B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-4799/2010
S e n t e n z a d e l 1 ° m a g g i o 2 0 1 2 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Franziska Schneider e Michael Peterli, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, rappresentato dal Patronato INCA, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 27 maggio 2010).
C-4799/2010 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in Sviz- zera dal settembre del 1986 al 1994 e dal febbraio del 1995 all'agosto del 2001 (in particolare, in qualità di operaio nel settore della meccanica di precisione, da giugno del 1995 a maggio del 2001 [v. doc. 10]), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invali- dità durante tale periodo (doc. 7). Dagli atti di causa risulta che rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa dal 25 luglio al 12 novembre 2002 co- me bracciante agricolo alle dipendenze di un vivaio, in ragione di 6 ore e mezza al giorno. Ha interrotto il lavoro il 12 novembre 2002 (doc. 13; l'as- sicurato ha peraltro dichiarato di avere lavorato come autista e di avere interrotto il lavoro il 31 dicembre 2002 per mancanza di lavoro [cfr. doc. 14]). Il 29 gennaio 2009, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). B. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la seguente documentazione: documenti medici di data intercorrente da gennaio 2001 a marzo 2009 (doc. 15 a 34), segnatamente un certificato medico del 20 dicembre 2002, giusta il quale l'interessato è affetto da depressio- ne cronica endo-reattiva in trattamento psicofarmacologico (doc. 20); la perizia medica particolareggiata E 213 del 13 marzo 2009 (doc. 35), da cui risulta che l'assicurato, di umore tendenzialmente de- presso e affetto da diabete mellito, obesità e osteoartrosi genera- lizzata, non è più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, neppure una sostitutiva leggera; il questionario per il datore di lavoro del 19 maggio 2009 (ultimo datore di lavoro in Svizzera; doc. 10); il questionario per il datore di lavoro del 10 giugno 2009 (ultimo datore di lavoro in Italia; doc. 13); il questionario per l'assicurato dell'8 giugno 2009 (doc. 14).
C-4799/2010 Pagina 3 C. C.a Nel rapporto del 9 agosto 2009, il dott. B., medico dell'UAIE, ha ritenuto che la documentazione medica non permette una valutazione del caso. Ha quindi chiesto un complemento d'istruttoria (doc. 37). C.b Il 14 agosto 2009, l'UAIE ha chiesto all'INPS di C. di sotto- porre l'interessato ad una nuova visita medica e di far pervenire un rap- porto sull'esame ortopedico (rapporto dattiloscritto con copie delle even- tuali cartelle cliniche; doc. 39). C.c Il 25 gennaio 2010 (doc. 46), l'INPS di C._______ ha in particolare prodotto: la perizia medica particolareggiata E 213 del 18 gennaio 2010, da cui emerge la diagnosi di diabete mellito tipo 2, obesità, lombo- sciatalgia destra in esiti di interventi chirurgici per ernie discali lombari, rizoartrosi, esiti di frattura del malleolo peroneale sinistro, speroni calcaneali bilaterali, artrosi astragalo-calcaneale e meta- tarso-falangea bilaterale, epatopatia steatosica, ipertrofia prostati- ca; le condizioni di salute dell'interessato sono state definite come peggiorate e lo stesso è stato ritenuto totalmente incapace di svolgere una qualsivoglia attività lucrativa, sia la sua precedente che una adeguata alle sue condizioni. È stato segnalato che l'inte- ressato è considerato invalido al 75%, conformemente alle dispo- sizioni di legge del Paese di residenza, nella precedente attività (doc. 41); documenti medici dal maggio 2009 al gennaio 2010 (doc. 42 a 45); C.d Nel rapporto del 23 febbraio 2010 (doc. 48), il dott. B._______ ha e- sposto la diagnosi di (interventi chirurgici per) ernia discale L4-L5 e L5- S1. Ha pure evidenziato la diagnosi, con ripercussioni sulla capacità lavo- rativa, di artrosi postraumatica alla caviglia sinistra. Ha altresì considerato il diabete tipo 2, la cardiopatia ischemica, l'iperplasia prostatica e la stea- tosi epatica siccome senza ripercussioni sulla capacità al lavoro. Il dott. B._______ ha quindi ritenuto per l'interessato un'incapacità lavorativa del 20% dal 2 ottobre 2004 e del 70% da marzo del 2008 nelle precedenti at- tività di aiuto-meccanico e bracciante agricolo, ma una capacità al lavoro completa, dunque del 100%, in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (attività a tempo pieno, che consenta un cambiamento del-
C-4799/2010 Pagina 4 la posizione, con sollevamento di pesi non superiore ai 10 kg, con movi- mento per brevi distanze, ma non su terreno irregolare, ad esclusione di un lavoro pesante; doc. 48.1). C.e Il 12 marzo 2010, l'UAIE ha determinato nel 21% il grado d'invalidità dell'assicurato in applicazione del metodo generale del raffronto dei reddi- ti (doc. 49). D. Il 16 marzo 2010, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il di- ritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del pro- getto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 50). E. E.a Il 28 aprile 2010 (doc. 55), l'interessato ha postulato il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità dal momento che, secondo la documen- tazione medica agli atti, le patologie di cui è affetto non gli consentono di più di svolgere alcuna attività lavorativa. Ha esibito un rapporto di visita neurologica del 5 marzo 2010, un referto di elettromiografia del 10 marzo 2010 ed una relazione medica del 26 aprile 2010 del dott. D._______ (doc. 51 a 53). E.b Nel rapporto del 19 maggio 2010, il dott. B._______ ha rilevato che non vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posizione (doc. 57). F. Il 27 maggio 2010, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di presta- zioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare osserva- to che dalle carte processuali risulta che a causa del danno alla salute l'assicurato ha un'incapacità lavorativa del 70% nella precedente attività. Tuttavia, l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera confacente allo stato di salute dell'interessato medesimo – quale ad esempio magazziniere, ri- paratore di piccoli elettrodomestici, cassiere – è da considerare esigibile al 100% e conduce ad un grado d'invalidità del 21% che esclude il rico- noscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'in- validità (doc. 37).
