

C-5373/2013 Pagina 21 Se è vero che infatti che gli assicurati devono collaborare all'accertamento dei fatti secondo l'art. 43 cpv. 3 LPGA è pur vero che se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, deci- dere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia. Nel caso concreto non risulta che l'UAIE abbia proceduto in tal senso nei confronti dell'assicurato, né del resto lo sostiene, facendo unicamente rife- rimento ad un'ipotetica - irrilevante in questa sede - mancanza di collabo- razione durante il soggiorno presso la clinica di B., avvenuto in ambito LAINF. In simili circostanze la capacità lavorativa residua dal mese di agosto 2012 è stata stabilita in contrasto con le risultanze istruttorie. Ne consegue che dal mese di giugno 2012 la capacità lavorativa dell'assicurato non può es- sere ritenuta migliorata in misura tale da giustificare una ripresa lavorativa in attività leggere adeguate al 100%, bensì del tutto invariata, non essendo stato ancora posto in atto alcun provvedimento professionale integrativo rispettivamente neppure il riallenamento al lavoro. Al riguardo va ancora precisato che nel mese di maggio 2013 e quindi prima della pronuncia della decisione impugnata, l'assicurato è stato sotto- posto ad un intervento ORL, per il quale il Dott. H. ha ritenuto ade- guata un'incapacità lavorativa al 100% in ogni attività per un mese, così come per l'intervento al tunnel carpale previsto il 24.7.2013. In simili circo- stanze la situazione di salute è, seppure con ogni probabilità temporanea- mente, peggiorata. Un ulteriore peggioramento è inoltre intervenuto presu- mibilmente immediatamente prima rispettivamente contemporaneamente all'emanazione della decisione impugnata al più tardi nel mese di settem- bre 2013, in seguito alla rottura del tendine del sovraspinato della spalla sinistra, fatto riconosciuto dall'UAIE. 15. 15.1 Se il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, può so- stituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-2471/2012 del 21 maggio 2014 consid. 11.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e

C-5373/2013 Pagina 22 comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sen- tenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con i riferimenti). 15.2 In concreto alla luce di quanto indicato al considerando 14 la deci- sione impugnata è annullata e il diritto alla rendita intera di invalidità rico- nosciuto dall'UAIE pendente causa fino al mese di agosto 2012 va pertanto ammesso. 15.3 Per il periodo successivo, l'incarto viene rinviato all'UAIE per compe- tenza affinché esamini l'eventualità di porre l'assicurato al beneficio di prov- vedimenti professionali integrativi, come ventilato dai periti del SAM rispet- tivamente accerti il diritto alla rendita, dopo aver proceduto ad un riallena- mento al lavoro. In particolare l'amministrazione dovrà chiarire la situazione di salute dell'assicurato da un punto di vista ORL (cfr. consid. 14.1), che risulta nel frattempo peggiorata (allegato 1 al doc. TAF 17) ed approfondire da un punto di vista ortopedico/reumatologico l'incidenza sulla capacità la- vorativa e quindi anche sul grado di invalidità delle ulteriori affezioni mani- festatesi dal mese di maggio 2013 in poi segnatamente l'intervento al tun- nel carpale (si confronti anche l' annotazione SMR del 31 luglio 2013, [al- legato al doc. TAF 15]), acromioplastica artrolisi sottoacromiale e reinser- zione sutura parziale della cuffia, in seguito a lesione parziale della cuffia dei rotatori della spalla sinistra (doc. A4, rapporto del Dott. L._______, spe- cialista in ortopedia e chirurgia ortopedica, allegato al doc. TAF 10), anchi- losi della spalla sinistra con importante limitazione funzionale e reinter- vento con mobilizzazione (doc. A1, A4 allegato doc. TAF 10, allegato 2 doc. TAF 17), da cui emerge un tunnel carpale, sopraspinato). 15.4 Il rinvio è giustificato dal fatto che l'amministrazione non ha sottopo- sto l'assicurato ad un riallenamento al lavoro, né ha eseguito l'istruttoria in maniera adeguata e completa. Pertanto, solo con una nuova indagine nel senso sopraddetto (consid. precedente) caratterizzata da un esame attitu- dinale in vista di eventuali provvedimenti di integrazione professionale, nonché un aggiornamento dal punto di vista medico (ORL e reumatolo- gico), accertamenti che non sono stati svolti dall'autorità inferiore, i fatti po- tranno essere accertati compiutamente. Ci si trova quindi in presenza di questioni sia professionali/integrative, sia mediche che non sono mai state svolte e/o chiarite e che quindi giustificano ampiamente un rinvio ai sensi dell'art. 61 PA (cfr. DTF 139 V 99 consid. 1, 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 16.

C-5373/2013 Pagina 23 16.1 Visto l'esito della causa non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). 16.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripeti- bili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in mate- ria d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'800.-, importo forfettario comprensivo delle spese, IVA esclusa, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'inden- nità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. 16.3 Visto quanto sopra l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è priva di oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. In accoglimento del ricorso, la decisione del 12 agosto 2013 è annullata. 1.1 A A._______ è assegnata una rendita intera di invalidità dal 1 settem- bre 2011 al 31 agosto 2012. L'incarto è trasmesso all'UAIE affinché stabili- sca l'importo della rendita. 1.2 L'incarto è rinviato all'UAIE affinché proceda agli accertamenti indicati nei considerandi e statuisca di nuovo sul diritto dell'assicurato a provvedi- menti professionali e/o sul diritto alla rendita a far tempo dal 1° settembre 2012. 2. Non si percepiscono spese processuali. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr 2'800.- a titolo di spese ripetibili.

C-5373/2013 Pagina 24 4. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è priva di oggetto. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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