B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-4930/2014
S e n t e n z a d e l 1 2 f e b b r a i o 2 0 1 5 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Markus Metz e Michela Bürki Moreni, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, rappresentato dall'avv. Giovanni Cianni, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 4 luglio 2014).
C-4930/2014 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con due figli, ha lavo- rato alle dipendenze di un'impresa di costruzioni, come manovale, dal marzo del 2010 all'aprile del 2013, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Ha subito un infortunio sul lavoro il 26 aprile 2011, ha ricominciato l'attività il 1° agosto 2011, è stato assente causa ricaduta dal 14 febbraio 2012, ha ripreso a lavorare al 50% dal 21 marzo 2012 ed al 100% dal 23 aprile 2012 ed ha poi interrotto il lavoro a seguito di ricaduta il 26 aprile 2013 (doc. A 16-1 e B 1-1, 4-1, 12- 1 e 19-1). Il 16 settembre 2013, ha formulato una richiesta volta all'otteni- mento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 1- 1). B. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B. (Ufficio AI) ha in particolare assunto agli atti i documenti medici componenti l'incarto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (assicurazione C.) di data intercorrente da aprile 2011 a giugno 2014 (v. doc. B 1-1 a 62-1), segnatamente i rapporti del 10 giugno 2013 della dott.ssa D., specialista in chirurgia ortopedica (doc. B 16-1), del 18 marzo 2014 del dott. E., specialista in ortopedia (doc. B 42-1), e del 14 aprile, 15 maggio e 16 giugno 2014 del dott. F., specialista in chirurgia ortopedica (doc. B 52-1, 58-1 e 62-1), nonché il que- stionario per il datore di lavoro del 28 ottobre 2013 (doc. A 16-1). C. Con decisione del 4 luglio 2014 (doc. A 22-1), che ha fatto seguito ad un progetto di decisione del 21 maggio 2014 (doc. A 19-1), l'Ufficio dell'assi- curazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha re- spinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato che, in virtù degli atti dell'incarto dell'assicurazione C._______, l'assicurato presenta una capacità al lavoro del 100% in una qualsiasi attività lucrativa a decorrere dal 7 aprile 2014, di modo che non è adempito il presupposto di un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno per potere pretendere all'assegnazione di una rendita d'in- validità svizzera (è fatto riferimento all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). D. Il 4 settembre 2014, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
C-4930/2014 Pagina 3 amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 4 luglio 2014 me- diante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. Si è doluto di un'errata valutazione delle sue condizioni di salute; in parti- colare risulterebbe incomprensibile per quale motivo l'autorità inferiore avrebbe scartato le valutazioni della dott.ssa D._______ del giugno 2013 – che aveva allora ritenuto giustificata un'incapacità lavorativa dell'insor- gente del 100% nell'attività abituale di manovale e segnalato che tale atti- vità era in futuro a rischio – e del dott. G._______ del 20 aprile 2014, il quale, sulla base della visita del 23 marzo 2014, ha sostanzialmente con- fermato la valutazione della dott.ssa D._______ ed in particolare indicato che la ripresa di un'attività lavorativa è ipotizzabile (in tempi non prevedi- bili), eventualmente dopo riqualificazione/formazione, solo in attività sosti- tutive adeguate. Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (doc. TAF 1). E. Con risposta del 15 ottobre 2014, l'UAIE ha proposto la reiezione del gra- vame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 13 ottobre 2014, se- condo la quale, in virtù dei rapporti del 14 aprile, 14 maggio e 16 giugno 2014 del dott. F._______ (medico incaricato dall'assicurazione C.; rapporti che peraltro sono conformi ai criteri di una perizia neutrale specia- listica), l'assicurato è abile al lavoro al 100% nell'attività abituale (di mano- vale) dal 7 aprile 2014, non essendo adempita la condizione "connessa all'anno d'incapacità lavorativa con una media almeno del 40%" (giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) per potere pretendere all'assegnazione di una rendita d'invalidità svizzera. Detto Ufficio ha poi precisato che, in virtù del rapporto del 2 ottobre 2014 del dott. H., medico SMR, la docu- mentazione medica di cui alle carte processuali, segnatamente la relazione medica dell'aprile 2014 del dott. G._______ (già agli atti di causa), non ap- porta nuovi elementi clinici oggettivi tali da modificare la valutazione me- dica di cui ai rapporti del dott. F._______ (doc. TAF 6). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
C-4930/2014 Pagina 4 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
C-4930/2014 Pagina 5 della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 16 settem- bre 2013, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012. 3.2 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di rendita il 16 settembre 2013. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'as- sicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.3 del presente giudizio]). Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giu- dice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione ante- riore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b).
C-4930/2014 Pagina 6 4. Giova peraltro rilevare che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI sviz- zera per più di 3 anni (doc. A 16-1) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione. 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer- cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto- posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con- suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve- dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in- capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva- lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 6. 6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con- sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli- cabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragione- volmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
C-4930/2014 Pagina 7 provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una si- tuazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in- validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi- gibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310 consid. 3c). 7. In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il tribunale accerta, con la collabora- zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as- sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru- denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'i- struzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giu- stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu- nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de- cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio me- dico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situa- zione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fon- date, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
C-4930/2014 Pagina 8 medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1, 134 V 231 consid. 5.1 e 125 V 351 consid. 3). 9. 9.1 Secondo giurisprudenza, l'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è for- malità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla li- bertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ra- gione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante do- vrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il per- corso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la motivazione po- sta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acqui- siti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga at- tuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'au- torità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze pro- cessuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione glo- bale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'a- vere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; sen- tenza del TAF C-2183/2013 del 28 gennaio 2015 consid. 9.2.3). Peraltro, l'esigenza della motivazione aumenta allorquando l'applicazione della legge implica l'esercizio del potere di apprezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.3 e relativi riferimenti nonché sentenza del TF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009 consid. 5.1). Se questi precetti vengono disattesi, il vizio formale comporta di norma l'annullamento della decisione, senza che il ri- corrente debba dimostrare un interesse, in altri termini indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorrente nel merito (DTF 118 Ia 17 consid. 1a, 117 Ia 7 consid. 1a e 115 Ia 10 consid. 2a).
C-4930/2014 Pagina 9 9.2 L'autorità inferiore, nella decisione impugnata del 4 luglio 2014 (doc. A 22-1), ha segnalato che "esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria e (...) a seguito della visita circondariale effettuata dal dott. E._______ ine- rente i postumi infortunistici del 24.04.2013, la sua capacità lavorativa ri- sulta ripristinata in misura del 100% a decorrere dal 07.04.2014". Ora, né la decisione impugnata né il menzionato rapporto del dott. E., in- caricato dall'assicurazione C., indicano per quale motivo, contra- riamente a quanto ritenuto dal dott. G._______ e ai dubbi sollevati prece- dentemente dalla dott.ssa D._______ (medico incaricato dalla C.), l'insorgente sarebbe infine in grado di svolgere la precedente attività lavo- rativa nella misura del 100%. Tale spiegazione non è ravvisabile neppure nel rapporto del dott. F. del 15 maggio 2014, il quale si è limitato ad una mera affermazione in merito alla valutazione medica del dott. G._______ – secondo cui detta valutazione "non porta nessun nuovo ele- mento" – senza alcun accenno di una benché minima spiegazione scienti- fica. Peraltro, l'UAIE non avendo acquisito agli atti rispettivamente fatto eseguire alcun esame complessivo sullo stato di salute del ricorrente, con- templante anche degli eventuali aspetti extra-infortunistici, non è dato nep- pure sapere su quali basi nella decisione impugnata abbia potuto implici- tamente considerare che non vi fossero affezioni extra-infortunistiche su- scettibili di incidere sulla capacità lavorativa del ricorrente, segnatamente nella sua abituale attività di manovale. Tale violazione dell'obbligo di moti- vazione non è stata sanata neppure in sede di ricorso, l'autorità inferiore essendosi accontentata nella risposta al ricorso di rinviare alla presa di po- sizione del medico dell'UAIE, il quale, peraltro in contrasto con le risultanze processuali (v. considerazioni che seguono), asserisce che "dalla docu- mentazione attuale e precedente non risulta presenza di patologia invali- dante extra-infortunistica". Da quanto esposto, discende in conclusione che non è dato sapere sulla base di quali effettive riflessioni l'autorità infe- riore abbia potuto giungere alla conclusione ritenuta, ossia quella, come già accennato, di una completa capacità al lavoro sia nella precedente at- tività sia in un'attività confacente allo stato di salute. La decisione impu- gnata, resa in violazione dell'obbligo di motivare correttamente la propria decisione, incorre pertanto nell'annullamento già per questo motivo. 10. 10.1 Va comunque rilevato che la decisione impugnata poggia pure su un insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. In effetti, dalla documentazione medica agli atti appare che il ricorrente soffre segnata- mente di stato dopo infortunio con frattura del malleolo laterale e del mal-