C-4799/2010 Pagina 5 G. Il 2 luglio 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 27 maggio 2010 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità a decorrere da luglio del 2009, dal momento che, secondo la relazione medica del dott. D., allegata al grava- me (e già agli atti), le affezioni di cui soffre comportano una completa ina- bilità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. Ha esibito documenti già agli atti nonché un referto di risonanza magnetica del 13 febbraio 2010 (doc. TAF 1). H. Con decisione incidentale del 9 luglio 2010 (notificata il 12 luglio 2010; doc. TAF 4 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato il ricor- rente a versare, entro il 16 agosto 2010, un anticipo di fr. 300.-- a copertu- ra delle presumibili spese processuali. L'anticipo spese è stato versato il 3 agosto 2010 (doc. TAF 2, 4 e 5). I. I.a Nel rapporto del 23 novembre 2010, il dott. E., medico dell'UAIE, ha rilevato che la documentazione medica prodotta espone le diagnosi note di spondiloartrosi, discopatie senza presenza di ernie ed e- siti di intervento di laminectomia, senza apportare nuovi elementi clinici oggettivi. Ha quindi confermato la precedente valutazione del dott. B._______ (doc. 62). I.b Nella risposta al ricorso del 29 novembre 2010, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti del 23 febbraio, 19 maggio e 23 novembre 2010 del proprio servizio medico, il ricorrente pre- senta un'incapacità al lavoro del 70% nelle precedenti attività di aiuto- meccanico e bracciante agricolo, ma una capacità completa, ossia del 100%, in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, ciò che conduce ad un grado d'invalidità del 21% che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. TAF 9). J. J.a Nella replica del 21 dicembre 2010, l'interessato si è riconfermato nel- le argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 2 luglio 2010. In particolare, ha segnalato che le patologie alla colonna cervicale e quelle
C-4799/2010 Pagina 6 psichiche di cui soffre "non sono state (sufficientemente) indagate" (doc. TAF 11). J.b Con provvedimento del 18 febbraio 2011, questo Tribunale ha tra- smesso all'autorità inferiore per conoscenza la replica dell'insorgente del 21 dicembre 2010 (doc. TAF 12). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti- vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede- rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven- te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi- fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per- tanto ammissibile. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio- ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir- colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed
C-4799/2010 Pagina 7 il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la- voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo- stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi- vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola- mento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu- nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi- ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'ap- plicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit- to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
C-4799/2010 Pagina 8 3. 3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli- cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presen- tata il 29 gennaio 2009, al caso in esame si applicano di principio le di- sposizioni della 5 a revisione AI entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_249/2010 del 1° giugno 2009; v. an- che la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4419/2010 dell'8 febbraio 2012). Al caso di specie, non sono per contro applicabili le di- sposizioni della 6 a revisione AI (primo pacchetto) che sono entrate in vigo- re il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603). 3.3 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di ren- dita il 29 gennaio 2009. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.3 del presente giudizio]). Giova altresì rilevare che il potere co- gnitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impu- gnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im- pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamen- te connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap- prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è sta- ta resa (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati- vamente le seguenti condizioni:
C-4799/2010 Pagina 9 essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA non- ché art. 4, 28 e 28a LAI); aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 con- sid. 3 e 4). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 14 anni (doc. 7) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata mi- nima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol- mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro- fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entra- ta in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizze- ro e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribuna- le federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti).
C-4799/2010 Pagina 10 5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu- to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an- no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande in- validità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurispruden- ce et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Prati- que VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6. 6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere e- conomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'as- sicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigi- bile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili- brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi- ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse- guente incapacità lavorativa. 6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica- zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione- volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
C-4799/2010 Pagina 11 7. 7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di as- sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi- sogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). 7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modifica- re questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezza- mento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zu- rigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi- nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche li- mitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In parti- colare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'am- ministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 8. 8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
C-4799/2010 Pagina 12 medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres- sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori- gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3). 8.2 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessa- ria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro- nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega- mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife- rimenti). 8.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad- dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate- riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta- mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten- za del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 9. Dalla documentazione medica agli atti appare che il ricorrente soffre se- gnatamente di diabete mellito tipo 2, obesità, lombosciatalgia destra in e- siti di interventi chirurgici per ernie discali lombari, rizoartrosi, esiti di frat- tura del malleolo peroneale sinistro, speroni calcaneali bilaterali, artrosi astragalo-calcaneale e metatarso-falangea bilaterale, epatopatia steato- sica, ipertrofia prostatica, cardiopatia ischemica e depressione endo- reattiva in trattamento farmacologico (cfr. certificato medico del Servizio di igiene mentale di F._______ del 20 dicembre 2002 [doc. 20], perizia me- dica particolareggiata E 213 del 18 gennaio 2010 [doc. 41] e presa di po- sizione del medico SMR del 23 febbraio 2010 [doc. 48]). 10. 10.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se, e a partire da quando, il ricorrente abbia subito, e senza interruzione notevole, un'inca- pacità lavorativa media del 40% durante un anno giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
C-4799/2010 Pagina 13 10.2 10.2.1 Il dott. B., medico dell'UAIE, nei rapporti del 23 febbraio e 19 maggio 2010 (doc. 48 e 57), su cui si fonda la decisione impugnata, ha rilevato che il ricorrente è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per un'ernia discale nell'ottobre del 2004 (doc. 24) e nel marzo del 2008. Ha segnalato che il rapporto ortopedico del gennaio 2010 (doc. 44) riferi- sce di un'instabilità vertebrale in esiti di duplice intervento per ernia disca- le e conclude alla necessità di indossare un busto ortopedico e di sotto- porsi a fisioterapia. Un referto radiologico dell'ottobre 2009 (doc. 43) fa al- tresì stato di disturbi degenerativi. Dalla perizia medica E 213 del marzo 2009 e dal menzionato rapporto ortopedico del gennaio 2010 (doc. 35 e 41) emergerebbe che l'insorgente, che soffre di contratture muscolari, e- videnzia una discreta limitazione dei movimenti di flesso-estensione del tronco, una manovra di Lasegue positiva a destra, una lieve tumefazione delle mani con diminuzione della forza nonché dei dolori alla caviglia e che lo stesso non presenta alcuna limitazione funzionale significativa al rachide e neppure alcun deficit neurologico. Il dott. B. ha altresì constatato che il referto di elettromiografia del marzo 2007 (doc. 28) evi- denzia una sofferenza radicolare C5-C8 e L5-S1 e il referto di elettromio- grafia del marzo 2010 (doc. 51) conclude ad una radicolopatia L4 senza correlazione con i riscontri medici oggettivi. Dal canto suo, il rapporto neurologico del marzo 2010 (doc. 52) riferirebbe di parestesie, di diseste- sie e di una riduzione dei riflessi tendinei senza limitazione funzionale si- gnificativa al rachide ed agli arti inferiori. La relazione medica dell'aprile 2010 (doc. 53) menzionerebbe una diminuzione dell'umore, la quale cor- risponderebbe tutt'al più ad una distimia reattiva, peraltro senza incidenza sulla capacità al lavoro. Il dott. B._______ ha quindi reputato che il ricor- rente, a causa degli interventi chirurgici alla schiena e delle limitazioni funzionali all'apparato locomotorio, presenta un'incapacità lavorativa del 20% dal 2 ottobre 2004 e del 70% dal marzo del 2008 (data degli inter- venti chirurgici) nelle precedenti attività di aiuto-meccanico e bracciante agricolo, ma ha ritenuto esigibile nella misura del 100% l'esercizio di un'attività leggera confacente al suo stato di salute. 10.2.2 Il dott. E., medico dell'UAIE, nel rapporto del 23 novem- bre 2010 (doc. 62), ha altresì, e nella sostanza, confermato la valutazione del dott. B., anche sulla base della nuova documentazione medi- ca esibita. Ha in particolare segnalato che il referto di risonanza magneti- ca del febbraio 2010 (doc. TAF 1) conferma la diagnosi di radicolopatia L2-L5 destra già nota e tenuta in considerazione nella valutazione di un'incapacità al lavoro del 70% nella precedente attività. Il dott.
C-4799/2010 Pagina 14 E._______ ha quindi concluso che l'esercizio delle attività confacenti allo stato di salute proposte dal dott. B._______ è esigibile. 10.3 In merito a tale valutazione, occorre precisare che il dott. B., nella presa di posizione del 9 agosto 2009 (doc. 37), aveva chiesto di sot- toporre l'insorgente ad un esame ortopedico al fine di una corretta e com- pleta constatazione dei fatti determinanti (v. doc. 39). Agli atti di causa fi- gurano certo due rapporti ortopedici del gennaio 2010 (doc. 44 e 45). Gli stessi, peraltro dal contenuto estremamente succinto, non si pronunciano, fra l'altro, sulle conseguenze sulla capacità lavorativa delle affezioni orto- pedico-reumatologiche riscontrate. Il citato medico dell'UAIE si è comun- que espresso sulla questione di sapere se questi documenti possano colmare le lacune nell'accertamento dei fatti, ritenuto altresì che, a suo parere, il rapporto ortopedico del gennaio 2010 (doc. 45) si limita ad una breve annotazione manoscritta, agli atti non figura alcun rapporto concer- nente l'intervento chirurgico del marzo 2008 e l'unico esame obiettivo or- topedico è reperibile nella perizia medica E 213 del gennaio 2010 (doc. 41), che appare peraltro di contenuto identico a quello della perizia E 213 del marzo 2009 (doc. 35), documento quest'ultimo che secondo lo stesso dott. B. non permetteva una valutazione del caso (v. doc. 37). I- noltre, il referto di elettromiografia del 27 marzo 2007 (doc. 28) conclude a sofferenza radicolare neurogena subacuta nei miomeri C5-C8 e L4-L5- S1 (v. anche doc. 23.17) ed il referto di elettromiografia del 10 marzo 2010 (doc. 51) menziona segni di danno muscolare neurogeno compatibi- le con probabile radicolopatia L4, disturbi poi segnalati anche nel referto di risonanza magnetica del 13 febbraio 2010 (doc. TAF 1) che evidenzia una protrusione discale tra L4-L5 che impronta il sacco durale ed una piccola quota di tessuto tra L5-S1 che contatta il sacco durale. Non è pe- rò dato sapere, in assenza di adeguata motivazione, per quale motivo il dott. B._______ abbia ritenuto che detti disturbi non possano essere cor- relati ad alcun riscontro medico oggettivo e, quindi, non abbiano alcuna incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente, ritenuto altresì che se- condo il dott. E._______ (cfr. rapporto del 23 novembre 2010 [doc. 62]) va tenuto conto della presenza di una radicolopatia L2-L5 nella valutazio- ne clinica-lavorativa dell'insorgente. Peraltro, nel referto neurologico del 5 marzo 2010 (doc. 52) è evidenziata, fra le altre, la diagnosi di polineuro- patia diabetica, indicato che il paziente è affetto da diabete insulino- dipendente e lamenta astenia, ipostenia agli arti inferiori, parestesie, di- sestesie. È stata pure prescritta una tomografia assiale computerizzata (TAC) cerebrale. Appare poco chiaro, in assenza di un esame specialisti- co neurologico, per quale motivo il dott. B._______ abbia ritenuto che non sussiste una correlazione tra la sintomatologia soggettiva ed i riscontri
C-4799/2010 Pagina 15 medici oggettivi e che, quindi, detta sintomatologia non ha alcuna inci- denza sulla capacità al lavoro del ricorrente. Infine, dal certificato medico del 20 dicembre 2002 del dott. G., medico responsabile del Ser- vizio Igiene mentale di C. (doc. 20), risulta che il paziente è affet- to da depressione cronica endo-reattiva in trattamento psicofarmacologi- co (fra gli altri, con un antidepressivo ["H."]) e che la gravità della condizione psicopatologica è tale da non consentire all'interessato un funzionamento sociale e lavorativo adeguato. Nella perizia medica E 213 del gennaio 2010 (doc. 41) è altresì indicato che l'insorgente manifesta un umore tendenzialmente depresso (doc. 41 pag. 3 n. 4.1). Inoltre, nella re- lazione medica del 26 aprile 2010 (doc. 53) è diagnosticata una depres- sione del tono dell'umore associata a note ansiose e segnalato che il pa- ziente è visibilmente depresso, che non esce più di buon grado di casa e che solo l'idea di farlo lo pone in uno stato di agitazione. Peraltro, il rap- porto neurologico dell'aprile 2010 (doc. 52) riferisce che l'insorgente pre- senta apatia, note depressive, turbe dell'attenzione e della memoria re- cente. 10.4 Visto quanto precede, l'autorità inferiore non poteva sulla base di generiche ed imprecise valutazioni dei dott. B. e E._______, specialisti in medicina generale (medici che peraltro non hanno visitato personalmente il ricorrente, ma si sono basati unicamente sui referti me- dici messi a loro disposizione), negare ogni effetto invalidante anche in at- tività sostitutive adeguate ai disturbi ortopedico-reumatologici, neurologici e psichici attestati da altri medici, senza prima raccogliere il giudizio di uno specialista in ortopedia-reumatologia, di uno specialista in neurologia e di uno specialista in psichiatria. Infatti, solo una valutazione specialistica avrebbe potuto stabilire con il necessario grado della verosimiglianza se i descritti disturbi ortopedico-reumatologici, neurologici e psichici potevano assumere valore patologico avente incidenza significativa sulla capacità lavorativa nel periodo determinante anche in attività sostitutiva adeguata (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 con- sid. 4 e relativi riferimenti). 11. Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata – che viola il di- ritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamen- te rilevanti) – incorre nell'annullamento.
C-4799/2010 Pagina 16 12. 12.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel meri- to o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C- 7965/2010 del 27 marzo 2012 consid. 10.1). In particolare, esso si sosti- tuirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale fe- derale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fatti- specie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa sono per- tanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un complemento dell'esame sullo stato di salute ortopedico-reumatologico, con un complemento dell'esame sullo stato di salute neurologico e con un complemento sullo stato di salu- te psichico (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4]), e con ogni ulteriore esame che l'e- voluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, nonché a pronunciare una nuova decisione. 12.2 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 27 maggio 2010 l'autorità in- feriore ha considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavora- tiva di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impu- gnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribu- nale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 13. 13.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 300.--, versato il 3 agosto 2010, è restituito al ricorrente. 13.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripe- tibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi-
C-4799/2010 Pagina 17 nistrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stes- sa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS- TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario, limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-4799/2010 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 27 maggio 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af- finché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova de- cisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, corrisposto il 3 agosto 2010, è restituito al ricorrente. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: