B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 29.08.2025 (9C_302/2025)
Corte III C-3367/2023
S e n t e n z a d e l 2 3 a p r i l e 2 0 2 5 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Caroline Gehring e Viktoria Helfenstein, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Giovanni Cianni, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; rendita limitata nel tempo (de- cisione dell'11 maggio 2023).
C-3367/2023 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente) – cittadino ita- liano, nato il (...), padre di una figlia – ha lavorato in Svizzera tra il 2007 ed il 2020, da ultimo, per il tramite di un’agenzia di collocamento, alle dipen- denze di un’azienda, in qualità di operaio di magazzino, da settembre del 2018 a novembre del 2020 (doc. 3, 6 e 14 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. UAIE 3, UAIE 6 e UAIE 14]), solvendo contributi all’assi- curazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Ha interrotto il lavoro il 6 novembre 2020 per motivi di salute (doc. UAIE 74). Il 9 aprile 2021 (doc. UAIE 4; data in cui l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità del Cantone B._______ [UAI-B.] ha ricevuto il formulario ufficiale), ha formulato una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni dell’assicura- zione svizzera per l’invalidità (doc. UAIE 3). B. B.a Nel corso dell’istruttoria, l’UAI-B. ha in particolare assunto agli atti documenti medici di data intercorrente da novembre 2020 a novembre 2021 (doc. UAIE 19, UAIE 23, UAIE 24 e UAIE 28; v. anche doc. UAIE 70 a UAIE 138 [incarto dell’assicurazione C.]), segnatamente i rap- porti internistici del 19 febbraio e 16 aprile 2021 del dott. D. (me- dico incaricato dall’assicurazione C.; doc. UAIE 91 e UAIE 111), nonché il questionario per il datore di lavoro del 28 aprile 2021 (doc. UAIE 6). B.b Nel rapporto del 7 febbraio 2022 (doc. UAIE 35), la dott.ssa E., medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha posto la diagnosi segnatamente di lombalgia cronica con sindrome lomboverte- brale su discopatia L5-S1 con lieve instabilità segmentale, sindrome cervi- cale in esiti di artrodesi chirurgica C4-C5, omalgia cronica sinistra, gonalgia cronica sinistra, dolori e limitazioni funzionali croniche della caviglia destra. Il medico SMR ha ritenuto per l’interessato un’incapacità al lavoro del 100% nell’attività di operaio di magazzino dal 6 novembre 2020, ma una capacità al lavoro del 100% in un’attività confacente allo stato di salute dal 1° gen- naio 2022. B.c Nel rapporto del 3 marzo 2022 (doc. UAIE 36), il consulente in integra- zione professionale ha ritenuto esigibile per l’interessato l’esercizio di atti- vità con mansioni semplici, poco qualificate e confacenti con le limitazioni funzionali, che non richiedono una formazione specifica (quali addetto alla
C-3367/2023 Pagina 3 vendita, autista/fattorino, operaio non qualificato in produzione, addetto all’assemblaggio, imballaggio o etichettatura). B.d Con progetto di decisione del 24 marzo 2022 (doc. UAIE 38), l’UAI- B._______ ha comunicato all’interessato che sussisterebbe un diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° novembre 2021 (decorso il termine di attesa legale di un anno) al 31 marzo 2022 (tre mesi dopo l’accertato mi- glioramento dello stato di salute). B.e Con scritto del 2 maggio 2022 (doc. UAIE 46), l’interessato ha chiesto il riesame del progetto di decisione del 24 marzo 2022 sulla base del rap- porto ortopedico del 27 aprile 2022 del dott. F., allegato in copia (doc. UAIE 45). B.f Con rapporto del 16 maggio 2022 (doc. UAIE 49), il dott. F. ha precisato, su richiesta del medico SMR (doc. UAIE 48), che l’interessato risultava in trattamento riabilitativo, che la terapia si sarebbe protratta per qualche mese e che la sua residua capacità lavorativa in un’attività confa- cente allo stato di salute si attestava al 70%. B.g Nel rapporto del 31 maggio 2022 (doc. UAIE 50), il medico SMR dott.ssa E._______ – dopo aver ripreso le diagnosi esposte nella sua presa di posizione