B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-484/2023
S e n t e n z a d e ll ’ 8 m a g g i o 2 0 2 5 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Philipp Egli e David Weiss, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia), rappresentata dall'avv. Yves Flückiger, Studio legale, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; rendita limitata nel tempo (decisione del 7 dicembre 2022).
C-484/2023 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (di seguito, interessata, ricorrente o insorgente) – cittadina ita- liana, nata il (...) – ha lavorato in Svizzera da febbraio del 1985 a dicembre del 1993 nonché da gennaio del 2003 a settembre del 2019, da ultimo, dal 1° gennaio 2007, come collaboratrice domestica presso una persona pri- vata, in ragione di 15 ore al mese (attività accessoria), e, dal 1° settembre 2008, alle dipendenze di una panetteria pasticceria, in qualità di commessa venditrice (doc. 40, 47 e 65 dell’incarto dell’autorità inferiore [doc. UAIE 40, UAIE 47 e UAIE 65]), solvendo contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Ha interrotto il lavoro il 9 settembre 2019 a seguito di un infortunio (doc. UAIE 75). Il 28 giugno 2021 (data in cui il formulario ufficiale è stato spedito all’Ufficio dell’assicurazione per l’invali- dità del Cantone B._______ [UAI-B.] tramite invio postale racco- mandato), ha formulato una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. UAIE 3). B. B.a Nel corso dell’istruttoria, l’UAI-B. ha in particolare assunto agli atti documenti medici di data intercorrente da aprile 1987 ad ottobre 2021 (doc. UAIE 2 nonché doc. UAIE 69 a UAIE 113 [incarto della C.]), segnatamente il rapporto ortopedico del 22 dicembre 2020 del dott. D. ed il rapporto internistico dell’11 novembre 2021 del dott. E._______ (medici incaricati dalla C.; doc. UAIE 94 e UAIE 112) nonché il questionario per il datore di lavoro del 9 marzo 2022 (per l’attività principale; doc. UAIE 47) ed il questionario per il datore di lavoro ([non da- tato] per l’attività accessoria; doc. UAIE 40]). B.b Nel rapporto del 2 giugno 2022 (doc. UAIE 55), la dott.ssa F., medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha posto la diagnosi segnatamente di coxalgia destra, gonartrosi destra, gonartrosi sinistra e osteoporosi. Ha altresì considerato l’influenza Covid siccome senza riper- cussioni sulla capacità lavorativa. Il medico SMR ha ritenuto per l’interes- sata un’incapacità al lavoro del 100% dal 9 settembre 2019, del 50% dall’11 novembre 2021 e dello 0% dal 1° gennaio 2022 sia nelle attività di com- messa venditrice e di collaboratrice domestica, nel rispetto dei limiti funzio- nali, sia in un’attività confacente allo stato di salute. B.c Con progetto di decisione del 12 settembre 2022 (doc. UAIE 57), l’UAI- B._______ ha comunicato all’interessata che, in virtù degli accertamenti medici effettuati, presenta un’incapacità lavorativa del 100% dal 9
C-484/2023 Pagina 3 settembre 2019, del 50% dall’11 novembre 2021 e dello 0% dal 1° gennaio 2022 sia nelle attività abituali di commessa venditrice e di collaboratrice domestica, purché nel rispetto dei limiti funzionali, sia in altre attività sosti- tutive adeguate. Pertanto, ha (recte avrebbe) diritto ad una rendita intera d’invalidità, per un grado d’invalidità del 100%, dal 1° settembre 2020 (de- corso il termine di attesa legale di un anno) al 31 marzo 2022 (tre mesi dopo l’accertata stabilizzazione dello stato di salute), non sussistendo più in seguito alcuna perdita della capacità di guadagno. Sennonché, la rendita intera sarebbe stata versata solamente dal 1° dicembre 2021, ossia sei mesi dopo la data della richiesta di una rendita d’invalidità svizzera. B.d Con scritto del 18 novembre 2022 (doc. UAIE 62), l’interessata ha po- stulato l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 2020, in ragione di un’incapacità lavorativa del 100% a decorrere dal 9 settembre 2019. Ha segnalato che le affezioni di cui soffre e le limitazioni funzionali che presenta non le consentono di svolgere l’attività di commessa vendi- trice, ma neppure altre attività sostitutive adeguate. B.e Con decisione del 7 dicembre 2022 (doc. UAIE 65), l’Ufficio dell’assi- curazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha de- ciso di erogare in favore dell’interessata una rendita intera d’invalidità sviz- zera dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Nella motivazione della de- cisione, è indicato che in sede di opposizione al progetto di decisione non è stato prodotto alcun certificato medico suscettibile di giustificare un di- verso apprezzamento. Inoltre, nella misura in cui l’esercizio dell’attività abi- tuale di venditrice presso una panetteria è esigibile in misura completa, non si giustifica di menzionare alcuna attività sostitutiva adeguata alle condi- zioni dell’interessata, fermo restando che alla medesima si presenta un ampio ventaglio di attività nel settore del commercio al dettaglio. C. C.a Il 26 gennaio 2023, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 7 dicembre 2022 mediante il quale ha chiesto l’accoglimento del gravame ed il ricono- scimento di una rendita intera d’invalidità dal 9 settembre 2019. Si è doluta di un’errata valutazione del suo stato di salute e della sua capacità lavora- tiva. L’insorgente ha poi rilevato che il medico SMR si è pronunciato sul suo stato di salute, basandosi sulla documentazione medica agli atti, senza averla sottoposta ad una visita medica e senza aver sottoposto il caso per valutazione ad uno specialista in ortopedia, reumatologia, neurologia e neurochirurgia. Ha segnalato che, oltre alle note gonartrosi destra e
C-484/2023 Pagina 4 coxalgia destra di cui è affetta, soffre di affezioni alle dita delle mani, artrosi alla spalla sinistra e alla spalla destra, affezioni alla colonna vertebrale, in particolare in sede cervicale e in sede lombare, con dolori cronici associati. Ha altresì indicato che le affezioni ed i dolori di cui soffre non le consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa. Chiede pertanto di essere sotto- posta ad una perizia medica sul suo stato di salute e le relative conse- guenze invalidanti rispettivamente sulle eventuali competenze residue in attività alternative confacenti. Infine, si è lamentata che non sia stato effet- tuato alcun calcolo del grado d’invalidità. Ha esibito, oltre agli atti compo- nenti l’incarto dell’UAI-B._______ (che detto Ufficio le ha trasmesso, su sua richiesta, il 20 ottobre 2022 [doc. UAIE 61]), referti di esami radiologici del 29 aprile 2015, 19 e 30 maggio 2017, 28 febbraio 2018, 27 maggio 2019, 17 ottobre 2022 e 23 maggio 2023 nonché un verbale di pronto soccorso del 27 maggio 2019 (doc. TAF 1). C.b Il 6 marzo 2023, la ricorrente ha versato l’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2 a 4). C.c Con risposta al ricorso del 2 maggio 2023 (doc. TAF 8), l’UAIE ha pro- posto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato al preavviso dell’UAI-B._______ del 21 aprile 2023, in cui è indicato che, in virtù del rapporto del 2 giugno 2022 del medico SMR, il quale, a sua volta, si è fondato sui rapporti del 22 dicembre 2020 del dott. D._______ e dell’11 novembre 2021 del dott. E., è stato riconosciuto all’insor- gente il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 2020 al 31 marzo 2022, rendita che, a causa della tardività della domanda, è stata versata soltanto a decorrere dal 1° dicembre 2021. Secondo il medico SMR, a cui sono stati sottoposti nuovamente per esame gli atti di causa nonché i documenti medici prodotti in sede di ricorso (v. le annotazioni del 19 aprile 2023), l’insorgente non presenta affezioni e neppure limiti funzio- nali tali da rendere (ancora) plausibile l’esistenza di inabilità lavorative (ol- tre a quelle ritenute nella sua precedente valutazione). C.d Nella replica del 14 giugno 2023 (doc. TAF 11), la ricorrente si è ricon- fermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 26 gen- naio 2023. C.e Con duplica del 3 luglio 2023, l’UAIE ha segnalato che, con scritto del 27 giugno 2023, l’UAI-B. ha comunicato di “non avere ulteriori os- servazioni da presentare in duplica” (doc. TAF 13), duplica e scritto che sono poi stati trasmessi per conoscenza alla ricorrente con provvedimento del 6 luglio 2023 (doc. TAF 14).
C-484/2023 Pagina 5 C.f Con lettera del 21 luglio 2023 (doc. TAF 16), il Tribunale amministrativo federale ha segnalato alla Cassa di pensioni G._______ che una consul- tazione dell’integralità degli atti di causa dell’incarto dell’UAIE, come alla sua richiesta del 28 giugno 2023 (doc. TAF 15), appariva esclusa, stante che la Cassa Pensioni non aveva inoltrato ricorso contro la decisione dell’UAIE. C.g Con scritto del 20 novembre 2024 (doc. TAF 19), la ricorrente ha sol- lecitato l’evasione della sua domanda di rendita d’invalidità. Questo Tribu- nale le ha comunicato con scritto del 13 gennaio 2025 (doc. TAF 20), che si sarebbe adoperato alfine di poter notificare la sentenza entro un tempo ragionevolmente contenuto. C.h Con lettera del 27 febbraio 2025 (doc. TAF 25), il Tribunale ammini- strativo federale ha segnalato alla Cassa di pensioni G._______, quanto alla sua richiesta dell’11 novembre 2024 di accesso ai documenti della pro- cedura ricorsuale (doc. TAF 17), che non apparivano date le condizioni af- finché la Cassa Pensioni potesse consultare gli atti di causa e che non era altresì dato rilevare alcun motivo per una chiamata in causa della Cassa Pensioni. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi- curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
C-484/2023 Pagina 6 l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. Salvo disposizioni transitorie contrarie, le nuove norme procedurali si ap- plicano immediatamente con la loro entrata in vigore (DTF 130 V 1 consid. 3.2; 129 V 113 consid. 2.2). 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, è domiciliata in Italia e sussiste un nesso transfrontaliero, la medesima es- sendo stata assicurata ed avendo lavorato in Svizzera da febbraio del 1985 a dicembre del 1993 nonché da gennaio del 2003 a settembre del 2020 (doc. UAIE 65; DTF 145 V 231 consid. 7.1, 143 V 354 consid. 4, 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei si- stemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tut- tavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una ren- dita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del Regolamento n. 883/2004 in relazione con l’Allegato VII del re- golamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4).
C-484/2023 Pagina 7 3. 3.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). 3.2 La domanda di una rendita d’invalidità svizzera essendo stata presen- tata il 28 giugno 2021, al caso in esame, salvo indicazione contraria, si applicano di principio le disposizioni della 6a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore), così come le ulteriori modifiche entrate in vigore succes- sivamente e fino alla pronuncia della decisione impugnata. Al caso con- creto, non sono comunque applicabili le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI e della LPGA (Ulteriore sviluppo dell'AI; RU 2021 705; FF 2017 2191) e le modifiche del 3 novembre 2021 dell'OAI (RU 2021 706), che sono en- trate in vigore il 1° gennaio 2022, ritenuto che in caso di modifica delle basi giuridiche, le disposizioni legali applicabili a una controversia sono quelle in vigore al momento in cui si sono prodotti i fatti giuridicamente determi- nanti per la sua risoluzione (DTF 150 I 144 consid. 6.1; 146 V 364 consid. 7.1; 140 V 41 consid. 6.3.1; 125 V 42 consid. 2b), nel caso concreto ante- riormente al 1° gennaio 2022. 3.3 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de- cisione impugnata, in concreto il 7 dicembre 2022. Il giudice delle assicu- razioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situa- zione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della si- tuazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Giova peraltro rilevare che la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
C-484/2023 Pagina 8 svizzera per 26 anni (doc. UAIE 65) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione (art. 36 cpv. 1 LAI). 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI). 5.1.1 Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la per- dita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considera- zione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.1.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante prov- vedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 5.1.3 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021), l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è in- valido per almeno il 70%. 5.1.4 In virtù dell’art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle pre- stazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condi- zioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.1.2 del presente giudizio]; DTF 142 V 547 consid. 3.2), ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. L’art. 29 cpv. 3 LAI precisa altresì che la rendita è versata all'inizio del mese in cui nasce il diritto.
C-484/2023 Pagina 9 5.1.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In virtù dell'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui, dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, in una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido) è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del confronto dei redditi). 5.1.6 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce peraltro, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 5.2 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA (nella versione in vigore fino al 31 dicem- bre 2021), se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta pro- porzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richie- sta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustifi- cata hanno subito una notevole modifica. 5.2.1 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'as- sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora, il cambia- mento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento con- statato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente conti- nuerà a durare. Detta norma si applica anche in caso di assegnazione re- troattiva di una rendita scalare (DTF 133 V 263 consid. 6.1; sentenze del TF 8C_578/2019 del 5 marzo 2020 consid. 4.2 con rinvii nonché 8C_759/2020 del 22 gennaio 2020 consid. 2.2). 5.2.2 Costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invali- dità e, quindi, sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato
C-484/2023 Pagina 10 di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue con- seguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento signi- ficativo (DTF 130 V 343 consid. 3.5; sentenza del TF 9C_347/2020 del 25 marzo 2021 consid. 3). 5.2.3 Quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sop- prime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 131 V 164; 131 V 120; 125 V 143; sentenza del TF 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). 6. 6.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Il rapporto medico deve altresì essere redatto da medici che dispon- gono delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso (DTF 137 V 210 consid. 3.1; sentenze del TF 9C_885/2017 del 22 novembre 2017 con- sid. 3.1 e 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2). 6.2 Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto as- sicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giu- diziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo ammini- strativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (DTF 136 V 376 consid. 4). Nelle procedure concernenti l’assegnazione o il rifiuto di prestazioni di as- sicurazioni sociali non sussiste pertanto un diritto formale di essere sotto- posto a perizia medica esterna da parte dell’ente assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per costante giurisprudenza del
C-484/2023 Pagina 11 Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'af- fidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a una perizia medica esterna (DTF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465 consid. 4.4; 122 V 157 consid. 1d; v. anche, fra le altre, le sentenze del TAF C-4281/2020 del 10 marzo 2022 consid. 6.2, C-2102/2020 del 27 gennaio 2022 consid. 6.9, C-5275/2018 del 29 giugno 2020 consid. 2.6 e C-991/2018 del 13 febbraio 2020 consid. 7.3.3). 6.3 I rapporti del servizio medico regionale (SMR) e del servizio medico dell’UAIE sono da considerare basi di giudizio interne dell’istituto assicura- tore e quindi da apprezzare come tali (sentenze del TAF C-4281/2020 con- sid. 6.3 e C-2979/2019 del 3 marzo 2022 consid. 8.4 con rinvii). 6.4 I rapporti interni dell’assicurazione non pongono autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio anche dell'amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili cono- scenze specialistiche – la situazione medica e di formulare delle raccoman- dazioni quanto al seguito da dare all’incarto da un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_558/2019 del 2 marzo 2020 consid. 2.2 con rinvii). Non è peraltro indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR o il servizio medico dell’UAIE esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce pertanto, per costante giurisprudenza, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR o del servizio medico dell’UAIE se essi soddisfano altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute. In presenza di rapporti medici contraddittori, devono indicare i motivi per cui si fondano su un rapporto piuttosto che su un altro o se occorre effettuare un complemento dell’istruttoria (DTF 142 V 58 consid. 5.1). Se i documenti agli atti non permettono di pronunciarsi sulle pretese giuridiche litigiose, non è possibile decidere unicamente sui rapporti medici interni all’amministrazione, ma occorre effettuare un completamento dell’istruttoria (sentenza del TF 9C_165/2015 del 12 novembre 2015 con- sid. 4.3 e 9C_58/2011 del 25 marzo 2011 consid. 3.3; v. pure le sentenze del TAF C-4281/2020 consid. 6.4 e C-2979/2019 consid. 8.6 con rinvii). 6.5 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
C-484/2023 Pagina 12 come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 con rinvii). 7. 7.1 Secondo costante giurisprudenza, assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva e/o limitata nel tempo, l'autorità amministra- tiva disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di conte- stazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giu- dice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato (cfr., su questo punto, in particolare DTF 131 V 164 consid. 2 e DTF 125 V 413 consid. 2d). 7.2 Nel caso in esame, l’oggetto litigioso è rappresentato dall’integralità della decisione dell’UAIE del 7 dicembre 2022, mediante la quale è stata accordata una rendita intera d’invalidità dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022, e ciò benché la ricorrente – che ha peraltro chiesto il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità dal 9 settembre 2019 – sembri avere im- pugnato solo la parte della decisione che sancisce un rifiuto a concederle una rendita d’invalidità successivamente al 31 marzo 2022. 8. 8.1 Con riferimento alle critiche mosse dalla ricorrente alla dott.ssa F._______ (medico SMR) esse sono infondate. Da un lato, secondo giuri- sprudenza, non è necessario che il medico SMR disponga di una forma- zione FMH (DTF 137 V 210 consid. 3.3.2; sentenza del TF 9C_669/2018 del 18 aprile 2019 consid. 4.2.1). Dall’altro lato, le ulteriori censure rivolte alle competenze e all’operato del medico SMR, in particolare nella replica del 14 giugno 2023, sono generiche ed inconsistenti, considerato altresì che il compito del medico SMR consiste fra l’altro appunto nel valutare i rapporti medici redatti da specialisti (sui compiti e il valore probatorio attri- buiti ai rapporti interni del SMR, cfr. art. 59 LAI e art. 49 OAI, nonché, fra le tante, la sentenza del TF 8C_500/2022 del 4 maggio 2023 consid. 3 e rinvii [in cui viene fra l’altro evidenziato che neppure la circostanza che un assi- curato non sarebbe stato visitato dai medici dell'AI, rispettivamente da un perito a cui è stato dato mandato, consente di inficiarne le conclusioni]). Peraltro, e checché ne dica la ricorrente, l'avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria prudenza a causa dei particolari legami
C-484/2023 Pagina 13 che essi hanno con il paziente, per cui, secondo esperienza comune, il medico curante propende generalmente, in caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc; v. anche sentenza del TF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1). Va infine ancora osservato che alcuno specialista, neppure quelli consultati dalla ricorrente e di cui sia stato prodotto un rapporto nell’ambito della procedura in esame, ha peral- tro concluso ad una precisa e significativa incapacità lavorativa dell’insor- gente medesima nel senso della LAI a decorrere dal 1° gennaio 2022, neanche con riferimento alle problematiche legate alle mani (dita a scatto), alla spalla sinistra ed alla spalla destra nonché al rachide cervicale e lom- bosacrale che non sarebbero state, sempre secondo l’insorgente, sufficien- temente acclarate in corso di procedura. 8.2 Quanto allo stato di salute della ricorrente, questo Tribunale rileva che, a suo tempo, nel dicembre 2020 e nel novembre 2021, la ricorrente è stata sottoposta ad una valutazione ortopedica e ad una valutazione internistica da parte di specialisti. 8.3 Nel rapporto del 22 dicembre 2020 (doc. UAIE 94), il dott. D., specialista in chirurgia ortopedica (medico incaricato dalla C.) aveva posto la diagnosi segnatamente di coxalgia destra, gonartrosi de- stra, osteoporosi/osteopenia, influenza Covid. Secondo il medico, quanto ai postumi dell’infortunio del 9 settembre 2019 (l’insorgente era scivolata battendo la gamba e l’anca destra), la medesima risultava nuovamente abile al lavoro in misura completa. Si giustificava però, sempre secondo il medico, a causa della gonartrosi destra, un’inabilità lavorativa completa nell’attività di venditrice presso una panetteria/pasticceria. 8.4 Nel rapporto dell’11 novembre 2021 (doc. UAIE 112), il dott. E., specialista in medicina interna (medico incaricato dalla C.) aveva diagnosticato segnatamente una gonartrosi destra, una gonartrosi sinistra, un’osteoporosi. Si giustificava, secondo il medico, un’in- capacità lavorativa del 100% “sino al momento della (sua) visita”. Il medico aveva poi ritenuto che la ricorrente sarebbe stata abile al lavoro nella mi- sura del 50% (metà del tempo di lavoro) “da subito” e abile al lavoro in misura completa (normale rendimento per il normale tempo di lavoro) dal 1° gennaio 2022 nell’attività di venditrice in una panetteria, mentre in un’at- tività confacente allo stato di salute (lavoro con limitazioni per il trasporto e la movimentazione di carichi, la deambulazione, l’assunzione di determi- nate posizioni) la medesima era normalmente abile al lavoro “da subito”.
C-484/2023 Pagina 14 9. 9.1 Nel rapporto del 2 giugno 2022 (doc. UAIE 55), il medico SMR dott.ssa F._______ ha rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti, che la ricorrente soffre di coxalgia destra, gonartrosi destra, gonartrosi si- nistra ed osteoporosi. Ella è stata sottoposta, all’età di 17 anni, ad un inter- vento al ginocchio destro per rottura del legamento crociato anteriore e rot- tura del legamento collaterale mediale, all’età di 19 anni, ad un intervento al ginocchio destro per rottura del menisco, il 30 maggio 2012, ad un inter- vento di artroscopia al ginocchio destro, il 24 settembre 2020, ad un inter- vento di impianto di artroprotesi al ginocchio destro ed, il 18 marzo 2021, ad un intervento di impianto di protesi di rotula al ginocchio destro. Il 9 set- tembre 2019, ha subito un trauma distorsivo alla gamba destra. Il medico SMR ha poi osservato che il referto di risonanza magnetica del 1° ottobre 2019 (doc. UAIE 2 pag. 45) evidenziava una piccola frattura sul profilo dor- sale del passaggio testa-collo del femore di destra con edema della spon- giosa ossea, frattura ed edema regrediti in occasione della risonanza ma- gnetica effettuata il 17 dicembre 2019 (doc. UAIE 2 pag. 46). La dott.ssa F._______ ha quindi ritenuto che l’insorgente presenta un’incapacità al la- voro del 100% dal 9 settembre 2019 (data dell’infortunio), del 50% dall’11 novembre 2021 (data della visita medica del dott. E.) e dello 0% dal 1° gennaio 2022 sia nelle attività di commessa venditrice e di collabo- ratrice domestica sia in un’attività confacente allo stato di salute (trattasi di un’attività senza necessità di trasportare carichi superiori ai 5 kg, spostare carichi superiori ai 10 kg, deambulare su scale e terreno accidentato, as- sumere la posizione accovacciata o inginocchiata). 9.2 La ricorrente si è doluta in sede di ricorso di un’errata valutazione del suo stato di salute, sostenendo che l’autorità inferiore non ha acclarato compiutamente l’insieme delle patologie di cui è affetta e le conseguenze delle stesse sulla sua capacità lavorativa. Segnala che, oltre alla gonartrosi destra ed alla coxalgia destra, soffre di affezioni alle dita delle mani, artrosi alla spalla sinistra e alla spalla destra, affezioni alla colonna vertebrale, in sede cervicale e in sede lombare, patologie che, a suo dire, non le consen- tono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa. 9.3 Ora, nelle annotazioni del 19 aprile 2023 (doc. TAF 9), il medico SMR dott.ssa F. ha dapprima precisato di essersi basata per la sua va- lutazione sulla documentazione medica agli atti e sui rapporti del 22 dicem- bre 2020 dell’ortopedico dott. D._______ e dell’11 novembre 2021 dell’in- ternista dott. E._______.
C-484/2023 Pagina 15 9.3.1 Quanto al rapporto ortopedico del 22 dicembre 2020 del dott. D._______ (doc. UAIE 94), la dott.ssa F._______ ha rilevato che nello stesso è in particolare indicato che la ricorrente è stata sottoposta, all’età di 17 anni, ad un intervento al ginocchio destro per lesione del legamento crociato anteriore di un menisco e del legamento collaterale mediale, all’età di 19 anni, ad un intervento allo stesso ginocchio per rottura dell’altro me- nisco e, nel 2012, ad un intervento artroscopico di pulizia del ginocchio destro in seguito a dolori e gonfiore. Dal 2018, soffre di osteoporosi. Il 9 settembre 2019, è scivolata di lato, con percezione di una fitta dolorosa nella regione dell’anca destra e riscontro alla risonanza magnetica della lesione ossea, trattata con punture, riposo e fisioterapia. Il decorso è stato caratterizzato da un progressivo miglioramento dell’anca destra, pur an- cora disturbata in adduzione, incrociando le gambe e stando tanto in piedi, ma dall’insorgenza di dolori e gonfiore al ginocchio destro sotto carico, mo- bilità incompleta in flessione e difficoltà sulle scale. Nel marzo 2020, si è poi ammalata di Covid ed è stata ospedalizzata durante alcuni giorni con un decorso complicato dall’insorgenza di un “fuoco di Sant’Antonio” con dolori dietro la nuca, al collo, bruciore alle spalle, con estensione fino al fondo schiena. Successivamente, vista la buona evoluzione clinica, è rima- sta in isolamento domiciliare. All’esame clinico, sono rilevabili, fra gli altri, deambulazione con ginocchio destro in leggera flessione, marcata compo- nente lordotica lombare residua, elevazione con strategia di compensa- zione tramite bloccaggio lombare inferiore, reclinazione diminuita e ben- ding lombare molto diminuito da entrambi i lati, anche da ambo i lati calme, disturbo a destra in sede inguinale e mobilità simmetrica, ginocchio sinistro calmo, stabile con segni meniscali negativi in presenza di uno stato dopo meniscectomia, ginocchio destro con leggero versamento e marcati scro- sci intra articolari, caviglie e piedi calmi, dito II leggermente a martello. Se- condo il medico SMR, il dott. D._______ ha effettuato una valutazione cli- nica e funzionale completa. Il medesimo non si è limitato alla raccolta anamnestica dei disturbi all’anca destra e ad obbiettivare il quadro clinico, ma ha evidenziato altresì i disturbi pregressi della Covid, oltreché i disturbi al rachide lombare (v. le annotazioni del 19 aprile 2023 [doc. TAF 8]). 9.3.2 Quanto al rapporto internistico dell’11 novembre 2021 del dott. E._______ (doc. UAIE 112), la dott.ssa F._______ ha rilevato che nello stesso è in particolare indicato che l’insorgente, a causa di una gonartrosi diventata progressivamente invalidante nel corso degli anni, è stata sotto- posta, il 24 settembre 2020, ad un intervento di artroprotesi totale al ginoc- chio destro. Il decorso postoperatorio è stato inizialmente favorevole, ma quando la stessa ha cominciato ad aumentare il carico, sono insorti dolori importanti imputati ad una patologia femoro-patellare. Il 18 marzo 2021, è
C-484/2023 Pagina 16 stata sottoposta ad un secondo intervento di impianto di una protesi di ro- tula. Il decorso è stato regolare. L’insorgente ha ritrovato una buona fun- zionalità del ginocchio operato. Riesce a deambulare senza problemi su terreno pianeggiante, ma riscontra ancora difficoltà su terreno accidentato e sulle scale, non può assumere la posizione accovacciata ed inginoc- chiata. Non accusa dolori a riposo, ma sotto carico subentra in modo pro- gressivo una sintomatologia algica. Non accusa disturbi residui all’anca de- stra dopo l’infortunio del 9 settembre 2019. Lamenta occasionali dolori al ginocchio sinistro in presenza di una gonartrosi. Il medico SMR ha osser- vato che la ricorrente non ha riferito di alcun altro disturbo e/o di alcun’altra sintomatologia, quali cervicalgie, lombalgie, dolori alle spalle e/o alle mani (v. le annotazioni del 19 aprile 2023 [doc. TAF 8]). 9.4 Il medico SMR dott.ssa F._______ si è poi pronunciata, sempre nelle annotazioni del 19 aprile 2023 (doc. TAF 8), sulle affezioni lamentate dall’insorgente. 9.4.1 In merito ai disturbi alle dita delle mani, il medico SMR ha rilevato che la ricorrente è stata sottoposta, il 6 maggio 2015, ad un intervento di tenolisi 1° dito mano sinistra a scatto (con decorso post-operatorio e decorso cli- nico regolare; doc. UAIE 2 pag. 29 e 32 [referto di esame radiologico del 29 aprile 2015 e lettera di dimissione ospedaliera del 6 maggio 2015]), nell’aprile 2017, ad un intervento di tenolisi 3° dito a scatto mano destra (con miglioramento clinico; doc. UAIE 2 pag. 34 e 40 [visite ortopediche dell’8 marzo e 21 aprile 2017]) ed, il 18 ottobre 2017, ad un intervento di tenolisi per 2° e 3° dito mano sinistra a scatto (con decorso post-operatorio e decorso clinico regolare; doc. UAIE 2 pag. 38 e 41 [visita ortopedica del 6 giugno 2017 e lettera di dimissione ospedaliera del 18 ottobre 2017]). Al riguardo, ha specificato che la tenolisi è un trattamento chirurgico del dito a scatto, che consiste nella liberazione dei tendini tramite l’incisione della porzione prossimale del canale digitale, della durata di pochi minuti, viene eseguito in anestesia locale, in regime di day hospital. La prognosi e l’in- capacità lavorativa dipendono dal tipo di attività professionale svolta e va- riano da 2 a 4 settimane, periodo sufficiente per la normale ripresa delle attività quotidiane, salvo complicazioni. Infine, il medico SMR ha osservato che agli atti di causa non figura alcun documento che riferisca di ulteriori disturbi/patologie alle mani e neppure che documenti l’insorgenza di com- plicazioni in relazione ai 3 interventi chirurgici effettuati nel 2015 e nel 2017. 9.4.2 Quanto all’artrosi alle spalle, il medico SMR ha segnalato che il re- ferto di esame radiologico della spalla destra del 28 febbraio 2018 eviden- zia segni di artrosi (doc. UAIE 2 pag. 43). Per i dolori alla spalla sinistra,
C-484/2023 Pagina 17 l’insorgente si è recata, il 27 maggio 2019, in pronto soccorso, dove è stata riscontrata la presenza di una grossa calcificazione nei tessuti periarticolari con irregolarità del cercine glenoideo a livello del profilo inferiore, verosi- milmente di natura degenerativa (artrosi), è stata praticata un’infiltrazione, consigliata borsa del ghiaccio, prescritto un ciclo di onde d’urto e certificata una prognosi lavorativa di 5 giorni (doc. TAF E [verbale di pronto soc- corso]). I documenti medici agli atti comprovano delle immagini radiologi- che di natura degenerativa, congrue con l’età della ricorrente, senza men- zionare alcun disturbo/dolore alle spalle, neppure in occasione delle visite ortopediche a cui la ricorrente è stata sottoposta nel corso degli anni. 9.4.3 Per quanto riguarda la patologia al rachide cervicale, il medico SMR ha osservato che all’esame radiologico del 28 febbraio 2018 (doc. UAIE 2 pag. 43) sono state riscontrate artrosi cervicale, uncoartrosi cervicale con artrosi interapofisaria diffusa e intersomatica da C4 a C6. Successivamente al riscontro dell’artrosi al rachide cervicale, per la quale non è attestata al- cuna pregressa incapacità lavorativa, la ricorrente non è stata sottoposta ad alcuna terapia, neppure fisioterapica, ed ha continuato a svolgere sia l’attività di commessa venditrice presso una panetteria e pasticceria sia l’attività di collaboratrice domestica fino all’infortunio del 9 settembre 2019. Per il resto, agli atti di causa non figura alcun documento che riferisca di disturbi/dolori al rachide cervicale, neppure in occasione delle visite orto- pediche a cui l’insorgente è stata sottoposta nel corso degli anni. 9.4.4 Per quanto attiene alla patologia al rachide lombare, il medico SMR ha rilevato che il referto radiologico del 17 ottobre 2022 (doc. TAF 1, doc. G) riferisce di scoliosi sinistro-convessa del rachide lombare e di ernia di Schmorl in corrispondenza della limitante inferiore di L3. A tal proposito, ha specificato che l’ernia di Schmorl è una peculiare tipologia di ernia discale, per cui è presente una protrusione dell’anulus fibroso con fuoriuscita del nucleo polposo, che in questo caso però non invade il canale spinale, ma le vertebre adiacenti, non mostrando perciò compressione delle radici ner- vose e quindi il classico dolore da ernia. Le immagini radiologiche sono consone con l’età della ricorrente. Il medico SMR ha altresì indicato che l’insorgente non è stata sottoposta a visite specialistiche e neppure a tera- pia chirurgica/farmacologica/fisioterapica ed ha continuato a svolgere sia l’attività di commessa venditrice presso una panetteria e pasticceria sia l’attività di collaboratrice domestica fino all’infortunio del 9 settembre 2019. I documenti medici agli atti non menzionano alcun altro disturbo al rachide lombosacrale, neppure in occasione delle visite ortopediche a cui la ricor- rente è stata sottoposta nel corso degli anni, e neppure attestano alcuna incapacità lavorativa a causa dell’artrosi lombosacrale.
C-484/2023 Pagina 18 9.5 9.5.1 Infine, nelle annotazioni del 19 aprile 2023 (doc. TAF 8), il medico SMR dott.ssa F._______ ha concluso che, in virtù della documentazione medica agli atti, ad eccezione delle affezioni all’anca destra ed al ginocchio destro, non sussistono ulteriori patologie invalidanti. In merito all’affezione all’anca destra, il medico SMR ha rilevato che il referto radiologico del 23 gennaio 2023 (doc. TAF 1, doc. H) fa stato di coxartrosi, patologia già nota al momento della valutazione ortopedica del 22 dicembre 2020 del dott. D._______ (doc. UAIE 94), fermo restando che l’insorgente non ha riferito, in occasione delle visite mediche a cui è stata sottoposta nel corso degli anni, di soffrire di disturbi all’anca destra. Quanto all’affezione al ginocchio destro, il medico SMR ha segnalato che il certificato medico più recente, quello del 20 ottobre 2021 del dott. H._______ (doc. UAIE 110) conferma i noti esiti dell’intervento al ginocchio destro, dolori e limitazioni funzionali. I referti radiologici del 9 febbraio e 5 maggio 2021 attestano peraltro un re- golare posizionamento della protesi (doc. UAIE 2 pag. 63 e 65). 9.5.2 Per quanto attiene poi ai documenti medici prodotti in sede di ricorso, gli stessi, secondo il medico SMR, non riferiscono di alcuna nuova dia- gnosi, non certificano alcuna incapacità lavorativa, non prescrivono alcuna terapia farmacologica, fisica, fisiatrica, riabilitativa, ergoterapica, non men- zionano alcuna visita specialistica e neppure alcun ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso. In particolare, i referti radiologici del 29 aprile 2015, 19 e 27 maggio 2017, 28 febbraio 2018, 17 ottobre 2022 e 23 gennaio 2023 (doc. TAF 1, doc. C a doc. H) evidenziano le note alterazioni degenerative (note artrosiche alle mani, segni di artrosi alle spalle, artrosi da C4 a C6, ernia di Schmorl in corrispondenza di L3, coxartrosi) di cui si è già tenuto conto nella valutazione clinico-lavorativa della ricorrente. Il ver- bale del 27 maggio 2019 (doc. E) riferisce poi del noto accesso al pronto soccorso per dolori alla spalla sinistra. 9.6 In conclusione, sulla scorta in particolare delle valutazioni del medico SMR del 2 giugno 2022 e del 19 aprile 2023 nonché delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che risulta giustificato confermare quanto ritenuto dall’UAIE, ossia che la ricorrente ha presentato un’incapa- cità lavorativa del 100% dal 9 settembre 2019, del 50% dall’11 novembre 2021 e dello 0% dal 1° gennaio 2022 sia nelle attività di commessa vendi- trice e di collaboratrice domestica sia in attività confacenti al suo stato di salute.
C-484/2023 Pagina 19 9.7 9.7.1 Quanto alla richiesta, formulata nel ricorso, d’effettuazione di una pe- rizia medica, questo Tribunale rileva che, per l'art. 59 cpv. 2 bis LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021), i servizi medici regionali (SMR) sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi (sentenza del TF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012). I rapporti del SMR hanno per funzione – a beneficio anche dell'amministrazione e dei tribunali che altri- menti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – di effettuare una sintesi delle informazioni e degli esami medici di cui agli atti di causa e di formulare delle raccomandazioni quanto al seguito da dare all'incarto da un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_558/2019 del 2 marzo 2020 consid. 2.2 con rinvii). Per il resto, sulla questione delle com- petenze di un medico specialista, va rammentato che, come in altri settori specialistici della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo, dell'ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in gene- rale, dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata (sen- tenza del TF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 consid. 4.2). 9.7.2 Ora, la ricorrente è stata sottoposta, nel luglio 2020, ad una valuta- zione ortopedica e, nel novembre 2021, ad una valutazione internistica, fermo restando che non è dato sapere per quale motivo ritenga che il perito ortopedico dott. D._______ ed il perito internista E._______ non sarebbero stati in grado di valutare correttamente e con la necessaria competenza le affezioni di cui soffre dal profilo ortopedico-reumatologico. Il medico SMR dott. F._______ ha poi reso, sulla base del rapporto ortopedico del 22 di- cembre 2020 e del rapporto internistico dell’11 novembre 2021 nonché della documentazione medica agli atti di causa, la propria valutazione, pro- nunciandosi sull’insieme delle patologie di cui l’insorgente è affetta (segna- tamente, alle dita delle mani, alle spalle, al rachide cervicale, al rachide lombare, all’anca destra, al ginocchio destro) e stabilendo la sua capacità funzionale di esercitare sia le precedenti attività di commessa venditrice e di collaboratrice domestica sia un’attività confacente allo stato di salute in una misura ragionevolmente esigibile (dapprima al 50% e poi al 100%). La richiesta dell’insorgente di essere sottoposta ad una perizia medica può essere respinta, non essendovi da attendersi dalla stessa alcun nuovo ele- mento decisivo, perlomeno fino alla data della decisione impugnata
C-484/2023 Pagina 20 (valutazione anticipata delle prove: DTF 146 III 73 consid. 5.2.2 e sentenza del TF 8C_7/2023 del 22 giugno 2023 consid.4). 10. 10.1 Nella misura in cui, dal 1° settembre 2020, ossia alla scadenza dell’anno d’attesa, la ricorrente ha presentato un’incapacità lavorativa del 100% fino al 10 novembre 2021 e del 50% fino al 31 dicembre 2021 sia nelle attività di commessa venditrice e di collaboratrice domestica che in un’attività confacente al suo stato di salute (cfr. il rapporto del medico SMR del 2 giugno 2022 [doc. UAIE 55]), l’UAIE ha indicato, nella motivazione della decisione (doc. UAIE 65 pag. 232), che la medesima ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° dicembre 2021 (sei mesi dopo la data della richiesta di una rendita d’invalidità svizzera) al 31 marzo 2022 (tre mesi dopo l’accertata stabilizzazione dello stato di salute). La valutazione effet- tuata dall’autorità inferiore può pertanto essere confermata. 10.2 Ritenuto che al 1° gennaio 2021 sarebbe di nuovo stata proponibile alla ricorrente la sua precedente attività di commessa venditrice, purché nel rispetto dei limiti funzionali, nella misura del 100% (cfr. il rapporto del medico SMR del 2 giugno 2022 [doc. UAIE 55]), l'UAIE ha considerato nella motivazione della decisione (doc. UAIE 65 pag. 232) che il tasso d’incapa- cità lavorativa (0%) corrisponde al grado d’invalidità (0%; "Prozent-Ver- gleich"), che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell’assi- curazione svizzera per l’invalidità (non essendo raggiunta la necessaria so- glia del 40%), calcolo dal quale questo Tribunale non ha motivo di scostarsi d’ufficio. In tale caso, la determinazione del grado d'invalidità non presup- pone né la presa in considerazione dell'età della ricorrente né del mercato equilibrato del lavoro né un raffronto dei redditi ipotetici (cfr. sentenza del TF 9C_1/2011 del 22 febbraio 2012). 11. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. 12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
C-484/2023 Pagina 21 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammon- tare, versato dall'insorgente stessa il 6 marzo 2023. 12.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche vincenti, non hanno di principio diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l’altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-484/2023 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente. L'an- ticipo spese di fr. 800.-, versato il 6 marzo 2023, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-484/2023 Pagina 23 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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