C-4930/2014 Pagina 10 leolo mediale, dolori cronici nella parte laterale della caviglia sinistra e so- spetto di sublussazione del peroneo della caviglia sinistra (cfr. rapporto del 14 aprile 2014 del dott. F._______ [doc. B 52-1]) nonché di disfunzione dolorosa del passaggio dorso-lombare (cfr. rapporto del 20 aprile 2014 del dott. G._______ [doc. B 53-10]). 10.2 Secondo giurisprudenza, al fine di poter graduare l'invalidità, all'am- ministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di do- cumenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'as- sicurato. Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concreta- mente ipotizzabili (sentenza del TF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3 e relativi riferimenti). 10.3 In particolare, secondo l'art. 43 LPGA (in combinazione con l'art. 57 LAI), l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Conformemente all'art. 59 cpv. 1 LAI, gli Uffici AI si organizzano in modo da garantire che i compiti elencati nell'art. 57 siano eseguiti con professionalità ed efficienza nel rispetto delle prescrizioni e delle istruzioni della Confederazione e, giu- sta il capoverso 2, approntano i servizi medici regionali interdisciplinari. Se- condo l'art. 59 cpv. 2bis LAI, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indi- pendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso dell'art. 59 cpv. 2bis LAI, come pure dell'art. 49 OAI, risie- dono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (sentenza del TF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2). Peraltro, i rapporti SMR hanno per funzione di effettuare una sintesi delle informazioni e degli esami medici di cui agli atti di causa e formulare delle
C-4930/2014 Pagina 11 raccomandazioni quanto al seguito da dare all'incarto da un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_542/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1). Per poter loro attribuire pieno valore probatorio, i rapporti dei servizi medici regionali devono essere redatti da medici che dispongono delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso di specie. Se ciò non è il caso, il loro valore probatorio è affievolito (sentenza del TF 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2). 10.4 La decisione impugnata del 4 luglio 2014 appare fondata esclusiva- mente sulla valutazione ortopedica del marzo 2014 del dott. E._______ (visita medica richiesta dall'assicurazione C.; doc. B 42-1) e sui rapporti ortopedici di aprile, maggio e giugno 2014 del dott. F. (me- dico incaricato dall'assicurazione C.; doc. B 52-1, 58-1 e 62-1). L'Ufficio AI del Cantone B. si è in effetti limitato, sostanzialmente, ad assumere agli atti l'incarto dell'assicurazione C._______ (v. doc. B 1-1 a 62-1; fermo restando che, per quanto emerge dalle carte processuali, la procedura in materia di assicurazione contro gli infortuni non appare con- clusa, la C._______ non avendo [ancora] reso la propria decisione su op- posizione). Non è però dato sapere, in virtù delle risultanze processuali, per quale ragione l'Ufficio AI abbia rinunciato a far visitare l'insorgente da un medico del Servizio medico regionale dell'AI (SMR) rispettivamente ad assumere agli atti la perizia medica E 213 per quanto attiene in particolare agli aspetti extra-infortunistici. In effetti, il dott. F., medico incari- cato dalla C. per esaminare esclusivamente la problematica infor- tunistica, nel suo rapporto del 14 aprile 2014, ha evidenziato l'esistenza di patologia extra-infortunistica non di propria competenza, ossia una sublus- sazione del peroneo della caviglia sinistra. In questo ambito, l'UAIE non ha effettuato alcuna verifica e non poteva accontentarsi di una non meglio pre- cisata e generica qualifica di patologia "asintomatica" attribuitagli dal dott. F._______ (nel rapporto menzionato, pag. 5), peraltro in contrasto con le indicazioni contenute nello stesso rapporto alla pagina 4, dove si eviden- ziano i dolori cronici fatti valere dal ricorrente alla caviglia sinistra (rapporto pag. 4 [doc. B 52-4]). Il rapporto dell'aprile 2014 del dott. G._______ riferi- sce altresì, fra l'altro, di "una disfunzione dolorosa del passaggio dorso- lombare", trattata con riposo e farmaci asintomatici (doc. B 53-10). 10.5 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata incorre nell'annullamento anche perché fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. 11.
C-4930/2014 Pagina 12 11.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-2183/2013 del 28 gennaio 2015 consid. 10.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 11.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile- vanti e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il fatto che dovranno essere eseguiti rispettivamente completati i necessari accertamenti medici, segnatamente effettuato un esame sullo stato di sa- lute generale (rapporto medico su modulo E 213) e completato l'esame ortopedico-reumatologico (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità infe- riore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4), nonché effettuato ogni ulteriore esame (da documenti medici dell'agosto e settembre 2014, pro- dotti dal ricorrente il 25 settembre 2014 [doc. TAF 5], appare infatti che il medesimo è stato sottoposto a visite gastroenterologiche) che pure l'evo- luzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse ancora ren- dere necessario. 11.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento del ri- corrente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 4 luglio 2014 l'autorità inferiore ha con- siderato che l'insorgente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che co- stituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 12. 12.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces- suali (art. 63 PA). 12.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo
C-4930/2014 Pagina 13 di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del re- golamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'000.- (senza IVA; cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-5088/2013 del 21 gen- naio 2014 consid. 12.2), tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativa- mente contenuto, svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ri- petibili è posta a carico dell'UAIE. 12.3 Per conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito pa- trocinio è divenuta senza oggetto.
(dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
C-4930/2014 Pagina 14 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 4 luglio 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto dive- nuta senza oggetto. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie della risposta al ricorso del 15 ottobre 2014, della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 13 ottobre 2014 e del rapporto del medico SMR del 2 ottobre 2014) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegati: documenti medici dell'agosto e settembre 2014) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici:
C-4930/2014 Pagina 15 Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: