Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-4297/2014
Entscheidungsdatum
13.12.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-4297/2014

S e n t e n z a d e l 1 3 d i c e m b r e 2 0 1 6 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Caroline Bissegger, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 9 luglio 2014).

C-4297/2014 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con decisione su opposizione del 12 marzo 2003 (incarto 1, doc. 117), l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Canton B._______ (Ufficio AI) ha respinto la domanda di rendita d'invalidità svizzera presentata il 26 settem- bre 2000 da A., cittadino serbo, nato il (...; incarto 1, doc. 31). Detto Ufficio ha rilevato che – secondo il rapporto dell'aprile 2002 del dott. C., medico SMR (incarto 1, doc. 86), il quale, a sua volta, si era fondato sulla perizia reumatologica del novembre 2001 e sulla perizia psi- chiatrica dell'aprile 2002 (incarto 1, doc. 67 e 84) – l’interessato soffriva di sindrome lombovertebrale cronica e sindrome del dolore cronico e presen- tava una capacità al lavoro del 50% nell'attività di muratore e del 100% in un'attività sostitutiva adeguata, ciò che conduceva ad un grado d'invalidità del 32% (incarto 1, doc. 106). A.b Con sentenza del 28 novembre 2003, il Tribunale cantonale delle as- sicurazioni del Canton B._______ ha confermato la decisione su opposi- zione del 12 marzo 2003 dell'Ufficio AI del Canton B._______ (incarto 1, doc. 139). A.c Con sentenza del 31 gennaio 2005 (incarto 1, doc. 165), il Tribunale federale ha annullato la sentenza del Tribunale cantonale delle assicura- zioni del Canton B._______ del 28 novembre 2003 e la decisione su oppo- sizione dell'Ufficio AI del Canton B._______ del 12 marzo 2003 e rinviato gli atti di causa all'Ufficio AI affinché, dopo aver esperito una perizia medica (con valutazione in angiologia, reumatologia e psichiatria), si pronunciasse nuovamente sul grado d'invalidità e sul diritto ad una rendita dell'interes- sato (sentenza del TF I 811/03). B. B.a Il 9 novembre 2005, a seguito del rimpatrio dell'interessato, l'Ufficio AI del Canton B._______ ha trasmesso l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; incarto 1, doc. 180). B.b Con decisione del 7 ottobre 2009 (incarto 1, doc. 370), l'UAIE ha de- ciso di erogare in favore dell'interessato una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° luglio 2005. L’UAIE ha rilevato che non era stato possibile far eseguire una perizia medica presso il Servizio accertamento medico di

C-4297/2014 Pagina 3 D., lo stato di salute dell’interessato precludendo il viaggio in Sviz- zera (incarto 1, doc. 203, 205, 208, 226 e 227). Secondo i rapporti del giu- gno e settembre 2009 della dott.ssa E., medico dell'UAIE, gli ac- certamenti medici eseguiti presso l'Accademia medico-militare di F._______ (incarto 1, doc. 298 e 336 a 340) erano peraltro insufficienti al fine di una valutazione del caso. La dott.ssa E._______ ha concluso, sulla base degli atti di causa, che l'interessato soffriva di insufficienza arteriosa agli arti inferiori, disturbo somatoforme doloroso, disturbi della personalità, lombalgie croniche con disturbi statici e degenerativi ed ipertensione arte- riosa e che presentava una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività da luglio del 2004. Dal profilo medico, fino a luglio del 2004, l'eser- cizio di un'attività confacente allo stato di salute è stato considerato esigi- bile (incarto 1, doc. 345 e 364). B.c Con sentenza del 4 novembre 2010, il Tribunale amministrativo fede- rale ha parzialmente accolto il ricorso del 3 novembre 2009 e riformato la decisione dell'UAIE del 7 ottobre 2009, nel senso che è stato riconosciuto all'interessato il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 1° settembre 2004 e ad una rendita intera dal 1° dicembre 2004 (incarto 2, doc. 1). B.d Con sentenza del 15 dicembre 2011, il Tribunale federale ha annullato la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 4 novembre 2010 e la decisione dell'UAIE del 7 ottobre 2009 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché procedesse agli accertamenti medici indicati nella sentenza I 811/03 del 31 gennaio 2005 (perizia medica in angiologia, reumatologia e psichiatria) e si pronunciasse nuovamente sul diritto dell'interessato ad una rendita d'invalidità per il periodo che precedeva il 1° luglio 2005 (sentenza del TF 9C_1011/2010; incarto 2, doc. 10). C. C.a Con decisione incidentale del 31 luglio 2012, l'UAIE ha deciso che la perizia medica sarebbe stata effettuata in Svizzera (incarto 2, doc. 20). C.b Con sentenza del 18 gennaio 2013, il Tribunale amministrativo fede- rale ha respinto il ricorso del 14 agosto 2012 e confermato la decisione incidentale dell'UAIE del 31 luglio 2012 (incarto 3, doc. 6). C.c Con sentenza dell'8 marzo 2013, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso del 31 gennaio 2013 contro la sentenza del Tribu- nale amministrativo federale del 18 gennaio 2013 (incarto 3, doc. 11).

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D. D.a Con scritto del 6 giugno 2013, l'UAIE ha informato l'interessato che sarebbe stato sottoposto ad una perizia medica (con valutazione in angio- logia, reumatologia e psichiatria) in Svizzera. L'interessato è stato altresì invitato a trasmettere un appropriato certificato medico, nel caso in cui non avesse potuto effettuare il viaggio in Svizzera, nonché ad esprimersi in me- rito ai quesiti da porre ai periti (incarto 3, doc. 15). D.b Con lettera del 14 giugno 2013 (incarto 3, doc. 20), l'interessato ha chiesto di essere sottoposto ad una perizia medica in Serbia, non essendo in grado, secondo i certificati medici di giugno e settembre 2012, allegati in copia (incarto 3, doc. 17 e 18), di viaggiare. D.c Con diffida raccomandata del 29 novembre 2013 (incarto 3, doc. 28), l'UAIE, dopo aver constatato che secondo il proprio servizio medico il viag- gio in Svizzera è esigibile dal profilo medico (incarto 3, doc. 27), ha segna- lato all'interessato che per l'esame del diritto ad una rendita d'invalidità una perizia medica in Svizzera è necessaria. L’autorità inferiore ha assegnato all'interessato un termine di 30 giorni per confermare la sua disponibilità a sottoporsi alla perizia medica, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata pronunciata una decisione (conforme alla deci- sione del 7 ottobre 2009) in base agli atti (è fatto riferimento all'art. 43 cpv. 2 e 3 LPGA). D.d Con scritto del 12 dicembre 2013, l'interessato ha ribadito che le sue condizioni di salute non gli consentono di effettuare il viaggio in Svizzera. Ha esibito segnatamente dei documenti medici già agli atti che, a suo giu- dizio, avrebbero permesso all'UAIE di pronunciarsi sul suo grado d'invali- dità da novembre del 2001 a luglio del 2005 (incarto 3, doc. 51). D.e Con progetto di decisione del 25 aprile 2014, l'autorità inferiore, dopo aver constatato che l'interessato non ha confermato la sua disponibilità a sottoporsi alla perizia medica in Svizzera e che il viaggio in Svizzera è esi- gibile dal profilo medico (incarto 3, doc. 53), ha comunicato al medesimo che, in base agli atti di causa, presenta un'incapacità al lavoro e di guada- gno del 100% in una qualsiasi attività lucrativa dal 27 luglio 2004, ciò che comporta il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 27 luglio 2005. Per- tanto, non esiste (recte non sussisterebbe) alcun diritto ad una rendita d'in- validità prima del 27 luglio 2005 (incarto 3, doc. 54).

C-4297/2014 Pagina 5 D.f Con scritto del 10 maggio 2014, l'interessato ha ribadito che l'UAIE di- spone di tutti i documenti medici per potersi pronunciare sul suo grado d'in- validità da novembre del 2001 a luglio del 2005 (incarto 3, doc. 57). E. Il 9 luglio 2014, l'UAIE ha deciso che l'interessato non ha diritto ad una rendita d'invalidità prima del 27 luglio 2005, data a partire dalla quale ha beneficiato di una rendita intera d'invalidità, rendita che viene confermata (incarto 3, doc. 59). F. Il 22 luglio 2014, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 9 luglio 2014 me- diante il quale ha, in sostanza, chiesto, in esecuzione delle sentenze del Tribunale federale I 811/03 del 31 gennaio 2005 e 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011, di accertare e poi dichiarare, sulla base dei documenti me- dici agli atti, la sua invalidità da novembre del 2001 a luglio del 2005. Si è altresì doluto della decisione della Cassa svizzera di compensazione del 26 maggio 2014 concernente il suo diritto ad una rendita di vecchiaia sviz- zera dal 1° maggio 2014 (doc. TAF 1 e 3). G. Nella risposta al ricorso del 20 novembre 2014, l'autorità inferiore ha pro- posto la reiezione del ricorso. Ha in particolare sottolineato che l'interes- sato non ha adempiuto al proprio obbligo di sottoporsi ad una perizia me- dica in Svizzera. Per conseguenza, a ragione ha deciso, in base alla docu- mentazione medica agli atti, che il medesimo non ha diritto ad una rendita d'invalidità prima del 27 luglio 2005 (doc. TAF 9). H. Con atto del 10 dicembre 2014 (inoltrato dinanzi al Tribunale federale, che è poi stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale), l'interessato ha postulato l'accertamento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento per danni alla salute da parte dell'UAIE e della G._______ e quantificato in 5 milioni di Euro (doc. TAF 10). I. I.a Nello scritto del 21 luglio 2014, l'interessato ha sollecitato l'evasione del gravame (doc. TAF 12 e 14). In una presa di posizione del 7 agosto 2015 (presa di posizione che è stata inoltrata altresì dinanzi all'UAIE e poi tra-

C-4297/2014 Pagina 6 smessa a questo Tribunale; doc. TAF 21), ha segnalato che, secondo l'al- legata decisione del Fondo Repubblicano per l'assicurazione pensionistica e d'invalidità di F._______ del 20 luglio 2015 (decisione che a suo giudizio vincola le autorità svizzere nell'apprezzamento del suo caso), presenta una (completa) perdita della capacità lavorativa dal 27 settembre 2000 con con- seguente diritto alla pensione (d'invalidità) a far tempo dal 27 settembre 2000 (doc. TAF 15 e 19). I.b Con scritto dell'8 agosto 2015 (doc. TAF 17 e 22), l'avvocato H._______ di I._______ ha peraltro ritornato a questo Tribunale copia della risposta al ricorso dell’autorità inferiore del 20 novembre 2014, nonché copie dei do- cumenti dell'incarto dell'UAIE menzionati nella presa di posizione dell'au- torità inferiore (documenti che gli erano stati trasmessi da questo Tribunale con provvedimento del 16 luglio 2015; doc. TAF 11), precisando di non rap- presentare l'interessato nell'ambito della procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale amministrativo federale. J. J.a Con provvedimento del 15 ottobre 2015, questo Tribunale ha tra- smesso all'interessato copia della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 20 novembre 2014, unitamente a copie dei documenti dell'incarto dell'UAIE menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore (doc. TAF 27). J.b In una presa di posizione del 20 ottobre 2015, l'interessato si è ricon- fermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 22 luglio 2014 e allo scritto del 7 agosto 2015 (doc. TAF 29 e 31), presa di posizione che è poi stata trasmessa, unitamente agli scritti dell’interessato del 21 lu- glio, 7 ed 8 agosto 2015, all'autorità inferiore per conoscenza con provve- dimento del 17 novembre 2015 (doc. TAF 32). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione

C-4297/2014 Pagina 7 con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 1.4.1 Di principio, nella procedura di ricorso in materia amministrativa pos- sono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali la compe- tente autorità amministrativa si è già determinata con una decisione vinco- lante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione) manca in effetti l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1; DTF 131 V 164 consid. 2.1). Nella decisione impugnata del 9 luglio 2014, l'autorità inferiore si è pronunciata esclusivamente sul diritto ad una rendita d'invalidità. Nella misura in cui, nel gravame del 22 luglio 2014, il ricorrente pare dolersi della decisione riguardante la rendita di vecchiaia resa dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) il 26 maggio 2014, e nella misura in cui, con atto del 10 dicembre 2014, postula l'accertamento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento per danni alla salute (quantificato in 5 milioni di Euro), tali conclusioni sono manifestamente inammissibili in questa sede, avuto riguardo al fatto che esorbitano l'oggetto dell'impugnata decisione, senza che siano date le condizioni per un'estensione del proce- dimento di ricorso ad un tema estraneo alla decisione amministrativa (DTF 130 V 138 consid. 2.1 nonché 125 V 413 consid. 2a). Qualora l’insorgente, rappresentato in tale ambito da mandatario professionale (v. lo scritto dell'8 agosto 2015 dell’avvocato H._______ di I._______ [doc. TAF 17 e 22]), intendesse presentare una richiesta di risarcimento danni contro l’operato della G._______, il medesimo è tenuto, ai sensi dell’art. 100 LAINF (RS 832.20) e dell’art. 78 LPGA, ad inoltrare la propria domanda di risarcimento danni dinnanzi a quest’ultimo assicuratore (sentenza del TF 9C_512/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.2), mentre la responsabilità contro gli organi dell’AI è regolata dall’art. 66 LAI che rimanda per analogia agli art. 52, 70 e 71a LAVS. In tali ambiti manca però una decisione impugnabile delle competenti autorità. Quanto alla decisione della CSC del 26 maggio 2014 in materia di rendita di AVS, essa è oggetto di una sentenza separata di

C-4297/2014 Pagina 8 questo Tribunale di data odierna (v. la causa C-3682/2014 dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale). 1.4.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispet- toso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è, con l’eccezione di cui al considerando 1.4.1 del presente giudizio, ammis- sibile. 1.5 Con ordinanza del 16 luglio 2015 (doc. TAF 11), il Tribunale ammini- strativo federale ha invitato il ricorrente a designare, entro il 28 agosto 2015, un recapito in Svizzera presso cui tutti gli atti di questo Tribunale potessero essere validamente notificati (art. 11b cpv. 1 PA). Il termine è scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il presente giudizio è notificato all'in- sorgente per via diplomatica (art. 36 lett. b PA), come d’altra parte richiesto dallo stesso insorgente con scritto del 21 luglio 2014 (doc. TAF 12 e 14). 2. Il ricorrente è cittadino serbo, domiciliato in Serbia, per cui è applicabile, di principio, la Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Sviz- zera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le as- sicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1; v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_892/2010 del 17 novembre 2010). Secondo l'art. 1 cpv. 1 lett. a.ii e l'art. 2 della Convenzione, i cittadini svizzeri e jugoslavi godono della parità di trattamento quanto ai diritti e agli obblighi derivanti, fra le altre, dalla le- gislazione federale svizzera sull'assicurazione contro l'invalidità, salvo ec- cezioni previste dalla Convenzione o dal suo Protocollo finale. Per quanto attiene alle condizioni per il diritto ad una rendita d'invalidità svizzera ed alle disposizioni procedurali applicabili, non sono previste eccezioni al prin- cipio della parità di trattamento nella Convezione e neppure nel suo Proto- collo finale (v., sulla questione, la sentenza del TAF C-6956/2009 del 4 no- vembre 2010 consid. 3). Peraltro, secondo giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'in- validità secondo il diritto svizzero (sentenza del TF I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una ren- dita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

C-4297/2014 Pagina 9 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 26 settem- bre 2000, per l'esame del diritto eventuale a una rendita per il periodo che precede il 1° luglio 2005, data a partire dalla quale il ricorrente ha benefi- ciato di una rendita intera d’invalidità, al caso in esame si applicano di prin- cipio le norme in vigore fino al 31 dicembre 2007, a cui è fatto riferimento in questa sentenza, se non vi è indicazione specifica contraria al riguardo. 3.2 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di rendita il 26 settembre 2000. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 26 settembre 1999 (ossia 12 mesi prece- denti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 1° luglio 2005, data a partire dalla quale ha benefi- ciato di una rendita intera d’invalidità. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esi- stente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'ac- certamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b). 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una ren- dita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativa- mente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI) ed aver pagato i contri- buti all'AVS/AI svizzera durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI; rispetti- vamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante tre anni). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 8 anni (incarto 1, doc. 370) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di con- tribuzione.

C-4297/2014 Pagina 10 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer- cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto- posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2 L’art. 28 cpv. 1 LAI, nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2003, applicabile per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, disponeva che il diritto alla rendita – rispettivamente di un quarto, della metà o intera – era subordinato all’esistenza di un grado d’invalidità rispet- tivamente di almeno il 40%, il 50% o il 66 2/3% (sentenza del TF I 765/04 del 7 novembre 2005 consid. 1). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al gua- dagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). 6. 6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere eco- nomico-giuridico e non medico (cfr. sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 9C_522/2009 del 22 luglio 2009 [con riferi- menti alle DTF 116 V 246 consid. 1b, 110 V 273 e 105 V 205]). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci- tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e- ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con- frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diven- tato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).

C-4297/2014 Pagina 11 6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in- validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi- gibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310 consid. 3c). 7. 7.1 Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accer- tati d'ufficio dall'amministrazione. Questo principio non è però assoluto, at- teso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'i- struzione della causa. Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare, nella misura in cui ciò fosse ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo alla natura del litigio e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sop- portare le conseguenze della carenza di prove (sentenza del TF I 906/05 del 23 gennaio 2007 consid. 5.1; DTF 125 V 193 consid. 2). In conformità al principio inquisitorio, spetta all'amministrazione determinare, a seconda dello stato di fatto da accertare, quali misure d'istruzione debbano essere attuate nel caso concreto, ritenuto altresì che la stessa dispone di un ampio potere d'apprezzamento (sentenza del TF I 906/05 consid. 6; DTF 111 V 219 consid. 2). 7.2 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicu- rative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per ac- certare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. 7.3 Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA e l'art. 69 cpv. 2 OAI (RS 831.201), l'Uf- ficio AI esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intra- prende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua at- tività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. Se sono necessari o ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la va- lutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi (art. 43 cpv. 2 LPGA). Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'in- giunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere di infor- mare o di collaborare, l'Ufficio AI può, dopo diffida scritta e avvertimento

C-4297/2014 Pagina 12 delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA). 7.4 Secondo giurisprudenza, qualora l'assicurato non ottempera alla dif- fida, l'autorità può pronunciare una decisione in base agli atti solo se i fatti rilevanti per il giudizio non possono essere altrimenti accertati senza diffi- coltà né complicazioni speciali (sentenza del TF 9C_961/2008 consid. 3.1). 8. 8.1 Con sentenza del 15 dicembre 2011, il Tribunale federale ha rinviato gli atti di causa all’UAIE affinché – dopo aver esperito una perizia medica atta a stabilire se l’arteriopatia di cui l’insorgente soffriva, patologia diagnosti- cata nel rapporto angiologico del luglio 2004 (incarto 1, doc. 145), poteva già essere presente nel 2001, come indicato nella perizia reumatologica del novembre 2001 (incarto 1, doc. 67) – stabilisse quali fossero le conse- guenze di tale affezione sulla capacità al lavoro e si pronunciasse sul diritto del ricorrente ad una rendita d’invalidità per il periodo che precedeva il 1° luglio 2005 (sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011). 8.2 Nella decisione impugnata del 9 luglio 2014 (incarto 3, doc. 59), che ha fatto seguito ad uno scritto del 6 giugno 2013 e ad una diffida raccoman- data del 29 novembre 2013 (incarto 3, doc. 15 e 28), l’UAIE – dopo aver rilevato che una perizia medica in Svizzera era necessaria e che il viaggio in Svizzera era esigibile dal profilo medico – ha pronunciato, conforme- mente all’art. 43 cpv. 3 LPGA, una decisione in base agli atti. 8.3 La necessità di sottoporre il ricorrente ad una perizia in angiologia, reu- matologia e psichiatria è stata stabilita dal Tribunale federale nelle sen- tenze I 811/03 del 31 gennaio 2005 e 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011. L’insorgente non ha mai contestato la necessità di effettuare degli esami specialistici volti ad accertare il suo stato di salute e le conseguenze dello stesso sulla sua capacità lavorativa. Con scritti del 14 giugno e 13 dicem- bre 2013 (incarto 3, doc. 20 e 51), egli ha unicamente ribadito che il suo stato di salute non gli consente di effettuare il viaggio in Svizzera, esibendo in particolare un rapporto medico del 27 novembre 2012 (incarto 3, doc. 18), in cui è indicato che non è in grado né di stare seduto né di stare in piedi a lungo. Chiede vuoi di essere sottoposto ad una perizia medica in Serbia vuoi che l’autorità inferiore pronunci una decisione in base agli atti. Quanto alla possibilità per il ricorrente di affrontare il viaggio dalla Serbia alla Svizzera, la dott.ssa E._______, medico dell’UAIE, aveva ritenuto, nel

C-4297/2014 Pagina 13 giugno del 2006, che la grave insufficienza arteriosa agli arti inferiori di cui l’insorgente soffriva, gli precludeva il viaggio in Svizzera (v. il rapporto del 28 giugno 2006; incarto 1, doc. 226). In seguito alla sentenza del Tribunale federale del 15 dicembre 2011 (9C_1011/2010), l’autorità inferiore ha rite- nuto indispensabile l’effettuazione di una perizia medica in Svizzera (in- carto 2, doc. 15). Il ricorrente ha poi segnalato all’autorità inferiore che per motivi medici non poteva intraprendere il viaggio in Svizzera. Con deci- sione incidentale del 31 luglio 2012, l’UAIE ha confermato la necessità di una perizia multidisciplinare in Svizzera. Con sentenza del 18 gennaio 2013 (nella causa C-4317/2012), questo Tribunale ha respinto, nella mi- sura in cui ammissibile, il ricorso interposto dall’insorgente contro la succi- tata decisione incidentale, lo stesso essendo tenuto a sottoporsi alla perizia medica in Svizzera, non avendo prodotto alcun certificato medico che po- teva dimostrare l’impossibilità di viaggiare (cfr. consid. 4.3 della surriferita sentenza). L’8 marzo 2013, il Tribunale federale ha dichiarato inammissi- bile il ricorso interposto dal ricorrente contro la menzionata sentenza di questo Tribunale. Anche nell’ambito del concilium del 12 settembre 2013, i medici dell’UAIE, specialisti in psichiatria, ematologia ed oncologia, medi- cina fisica e riabilitativa e reumatologia, hanno concluso che per la valuta- zione clinica-lavorativa dell’insorgente era indispensabile effettuare una perizia medica in Svizzera e che il medesimo era tenuto a sottoporsi a detta perizia e che doveva essere reso edotto delle conseguenze di una mancata presentazione alla perizia medesima (incarto 3, doc. 27), ciò che è poi stato fatto dall’UAIE con diffida (inviata per plico raccomandato) del 29 novembre 2013 (incarto 3, doc. 28). Il 12 dicembre 2013, l’insorgente ha sostenuto di avere sempre collaborato, nella misura in cui il suo stato di salute glielo avrebbe permesso, e di avere prodotto tutta la documentazione necessaria alfine che l’UAIE potesse rendere una decisione. Ad ogni buon conto, ha asserito di avere prodotto certificati medici del giugno rispettivamente set- tembre 2012 da cui risulterebbe un’impossibilità di viaggiare (incarto 3, doc. 51). Il 9 luglio 2014, l’UAIE, constatato che il ricorrente – nonostante l’av- viso del proprio servizio medico secondo cui era in grado di viaggiare – non ha dato la sua disponibilità a presentarsi ad una perizia medica in Svizzera, ha considerato che poteva essere deciso solo sulla base degli atti di causa al loro stato attuale. 8.4 Questo Tribunale non ritiene vi siano motivi per scostarsi nel risultato dalla sentenza di questo Tribunale del 18 gennaio 2013, mediante la quale era stata confermata la decisione incidentale dell’UAIE con cui veniva man- tenuta la necessità per il ricorrente di una perizia multidisciplinare in Sviz- zera. I documenti medici posteriori alla sentenza del Tribunale federale del

C-4297/2014 Pagina 14 15 dicembre 2011 nella causa 9C_1011/2010, non dimostrano che – per- lomeno con adeguato adattamento delle condizioni di viaggio e indispen- sabile accompagnamento – il viaggio in Svizzera dell’insorgente doveva considerarsi siccome ragionevolmente inesigibile. Stante pertanto l’esigibi- lità di un tale viaggio, che il ricorrente non si è però dichiarato disponibile ad effettuare, a giusto titolo l’autorità inferiore ha statuito sulla base degli atti di causa (secondo diffida). 8.5 Peraltro, il ricorrente stesso ha chiesto (pur se per altri motivi), che sia infine statuito sulla base degli atti di causa al loro stato attuale. Tale con- clusione non può che essere condivisa. A titolo abbondanziale, può essere ancora rilevato che l’effettuazione di una (nuova) perizia medica in Serbia non è più seriamente proponibile. A tal proposito, gli accertamenti medici specialistici eseguiti nel 2009 presso l’Accademia medico-militare di F._______ (incarto 1, doc. 298 e 336 a 340) si erano rivelati insufficienti per la valutazione del caso e non si vede come una nuova perizia in Serbia da effettuarsi posteriormente a quella del 2009 potrebbe meglio rispondere ai quesiti già precedentemente posti sull’esistenza e le conseguenza della malattia angiologica per il periodo anteriore a luglio 2004, quesiti a cui però non era stata data una risposta soddisfacente, e a cui, come rettamente rilevato dal dott. C._______, medico SMR, non è comunque più possibile dare una risposta probante a posteriori sulla base di nuovi accertamenti, ma solo sulla base degli accertamenti già agli atti (incarto 1, doc. 177). Quanto ad una nuova perizia medica effettuata sugli atti di causa, essa non appare necessaria, avuto riguardo al fatto che il caso può essere deciso, con il grado della verosimiglianza preponderante, sulla base delle risul- tanze processuali al loro stato attuale senza necessità di una siffatta peri- zia, e che tale soluzione s’impone nel caso concreto già solo in ragione della durata della procedura di prima istanza (senza dimenticare quella delle procedure di ricorso) nonché del fatto che l’amministrazione ha omesso di attivarsi a tempo debito, come avrebbe potuto e dovuto, per verificare le indicazioni del reumatologo che nel 2001 aveva già accennato all’esistenza di un’affezione angiologica (sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 6.3). 9. 9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in

C-4297/2014 Pagina 15 merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1 e 125 V 351 consid. 3). 9.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru- denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon- data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con- sid. 1.3.4 e DTF 125 V 351 consid. 3b/bb). 9.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddit- tori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si eviden- ziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_566/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 Nella decisione impugnata del 9 luglio 2014, l’UAIE ha ritenuto, in base agli atti di causa, che l’insorgente presenta un’incapacità al lavoro e di guadagno del 100% dal 27 luglio 2004, ciò che comporta il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° luglio 2005. Non sarebbero per contro date le condizioni per accordare al ricorrente medesimo una rendita d’invalidità svizzera per un periodo anteriore al 1° luglio 2005. L’autorità inferiore ha fondato la propria decisione sui rapporti del proprio servizio medico. In par- ticolare, secondo il rapporto del 26 luglio 2013 della dott.ssa E._______ (incarto 3, doc. 23; in cui è altresì fatto riferimento ai precedenti rapporti di giugno e settembre 2009 [incarto 1, doc. 345 e 365]), l’insorgente è affetto da insufficienza arteriosa agli arti inferiori, disturbo somatoforme doloroso,

C-4297/2014 Pagina 16 disturbi della personalità, lombalgie croniche con disturbi statici e degene- rativi ed ipertensione arteriosa. Quanto alla capacità lavorativa, la dott.ssa E., fondandosi sui rapporti del 30 aprile 2002 e del 29 agosto 2005 del dott. C. (incarto 1, doc. 86 e 177), ha reputato che, sino a luglio del 2004, l’esercizio dell’attività di muratore è esigibile nella misura del 50% e l’esercizio di un’attività confacente allo stato di salute è esigibile nella misura del 100%, ciò che comporta un grado d’invalidità del 32%. A decor- rere da luglio del 2004 (data del rapporto angiologico in cui è stata diagno- sticata l’arteriopatia; incarto 1, doc. 145), il ricorrente presenta un’incapa- cità al lavoro del 100% in una qualsiasi attività lucrativa. 10.2 Tale valutazione, contraria alle risultanze processuali, non può tuttavia essere condivisa per i motivi che saranno indicati di seguito. 10.3 Dalle carte processuali emerge che il ricorrente ha svolto, da ultimo, attività lucrativa come muratore-piastrellista alle dipendenze di un’impresa dal febbraio del 1996 al 24 novembre 1999, allorquando ha interrotto l’atti- vità per motivi di salute (incarto 1, doc. 4). Secondo il certificato medico del 7 aprile 2000 del dott. J., medico curante (incarto 1, doc. 20), il ricorrente, a causa della sindrome lombovertebrale con alterazioni dege- nerative di cui soffre, ha presentato un’incapacità del 100% nell’esercizio della professione abituale dal 24 novembre 1999, incapacità al lavoro poi confermata dalla dott.ssa K., specialista in reumatologia, nel rap- porto medico del 24 ottobre 2000 (incarto 1, doc. 40), in cui è precisato che il paziente non è più capace (definitivamente) nel suo lavoro di muratore. Nel rapporto d’uscita del 1° settembre 2000 della Clinica L._______ (in- carto 1, doc. 30) è poi stato rilevato che le alterazioni degenerative (dia- gnosticate) non spiegano pienamente la sintomatologia (da dolore cronico) aspecifica tendenzialmente cronicizzante e non appaiono sufficienti ad in- quadrare il paziente che ostenta manifestazioni somatoformi. I medici hanno concluso che la capacità lavorativa è difficile da valutare, ma che dal profilo puramente reumatologico una ripresa al minimo del 50% do- vrebbe essere possibile. In considerazione della sintomatologia lamentata (sindrome da dolore cronico), appare plausibile che detti medici intendes- sero fare riferimento per l’insorgente ad una capacità al lavoro del 50% in un’attività sostitutiva adeguata. Basti rilevare al proposito che la dott.ssa K._______ (reumatologa) nel rapporto medico del 24 ottobre 2000 (incarto 1, doc. 40), ha indicato che l’attività di muratore non era più ragionevol- mente esigibile, ma che lo era un lavoro leggero (senza che sia però stata precisata la residua capacità lavorativa in tali attività adeguate). 10.4

C-4297/2014 Pagina 17 10.4.1 Quanto allo stato di salute somatico del ricorrente, nella perizia reu- matologica del 21 novembre 2001 (incarto 1, doc. 67), il dott. M._______ ha poi diagnosticato, oltre alle note sindrome lombovertebrale cronica (con alterazioni degenerative) e sindrome da dolore cronico (con somatizza- zione nell’ambito di un’evoluzione depressiva), una possibile arteriopatia periferica a destra. In merito alla possibile esistenza di un’arteriopatia, ha in particolare precisato di aver riscontrato all’arto inferiore destro una dimi- nuzione della circolazione arteriosa da imputare ad una probabile arterio- patia, quest’ultima affezione comunque – e a suo giudizio – senza inci- denza sulla capacità al lavoro. Secondo il dott. M., dal profilo reu- matologico, l’esercizio della precedente attività di muratore-piastrellista po- trebbe essere ancora esigibile nella misura del 50%, mentre, per quanto attiene all’esercizio di un’attività confacente allo stato di salute, sussiste- rebbe la possibilità teorica di raggiungere una capacità lavorativa addirit- tura normale. Tali conclusioni, formulate al condizionale, sono meramente ipotetiche e non adempiono pertanto il presupposto della probabilità pre- ponderante, che regge la procedura in materia d’assicurazione sociale. Pe- raltro, il dott. M. ha persino consigliato – anche se il consiglio era riferito nella sua perizia al medico curante, esso valeva certamente anche per l’Ufficio AI competente ad istruire la domanda di rendita del ricorrente (cfr. sulla questione, la sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 6.3) – di valutare per approfondimento diagnostico l’eventuale arteriopatia periferica alla gamba destra, rispettivamente la presenza di un’osteoporosi. Stante questa premessa, alla valutazione peritale del no- vembre 2001 del dott. M._______ non può quindi essere conferito valore probatorio decisivo con riferimento all’apprezzamento della capacità lavo- rativa del ricorrente. 10.4.2 L’autorità inferiore non ha tuttavia effettuato a suo tempo (ossia prima di luglio 2004) alcun accertamento con riferimento alla possibile esi- stenza della malattia angiologica ed agli eventuali effetti della stessa per quanto concerne l’abilità lavorativa dell’insorgente. Quanto alla questione di sapere se tale affezione (arteriopatia) fosse effettivamente presente nel 2001, come sospettato dal dott. M._______ nella sua perizia reumatologica (incarto 1, doc. 67), e quali fossero le conseguenze di tale affezione sulla capacità lavorativa del ricorrente, questo Tribunale non ha motivo di sco- starsi dal parere del dott. C., medico dell’Ufficio AI del Cantone B., di cui al rapporto del 29 agosto 2005 (incarto 1, doc. 177), se- condo cui, in assenza di valutazioni angiologiche anteriormente a luglio 2004, è impossibile determinare a posteriori l’influsso della patologia an- giologica sulla capacità lavorativa. Detto medico ha in particolare rilevato che non appare possibile determinare se e in quale misura tale affezione

C-4297/2014 Pagina 18 fosse responsabile dell’insorgere dei dolori al momento (novembre 2001) in cui fu eseguita la perizia reumatologica; un’(altra) perizia non avrebbe potuto, a posteriori, fornire giudizi validi, come peraltro confermato dalla dott.ssa E._______ nel rapporto del 26 luglio 2013 (incarto 3, doc. 23), in cui è precisato che una (nuova) perizia avrebbe dovuto basarsi sui soli atti. Secondo il dott. C., è tuttavia indicato ritenere che l’arteriopatia fosse già presente (perlomeno) nel 2001 e influisse sulla capacità lavora- tiva, anche se i limiti non avrebbero oltrepassato quelli dati dal reumato- logo. A tal proposito, questo Tribunale rammenta che, dal profilo reumato- logico, nei rapporti medici del 7 aprile 2000 del dott. J., del 1° set- tembre 2000 della Clinica L._______ e del 24 ottobre 2000 della dott.ssa K._______ (incarto 1, doc. 20, 30 e 40), è stata invero ritenuta un’incapa- cità al lavoro del 100% nell’attività di muratore dal 24 novembre 1999, ma una capacità al lavoro del 50% in un’attività confacente allo stato di salute dal 1° settembre 2000 (v., sulla questione, il considerando 10.3 del pre- sente giudizio), abilità al lavoro del 50% in un’attività sostitutiva adeguata poi confermata dal dott. J._______ anche nel rapporto medico del 7 aprile 2003 (incarto 1, doc. 120). A quest’ultima valutazione dell’incapacità lavo- rativa del medico curante dell’insorgente – che si dimostra come oggetti- vamente fondata e convincente, nonché fondata sui pareri dei medici della Clinica L._______ e della reumatologa dott.ssa K._______ – può essere conferito pieno valore probatorio, conto tenuto anche delle risultanze dei rapporti medici di data posteriore. 10.5 10.5.1 Quanto allo stato di salute psichico del ricorrente, il dott. N., specialista in psichiatria, nella perizia del 21 aprile 2002 (incarto 1, doc. 84), ha indicato che l’insorgente è affetto da una sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4 secondo l’ICD 10) con evidenti segni di ag- gravamento. La sindrome da dolore persistente, per quanto emerge dalla perizia, avrebbe una funzione appellativa e rivendicativa. Ciò sarebbe sup- portato dall’atteggiamento teatrale con cui l’interessato esprime le sue la- mentele e dall’inattendibilità delle sue affermazioni. Non sarebbe altresì ri- levabile una sindrome ansioso-depressiva od altro quadro psicopatologico maggiore. Secondo il perito, dal profilo psichico, l’esercizio di un’attività ri- spettosa dei limiti funzionali a livello reumatologico è esigibile. 10.5.2 Questo Tribunale rileva che, secondo il dott. N., dal profilo psichico l’insorgente dispone delle capacità per sormontare i propri disturbi psicosomatici. Questa valutazione tiene conto di una giurisprudenza del

C-4297/2014 Pagina 19 Tribunale federale, risalente al 2004, ed applicabile al caso in esame, se- condo cui i disturbi da dolore somatoforme potevano essere sormontati fa- cendo gli sforzi ragionevolmente esigibili e non erano atti a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettibile di ca- gionare un’invalidità. In tale ambito, una persona era ritenuta incapace di fare simili sforzi ed era considerata invalida solo qualora adempiva deter- minati criteri (detti di Förster, quali presenza di una componente psichia- trica importante per gravità, intensità e durata, perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, perdita di integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita o stato psichico consolidato, senza pos- sibilità di evoluzione sul piano terapeutico; DTF 132 V 65 consid. 4.2.2 e 130 V 353 consid. 2.2.3), che, per la loro intensità e costanza, rendevano la persona incapace di simili sforzi, criteri questi che, secondo il perito, non erano adempiti nel caso di specie, facendo fra l’altro difetto la presenza di una patologia psichica. In conclusione, dalle carte processuali non risul- tano motivi per ritenere che un’affezione psichica potesse influire sulla ca- pacità lavorativa del ricorrente nel periodo determinante qui in esame. En- tro questi stretti limiti può essere condivisa la valutazione psichiatrica del dott. N.. Per contro, il suo apprezzamento di un’esagerazione dei sintomi di dolore da parte del ricorrente non può essere condiviso. Su que- sto punto può essere condiviso il parere dello psichiatra dott. O., di cui al rapporto del 27 marzo 2002 (incarto 1, doc. 80), secondo cui la sofferenza dell’interessato appare autentica. 10.6 Dal profilo dell’incidenza sulla capacità lavorativa della problematica angiologica, può essere fatto riferimento all’indicazione del medico curante dott. J._______ del 29 luglio 2004 ed alla valutazione angiologica del 27 luglio 2004 del dott. P., secondo cui da questo profilo lo stato di salute del ricorrente ha subito un notevole peggioramento da luglio del 2004 (incarto 1, doc. 145 e 147). In altri termini solo da luglio 2004 risulta dimostrato, con il grado della probabilità preponderante, che l’affezione an- giologica, in aggiunta a quelle reumatologiche, giustificava un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività, anche in quelle sostitutive adeguate. Il dott. P. ha in particolare accertato una sintomatologia algica agli arti inferiori sicuramente di origine mista, da un lato lombo-vertebrale, senza però nozione di canale spinale stretto, e dall’altro lato, arteriopatica aorto-iliaca bilaterale. Sarebbe difficile stabilire con certezza quale delle due patologie sia predominante per l’origine dei disturbi invalidanti del pa- ziente. I dolori alla schiena che insorgono immediatamente dopo l’inizio dello sforzo, farebbero pensare piuttosto ad una problematica lomboverte- brale, ma, vista l’assenza di un canale spinale stretto, i dolori bilaterali alle

C-4297/2014 Pagina 20 gambe sono probabilmente da attribuire alla patologia arteriosclerotica (in- carto 1, doc. 145). All’angiorisonanza dell’aorta addominale effettuata il 9 agosto 2004 è poi emersa la presenza di un’occlusione di partenza dell’asse iliaco a destra e dell’arteria iliaca esterna di sinistra (incarto 1, doc. 148; v. anche il rapporto medico del 26 agosto 2004 del dott. P._______ [incarto 1; doc. 153]). 10.7 In conclusione, sulla scorta in particolare delle risultanze dei docu- menti medici agli atti nonché delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che risulta dimostrato con il grado della probabilità pre- ponderante che lo stato di salute del ricorrente ha definitivamente impedito al medesimo di svolgere la sua precedente attività di muratore dal 24 no- vembre 1999, ma che a decorrere dal 1° settembre 2000, al medesimo sarebbero state proponibili, nella misura del 50%, attività confacenti al suo stato di salute, ossia lavori leggeri e poco qualificati nel settore secondario e nel settore terziario, e ciò fino al 26 luglio 2004. A partire da tale data, l’insorgente presenta infine un’incapacità al lavoro del 100% in tutte le atti- vità, anche quelle sostitutive, come ampiamente documentato e ritenuto nei precedenti giudizi anche del Tribunale federale. 10.8 Non soccorre altresì il ricorrente il riferimento alla diversa valutazione di cui alla decisione del Fondo Repubblicano per l’assicurazione pensioni- stica e d’invalidità di F._______ del 20 luglio 2015, secondo cui, sulla base di una perizia medica del 23 giugno 2015 (perizia che il ricorrente non ha peraltro prodotto), il medesimo presenta un’incapacità lavorativa dal 27 set- tembre 2000 (doc. TAF 15 e 19). A prescindere dal fatto che nella menzio- nata decisione del Fondo Repubblicano non risulta essere stata indicata una specifica incapacità lavorativa, giova altresì rammentare che la valu- tazione di un’autorità straniera con riferimento all’incapacità lavorativa di un assicurato non vincola di principio le autorità svizzere nell’accertamento del caso secondo il diritto svizzero (sentenza del TF I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). 11. 11.1 Ritenuto che appare esigibile, dal 1° settembre 2000 al 26 luglio 2004, secondo i rapporti medici del 1° settembre 2000 della Clinica L., del 24 ottobre 2000 della dott.ssa K., del 7 aprile 2003 e 29 luglio 2004 del dott. J._______ e del 27 luglio 2004 del dott. P._______ (incarto 1, doc. 30, 40, 120, 145 e 147), l’esercizio di un’attività confacente allo stato di salute nella misura del 50%, occorre calcolare il tasso d’invalidità.

C-4297/2014 Pagina 21 11.1.1 L’UAIE ha considerato quale reddito da valido il salario annuo con- seguibile dal ricorrente nel 2002 quale muratore, secondo le indicazioni del datore di lavoro, ossia fr. 68'754.-, ed ha ritenuto quale reddito da invalido per il 2002, il salario annuo ottenibile in attività semplici e ripetitive, ossia fr. 46'575.-, secondo i dati ricavati dalle statistiche pubblicate dall’Ufficio federale di statistica, Tabella TA 13 privato (salario annuo di fr. 51'750.- con una riduzione del 10% [per tenere conto del fatto che l’insorgente può eser- citare solo delle attività leggere]). Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 68'754.- e quello da invalido di fr. 46'575.- è risultato un grado d’invalidità del 32% (incarto 1, doc. 103 e 117). 11.1.2 Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato dall’autorità inferiore per la determinazione del grado d’invalidità, che de- vono trovare applicazione i dati statistici nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio fe- derale di statistica (sentenza del TF U 452/05 del 29 settembre 2006 con- sid. 2) e che occorre fare riferimento ai dati del 2000 (momento a partire dal quale al ricorrente sarebbero state proponibili, nella misura del 50%, attività sostitutive confacenti allo stato di salute), e non del 2002. 11.1.3 Quale reddito annuale da valido va considerato il salario consegui- bile nel 2000 dal ricorrente come muratore (secondo le indicazioni del da- tore di lavoro; incarto 1, doc. 101 e 103), ossia fr. 65'665.60. 11.1.4 Per quel che concerne la determinazione del reddito da invalido, fa fatto riferimento a quello ottenibile dall’insorgente nel 2000 in attività di tipo leggero, ossia di un reddito da invalido di fr. 23’959.80, in considerazione di un salario medio mensile nel 2000 di fr. 4'437.- (secondo la pertinente tabella TA1 [2000] dell’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari), di una diminuzione del 50% per l’incapacità lavorativa e di una riduzione giurispru- denziale del 10%, tale riduzione giurisprudenziale operata dall’autorità in- feriore apparendo ammissibile, conto tenuto dell’insieme delle circostanze del caso di specie. 11.1.5 Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 65'665.60 e quello da in- valido di fr. 23'959.80 consegue la determinazione di un grado d’invalidità del 63,51% ([{65'665.60 – 23'959.80} x 100] : 65'665.60), che determina il diritto ad una mezza rendita d’invalidità fino al 31 dicembre 2003 (art. 28 cpv. 1 LAI, nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2003; DTF 130 V 121 consid. 3.3) e poi a tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004 (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004).

C-4297/2014 Pagina 22 11.2 Nella misura in cui il ricorrente ha poi presentato un’incapacità lavo- rativa del 100% in una qualsiasi attività lucrativa dal 27 luglio 2004 e se- condo il rapporto medico del dott. P._______ (incarto 1, doc. 145), il mede- simo ha diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2004 (momento in cui il peggioramento significativo dello stato di salute perdurava da tre mesi, giu- sta l’art. 88a cpv. 2 OAI [RS 831.201]; v. la sentenza del TF 9C_485/2010 dell’11 luglio 2011 consid. 4.3 e DTF 105 V 262 consid. 4). 12. 12.1 Per conseguenza, il ricorso va parzialmente accolto e l’impugnata de- cisione del 9 luglio 2014 riformata nel senso che, decorso il termine di at- tesa legale di un anno (giusta l’art. 29 cpv. 1 LAI), il ricorrente ha diritto ad una mezza rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità dal 1° novem- bre 2000 al 31 dicembre 2003, a tre quarti di rendita dal 1° gennaio al 30 settembre 2004 (il cambiamento della rendita essendo dovuto ad una mo- difica della legge e non ad una modifica del tasso d’invalidità del 63,51%) e ad una rendita intera dal 1° ottobre 2004 (momento in cui il peggiora- mento significativo dello stato di salute perdurava da tre mesi, giusta l’art. 88a cpv. 2 OAI). 12.2 Questo Tribunale rileva che l’insorgente, nel gravame, ha chiesto, tra l’altro, di decidere “se sono invalido o meno dal 21.11.2001 al 01.07.2005” (v. la traduzione in lingua italiana del ricorso del 22 luglio 2014, traduzione fatta effettuare dal Tribunale amministrativo federale; doc. TAF 3 pag. 5). Da un lato, la frase in oggetto non può ragionevolmente essere interpretata nel senso che egli chiede l’attribuzione di una rendita d’invalidità unica- mente con effetto dal mese di novembre 2001, poiché la sua richiesta di rendita è stata inoltrata nel settembre del 2000. Una rigorosa interpreta- zione letterale trova pure il suo limite nel fatto che il ricorrente procede per- sonalmente dinanzi a questo Tribunale. L’indicazione del ricorrente va per- tanto piuttosto interpretata nel senso che egli ritiene di presentare un’inca- pacità lavorativa di livello pensionabile, fra l’altro, almeno da novembre 2001 a luglio 2005. Ciò premesso, questo Tribunale non è altresì vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), contrariamente al Tribunale federale, e può pertanto accordare ad una parte anche più di quanto essa abbia chiesto (art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA), segnatamente in materia d’assi- curazione sociale. Pertanto, la mezza rendita d’invalidità può essere ver- sata dal 1° novembre 2000.

C-4297/2014 Pagina 23 12.3 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all’autorità inferiore affinché pro- ceda al calcolo delle prestazioni ai sensi di legge e proceda al versamento degli arretrati dovuti, se del caso con i relativi interessi. 13. 13.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). 13.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relati- vamente elevate in relazione alla presente procedura di ricorso, non si giu- stifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e l'impu- gnata decisione del 9 luglio 2014 è riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2003, a tre quarti di rendita dal 1° gennaio al 30 set- tembre 2004 e ad una rendita intera dal 1° ottobre 2004. 2. Gli atti di causa sono ritornati all'UAIE affinché proceda al calcolo delle pre- stazioni e proceda al versamento degli arretrati dovuti, se del caso con i relativi interessi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono ripetibili. 5. Comunicazione a: – ricorrente (notificazione per via diplomatica) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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