Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3862/2018
Entscheidungsdatum
04.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-3862/2018

S e n t e n z a d e l 4 f e b b r a i o 2 0 1 9 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, Cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A._______ (Italia), ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, soppressione della rendita (decisione del 6 giugno 2018).

C-3862/2018 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il (...) 1963, celibe, senza figli, benefi- ciario di un permesso B (di dimora) fino al 19 ottobre 2015, ha lavorato in Svizzera dall’ottobre 2009 in qualità di tuttofare presso diversi esercizi pub- blici (doc. 2, 9 e 19 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE]). Egli ha interrotto il lavoro il 27 giugno 2015 a seguito della comparsa di una leucemia linfoblastica acuta Ph+ che lo ha costretto a diversi ricoveri presso l’B. di C._______ tra il 27 giugno e il 24 novembre 2015 (doc. UAIE 8 pag. 20-22, pag. 24-29 e pag. 32-34). B. B.a Con richiesta pervenuta all’UAIE il 20 novembre 2015 (doc. UAIE 2) A._______ ha formulato all’attenzione dell’Ufficio dell’assicurazione invali- dità del Cantone D._______ (Ufficio AI) una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni per adulti dell’assicurazione svizzera per l’invalidità. B.b Nel corso dell’istruttoria l’Ufficio AI ha assunto agli atti l’incarto della E., cassa malati dell’assicurato, di data intercorrente tra l’agosto 2015 e il maggio 2016 (doc. CM 1-13), segnatamente numerosi referti am- bulatoriali e lettere di dimissione allestiti dai medici dell’B.. B.c Con verbale di chiusura del 19 febbraio 2016 (doc. UAIE 2018) l’UAIE ha dichiarato non possibile applicare misure d’intervento tempestivo in base al rapporto del 4 febbraio precedente della dott.ssa F., me- dico del Servizio Medico Regionale (SMR), specialista in medicina del la- voro (doc. UAIE 14), e indicato di esaminare il diritto alla rendita. B.d L’autorità di prime cure si è inoltre fondata sul questionario per il datore di lavoro del 25 febbraio 2016 (doc. UAIE 19), nonché sul rapporto del dott. G., medico chirurgo, del 7 giugno successivo (doc. CM 13). B.e Con annotazione del 13 giugno 2016 il dott. H., medico SMR, specialista in medicina interna generale, ha riconosciuto all’assicurato una completa incapacità lavorativa per ogni tipo di attività dal 27 giugno 2015 (doc. UAIE 35), prevedendo un aggiornamento dopo sei mesi. B.f Mediante decisione del 18 gennaio 2017 (doc. UAIE 41), preceduta da un progetto di decisione del 17 giugno 2016 (doc. UAIE 37), l’Ufficio AI ha ritenuto A. totalmente inabile in qualsiasi attività lucrativa dal

C-3862/2018 Pagina 3 27 giugno 2015, riconoscendogli una mezza rendita di invalidità dal 1° giu- gno 2016, adducendo che prima dell’insorgenza del danno alla salute, già dall’ottobre 2009, era attivo professionalmente con un grado di occupa- zione del 50%. La sua perdita di guadagno era quindi completa, in rapporto tuttavia alla percentuale lavorativa abituale del 50%. C. Il 24 gennaio 2017 l’Ufficio AI ha avviato una procedura di revisione della rendita (doc. UAIE 44 e 48). Agli atti sono stati assunti il questionario per la revisione del 9 febbraio 2017 (doc. UAIE 48) e i referti del 23 febbraio 2017 (doc. UAIE 54) e 28 settembre seguente (allegato al doc. UAIE 72) del dott. I., direttore dell’unità trapianto dell’B., e quello della dott.ssa L., la cui specializzazione non è nota, del 17 agosto 2017 (allegato al doc. UAIE 74). D. Con osservazioni del 13 marzo 2017 (doc. UAIE 59) l’assicurato ha indi- cato di aver sottoscritto in data 18 ottobre 2010 un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevedeva un salario mensile di fr. 3'044.70, com- prensivo di un totale di fr. 550.- per vitto ed alloggio (doc. UAIE 58), preci- sando nel contempo di avere continuato a lavorare a tempo pieno anche dopo aver firmato il 22 novembre 2010 un nuovo accordo con una remu- nerazione di fr. 1'300.- al mese comprensivo di vitto ed alloggio (allegato al doc. UAIE 58). E. Con scritto del 16 marzo 2017 (doc. UAIE 60) la E. ha interrotto, con effetto al 15 giugno 2017 (fine del periodo di copertura assicurativa), l’erogazione delle indennità giornaliere versate all’interessato dal giugno 2015 (doc. CM 6-11). F. A fine maggio 2017 A._______ ha lasciato la Svizzera per trasferirsi in Italia (doc. UAIE 63). Nel luglio 2018 l’Ufficio AI ha pertanto trasmesso l’incarto all’UAIE per competenza (doc. UAIE 101). G. G.a Con perizia dell’8 novembre 2017 (doc. UAIE 74), commissionata dal SMR (doc. UAIE 70), la dott.ssa M._______, specialista in medicina interna generale, ha ritenuto l’assicurato abile da subito nella misura dell’80% (per

C-3862/2018 Pagina 4 riduzione del tempo o del rendimento) per un paio di mesi per riallena- mento, poi totalmente abile sia nella precedente attività di tuttofare che in un’attività adatta alle sue condizioni di salute. G.b Con rapporto finale del 13 novembre 2017 il dott. N., medico SMR, generalista, ha riconosciuto all’interessato una completa incapacità lavorativa dal 27 giugno 2015 all’8 novembre 2017, mentre una capacità lavorativa dell’80% dal giorno successivo, in entrambi i periodi sia nell’atti- vità lavorativa abituale di tuttofare che in attività sostitutive idonee, rispet- tose delle limitazioni riconducibili alla facile affaticabilità (doc. UAIE 75). H. H.a Mediante progetto di decisione del 28 novembre 2017 l’Ufficio AI ha ripreso le conclusioni del SMR quo alla capacità lavorativa di A., riconoscendogli una mezza rendita di invalidità dal 1° giugno 2016 all’8 no- vembre 2017. Esso ha per contro respinto la domanda di rendita per il pe- riodo successivo, fissando un’abilità lavorativa almeno dell’80%, con pre- visione di un completo recupero entro il primo trimestre del 2018, sia nell’at- tività precedentemente svolta di tuttofare presso un esercizio pubblico, sia in qualsiasi altra attività idonea alle proprie capacità professionali (doc. UAIE 77). H.b Con scritto (non datato) notificato all’Ufficio AI in data 12 dicembre 2017, l’assicurato si è opposto al progetto di decisione, ribadendo in parti- colare di avere sempre lavorato a tempo pieno. Egli ha in seguito prodotto dei certificati del 21 dicembre 2017 della dott.ssa O., specialista in psicologia e psicoterapia (allegato al doc. UAIE 85), rispettivamente dell’8 gennaio 2018 del dott. G. (doc. UAIE 85), nonché un referto della stessa data del dott. P., specialista in cardiologia (allegato al doc. UAIE 85). H.c La dott.ssa M., chiamata nuovamente a pronunciarsi, con os- servazioni del 16 febbraio 2018 (doc. UAIE 93) ha affermato che la docu- mentazione prodotta non modificava la sua valutazione peritale. H.d Con decisione del 6 giugno 2018 (doc. UAIE 97) l’UAIE ha ripreso le argomentazioni e le conclusioni del progetto di decisione dell’Ufficio AI del 28 novembre 2017 (consid. H.a) sopprimendo la mezza rendita di invalidità con effetto dal 1° agosto 2018. L’amministrazione ha precisato che: “ per quanto attiene l’osservazione riguardo alla percentuale lavorativa svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute, dalla documentazione agli atti

C-3862/2018 Pagina 5 risulta che in data 18.10.2010 lei aveva effettivamente stipulato un con- tratto di lavoro al 100%. In data 22.11.2010 il contratto è stato tuttavia mo- dificato, così come risulta dall’accordo da lei stipulato con il datore di la- voro, dalle indicazioni fornite dallo stesso datore di lavoro sul questionario compilato per l’Ufficio AI in data 25.02.2016, nonché dall’annuncio di ma- lattia dell’Assicurazione E._______ compilato in data 02.07.2015 dove pure figura un grado d’occupazione del 50% “. Esso ha altresì evidenziato che la documentazione medica prodotta dall’in- teressato in sede di osservazioni (consid. H.b) non era tale da inficiarne le conclusioni. I. I.a Tramite scritto del 29 giugno 2018 (doc. TAF 1 e allegato), completato il 9 agosto seguente (doc. TAF 4 e allegati), l’assicurato ha interposto ri- corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando l’annulla- mento della decisione impugnata e il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità anche dopo il 31 luglio 2018. Delle motivazioni si dirà, se ne- cessario, nei considerandi di diritto.

A sostegno del proprio gravame l’interessato ha inoltre prodotto un certifi- cato del 12 luglio 2018 del dott. G._______ (allegato al doc. TAF 4). I.b Il 30 agosto 2018 l’assicurato ha versato l’anticipo spese di fr. 800.- (doc. TAF 7). J. Con risposta del 31 ottobre 2018 (doc. TAF 9) l'UAIE ha proposto la reie- zione del gravame, rinviando alla presa di posizione dell’Ufficio AI del 17 ot- tobre precedente (allegato al doc. TAF 9). K. Con replica del 28 novembre 2018 (doc. TAF 12) l’insorgente si è, per l’es- senziale, riconfermato nelle argomentazioni esposte nel ricorso e prodotto un certificato del 15 novembre 2018 del dott. G._______ e un rapporto del 25 novembre successivo della dott.ssa Q._______, specialista in psicolo- gia e psichiatria (entrambi allegati al doc. TAF 12). L. Con duplica del 17 gennaio 2019 (doc. UAIE 14), notificata all’interessato in data 28 gennaio 2019 (doc. TAF 15), l'UAIE, richiamato il parere del

C-3862/2018 Pagina 6 9 gennaio 2019 del dott. R._______, medico SMR, specialista in psichiatria e psicoterapia, nonché il rapporto dell’Ufficio AI dell’11 gennaio seguente (entrambi allegati al doc. TAF 14), ha proposto le reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

Diritto: 1. 1.1 Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cogni- zione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammis- sibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, i ricorsi con- tro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), che ha altresì pagato l’acconto spese, il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Secondo l’art. 40 cpv. 1 lett. b dell’ordinanza sull’assicurazione per l’in- validità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201) per la ricezione e l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, fatti salvi i capoversi 2 e 2 bis , se gli assicurati sono domiciliati all’estero.

In particolare giusta l’art. 40 cpv. 2 OAI per la ricezione e l’esame delle ri- chieste dei frontalieri è competente l’Ufficio AI nel cui campo d’attività essi

C-3862/2018 Pagina 7 esercitano un’attività lucrativa. Questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abi- tuale si trovi ancora nella zona di frontiera e il danno alla salute risalga all’epoca della loro attività frontaliera. 2.2 Nella fattispecie l’assicurato, a beneficio di un permesso di dimora (B) valido fino al 19 ottobre 2015 (consid. A), ha risieduto in Svizzera per circa 6 anni e mezzo (doc. UAIE 7) per poi trasferirsi in Italia a fine maggio 2017 (consid. F). Egli non può quindi essere considerato un frontaliere o vecchio frontaliere ai sensi dell’art. 40 cpv. 2 OAI. Ne discende che, dal giugno 2017, l’esame della procedura di revisione pendente presso l’Ufficio AI avrebbe dovuto essere proseguita dall’UAIE e non dall’Ufficio AI cantonale, ritenuto tra l’altro che la perizia è stata esperita solo nel novembre 2017. 3. 3.1 3.1.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 3.1.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Deci- sione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti ap- plicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 3.1.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in parti- colare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’in- terno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009

C-3862/2018 Pagina 8 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel re- golamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 3.1.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di- versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla le- gislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della pro- cedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3.1.5 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modifi- cato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gen- naio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 4. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con- sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). 4.2 Con decisione del 6 giugno 2018 l’autorità di prime cure, fondandosi sul presunto miglioramento dello stato di salute del ricorrente intervenuto posteriormente alla decisione dell’Ufficio AI del 18 gennaio 2017, ha sop- presso la mezza rendita di invalidità erogata dal 1° giugno 2016 con effetto dal 1° agosto 2017. Ne consegue che sono applicabili le modifiche legisla- tive di cui alla 6 a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e le eventuali modifiche successive intervenute fino alla data della decisione impugnata. 5. Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali

C-3862/2018 Pagina 9 esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata pronunciata, e meglio il 6°giugno 2018. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa- zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all’og- getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull’apprezzamento del giu- dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V consid. 3a in fine). 6. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 7. Oggetto del contendere è il diritto di A._______ di percepire mezza di ren- dita di invalidità anche dopo il 31 luglio 2018. In concreto va quindi esami- nato se la situazione di salute, rispettivamente la capacità lavorativa dell’assicurato, sono migliorate in misura tale da giustificarne la soppres- sione dal 31 luglio 2018, come sostenuto dall’UAIE, alla luce della perizia dell’8 novembre 2017 della dott.ssa M._______ (doc. UAIE 74), del rap- porto finale SMR del 13 novembre successivo (doc. UAIE 75), nonché delle osservazioni della perita del 16 febbraio 2018 (doc. UAIE 93) se- condo cui egli disponeva di una capacità lavorativa dell’80% dal 9 novem- bre 2017 e totale entro il primo trimestre del 2018, sia nell’attività abituale di tuttofare che nell’esercizio di un’attività sostitutiva idonea.

C-3862/2018 Pagina 10 8. 8.1 In via preliminare va rilevato che nella procedura di ricorso A., contrariamente a quanto fatto in procedura amministrativa (consid. E e H.b), non ha più contestato il grado di occupazione del 50% ritenuto dall’au- torità inferiore al momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa, già nell’ambito della prima procedura. 8.2 Alfine di determinare lo statuto della persona assicurata (persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, a tempo parziale o senza attività lucrativa), si deve segnatamente esaminare se (e in quale misura) la stessa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o a un'occupazione lucrativa, alla luce della sua situazione personale, famigliare, sociale, finanziaria e professionale (sentenza del TF 9C_279/2018 del 28 giugno 2018 consid. 2.2 con rinvii e DTF 130 V 393 consid. 3.3). Ai fini di questa valutazione si deve ugualmente tenere conto della volontà ipotetica della persona interessata, la quale, ove non altrimenti desumibile, dovrà dedursi, in quanto fatto interno, da indizi esterni, stabiliti secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nel diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del TF 9C_48/2013 del 9 luglio 2013). 8.3 A titolo abbondanziale si rileva che le conclusioni dell’autorità inferiore risultano corrette. Dagli atti emerge infatti che sebbene effettivamente in data 18 ottobre 2010 l’insorgente avesse sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. UAIE 58), quest’ultimo era stato modificato e sostituito dall’accordo del 22 novembre seguente (allegato al doc. UAIE 58). Ora, il salario nuovamente concordato di fr. 1'300.- mensili, vitto e al- loggio inclusi, corrisponde pressapoco alla metà di quanto pattuito in un primo tempo per un’attività a tempo pieno (fr. 3’044.70 – fr. 300.- per l’al- loggio – fr. 250.- per il vitto = circa fr. 2'500.-), circostanza che lascia inten- dere un grado di occupazione del 50%. Inoltre, anche secondo la generale esperienza della vita, si può ritenere che la tesi dell’assicurato secondo cui egli aveva continuato a lavorare per 40 ore settimanali nonostante il dimez- zamento della retribuzione, non appare credibile. Infine nell’avviso di ma- lattia della E. del 2 luglio 2015 (doc. CM 3), nella scheda dell’as- sicurato dell’Ufficio AI del 26 novembre successivo (doc. UAIE 3), nonché nel questionario del 25 febbraio 2016 per il datore di lavoro (doc. UAIE 19) figura sempre un grado di occupazione del 50% (si confronti anche doc. UAIE 32 e l’annotazione di cui al doc. UAIE 36, da cui emerge che non vi sarebbe prova tangibile, alla luce del curriculum vitae, che negli ul- timi sei mesi avrebbe cercato un’occupazione al 100%).

C-3862/2018 Pagina 11 Non vi è inoltre prova concreta, né è mai stato sostenuto, che nel tempo libero, l’interessato celibe, residente presso il luogo di lavoro (doc. UAIE 1 pag. 3, doc. UAIE 9), avrebbe svolto l’attività di casalingo. 9.

9.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla sin- gola prestazione. 9.2 L’art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l’assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigi- bili; b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di que- sto anno è invalido almeno al 40%. 9.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). 9.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equi- librato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fi- sica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valu- tare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusiva- mente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile.

C-3862/2018 Pagina 12 10. 10.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au- mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac- cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 10.2 Giusta l’art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’in- validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assi- stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’in- validità (lett. b). 10.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'as- sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. 10.4 Giusta l’art. 88 bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della ren- dita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione ; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione indebita è dovuta all’otteni- mento illecito di una prestazione da parte dell’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’art. 77 OAI. 10.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circo- stanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul di-

C-3862/2018 Pagina 13 ritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revi- sione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sen- tenza del TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Pe- raltro, per procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre presta- zioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della com- ponente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può così dare luogo a una re- visione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica de- termina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V 545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invali- dità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segna- tamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono es- sere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo esame (cfr. sentenza del TF 9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Irrilevante è invece, una diversa valutazione di una fattispecie restata so- stanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b). 11. 11.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto relativa all'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del prov- vedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settem- bre 2007; DTF 133 V 108 consid. 5). 11.2 Il periodo di riferimento nell’ambito della presente vertenza è quello intercorrente tra il 18 gennaio 2017, data della decisione mediante la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto in favore del ricorrente mezza di rendita di inva- lidità dal 1° giugno 2016 (doc. UAIE 41) e il 6 giugno 2018, data della de- cisione impugnata (doc. UAIE 97).

C-3862/2018 Pagina 14 12. 12.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu- ridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci- tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e- ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con- frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diven- tato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi). 12.2 In assenza di documentazione economica, la documentazione me- dica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico gra- duare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per co- stante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire impor- tanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'atti- vità da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 12.3 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og- getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De- terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem- pio, quale perizia o rapporto (sentenza del TF 8C_153/2007 del 7 maggio 2008; DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Ak- tuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sentenza pub- blicata in VSI 2001 pag. 106 segg. la Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 vOG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

C-3862/2018 Pagina 15 12.4 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3). 13. 13.1 In primo luogo va rilevato che dai referti ambulatoriali e dalle lettere di dimissione di data intercorrente tra il 27 giugno e il dicembre 2015, relativi a diverse degenze e controlli di A._______ presso l’B._______ di C., prodotti in occasione della procedura relativa alla domanda di rendita pervenuta all’UAIE il 20 novembre 2015 (doc. UAIE 2), risulta che quest’ultimo è affetto da “ leucemia linfoblastica acuta Ph+ “(doc. UAIE 8). La diagnosi è stata ribadita nei referti ambulatoriali relativi al periodo gen- naio-maggio 2016 (allegati al doc. CM 12 e allegati al doc. CM 13) ed è stato evidenziato che “ le condizioni generali sono buone, la terapia è ben tollerata e priva di effetti collaterali “. 13.2 Con certificato del 7 giugno 2016 il dott. G. ha posto la dia- gnosi di leucemia linfoblastica acuta Ph+ e ritenuto il ricorrente non in grado di riprendere l’attività lavorativa (doc. CM 13). 13.3 Tramite annotazione del 13 giugno 2016 (doc. UAIE 35) il dott. H._______, tenuto conto della “ pesante “ cura oncologica, ha quindi con- siderato l’assicurato totalmente inabile al lavoro per ogni tipo di attività dal 27 giugno 2015.

C-3862/2018 Pagina 16 14. 14.1 In occasione della procedura di revisione avviata il 24 gennaio 2017 (doc. UAIE 44 e 48) l’Ufficio AI si è in particolare fondato sui referti ambu- latoriali del 23 febbraio 2017 (doc. UAIE 54) e 28 settembre 2017 (allegato al doc. UAIE 72) del dott. I._______ e a quello della dott.ssa L._______ del 17 agosto 2017 (allegato al doc. UAIE 74), in cui i medici hanno ripreso la diagnosi nota, ribadendo le buone condizioni generali del paziente (con- sid. 13.1). 14.2 14.2.1 Alla luce della documentazione medica nuovamente acquisita agli atti il SMR ha ritenuto necessario esperire una perizia specialistica a cura della dott.ssa M., la quale, dopo aver visitato il ricorrente il 13 set- tembre 2017, con referto dell’8 novembre successivo (doc. UAIE 74 pag. 9), ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “ stato dopo chemioterapia per leucemia linfoblastica acuta Ph+ (data della diagnosi 26.6.2015) “. 14.2.2 Al riguardo la perita ha evidenziato che “ l’A. spiega che è stato molto male con le terapie (chemioterapia). Ora si sente abbastanza in forma. I medici sono ottimisti e sono contenti dei risultati “ [...]. “ Desidera poter ricominciare a lavorare. I medici gli hanno detto che può lavorare ma al momento dicono solo che la situazione va bene e non hanno comunicato una data precisa “. L’esperta ha inoltre evidenziato che “ non lamenta di- sturbi, mangia bene, dorme bene, la forza muscolare è integra [...], il mo- rale va bene [...]. Se la sentirebbe di lavorare dato che in pratica non ha disturbi “ (doc. UAIE 74 pag. 7). La dott.ssa M. ha altresì sottoli- neato che “ l’A. ha ora recuperato la sua capacità lavorativa. Non si trovano dei limiti funzionali con impatto sulle varie attività “ (doc. UAIE 74 pag. 10). 14.2.3 La perita ha quindi ritenuto A._______ “ abile nella misura dell’80% per un paio di mesi per riallenamento da subito, poi abile nella misura del 100%, sia nella precedente attività di tuttofare che per attività idonee al suo stato di salute “ (doc. UAIE 74 pag. 11). 14.3 Con rapporto finale del 13 novembre 2017 (doc. UAIE 75) il dott. N._______ ha ripreso la diagnosi posta dalla dottoressa M._______. Il me- dico ha riconosciuto all’assicurato una completa incapacità lavorativa dal 27 giugno 2015 all’8 novembre 2017, mentre una capacità lavorativa

C-3862/2018 Pagina 17 dell’80% dal giorno successivo sia nell’attività lavorativa abituale di tutto- fare che in attività sostitutive idonee, precisando che entro il primo trimestre del nuovo anno vi era da attendersi una totale capacità lavorativa. Quali ulteriori limitazioni funzionali ha indicato la facile faticabilità. 15. 15.1 In sede di osservazioni al progetto di decisione il ricorrente ha pro- dotto il certificato medico del 21 dicembre 2017 della dott.ssa O._______ (allegato al doc. UAIE 85) e quello dell’8 gennaio 2018 del dott. G._______ che ha rammentato la diagnosi di leucemia linfoblastica acuta Ph+ e rite- nuto l’assicurato inabile al lavoro (doc. UAIE 85). Con rapporto dell’8 gennaio 2018 il dott. P., inoltre, ha evidenziato che un’eventuale terapia cardiologica sarebbe stata rivalutata successiva- mente (allegato al doc. UAIE 85). 15.2 Chiamata a pronunciarsi in merito, con osservazioni del 16 febbraio 2018 (doc. UAIE 93) la dott.ssa M. ha affermato che la documen- tazione prodotta non modificava le valutazioni espresse in sede di perizia, di cui ha integralmente confermato le conclusioni (consid. 14.2). 16. 16.1 In sede ricorsuale A._______ ha prodotto il certificato medico del 12 luglio 2018 in cui il dott. G._______ ha attestato che “ il paziente non può eseguire lavori pesanti e leggeri, non può stare a contatto con so- stanze chimiche o tossiche, la terapia attuale può provocare effetti cardiaci e necessita di controlli mensili “ (allegato al doc. TAF 4). Il medesimo con- tenuto è stato ribadito il 15 novembre 2018 (allegato al doc. TAF 12). 16.2 In sede di replica egli ha inoltre prodotto il rapporto del 25 novembre 2018 (allegato al doc. TAF 12) in cui la dott.ssa Q., dopo aver vi- sitato l’assicurato il 21 novembre 2018, ha posto la diagnosi di “ disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti “ (pag. 6), eviden- ziando nel contempo che “ date le attuali condizioni psicopatologiche cor- relate al quadro di malattia oncologica il sig. A. non risulta idoneo alla ripresa di attività lavorativa “ (pag. 7). 16.3 In occasione della duplica con parere del 9 gennaio 2019 (allegato al doc. TAF 14) il dott. R._______ ha evidenziato di non aver rilevato “ (...)

C-3862/2018 Pagina 18 prima della perizia psichiatrica della Dr.ssa Q._______ del 21.11.2018 al- cuna certificazione di patologia psichiatrica rispettivamente nozione di presa a carico specialistica psichiatrica “. In riferimento al certificato della dott.ssa O._______ del 21 dicembre 2017 l’esperto ha indicato che “ si tratta di un certificato emesso a seguito di un singolo incontro avvenuto il 14.12.2017. La psicologa cita circostanze di vita comprensibili in un pa- ziente affetto da un tumore maligno ma che non si traducono per sé in una diagnosi psichiatrica che non viene, infatti, riportata dalla psicologa stessa “, precisando nel contempo che “ la prima nozione di una psicopa- tologia con o senza influsso sulla capacità lavorativa giunge dunque solo 5 mesi dopo la decisione dell’UAIE del 06.06.2018 “. 17. 17.1 A proposito in primo luogo dell’affidabilità della perizia della dott.ssa M._______ va rilevato che essa contiene una ricostruzione dettagliata dei fatti di pertinenza oncologica ed ematologica, un’anamnesi personale, pro- fessionale e patologica, dati soggettivi dell’assicurato, esami oggettivi, una diagnosi e delle conclusioni. Essa adempie quindi – perlomeno da un punto di vista formale – i requisiti posti dalla dottrina e dalla giurisprudenza (con- sid. 12.4).

Alla stessa conclusione si deve giungere per quanto riguarda l’aspetto ma- teriale, attestando la perizia in modo convincente e motivato un chiaro mi- glioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa a partire dal 9 novembre 2017. 17.2 La dott.ssa M._______ ha indicato al riguardo che l’assicurato non lamentava disturbi e che le sue condizioni generali di salute erano buone, evidenziando nel contempo come i medici dell’B._______ avevano ritenuto esigibile la ripresa del lavoro e che pure l’insorgente si fosse espresso fa- vorevolmente in questo senso, confermando di sentirsi abbastanza bene. Di conseguenza la perita ha concluso, in assenza di limiti funzionali, che il peritando aveva recuperato la sua capacità lavorativa (consid. 14.2). Nella perizia non si rilevano contraddizioni di sorta né vi è motivo di non concordare con le conclusioni poste secondo cui lo stato di salute dell’as- sicurato privo di disturbi attualmente, sia migliorato in modo tale da per- mettere l’esercizio di un’attività lavorativa dapprima nella misura dell’80% e, dopo un paio di mesi di riallenamento, nella misura del 100%.

C-3862/2018 Pagina 19 17.3 Gli ulteriori referti medici agli atti non mettono del resto in dubbio il quadro clinico descritto dalla dott.ssa M._______ e non permettono quindi di discostarsi dalla valutazione da essa esposta riguardo allo stato di salute dell’assicurato e alla capacità lavorativa. 17.3.1 In effetti nel certificato dell’8 gennaio 2018 il dott. G._______ si è limitato ad attestare in maniera sibillina un’inabilità lavorativa, senza preci- sare in che misura e in quali attività e senza minimamente sostanziare le proprie allegazioni (consid. 15.1). 17.3.2 Il rapporto di medesima data (consid. 15.1) con cui il dott. P., dopo esami specialistici, ha indicato che al momento non era indicata una terapia cardiologica, attesta in pratica che l’asserita possibilità di una malattia cardiologica provocata dai farmaci assunti, non si è al mo- mento realizzata. 17.3.3 Sempre il dott. G. con certificato del 12 luglio 2018 ha so- stenuto che “ il paziente non può fare lavori pesanti e leggeri, non può stare a contatto con sostanze chimiche o tossiche, la terapia attuale può provo- care effetti cardiaci e necessita di controlli mensili “ (allegato al doc. TAF 4).

A riguardo va rilevato che, come peraltro pure sostenuto dall’Ufficio AI con presa di posizione del 17 ottobre 2018 (allegato al doc. TAF 9 pag. 3), gli elementi clinici e terapeutici indicati, già noti, erano stati considerati nella perizia. Come già evidenziato inoltre non vi erano al momento conse- guenze – negative – a livello cardiologico della terapia. Il medico non ha neppure indicato i motivi che osterebbero alla ripresa di un’attività lucrativa. A ciò va aggiunto che dell’eventuale necessità di non entrare in contatto con sostanze chimiche o tossiche si può senz’altro tener conto al momento della riduzione del reddito da invalido per circostanze particolari (con- sid. 20.6.3). Questa omissione non permette senz’altro di confutare l’affi- dabilità della perizia della dottoressa M.. Alla luce di quanto sopra esposto si tratta quindi di una valutazione diffe- rente di una situazione identica. 17.4 In estrema sintesi le conclusioni della dott.ssa M., che atte- stano un miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa dal 9 novembre 2017, non sono messe in discussione dalla documentazione medica prodotta dal ricorrente. Così stando le cose, al fine di definire lo

C-3862/2018 Pagina 20 stato di salute dell’assicurato occorre attenersi alla perizia della dottoressa M., confluita nel rapporto finale SMR del 13 novembre 2017 (doc. UAIE 58) e confermata con ulteriore presa di posizione della dott.ssa M. del 16 febbraio 2018 (doc. UAIE 93). 18. 18.1 Il ricorrente ha altresì trasmesso prima della decisione impugnata il certificato del 21 dicembre 2017 (consid. 15.1) della dott.ssa O., la quale ha sostenuto che “ [...] la patologia di leucemia linfoblastica acuta di cui il paziente è affetto da diversi anni, ha influito in modo importante sulla vita personale e sociale del paziente. Si sconsigliano situazioni parti- colarmente stressanti che possano ulteriormente compromettere, sia da un punto di vista fisico che psicologico, le condizioni in atto “. 18.2 Al riguardo va rilevato che il documento non contiene una diagnosi correttamente posta da un medico secondo i criteri previsti dalla giurispru- denza, la psicologa non spiega in cosa consisterebbero le conseguenze personali e sociali della patologia somatica, né precisa quali sarebbero le situazioni stressanti da evitare e le loro conseguenze. Oltre a non conte- nere chiare conclusioni, le sue valutazioni si fondano su un unico incontro tenutosi il 14 dicembre 2017. Dagli atti di causa non si evince infine un’ul- teriore regolare presa a carico dell’insorgente. Ne discende che il certificato in oggetto, generale ed incompleto, e non redatto da un medico, non pre- senta nella fattispecie alcuna rilevanza. 19. 19.1 19.1.1 Infine, dopo aver visitato il ricorrente il 21 novembre 2018, con rap- porto del 25 novembre seguente (allegato al doc. TAF 12), redatto poste- riormente alla decisione impugnata, la dott.ssa Q. ha posto le dia- gnosi di disturbo dell’adattamento e di umore depresso misti secondo il manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentali (DMS) dell’American Psychiatric Association. 19.1.2 Al riguardo l’esperta ha in particolare evidenziato che “ il tono dell’umore è deflesso anche se ci tiene a sottolineare che è solamente cor- relato agli eventi. Riferisce insonnia costante (...) “. Essa ha inoltre sottoli- neato che “ tende per carattere a minimizzare i sintomi e a descrizioni scarne ed essenziali. Racconta con sofferenza del cambiamento totale di

C-3862/2018 Pagina 21 vita cui la malattia lo ha costretto e dei numerosi sintomi di cui ancora sof- fre: facile stancabilità, vertigini, timori di contatti con sostanze nocive per la sua salute che gli impediscono di riprendere una qualunque attività lavora- tiva. Sono inoltre presenti sentimenti di preoccupazione per il futuro e sof- ferenza per la vita che ha dovuto abbandonare (...) “ (pag. 5). L’esperta ha infine sostenuto che “ il sig. A._______ presenta una sintomatologia psi- chica oltre che fisica di importante significato. Anche se, per struttura ca- ratteriale tende ad un eloquio scarso, ripetitivo e privo di molti dettagli gli aspetti di ansia ed angoscia appaiono evidenti [...] “ e precisato che “ an- che se lo stato di malattia, al momento, sembra essere meno grave di qual- che tempo fa, la precarietà del piccolo miglioramento raggiunto, il carico farmacologico, i sintomi psicopatologici ed i cambiamenti di vita occorsi non consentono un recupero psicofisico complessivo significativo. Sono pre- senti molti timori ed ansia che si ripercuotono sul riposo notturno ed il fun- zionamento diurno “ (pag. 6-7). 19.1.3 La perita ha quindi ritenuto A._______ non idoneo alla ripresa di un’attività lavorativa (pag. 7). 19.2 Al riguardo giova rammentare che, anteriormente alla produzione del rapporto testé menzionato, il ricorrente non ha mai presentato patologie psichiatriche (cfr. in particolare consid. 18). Le nuove diagnosi poste dalla dott.ssa Q._______ potrebbero comunque giustificare un peggioramento dello stato di salute. Tuttavia questa Corte non può statuire su questo aspetto, in quanto da un lato l’amministrazione non si è ancora espressa in merito con decisione formale, dall’altro, un eventuale diritto alla rendita, riconducibile ad un nuovo evento assicurato, sorgerebbe ad ogni modo posteriormente alla pronuncia della decisione impugnata e pertanto esula dalla potere cogni- tivo di questo Tribunale (consid. 4). Su questo punto pertanto il ricorso è pertanto irricevibile e va trasmesso all’autorità inferiore per competenza, affinché proceda alle necessarie in- dagini. 20. 20.1 Avendo appurato che, a far tempo dal 9 novembre 2017, A._______ è abile all’80% ed entro il primo trimestre del 2018 al 100%, sia nell’attività lavorativa abituale di tuttofare che in un’attività sostitutiva confacente al suo

C-3862/2018 Pagina 22 stato di salute, occorre ancora esaminare la conformità del tasso di invali- dità calcolato dall’autorità inferiore. 20.2 In concreto le modalità di calcolo del grado di invalidità non emergono in modo chiaro né dalla decisione, né dagli atti. Presumibilmente è stato applicato il cosiddetto confronto percentuale (“ Prozentvergleich ”) se- condo cui l'UAIE ha dedotto il tasso di incapacità al guadagno direttamente dal grado di inabilità lavorativa del 20%, rispettivamente dello 0%, nella precedente (e in ogni altra professione) rinunciando ad effettuare un raf- fronto dei redditi di riferimento. Tale modo di procedere era stato del resto applicato anche nella precedente procedura, in cui l’assicurato era stato considerato attivo al 50% e pertanto, malgrado un’incapacità totale al la- voro, era stata assegnata una mezza rendita. 20.3 20.3.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sen- tite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in parti- colare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di prendere visione dell'in- carto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sen- tenze ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 con- sid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giuri- sprudenza, una violazione del diritto di essere sentito - nella misura in cui non sia grave - è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Anche in caso di grave violazione del diritto di essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione, se una simile operazione si esauri- rebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il pro- cesso in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito

  • della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti). 20.3.2 L'art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme

C-3862/2018 Pagina 23 cantonali o federali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a pag. 16; 125 I 257 consid. 3a pag. 259). 20.3.3 Giusta l'art. 49 cpv. 3 seconda frase LPGA le decisioni devono es- sere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende infatti l'ob- bligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Esso ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della deci- sione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pro- nunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; 126 I 97 con- sid. 2b pag. 102; 125 II 369 consid. 2c pag. 372). 20.4 In concreto l’amministrazione ha violato il diritto di essere sentito rite- nuto che ha omesso di addurre, nella decisione impugnata, i motivi per i quali non ha proceduto, in applicazione del metodo ordinario, al calcolo del raffronto dei redditi, limitandosi ad addurre che la pretesa andava respinta essendo la capacità di guadagno in un primo tempo dell’80% e, in seguito, totale. La questione se, in simili circostanze, la carenza va considerata sanata, può restare indecisa in quanto, in ogni caso, per i motivi indicati nei consi- deranti precedenti, la decisione va confermata. Giova inoltre evidenziare che nella fattispecie gli atti di causa contengono comunque sufficienti ele- menti per permettere di determinare il grado di invalidità. Un eventuale rin- vio dell’incarto all’UAIE per ulteriori completamenti non farebbe quindi che procrastinare inutilmente il processo in contrasto con l'interesse del ricor- rente ad essere giudicato celermente. È pertanto possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione. 20.5 20.5.1 Nel merito è utile rilevare che se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa re- sidua, il reddito da invalido va di principio determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS;

C-3862/2018 Pagina 24 DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile de- rogare a questo principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale (“ Prozentvegleich ”). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la diffe- renza percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità (sentenze del TF 9C_225/2016 del 14 luglio 2016 consid. 6.2.2, 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3° ed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28a LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possi- bile (perché il contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione profes- sionale (perché per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze del TF 9C_225/2016 del 14 luglio 2016 con- sid. 6.2.2, 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1). 20.5.2 Nel caso concreto, contrariamente a quanto proposto dall'UAIE, le condizioni per fare capo eccezionalmente al confronto percentuale (" Prozentvergleich ") non sono date. L’assicurato infatti ha smesso di la- vorare il 27 giugno 2015 e, sebbene non figuri agli atti una formale disdetta, il contratto presso il suo ex-datore di lavoro è stato, de facto, sciolto, non avendo l’interessato più ripreso le proprie mansioni, né avendo fatto richie- sta del proprio posto di lavoro, ma anzi essendosi trasferito all’estero. Non risulta inoltre dimostrato che il lavoro di tuttofare presso un esercizio pub- blico gli possa offrire, alla luce delle patologie di cui soffre, le migliori pos- sibilità di reintegrazione. Tanto più che nessun consulente in integrazione professionale, che era la persona più indicata per verificare quali attività fossero possibili alla luce degli accertamenti medici (DTF 125 V 256 con- sid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158; cfr. anche sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3), è stato a tal proposito consultato dall’au- torità inferiore. L'UAIE fa inoltre astrazione del fatto che non vi è alcun automatismo nell'applicazione del metodo percentuale, nel senso che il grado d'incapa-

C-3862/2018 Pagina 25 cità di guadagno non corrisponde necessariamente a quello di lavoro: l'ap- plicazione di questo metodo non esime l'autorità dal verificare se la capa- cità di lavoro medicalmente attestata non debba essere ulteriormente ri- dotta per tenere conto di altri fattori, come la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato (sentenza 8C_530/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 6.2; MEYER/REICHMUTH, op. cit., n. 37 ad art. 28a LAI). A tale proposito l’amministrazione non ha eseguito alcun accertamento. 20.5.3 In definitiva l’utilizzo del metodo percentuale, non risultando per al- tro giustificato da particolari difficoltà nel determinare l’entità del reddito da valido e da invalido dell’interessato, risulta contrario al diritto federale e non può pertanto essere seguito. 20.6 20.6.1 Nella fattispecie dagli atti di causa si evince che A._______ ha sem- pre lavorato al 50%, non consacrando inoltre verosimilmente il suo tempo libero allo svolgimento di altre mansioni, in particolare quella di casalingo (consid. 8.3). L’assicurato, per motivi estranei all’invalidità, si è di fatto spontaneamente accontentato di svolgere un’attività lucrativa a tempo par- ziale e di realizzare un reddito alquanto modesto, ritenuto che sarebbe stato senz’altro possibile reperire un’attività a tempo pieno analoga a quella svolta. Ne consegue che si deve computare solo il reddito da valido al 50%, (DTF 134 V 322 consid. 4.1; 142 V 290 consid. 7, sentenza del TF 9C_520/2012 del 20 agosto 2012 consid. 4.2; MEYER/REICHMUTH, op. cit., n. 71 e 122 ad art. 28a). 20.6.2 Secondo le informazioni fornite dal datore di lavoro (questionario per il datore di lavoro del 25 febbraio 2016 [doc. UAIE 28] e scheda di sa- lario ivi allegate), nonché dai conteggi relativi alle indennità giornaliere per malattia della E._______ (doc. CM 6 e allegati, 8, 9 e 11) il reddito da valido per il 2015, con un tasso di occupazione del 50%, ammonta a fr. 1'742.25, vale a dire fr. 20'907.- annui. Indicizzato al 2017 (anno di riferimento per il raffronti dei redditi) a mezzo della tabella T1.2.10 (servizi di alloggio e ri- storazione + 0,9% nel 2016 e - 0,2% nel 2017), è pari a fr. 21'005.04. 20.6.3 Ora, tenuto conto del fatto che il ricorrente era attivo solo al 50%, sia che si tenga conto quale reddito da invalido di quello precedente, sia che si faccia riferimento a quello conseguibile in un’attività semplice e ripe- titiva di cui alla tabella TA1 dell'Ufficio federale di statistica (UFS) per il 2014 (tabella TA1, uomini, livello 1), vale a dire per il 2017 un salario mensile di fr. 5'593.24 (fr. 5'537.76 + 0,4% [2015], + 0,7% [2016], - 0,1% [2017]), ed

C-3862/2018 Pagina 26 annuale di fr. 67'118.88, quindi per un’attività al 50% fr. 33'559,44 (ipotesi in cui il reddito da valido andrebbe parallelizzato sempre alla luce della tabella TA 1 - ad esempio riducendo il reddito da invalido del 32,4% [37,4%- 5%]) - nonché di una riduzione del 5/10% per tenere conto dell’impossibilità di lavorare a contatto con sostanze chimiche o tossiche e della facile affa- ticabilità, un confronto dei redditi non produce un grado di invalidità di al- meno il 40% sufficiente per giustificare il diritto a prestazioni AI. In entrambe le ipotesi il grado di invalidità sarebbe infatti pari al massimo all’8%. 21. Da quanto esposto consegue che il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente a uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi ma- nifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto (art. 85 bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche la sentenza del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12; C- 1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4). Ne segue che la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico. 22. 22.1 Visto l’esito della procedura le spese processuali di fr. 800.- sono po- ste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono compensate con l’anticipo spese, di identico am- montare, versato dall’insorgente il 30 agosto 2018. 22.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). 22.3 Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di prin- cipio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

C-3862/2018 Pagina 27 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Gli atti di causa sono trasmessi per competenza all’UAIE per ulteriori ac- certamenti e nuova decisione ai sensi del considerando 19. 3. Le spese processuali di fr. 800.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a suo carico e vengono compensate con l’acconto già versato. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. 756.4088.9939.73; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

(i rimedi giuridici alla pagina seguente)

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

C-3862/2018 Pagina 28 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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