B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-5214/2013
S e n t e n z a d e l 2 4 s e t t e m b r e 2 0 1 5 Composizione
Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Caroline Bissegger, Daniel Stufetti; Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.________, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 19 agosto 2013).
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Fatti: A. A.a A.________, cittadino italiano, nato il , coniugato con prole, ha lavo- rato in Svizzera dal 1988 al 1989 e dal 2003 al 2005 (doc. 7) solvendo, durante questi periodi, regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). A.b In seguito ad un infortunio sul lavoro occorso in ottobre 2005 (doc. 45), causante lesioni del tratto lombare ed al protrarsi della guarigione dovuta anche ad altre affezioni ortopediche non infortunistiche, l'interessato ha presentato all'Ufficio AI del Canton Grigioni (UAI), in data 28 maggio 2006, una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione sviz- zera per l'invalidità (doc. 2). Del caso si è occupato dapprima l'Istituto nazionale svizzero di assicura- zione contro gli infortuni (INSAI), il quale, dopo una prima decisione del 25 febbraio 2008 (doc. 33), che riconosceva un grado d'invalidità del 25%, ha emesso, in data 12 settembre 2008, una decisione su opposizione (doc. 80), concedendo al proprio assicurato una rendita pari ad un tasso d'inva- lidità del 34%. Nel dettaglio, per il 2008 l'INSAI ha ammesso un salario privo d'invalidità di fr. 83'391.- ed un introito dopo l'insorgere dell'invalidità di fr. 60'866.- ridotto del 10% per fattori personali (attività leggera), pari a fr. 54'780.- B. B.a In ambito AI, dal questionario del datore di lavoro (doc. 8 del 22 giugno 2006) è emerso che l'interessato, che disponeva della qualifica di mura- tore, è stato assunto da un'impresa generale di costruzioni con sede ad Argovia, con cantiere nei Grigioni; la fine del contratto era prevista per il 31 luglio 2006, ma l'infortunio è sopraggiunto nell'ottobre 2005. In esito ai primi interventi sanitari e alle visite di controllo dell'INSAI, l'Ufficio AI del Canton Grigioni ha comunicato all'interessato, il 25 gennaio 2008, la necessità di svolgere un accertamento professionale (doc. 27) presso il Centro Professionale e Sociale di Gerra Piano (CPS). La decisione relativa alle indennità giornaliere è stata emessa il 6 maggio 2008 per una prima
C-5214/2013 Pagina 3 copertura dal 31 marzo al 27 aprile 2008 (doc. 53). Il rapporto è stato con- segnato il 7 maggio 2008 (doc. 54/55 in toto). Il servizio medico del CPS (Dott. B., internista) ha confermato la diagnosi di lombosciatalgia con irritazione radicolare L5, deficit sensitivo L5, importante sindrome miofasciale, esiti del trauma dell'ottobre 2005, di- scopatia L1-L2 ed L4-L5 senza compressione radicolare, periartropatia scapolo-omerale. Il peritando è stato quindi considerato abile al lavoro al 100% a determinate condizioni di posture, porto pesi, marcia, ecc. Egli co- munque accusava forti dolori lombari e all'arto inferiore sinistro, soprattutto nel pomeriggio (rapporto pag. 4). Indicate sono state considerate attività qualificate nel settore del commercio (impiegato con certificato AFC), ma tale orientamento è poi stato escluso (con facoltà di ripresa), in quanto il peritando manifestava timori di insuccesso (rapporto pag. 5) Per quanto riguarda attività non qualificate il medico del CPS ha precisato che le stesse normalmente sono più pesanti e meno adeguate dal punto di vista ergonomico e non offrono serie possibilità di reinserimento (rapporto pag. 6). Sono stati inoltre allegati i risultati dei test e delle osservazioni sul lavoro (doc. 56). Con nota del 2 luglio 2008 (doc. 69), il responsabile del CPS ha spiegato all'UAI cantonale che A. potrebbe conseguire un "Fa- chausweis" (certificato federale di formazione pratica, CFFP) nel settore commerciale, ossia una formazione pratica, ma non un AFC (attestato fe- derale di capacità) a causa della scarsa scolarità (doc. 69), effettuabile an- che presso questo CPS. Pertanto, con decisione del 30 luglio 2008 (doc. 75), A.________ è stato posto al beneficio della riformazione professionale dal 25 agosto 2008 al 31 agosto 2010, in internato, con diritto ad indennità giornaliera. B.b Un primo rapporto valutativo è giunto all'UAI l'8/15 luglio 2009 con ri- sultati più che soddisfacenti (doc. 87) con ammissione al secondo anno in qualità di assistente d'ufficio; il secondo rapporto è stato inviato l'8 luglio 2010 con risultati più che buoni e dallo stesso si evince un prolungamento della formazione per il 2011 (doc. 93, 94). La garanzia di riformazione è stata prolungata fino al 29 luglio 2011 (comunicazione dell'11 agosto 2013, doc. 98). Con lettera del 20 luglio 2011, il CPS comunicava all'UAI l'ottenimento, da parte dell'assicurato, del certificato di assistente d'ufficio, tuttavia a causa di un evidente degrado delle sue condizioni di salute, una capacità lavora- tiva del 100% non era proponibile (doc. 104). Anche l'allegato rapporto dei maestri di stage faceva stato di un lavoro ridotto all'80% dal 7 dicembre
C-5214/2013 Pagina 4 2009 ed ulteriore aggravamento dell'ultimo anno (2010/11) con assenze prolungate ed attività esclusivamente da seduto (doc. 105/3). B.c Da un referto neurochirurgico del 15 giugno 2011 (Dott. C., neurochirurgo) risulta un'esacerbazione della lombalgia con disestesie e parestesia a sinistra accentuate dal carico e dal movimento (doc. 105/7). Viene esibita dall'interessato anche una RMN del 6 luglio 2011 del tratto lombosacrale (doc. 105/8) ed una RMN della spalla destra del 4 marzo 2011 (doc. 105/13). B.d Con comunicazione del 7 settembre 2011 (doc. 113), l'UAI cantonale ha deciso di coprire i costi di pratica lavorativa presso una ditta di D., con indennità giornaliera dal 12 settembre 2011 al 13 febbraio 2012, nonché, con decisione del 12 ottobre 2011 (doc. 117), i costi per l'apprendimento del tedesco. Dal verbale UAI del 23 febbraio 2012, tutto sembrava andare per il meglio, con prospettiva di assunzione da parte dell'attuale maestro di pratica (doc. 120). I costi sono stati coperti fino al 30 marzo 2012 (doc. 123). B.e Con scritto del 30 marzo 2012 (doc. 126), l'avv. Luminati, rappresen- tante di A., ha fatto presente all'UAI che, sebbene abbia svolto attività leggere in misura del 50% durante gli ultimi 2 anni, ci sono state interruzioni del lavoro frequenti, ciò che rendeva irrealistica anche un'atti- vità di ripiego al 50%, come peraltro preannunciato il 19 luglio 2011 dal CPS (cfr. infra doc. 105/3). Ha pertanto proposto il riconoscimento di una rendita, producendo un certificato datato 23 marzo 2012 del Dott. E., generalista, circa le frequenti assenze dal lavoro per dolori (doc. 127/1). C. L'Ufficio AI cantonale ha optato per una visita bidisciplinare (reumatologica e psichiatrica) da eseguirsi al Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM) di Bellinzona (doc. 130-139), i cui medici hanno visitato l'assicurato il 30 luglio ed il 16 e 17 agosto 2012. Nella relazione del 17 settembre 2012 (doc. 140 in toto), i sanitari (Dott.ri G.________ ed F., relatori del rapporto finale; Dott. H., reumatologo, Dott.ssa I.________, psi- chiatra) hanno posto la diagnosi con influenza invalidante (esposta per esteso nei considerandi di diritto) di sindrome cervicospondilogena cronica bilaterale in alterazioni degenerative del rachide da C4 a C7 con disturbi statici e sbilancio muscolare, sindrome lombospondilogena cronica con al- terazioni degenerative da discopatia L1-L2, L4-L5 ed L5-S1 ed ernia di-
C-5214/2013 Pagina 5 scale L4-L5, disturbi statici del rachide, decondizionamento muscolare, pe- riartropatia omeroscapolare bilaterale, incipiente coxartrosi a sinistra, sin- drome fibromialgica. I periti hanno ritenuto che il paziente non può più eser- citare attività pesanti come la precedente, ma che sarebbero proponibili lavori leggeri, a determinate condizioni di postura, porto pesi, marcia, al cento per cento con rendimento del 100% dal 1° gennaio 2008, ossia dalla data di sospensione delle prestazioni dell'INSAI (indennità giornaliere). D. D.a Con progetto di decisione del 27 novembre 2012 (doc. 145), l'Ufficio AI cantonale ha quindi negato il diritto a prestazioni assicurative, ritenendo che nella precedente attività (confronto del 2008) l'interessato avrebbe per- cepito un salario lordo di fr. 83'391.- all'anno (dati INSAI, cfr. supra consid. A.b), mentre in attività sostitutive adeguate egli potrebbe conseguire un reddito annuo di fr. 54'780.- (già ridotti del 10% per fattori personali, come calcolato dall' INSAI), con conseguente perdita di guadagno del 34,3%. Il confronto è stato eseguito anche su un livello di qualifica più elevato, che comporta una perdita di guadagno del 15,64%. D.b Con tempestive osservazioni del 7 gennaio 2013 (doc. 151) A.________ contesta il progetto facendo soprattutto presente che, in base alle risultanze del CPS del 20 e 19 luglio 2011, pur svolgendo un'attività estremamente leggera, il rendimento lavorativo non superava il 50%. Ora, nel suo Case Report (C.R., doc. 156 in toto, pag. 10 e 11 in particolare) il medico del SMR (Dott. L.________, generalista) non terrebbe minima- mente conto delle conclusioni di tre anni di lavoro, preferendo applicare il semplice parere medico-teorico del SAM. Atteso inoltre che l'invalidità è un concetto economico, i risultati dell'esperimento pratico di lavoro dovreb- bero avere il sopravvento su considerazioni medico-teoriche. D.c Queste osservazioni sono state sottoposte al servizio giuridico dell'UAI (C.R. doc. 156, pag. 18 e seg.), il quale, sulla scorta di dottrina e giurispru- denza, ha ribadito la prevalenza del giudizio medico, su quello pratico ri- sultante dagli accertamenti presso il CPS. Inoltre, per quanto riguarda l'e- vidente discrepanza fra il giudizio del CPS e quello medico teorico, l'UAI ricorda che è compito del medico indicare in quale attività il paziente sa- rebbe atto al lavoro ed in quale misura, di contro gli specialisti in orienta- mento professionale indicano in quali concrete attività professionali l'inte- ressato sarebbe reinseribile (C.R. pag. 20).
C-5214/2013 Pagina 6 D.d Mediante decisione del 19 agosto 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per no- tificare le decisioni agli assicurati non residenti in Svizzera, ha respinto la richiesta di prestazioni AI per i motivi già esposto in sede di progetto (doc. 155). E. Con ricorso depositato il 17 settembre 2013, A., regolarmente rappresentato dall'avv. Luminati, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo calcolo del grado d'invalidità. Ampiamente, l'insorgente solleva la manifesta contraddittorietà fra quanto emerso presso il CPS, soprattutto dopo il 2009, ovverossia una capacità di lavoro in ambito sostitutivo limitata al massimo al 50%, frutto di un'osser- vazione minuziosa giornaliera sull'arco di più di tre anni, con lavoratore di- ligente, cooperativo e volenteroso (come attestato dai periti del Centro), e le conclusioni del SAM meramente teoriche, avulse dalla realtà lavorativa. L'insorgente critica inoltre l'inconsistente presa di posizione dell'UAI in me- rito alle osservazioni al progetto di decisione del 7 gennaio 2013 che ri- manda a pure citazioni giurisprudenziali eminentemente teoriche sul va- lore, a torto dominante, di un parere medico su risultanze più chiare di altra fonte, come nella specie. L'interessato rimprovera inoltre alla perizia orto- pedica del SAM di nemmeno essersi chinata su indicazione di specialisti italiani (p. es. Dott. C., specialista in neurochirurgia) in merito ad interventi chirurgici (fissazione dinamica interspinosa di L4-5) atti a risol- vere (in parte) i problemi legati al dolore (cfr. referti del Dott. C., specialista in neurochirurgia del 15 giugno e 12 luglio 2011 allegati al TAF 1 sotto doc. 12, 13). Riassumendo, siccome l'AI si è fondata su considera- zioni meramente medico-teoriche, tralasciando l'aspetto formativo dell'as- sicurato, le oggettive difficoltà riscontrate, i relativi pareri degli esperti for- matori, così come i pareri di altri esperti, ha commesso arbitrio. Inoltre, lo stage al 50% presso una ditta di D. in mansioni leggere, pure più volte interrotto per motivi medici, è a dimostrazione che il parere espresso dal CPS è pertinente ed oggettivato, mentre non lo è quello puramente teorico del reumatologo del SAM. Il ricorrente contesta poi il calcolo com- parativo dei redditi, alla luce comunque di quanto indicato sopra. Allega diversa documentazione, tutta già ad atti. Protesta infine spese e ripetibili. F. Nella risposta del 6 novembre 2013, l'UAIE propone la reiezione del ri- corso, mentre con scritto del 30 ottobre 2013, l'UAI del Cantone Grigioni
C-5214/2013 Pagina 7 dichiara di rinunciare a presentare delle osservazioni ricorsuali, pur chie- dendo il rigetto del gravame (doc. TAF 3). G. Dopo aver versato a titolo di copertura delle presunte spese processuali l'importo di fr. 400.- (doc. TAF 6), il ricorrente, alla luce delle prese di posi- zione delle rispettive amministrazioni AI, con replica del 13 dicembre 2013, ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (doc. TAF 7). Egli ricorda che, riferendosi soprattutto alla giurisprudenza del TF (DTF 107 V 17) l'au- torità amministrativa, nel provvedimento impugnato, cerca di sminuire il pa- rere espresso dal CPS. Egli considera che l'interpretazione data dall'auto- rità amministrativa a questa sentenza è errata, essendo gli specialisti in integrazione professionale a fornire gli esempi concreti di lavoro esigibile e non i medici. Da qui la contraddittorietà fra un parere medico completa- mente staccato dalla realtà a fronte di un parere professionale fondato su di un accertamento durato diversi anni. In merito al calcolo, l'insorgente annota come l'autorità amministrativa non abbia (a suo parere, n.d.r.) ope- rato nessuna riduzione per fattori personali nonostante, per esempio, l'in- teressato, prima dell'insorgere dell'invalidità, svolgeva lavori estremamente pesanti, mentre ora, teoricamente, a lui sarebbero proponibile attività estre- mamente leggere. Altre deduzioni non operate riguardano gli handicap al lavoro presentati dall'interessato, o il motivo da ascrivere al permesso di lavoro con conseguente salario inferiore (fascia di confine). A tal uopo pro- duce un estratto di un'interrogazione parlamentare al Consiglio di Stato del Cantone Ticino circa i salari corrisposti ai frontalieri (doc. TAF 7). Copia delle replica è stata trasmessa all'autorità inferiore (doc. TAF 8). H. Da segnalare è la circostanza che l'UAIE ha ricevuto dall'INPS di Sondrio ulteriore documentazione medica il 15 ottobre 2014, nell'ambito di una se- conda domanda di prestazioni che l'interessato ha depositato il 18 giugno 2014 segnatamente: una perizia medica particolareggiata del 27 giugno 2014 con diagnosi di "cervicobrachialgie recidivanti in spondilodiscoartrosi cervicale con protrusioni da C4 a C7 con discrete limitazioni funzionali, lombosciatalgia cronica bilaterale in spondilodiscoartrosi lombosacrale con multiple protrusioni discali ed ernia a livello L4-5 conflittuale con la radice con indicazione interventistica non ancora effettuata; vien posto un grado d'invalidità totale per la precedente attività, del 70% in lavori leggeri a de- terminate condizioni; un verbale di pronto soccorso del 27 febbraio 2014 per trombosi della safena interna sinistra, con annessi gli esami specifici che l'evento ha richiesto; un altro verbale di pronto soccorso del 17 febbraio
C-5214/2013 Pagina 8 2014 per tromboflebite safena interna gamba sinistra; altri referti oggettivi ad atti (doc. TAF 9). I. Il patrocinatore del ricorrente è deceduto nel novembre 2014.
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. Il ricorrente ha inoltre versato l'acconto sulle presunte spese processuali. 2. Oggetto del contendere nel caso in esame è il diritto di A.________ di per- cepire una rendita d'invalidità dal 1 aprile 2012 (si confronti considerando B.e, doc. 126, decisione impugnata, doc. 2 pag. 2 allegata al doc. TAF 1 secondo cui le indennità giornaliere sono state erogate per l'intero periodo di formazione, doc. 125) segnatamente la capacità lavorativa residua del
C-5214/2013 Pagina 9 ricorrente. Quest'ultimo contesta in particolare l'affidabilità della perizia bi- disciplinare eseguita dal SAM in data 17 settembre 2012 – in quanto in netto contrasto con le conclusioni del CPS, tratte alla luce di osservazioni concrete poste in atto sull'arco di tre anni (rapporto del 27 luglio 2011) -, secondo cui l'assicurato sarebbe abile al lavoro al 100% in attività leggera (doc. TAF 1). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2). 3.2 In concreto l'interessato ha presentato domanda di rendita il 28 maggio 2006 e percepito indennità giornaliere dell'assicurazioni infortuni e in se- guito dell'assicurazione invalidità fino al 1° aprile 2012 (consid. 2). Al caso in esame si applicano pertanto di principio le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012. 4. 4.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comi- tato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifi- che o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 4.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
C-5214/2013 Pagina 10 della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 4.3 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 5. Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata pronunciata e meglio il 19 agosto 2013. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa- zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b). 6. Il ricorrente ha inoltre versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 3 anni, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contri- buzione (art. 36 cpv. 1 LAI). 7. 7.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer- cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
C-5214/2013 Pagina 11 danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto- posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 7.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con- suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve- dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in- capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva- lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 8. 8.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con- sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli- cabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragione- volmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una si- tuazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 8.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 8.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in- validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi- gibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310 consid. 3c).
C-5214/2013 Pagina 12 9. In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il tribunale accerta, con la collabora- zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as- sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru- denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per complemento dell'i- struzione sia procedere a tale istruzione complementare personalmente. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accerta- mento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale giu- stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu- nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 10. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de- cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio me- dico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situa- zione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fon- date, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 125 V 351 consid. 3). 11. Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, se- condo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto me- dico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determi- nante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 E. 5.1 S. 232, DTF 125 V 351
C-5214/2013 Pagina 13 consid. 3a pag. 352, 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS-JAKOB MOSI- MANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialver- sicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. Il TF ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determi- nate forme di rapporti e perizie. 12. In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può inoltre eva- dere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i di- versi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b). 13. Nel caso concreto l'amministrazione ha fondato la decisione impugnata con cui ha negato la rendita d'invalidità all'assicurato sulla perizia bidisci- plinare esperita dal SAM nei mesi di luglio ed agosto 2012 (rapporto finale del 17 settembre 2012, doc. 140 in toto), alla luce delle perizie specialisti- che redatte dal Dott. H., reumatologo e dalla Dott.ssa I., psichiatra. Tale perizia era stata richiesta dal SMR, alla luce delle osservazioni del CPS, secondo cui in seguito ad un degrado dello stato di salute una capa- cità al lavoro del 100% non era più proponibile rispettivamente delle atte- stazioni del medico curante, secondo cui, da agosto 2011, l'assicurato ha manifestato un aumento di episodi di acutizzazione della malattia ortope- dica/neurologica (doc. 11 pag. 2 allegato doc. TAF 1; doc. 140 pag. 8, rap- porto del 24 aprile 2012 doc. 156, pag. 5; doc. 156 pag. 9/10). Il SAM, alla luce dei rapporti peritali degli esperti incaricati ha posto la se- guente diagnosi (doc. 159, p. 69): "Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: sindrome cervico- spondilogena cronica bilaterale in: alterazioni degenerative del rachide cer- vicale (discopatie plurisegmentali da C4 a C7 alla MRI cervicale dell'8 marzo 2007); disturbi statici del rachide (cifoscoliosi dorsale con protra-
C-5214/2013 Pagina 14 zione del capo); sbilancio muscolare. Sindrome lombospondilogena cro- nica bilaterale, prevalentemente a sinistra in alterazioni degenerative della colonna lombare (nota discopatia L1-L2, L4-L5 ed L5-S1); disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare); decondizionamento e sbilancio muscolare. Periartropatia omeroscapolare bilaterale: nota ar- trosi attivata acromoclaveolare a destra (MRI della spalla ds. Del 4 marzo 2011). Incipiente coxartrosi sinistra. Sindrome fibromialgica generalizzata probabilmente primaria. Diagnosi senza influenza sulla capacità lavo- rativa: tabagismo cronico, sovrappeso con BMI 27 kg/m 2 . ". A proposito della capacità lavorativa il SAM ha precisato che: "L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A. nell'at- tività precedentemente esercitata di muratore è valutata nella misura dello 0%. Vi è una capacità lavorativa nella misura del 100% nell'attività di im- piegato d'ufficio CFP in cui è stato riformato. Le conseguenze sulla capa- cità lavorativa derivano dalla patologia reumatologica, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista psichiatrico non vi sono limi- tazioni della capacità lavorativa (...). Queste patologie comportano limita- zioni per quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi fino all'altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi, l'effettuare lavori al disopra della testa, la rotazione del tronco, l'as- sunzione di certe posizioni ed il salire su scale a pioli. (...). Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutano l'attuale grado di capacità lavorativa globale nell'attività preceden- temente svolta di muratore nella misura dello 0% a decorrere dal 19 ottobre 2005 fino ad oggi e continua. Dal punto di vista reumatologico, per quanto riguarda la capacità funzionale di carico residua, l'A. può molto spesso sol- levare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra i 5 ed i 10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado fra i 10 ed i 25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta sol- levare pesi fino a 5 kg sopra all'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta di at- trezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione ma- nuale è normale. L'A. può effettuare di rado lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere tal- volta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino ai 50 metri, molto
C-5214/2013 Pagina 15 spesso oltre i 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare sul terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli. In un lavoro adatto allo stato di salute, il nostro consulente giudica l'A. abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del centro per cento, a partire dal primo gennaio 2008, momento a partire dal quale la SUVA sospendeva le prestazioni a titolo di spese di cura e indennità giornaliera. La profes- sione di impiegato di commercio, per la quale l'A. ha ottenuto una riforma- zione professionale, può essere considerata attività adatta allo stato di sa- lute attuale premesso che l'A. abbia regolarmente la possibilità di alternare le posizioni corporee appena ne sente il bisogno. Giungiamo quindi alla conclusione che in un'attività confacente allo stato di salute (come pure nell'attività di assistente d'ufficio CFP nella quale l'A. ha portato a termine con successo una riqualifica professionale, premesso che l'A. abbia regolarmente la possibilità di alternare le posizioni corporee appena ne sente il bisogno), che tiene in considerazione le limitazioni de- scritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 100% a partire dal 1° gennaio 2008, momento a partire dal quale la SUVA sospendeva le prestazioni a titolo di spese di cura e d'indennità gior- naliera." 14. 14.1 Dal rapporto del CPS di Gerrapiano del 7 maggio 2008 (doc. 56, pag. 56) emerge in particolare che: "Durante l'accertamento il Sig. A.ha mostrato variazioni nella te- nuta e, come già segnalato, un peggioramento generale dello stato di sa- lute, in particolare a livello dei dolori, peggioramento che potrebbe essere dovuto in gran parte alla ripresa di un impegno regolare dopo un periodo d'inattività. Una seria valutazione della tenuta andrà dunque effettuata su un più lungo periodo di prova in un'attività esigibile" 14.2 Dal complemento al rapporto di formazione del 19 luglio 2011 (doc. 105 pag. 3) è inoltre emerso che: "Il sig. A.__ ha ottenuto con buoni risultati il certificato quale assi- stente d'ufficio (CFP). La sua formazione è iniziata il 1° settembre 2008 e terminerà il 31 luglio prossimo (2011). Sempre affidabile, puntuale ed im- pegnato, il sig. A._______ si è occupato delle gestione della segreteria (centralino telefonico, sportello, vendita di carte giornaliere, gestione di
C-5214/2013 Pagina 16 casse, gestione di ccp e registrazioni correnti di contabilità) in modo indi- pendente). In relazione al danno alla salute (problemi riscontrati, lamentele, assenze, fragilità, capacità di "ascoltarsi", modo di porsi...) è stato precisato che " l'assicurato dal 7 dicembre 2009 lavora all'80% (v. certificato medico) e spesso lamenta dolori alla schiena che sopporta con l'assunzione regolare di farmaci antidolorifici e con grande forza di volontà. Tuttavia il suo stato di salute nell'ultimo anno è ulteriormente peggiorato (cfr. risultati ultime analisi mediche), costringendolo a delle assenze prolungate (2 settimane ad ottobre 2010, 3 settimane a maggio di quest'anno [2011]). In entrambe le occasioni è rimasto bloccato con la schiena e l'ultimo episodio è coinciso con la fine dello stage durante il quale l'assicurato ha svolto un'attività lu- crativa esclusivamente da seduto". In ordine alla presenza (sull'arco del periodo e della singola giornata, continuità, puntualità, pause, percentuale dei giorni di assenza,...) è stato indicato che "negli ultimi mesi abbiamo constatato una diminuzione della continuità lavorativa; il sig. A.fatica infatti a mantenere la posizione seduta per più di un paio d'ore. Dal mese di ottobre sino ad ora la sua percentuale di assenza è del 15%." 14.3 Nel mese di luglio 2011 è stata accertata tramite RM la sospetta di- scopatia con ernia sottolegamentosa paramediana dx L4-L 5 (doc. 13 alle- gato al doc. TAF 1, non presente in precedenza (doc. 12 allegati al doc. TAF 1, vi era invece nel 2009 una discopatia con ernia L1-L2). Il Dott. C., specialista in neurochirurgia, ha attestato un'incapacità lavo- rativa del 50% e oltre. 14.4 Dal certificato del medico curante Dott. E.________ emerge inoltre che da agosto 2011 l'assicurato lavora al 50% quale magazziniere (attività leggera), data a partire dalla quale vi è stato un aumento degli episodi di acutizzazione della malattia con conseguenti sempre ancora brevi sospen- sioni dell'attività lavorativa (doc. 127). 15. 15.1 Alla luce di quanto sopra esposto e delle considerazioni che seguono, la perizia esperita dal SAM non può essere considerata fedefacente ai sensi della giurisprudenza succitata. Il referto infatti non ha approfondito tutti i punti litigiosi importanti – in particolare l'aspetto neurologico della ver- tenza, in seguito alla presenza di diverse ernie accertate dallo specialista