del 7 febbraio 2022 e rilevato che l’insorgente soffre altresì di pollice a scatto – ha indicato che, fermo restando un’incapacità lavorativa del 100% nell’attività di operaio di magazzino dal 6 novembre 2020, l’inte- ressato presenta un’incapacità al lavoro del 30% in un’attività sostitutiva adeguata dal 1° gennaio 2022. B.h Da una nota telefonica dell’UAI-B._______ del 2 dicembre 2022 (doc. UAIE 51), risulta che l’interessato ha terminato le terapie prescritte ed è iscritto alla disoccupazione italiana dal 1° gennaio 2022. Con scritto del 2 marzo 2023 (doc. UAIE 60), l’interessato ha prodotto, su richiesta dell’UAI- B._______ (doc. UAIE 54), lo scritto del 27 luglio 2022 dell’INPS di (...) concernente l’indennità di disoccupazione italiana (doc. UAIE 59), oltre ad un rapporto ortopedico del 1° agosto 2022 del dott. F._______ (doc. UAIE 58). B.i Con annotazione del 10 marzo 2023 (doc. UAIE 62), il medico SMR dott.ssa E._______ ha rilevato che il rapporto ortopedico del 1° agosto 2022 non si pronuncia sulla diagnosi, sulla prognosi, sull’obiettività di un eventuale peggioramento del quadro clinico e sull’incapacità lavorativa e non pone l’indicazione di alcun intervento chirurgico e di alcuna terapia
C-3367/2023 Pagina 4 riabilitativa. Ha confermato la sua precedente valutazione e ritenuto che l’incapacità lavorativa del 30% in un’attività sostitutiva adeguata è giustifi- cata fino al 1° agosto 2022. B.j Con decisione dell’11 maggio 2023 (doc. UAIE 66), l’Ufficio dell’assicu- razione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell’interessato una rendita intera d’invalidità svizzera dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022, unitamente alla rendita comple- tiva in favore della figlia. Nella motivazione della decisione, è indicato che, in virtù della documentazione acquisita all’incarto, risulta un’incapacità al lavoro del 100% nell’attività di operaio di magazzino dal 6 novembre 2020 ed un’incapacità al lavoro del 100% dal 6 novembre 2020, del 30% dal 1° gennaio 2022 e dello 0% dal 1° agosto 2022 in un’attività sostitutiva ade- guata, ciò che comporta un grado d’invalidità del 27,8% dal 1° gennaio 2022 e dello 0% dal 1° agosto 2022. Per quanto attiene all’adozione di provvedimenti professionali, è rilevato che sul mercato del lavoro vi sono attività direttamente accessibili, ritenuta la possibilità di un reinserimento nel mondo del lavoro tramite la normale via del collocamento. C. C.a Il 12 giugno 2023, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE dell’11 maggio 2023 mediante il quale ha chiesto d’annullare la decisione impugnata e di concedergli una rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2022. Si è doluto di un’errata valutazione del suo stato di salute. Ha in particolare segnalato che, secondo i rapporti ortopedici del 7 giugno 2023 e del 1° agosto 2022 del dott. F., allegati in copia, le sue condizioni di salute sono de- stinate a peggiorare. Con scritto del 7 luglio 2023 (doc. TAF 5), ha poi esi- bito una prescrizione per risonanza magnetica. C.b Il 26 luglio 2023, il ricorrente ha versato l’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2, 3 e 7). C.c Con scritto del 28 agosto 2023 (doc. TAF 8), l’insorgente ha prodotto una prescrizione per l’esecuzione di un’iniezione di sostanze terapeutiche, un rapporto ortopedico del 28 agosto 2023 ed un referto ortopedico del 22 agosto 2023. C.d Con risposta al ricorso del 10 ottobre 2023 (doc. TAF 10), l’UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla risposta dell’UAI-B. del 5 ottobre 2023, secondo
