Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5073/2015
Entscheidungsdatum
27.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Decisione confermata dal TF con sentenza del 12.10.2018 (9C_369/2018)

Corte III C-5073/2015

S e n t e n z a d e l 2 7 m a r z o 2 0 1 8 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Daniel Stufetti, Michael Peterli, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, (Italia) patrocinato dall'avv. Corinne Koller Baiardi, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, soppressione della rendita (decisione del 17 giugno 2015).

C-5073/2015 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadino italiano, nato il (...) 1978, ha lavorato in Svizzera come frontaliere, in qualità di muratore diplomato dal 1994 solvendo rego- lari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità (doc. 2, 9 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE]). A.b A partire dal 2001 – la data esatta non è nota – l’interessato ha iniziato a manifestare problematiche reumatologiche quando, a suo dire, a seguito di uno sforzo importante nel sollevare una pietra in cantiere, è insorta una forma di lombosciatologia che nel tempo si manifestava con regolarità viep- più frequente in occasione del sollevamento di pesi e durante il periodo invernale (doc. 14, 15). A.c Dal mese di febbraio 2010, la lombosciatologia è persistita senza più remissione, anche in stato di riposo, circostanza che ha determinato a de- correre dal 22 luglio 2010 un’incapacità lavorativa al 100% e la consecutiva sospensione dell’attività lavorativa (doc. 4, 14, 15). B. B.a Il 20 dicembre 2010 A. ha trasmesso all’Ufficio AI del Cantone B._______ (in seguito: UAI-B.) la domanda di prestazioni dell’as- sicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 2). B.b L’autorità inferiore ha quindi avviato l’istruttoria, assumendo agli atti l’incarto dell’C. (in seguito: C._______ [intervenuto inizialmente come assicuratore per il versamento delle indennità giornaliere in caso di malattie, in seguito quale ente di previdenza professionale {cfr. doc. 36}]) ed esperendo accertamenti propri presso l’interessato e il datore di lavoro (doc. 5, 7-9, 19). B.c Sulla scorta degli accertamenti medici agli atti – in particolare il rap- porto del 4 marzo 2011 del dr. D._______ (doc. 18 dell’incarto dell’C._______ [in seguito: inc. C._______]) e il rapporto finale del 29 marzo 2011 del medico SMR (doc. 28), dai quali è emersa una completa inabilità al lavoro nell’attività abituale e, dal 4 marzo 2011, una capacità lavorativa teorica del 50% in attività rispettante le indicazioni mediche – è stato quindi calcolato un grado di invalidità del 67.46% (doc. 30). Cionono- stante, in ragione degli incipienti limiti funzionali riscontrati e del prospettato

C-5073/2015 Pagina 3 intervento chirurgico di stabilizzazione tra L4-S1 (doc. 18 inc. C.) il consulente all’integrazione professionale ha ritenuto non esservi, all’epoca della visita, alcuna professione adatta, considerando l’interessato completamente inabile al guadagno (doc. 32-33). B.d Il 7 luglio 2011 l’UAI-B. ha quindi riconosciuto all’insorgente il diritto a una rendita intera decorrente dal 1° luglio 2011, riservandosi co- munque la facoltà di procedere a una revisione, una volta terminate le cure in corso e valutata la possibilità di applicare eventuali provvedimenti pro- fessionali (doc. 34, 35, 43). C. C.a Nel corso del mese di marzo 2012, come preannunciato, l’amministra- zione ha avviato la procedura di revisione, raccogliendo le indicazioni dell’assicurato (doc. 49, 52) e del medico curante (doc. 51), nonché l’ag- giornamento dell’incarto C._______ e il parere del SMR del 3 agosto 2012 (doc. 55). C.b Essendo emersa una situazione sostanzialmente invariata – con per- sistenza di dolori diffusi e impotenza funzionale al rachide lombare tali da condizionare negativamente qualsiasi attività (doc. 55) – e nonostante il rifiuto dell’assicurato di sottoporsi al prospettato intervento chirurgico – in assenza di garanzie di esito positivo (doc. 50) – l’UAI-B._______ ha dispo- sto il 3 agosto 2012 la continuazione del versamento della rendita intera AI sulla base del medesimo grado di invalidità (doc. 56). Vista la giovane età del ricorrente, il medico SMR ha comunque consigliato una rivalutazione del caso nei successivi dodici mesi, soprattutto a livello reumatologico-or- topedico (doc. 55). D. D.a Una seconda procedura di revisione è stata promossa dall’UAI- B._______ nel mese di agosto 2013 (doc. 59). D.a.a In tale contesto, sulla scorta delle indicazioni dell’11-12 novembre 2013 dei medici del SMR (doc. 66, 68), l’UAI-TI ha quindi incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare in medicina interna, neurologia e reumatologia (doc. 72-73) e, in un secondo tempo, in psichiatria e psicote- rapia, per tenere conto della segnalazione di sospetta tendenza fibromial- gica (doc. 74, 75, 76).

C-5073/2015 Pagina 4 D.a.b I rapporti peritali del 22 aprile 2014 della dr.ssa E., speciali- sta in psichiatria e psicoterapia, del 16 febbraio 2014 del dr. F., specialista in reumatologia e del 26 febbraio 2014 del dr. G., spe- cialista in neurologia), sono quindi confluiti nella perizia pluridisciplinare del 23 maggio 2014 (doc. 80) nella quale il dr. H. e della dr.ssa I., entrambi specialisti in medicina interna, hanno esposto la valu- tazione globale dello stato di salute e della capacità lavorativa, su cui si tornerà nel dettaglio nei considerandi in diritto (consid. 14.2). D.a.c Le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM sono state fatte pro- prie dal dr. L., medico generalista del SMR, nel rapporto finale del 26 maggio 2014 (doc. 81). D.b D.b.a Quale complemento istruttorio il 2 settembre 2014 l’UAI-B._______ ha chiesto la trasmissione dell’incarto completo ad C._______ (doc. 83), dal quale è emerso che l’assicurato era stato oggetto di un pedinamento da parte di un’agenzia investigativa in cinque distinte occasioni fra novem- bre 2012 e maggio 2014 (doc. 90), circostanza che ha condotto l’C._______ ad interrompere il versamento a partire dal 1° ottobre 2014 della rendita della previdenza professionale fino ad allora riconosciuta all’interessato (doc. 45 inc. C., rilasciato a seguito del rapporto del 29 luglio 2014 del dr. M. – doc. 43 inc. C._______). D.b.b Riscontrando delle limitazioni funzionali nettamente inferiori rispetto a quelle descritte nella perizia del 23 maggio 2014 (doc. 80, 90), l’ammini- strazione ha quindi sottoposto il caso al servizio medico regionale (doc. 91) e su sua indicazione (doc. 93) si è nuovamente rivolta al SAM al fine di completare la valutazione medico teorica tenendo conto dei nuovi elementi emersi dalle osservazioni esterne (doc. 93). Al riguardo il ricorrente ha preso posizione il 13 novembre 2014, per il tra- mite dell’avv. Koller Baiardi, contestando la valenza probatoria delle osser- vazioni, chiedendone lo stralcio dall’incarto AI e postulando per l’esecu- zione di una visita medica approfondita da parte del SAM (doc. 99). D.c D.c.a Alla luce delle nuove indicazioni, relative ai limiti funzionali e alla con- secutiva capacità lavorativa, fornite dai periti del SAM nel rapporto del 15 gennaio 2015 (doc. 102), nonché del rapporto del 25 febbraio 2015 relativo

C-5073/2015 Pagina 5 all’esame psichiatrico eseguito dal dr. N., specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. 107) – sui quali si ritornerà nei considerandi in diritto – il dr. O., specialista in medicina interna, ha allestito il rapporto fi- nale SMR del 2 marzo 2015, considerando lo stato di salute dell’interessato migliorato a decorrere dall’inizio delle osservazioni e quest’ultimo ormai completamente abile in attività adeguata, nonché al 75% nell’attività di mu- ratore (doc. 108). D.c.b Le indicazioni relative all’abilità lavorativa e alla reintegrabilità sono state quindi confermate dal consulente all’integrazione professionale, che nel rapporto del 9 marzo 2015, sulla base del nuovo grado di invalidità (doc. 111), ha ritenuto non esservi i presupposti per una reintegrazione profes- sionale, salvo espressa richiesta da parte dell’interessato (doc. 110). D.d D.d.a Con progetto di decisione del 24 marzo 2015 l’UAI-B._______ ha comunicato l’intenzione di sopprimere il diritto alla rendita intera di invali- dità, ritenendo assodato il miglioramento dello stato di salute dell’assicu- rato e attestandosi di conseguenza il grado di invalidità al di sotto della soglia minima del 40% (doc. 112). D.d.b Preso atto delle osservazioni del ricorrente del 28 aprile 2015 (doc. 117), con decisione del 17 giugno 2015 l’UAIE lo ha dichiarato completamente abile in un’attività adeguata a partire dal 15 novembre 2015 (ossia dalla prima fase di pedinamento) e considerato non più adempiute le condizioni per riconoscere il diritto ad una rendita, essendo il grado d’invalidità pari al 14%. La soppressione della rendita è quindi stata confermata con effetto dal 31 luglio 2015 (doc. 122). E. Contro la decisione dell’UAIE, in data 20 agosto 2015 (doc. TAF 1), A._______, sempre rappresentato dall’avv. Koller Baiardi, ha interposto ri- corso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendone l’annullamento. A fondamento della propria richiesta il ricorrente ha ribadito quanto già indicato in sede di osservazioni (doc. 117). Indipendentemente da quanto emerso dalle osservazioni esterne, il cui valore probatorio è con- testato, egli chiede il ripristino della rendita intera di invalidità, nonché l’esenzione dalle spese processuali e il riconoscimento di adeguate ripeti- bili. L’insorgente ha inoltre contestato la revoca dell’effetto sospensivo al ricorso.

C-5073/2015 Pagina 6 A sostegno della propria tesi il ricorrente ha prodotto, il 21 agosto 2015, la corrispondenza intrattenuta con la C._______ fra agosto e novembre 2014, sub. doc. B-G (doc. TAF 2). F. Con decisione incidentale del 2 settembre 2015 (doc. TAF 4) il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo di fr. 400.-, corrispondente alle presunte spese processuali, regolarmente saldato in data 7 settembre 2015 (doc. TAF 6, 7). G. Tramite decisione incidentale del 15 ottobre 2015, previo scambio di scritti, il giudice dell’istruzione ha respinto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo (doc. TAF 14). H. Nella risposta del 26 ottobre 2015, l’UAIE ha fatto proprie le considerazioni contenute nel memoriale del 23 ottobre 2015 dell’UAI cantonale e proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 16). I. Con replica del 7 dicembre 2015 l’insorgente ha ribadito la tesi esposta nel memoriale di ricorso, criticando diffusamente le allegazioni dell’autorità in- feriore (doc. TAF 20). J. Duplicando, in data 3 febbraio 2016, sulla scorta delle osservazioni dell’UAI-B._______ del 29 gennaio 2016, l’UAIE si è riconfermata nelle proprie allegazioni, riproponendo la reiezione dell’impugnativa (doc. TAF 22). K. Con osservazioni del 22 marzo 2016 il ricorrente ha sostanzialmente reite- rato la propria posizione, postulando inoltre per il riconoscimento di ade- guate misure di reintegrazione professionale e per l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici (doc. TAF 25). L. Le parti sono state quindi invitate il 28 dicembre 2016 (doc. TAF 35) e il 13 settembre 2017 (doc. TAF 46) a prendere posizione sull’incidenza della

C-5073/2015 Pagina 7 sentenza no. 61838/10 della Corte europea dei diritti umani (CrEDU), ri- spettivamente sulla recente sentenza del Tribunale federale (TF 9C_806/2016 del 14 luglio 2017). Delle antitetiche posizioni esposte nei memoriali del 20 febbraio 2017 e del 28 aprile 2017 (doc. TAF 39, 43), rispettivamente del 9 ottobre 2017 e del 30 ottobre 2017 (doc. TAF 48, 50) si dirà se del caso nei considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de- cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conforme- mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen- tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA) ed altresì l'anticipo relativo alle spese processuali è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002.

C-5073/2015 Pagina 8 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 2.5 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rin- vii).

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3.1 Dal profilo temporale si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica- mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le dispo- sizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie dispo- sizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro en- trata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 3.2 Contestato, in concreto, è il diritto di A._______ di percepire una rendita intera anche dopo il 31 luglio 2015. Ne consegue che sono applicabili le modifiche legislative di cui alla 6 a revisione della LAI in vigore dal 1° gen- naio 2012 e le successive modifiche (RU 2011 5659; FF 2010 1603) pur non comportanti cambiamenti rispetto al diritto precedente in merito alla valutazione dell’invalidità, entrate in vigore fino alla data della decisione impugnata. 3.3 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 17 giugno 2015. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accerta- mento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di in- fluire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione liti- giosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13

C-5073/2015 Pagina 10 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 5. 5.1 Oggetto del contendere, nel caso concreto, è la questione se dopo il 15 novembre 2012, ossia a partire dalla prima fase di osservazione esterna, lo stato di salute e/o la capacità al lavoro (e di guadagno) del ri- corrente siano migliorati in modo tale da giustificare la soppressione della rendita intera d’invalidità con effetto dal 31 luglio 2015. 5.2 Al riguardo il ricorrente adduce che la sua attuale situazione corri- sponde a quella attestata dalla perizia pluridisciplinare del 23 maggio 2014 – dalla quale emerge una diagnosi e una valutazione dell’abilità lavorativa sostanzialmente invariata rispetto a quella accertata in occasione del rico- noscimento del diritto alla rendita – a suo dire tutt’ora valida, dal momento che non figurano agli atti rapporti di ulteriori visite specialistiche suscettibili di mettere in dubbio le conclusioni in essa contenute. Ritenendo inservibili i rilevamenti del pedinamento, a suo dire illecitamente commissionati da C._______ ed indebitamente utilizzati dall’UAI-B., egli considera infatti prive di qualsiasi valore probatorio le valutazioni mediche rilasciate dal SAM e dal SMR a seguito della visione di tali osservazioni esterne. 5.3 Di contro, l’amministrazione, ritenendo legittime e utilizzabili le osser- vazioni esterne – a fronte del preponderante interesse pubblico – nonché sufficientemente accertato il miglioramento dello stato di salute – figurando agli atti sia una nuova valutazione del SAM in ambito reumatologico, sia una valutazione in ambito psichiatrico, rilasciata dal medico SMR a seguito dell’esame clinico dell’assicurato – non ritiene vi siano i presupposti per modificare la propria decisione, ritenuto che la documentazione medica prodotta dall’assicurato non apporta nessun elemento clinico nuovo che permetta di dubitare delle conclusioni a cui sono giunti i periti incaricati. 6. Alla luce delle contestazioni del ricorrente, a titolo preliminare occorre esa- minare se il materiale raccolto da C. durante le differenti fasi di pedinamento di A._______, potesse essere utilizzato o meno dall’autorità inferiore.

C-5073/2015 Pagina 11 6.1 6.1.1 Riguardo agli assicurati oggetto di sorveglianza, vale la pena di ram- mentare la giurisprudenza sviluppata dal TF a seguito della sentenza 61838/10 del 18 ottobre 2016 nella causa Vukota-Bojic contro Svizzera (di- venuta definitiva il 18 gennaio 2017). In tale caso la Corte europea dei diritti dell’uomo (in seguito: CrEDU) – chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la riduzione della rendita LAINF nel caso di un'assicurata vittima di un'incidente stradale sulla base delle prove raccolte da un investigatore privato che l'aveva sorvegliata dopo che si era rifiutata di sottoporsi ad un'ulteriore visita medica richiesta dall'assicuratore infor- tuni (STF 8C_629/2009 del 29 marzo 2010) – ha dichiarato che vi era stata una violazione dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e fami- liare), dal momento che:

  • l'assicuratore sociale, pur attuando la sorveglianza su suolo pub- blico, aveva leso il diritto al rispetto della vita privata rilevando si- stematicamente dati a fini concreti;
  • gli art. 28 e 43 LPGA, nonché l’art. 96 LAINF, non costituiscono delle basi legali sufficienti per giustificare gli atti contestati – da tali disposizioni non si evince infatti né i presupposti o la durata della sorveglianza né le modalità di conservazione o di utilizzo dei dati ottenuti in quel modo. La CrEDU, ha per contro negato che l'utilizzo delle prove ricavate dalla sorveglianza avesse pregiudicato l'equità procedurale nel suo complesso, dato che la ricorrente aveva avuto l'occasione di contestare le prove con- troverse e pertanto ha ritenuto non sussistere alcuna violazione dell'art. 6 CEDU (diritto ad un processo equo). 6.1.2 Dal canto suo il Tribunale federale – confrontato con un caso AI in cui l'assicurato era stato sottoposto a foto e videosorveglianza per sospetto di abuso assicurativo – alla luce della giurisprudenza della CrEDU ha giudi- cato che l’art. 59 cpv. 5 LAI non costituisce una base legale sufficiente per regolamentare in modo completo, chiaro e dettagliato la videosorveglianza ad insaputa del videosorvegliato. Ne consegue che una tale misura di sor- veglianza, indipendentemente dal fatto che sia predisposta dall’assicura- tore LAINF o dall’Ufficio AI, risulta lesiva dell’art. 8 CEDU e dell'art. 13 Cost.. Per questi motivi l'Alta Corte ha puntualizzato che non può più es- sere fatto riferimento alla DTF 137 I 327 (sentenza del TF 9C_806/2016 del 14 luglio 2017 consid. 4, pubblicata quale DTF 143 I 377).

C-5073/2015 Pagina 12 6.2 Nel caso concreto, ritenuto che C._______ agiva in qualità di autorità pubblica rientrando quindi nel campo d’applicazione della giurisprudenza citata, occorre riconoscere che le osservazioni esterne da essa commis- sionate e condotte fra novembre 2012 e maggio 2014, sono senz’altro con- trarie al diritto, essendo realizzate in violazione dei diritti garantiti dall’art. 8 CEDU e dell'art. 13 Cost.. 7. Resta dunque da esaminare se i risultati emersi dalle summenzionate os- servazioni, potessero essere utilizzati o meno dall’autorità inferiore nell’am- bito della presente vertenza. 7.1 Nella sentenza 61838/10 la CrEDU ha decretato che la sorte della prova illecita va valutata soltanto alla luce del diritto svizzero, dal momento che essa si limita a verificare la conformità della procedura nel suo insieme ai principi sanciti dall’art. 6 CEDU. A tal proposito, nella sentenza 9C_806/2016 citata, il Tribunale federale ha ritenuto che, analogamente a quanto avviene nella procedura civile e penale, anche nelle assicurazioni sociali l'utilizzo del materiale raccolto nell'ambito di un’osservazione illecita – e le altre prove che da questo ne derivano – è ammissibile a meno che non risulti dalla ponderazione degli interessi in gioco, che l’interesse dell'osservato alla tutela della propria sfera privata prevalga su quello pub- blico a che siano evitati abusi ai danni dell'assicurazione (consid. 5.1.1). L’Alta Corte ha inoltre precisato che, alla luce dell’esigenza del carattere equo della procedura, un’osservazione contraria all’art. 8 CEDU è sfrutta- bile dall’assicuratore sociale nella misura in cui gli atti registrati siano frutto dell’iniziativa della persona interessata, la quale non ha subito influssi esterni o inganni da parte dell’osservante (consid. 5.1.2; cfr. inoltre MAGRIT MOSER-SZELESS, La surveillance comme moyen de preuve en assurance sociale, RSAS 57/2013, p. 129 seg.). Tale è inoltre il caso laddove l'assi- curato ha subito una lieve ingerenza nei propri diritti fondamentali a causa della sorveglianza illecita, ovvero se è stato osservato esclusivamente nello spazio pubblico, se l'osservazione è stata avviata sulla base di so- spetti fondati e se l'assicurato non è stato sottoposto a una videosorve- glianza sistematica o costante (cfr. consid. 5.1.1 e 5.1.2, con riferimento alla sentenza del TF 8C_830/2011 del 9 marzol 2012 consid. 6.4). Nel caso che era chiamata a decidere, l'Alta Corte ha rilevato che si trattava di comportamenti (non influenzati) del ricorrente che erano stati rilevati in un luogo pubblico e che l'osservazione - avviata a causa di un fondato so- spetto circa l'incapacità lavorativa dell'assicurato - era limitata a 4 giorni su

C-5073/2015 Pagina 13 un arco temporale di 14 giorni, con singole fasi di osservazioni che dura- vano tra le 5 e le 9 ore. Il ricorrente non era stato quindi sottoposto ad una osservazione né sistematica né costante. Sotto questo aspetto aveva su- bito un'ingerenza relativamente lieve nei suoi diritti fondamentali. Contrap- posti questi aspetti al primario e preponderante interesse pubblico a che siano evitati abusi ai danni dell'assicurazione (cfr. in merito sentenza del TF 8C_239/2008 del 17 dicembre 2009, consid. 6.4.1 cpv. 2 e i rinvii ivi citati), il Tribunale federale ha quindi ritenuto che il materiale d'osserva- zione (incluse le foto e le riprese video) poteva essere utilizzato nella valu- tazione delle prove (consid. 5.1.2). L'assicurato aveva pure avuto la possi- bilità di contestare la veridicità del materiale raccolto illecitamente e del suo utilizzo nella procedura contenziosa (cfr. consid. 5.2.1). 7.2 La giurisprudenza di cui alla citata sentenza di principio, è stata suc- cessivamente confermata dal TF, segnatamente nelle sentenze: 8C_802/2016 del 21 agosto 2017, consid. 5 (in questo caso, riguardante la LAINF, l'assicurato era stato osservato per 13 giorni, da 4 a 10 ore/giorno, dal 24 ottobre 2013 al 15 aprile 2014); 9C_304/2016 del 15 settembre 2017, consid. 3 e 8C_349/2017 del 6 ottobre 2017, consid. 4.1 e 4.2 (in entrambi i casi, il TF ha accertato che i risultati dell'osservazione erano utilizzabili quali materiale probatorio, al pari delle conseguenti altre prove fondate su di esso: cfr. consid. 3.3.1, risp. Consid. 5.4); 9C_817/2016 del 15 settembre 2017, consid. 3.3 (in questo caso, il TF – riferendosi al consid. 5.1.1 della sentenza 9C_806/2016 – ha spiegato che la decisione di far dipendere dalla ponderazione degli interessi in gioco, la possibilità di uti- lizzo dei risultati della sorveglianza approntata illecitamente, va ricondotta all’avvio della procedura di consultazione concernente la revisione della LPGA che dovrebbe a breve rimediare all’assenza di una base legale suf- ficiente); 8C_352/2017 del 9 ottobre 2017, consid. 4 e 5 (in questo caso, il TF ha puntualizzato che la soluzione trovata in ambito assicurativo della ponderazione degli interessi corrisponde sostanzialmente al concetto su cui si fonda il legislatore per l'ambito dei diritti civili giusta l'art. 28 cpv. 2 CC: cfr. consid. 5.3.4). 7.3 Nella sentenza 8C_570/2016 dell'8 novembre 2017, la nostra Massima istanza è stata confrontata con un caso LAINF di un'assicurata – di profes- sione segretaria, si era fratturata il polso sinistro dopo essere caduta ed il perito specialistico amministrativo aveva attestato una evoluzione sfavore- vole con un polso sinistro bloccato, doloroso e distrofico, ed aveva con- cluso che la capacità di lavoro nell'attività abituale era definitivamente com- promessa e che, teoricamente, era esigibile un'attività puramente mono- manuale o che necessitasse solo l'utilizzo puntuale e leggero della mano

C-5073/2015 Pagina 14 sinistra, pure a tempo pieno, come ad es. il lavoro di centralinista oppure hostess d'accoglienza – che era stata sottoposta a foto- e videosorve- glianza per sospetto di abuso assicurativo. Richiamando i contenuti della sentenza della Corte europea e la propria recente giurisprudenza in mate- ria di sorveglianza (già citate sentenze del TF 9C_806/2016 del 14 luglio 2017 e 8C_735/2016 del 27 luglio 2017) il TF ha stabilito che potevano essere prese in considerazione solamente le attività della ricorrente che erano state filmate all'esterno dello stabile di campagna, nel quale lei e il marito affittavano stagionalmente due camere, ma non quelle svolte all'in- terno, in particolare in cucina. L'Alta Corte ha poi rilevato che le sequenze video erano state sottoposte al medesimo specialista che aveva già visitato per conto dell'assicuratore l'interessata, il quale esaminando nuovamente il caso alla luce delle osservazioni aveva modificato la propria posizione (riguardo alla capacità lavorativa residua), riconoscendo di aver accordato durante la perizia un credito manifestamente erroneo alle allegazioni della paziente. Non avendo motivo per mettere in discussione la nuova valuta- zione medica e, e non ritenendo necessaria una nuova convocazione per- sonale dell'assicurata da parte dello specialista dell'amministrazione che, in ogni caso, aveva potuto esprimersi sui risultati dell'osservazione e sul rapporto complementare del perito assicurativo, il Tribunale federale ha concluso che la ricorrente era in grado di esercitare a tempo pieno e senza limitazione alcuna la propria professione abituale di segretaria di studio medico. Da ultimo, l'Alta Corte ha osservato che il fatto che l'osservazione fosse avvenuta all'estero non impediva di principio l'utilizzo dei suoi risul- tati. 7.4 Occorre infine rammentare che le risultanze di un’accurata sorveglianza, non costituiscono di per sé una base sicura per accertare lo stato di salute e la capacità lavorativa dell’assicurato. Queste possono tutt’al più fornire degli indizi oppure costituire la base per formulare dei sospetti. Soltanto l’esame da parte di un medico della documentazione riguardante la sorveglianza, permette di fornire sicure conoscenze dei fatti pertinenti (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7.1 e riferimenti). Secondo il TF la valutazione da parte del medico, può essere fatta sulla scorta dei soli risultati del materiale delle osservazioni, senza che sia necessario procedere con una perizia medica (cfr. sentenza del TF 9C_689/2016 del 12 maggio 2017, consid. 4.1); inoltre il parere di un solo medico, in merito alle risultanze della sorveglianza può essere sufficiente per accertare lo stato di salute dell’interessato (sentenza del TF 9C_342/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 5 e riferimenti indicati). In definitiva, in conformità con il principio del libero apprezzamento delle prove, è all’assicuratore sociale o al giudice a cui compete determinare il valore da attribuire al

C-5073/2015 Pagina 15 prodotto di un’osservazione esterna (sentenza del TF 9C_689/2016 del 12 maggio 2017, consid. 4.1 e riferimenti citati). 8. 8.1 Nel caso di specie dalle tavole processuali emerge che l’8 novembre 2012 la C._______ ha incaricato la società di investigazione P._______ Sagl di sorvegliare l’assicurato, in quanto aveva maturato il dubbio che quest’ultimo avesse accentuato i disturbi al rachide lombare. 8.1.1 Tali dubbi erano sorti già all’epoca in cui l’UAI aveva riconosciuto, con progetto di decisione del 7 luglio 2011 (doc. 34), una rendita intera di inva- lidità in favore dell’assicurato, poi confermata dalla decisione del 28 no- vembre 2011 (doc. 45). Nel memoriale del 5 agosto 2011, C._______ aveva infatti criticato tale provvedimento ritenendolo precipitoso. A suo dire non erano state ancora esplorate tutte le possibilità di integrazione profes- sionale, tenuto conto dell’interesse manifestato dall’assicurato circa l’avvio di un’attività nella ristorazione con la moglie, sfruttando l’agriturismo di fa- miglia, o in relazione a un inserimento nella ditta di costruzioni di alcuni parenti in (...) (doc. 23). Oltre ad essere prematuro, il diritto a una rendita intera, secondo C., era in contrasto con quanto indicato dal dr. D. e in definitiva non risultava essere sufficientemente dimostrato: una volta scartata la possibilità di reintegrare un assicurato comunque tren- tatreenne, sarebbero pertanto stati necessari ulteriori accertamenti medici volti a determinare la restante capacità lavorativa (doc. 38). Il sospetto era ulteriormente cresciuto alla luce della riluttanza dapprima (cfr. doc. 21, 33 inc. C.) e del rifiuto in seguito di sottoporsi all’in- tervento di stabilizzazione del rachide lombare suggerito dal dr. D. (doc. 18 inc. C.), inizialmente programmato per il 5-10 gennaio 2012 (doc. 22-23 inc. C.), poi spostato al 7 febbraio 2012 (doc. 30 inc. C.) e ancora all’8 marzo 2012 (doc. 32 inc. C.). Vero è che, l’insorgente sostiene di aver desistito a seguito del parere espresso dal proprio medico curante, dr. Q., che dopo aver studiato nuova- mente la documentazione, gli avrebbe comunicato che l’esito dell’inter- vento non era certo e che riteneva prematuro procedere alla fissazione delle vertebre (doc. 34 inc. C.). Orbene, ad eccezione della dichia- razione fatta dall’assicurato al Case Manager (doc. 34 inc. C._______), di tale parere medico, non si trova traccia agli atti.

C-5073/2015 Pagina 16 8.1.2 C._______ si è pertanto trovata confrontata con un assicurato che pur continuando a lamentare i medesimi disturbi invalidanti, volente o no- lente, giustificato o meno, non si era sottoposto al trattamento proposto dal proprio medico perito. Assicurato che, nonostante la sua opposizione (doc. 38), aveva comunque diritto a percepire una rendita LPP complementare alla rendita intera AI (confermata in sede di revisione dall’UAI [decisione del 3 agosto 2012 – doc. 56]), in ragione di problematiche diagnosticate sulla base di dati soggettivi e delle indicazioni da lui fornite, piuttosto che su constatazioni mediche oggettive – come era stato rilevato dal dr. R., specialista in medicina interna nel rapporto del 12 ottobre 2010 (doc. 8 inc. C.) e confermato a posteriori il dr. M._______ nel rap- porto del 29 luglio 2014 (doc. 43 inc. C.). Lo stesso assicurato inoltre, non aveva dimostrato alcun interesse, né intenzione a sottoporsi a una riqualifica professionale (doc. 19, p. 2 inc. C.). In siffatte circostanze, contrariamente a quanto addotto a più riprese dal ricorrente, era senz’altro dato un fondato sospetto iniziale. 8.2 La sorveglianza è stata predisposta dalla ditta incaricata nel mese di novembre 2012 nel corso di tre giorni feriali ripartiti in un arco di tempo di tre settimane (giovedì 15, venerdì 23 e venerdì 30), con fasi di osservazioni durate tra le 5 e le 8 ore (doc. 35). Durante il periodo di osservazione l’in- teressato era solito allontanarsi da casa prima delle 8.00 per poi assentarsi durante l’intera mattinata, è stato seguito durante gli spostamenti in auto ed è stato visto attardarsi per alcune ore nei pressi di un cantiere (p. 4), nonché per un’intera mattinata all’interno di un fabbricato che l’investiga- tore presumeva essere una falegnameria, sita in località (...), frazione del comune di S._______ (pp. 5-6). Alla luce di quanto riscontrato, in netto contrasto con quanto dichiarato nel questionario del 28 dicembre 2012 (ritornato dall’assicurato il 23 gennaio 2013) – dal quale emerge che l’assicurato non era in grado di guidare a causa del mal di schiena, non usciva di casa se non per fare una breve passeggiata, faticando comunque a stare eretto e a camminare (doc. 36) – i sospetti iniziali di C._______ si sono naturalmente condensati. Così stando le cose, risulta pertanto nuovamente giustificato l’incarico attribuito il 1° luglio 2013 alla ditta Investigazioni T._______ s.a.s. di procedere ad un’ulteriore sorveglianza volta a chiarire nel dettaglio la fattispecie. 8.3 Sono state così disposte quattro fasi di osservazione fra luglio 2013 e maggio 2014, ciascuna condotta su più giornate (doc. 90; doc. 37, 38, 40, 41 inc. C._______).

C-5073/2015 Pagina 17 8.3.1 Nel rapporto del 22 agosto 2013, relativo alla fase di osservazione iniziata il 21 luglio e terminata il 22 agosto 2013 – ma di cui vengono ripor- tate nel dettaglio unicamente le osservazioni del 26 luglio, del 20 e del 22 agosto – il ricorrente è stato visto: camminare senza particolari problemi su di un sentiero di montagna compiendo un tragitto di circa 4 chilometri con un dislivello di circa 500 metri; arrampicarsi per circa 100 metri su di un pendio per recuperare un tronco secco e trascinarlo a valle; sollevare e caricare nel baule dell’automobile confezioni da 10 cartoni da un litro di latte; lavare e guidare regolarmente un veicolo a motore; accovacciarsi più volte al giorno sui talloni per somministrare del latte a un agnello (doc. 37 inc. C.). 8.3.2 Nel rapporto del 21 ottobre 2013, riguardante la sorveglianza messa in atto fra il 15 e il 17 ottobre 2013, l’insorgente è stato visto intrattenersi per una mattinata e un pomeriggio all’interno di un fabbricato sito in località (...), che è poi risultato essere la falegnameria di U. (dove con verosimiglianza preponderante era già stato avvistato in occasione del pe- dinamento di novembre 2012). Con lo stesso U., si è inoltre intrat- tenuto per svariate ore presso un’abitazione in ristrutturazione sita nel nu- cleo di S.. In entrambe le occasioni i rumori provenienti dagli edifici lasciavano intendere che vi si svolgessero dei lavori. È stato visto inoltre scaricare dal proprio pick-up del materiale edile ingombrante che poi ha trasportato all’interno dei cantieri sui quali si era recato (doc. 38 inc. C.). 8.3.3 Nel rapporto del 19 marzo 2014, nel quale sono riportate le osserva- zioni condotte il 17 e il 18 marzo 2018, l’interessato è stato visto percorrere parecchi chilometri a bordo del proprio veicolo, svolgendo svariate com- missioni (acquisto alimentari, oggetti di bricolage, pulizia del pick-up) e ca- ricandovi a bordo materiale ingombrante e di un certo peso (damigiane, tavola da 50x100 cm). È stato inoltre scorto presso un’abitazione, dove entrambi i giorni ha passato svariate ore, recando con se attrezzi agricoli e adibiti al taglio della legna e verosimilmente utilizzandoli per svolgere dei lavori (doc. 40 inc. C.). 8.3.4 Infine, dal rapporto del 16 maggio 2014, relativo pedinamento dispo- sto fra il 12 e il 14 maggio 2014, emerge che per i primi due giorni l’assicu- rato ha svolto per l’intera mattinata e fino a metà pomeriggio dei lavori di muratura e di pavimentazione presso la casa del padre, caricando, scari- cando e trasportando materiale edile e assumendo a più riprese e per lun- ghi momenti la posizione accovacciata. Sono inoltre stati eseguiti trasporti di masserizie presso il domicilio della sorella e di materiale edile presso la

C-5073/2015 Pagina 18 baita in montagna, dove il terzo giorno l’interessato si è attardato l’intera giornata e dove è stato raggiuto da un elettricista (nel pomeriggio) per svol- gere dei lavori di manutenzione – stando ai rumori provenienti dall’interno dell’edificio. 8.4 In definitiva, gli investigatori incaricati dall’C._______ hanno descritto unicamente comportamenti e attività tutto sommato quotidiane dell'assicu- rato rilevate esclusivamente in luoghi pubblici. La sorveglianza è stata ap- prontata per 14 giorni, suddivisi in cinque fasi su un arco temporale di oltre 1 anno e mezzo, con periodi di osservazione oscillanti dalle 4 alle 10 ore al giorno: l’insorgente non è stato quindi sottoposto ad un pedinamento né sistematico né costante. Pur non essendo oggetto di contestazione, giova osservare che dal materiale raccolto non emerge alcun indizio che per- metta di dubitare che l’interessato non abbia agito di propria iniziativa, ma che sia stato influenzato o indotto a compiere determinati atti. In siffatte circostanze la sua sfera privata è stata toccata solamente in maniera mar- ginale. Stante quanto precede l'interesse pubblico a che siano evitati abusi ai danni dell'assicurazione risulta preponderante rispetto a quello privato dell'assicurato a che la propria sfera privata non venga in alcun modo di- sturbata. Conformemente alla giurisprudenza citata, questa Corte ritiene quindi che il materiale d'osservazione, al pari delle valutazioni mediche che ne sono seguite – segnatamente il rapporto dr. M._______ del 29 luglio 2014 (doc. 43 (inc. C.), il rapporto SAM del 15 gennaio 2015 (doc. 102) e i rapporti e le annotazioni del SMR (doc. 104, 107, 108) di cui si dirà più avanti (consid. 14.4) – possa essere utilizzato nell’apprezzamento delle prove. Tanto più che l'assicurato, per il tramite della sua patrocinatrice, ha avuto pure la possibilità di contestare la veridicità del materiale raccolto illecitamente e del suo utilizzo nella procedura contenziosa. Ciò che ha pe- raltro fatto sia in sede amministrativa (cfr. doc. 99, 117, inoltre scritti ad C. del 12 settembre e del 13 novembre 2014 [doc. C e G allegati al doc. TAF 2]), sia in sede ricorsuale (cfr. doc. TAF 1 e seguenti). 9. 9.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer- mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

C-5073/2015 Pagina 19 9.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in- valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se- condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile se l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3). 9.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua- dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 9.4 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con- sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli- cabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio- nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). In altri termini, l'assi- curazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).

C-5073/2015 Pagina 20 10. 10.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. 10.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201) la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in- validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi- stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in- validità (lett. b). 10.3 La giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le conseguenze sulla capacità di guadagno hanno su- bito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). La semplice valutazione diversa di circostanze di fatto rimaste sostanzialmente inva- riate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non può infatti giustificare un riesame incon- dizionato del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügung- sanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invaliden- rentenrevisionen, in: SCHAFFAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerlei- stungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15). Per le rendite dell'assicurazione invalidità, infine, anche una modifica di poco conto dello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (DTF 133 V 545 consid. 6 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza). 10.4 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'as- sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che

C-5073/2015 Pagina 21 il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. 10.5 Giusta l'art. 88bis cpv. 2 let. a OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. 11. 11.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto relativa all'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata sottoposta ad esame materiale tramite contestuale accertamento per- tinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento liti- gioso (DTF 133 V 108; sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007). 11.2 In concreto il periodo di riferimento è pertanto quello intercorrente fra la decisione del 28 novembre 2011 (doc. 45), con cui è stata erogata una rendita intera AI all'assicurato e il 17 giugno 2015, data della decisione impugnata (doc. 122). 11.3 Non essendo stato esperito alcun esame materiale della fattispecie, risulta dunque irrilevante, ai fini della presente vertenza, l’esito della prima procedura di revisione (decisione del 3 agosto 2012), mediante la quale il diritto alla rendita è stato interamente riconfermato (doc. 55, 56). 12. 12.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, se- condo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto me- dico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determi- nante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio,

C-5073/2015 Pagina 22 quale perizia o rapporto (sentenza del TF 8C_153/2007 del 7 maggio 2008; DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS- JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). 12.2 Per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha sta- tuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddit- torie nella perizia oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una su- perperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351consid. 3b/aa pag. 353 con rinvii). 12.3 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3). 12.4 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la neces- saria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro- nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferi- menti).

C-5073/2015 Pagina 23 12.5 Non va infine dimenticato che se vi sono rapporti medici contraddittori il giudice non può inoltre evadere la vertenza senza valutare l'intero mate- riale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ot- tobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta- mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b). 13. 13.1 Nell’ambito della procedura tendente all’attribuzione di una rendita, avviata il 20 dicembre 2010 (doc. 2), l’UAIE si era fondato sostanzialmente sugli atti medici risultanti dalla pratica dell’C., senza esperire esami propri, essendo l’assicurato ancora in cura al momento del ricono- scimento del diritto alla rendita intera. 13.2 Fra tali atti figura l’esame RM al rachide lombosacrale del 25 agosto 2010 che, ad eccezione di un’erniazione posteriore parasagittale a sinistra (discopatia in IV spazio intersomatico lombare), ha documentato una situa- zione nella norma, senza ulteriori fenomeni compressivi estrinseci di rilievo (doc. 3 inc. C.); il rapporto del 12 ottobre 2010 del dr. R., specialista in medicina interna, secondo il quale la sintomatologia lamen- tata dall’assicurato trovava solo parziale riscontro nell’esame clinico e se- condo il quale non vi erano segni di radicolopatie che potessero porre l’in- dicazione per un intervento neurochirurgico (doc. 8 inc. C.); l’inda- gine RX del 23 dicembre 2010, dalla quale è emersa una lieve spondiloli- stesi di L5 su S1, senza alterazioni strutturali ossee (doc. 14 inc. C.). 13.3 Di particolare interesse vi è il rapporto del 4 marzo 2011 del dr. D. (doc. 18 inc. C._______) nel quale è stata posta la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica con netta irritazione meccanica della cerniera lombosacrale ed anamnesticamente blocchi iperalgici recidivanti in probabile instabilità (L4/5, eventualmente L5/S1), turbe statiche del ra- chide (iperlordosi lombosacrale, sacrum arcuatum), anterolistesi di L5 con retroposizione di L4 (I o ). Non sono per contro emersi segni di neurocom- pressione. Alla luce dei reperti esaminati, conto tenuto del lungo periodo di astensione dal lavoro e degli incipienti limiti funzionali riscontrati nell’interessato, il dr.

C-5073/2015 Pagina 24 D._______ ha espresso seri dubbi riguardo alla possibilità di stabilizzare la situazione clinica ad un livello tale da poter riproporre un’attività lavorativa qualsiasi, proseguendo con le sole cure conservative. Egli ha pertanto rac- comandato l’opzione chirurgica di spondilodesi degli ultimi due segmenti lombari, suscettibile di stabilizzare le condizioni del ricorrente ad un livello migliore, ma senza permettere comunque la ripresa lavorativa nella pro- fessione abituale di muratore, nella quale, indipendentemente dall’esito dell’intervento – da rivalutare a sei mesi di distanza – l’interessato non sa- rebbe più comunque stato idoneo. Il perito ha infine indicato che, nelle at- tuali condizioni, l’assicurato presentava un’abilità lavorativa teorica per un’attività confacente alle risorse fisiche e ai limiti funzionali indicati, del 50% intesa quale presenza ridotta sull’arco di un’intera giornata, pur espri- mendo delle riserve sulle concrete possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro. 13.4 Figura inoltre il rapporto di assessment psicodiagnostico del 27 set- tembre 2011 (doc. 19 inc. C.), stante la quale l’eventualità di una reintegrazione nel mondo del lavoro – in attività leggere – avrebbe dovuto essere vagliata alla fine della riabilitazione, eventualmente beneficiando di un provvedimento professionale. L’interessato dichiara tuttavia di non de- siderare procedere ad alcuna riqualifica, in ragione del timore (“incubo”) degli esami professionali (doc. 19, p. 2 inc. C.). 13.5 Sulla scorta di tali valutazioni, interamente riprese dal dr. V., titolare di una specializzazione medica italiana (prevenzione e salute pub- blica), nel rapporto finale SMR del 29 marzo 2011 (doc. 28) e del verbale di chiusura del consulente all’integrazione professionale del 15 giugno 2011, stante il quale la capacità lavorativa residua dell’assicurato in attività adeguate non era al momento sfruttabile (doc. 33), l’autorità inferiore ha emesso la decisione del 28 novembre 2011, con cui ha confermato, nono- stante l’opposizione di C. (cfr. consid. 8.1.1), il diritto a una rendita con grado intera dal 1° luglio 2011 e riservandosi la facoltà di valutare la possibilità di applicare dei provvedimenti professionali dopo la fase di ria- bilitazione (doc. 43, 45). 14. 14.1 In occasione della seconda procedura di revisione avviata d’ufficio nell’agosto 2013 (doc. 59), l'UAI cantonale ha nuovamente raccolto le di- chiarazioni dell’assicurato, sostanzialmente sovrapponibili a quelle rila- sciate in precedenza (doc. 60) e del medico curante, che riferendo di una

C-5073/2015 Pagina 25 discopatia IV spazio con ernia discale, ha ribadito la persistenza del impo- tenza funzionale al rachide tale da determinare un’inabilità lavorativa al 100% (doc. 61). 14.2 14.2.1 Al fine di valutare lo stato di salute complessivo, l’amministrazione ha predisposto e assunto agli atti la perizia pluridisciplinare del 23 maggio 2014 allestita dai dr.i H._______ e I._______ del SAM e comprensiva delle valutazioni psichiatriche, neurologiche e reumatologiche (doc. 80; anche consid. D.a), dalle quali sono emerse le seguenti diagnosi con ripercus- sione sulla capacità lavorativa:

  • Sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a destra con/su: o Nota discopatia L4-L5 con osteocondrosi, minima retroli- stesi di L4 su L5; o Anterolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding; o Probabile anomalia di transizione lombosacrale; o Disturbi statici del rachide (protrazione del capo, appiatti- mento della dorsale); o Decondizionamento muscolare; o Tendenza fibromialgica (9 punti su 18 fibromialgici positivi);

  • Minime alterazioni degenerative al rachide cervicale con/su: o Uncartrosi C3-6

  • Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva (ICD-10 F 43.2). (cfr. doc. 80, p. 14) 14.2.2 Nel rapporto del 22 aprile 2014 (allegato al doc. 80) la dr.ssa E._______ ha indicato che in ragione della persistenza della sintomatolo- gia somatica e della condizione di cronicità, l’assicurato ha progressiva- mente sviluppato una sindrome ansiosa con aspetti depressivi che, al mo- mento della visita, si manifestava mediante sintomi quali vertigini, palpita- zioni, senso di peso retrosternale e deflessione del tono d’umore (p. 2, 4). Essa ha comunque espresso una prognosi favorevole, nella misura in cui l’insorgente avesse accettato di sottoporsi a delle cure di tipo psichiatrico, volte a fronteggiare gli aspetti disadattativi del suo stato e a fargli ricono-

C-5073/2015 Pagina 26 scere le risorse per un’attività lavorativa sostitutiva adatta alle sue condi- zioni. Essa ha inoltre manifestato un giudizio positivo riguardo a una pos- sibile riqualifica professionale (p. 3). Alla luce dell’insicurezza determinata dai sintomi ansiosi e fobici, la specialista ha ritenuto giustificato il persistere dell’incapacità al 100% nell’attività abituale di muratore. Tuttavia, non ri- scontrando disturbi psichici particolarmente gravi, essa ha considerato esi- gibile la ripresa lavorativa in un’attività adeguata dapprima nella misura del 50% con possibilità di giungere ad un’abilità completa dopo un periodo di “riallenamento” al lavoro (p. 3, 4). 14.2.3 Nel rapporto del 16 febbraio 2014 il dr. F., ha riferito che le nuove indagini radiologiche al rachide lombare hanno mostrato una situa- zione sostanzialmente invariata rispetto a quella documentata dal dr. D. nel rapporto del 4 marzo 2011 (doc. 18 inc. C.). D’altro canto, gli esami al rachide cervicale pur mostrando delle minime alterazioni degenerative plurisegmentali con uncartrosi da C3 a C6, senza influsso sulla mobilità, hanno mostrato una normale morfologia dei corpi vertebrali e dell’ampiezza degli spazi discali intersomatici, senza evidenti focalità strutturali ossee (p. 3, 7). Vista la muscolatura ben sviluppata al cingolo cervicoscapolare in particolare ai muscoli deltoidei, bicipitali e tricipitali, la mobilità intatta delle spalle e degli arti superiori (e pure di quelli inferiori), nonché la presenza di calli palmari il perito ha concluso per un utilizzo re- golare contro resistenza delle mani e in generale degli arti superiori (p. 7). Egli ha quindi spiegato la propensione alla generalizzazione del dolore la- mentata dall’assicurato con l’insorgere di una tendenza fibromialgica con 9 su 18 punti fibromialgici, problematica che lo stesso ha poi inserito sia nelle diagnosi con influsso sulla capacità lavorative, che quelle senza influsso e per la quale ha proposto l’introduzione di un trattamento algomodulatore centrale, atto ad incrementare la soglia del dolore (p. 6, 8). In merito alla capacità funzionale e di carico il dr. F. ha ritenuto non essere subentrate modifiche rispetto a quella riscontrata nel 2011 dal dr. D., con il quale condivide pure la valutazione riguardante la capa- cità lavorativa. Il perito ha infatti riconosciuto una capacità lavorativa resi- dua in attività idonea del 50%, intesa come lavoro sull’arco di 4-4.5 ore al giorno con rendimento pieno. Egli ha inoltre concordato nel ritenere non più esigibile la ripresa dell’attività abituale di muratore (p. 8). Il dr. F. ha infine segnalato che al momento della visita peritale, l’interessato non seguiva alcuna terapia analgesica quotidiana, né un trat- tamento orientato al ricondizionamento della muscolatura, che in presenza dell’instabilità segmentale lombare osservata, sarebbe senz’altro indicato

C-5073/2015 Pagina 27 per stabilizzare il rachide lombare, aumentando al contempo la resistenza agli sforzi fisici (p. 8). 14.2.4 Nel rapporto del 26 febbraio 2014 il dr. G._______ ha riferito di uno stato neurologico nella norma, senza indizi di una patologia a carico del sistema nervoso centrale o periferico, in particolare non vi sono segni clinici di radicolopatie lombari, mai riscontrati neppure in precedenza (MRI del 25 agosto 2010 – doc. 5 inc. C.). Non essendovi alcuna problematica di origine neurologica, il perito ha quindi ritenuto l’interessato interamente abile in qualsiasi attività lavorativa, inclusa quella di muratore (p. 3). 14.2.5 La valutazione globale del caso ha permesso di accertare uno stato di salute stazionario, senza miglioramenti, né peggioramenti rispetto al mo- mento in cui è stata conferita la rendita (doc. 80, p. 22). I periti hanno rite- nuto persistere inalterata l’inabilità completa al lavoro nella professione abi- tuale di muratore, mentre in un’attività lavorativa adatta e rispettosa dei limiti funzionali già descritti nella perizia del 4 marzo 2011 del dr. D. (doc. 18 inc. C.) e previa esecuzione di un periodo di riallena- mento al lavoro di circa tre mesi, con incremento graduale del carico di lavoro, l’interessato è stato considerato abile nella misura di 4-4½ ore al giorno con rendimento pieno al 100%. Dal punto di vista psichiatrico è stato inoltre segnalato che nulla osta a delle misure di integrazione o di riforma- zione professionale (doc. 80, p. 21). 14.3 Le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM sono state fatte proprie dal dr. I. che nel rapporto finale SMR del 26 maggio 2014 riferendo di uno stato di salute invariato, ha riportato le medesime limitazioni funzionali, precisando che, a differenza di quanto indicato nel precedente RAF, le stesse sono da considerarsi comprese nel grado di incapacità lavorativa (doc. 81). 14.4 14.4.1 Alla luce dei nuovi elementi emersi dal pedinamento commissionato da C., ai periti del SAM sono state chieste delle delucidazioni volte a completare la perizia pluridisciplinare del 23 maggio 2014. Dal punto di vista neurologico, il dr. G. ha indicato che nulla era cambiato rispetto alla precedente valutazione. Dal punto di vista psichia- trico, i nuovi elementi hanno indotto la dr.ssa E._______ a ritenere verosi- mile che l’assicurato presentasse delle limitazioni inferiori rispetto a quanto precedentemente osservato; essa ha pertanto suggerito di procedere a una nuova valutazione psichiatrica. Dal punto di vista reumatologico, il dr.

C-5073/2015 Pagina 28 F._______ ha modificato la propria valutazione riguardo ai limiti funzionali, nel rispetto dei quali a partire dal 15 novembre 2012 (data di inizio del pe- dinamento) ha ritenuto l’insorgente interamente abile al lavoro, sull’arco di un’intera giornata, in una professione adatta, nonché reintegrabile al 75%, sempre sull’arco di una giornata lavorativa completa, nell’attività di mura- tore. Tali valutazioni sono state sintetizzate nel rapporto del 15 gennaio 2015 (doc. 102) dove il dr. H._______ e la dr.ssa I._______ hanno inoltre suggerito di procedere ad una nuova perizia pluridisciplinare (doc. 102, p. 4). 14.4.2 Analogamente ai periti del SAM si era per altro espresso il dr. M., specialista in medicina interna e reumatologia, che nel rap- porto del 29 luglio 2014 (doc. 43 inc. C.) ha messo in evidenza l’incompatibilità fra quanto osservato nelle varie fasi del pedinamento e quanto dichiarato dall’assicurato (doc. 36 inc. C.), essendo emerso uno stato valetudinario assai distante da quello in precedenza at- testato sulla base dei limiti funzionali di cui si credeva questi fosse portatore (doc. 18 inc. C.). Tali contraddizioni, secondo lo specialista, sono da ricondurre al fatto che le valutazioni mediche precedenti le osservazioni esterne si sono fondate, più che su elementi oggettivi, sulle dichiarazioni soggettive dell’assicurato, che sono state in un certo senso enfatizzate. Lo specialista ha quindi segnalato che alla luce delle attività svolte dall’inte- ressato durante il pedinamento, a partire dall’estate 2013 non sussistevano né problemi alla schiena, né un particolare danno alla salute. Pur ritenendo sconsigliabile la ripresa dell’attività di muratore, il dr. M._______ ha consi- derato senz’altro esigibile una ripresa lavorativa completa in attività sosti- tutiva adeguata. 14.4.3 Il caso è quindi stato sottoposto al dr. O._______ che sulla scorta delle osservazioni e delle valutazioni peritali ha ritenuto essere “senza om- bra di dubbio” intervenuto un significativo miglioramento funzionale a livello somatico (annotazione SMR del 22 gennaio 2015 – doc. 104). Per valutare le problematiche di natura psichiatrica, come suggerito dalla dr.ssa E., l’assicurato è stato visitato dal dr. N., che nel rapporto del 25 febbraio 2015 ha segnalato l’assenza di “limiti di esclusiva origine psichica presenti o pregressi in qualsiasi attività rispettosa di eventuali limiti funzionali somatici” (doc. 107). Nel rapporto finale SMR del 2 marzo 2015, il dr. O._______ ha quindi considerato lo stato di salute dell’assicurato migliorato ed espresso una prognosi favorevole riguardo all’evoluzione della capacità lavorativa. A

C-5073/2015 Pagina 29 partire dal 15 dicembre 2012 (benché a ben vedere si tratterebbe del 15 novembre 2012 – cfr. doc. 90) il ricorrente è stato quindi considerato completamente abile in attività adeguata, nonché al 75% nell’attività di muratore (doc. 108).

14.5 14.5.1 In pendenza di ricorso, l’insorgente ha prodotto il rapporto del 25 agosto 2015 del dr. Z., specialista in neurochirurgia, che ponendo la diagnosi di “lisi istmica bilaterale degenerativa della vertebra L5 con in- stabilità L5/S1 con radicolopatia clinica L5 e meno S1 a sinistra”, ha pro- posto dapprima un infiltrazione peri radicolare L5 a sinistra e in caso di esito insoddisfacente un intervento chirurgico di stabilizzazione. Indipen- dentemente da tale operazione egli ha ritenuto poco probabile la ripresa lavorativa come muratore, non escludendo una possibile riformazione pro- fessionale (doc. M allegato al doc. TAF 12). 14.5.2 Nell’annotazione del 19 ottobre 2015, il dr. O. ha indicato che il nuovo, succinto reperto – che ripropone la stabilizzazione del rachide mediante l’operazione già proposta in passato – non apporta elementi nuovi suscettibili di rimettere in discussione le valutazioni esposte nel rap- porto finale del 2 marzo 2015. Non vi è pertanto motivo di discostarsi dagli accertamenti già agli atti (allegato al doc. TAF 16). 15. 15.1 Visto quanto precede, è possibile ammettere che al momento della decisione del 28 novembre 2011 con cui è stata attribuita la rendita AI (doc. 45) la stato di salute non fosse ancora stabilizzato. Stando alle indicazioni fornite nel rapporto del 4 marzo 2011 dal dr. D._______ (doc. 18 inc. C.), l’assicurato avrebbe infatti dovuto sottoporsi all’intervento di spondilodesi degli ultimi due segmenti lombari ad opera del dr. Q. in data 8 marzo 2012 (doc. 32, 33, 34 inc. C.). Sebbene il dr. D. si fosse già espresso in maniera piuttosto dettagliata riguardo all’abilità lavorativa teorica in un’attività adeguata ai limiti funzionali dell’in- sorgente, ritenendolo abile al 50%, lo stesso perito aveva espresso dei dubbi riguardo alla concreta possibilità di un reinserimento prima del pro- spettato intervento chirurgico. Tali dubbi, si rammenta, erano stati ripresi dal medico SMR nel rapporto del 29 marzo 2011 (doc. 28), oltre che dal consulente all’integrazione professionale nel proprio rapporto di chiusura

C-5073/2015 Pagina 30 del 15 giugno 2011 (doc. 32), nonché nel rapporto finale del 9 novembre 2011 (doc. 42), che considerando il trattamento medico ancora in corso, hanno ritenuto non sfruttabile la residua capacità lavorativa in attività sosti- tutive. Al momento dell’attribuzione della rendita, è pertanto per tali ragioni che all’assicurato è stato riconosciuto un grado AI del 100% e attribuita una rendita intera, circostanza che aveva sollevato le critiche di C., in qualità di ente previdenziale (doc. 38). 15.2 15.2.1 Nell’ambito della procedura di revisione che ci occupa, il caso dell’insorgente, come visto, è stato indagato dal punto di vista psichiatrico (dr.ssa E.), reumatologico (dr. F.) neurologico (dr. G.) e dal punto di vista internistico (dr.ssa I._______ e dr. H.). Nella valutazione globale contenuta nella pluridisciplinare del 23 maggio 2014, la ripresa nell’attività abituale di muratore è stata considerata inesigibile (conto tenuto della problematica lombare e dell’insicurezza che i sintomi ansiosi e fobici determinano in una professione pericolosa come quella di muratore), mentre in un’attività rispettosa dei limiti funzionali l’interessato è stato ritenuto abile nella misura del 50% (inteso come lavoro su mezza giornata con rendimento pieno), trascorso un periodo di riallenamento al lavoro di circa tre mesi. 15.2.2 Rispetto alla situazione in essere al momento dell’assegnazione della rendita, già solo attenendosi agli esiti della perizia pluridisciplinare, risulta accertato che lo stato di salute dell’insorgente è evoluto stabilizzan- dosi e raggiungendo lo status quo sine, non essendo stata intrapresa – per scelta dell’assicurato – la via chirurgica suggerita dal dr. D. e non essendo state concretamente formulate altre proposte di trattamento alter- nativo. Da un punto di vista reumatologico e neurologico la situazione è risultata sostanzialmente invariata rispetto a quanto riportato dal dr. D._______, che già nel 2011 prescriveva una capacità lavorativa al 50% in attività sostitutiva adatta ai limiti funzionali. D’altro canto neppure dal punto di vista psichiatrico, vi sono controindicazioni per una graduale ripresa dell’attività lavorativa in un’attività sostitutiva. Ne consegue che già a se- guito della perizia del 23 maggio 2014, era senza dubbio riscontrabile un miglioramento dello stato di salute, dal momento che lo stabilizzarsi della situazione, ha permesso di valutare la capacità lavorativa residua dell’in- sorgente in un’attività rispettosa dei limiti funzionali e determinare un incre- mento della capacità di guadagno. 15.3

C-5073/2015 Pagina 31 15.3.1 Ad ogni modo, dopo essere stati confrontati con il risultato delle os- servazioni esterne – che come viso in precedenza possono essere valida- mente utilizzate nell’ambito della presente vertenza (cfr. consid. 6.3) – la valutazione espressa dai periti, ad eccezione di quella del dr. G., che non era comunque rilevante ai fini della capacità lavorativa residua (cfr. consid.12.4.1), è sostanzialmente cambiata. 15.3.2 Contrariamente a quanto era stato in accertato in occasione della perizia pluridisciplinare (doc. 80) e a quanto dichiarato dal ricorrente (doc. 60, risp. doc. 36 inc. C.), dal materiale delle osservazioni è emerso che quest’ultimo è in grado di stare in piedi a lungo, di poter camminare su terreno sconnesso impervio e con grandi dislivelli, sia in salita che in di- scesa, senza alcun segno di risparmio e con passo rapido; egli è pure in grado di eseguire movimenti di anteflessione e torsione del tronco in parte sotto carico, senza segni di risparmio come pure di assumere la posizione accovacciata durante un periodo prolungato; risulta inoltre in grado di ese- guire movimenti con le braccia oltre il livello delle spalle e della testa, senza asimmetria e rapidamente come pure di sollevare carichi di notevole peso con movimenti rapidi di flessione e torsione del tronco e di eseguire lavori di muratura stando accovacciato, trasportando autonomamente materiale edile; egli è infine in grado di condurre un autoveicolo per tratti anche pro- lungati entrando e uscendo dall’abitacolo rapidamente e senza sforzo. Tali considerazioni hanno indotto il dr. F._______ a rivedere i limiti funzionali precedentemente descritti e a riconoscere la piena capacità lavorativa in un’attività lavorativa adeguata e una capacità del 75% nella precedente attività di muratore (cfr. consid.12.4.1). A conclusioni analoghe, in punto ai limiti funzionali e alla conseguente abi- lità lavorativa deducibile dalle osservazioni esterne, è giunto pure il dr. M._______ (cfr. consid. 12.4.2). Si discosta, almeno in parte, da questa valutazione il dr. Z., che nel proprio succinto rapporto del 25 agosto 2015, ripropone la via chirurgica e ritiene inesigibile la ripresa lavorativa nell’attività abituale, ventilando la possibilità di una riformazione professionale (doc. M allegato al doc. TAF 12). Tale opinione, seppur esposta da uno specialista, non può essere se- guita, non essendo supportata da elementi oggettivi, non fornendo una va- lutazione dei limiti funzionali dell’assicurato – da porre a confronto con quelli ritenuti dai periti – né esprimendosi compiutamente in merito alla ca- pacità lavorativa in un’attività sostitutiva. Come rileva il dr. O. nell’annotazione del 19 ottobre 2015, viene inoltre proposto un trattamento già suggerito in passato (in un periodo in cui lo stato di salute risultava

C-5073/2015 Pagina 32 peggiore) e, per una ragione o per l’altra, mai eseguito (allegato a doc. TAF 16). 15.3.3 Dal canto suo, la dr.ssa E., pur ridimensionando le limita- zioni psichiatriche in precedenza attestate, ha consigliato – per quanto at- tiene alla sua specialità – una nuova valutazione (cfr. consid. 12.4.2) ese- guita dal dr. N., che si rammenta dispone di una specializzazione in psichiatria e psicoterapia, il 25 febbraio 2015 dopo aver visitato l’insor- gente (doc. 107). Quanto alla nuova perizia pluridisciplinare consigliata dalla dr.ssa I._______ e dal dr. H._______ nel rapporto del 15 gennaio 2015 (doc. 102), questo Tribunale concorda con l’autorità inferiore nel ritenere tale esigenza ingiustificata (e forse frutto di un errore di trascrizione), non avendo posto né il dr. F., né il dr. G. una tale indicazione nei rispettivi ambiti di specializzazione, né emergendo dall’incarto validi motivi per giu- stificare l’allestimento di una “second opinion“ da parte in ambito reumato- logico e neurologico. 15.3.4 Nel rapporto del 9 marzo 2015, infine, il consulente all’integrazione professionale AI, ha indicato che, alla luce delle osservazioni esterne e dei nuovi referti medici, il ricorrente era senz’altro reintegrabile, potendo svolgere nella misura del 75% la precedente professione, con un discapito salariale di pari grado, nonché in misura completa attività semplici e ripetitive, con una capacità di guadagno ridotta del 14% (doc. 110, 111). Egli ha quindi ritenuto non esservi i presupposti per concedere una prestazione di riformazione professionale, né di aiuto al collocamento – salvo espressa richiesta da parte dell’interessato. 15.4 Visto quanto esposto sopra, non vi è motivo per discostarsi dalle con- clusioni convergenti esposte dai medici del SAM e del SMR e confermate dal consulente all’integrazione professionale, non essendovi opinioni me- diche contrastanti che permettano di dubitare del loro valore probatorio. Non si intravvede pertanto la necessità di procedere, in questa sede o rin- viando l’incarto all’autorità inferiore, a nuove e ulteriori indagini relative allo stato valetudinario dell’interessato o, come richiesto da quest’ultimo (doc. TAF 25), a un accertamento dal punto di vista somatico. 16. In conclusione quindi risulta provato, con il grado della verosimiglianza pre- ponderante valido nelle assicurazioni sociali, che dal mese di novembre

C-5073/2015 Pagina 33 2012 lo stato di salute del ricorrente, così come le conseguenze sulla ca- pacità lavorativa, sono sostanzialmente migliorati. Su questo punto la decisione impugnata, adottata dall’autorità inferiore dopo che i risultati della sorveglianza erano stati sottoposti ad attento esame medico, è quindi meritevole di conferma. A maggior ragione consi- derato che la ricorrente non apporta alcun elemento suscettibile di mettere in dubbio, nella sostanza, né il materiale delle osservazioni, né le valuta- zioni sulle quali l’autorità inferiore si è fondata, in particolare le conclusioni univoche riportate dal dr. F._______ e dal dr. M., nonché dalla dr.ssa E. e dal dr. N._______, nei rispettivi rapporti peritali, che possono essere senz’altro considerati completi, concludenti e affidabili. 17. 17.1 Pur non essendo oggetto di contestazione da parte del ricorrente e pur non mutando in nulla l’esito della presente vertenza, a titolo abbondan- ziale vengono apportati alcuni correttivi al calcolo del tasso di invalidità eseguito dall’autorità inferiore. 17.2 Non è innanzitutto corretta la scelta di procedere al raffronto dei redditi basandosi sui dati del 2012. Sebbene andrebbero applicati i dati in vigore nel 2015 – anno di riferimento per il raffronto dei redditi, ritenuto che la soppressione della rendita è intervenuta con effetto dal 31 luglio 2015 (doc. 122) – è pur vero che al momento dell’emissione della decisione impugnata ancora non erano disponibili i dati relativi all’indicizzazione per il 2015. Oc- correrà pertanto procedere a un raffronto dei redditi attualizzati al 2014. È inoltre censurabile il ricorso ai dati statistici della tabella dell'ISS 2010 (TA1), come fatto dall’amministrazione, mentre avrebbe invece dovuto es- sere applicata quella del 2012. Al momento dell’emissione della decisione litigiosa, il 17 giugno 2015, l’UAIE poteva infatti già disporre dei dati del 2012, ritenuto che sono stati pubblicati nel corso del mese di ottobre 2014 (Lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS] del 22 ottobre 2014; sentenze 9C_225/2016 del 14 luglio 2016 con- sid. 6.3.2 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 3.4 con i riferimenti). 17.3 17.3.1 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assi- curata senza il danno alla salute (reddito da valido), andrebbe, di regola, ritenuto l’ultimo reddito conseguito dalla persona assicurata prima del

C-5073/2015 Pagina 34 danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Ciò parrebbe essere stato fatto dall’autorità inferiore, sebbene con un adegua- mento al 2012, invece che al 2014. In concreto, attenendosi alle indicazioni del datore di lavoro (doc. 19), il ricorrente avrebbe potuto conseguire nel 2010 un reddito annuo pari a fr. 65'145 (= fr. 5'428.75 x 12). Sulla scorta dell’indice dei salari nominali va- lido per gli uomini fra il 2011-2015 (T1.1.10, settore costruzioni [41-43]), ne consegue un reddito da valido indicizzato al 2014 (+1% nel 2011, +0.7% nel 2012, +0.5% nel 2013, +0.5% nel 2014), pari a fr. 66'921.25. 17.3.2 Per stabilire il reddito da invalido va fatto riferimento a quello otteni- bile dall'insorgente in attività semplici e ripetitive secondo la pertinente ta- bella dell'ISS 2012 (TA1), non quella del 2010, come fatto dall’amministra- zione. Ne discende quindi che da invalido l’assicurato avrebbe potuto percepire nel 2015 un salario medio mensile di fr. 5'608.70 (5'210.-- [TA1 2012, cate- goria 1, uomini] +0.8% nel 2013, +0.7% nel 2014, +0.3% nel 2015 [T1.1.10, settore totale]), che riportato su un orario usuale di 41.6 ore settimanali, corrisponderebbe a un salario mensile di fr. 5'516.50 ed annuale di fr. 66'197.75. Applicando a tale importo la deduzione sociale del 5% riconosciuta dall’UAIE – dalla quale non si intravvede alcun valido motivo per discostarsi (DTF 126 V 75 consid. 5b/dd e 6; cfr. pure 129 V 472 che conferma questi principi) – si otterrebbe quindi un reddito conseguibile da invalido di fr. 62'887.85 (= 66'197.75 – 5%). 17.4 Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 66'921.25 e quello da invalido di fr. 62'887.85 risulta dunque un grado d'invalidità del 6% ([{66'921.25 – 62'887.85} : 66'921.25] x 100; arrotondato ai sensi della DTF 130 V 121, consid. 3.2) risulta insufficiente per giustificare il diritto a prestazioni AI. 17.5 In simili condizioni, alla luce del raffronto dei redditi operato da code- sto Tribunale, è dunque a giusto titolo che il diritto alla rendita è stato ne- gato. 18. Ritenuto che dal mese di novembre 2012 appare esigibile l'esercizio di un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute e alla luce di quanto postulato in corso di causa (doc. TAF 25), occorre ancora esaminare se

C-5073/2015 Pagina 35 l'insorgente abbia diritto, o meno, a provvedimenti d'integrazione profes- sionale. 18.1 Secondo la giurisprudenza, gli assicurati invalidi o minacciati d'invali- dità hanno diritto a provvedimenti d'integrazione professionale (art. 8 cpv. 1 e 3 lett. b LAI), nella misura in cui questi provvedimenti siano necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità al gua- dagno e le condizioni per il diritto a questi provvedimenti siano adempiute. L’incapacità di guadagno conferente un diritto a simili prestazioni deve tut- tavia raggiungere la soglia minima del 20% (DTF 124 V 108 consid. 2b). Fanno parte dei provvedimenti professionali necessari e idonei tutte le mi- sure direttamente necessarie all'integrazione nella vita professionale. Una partecipazione ai costi dell'assicurazione per l'invalidità presuppone in par- ticolare che il provvedimento professionale sia adeguato dal profilo mate- riale, temporale, finanziario e personale (cfr. sentenza del TF 9C_457/2008 del 3 febbraio 2009 consid. 2 e relativi riferimenti). 18.2 Nel caso di specie, il grado d'invalidità dell'insorgente è inferiore alla menzionata soglia giurisprudenziale del 20% (per i motivi di cui si è detto al consid. 17.4). In assenza della predetta condizione il diritto a provvedi- menti professionali non può pertanto essere riconosciuto. 19. Da quanto esposto, ne consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata, seppure con le correzioni indi- cate nei considerandi precedenti riguardanti la valutazione dell’invalidità, va confermata nella sostanza. 20. 20.1 Visto l'esito della procedura le spese processuali di fr. 400.-, sono po- ste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse vengono compensate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insorgente il 7 settembre 2015 (cfr. doc. TAF 6). 20.2 Alla ricorrente, interamente soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combina- zione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario).

C-5073/2015 Pagina 36 Le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo ecce-zioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 400.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a suo carico e vengono compensate con l’acconto versato. 3. Non si riconoscono indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Gli atti

C-5073/2015 Pagina 37 scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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