C-5214/2013 Pagina 17 Dott. C.________ -, non ha considerato le censure espresse. Le conclu- sioni del Dott. H.________ inoltre non sono sufficientemente motivate. La perizia è in palese contrasto con l'attualità pratica documentata da maestri del lavoro e medici del CPS e con i referti radiologici, che la rendono quindi paragonabile ad un mero esercizio medico-teorico avulso dalla situazione reale. Le conclusioni ivi tratte non possono quindi essere ragionevolmente accettate. 15.2 In particolare la perizia del reumatologo, Dott. H., non con- vince in quanto non è né adeguatamente motivata, né concludente. L'Uffi- cio AI del Canton Grigioni, tramite il suo consulente medico Dott. L., ha ritenuto utile approfondire se l'assicurato fosse abile al 100% in attività di ripiego alle note condizioni o se in misura ridotta come chiaramente indicato dalla risultanze sopraddette del CPS, dal medico cu- rante e da quanto risultava da altre refertazioni di natura neurologica – da cui emerge l'esistenza di una nuova ernia discale nel 2011 - peraltro men- zionata dal Dott. H.________ alla pag. 2/3 del suo rapporto (doc. 140-27 e 28). Ora, il reumatologo non si è per nulla chinato su queste questioni. 15.3 In primo luogo dunque l'Ufficio AI grigionese, tramite il Dott. L., avrebbe dovuto far allestire una visita pluridisciplinare non solo nelle materie di reumatologia e psichiatria. A prescindere dalla proble- matica post-infortunistica, essenzialmente ortopedica/reumatologica, che peraltro giustifica da sola un'incapacità di guadagno del 34%, l'amministra- zione AI avrebbe dovuto ordinare una perizia neurologica oppure, alla con- segna del rapporto SAM, obbiettare al Dott. H. le manifeste di- vergenze fra le sue conclusioni e l'attualità pratica ampiamente compro- vata, così come l'esistenza comprovata di un'ernia discale L4-L5, dapprima inesistente (doc. 12, 13 allegati al doc. TAF 1). Pur prendendo atto dei re- ferti del neurochirugo curante Dott. C.________ del 15 giugno e 13 luglio 2011 (doc. TAF 1 12 e 13; doc. 140 pag. 27/28), il perito reumatologo non è infatti entrato nel merito di quanto sollevato dall'esperto menzionato, non attenendosi quindi al suo dovere di completezza, soprattutto quando in questi referti specialistici si attesta una situazione neurologica compro- messa a tal punto da richiedere un'indicazione interventistica, segnata- mente stabilizzazione lombare dinamica interspinosa per scaricare il carico discale (doc. 12 e 13 succitati). Al riguardo va rilevato che è stata attestata senza ombra di dubbio una sofferenza radicolare da discopatia con ernia L1-L2 ed alterazioni sempre a livello lombare L4-L5. La risonanza magne- tica ha confermato la discopatia L4-L5 sottolegamentosa paramediana de- stra che spiega i dolori patiti dal ricorrente, patologia che peggiora sotto carico e richiede l'assunzione continua di farmaci. Ora, il perito, se non
C-5214/2013 Pagina 18 altro, avrebbe dovuto indicare la necessità di un approfondimento neurolo- gico o dare una risposta alla problematica algica sofferta dall'assicurato, anche alla luce delle difficoltà sempre più evidenti attestate dal CPS di svol- gere attività lavorativa leggera. 15.4 Alla luce di quanto sopra esposto discende quindi che l'amministra- zione e nel contempo il perito Dott. H.________ non si sono quindi per nulla pronunciati sulle contraddizioni emerse fra le conclusioni (sopra ripor- tate) del centro CPS, frutto di un periodo di osservazione di tre anni, e le risultanze medico-teoriche. Ora, l'interessato non ha potuto esercitare il suo lavoro che in misura dell'80% e le sue assenze dal lavoro come pure la manifestazione di situazioni di dolore hanno assunto un'importanza rile- vante durante il suo periodo di stage. Un perito, anche in ortopedia, avrebbe dovuto chinarsi su questo problema che, di fatto, smentisce le sue conclusioni nel senso di abilità al cento per cento con rendimento al cento per cento. Comunque sia, le doglianze di origine neurologica, che spiegano almeno in parti i dolori lamentati, oggettivamente documentate, confer- mano le osservazioni del CPS sull' inesigibilità di un'attività superiore all'80% (attività effettiva svolta a partire dal 7 dicembre 2009, diminuita dal 2010/2011, cfr. consid. B.b e documentazione menzionata) ed anche que- sta limitata sia temporalmente (assenze che raggiungono il 15%) che so- maticamente (presenza continua di dolori che obbligano l'assunzione co- stante di farmaci, che nel contempo limitano l'efficienza sul lavoro). 15.5 Parimenti si può osservare che lo stage al 50% con mansioni leggere e praticamente conformi alle indicazioni poi emesse dal perito (cfr. consid. B.d e B.e) ha confermato che in pratica l'insorgente incontra difficoltà og- gettive anche in un'attività a lui consona svolta in misura del 50%. Alla luce di questo si può rimproverare all'autorità inferiore di non essersi chinata sulla manifesta contraddizione fra le risultanze medico-teoriche emerse dalla perizia del SAM e l'attuazione pratica di una attività di sostituzione che, a detta dei periti, sarebbe esigibile, mentre in realtà poco attuabile. In altre parole, la perizia non fa luce sul peggioramento delle condizioni di salute e della capacità di lavoro di A.________ attorno al 2011 ampiamente riscontrato nell'ambito del periodo di riformazione professionale e confer- mato dal neurochirugo Dott. C.________ (si confronti la risonanza magne- tica del rachide lombosacrale eseguita il 4 luglio 2011 presso l'azienda ospedaliera della Valtellina, documento allegato al doc. TAF 9). Tali circostanze rendono inattendibili e contraddittorie le conclusioni alle quali è giunto il Dott. H.________ e quindi anche il referto del SAM.
C-5214/2013 Pagina 19 Ne consegue che il provvedimento querelato viola il diritto federale, fon- dandosi su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, (art. 49 lett. b PA in relazione con art. 37 LTAF) e dev'essere pertanto an- nullato. 16. 16.1 Se il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, può so- stituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-2471/2012 del 21 maggio 2014 consid. 11.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sen- tenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con i riferimenti). Tale non è il caso nella presente fattispecie segnatamente per la necessità di esperire una perizia neurologica. 16.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché pro- ceda a completare l'istruttoria e ad emanare una nuova decisione. La cas- sazione si giustifica per il fatto che la causa va istruita completamente, trat- tasi cioè di accertare questioni non ancora chiarite, segnatamente do- vranno essere eseguiti i necessari accertamenti medici, una nuova perizia pluridisciplinare, che esamini l'interessato sia da un punto di vista neurolo- gico che ortopedico/reumatologico (DTF 139 V 99 consid. 1.1; 137 V 210 consid. 4.4.1.4), nonché ogni ulteriore esame (segnatamente quello sullo stato generale e pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricor- rente dovesse ancora rendere necessario. I periti chiamati a redigere la nuova perizia dovranno in ogni caso confron- tarsi con le risultanze emerse dal rapporto del CPS (doc. 105 e seg.) e con i fatti successivamente emersi e meglio l'accertamento di una nuova ernia discale nel 2011 e l'incapacità di svolgere un'attività leggera e riguardosa delle limitazioni imposte neppure nella misura del 50%. Si segnalano infine anche ulteriori patologie, come la trombosi all'arto infe- riore sinistro menzionata nell'E213 del 27 giugno 2014 (allegato al doc. TAF 9) come pure l'ecodoppler venoso arti inferiori del 27 febbraio 2014. 16.3 Per il resto, e se del caso, l'UAIE dovrà pronunciarsi pure sull'esigibi- lità e sulla possibilità per l'insorgente di esercitare un'attività di sostituzione, che non sia puramente teorica e/o ideale, in un mercato equilibrato del la- voro nonché, a seconda del risultato di tale esame, effettuare un confronto
C-5214/2013 Pagina 20 dei redditi determinanti sulla base delle possibili attività sostitutive ade- guate ritenute. 16.4 Occorre ancora rilevare da ultimo che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento del ricorrente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha considerato che l'insorgente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicura- zione svizzera per l'invalidità. 17. 17.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400, versato il 9 dicembre 2013 (doc. TAF 6), sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 17.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripeti- bili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in mate- ria d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). Il rappresentante del ricorrente, avv. Luminati, è deceduto ad istruttoria pro- cessuale terminata. In assenza di una nota dettagliata, l'indennità è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'800 IVA esclusa, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 10 TS-TAF). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
C-5214/2013 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo la decisione impugnata del 19 agosto 2013 è annullata e gli atti sono rinviati all'UAIE affinché pro- ceda al complemento istruttorio indicato nei considerandi ed emani una nuova decisione sul diritto alla rendita di invalidità di A.________. 2. Non si prelevano spese. L'anticipo di fr. 400.- corrisposto dal ricorrente il 9 dicembre 2013, gli sarà restituito allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 2'800 a titolo di spese ripe- tibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni poste dagli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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