Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5074/2014
Entscheidungsdatum
03.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-5074/2014

S e n t e n z a d e l 3 g e n n a i o 2 0 1 7 Composizione

Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Beat Weber, Michael Peterli, Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A._______, rappresentato dalla Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten, 4054 Basilea, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, soppressione della rendita (deci- sione dell'8 luglio 2014).

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Fatti:

A. A.a A., cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera come frontaliere, nel settore edile, dal 1990 al 1992 e dal 2002 al 2007, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 3 inc. A dell’Ufficio AI del Cantone Ticino, trasmesso in al- legato al doc. TAF 17 dall’UAIE, in seguito: inc. A). A.b Nell'ottobre 2007 comparvero delle lombalgie acute, resistenti alle te- rapie, con riscontro di ernie discali in L5-S1, per cui A. venne ope- rato nel febbraio 2008 con intervento di asportazione di ernia e, per reci- diva, nuovamente nel maggio 2008. I dolori ricomparvero nel settembre 2009 e da allora si curò la patologia algico-neurologica lombare con intensa terapia farmacologica (cfr. anamnesi nella perizia medica particolareggiata del 30 settembre 2008, doc. 35 inc. A). B. B.a In data 31 luglio 2008 (doc. 15 inc. A) A._______ presentò (tramite l’INPS di Varese e l’UAIE, doc. 1, 69 e 82 inc. A) all'Ufficio AI del Cantone Ticino, una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicura- zione svizzera per l'invalidità. Agli atti sono stati versati, tra l’altro, i seguenti documenti:

  • una perizia medica particolareggiata del 30 settembre 2008 a cura del servizio medico dell’INPS di Varese, ove si pone una diagnosi di esiti di duplice intervento di asportazione di EDD L5-S1 con successiva forma- zione di tessuto fibrocicatriziale determinante incarceramento dell’emer- genza radicolare di S1 e presenza di plurime protrusioni discali lombari con marcata limitazione funzionale, asma bronchiale; il medico dell’INPS pone un grado d’invalidità del 67% nel precedente lavoro, mentre indica che l’as- sicurato è in grado di svolgere attività alternative a determinate condizioni (doc. 25-35 inc. A).

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  • un formulario del datore di lavoro del 30 gennaio 2008, dal quale risulta che il dipendente (dal marzo 2006), staggiatore di pavimenti stradali, con grado d'occupazione completo (circa 44 ore settimanali in media), ha lavo- rato fino al 9 ottobre 2007, senza ripresa ulteriore, per ragioni di salute (doc. 114 inc. A);
  • un primo riassunto del servizio medico regionale (SMR) dell'8 aprile 2009, ad opera del Dott. B._______, specialista in medicina interna, il quale, in base alle cartelle cliniche esibite ed ai rapporti del medico curante e degli specialisti in neurochirurgia, rileva la diagnosi di sindrome radicolare S1 a sinistra irritativa non deficitaria in stato dopo 2 interventi di discectomia (febbraio e maggio 2008) con tessuto cicatriziale incarcerante la radice di S1, ciò che provoca un'invalidità totale dalla data di cessazione del lavoro (doc. 128 inc. A);
  • la perizia del Dott. C., specialista in malattie reumatiche e riabili- tazione, del 5 giugno 2009 per l’Ufficio AI cantonale (doc. 151 inc. A). B.b Il Dott. B. nel rapporto del 16 luglio 2009, alla luce della perizia del Dott. C., ha proposto il riconoscimento di un'incapacità al la- voro del 60% in attività di ripiego (doc. 156 inc. A). Il calcolo comparativo dei redditi ha quindi posto in evidenza una perdita di guadagno del 68% (doc. 173, 175 inc. A). Nel calcolo è stato tenuto conto di un salario prece- dente l’invalidità di fr. 62'764.- (2008) e dopo l’insorgenza dell’invalidità di fr. 20'132.- (reddito statistico di fr. 61'378,49, già adeguato a 41,7 ore set- timanali, ridotto del 18% per fattori personali in attività di ripiego al 60%). B.c Dopo il progetto di decisione comportante il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita dal 1° dicembre 2008 (doc. 188 inc. A), è stata ema- nata la decisione formale (26 febbraio 2010) da parte dell'Ufficio dell'assi- curazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, (doc. 206 inc. A), avendo l'interessato nel dicembre 2010 spostato il domicilio dalla zona di frontiera in Sicilia (doc. 207 inc. A). C. C.a Nel settembre 2011 l'UAIE ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 34 inc. B dell’incarto UAIE). Il sanitario SMR, Dott. D., specialista in medicina interna, nel rapporto del 27 settembre 2011 (doc. 34 inc. B), ha proposto di acquisire ad atti una perizia medica

C-5074/2014 Pagina 4 particolareggiata (E 213) dell'INPS ed ogni altro documento neurochirur- gico. Dal canto suo, l'assicurato ha dichiarato di non aver più ripreso attività lucrativa dopo l'assegnazione della prestazione AI (doc. 38 inc. B). Sono pervenuti ulteriori documenti, per la maggior parte del 2008/2009, già ad atti (doc. 41-66 inc. B). C.b L'interessato è stato visitato il 15 novembre 2011 dal medico dell'INPS di Trapani, il quale ha attestato "esiti di pregresso intervento chirurgico di asportazione di ernie discali lombari L5-S1 con severa radicolopatia di S1, plurime protrusioni discali lombari a marcata incidenza funzionale, asma bronchiale in allergico" ed ha posto un tasso d'invalidità del 68% in qual- siasi attività (doc. 67 inc. B). C.c E' stato esibito un rapporto di visita neurologica del 10 gennaio 2012 attestante gli esiti degli interventi erniari del 2008 in soggetto ansioso-ere- tistico (doc. 74, pag. 3 inc. B), nonché un rapporto d'esame elettromiogra- fico del 7 agosto 2009 (doc. 75 inc. B), che documenta la sofferenza neu- rogena periferica di tipo cronico di probabile livello radicolare fra L4-L5-S1 a sinistra. C.d L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. D._______ dell'UAIE, il quale, nella relazione del 10 febbraio 2012 (doc. 78 inc. B), sulla scorta del rapporto neurologico menzionato, ha ritenuto che le condizioni di salute dell'assicurato erano migliorate, per cui l'interessato sarebbe stato in grado di svolgere attività sostitutive leggere e/o semisedentarie in misura del 100%. C.e Un calcolo comparativo dei redditi (doc. 79 inc. B), effettuato sul mer- cato del lavoro svizzero, ha evidenziato che la perdita di guadagno che potrebbe subire l'interessato nel 2010 sarebbe del 22%. In questo calcolo il reddito teorico da invalido è stato ridotto del 5% per tenere conto della situazione personale dell'assicurato. C.f Un progetto di decisione comportante la soppressione del diritto alla rendita è stato inviato al rappresentante di A._______ l'11 aprile 2012 (doc. 80 inc. B). C.g Dopo aver visionato l’intero incarto, l'assicurato ha contestato il pro- getto, con scritti del 16 e 26 aprile 2012 (doc. 81, 83 inc. B), producendo, fra l'altro: un rapporto del Dott. E._______, chirurgo, del 20 aprile 2012, facente stato di un peggioramento neurologico documentato da elettromio- grafia del 24 gennaio 2012 (allegata), un breve referto d'esame ortopedico

C-5074/2014 Pagina 5 non ben leggibile del 16 gennaio 2012, un rapporto d'esame radiologico della colonna lombosacrale del 10 febbraio 2012, un referto RM della co- lonna lombare del 4 aprile 2012 (doc. 84 inc. B in toto), un rapporto del neurochirurgo Dott. F._______ del 28 aprile 2012, che prende atto dei ri- sultati degli esami oggettivi menzionati (doc. 86 inc. B), in particolare dell’EMG di cui sopra, un ulteriore esame RM lombare dell'8 maggio 2012 (doc. 101 inc. B) e un nuovo breve referto di visita ortopedica del 21 maggio 2012 attestante una sciatalgia cronica a sinistra (doc. 103 inc. B). C.h L'incarto è stato sottoposto al Dott. D._______ (rapporto del 25 maggio 2012), che ha posto dei quesiti al neurologo del SMR Dott. G._______ (rapporto del 7 giugno 2012). Analizzata la refertazione oggettiva esibita quest’ultimo ha affermato che, allo stato attuale, l'interessato potrebbe svolgere un'attività adeguata leggera. L'altro medico SMR, Dott. H., generalista, ha confermato (rapporto del 19 giugno 2012) non esservi la necessità di eseguire ulteriori esami e ha ritenuto che l'assicurato è in grado di svolgere al cento per cento attività di tipo leggero che indica a titolo esemplificativo in un allegato (doc. 106 in toto inc. B). C.i Con decisione del 20 luglio 2012, l'UAIE ha pertanto soppresso il diritto alla rendita in corso con effetto 1° settembre 2012 (doc. 108 inc. B). D. D.a L'assicurato ha impugnato detto provvedimento amministrativo in- nanzi al TAF, chiedendo il ripristino del suo diritto a tre quarti di rendita AI (doc. 111 inc. B e sentenza del TAF C-4493/2012). A sostegno del gravame ha prodotto la relazione del neuropsichiatra Dott. I., il quale, oltre alla diagnosi prettamente neurologica, riferisce anche un disturbo depres- sivo-reattivo con sonno inquieto, derivante dalla sofferenza neurogena continua (doc. 112 inc. B). Ulteriormente, produce una certificazione del 28 aprile 2012 del neurochirurgo Dott. F., attestante sofferenza neu- rogena e un rapporto 29 ottobre 2012 dell’ambulatorio di terapia antalgica ove risulta che è stato curato per severa sciatalgia cronica post-chirurgica con scarso risultato (doc. 120, 121 inc. B). D.b Pendente causa l’UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. H., il quale, preso atto soprattutto della comparsa di una componente psichia- trica, ha consigliato, nella sua presa di posizione del 14 novembre 2012, una visita bidisciplinare in neurologia e psichiatria (doc. 122 inc. B). L’am-

C-5074/2014 Pagina 6 ministrazione, nella propria risposta, ha aderito al parere del proprio con- sulente medico ed quindi proposto il parziale accoglimento del ricorso (doc. 123 inc. B). D.c Con sentenza del 9 gennaio 2013, il TAF ha pertanto parzialmente ac- colto l’impugnativa di A._______ e ha rinviato gli atti all’UAIE per eseguire gli accertamenti complementari proposti (doc. 125 inc. B). E. E.a L’assicurato, dopo aver inviato un referto RM colonna lombare del 12 gennaio 2013 (doc. 134 inc. B), è stato sottoposto a visita psichiatrica il 18 luglio 2013 da parte del Dott. L._______ (rapporto del 25 luglio 2013, doc. 149 inc. B), il quale ha diagnosticato una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10 F43.2), ritenendolo incapace al lavoro nella misura del 20% in qualsiasi attività. Dal lato neurologico A._______ è stato visitato dal Dott. M._______ il 18 luglio 2013 (doc. 172 inc. B), il quale ha posto la diagnosi di lombalgie cro- niche e dolori nel membro inferiore sinistro, pseudoradicolari, in presenza di un netto sovraccarico psicogeno in stato dopo duplice intervento per er- nia discale L5-S1 a sinistra. L’esperto, dopo aver eseguito gli esami stru- mentali del caso, ha ammesso che l’interessato non potrebbe più svolgere il precedente lavoro di pavimentatore, tuttavia attività di ripiego leggere se- misedentarie quali custode, magazziniere o altre attività ove non debba portare pesi superiori ai 15 Kg o camminare a lungo, sono esigibili. E.b In seguito l’interessato ha esibito una nuova RM della colonna lombo- sacrale dell’8 novembre 2013 (doc. 174 inc. B), nonché un attestato del 13 gennaio 2014 del Centro di terapia del dolore di T.______ (doc. 180 inc. B). E.c L’incarto è stato quindi sottoposto al Dott. H., il quale, nella sua relazione del 27 gennaio/11 febbraio 2014, ha sostanzialmente condi- viso le risultanze emerse dalla due precedenti perizie, attestando una ca- pacità lavorativa dell’80% in attività rispettose dei limiti funzionali menzio- nati (doc. 181, 185 inc. B). Anche il Dott. N., psichiatra di fiducia dell’UAIE, nel rapporto del 17 gennaio 2014, ha condiviso il parere del Dott. L._______ (doc. 181 inc. B).

C-5074/2014 Pagina 7 E.d Dal calcolo comparativo dei redditi (doc. 186 inc. B) è risultato che, svolgendo attività alternative in misura dell’80%, invece di quella di pavi- mentatore stradale, l’assicurato subirebbe una perdita di guadagno del 28%. In questo calcolo è stato ritenuto un introito precedente l’invalidità (2010) di fr. 5'377,84 al mese ed un guadagno dopo l’insorgenza dell’inva- lidità di fr. 5'097,04, ridotto del 5% per fattori personali e considerato all’80%, ossia fr. 3'873,75. E.e Un progetto di decisione del 28 febbraio 2014 (doc. 189 inc. B), com- portante la conferma della soppressione del diritto alla rendita AI dal 1° settembre 2012, è stato inviato alla Rechtsberatung für italienische Migran- tinnen und Migranten, rappresentante dell’assicurato. E.f Dopo aver consultato l’intero incarto (doc. 193 inc. B), l’interessato, con scritto del 6 maggio 2014 (doc. 194 inc. B) ha manifestato il suo disaccordo, ritenendo le sue condizioni di salute siano rimaste immutate rispetto al 2008. E.g L’UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. H., il quale, nella sua nota del 2 giugno 2014, ha rilevato che le osservazioni dell’assicurato hanno carattere giuridico e non sanitario, non essendo stati prodotti docu- menti medici (doc. 196 inc. B). E.h Con decisione dell’8 luglio 2014 l’UAIE ha soppresso il diritto alla ren- dita AI con effetto come da progetto (doc. 197 inc. B). F. Con ricorso depositato il 10 settembre 2014, A., sempre rappre- sentato dal surriferito mandatario, chiede l’annullamento del provvedi- mento amministrativo impugnato e, di conseguenza, il ripristino del diritto di percepire tre quarti di rendita AI dalla data di soppressione (doc. TAF 1). Con complemento al ricorso del 23 settembre 2014 (doc. TAF 5) il ricor- rente produce una relazione medico legale redatta dal Dott. O., specialista in medicina legale e delle assicurazioni ed in altri settori, del 5 settembre 2014. L’esperto rileva (pag. 5) una severa sciatalgia cronica a sinistra da esiti cicatriziali post-chirurgici a livello L5-S1 e un disturbo an- sioso-depressivo cronico con ricorrenti attacchi di panico e claustrofobia. Rievocando le mansioni insite nelle attività proponibili indicate dal Dott. M., il perito rileva come esse non siano praticabili in misura dell’80% (o 100% come indica il neurologo), ma in misura massima del 50%. Egli inoltre indica la difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro di

C-5074/2014 Pagina 8 persone che soffrono di claustrofobia e attacchi di panico. Il grado d’invali- dità complessivo che ne deriva sarebbe pertanto del 60%. Produce inoltre un rapporto del 4 settembre 2014 dello psichiatra Dott. P., il quale attesta un peggioramento delle condizioni di salute del paziente a seguito di attacchi di panico soprattutto in ambienti chiusi. Egli trasmette anche un rapporto dell’ortopedico Dott. Q. del 2 aprile 2014 attestante gli esiti degli interventi subiti con notevoli limitazioni funzionali ed impossibilità di mantenere la posizione eretta per lungo tempo. G. Nel frattempo, il ricorrente ha versato l’anticipo delle presunte spese pro- cessuali (fr. 400.-) in misura superiore a quanto richiesto, ossia fr. 442,22 (doc. TAF 3, 6). H. H.a Pendente causa l’UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. H., il quale, nella sua relazione del 24 novembre 2014, ha dichiarato che sul piano somatico la documentazione esibita non attesterebbe fatti nuovi ri- spetto a quanto esposto dal Dott. M.. La Dott.ssa R., psi- chiatra di fiducia dell’UAIE, nella relazione del 18 dicembre 2014 ha esa- minato i referti dei Dott.ri O. e P._______ in relazione alla perizia del Dott. L.. La specialista ha rilevato che, secondo i due medici italiani, gli attacchi di panico e la claustrofobia risalirebbero a due anni circa; tuttavia essi non sarebbero stati rilevati dal Dott. L.. Inoltre i disturbi non sono stati, descritti nel dettaglio, ma solo accennati. Tale dia- gnosi dovrebbe dunque essere scartata. H.b Nelle osservazioni ricorsuali del 22 gennaio 2015 (doc. TAF 11 con allegati i due pareri medici) l’UAIE ha pertanto proposto la reiezione del gravame. I. Replicando in data 9 febbraio 2015, l’insorgente ha dichiarato mantenere l’impugnativa (doc. TAF 13). J. J.a In considerazione del fatto che la Dott.ssa R._______ ha escluso, in diagnosi, l’esistenza di attacchi panico e claustrofobia, elementi diagnostici invece riscontrati dai Dott.ri O._______ e P._______, la giudice delegata del TAF ha invitato l’insorgente, con ordinanza del 4 marzo 2015 (doc. TAF

C-5074/2014 Pagina 9 15) a voler sottoporre le annotazioni di della Dott.ssa R._______ ai due specialisti menzionati (Dott.ri O._______ e P.) con possibilità di esprimersi in merito. Intanto, questo Tribunale, dopo aver acquisito agli atti diversi documenti che mancavano negli atti ufficiali numerati (cfr. fatti lett. A in fine), ha inviato gli stessi al ricorrente con facoltà di pronunciarsi in merito (doc. TAF 14, 17, 18). L’insorgente ha risposto in data 22 aprile 2015 (doc. TAF 21) confer- mano le sue conclusioni. J.b Con risposta del 13 maggio 2015 (doc. TAF 22) all’ordinanza del 4 marzo 2015 (doc. TAF 15), la parte ricorrente ha fornito un attestato del Dott. O. del 31 marzo 2015 nel quale si dice che non convivendo con il paziente non si è in grado di fornire maggiori precisazioni circa le frequenze di attacchi di panico ed i luoghi ove si sarebbero verificati. J.c Con ulteriore scambio di allegati, l’UAIE, in data 12 giugno 2015 (doc. TAF 24), ha riproposto la reiezione del gravame.

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de- cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conforme- mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.

C-5074/2014 Pagina 10 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toc- cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione im- pugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen- tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo relativo alle spese processuali è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1 2.1.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si de- termina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata tempo- ris; DTF 130 V 445). 2.1.2 Contestato in concreto è il diritto di A._______ di continuare a perce- pire tre quarti di rendita di invalidità anche dopo il 31 agosto 2012. Ne con- segue che è applicabile la LAI nel tenore vigente dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603; 6° revisione LAI). 2.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il l’8 luglio 2014. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa- zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362

C-5074/2014 Pagina 11 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og- getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu- dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 3. 3.1 Secondo il diritto internazionale è applicabile l'Accordo sulla libera cir- colazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, en- trato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681) con il suo allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In questo contesto, l'ALC è stato modificato con effetto 1° aprile 2012 dal regola- mento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le modalità d'appli- cazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e 0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella specie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio 2012). Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre- visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia- scuno Stato membro come i cittadini di tale Stato. Può essere precisato che il regolamento (CE) n. 1408/71 al quale l'ALC rinviava per il periodo precedente il 31 marzo 2012 conteneva una disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1. 3.2 Il riconoscimento all'estero di una rendita d'invalidità secondo il rispet- tivo sistema di sicurezza sociale non pregiudica la valutazione dell'invali- dità secondo il diritto svizzero (sentenza del Tribunale federale del 4 feb- braio 2003 I 435/02). Pertanto, anche con l'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che postula il riconoscimento di presta- zioni AI è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (art. 46 del regolamento [CE] n. 883/2004 in relazione con l'allegato VII dello stesso regolamento; rispettivamente, per il diritto in vigore fino al 31 marzo 2012, art. 40 cpv. 4 in relazione con l'allegato V del regolamento 1408/71; cfr. anche DTF 130 V 253 consid. 2.4; sentenza del Tribunale federale I 376/05 del 5 agosto 2005 consid. 3.1). Deve essere comunque dato per acquisito che la documentazione medica ed amministrativa prodotta dagli istituti di

C-5074/2014 Pagina 12 sicurezza sociale di un altro Stato membro deve essere presa in conside- razione (art. 49 cpv. 2 del regolamento (CE) n. 987/2009). 4. Oggetto del contendere è, nel caso concreto, la questione se, a far tempo dal 1° giugno 2012 lo stato di salute e/o la capacità al lavoro (e di guada- gno) del ricorrente sono migliorati in modo tale da giustificare la soppres- sione della rendita d’invalidità dal 1° settembre 2012. 4.1 Al riguardo il ricorrente adduce che la sua situazione di salute e di ca- pacità di lavoro è invariata rispetto al momento in cui la prestazione è stata concessa ed anzi, rispetto al passato, si è sviluppata una patologia psichia- trica invalidante, non presente inizialmente. Le perizie effettuate dall’auto- rità inferiore, inoltre, non proverebbero l’asserito miglioramento. 4.2 Di contro, l’amministrazione, dopo aver fatto eseguire gli accertamenti specialistici supplementari disposti con sentenza del TAF del 9 gennaio 2013, ha decretato di aver, a giusta ragione, soppresso il diritto alla rendita con effetto dalla prima decisione, ossia dal 1° settembre 2012 (decisione dell’8 luglio 2014). 5. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 6. 6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer- mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce

C-5074/2014 Pagina 13 che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domi- ciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più appli- cabile se l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede. 6.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua- dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 6.4 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedi- menti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.

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7.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au- mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac- cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 7.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201) la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in- validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi- stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in- validità (lett. b). 7.3 La giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le conseguenze sulla capacità di guadagno hanno su- bito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). La semplice valutazione diversa di circostanze di fatto rimaste sostanzialmente inva- riate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non può infatti giustificare un riesame incon- dizionato del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügung- sanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invaliden- rentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerlei- stungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15). Per le rendite dell'assicurazione invalidità, infine, anche una modifica di poco conto dello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di

C-5074/2014 Pagina 15 una soglia minima (DTF 133 V 545 consid. 6 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza). 7.4 L'istituto della revisione è stato concepito per tenere conto di modifiche riguardanti la situazione personale degli assicurati, quali lo stato di salute e fattori economici. Non ne fanno per contro parte i dati statistici essendo dei fattori esterni (DTF 133 V 545 consid. 7.1 pag. 548). Al riguardo il Tri- bunale federale ha precisato - in una vertenza in cui lo stato di salute era rimasto invariato - che modifiche di poco conto nei dati statistici salariali non giustificano una revisione, nemmeno se, a seguito di queste modifiche, il valore limite viene superato per eccesso o per difetto (DTF 133 V 545 consid. 7.3 pag. 549). Per le stesse considerazioni, la possibilità di procedere ad una revisione va ugualmente negata se la modifica dei soli valori statistici è di un certo rilievo. Se infatti risulta che il motivo effettivo per una revisione del diritto alla rendita risiede nella modifica dei valori statistici (tabellari), simile ope- razione deve essere esclusa (sentenza 9C_696/2007 succitata pubblicata in RTiD 2010 II p. 197 consid. 5.3). 7.5 Va ancora rilevato che nel diritto delle assicurazioni sociali, fatte salve le disposizioni transitorie e, se del caso, la presenza di diritti acquisiti, le decisioni inizialmente non erronee riguardanti prestazioni durevoli vanno di regola adattate alle modifiche di legge risultanti dall'intervento del legisla- tore (DTF 121 V 157 consid. 4a pag. 161 seg.). Per contro, una nuova prassi amministrativa o giudiziaria non giustifica, di principio, la modifica di prestazioni durevoli fondate su una decisione cresciuta in giudicato (DTF 129 V 200 consid. 1.2 pag. 202; 121 V 157 consid. 4a pag. 162; 120 V 128 consid. 3b pag. 132 con riferimenti). 7.6 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi- curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. 7.7 Giusta l'art. 88 bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza è messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

C-5074/2014 Pagina 16 della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica- zione determinante se l'erogazione indebita è dovuta all'ottenimento illecito di una prestazione da parte dell'assicurato o se quest'ultimo ha violato l'ob- bligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77 OAI.

8.1 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og- getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De- terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem- pio, quale perizia o rapporto (DTF consid. 6.2.4 pag. 270; 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilun- gen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sen- tenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. Il Tribunale federale ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. 8.2 Per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddit- torie nella perizia oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una su- perperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351consid. 3b/aa pag. 353 con rinvii). 8.3 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione - o come in concreto di assegnazione retroattiva

C-5074/2014 Pagina 17 di una rendita temporanea - se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid 4.3). 8.4 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può inoltre evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i di- versi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b). 9. 9.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto relativa all'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata sottoposta ad esame materiale tramite contestuale accertamento per- tinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento liti- gioso (sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133 V 108). 9.2 In concreto il periodo di riferimento è pertanto quello intercorrente fra la decisione del 26 febbraio 2010 (doc. 206 inc. A), con cui è stata erogata ¾ di rendita AI all'assicurato e l’8 luglio 2014, data della decisione impu- gnata. 10. Ai fini dell'assegnazione dei tre quarti di rendita con effetto dal 1° dicembre 2008 l'autorità amministrativa si era fondata su atti medici da cui risultava

C-5074/2014 Pagina 18 che l’assicurato era portatore di lombosciatalgia cronica sinistra con sin- drome algica di tipo neuropatico con importanti limitazioni funzionali di tutto il rachide lombare, dopo due operazioni di ernia discale L5/S1 nel 2008, cicatrici epidurali in loco, iniziali alterazioni degenerative lombari e attestato un'incapacità lavorativa totale nel precedente lavoro di pavimentatore. Il Dott. C._______ aveva dichiarato in particolare che la sintomatologia al- gica assumeva delle caratteristiche neuropatiche legate ad un probabile danno assonale (S1 e/o L5) in presenza di ampie cicatrici postchirurgiche in L5/S1 a sinistra. Si trattava di una sofferenza a carattere cronico nota come possibile complicazione post-chirurgica ("failed back surgery" degli angolosassoni, perizia del Dott. C., reumatologo, fisiatra del 5 lu- glio 2009, doc. 151 inc. A pag. 9; si confronti anche www. Spine- health.com; riassunto del Dott. B., del SMR, del 16 luglio 2009, doc. 156, inc. A). Associate vi erano inoltre limitazioni importanti della mo- bilità lombare con una capacità funzionale residuale (perizia citata pag. 9 dove è stata elencata una lunga lista di limitazioni). L'incapacità lavorativa era stata considerata totale nel precedente lavoro di pavimentatore; in eventuali attività di sostituzione, il perito non aveva espresso una percentuale, che è poi stata quantificata nel 60% dal Dott. B._______ (consid. Ba e Bb). 11. 11.1 In occasione della procedura di revisione avviata nel 2011 è stata dap- prima evidenziata la diagnosi posta dal medico dell’INPS di esiti di pre- gresso intervento chirurgico di asportazione di ernie discali lombari L5-S1 con severa radicolopatia di S1 e plurime protrusioni discali lombari con marcata incidenza funzionale (doc. 67 inc. B). Senza procedere ad accer- tamenti supplementari e dopo aver preso atto della documentazione sani- taria prodotta in sede di audizione, l’UAIE ha sottoposto gli atti ai propri medici di fiducia (Dott.ri D., generalista e G., neurologo), i quali hanno ritenuto che le condizioni di salute dell’assicurato erano com- patibili con l’esercizio di un’attività leggera a determinate condizioni di po- stura, porto pesi, marcia (doc 78 inc. B). 11.2 11.2.1 Dopo la prima procedura ricorsuale, prendendo atto che la situa- zione non era chiara e che si era aggiunta una patologia psichiatrica, il Dott. H._______, generalista, ha proposto all’amministrazione di far ese- guire nuovi accertamenti (doc. 122, 123 inc. B), la cui necessità è stata

C-5074/2014 Pagina 19 confermata con sentenza del TAF del 9 gennaio 2013. Dalle perizie spe- cialistiche esperite sono emerse le seguenti diagnosi:

  • lombalgie croniche e dolori nel membro inferiore sinistro, pseudoradico- lari, in presenza di un netto sovraccarico psicogeno in stato dopo duplice intervento per ernia discale L5-S1 a sinistra (perizia del Dott. M._______ del 25 novembre 2013, visita il 18 luglio 2013, doc. 172, inc. B);
  • sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10 F43.2; perizia del Dott. L._______ del 25 luglio 2013, visita del 18 luglio 2013, doc. 149 inc. B). 11.2.2 Dal canto suo in sede di ricorso l’interessato produce documenta- zione che attesta, oltre alla diagnosi prettamente neurologica (severa scia- talgia cronica sinistra), un disturbo ansioso-depressivo cronico con fre- quenti attacchi di panico e claustrofobia (referto 5 settembre 2014 del Dott. O., doc. TAF 5). Inoltre esibisce un rapporto del Dott. P. del 4 settembre 2014, il quale attesta la presenza di questi attacchi di pa- nico soprattutto in ambienti chiusi, rievocando la diagnosi di disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso misti (ICD 10 309.28) in comorbidità con disturbo da attacchi di panico. Questi disturbi risalirebbero a due anni or sono (cfr. referto del Dott. O._______ pag. 3, referto Dott. P._______ del 4 settembre 2014). Detto complesso morboso causerebbe un’incapacità di lavoro del 60%, secondo il Dott. O._______.

Come emerge dalle considerazioni precedenti l'amministrazione si è fon- data, per sopprimere il diritto alla rendita di A., esclusivamente sulle conclusioni espresse dai Dott.ri M. e L.. 12.1 12.1.1 Il Dott. M., la cui diagnosi coincide fondamentalmente con quella posta dal Dott. C._______, ha posto in particolare l’accento, nelle sue conclusioni (pag. 6 e seg.), sulla discrepanza fra constatazioni ogget- tive e manifestazioni soggettive dell’assicurato. Egli ha ricordato che la per- sistenza dei dolori cronici, sia al rachide che alla gamba sinistra perdura dal 2008, dopo le due operazioni, che tuttavia non era mai stato messo in evidenza un deficit oggettivo e che i disturbi sensitivi globali del membro inferiore sinistro erano di carattere nettamente funzionale, senza delimita- zioni nei territori radicolari specifici. Il perito ha precisato inoltre che: “anche per quel che concerne la mobilità del rachide, l’assicurato si siede a 90°

C-5074/2014 Pagina 20 con le gambe tese, fatto che corrisponde ad un Lasègue di 90° e una DDS di 0 cm. Al contrario si blocca appena cerca di piegarsi in avanti già a 30° alla manovra di Lasègue. Anche qui la discrepanza è molto importante per cui è molto evidente una componente psicogena con un’evidente tendenza all’aggravazione dei sintomi”. Secondo il perito in queste condizioni una valutazione della capacità di lavoro diventa complesso. L’assicurato era già stato valutato inabile nella misura del 100% in lavori pesanti, come posa- tore di pavimenti o muratore. Sintomi depressivi e una certa teatralità erano già stati messi in evidenza da altri specialisti in Italia. L’esperto è pertanto piuttosto concorde con le conclusioni del servizio medico regionale dell’AI, secondo cui attualmente la situazione è stabilizzata e i disturbi lamentati dall’assicurato sono sicuramente non oggettivabili, in presenza di un netto sovraccarico psicogeno. Lo specialista aggiunge che purtroppo l’assicurato sembra fissato sui suoi disturbi, anche se pare non voglia ricorrere ad ec- cessivi trattamenti antalgici, fattore che parlerebbe ulteriormente contro la presenza di dolori eccessivi.” L’esperto ribadisce quindi i diversi indizi (di carattere medico-tecnico) che lo inducono a ritenere che il paziente sa- rebbe afflitto da tendenza all’esagerazione o alla teatralità, come: la pseudo paresi, senza amiotrofia né deficit veri e propri, poiché non po- trebbe camminare con tali deficit; disturbi sensitivi globali, senza limitazioni topografiche, persistenza di riflessi achillei (...), discrepanza fra la possibi- lità di sedersi a 90° con le gambe tese e un Lasègue di 30° con bloccaggio antalgico ed impossibilità di piegarsi in avanti su contrattura della musco- latura paravertebrale che scompare quando l’A. è sdraiato e il fatto infine che si giri e che si rigiri sul lettino senza problemi e possa rimanere sdraiato sul ventre per 15 minuti senza dolori. 12.1.2 Il perito ritiene pertanto (conclusioni/conseguenze sulla capacità al lavoro, pag. 7), essere presente una reazione psicologica negativa, che va valutata dallo psichiatra. Egli considera quindi nulla la capacità di lavoro in attività pesanti, “tuttavia in attività leggere adeguate adattate può lavorare sicuramente in misura totale”. In particolare l’assicurato può senz’altro la- vorare come casalingo, custode, magazziniere, o altre attività dove non debba portare pesi superiori ai 15 kg o camminare a lungo.” 12.2 Dal lato psichiatrico il Dott. L._______, dopo ampia valutazione del caso (doc. 149 inc. B pag. 6 e seg.) rileva che “(...) proprio il fattore stres- sante, in questo caso è la sua problematica dell’ernia discale ed i disturbi che quest’ultima causa, a quanto riferisce, persistono tuttora. Tutto ciò ha diminuito non solo le sue forze fisiche, ma anche la sua volontà psichica e la voglia di combattere e, purtroppo, a causa di una vulnerabilità individuale

C-5074/2014 Pagina 21 ed una rabbia intensa, egli non ha potuto comunque elaborare ed analiz- zare come si deve la sua situazione”. L’esperto giudica comunque che con l’aiuto di specialisti e grazie all’ adeguata terapia farmacologica attual- mente in corso, sicuramente egli potrà avere un miglioramento ed una rea- zione positiva per svolgere un’attività professionale che lo aiuterebbe non solo sul piano economico, ma piuttosto da un punto di vista mentale. Il pe- rito aggiunge che “per quel che riguarda la problematica psichiatrica è reat- tiva e non ha una grande importanza, ma non ha nemmeno un’importanza rilevante dal punto di vista lavorativo. Praticamente egli, dal punto di vista psichiatrico, presenta un’inabilità lavorativa nella misura dal 10 al 20% e può svolgere un’attività lavorativa anche nella misura dell’80% sicuramente in un mestiere adeguato alla sua situazione fisica”. Il perito, infine, non ha constatato, dal suo punto di vista, alcuna tendenza all’esagerazione dei sintomi e/o alla simulazione. 13. 13.1 Questo collegio giudicante non avrebbe di primo acchito fondato mo- tivo di scostarsi dalla perizia del Dott. M., la situazione neurolo- gica/ortopedica apparendo chiara nel senso che nemmeno l’ulteriore certi- ficazione esibita dal ricorrente intacca le valutazioni oggettive del perito. Tuttavia come indicato al consid. 8.3 una valutazione medica completa e concludente considerata probante in occasione di un primo esame del di- ritto alla rendita, non assurge a prova attendibile in caso di revisione se non attesta in cosa consiste rispettivamente in che misura si è verificato un cambiamento dello stato di salute rispettivamente della capacità lavorativa. Ciò è il caso nella fattispecie. In effetti il Dott. M. si limita ad atte- stare una capacità lavorativa totale in attività adeguate, segnatamente un aumento di tale capacità del 60% rispetto alla precedente valutazione del Dott. C._______ e del Dott. B., senza addurre alcune motivazione, se non che la situazione si sarebbe stabilizzata, che vi sarebbero segni di aggravazione (in proposito dell’aggravazione quale motivo di esclusione si confronti sentenza del TF 9C_899/2014 del 29 giugno 2015 consid. 4.2) e altresì un sovraccarico psicogeno. Tale indicazione è tuttavia insufficiente, ritenuto che il perito non indica in alcun modo in cosa consisterebbe questa stabilizzazione. Egli precisa pure di confermare “l’evoluzione della capacità di lavoro come definita dalla SMR del Rhône”. Di un’affermazione in tal senso non si è tuttavia trovata traccia. Da questo punto di vista quindi la perizia è incompleta e insufficientemente motivata. Dalla perizia del Dott. M. non è pertanto possibile dedurre quali sarebbero i fatti nuovi

C-5074/2014 Pagina 22 atti a giustificare un miglioramento dello stato di salute tale da ridurre addi- rittura del 60% l’incapacità lavorativa, malgrado una diagnosi praticamente invariata. Del resto il perito si è limitato a menzionare nell’anamnesi (doc. 172 pag. 3), ma non ha discusso e quindi neppure messo in discussione quanto at- testato dal Dott. C._______ nella perizia eseguita in occasione della con- cessione della rendita e meglio la presenza di ampie cicatrici post-chirurgi- che, che causavano una sofferenza a carattere cronico (possibile compli- cazione post-chirurgica). L’ affermazione del perito secondo cui non vi sa- rebbero disturbi oggettivabili non è pertanto del tutto credibile. In simili circostanze le conclusioni cui è giunto l’esperto sembra più che altro consistere in una valutazione differente di fatti rimasti vieppiù invariati. Ne consegue che già solo per questi motivi la perizia non è convincente e quindi viola i principi giurisprudenziali in materia. 13.2 13.2.1 Da un punto di vista psichiatrico va rilevato che l’amministrazione, dopo l’esecuzione delle perizie, non ha completato l’indagine in particolare alla luce di quanto è emerso dalla documentazione medica prodotta con il ricorso (doc. TAF 5). La relazione medico-legale del Dott. O._______ del 5 settembre 2014 infatti, oltre al disturbo ansioso-depressivo, ha attestato anche la presenza di attacchi di panico e claustrofobia, ciò che renderebbe problematico il reinserimento dell’assicurato nel mondo del lavoro anche in attività sostitutive. Rilevante appare inoltre anche la relazione dello psichia- tra Dott. P._______ del 4 settembre 2014 che attesta un ulteriore peggio- ramento della condizioni di salute del paziente da un punto di vista psichia- trico da circa due anni, segnatamente dal 2012, per la presenza di attacchi di panico in ambienti chiusi ed una scarsa risposta della terapia farmaco- logica. Ora, l’Ufficio AI, invece di sottoporre la nuova certificazione psichiatrica e medico-legale al Dott. L., autore della perizia medica, l’ha tra- smessa al proprio consulente, Dott.ssa R., che si è limitata ad os- servare che detti disturbi non sono stati osservati dal Dott. L._______ nè sono stati descritti in dettaglio. 13.2.2 Secondo il collegio giudicante, questa diagnosi, che non sembra es- sersi presentata di recente in modo da esulare dal periodo di cognizione

C-5074/2014 Pagina 23 giudiziaria, è determinante per valutare la capacità di lavoro residua dell’as- sicurato. In simili condizioni è pertanto necessario approfondire nel detta- glio tutti gli aspetti. Se è vero, come sembrano sostenere i Dott.ri O._______ e P., che il paziente presenta detti attacchi di panico già perlomeno dal 2014 (cfr. perizia del Dott. O. pag. 3 e rapporto del Dott. P._______), ciò che rende difficile l’attività dello stesso in ambienti chiusi e/o affollati, la valutazione al 20% dell’incapacità al lavoro dello stesso diviene discutibile. Infatti, le attività di sostituzione proponibili, sono in genere svolte in ambienti chiusi ed affollati, salvo quella di custode. L’in- dagine medica appare dunque carente anche da un punto di vista psichia- trico. 13.3 Infine è assente una valutazione complessiva – interdisciplinare - della capacità lavorativa residua, che andrà eseguita nell’ambito del rinvio (sentenze del TF 9C_295/2013 del 20 giugno 2013 consid. 4.4 e 9C_400/2011del 20 marzo 2012). 14. 14.1 In queste circostanze, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata, non essendo provato con il grado della verosimi- glianza valido nelle assicurazioni sociali che lo stato di salute e le conse- guenze dello stesso sulla capacità lavorativa del ricorrente sarebbero mi- gliorate in misura tale da giustificare la soppressione della rendita. 14.2 In caso di annullamento della decisione il Tribunale amministrativo fe- derale può sostituirsi all'autorità inferiore e statuire direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione (cfr. sentenza del TAF C-4652/2012 del 18 aprile 2013). In parti- colare esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o co- munque sufficienti per statuire (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II 326). Come preci- sato ai considerandi precedenti tale non è il caso nella presente fattispecie. 14.3 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché completi l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute e alle conseguenze dello stesso sulla capacità lavorativa, (conformemente a quanto previsto in DTF 137 V 210, cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in caso di necessità di un complemento peritale, come nel caso di specie DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; 139 V 99 consid. 1.1) e ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel tempo dello

C-5074/2014 Pagina 24 stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, nonché a pro- nunciarsi nuovamente sul grado di invalidità dell'assicurato. 14.3.1 In particolare l’autorità amministrativa farà eseguire un comple- mento peritale dal Dott. L._______ alla luce di quanto emerso in sede ri- corsuale (descritto al consid. 13.3.2), invitandolo ad approfondire la dia- gnosi di attacchi di panico (segnatamente se sono verosimili o meno dette manifestazioni patologiche, presenti, a quanto pare, da due anni) e l’aspetto debilitante di tale situazione. 14.3.2 La vertenza dovrà essere sottoposta anche al Dott. M._______ il quale, tramite un complemento peritale, dovrà precisare in cosa consiste concretamente l’evoluzione dello stato di salute, segnatamente l’attestata stabilizzazione, con riferimento alla situazione esistente al momento dell’assegnazione della rendita intera, da un punto di vista neurologico. In particolare dovrà anche prendere posizione sulla cosiddetta failed back surgery menzionata dal Dott. C., che provoca disturbi di natura cronica (consid. 13.1). 14.3.3 Nel caso in cui i periti lo riterranno opportuno la situazione andrà esaminata anche da un punto di vista reumatologico. 14.3.4 I periti dovranno infine esprimersi, dapprima singolarmente, e in un secondo tempo interdisciplinarmente sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato nell’ambito di un parere coordinato dal momento che risulta un’interazione tra malattia psichica e somatica (sentenza del TF 8C_168/2008 consid. 6.2.2), il Dott. M. avendo attestato un netto sovraccarico psicogeno e il dottor L._______ avendo evidenziato nelle ma- lattie somatiche la causa dei disturbi psichici. 15. Alla luce dei complementi istruttori interdisciplinari succitati l'UAIE si pro- nuncerà nuovamente sul grado di invalidità dell'assicurato segnatamente sulla liceità di una revisione del diritto alla rendita con effetto dal 1° settem- bre 2012. Al riguardo va rilevato che per quanto riguarda il calcolo comparativo dei redditi, se del caso, l’amministrazione dovrà motivare (nella decisione) il fatto che in occasione di un calcolo effettuato l’8 ottobre 2009 (doc. 176 inc. A), l’allora consulente in integrazione professionale (CIP) aveva ope- rato una riduzione del reddito dopo l’invalidità del 18% (per attività leggera, peraltro inammissibile perché non corrisponde ad un multiplo di 5), mentre

C-5074/2014 Pagina 25 in seguito (il 7 marzo 2012, doc. 79 inc. B ed il 24 febbraio 2014, doc. 186 inc. B) detti calcoli di perdita di guadagno avevano ammesso una riduzione del 5%, e ciò malgrado le limitazioni appaiano uguali.

16.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 442,22 (doc. TAF 6), versato il 13 ottobre 2014, verrà restituito al ricorrente al mo- mento della crescita in giudicato della sentenza. 16.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. della TS-TAF, RS 173.320.2 [cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia di assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è re- putata vincente, da profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione]). La stessa, in assenza di nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS- TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(Dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. In parziale accoglimento del ricorso la decisione impugnata è annullata e l'incarto è rinviato all'UAIE affinché proceda ai sensi del considerando 14 e 15. 2. Non vengono prelevate spese processuali. L’importo di fr. 442,22, già anti- cipato dal ricorrente, gli verrà restituito alla momento della crescita in giu- dicato della presente sentenza. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di fr. 1’000.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni degli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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