B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-348/2016
Sentenza del 21 dicembre 2017 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, soppressione della rendita (decisione del 1° dicembre 2015).
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Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il..., coniugato, con due figli, titolare di un permesso per confinanti, ha lavorato in Svizzera dall’agosto 2005 all’agosto 2007, svolgendo diverse attività lucrative, da ultimo quella di ma- novale (doc. 1 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Can- tone Ticino [Ufficio AI]). B. B.a Con rapporto del 10 settembre 2007, commissionato dalla cassa ma- lati B., il dott. C., specialista in medicina interna, ha posto le diagnosi di sindrome cervicobrachiale destra, sospetto di sofferenza del plesso brachiale e obesità e ritenuto l’interessato totalmente inabile al la- voro dal 17 agosto 2007 (doc. 3 incarto B.). B.b Con rapporto del 29 gennaio 2008, richiesto da B., il dott. D., specialista in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, ha posto le diagnosi di periartropatia omero-scapolare tendinotica subacuta a sinistra e esiti da decompressione del nervo mediano del polso sinistro (25.09.2007) per sindrome del tunnel carpale con evoluzione clinica favo- revole e considerato l’assicurato inabile al lavoro al 100% per qualsiasi at- tività lucrativa (doc. 5 incarto B.). B.c Il 3 ottobre 2008 l’interessato è stato sottoposto ad un intervento di acromionplastica in artroscopia alla spalla sinistra (doc. UAI 15). C. C.a In data 5 agosto 2008 A. ha formulato all’attenzione dell’Uffi- cio AI una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. UAI 1). C.b Con rapporto del 7 maggio 2009, commissionato dall’Ufficio AI, il dott. E._______, medico del Servizio Medico Regionale (SMR), specialista in medicina interna, ha posto la diagnosi di stato dopo artroscopia alla spalla sinistra per acriomioplastica, comportante una completa incapacità lavora- tiva nell’attività di manovale/muratore, mentre una capacità lavorativa del 100% per attività sostitutive idonee, rispettose di determinate limitazioni
C-348/2016 Pagina 3 funzionali dalla stessa data, tenuto conto dell’evoluzione favorevole deter- minata dagli esiti dell’intervento in artroscopia (doc. UAI 16). C.c Mediante decisione del 1° ottobre 2009 (doc. UAI 40), preceduta da un progetto di decisione dell’Ufficio AI del 10 luglio 2009 (doc. UAI 26), l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha riconosciuto a A._______ un’incapacità al guadagno del 100% nella sua attività abituale di operaio-manovale ed accordato la corrispon- dente rendita di invalidità dal 1° agosto 2008 al 31 agosto 2009. Esso ha poi ripreso le conclusioni del SMR quo all’esercizio di un’attività sostitutiva, fissando un grado di invalidità dello 0%. D. D.a A seguito di un infortunio verificatosi il 3 aprile 2010 con conseguente epicondilite omero radiale del gomito destro con lesione parziale del ten- dine estensore comune della dita accompagnato da una sindrome del su- pinatore, in data 24 novembre 2010 l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di denervazione epicondilo omero radiale al gomito destro secondo Wilhelm e Hohmann (cfr. in particolare rapporti del 19 aprile e del 22 agosto 2011 del dott. F., medico circondariale dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni [INSAI], specialista in chirurgia generale e della mano [doc. INSAI 12 e 16]). D.b Con visita medica di chiusura del 21 novembre 2011 (doc. INSAI 29), riprendendo le conclusioni evidenziate durante la degenza dell’assicurato presso la clinica di G. dal 14 settembre al 12 ottobre 2011 (doc. INSAI 19 e 23), il dott. F._______ ha reputato l’interessato totalmente inabile al lavoro nella sua professione abituale di manovale/muratore, men- tre abile al 100% in un’attività leggera o mediamente pesante che tenga conto dei suoi limiti funzionali dal 1° dicembre 2011. D.c Con decisione del 30 aprile 2012 l’INSAI ha riconosciuto in favore di A._______ una rendita di invalidità del 15% dal 1° aprile 2012 (doc. INSAI 43). Il 21 maggio successivo l’assicurato ha formulato opposizione contro il succitato provvedimento amministrativo, la quale è stata respinta con de- cisione del 14 giugno 2012 dell’INSAI (doc. UAI 87). Il ricorso formulato dall’interessato in data 14 luglio 2012 è stato respinto con sentenza del ... del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) del Cantone Ticino (inc.... TCA).
C-348/2016 Pagina 4 E. E.a Il 18 gennaio 2011 A._______ ha formulato all’attenzione dell’Ufficio AI una nuova domanda volta all’ottenimento di una rendita di invalidità (doc. UAI 43). E.b Nel corso dell’istruttoria l’Ufficio AI ha assunto agli atti l’incarto dell’IN- SAI di data intercorrente tra giugno 2010 e aprile 2012 (doc. INSAI 1-43). E.c Con decisioni del 27 giugno 2012 (doc. UAI 84 e 88), che hanno fatto seguito ad un progetto di decisione dell’Ufficio AI del 15 marzo precedente (doc. UAI 75), l’UAIE ha riconosciuto a A._______ un’incapacità al guada- gno del 100% dal 1° luglio 2011 al 28 febbraio 2012. E.d Con sentenza del... (incarto C-...) il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso interposto dall’assicurato il 17 luglio 2012 contro le suddette decisioni e rinviato gli atti all’autorità inferiore per com- pletamento dell’istruttoria tramite l’esecuzione di una perizia psichiatrica (doc. UAI 105). F. F.a Con perizia dell’8 luglio 2013, commissionata dall’Ufficio AI, la dott.ssa H._______, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi di sindrome ansiosa generalizzata (ICD.10: F.41.1) e reputato l’interessato abile al 50% (4 ore al giorno, 5 giorni su 7) in un’attività compatibile con i suoi limiti funzionali (doc. UAI 120).
Tramite referto complementare del 22 luglio seguente (doc. UAI 122) l’esperta ha escluso l’ipotesi diagnostica di una componente somatoforme e considerato auspicabile una presa a carico psichiatrica e farmacologica continuativa dell’assicurato. F.b Nel corso dell’istruttoria l’Ufficio AI ha inoltre chiesto delucidazioni all’INSAI sulle risultanze delle visite di controllo effettuate con riferimento all’evoluzione dell’infortunio del 3 aprile 2010. Dalle stesse non risultavano cambiamenti significativi dello stato di salute dell’interessato rispetto alla visita medica di chiusura del 21 novembre 2011 (doc. INSAI 29), sia in me- rito alle conseguenze dell’infortunio che della capacità lavorativa, totale in un’attività leggera adeguata (consid. D.b, doc. INSAI 61 e 63; doc. UAI 128).
C-348/2016 Pagina 5 F.c Alla luce della richiesta di delucidazioni dell’Ufficio AI del 28 ottobre 2013, con perizia del 4 novembre seguente la dott.ssa H._______ ha so- stanzialmente ribadito quanto espresso nelle sue precedenti valutazioni (doc. UAI 137). F.d Nel rapporto finale del 3 dicembre 2013 (doc. UAI 140) la dott.ssa I., medico SMR, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha ripreso le conclusioni della dott.ssa H., riconoscendo all’assicurato un’in- capacità al lavoro del 100% dal 3 aprile 2010 nell’attività abituale di mano- vale, mentre in un’attività sostitutiva adeguata compatibile con i suoi limiti funzionali un’incapacità lavorativa del 100% dal 3 aprile 2010 al 1° dicem- bre 2011 e del 50% dal settembre 2012. F.e F.e.a Mediante decisioni del 24 febbraio 2014 (doc. UAI 151 e 152), pre- cedute da un progetto di decisione dell’Ufficio AI del 23 dicembre 2013 (doc. UAI 144), l’UAIE, constatato un grado di invalidità pari al 58%, ha riconosciuto a A._______ una rendita intera d’invalidità dal 1° luglio 2011 al 28 febbraio 2012 e una mezza rendita d’invalidità a decorrere dal 1° set- tembre 2012. F.e.b Il 14 marzo 2014, agendo per il tramite del suo patrocinatore, avv. L., l’assicurato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale (incarto TAF C-...). Il ricorrente ha contestato l’ammontare del reddito da valido (fr. 63'145 invece di fr. 62'414) e le deduzioni giuri- sprudenziali effettuate, indicando altresì che non sarebbero state prese in considerazione le affezioni organiche non dovute all’infortunio del 3 aprile 2010, e meglio quelle relative al braccio sinistro (doc. UAI 159). F.e.c Il 19 maggio 2014 l’UAIE ha reso una nuova decisione in sostituzione di quella impugnata mediante la quale ha riconosciuto in favore di A. tre quarti di rendita dal 1° settembre 2012 in virtù di un ricalco- lato grado di invalidità pari al 60% (doc. UAI 160). F.e.d Con decisione del... il Tribunale amministrativo federale ha stralciato dai ruoli la causa C-... siccome divenuta priva d’oggetto (doc. UAI 169).
C-348/2016 Pagina 6 G. G.a Il 27 gennaio 2015 A._______ ha presentato una domanda di revisione (doc. UAI 183), indicando che il suo stato di salute sia fisico che psichico era progressivamente peggiorato. G.a.a A sostegno delle proprie allegazioni l’assicurato ha in particolare pro- dotto i rapporti del 4 novembre 2014 (allegato al doc. UAI 179) e del 17 marzo 2015 (allegato al doc. UAI 187) del dott. M., specialista in psichiatria. G.a.b Dal punto di vista fisico con rapporto del 10 marzo 2015 la dott.ssa N., specialista in chirurgia, ha indicato che, nonostante le terapie riabilitative eseguite dopo l’operazione del 23 novembre 2011, il paziente soffriva di dolori persistenti all’avambraccio destro con segni di flogosi e impotenza funzionale (doc. UAIE 186). G.b Con perizia del 28 luglio 2015 (doc. UAI 194), nuovamente commis- sionata dall’UAI, la dott.ssa H._______ ha posto la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD.10 F 41.2) e attestato dal punto di vista psi- chiatrico un’incapacità lavorativa del 30% intesa come diminuzione del ren- dimento, da sommarsi a quella eventuale per patologia fisica. G.c Nel rapporto finale del 17 agosto 2015 (doc. UAI 193) il dott. O., medico SMR, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha ri- preso le conclusioni della perizia, riconoscendo all’assicurato un’incapacità lavorativa totale nella sua attività abituale dal 3 aprile 2010, mentre in un’at- tività sostitutiva adeguata una capacità al lavoro del 50% dalla stessa data e del 70% dal 1° luglio 2015 a seguito di un oggettivo miglioramento dell’an- sia. G.d Con decisione del 1° dicembre 2015 (doc. UAI 200), preceduta da un progetto di decisione dell’Ufficio AI del 6 ottobre (doc. UAI 197), l’UAIE ha ritenuto che la perizia psichiatrica del 28 luglio 2015 della dott.ssa H. (doc. UAI 194) evidenziava un miglioramento dello stato di sa- lute dell’interessato. Essa ha pertanto riconosciuto a A._______ un’incapa- cità lavorativa totale nell’attività abituale dal 3 aprile 2010, mentre nell’eser- cizio di un’attività rispettosa dei limiti funzionali un’incapacità al lavoro del 50% dalla stessa data e del 30% (da intendere come presenza a tempo pieno con riduzione del rendimento) dal 1° luglio 2015. L’autorità di prime
C-348/2016 Pagina 7 cure, constatato un grado di invalidità pari al 37% in applicazione del me- todo generale del confronto dei redditi, ha infine comunicato all’assicurato la soppressione della rendita dal 1° febbraio 2016. H. H.a Il 18 gennaio 2016, agendo per il tramite dell’avv. L., A. ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e postulando, in via principale, il riconoscimento della rendita percepita precedentemente e, in via subordinata, il rinvio della causa all’autorità di prime cure per com- pletamento dell’istruttoria e nuova decisione (doc. TAF 1 e allegati). Delle motivazioni si dirà se necessario nei considerandi di diritto. L’interessato ha in particolare prodotto un rapporto dell’11 gennaio 2016 dei dott.ri P., psicologo, e Q., specialista in psichiatria e psicoterapia. H.b Il 2 marzo 2016 l’insorgente ha versato l’anticipo spese di fr. 400.- ri- chiesto (doc. TAF 6). I. Con risposta del 29 aprile 2016 l'UAIE ha proposto la reiezione del gra- vame (doc. TAF 8). Dal punto di vista psichiatrico ha rinviato alle conclu- sioni della perizia del 28 luglio 2015 della dott.ssa H._______ (doc. UAI 193) e del rapporto finale del dott. O._______ del 17 agosto seguente (doc. UAI 194). Per quanto attiene alle patologie somatiche l’autorità di prime cure ha indicato che i limiti erano rimasti i medesimi riportati già nel rapporto finale del 3 dicembre 2013 (doc. UAI 140), evidenziando altresì che, posteriormente alla decisione del 19 maggio 2014 (doc. UAI 160), il ricorrente non aveva prodotto alcun referto atto a sovvertire tali conclusioni. Essa ha infine confermato una riduzione del 10% del salario statistico da invalido. J. Con replica del 17 giugno 2016 (doc. TAF 13 e allegati) l’insorgente si è riconfermato nelle argomentazioni esposte nel ricorso e prodotto ulteriore documentazione (cfr. in particolare scritti dei dott.ri P._______ e Q._______ del 24 maggio e 15 giugno 2016 e rapporto del 16 maggio 2016 della dott.ssa R._______, specialista in psichiatria).
C-348/2016 Pagina 8 K. Con duplica del 6 luglio 2016 l'UAIE, richiamato il parere del dott. O._______ del 1° luglio precedente, ha proposto le reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 15). L. In data 13 settembre 2016 (doc. TAF 18) il ricorrente ha rinunciato a for- mulare ulteriori osservazioni. M. Invitato dallo scrivente Tribunale a precisare i contorni delle audizioni testi- moniali richieste, con scritto del 5 luglio 2017 il ricorrente ha indicato che i dott.ri P._______ e Q._______ sono chiamati a confermare e specificare il contenuto del loro rapporto peritale dell’11 gennaio 2016, mentre il dott. M._______ a chiarire quanto telefonicamente riferito alla dott.ssa H._______ e a fornire delucidazioni quo al suo stato di salute (doc. TAF 24). N. Con osservazioni del 16 agosto 2017, richiamata la presa di posizione dell’Ufficio AI, l’UAIE ha sostenuto che la documentazione medica agli atti era sufficiente per statuire nel merito della vertenza e postulato il respingi- mento della richiesta di audizione di testi (doc. TAF 32 e allegato). O. Con scritto dell’8 settembre 2017 (doc. TAF 34) il dott. M._______ si è espresso su richiesta della giudice dell’istruzione sul tenore del colloquio intervenuto con la dott.ssa H._______ in data 9 luglio 2015. P. In data 28 settembre 2017 (doc. TAF 37), richiamate l’annotazione del 20 settembre 2017 del dott. S., medico SMR, specialista in psi- chiatria e psicoterapia, e le osservazioni dell’Ufficio AI del 25 settembre se- guente (allegati al doc. TAF 37), l’autorità inferiore ha preso posizione in merito alle allegazioni del dott. M.. Q. Con scritto del 3 ottobre 2017 (doc. TAF 38) il ricorrente si è anch’esso pronunciato sulle valutazioni del dott. M._______. R. Con osservazioni del 19 ottobre 2017 il ricorrente si è espresso in merito
C-348/2016 Pagina 9 alle conclusioni dell’UAIE e prodotto un certificato medico della dott.ssa R._______ dell’11 ottobre precedente (doc. TAF 41 e allegato). S. In data 27 ottobre 2017 il Tribunale ha trasmesso una copia dei suddetti documenti per conoscenza all’autorità inferiore (doc. TAF 42).
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, i ricorsi con- tro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), che ha altresì pagato l’acconto spese, il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
C-348/2016 Pagina 10 nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13
C-348/2016 Pagina 11 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 4. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con- sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 con- sid. 1.2). 4.2 Con decisione del 1° dicembre 2015 l’autorità di prime cure, fondandosi sul presunto miglioramento dello stato di salute del ricorrente intervenuto da luglio 2015, ha soppresso la rendita di invalidità dal 1° febbraio 2016.
Ne consegue che al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 6 a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e le eventuali modifiche successive intervenute fino alla data della decisione impugnata. 4.3 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata pronunciata, e meglio il 1°di- cembre 2015. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della si- tuazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all’oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull’apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sen- tenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V consid. 3a in fine). 5. Oggetto del contendere è il diritto di A._______ di percepire tre quarti di rendita di invalidità anche dopo il 31 gennaio 2016. In concreto va quindi esaminato se la situazione di salute, rispettivamente la capacità lavorativa
C-348/2016 Pagina 12 dell’assicurato, sono migliorate in misura tale da giustificarne la soppres- sione. 5.1 In particolare l’insorgente, fondandosi sulla documentazione medica prodotta, ritiene che non è intervenuto alcun miglioramento né dello stato di salute né della capacità lavorativa dal 19 maggio 2014 e che, al contra- rio, le sue affezioni sarebbero perfino peggiorate (doc. TAF 1 e allegati, doc. TAF 13 e allegati). Egli stesso infatti aveva avviato una procedura di revisione in tal senso (consid. G.a). 5.2 L’amministrazione ritiene per contro, segnatamente sulla base della pe- rizia 28 luglio 2015 della dott.ssa H._______ (doc. UAI 194) e del rapporto del SMR del 17 agosto seguente (doc. UAI 193), che lo stato di salute del ricorrente era migliorato e che egli presentava un’incapacità lavorativa to- tale nell’attività abituale di manovale dal 3 aprile 2010, mentre un’incapa- cità al lavoro del 50% dalla stessa data e del 30% dal 1° luglio 2015 nell’esercizio di un’attività rispettosa delle limitazioni funzionali (doc. UAI 197 e 200, doc. TAF 8 e 15). 6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla sin- gola prestazione. 6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). 6.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equi-
C-348/2016 Pagina 13 librato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fi- sica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valu- tare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusiva- mente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile.
7.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au- mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac- cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 7.2 L'art. 88a cpv. 2 OAI prevede che se la capacità al guadagno o la ca- pacità di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità au- menta, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole. L'aumento della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza avviene al più presto se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (art. 88 bis cpv. 1 lett. a OAI). 7.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa- cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'in- validità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A diffe- renza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia
C-348/2016 Pagina 14 in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della compo- nente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può così dare luogo a una re- visione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica de- termina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V 545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invali- dità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segna- tamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono es- sere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo esame (cfr. sentenza del TF 9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Irrilevante è invece, una diversa valutazione di una fattispecie restata so- stanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b). 8. 8.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto relativa all'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del prov- vedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settem- bre 2007; DTF 133 V 108 consid. 5). 8.2 Il periodo di riferimento nell’ambito della presente vertenza è quello in- tercorrente tra il 19 maggio 2014, data della decisione mediante la quale l’UAIE ha riconosciuto in favore del ricorrente tre quarti di rendita di invali- dità dal 1° settembre 2012 (doc. UAI 160) e il 1° dicembre 2015, data della decisione impugnata (doc. UAI 200). 9. 9.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuri- dico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci- tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e- ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con- frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diven- tato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno
C-348/2016 Pagina 15 alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi). 9.2 In assenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu- risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ra- gionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 9.3 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og- getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De- terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem- pio, quale perizia o rapporto (sentenza del TF 8C_153/2007 del 7 maggio 2008; DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Ak- tuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sentenza pub- blicata in VSI 2001 pag. 106 segg. (ripetutamente confermata, si confronti ad esempio sentenza del TF 8C_313/2012 del 7 giugno 2012 consid. 3.2) la Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 vOG) de- finire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie (anche DTF 125 V 351 consid. 3b). 9.4 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in
C-348/2016 Pagina 16 particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3). 10. Nel caso di specie occorre esaminare se al momento dell’emanazione della decisione impugnata (1° dicembre 2015) è intervenuto, rispetto al maggio 2014, un miglioramento tale dello stato di salute del ricorrente (o delle con- seguenze dello stesso sulla capacità lucrativa) da giustificare la soppres- sione della rendita. 11. 11.1 11.1.1 In occasione della procedura avviata il 18 gennaio 2011 con perizia dell’8 luglio 2013 redatta all’attenzione dell’UAI (doc. UAI 120) la dott.ssa H._______ ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10: F 41.1). Essa ha descritto l’in- sorgente come “ tachipnoico, irrequieto, regge con difficoltà lo sguardo dell’interlocutore, l’espressione è ansiosa e tesa, mimica e gestica sono accentuate. “ [...] L’eloquio spontaneo è concitato. Il tono della voce è chiaro, la prosodia è conservata. Memoria, concentrazione ed attenzione sono inficiate dall’importante quota d’ansia libera. Il tono dell’umore è de- flesso, l’affettività è labile e si denota una spiccata incontinenza emotiva. Il pensiero è corretto per forma e contenuti a parte una certa tendenza alla rimuginazione, il discorso è coerente, senza vacillamenti dell’esame di realtà “, indicando altresì che l’assicurato aveva totalizzato 32 punti sulla scala per l’ansia di Hamilton. La perita ha poi rilevato che “ stando agli atti, lo stato clinico del braccio destro non è suscettibile di miglioramenti, ragion per cui il disturbo psichico secondario al dolore ed alle limitazioni funzionali è destinato a cronicizzarsi e a determinare una limitazione della capacità lavorativa dell’assicurato per via dei sintomi oggettivati (deficit mnesici ed attentivi, esacerbazioni ansiose parossistiche, sonno disturbato). La rea- zione ansiosa nasce cioè dal doloroso confronto con il passato ed il dra- stico cambiamento nella qualità di vita che l’infortunio ha comportato, ap- parentemente in modo irreversibile. Una quota dell’ansia libera che attana-
C-348/2016 Pagina 17 glia attualmente l’assicurato è invece legata alle prospettive future, all’im- possibilità dell’assicurato di immaginarsi un futuro lavorativo diverso da quanto svolto fino al 2010 [...] “. Complessivamente A._______ è stato considerato abile al lavoro nella mi- sura del 50%, inteso come durata del tempo di lavoro (4 ore al giorno, 5 giorni su 7), in un’attività compatibile con i suoi limiti funzionali. 11.1.2 Con rapporto finale del 3 dicembre 2013 (doc. UAI 140) la dott. I._______ ha ripreso le conclusioni della dott.ssa H._______.
11.2 11.2.1 In occasione della procedura di revisione avviata il 27 gennaio 2015 (doc. UAI 183) il ricorrente ha trasmesso il rapporto del 4 novembre 2014 (allegato al doc. UAI 179) del dott. M._______ il quale ha posto la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10: F41.2), precisando che l’in- teressato presentava frequenti crisi ansiose, facile affaticabilità, difficoltà a concentrarsi e vuoti di memoria, tono dell’umore deflesso, visione pessimi- stica del futuro, ritmo sonno-sveglia disturbato (difficoltà ad addormentarsi, sonno inquieto o insoddisfacente), nonché perdita di interessi e progres- siva compromissione del funzionamento sociale. Il 17 marzo 2015 l’esperto ha ribadito le proprie conclusioni, precisando nel contempo che l’assicurato presentava una buona risoluzione delle crisi ansiose (allegato al doc. UAI 187). 11.2.2 Alla luce dei certificati medici trasmessi dall’interessato l’UAI ha ri- tenuto necessario far esperire una perizia specialistica a cura della dott.ssa H._______, la quale, il 28 luglio 2015 (doc. UAI 194), ha posto la diagnosi, con ripercussione sulla capacità lavorativa, di sindrome mista ansioso-de- pressiva (ICD 10: F 41.2).
Descrivendo l’insorgente l’esperta ha indicato che “ regge lo sguardo dell’interlocutore, postura, mimica e gestica tradiscono una moderata quota d’ansia [...]. “ L’eloquio spontaneo è nella norma. Il tono della voce è chiaro, la prosodia è conservata. Memoria, concentrazione ed attenzione sono nella norma. Il tono dell’umore è lievemente deflesso, l’affettività è labile e si denota una certa incontinenza emotiva. Il pensiero è corretto per forma e contenuti a parte una certa tendenza alla rimuginazione. Il discorso è coerente, senza vacillamenti dell’esame di realtà “, precisando che egli aveva totalizzato 22 punti sulla scala per l’ansia di Hamilton. Essa ha inoltre
C-348/2016 Pagina 18 sostenuto che, contattato telefonicamente, il 9 luglio 2015 il dott. M._______, psichiatra curante, aveva concordato con la sua valutazione, sottolineando la presenza di astenia, apatia e discreto ritiro sociale e non oggettivando deficit cognitivi significativi. La perita ha infine sottolineato che “ [...] è stata intrapresa una cura farmacologica, con colloqui di moni- toraggio clinico di decorso, che ha permesso un miglioramento della sinto- matologia ansiosa, confermato sia dalla valutazione del curante, dal fatto che i dosaggi dei medicamenti sono stati progressivamente ridotti, che da quanto me oggettivato e dalla descrizione della quotidianità. “ [...] sogget- tivamente l’assicurato riferisce un peggioramento, che non è però condivi- sibile se non si fanno entrare nel merito della valutazione medica argomenti di tipo sociale quali ad esempio l’età, le ristrettezze economiche e le diffi- coltà a reperire un lavoro idoneo. Il malessere psichico è in buona parte reattivo a questi fattori, comprensibilmente genera ansia, preoccupazione per il futuro e sentimenti autosvalutanti con ritiro sociale, ma non è invali- dante, anzi non potrebbe che beneficiare della ripresa di un’attività lavora- tiva “.
Complessivamente a A._______ è stata riconosciuta un’inabilità lavorativa del 30%, intesa come diminuzione del rendimento, da sommarsi a quella eventuale per patologia fisica. 12. 12.1 12.1.1 Da un punto di vista somatico nell’ambito della procedura di attribu- zione della rendita l’UAI si è fondato sulle informazioni fornite dall’INSAI in merito alle risultanze delle visite di controllo, dalle quali emerge che non risultavano cambiamenti significativi dello stato di salute posteriormente alla visita di chiusura del 21 novembre 2011 (doc. INSAI 29), sia in merito alle conseguenze dell’infortunio del 3 aprile 2010 che della capacità lavo- rativa (doc. INSAI 61 e 63, doc. UAI 128), pari al 100% in un’attività leggera adeguata. 12.1.2 Con rapporto dell’11 ottobre 2012 (allegato al doc. UAI 95) la dott.ssa N._______ ha indicato che il ricorrente era affetto “ da postumi dolorosi ad intervento chirurgico per epicondilite eseguito il 23 novembre 2011 “, precisando che “ nonostante numerose terapie riabilitative, visite specialistiche ortopediche e fisiatriche l’avambraccio destro rimaneva do- lente con segni di flogosi che non gli permettevano di lavorare con suddetto arto [...] “.
C-348/2016 Pagina 19 12.2 Nell’ambito della procedura di revisione il ricorrente ha prodotto il rap- porto del 10 marzo 2015 (doc. UAIE 186) con il quale la dott.ssa N._______ ha ribadito che il paziente soffriva di epicondilite sintomatica operata il 23 novembre 2011, ribadendo altresì che, nonostante le nume- rose terapie riabilitative intraprese, l’avambraccio destro rimaneva dolente con segni di flogosi e impotenza funzionale. 12.3 Con rapporto finale del 17 agosto 2015 (doc. UAI 193) il dott. O._______ ha ripreso le diagnosi poste dalla dott.ssa N._______ e dalla dott.ssa H., allineandosi nel contempo alle conclusioni di quest’ul- tima sia per quanto attiene all’asserito miglioramento della salute psichica che all’incapacità lavorativa residua dell’assicurato. 13. 13.1 L’insorgente, sia nel gravame che nella replica, ha sostenuto che le perizie psichiatriche della dott.ssa H. dell’8 luglio 2013, rispettiva- mente 28 luglio 2015, risultavano incomplete e lapidarie. Egli ha in partico- lare sostenuto che non vi era stato alcun miglioramento del suo stato di salute, contestato la diagnosi di sindrome depressiva posta dalla dott.ssa H._______ e precisato che una riduzione dell’incapacità lavorativa, pari solo al 30%, risultava immotivata sia nella perizia che nella decisione im- pugnata. L’interessato ha infine indicato che l’UAIE non aveva considerato le patologie fisiche ad entrambe le braccia, nonché l’episodio sincopale del 7 giugno 2015 comportanti delle importanti limitazioni funzionali anche nell’esercizio di attività medio-leggere. 13.2 In via preliminare giova sottolineare come le perizie in questione con- tengono una ricostruzione dettagliata degli atti di pertinenza psichiatrica, un’anamnesi personale, professionale e psicopatologica, dati soggettivi dall’assicurato, esami oggettivi, una diagnosi codificata e conclusioni suffi- cientemente motivate. Esse adempiono quindi – da un punto di vista for- male - i requisiti posti dalla dottrina e della giurisprudenza (cfr. supra 8.4- 8.5). 13.3 Va quindi esaminato se la perizia psichiatrica ordinata dall’UAI per- mette di desumere in maniera completa, motivata, concludente e pertanto convincente un miglioramento della salute psichica dell’assicurato. 13.3.1 Dagli atti di causa si evince che nella procedura di attribuzione sia la dott.ssa T., specialista in psicologia e psicoterapia, sia il dott. U., specialista in psichiatria, con valutazioni del 14 settembre
C-348/2016 Pagina 20 2012 (allegato al doc. UAI 95) rispettivamente 15 febbraio 2013 (doc. UAI 114), che la dott.ssa H._______ nella perizia dell’8 luglio 2013 (doc. UAI 120) avevano posto la stessa diagnosi di sindrome ansiosa generalizzata, vale a dire uno stato di ansia generalizzata e persistente, che non insorge esclusivamente, né in maniera predominante, in alcuna circostanza am- bientale, comprendente i sintomi predominanti di nervosismo, tremore, ten- sione muscolare, sudorazione, sensazione di testa vuota, palpitazioni e ca- pogiri (definizione prevista in ICD 10, F 41.1). 13.3.2 Nella procedura di revisione sia il dott. M._______ con rapporti del 4 novembre 2014 (allegato al doc. UAI 179) e del 17 marzo 2015 (allegato al doc. UAI 187) che la dott.ssa H._______ con perizia del 28 luglio 2015 (doc. UAI 194) hanno posto la stessa diagnosi di sindrome mista ansioso- depressiva, vale a dire una categoria che va considerata se i sintomi dell’ansia e della depressione sono entrambi presenti ma, né gli uni né gli altri sono chiaramente predominanti, né così accentuati da giustificare una diagnosi se considerati separatamente (definizione tratta da ICD 10, F 41.2). 13.3.3 Ora, la concorde evoluzione delle patologie attestate dagli speciali- sti da disturbo d’ansia generalizzata (F 41.1) a disturbo misto ansioso-de- pressivo (F 41.2) evidenzia – alla luce della descrizione delle patologie so- pradescritte - un miglioramento dello stato di salute del ricorrente. Dalla perizia della dottoressa H._______ emerge inoltre che la presa a carico psichiatrica e farmacologica continuativa dell’assicurato ha permesso un miglioramento della sintomatologia ansiosa, come peraltro espressamente riconosciuto dal dott. M._______ nel rapporto del 17 marzo 2015 in cui egli indica che “ allo stato attuale il paziente presenta una buona risoluzione delle crisi ansiose “ (allegato al doc. UAI 187). Questo sviluppo positivo è stato inoltre avvalorato dalla progressiva riduzione del dosaggio dei medi- camenti (doc. UAI 194 pag. 8), dal confronto della descrizione della quoti- dianità – “ [...] fa colazione e la prepara per gli altri famigliari, si occupa degli animali, svolge le mansioni di casa, si occupa del giardino ed esegue qualche lavoretto in legno [...] “, doc. UAI 194 pag. 6 vs “ [...] trascorre l’in- tera giornata a casa, svolgendo qualche faccenda domestica. Non ha hob- bies particolari se non guardare la televisione e la navigazione in internet [...] “, doc. UAI 120 pag. 4 - e le constatazioni obiettive eseguite dalla dott.ssa H._______ nelle sue perizie (cfr. supra 10) ed oggettivato dal pun- teggio inferiore sulla scala per l’ansia di Hamilton riscontrato nella perizia del 28 luglio 2015 (22 punti) rispetto ai 32 punti rilevati con la perizia dell’8 luglio 2013.
C-348/2016 Pagina 21 13.3.4 Su richiesta di questa Corte (doc. TAF 31) con scritto dell’8 settem- bre 2017 (doc. TAF 34) il dott. M._______ ha inoltre confermato quanto dichiarato dalla perita precisando che “ nel corso della telefonata del 9 lu- glio 2015 riferivo alla dott.ssa H._______ [...] che, rispetto alla situazione di due anni prima (sulla base di quanto emerso dalla lettura della cartella clinica), il Signor A._______ era andato incontro ad un miglioramento della sintomatologia ansiosa. Concordavo inoltre con la dott.ssa H._______ sul fatto che lo stato depressivo di cui il paziente soffriva era verosimilmente reattivo alla perdita di un ruolo attivo in ambito sociale e che la ripresa di un impiego avrebbe sicuramente influito in modo positivo sul suo stato psi- chico “. 13.3.5 Alla luce di quanto sovra esposto risulta comprovato con il grado della verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali un miglioramento della salute psichica del ricorrente a far tempo da luglio 2015, suscettibile d’incidere sulla sua capacità lavorativa, rispetto alla procedura di rendita conclusa nel maggio 2014. La perizia è infatti completa, motivata e convin- cente e pertanto concludente sull’evoluzione positiva dello stato di salute intervenuta dopo la concessione della rendita. 13.4 Inoltre neppure i certificati medici trasmessi dall’insorgente pendente causa di ricorso permettono di mettere in discussione la perizia. 13.4.1 Con rapporto dell’11 gennaio 2016 (allegato al doc. TAF 1) i dott.ri P._______ e Q._______ hanno indicato che l’interessato soffriva di un di- sturbo esistenziale caratterizzato da manifestazioni istero-nevrotiche, rico- noscendogli altresì un’inabilità lavorativa totale, senza tuttavia catalogare il danno alla salute secondo la relativa codificazione internazionale ICD. Già soltanto da questo punto di vista il referto non va considerato. 13.4.2 Il ricorrente ha poi prodotto gli scritti del 24 maggio e 15 giugno 2016 (allegati al doc. TAF 13) – nebulosi nell’esposizione e pertanto non conclu- denti - con i quali i dott.ri P._______ e Q._______ hanno posto le diagnosi di sindrome da disadattamento (ICD 10, F 43.2) e di sindrome ansiosa ge- neralizzata (ICD 10, F. 41.1), nonché i rapporti del 16 maggio 2016 (alle- gato al doc. TAF 13) e dell’11 ottobre 2017 (allegato al doc. TAF 41) in cui la dott.ssa R._______ ha diagnosticato un disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso (ICD 10, F. 43.22) ed indicato che l’insorgente presentava una condizione clinica caratterizzata da “ deflessione del tono dell’umore con sentimenti di inadeguatezza e incapacità, ritmo sonno-sve- glia disturbato (difficoltà ad addormentarsi, sonno inquieto o insoddisfa-
C-348/2016 Pagina 22 cente e resistente alla terapia farmacologica) e sintomatologia ansiosa ge- neralizzata “. Detti atti riguardano un periodo posteriore alla decisione im- pugnata e già solo per questo motivo esulano dal potere di cognizione di questa Corte (cfr. consid. 4.3). 13.4.3 Secondo il rapporto del 1° luglio 2016 (allegato al doc. TAF 15) del dott. O._______ i suddetti referti medici confermavano l’evoluzione della malattia, la diagnosi e le conclusioni peritali della dott.ssa H._______.
13.5 Ora, la sintomatologia descritta nelle suddette valutazioni ricalca per l’essenziale quella esposta nelle perizie dalla dott.ssa H._______ e nella documentazione medica prodotta dal ricorrente in corso di procedura. Esse non oggettivano quindi alcun sostanziale cambiamento dello stato di salute dell’interessato. Si tratta quindi unicamente di valutazioni diverse – per quanto riguarda l’incapacità lavorativa – di una situazione identica. I referti menzionati non sono pertanto tali da rimettere in discussione le conclusioni dell’autorità di prime cure. 13.6 13.6.1 Pendente causa il dott. M., dopo aver confermato il miglio- ramento intervenuto dal luglio 2015, ha dichiarato che “ nel corso della vi- sita dell’ottobre 2015 – soltanto due mesi dopo l’attestato miglioramento - il paziente presentava uno stato psicopatologico generale nell’insieme peg- giorato, con tono dell’umore deflesso, riferite crisi ansiose occasionali, de- ficit mnesici, difficoltà nell’attenzione e nella concentrazione, tremore agli arti, ritmo sonno-sveglia disturbato (difficoltà ad addormentarsi, sonno in- quieto o insoddisfacente), nonostante l’assunzione regolare della terapia farmacologica consigliata. Risultava inoltre molto evidente il senso di sco- ramento e di impotenza dovuto alla difficoltà di un reinserimento sociale che l’andamento cronico del disturbo psichiatrico rendeva con il passare del tempo sempre più difficoltoso. Il vissuto di inadeguatezza e il senso di colpa contribuivano pertanto ad accentuare lo stato di apatia e di abulia alla base dello stato depressivo “ (doc. TAF 34). 13.6.2 In proposito va in primo luogo rilevato che gli atti non figura né un rapporto relativo alla visita di controllo dell’ottobre 2015, né alcuna altra relazione del dott. M. fino al febbraio 2016 (cambiamento della sede di lavoro). Tale circostanza mal si sposa con il succitato peggiora- mento dello stato psicopatologico generale del paziente che, al contrario, avrebbe di logica comportato una sua presa a carico più frequente. Giova
C-348/2016 Pagina 23 inoltre sottolineare che la visita in questione è molto verosimilmente inter- venuta successivamente alla notifica da parte dell’amministrazione del pro- getto di decisione di soppressione della rendita del 6 ottobre 2015 (doc. UAI 197). Lo stato accertato dal medico risulta pertanto verosimil- mente in relazione con questo avvenimento. La questione è tuttavia irrile- vante in quanto il medico non attesta un peggioramento duraturo dello stato di salute da ottobre 2015, che del resto non risulta dagli atti medici succes- sivi (cfr. anche consid. 13.4.3 e 13.5). Anche se così fosse, questa Corte non potrebbe esprimersi in proposito in quanto il periodo esulerebbe dal suo potere cognitivo limitato al 1° dicembre 2015, essendo il peggiora- mento rilevante dal gennaio 2016 (tre mesi dopo). 14. Da un punto di vista fisico la situazione di salute del ricorrente risulta inva- riata. 14.1 In seguito all’artroscopia alla spalla sinistra per acriomioplastica inter- venuta il 3 ottobre 2008 (doc. UAI 15), A._______ era stato ritenuto capace al lavoro al 100% in attività sostitutive idonee, rispettose di determinate limitazioni funzionali (doc. UAI 16). 14.2 A seguito dell’infortunio del 3 aprile 2010 con conseguente epicondi- lite omero radiale del gomito destro con lesione parziale del tendine esten- sore comune della dita accompagnato da una sindrome del supinatore l’as- sicurato era stato ritenuto totalmente inabile al lavoro nella sua professione abituale di manovale/muratore, mentre abile al 100% in un’attività leggera o mediamente pesante che tenga conto dei suoi limiti funzionali dal 1° di- cembre 2011 (doc. INSAI 29 e supra 11). Con scritto del 15 ottobre 2013 all’attenzione dell’Ufficio AI (doc. UAI 128) l’INSAI ha poi indicato l’assenza di cambiamenti significativi dello stato di salute posteriormente alla visita di chiusura del 21 novembre 2011 (doc. INSAI 29), sia in merito alle conse- guenze dell’infortunio che della capacità lavorativa (doc. INSAI 61 e 63). 14.3 I rapporti dell’11 ottobre 2012 (allegato al doc. UAI 95), rispettiva- mente 10 marzo 2015 (doc. UAIE 186) della dott.ssa N._______ eviden- ziano anch’essi una situazione invariata. Essa inoltre non si esprime sulle conseguenze sulla capacità lavorativa. I rapporti sono quindi incompleti. 14.4 Dagli atti di causa non emerge infine che l’insorgente ha prodotto al- cun documento comprovante un peggioramento della sua salute e/o una riduzione della sua capacità al lavoro.
C-348/2016 Pagina 24 14.5 Alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che la situazione somatica dell’insorgente è rimasta sostanzialmente invariata nel corso de- gli anni, di modo che non risulta necessaria una sua rivalutazione. 15. In conclusione quindi in seguito al miglioramento dello stato di salute psi- chico attestato in maniera motivata e concludente nella perizia H._______ l’assicurato va considerato capace al lavoro al 70%, inteso come riduzione del rendimento, a partire dal 1° luglio 2015, in attività leggere adeguate ai limiti funzionali. 16. 16.1 L’assicurato chiede infine di sentire quali testi i dott.ri P., Q., M._______ – che è stato interpellato per iscritto (doc. TAF 34 e consid. 13.6) – e la dott.ssa R._______ (doc. TAF 41), nonché l’esecu- zione di una perizia pluridisciplinare. 16.2 Al riguardo va rilevato che, in virtù del principio inquisitorio, il giudice deve segnatamente disporre indagini supplementari in presenza di valide ragioni, quali censure invocate dalle parti o degli indizi risultanti dagli atti (DTF 117 V 282 consid. 4a con riferimenti). Quando tuttavia l'istruttoria con- duce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscien- zioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere ulteriori prove. 16.3 In concreto non vi è necessità di assumere le prove richieste, in quanto non muterebbero l’esito della procedura, essendo i fatti rilevanti già stati sufficientemente accertati dall’amministrazione tramite prove carta- cee. Per quanto attiene in particolare i testi dott.ri P._______ e Q._______ l’insorgente stesso ha precisato che essi “ dovrebbero confermare, am- pliandolo, il contenuto del loro rapporto peritale [...] “ (doc. TAF 24), mentre per la dott.ssa R._______ ha indicato “ si chiede di voler sentire quale teste nel caso in cui il lod. Tribunale amministrativo federale necessitasse di ul- teriori sue puntualizzazioni “ (doc. TAF 41). Al proposito va rilevato che la dottoressa si occupa del paziente dal febbraio 2016, essendosi il dott. M._______ trasferito in altra sede (doc. TAF 34). Tale periodo esula dal potere cognitivo di questo Tribunale. In simili condizioni l’assunzione di tale prove risulta superflua in quanto irrilevante. Il dottor M._______ infine si è
C-348/2016 Pagina 25 esaurientemente espresso per iscritto, mentre le parti hanno potuto pren- dere posizione (doc. TAF 35, 36, 41 e consid. 13.6). 17. 17.1 Avendo appurato che, a far tempo dal 1° luglio 2015, A._______ di- spone di un’abilità lavorativa pari al 70%, intesa come riduzione del rendi- mento, in un’attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, occorre ancora esaminare la conformità del tasso di invalidità. La soppressione della rendita pronunciata con decisione del 1° dicembre 2015 ha effetto al 31 gennaio 2016. In concreto, i dati andrebbero adeguati all’anno 2016. Tuttavia non essendo ancora pubblicati, si applicheranno quelli in vigore nel 2015. 17.2 17.2.1 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assi- curata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di ve- rosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'es- sere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. sentenza del TF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.2 con riferimenti). L’applica- zione dei salari statistici è infatti sussidiaria (DTF 142 V 178 consid. 2.5.7 e giurisprudenza citata). Questo sarà in particolare il caso qualora doves- sero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assi- curato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifesta- mente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni ve- rosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del de- terioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Tale eventualità entra ugualmente in linea di conto se il posto di lavoro della persona assicurata
C-348/2016 Pagina 26 prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento de- terminante della valutazione dell'invalidità (cfr. sentenza del TF 9C_501/2013 consid. 4.2 con riferimenti). 17.2.2 Nella decisione impugnata, tenuto conto dell’iter professionale dell’assicurato (ha esercitato diverse attività nel corso degli anni) e fondan- dosi sui dati statistici ufficiali editi dall’Ufficio federale di statistica (UFS; [RSS 2010, tabella TA1 nazionale, categoria 4, quartile 2, attività semplici e ripetitive, uomini, adeguato all’anno 2013]), l’amministrazione ha ritenuto un reddito annuale da valido in attività semplici e ripetitive di fr. 62'876.- (doc. UAI 196 e 200 pag. 2). 17.2.3 Utilizzando i medesimi dati statistici ufficiali editi dall’UFS (RSS, ta- bella TA1 nazionale, anno 2010), l’UAIE ha ritenuto quale reddito da inva- lido, il salario annuale ottenibile dall’insorgente nel 2013 (categoria 4.2: at- tività semplici e ripetitive, valore mediano, settore maschile), ossia fr. 39'612.-, tenuto conto di un salario mensile nel 2010 di fr. 4'901.- per una settimana di 40 ore (cfr. tabelle edite dall’UFS, reddito mensile lordo 2010), di un orario usuale di 41,7 ore settimanali, di un’indicizzazione del salario del 2,5% rispetto al 2010 (aumento del salari nominali nel 2011 [1%], nel 2012 [0,8%] e 2013 [0,7%]; cfr. statistiche pubblicate dall’UFS), delle presa in considerazione di una diminuzione del 30% per incapacità lavorativa nonché di una riduzione del 10% dovuta alla necessità di svolgere unica- mente attività leggere (pari ad un reddito al 100% di fr. 62'875.62., doc. 196). 17.2.4 Dal raffronto dei redditi è scaturito quindi un grado di invalidità del 37% (doc. UAI 196). 18. 18.1 18.1.1 In primo luogo va rilevato che secondo quanto accertato dall’autorità inferiore quale reddito da valido il ricorrente avrebbe potuto percepire, in attività semplici e ripetitive (valore totale, consid. 6.2.2), nel corso del 2013, fr. 62'876 (doc. 196, consid. 16.2.2). Essendo il 2015 l’anno di riferimento per il raffronto dei redditi (cfr. supra 15), il reddito conseguibile va tuttavia indicizzato fino a quell’anno. Tale importo corrisponde tra l’altro al reddito da invalido al 100% considerato dall’UAIE (doc. 196).
C-348/2016 Pagina 27 18.1.2 Dagli atti di causa emerge tuttavia che dall’agosto 2005 A._______ è per lo più stato attivo nell’edilizia, principalmente quale manovale (cfr. in particolare allegati al doc. UAI 37 e doc. UAI 48). In ragione delle particolari modalità di impiego (lavoro su chiamata tramite agenzie interinali, di durata variabile alternati con periodi di incapacità al lavoro), appare giustificato riferirsi ai dati statistici risultanti dalle tabelle ISS (anno 2012). Poiché al momento dell’emissione della decisione litigiosa, il 1° dicembre 2015, l’UAIE poteva già disporre dei dati del 2012, ritenuto che sono stati pubblicati nel corso del mese di ottobre 2014 (Lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS] del 22 ottobre 2014; sentenze 9C_225/2016 del 14 luglio 2016 consid. 6.3.2 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 3.4 con i riferimenti), i dati del 2010 non andavano applicati. In concreto ci si deve fondare in particolare sulla Tabella TA1, settore della costruzione (41-43, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 4) se- condo cui il ricorrente avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di fr. 69'198.50, tenuto conto di un salario medio mensile di fr. 5'544.75 (dato aggiornato al 2015 secondo l’indice dei salari nominali [T1.1.10]: fr. 5'430.-
Ne discende pertanto che da invalido, in attività semplice e ripetitiva di tipo manuale, l’assicurato avrebbe potuto percepire nel 2015 un salario medio mensile di fr. 5'304.30 (5'210.- [TA 1 2012 pag. 35, categoria 1, uomini] + 0,8% [2013] + 0,7% [2014] + 0,3% [2015], che riportato su un orario usuale di 41,6 ore settimanali, corrisponderebbe a un salario mensile di fr. 5'516.47 ed annuale di fr. 66'197.65 (si confronti DTF 142 V 178 con- sid.2.5.7).
C-348/2016 Pagina 28 18.3 Conto tenuto di una riduzione del 30%, poiché l’insorgente può svol- gere un’attività sostitutiva solo nella misura del 70%, ne consegue un red- dito da invalido di fr. 46'338.35 (66'197.65 – 19'859.30). 19. Questo reddito può quindi essere pure ridotto, al massimo del 25%, per tenere conto dei fattori professionali e personali del caso (DTF 126 V 75). 19.1 Se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupa- zione), criteri che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. Il Tri- bunale federale ha precisato al riguardo che una deduzione globale mas- sima del 25% del salario statistico permette di tenere conto delle varie par- ticolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. A seconda della loro incidenza infatti, è possibile che la persona assicurata, anche in un mercato del lavoro equilibrato, non sia in grado di realizzare un salario medio sfrut- tando la capacità lavorativa residua (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine). La deduzione non è automatica, ma deve essere valutata di caso in caso e complessivamente, non separatamente, in maniera schematica, som- mando i singoli fattori di deduzione, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso (sentenza del TF 9C_751/2011 del 30 aprile 2012 con- sid. 4.2.1 e DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine). Va da sé che i fattori estra- nei all'invalidità di cui è già stato tenuto conto con il parallelismo dei redditi non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 135 V 297; 134 V 322). Va aggiunto che è compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice, motivare l'entità della deduzione, fermo restando che quest'ultimo non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati mo- tivi (DTF 126 V 75 consid. 5b/dd e 6; cfr. pure 129 V 472 che conferma questi principi). Al riguardo va rilevato che quando è chiamato a verificare il potere di apprezzamento esercitato dall'amministrazione (v. art. 37 LTAF in relazione con l'art. 49 PA), per stabilire l'estensione della riduzione da apporre al reddito da invalido, il Tribunale amministrativo federale deve va- lutare le differenti soluzioni di cui disponevano agli organi esecutivi dell'AI e domandarsi se una deduzione più o meno elevata fosse maggiormente appropriata e quindi si imponga per un valido motivo, senza tuttavia sosti- tuire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (DTF 137 V 71
C-348/2016 Pagina 29 consid. 5.2; sentenze del TF 9C_273/2011 del 27 gennaio 2012 con- sid. 1.3, 9C_280/2010 del 12 aprile 2011 consid. 5.2 in fine). 19.2 L’UAIE ha operato in concreto una decurtazione del 10% per attività leggera.
Dal canto suo il ricorrente contesta la suddetta riduzione e, prevalendosi della sua situazione personale (età avanzata, esercizio di attività pesanti, assenza di formazione e di scolarità, statuto di frontaliere, etc.) postula una riduzione complessiva di almeno il 20%. Egli richiede in particolare una decurtazione superiore al 10% per attività leggera ed una del 5% per atti- vità a tempo parziale. 19.2.1 A titolo preliminare giova sottolineare come nella precedente proce- dura con decisione del 24 febbraio 2014 (doc. UAI 151) l’autorità di prime cure aveva applicato una riduzione salariale del 15% (7% per attività leg- gera e 8% per altri fattori sociali; doc. UAI 141), per poi, tramite decisione del 19 maggio seguente (doc. UAI 160 pag. 509) riconoscere, motivandola parzialmente, una diminuzione del 20% (10% per attività leggera e 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari). Nella decisione impugnata essa ha riconosciuto soltanto una riduzione del 10% per attività leggera. L’amministrazione non ha per contro addotto i motivi per cui ha misconosciuto altri fattori di riduzione precedentemente ammessi (doc. 1 allegato al doc. TAF 1 pag. 2). 19.2.2 In primo luogo va senz'altro riconosciuta una deduzione del 10% per il fatto che l'assicurato, dopo aver svolto per oltre trent’anni attività manuali pesanti (operaio in fabbrica, magazziniere, lavori sul cantiere, etc.), può occuparsi ora unicamente di attività leggere (tra le tante sentenza del TF 9C_455/2013 consid. 4.4). Oltre a ciò, al momento della riduzione del grado di invalidità (2015), l’insorgente aveva da sempre svolto soltanto at- tività manuali pesanti e non disponeva di alcuna formazione professionale, né di particolare formazione scolastica, avendo terminato solo le scuole dell’obbligo (DTF 138 V 457 consid. 2.2, sentenze del TF 8C_594/2011 del 20 ottobre 2011 consid. 5, 9C_334/13 del 24 luglio 2013 consid. 3, si con- frontino anche sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 436/04 del 12 aprile 2005 e U 86/06 del 13 giugno 2006; in simili circo- stanza l’amministrazione deduce per prassi costante un tasso del 10%). Non vanno, per contro, considerati nel calcolo altri fattori di riduzione – come età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso – posto che, come rettamente indicato dall’autorità inferiore, non ne sono date le condizioni.
C-348/2016 Pagina 30 Va inoltre aggiunto che, conformemente alla costante giurisprudenza del TF, in caso di presenza lavorativa durante l’arco dell’intera giornata, ma con riduzione del rendimento, in concreto del 30%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all’impossibilità di svolgere un’attività a tempo pieno (in quest’ultimo caso la deduzione si quantifica di regola nel 5%, sentenza del TF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4 [in partico- lare consid. 4.4. con rinvii]). Una parziale riduzione dell’importo posto in deduzione nella precedente procedura (consid. 19.2.1) è pertanto ade- guata. In simili circostanze una riduzione del 15%, fondata su una valutazione globale della situazione (che tenga conto anche dei limiti funzionali, doc. 195), invece del precedente 20% appare pertanto consona alla situa- zione concreta. Vi sono pertanto validi motivi per scostarsi dall'apprezza- mento troppo severo posto in atto dall'amministrazione (cfr. sentenza del TF 9C_273/2011 del 27 gennaio 2012). Applicando il tasso di riduzione del 15%, si otterrebbe pertanto un reddito conseguibile da invalido di fr. 39'387.60 (fr. 46'338.35 – 6'950.75). Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 69'198.50 e quello da invalido di fr. 39'387.60 risulta dunque un grado d'invalidità del 43% ([{69'198.50 – fr. 39'387.60 } : 69'198.50] x 100), tasso che comporta il riconoscimento del diritto a un quarto di rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità.
20.1 In queste circostanze, il ricorso dev’essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. A._______ ha diritto al versamento di un quarto di rendita d’invalidità a decorrere dal 31 gennaio 2016. 20.2 Essendo il ricorrente solo parzialmente vincente a suo carico vanno poste delle spese processuali di 250 franchi (art. 63 cpv. 1 PA). L’importo di 150 franchi, versato dall'insorgente il 2 marzo 2016 (doc. TAF 6), gli verrà restituito una volta che la presente decisione sarà cresciuta in giudi- cato. 21. In base all’art. 64 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili
C-348/2016 Pagina 31 e relativamente elevate che ha sopportato. Ritenuto che l'insorgente è rap- presentato in questa sede da un mandatario professionale, si giustifica al- tresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 2'000 franchi, tenuto conto che il ricorrente è parzialmente vincente e del lavoro utile e necessario svolto dal suo patrocinatore. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-348/2016 Pagina 32 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. A._______ ha diritto a un quarto di rendita d’invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2016. 2. L’incarto è trasmesso all’amministrazione per stabilire l’ammontare della rendita. 3. Spese processuali di fr. 250.- sono poste a carico dell’assicurato. Esse sono compensate con l’anticipo di fr. 400.- versato dal ricorrente. 4. L’importo residuo di fr. 150.- verrà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato della presente sentenza. 5. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un’indennità per spese ripetibili di fr. 2'000.-, la quale è posta a carico dell’UAIE. 6. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif....; raccomandata, allegato: copia della sentenza del... del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino [inc.... TCA]) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
C-348/2016 Pagina 33 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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