C-3367/2023 Pagina 5 cui, in virtù del rapporto del 31 maggio 2022 e dell’annotazione del 10 marzo 2023 del medico SMR, l’esercizio dell’attività di operaio magazzi- niere non è più esigibile dal 6 novembre 2020, ma l’insorgente è abile al lavoro al 70% dal 1° gennaio 2022 ed al 100% dal 1° agosto 2022 in un’at- tività confacente allo stato di salute. Detto Ufficio ha poi rilevato che i do- cumenti medici prodotti in sede di ricorso e sottoposti ad esame del medico SMR (v. l’annotazione del 18 settembre 2023) non apportano nuovi ele- menti clinici tali da giustificare un’incapacità lavorativa superiore a quella ritenuta nelle sue precedenti valutazioni. Per quanto attiene all’aspetto eco- nomico, l’UAI-B._______ ha ribadito la correttezza della valutazione effet- tuata. C.e Nella replica del 14 novembre 2023 (doc. TAF 13), il ricorrente ha pre- cisato che, secondo il rapporto ortopedico del 6 novembre 2023 del dott. F., allegato in copia, le patologie di cui è affetto sono di natura degenerativo-artrosica, limitano in modo significativo la sua autonomia fun- zionale e non gli consentono di reperire un’attività confacente al suo stato di salute. Ha poi sottolineato che si sottopone a sedute di fisioterapia e di attività sportive al fine di stabilizzare le sue condizioni di salute e frequenta dei corsi di formazione alfine di reinserirsi nel mondo del lavoro (allegati certificati di fisioterapia, scheda di attività sportive, attestati di frequenza di corsi e certificato di iniezioni di sostanze terapeutiche). C.f Nella duplica del 21 dicembre 2023 (doc. TAF 15), l’UAIE ha nuova- mente proposto la reiezione del ricorso e rinviato alla duplica dell’UAI- B. dell’11 dicembre 2023, secondo cui i documenti medici prodotti in replica e sottoposti ad esame del proprio servizio medico (v. l’annota- zione del 1° dicembre 2023 del medico SMR), non apportano nuovi ele- menti oggettivi tali da modificare la precedente valutazione clinico-lavora- tiva. C.g In una presa di posizione datata 5 gennaio 2024 (doc. TAF 18), l’insor- gente si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 12 giugno 2023 ed alla replica del 14 novembre 2023, chie- dendo di essere sottoposto ad una perizia medico-legale atta ad “indagare le reali condizioni di salute (...) e la reale incapacità lavorativa” (allegati un rapporto ortopedico del 25 gennaio 2024 del dott. F._______, un referto ortopedico del 16 gennaio 2024, certificati di prestazioni sanitarie speciali- stiche, prescrizioni di visita fisiatrica, scheda di attività sportive).
C-3367/2023 Pagina 6 C.h Con provvedimento del 13 febbraio 2024 (doc. TAF 19), questo Tribu- nale ha trasmesso all’autorità inferiore per conoscenza lo scritto di osser- vazioni del ricorrente datato 5 gennaio 2024. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi- curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'inva- lidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. Salvo disposizioni transitorie contrarie, le nuove norme procedurali si ap- plicano immediatamente con la loro entrata in vigore (DTF 130 V 1 consid. 3.2; 129 V 113 consid. 2.2). 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, è domiciliato in Italia e sussiste un nesso transfrontaliero, il medesimo es- sendo stato assicurato ed avendo lavorato in Svizzera tra il 2007 ed il 2020 (doc. UAIE 66; DTF 145 V 231 consid. 7.1, 143 V 354 consid. 4, 143 V 81,
C-3367/2023 Pagina 7 in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei si- stemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tut- tavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una ren- dita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del Regolamento n. 883/2004 in relazione con l’Allegato VII del re- golamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). 3.2 La domanda di una rendita d’invalidità svizzera essendo stata presen- tata il 9 aprile 2021, al caso in esame, salvo indicazione contraria, si appli- cano di principio le disposizioni della 6a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA immediatamente applicabili con la loro en- trata in vigore), così come le ulteriori modifiche entrate in vigore successi- vamente e fino alla pronuncia della decisione impugnata. Al caso concreto, non sono comunque applicabili le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI e della LPGA (Ulteriore sviluppo dell'AI; RU 2021 705; FF 2017 2191) e le modifiche del 3 novembre 2021 dell'OAI (RU 2021 706), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022.
C-3367/2023 Pagina 8 3.3 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de- cisione impugnata, in concreto l’11 maggio 2023. Il giudice delle assicura- zioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situa- zione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della si- tuazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Giova peraltro rilevare che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI sviz- zera per 4 anni e 10 mesi (doc. UAIE 66) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione (art. 36 cpv. 1 LAI). 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI). 5.1.1 Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la per- dita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considera- zione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.1.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante prov- vedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
C-3367/2023 Pagina 9 5.1.3 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021), l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è in- valido per almeno il 70%. 5.1.4 In virtù dell’art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle pre- stazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condi- zioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.1.2 del presente giudizio]; DTF 142 V 547 consid. 3.2), ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. L’art. 29 cpv. 3 LAI precisa altresì che la rendita è versata all'inizio del mese in cui nasce il diritto. 5.1.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In virtù dell'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui, dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, in una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido) è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del confronto dei redditi). 5.1.6 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce peraltro, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 5.2 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA (nella versione in vigore fino al 31 dicem- bre 2021), se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta pro- porzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richie- sta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustifi- cata hanno subito una notevole modifica.
C-3367/2023 Pagina 10 5.2.1 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'as- sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora, il cambia- mento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento con- statato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente conti- nuerà a durare. Detta norma si applica anche in caso di assegnazione re- troattiva di una rendita scalare (DTF 133 V 263 consid. 6.1; sentenze del TF 8C_578/2019 del 5 marzo 2020 consid. 4.2 con rinvii nonché 8C_759/2020 del 22 gennaio 2020 consid. 2.2). 5.2.2 Costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invali- dità e, quindi, sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue con- seguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento signi- ficativo (DTF 130 V 343 consid. 3.5; sentenza del TF 9C_347/2020 del 25 marzo 2021 consid. 3). 5.2.3 Quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sop- prime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 131 V 164; 131 V 120; 125 V 143; sentenza del TF 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). 6. 6.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Il rapporto medico deve altresì essere redatto da medici che
C-3367/2023 Pagina 11 dispongono delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso (DTF 137 V 210 consid. 3.1; sentenze del TF 9C_885/2017 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2). 6.2 Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto as- sicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giu- diziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo ammini- strativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (DTF 136 V 376 consid. 4). Nelle procedure concernenti l’assegnazione o il rifiuto di prestazioni di as- sicurazioni sociali non sussiste pertanto un diritto formale di essere sotto- posto a perizia medica esterna da parte dell’ente assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'af- fidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a una perizia medica esterna (DTF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465 consid. 4.4; 122 V 157 consid. 1d; v. anche, fra le altre, le sentenze del TAF C-4281/2020 del 10 marzo 2022 consid. 6.2, C-2102/2020 del 27 gennaio 2022 consid. 6.9, C-5275/2018 del 29 giugno 2020 consid. 2.6 e C-991/2018 del 13 febbraio 2020 consid. 7.3.3). 6.3 I rapporti del servizio medico regionale (SMR) e del servizio medico dell’UAIE sono da considerare basi di giudizio interne dell’istituto assicura- tore e quindi da apprezzare come tali (sentenze del TAF C-4281/2010 con- sid. 6.3 e C-2979/2019 del 3 marzo 2022 consid. 8.4 con rinvii). 6.4 I rapporti interni dell’assicurazione non pongono autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio anche dell'amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili cono- scenze specialistiche – la situazione medica e di formulare delle raccoman- dazioni quanto al seguito da dare all’incarto da un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_558/2019 del 2 marzo 2020 consid. 2.2 con rinvii). Non è peraltro indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR o il servizio medico dell’UAIE esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce pertanto, per costante giurisprudenza, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR o del servizio medico dell’UAIE se essi soddisfano altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente
C-3367/2023 Pagina 12 riconosciute. In presenza di rapporti medici contraddittori, devono indicare i motivi per cui si fondano su un rapporto piuttosto che su un altro o se occorre effettuare un complemento dell’istruttoria (DTF 142 V 58 consid. 5.1). Se i documenti agli atti non permettono di pronunciarsi sulle pretese giuridiche litigiose, non è possibile decidere unicamente sui rapporti medici interni all’amministrazione, ma occorre effettuare un completamento dell’istruttoria (sentenza del TF 9C_165/2015 del 12 novembre 2015 con- sid. 4.3 e 9C_58/2011 del 25 marzo 2011 consid. 3.3; v. pure le sentenze del TAF C-4281/2020 consid. 6.4 e C-2979/2019 consid. 8.6 con rinvii). 6.5 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 con rinvii). 7. 7.1 Secondo costante giurisprudenza, assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva e/o limitata nel tempo, l'autorità amministra- tiva disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di conte- stazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giu- dice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato (cfr., su questo punto, in particolare DTF 131 V 164 consid. 2 e DTF 125 V 413 consid. 2d). 7.2 Nel caso in esame, l’oggetto litigioso è rappresentato dall’integralità della decisione dell’UAIE dell’11 maggio 2023, mediante la quale è stata accordata una rendita intera d’invalidità dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022, e ciò benché il ricorrente sembri avere impugnato solo la parte della decisione che sancisce un rifiuto a concedergli una rendita d’invalidità suc- cessivamente al 31 marzo 2022. 8. 8.1 Questo Tribunale rileva che, a suo tempo, nel febbraio e nell’aprile 2021, il ricorrente è stato sottoposto ad una valutazione internistica.
C-3367/2023 Pagina 13 8.2 Nei rapporti del 19 febbraio e 19 aprile 2021, il dott. D., spe- cialista in medicina interna (medico incaricato dall’assicurazione C.; doc. UAIE 91 e UAIE 111), aveva diagnosticato segnatamente una lombalgia cronica con sindrome lombovertebrale su discopatia L5-S1 con lieve instabilità segmentale, sindrome cervicale in esiti di artrodesi chi- rurgica C4-C5, omalgia cronica sinistra in esiti di lussazione, gonalgia cro- nica sinistra su meniscopatia mediale in esiti di trauma distorsivo, dolori e limitazioni funzionali della caviglia destra in esiti di trauma distorsivo. Se- condo il medico, il quadro clinico era stabilizzato. L’insorgente era, a suo giudizio, inabile al lavoro, a titolo definitivo, in un’attività pesante, mentre in un’attività confacente allo stato di salute (si trattava di un lavoro leggero con limitazioni per il trasporto di pesi, l’effettuazione di determinati movi- menti, l’assunzione di determinate posizioni, la deambulazione, senza ne- cessità di salire su scale) era normalmente abile al lavoro, da “subito”. 9. 9.1 Nel rapporto del 7 febbraio 2022 (doc. UAIE 35), il medico SMR dott.ssa E._______ ha dapprima rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti, che il ricorrente soffre di una lombalgia cronica con sin- drome lombovertebrale, di una sindrome cervicale, di omalgia cronica sini- stra, di gonalgia cronica sinistra, di dolori e limitazioni funzionali croniche alla caviglia destra. Egli è stato sottoposto, nel 2001, ad un intervento di artrodesi chirurgica C4-C5 ed ha subito, nel 2008, la lussazione della spalla sinistra e, nel 2019, un trauma distorsivo della caviglia destra e del ginoc- chio sinistro. Il medico SMR ha poi osservato che i referti di risonanza ma- gnetica evidenziano gli esiti dell’artrodesi C4-C5, una discopatia L5-S1 con protrusione e conflitto con le radici S1, una lieve instabilità del segmento L5-S1, la fissurazione del corno posteriore del menisco, una piccola lesione osteocondrale della porzione mediale del domo astragalico. La dott.ssa E._______ ha quindi ritenuto che l’esercizio dell’attività di operaio di ma- gazzino non è più esigibile dal 6 novembre 2020, ma che l’insorgente pre- senta, dal 1° gennaio 2022, una capacità al lavoro del 100% in un’attività confacente allo stato di salute. 9.2 In sede di opposizione al progetto di decisione, con scritto del 2 maggio 2022 (doc. UAIE 46), l’insorgente ha trasmesso un rapporto ortopedico del 27 aprile 2022 del dott. F._______ (doc. UAIE 45), in cui è indicato che il paziente lamenta, fra gli altri, dolore cervicale con irradiazione all’arto su- periore sinistro, lombalgia, gonalgia bilaterale, dolore alla tibio-tarsica de- stra, pollice a scatto bilaterale e prescritto “un intenso percorso riabilitativo finalizzato al miglioramento delle autonomie funzionali”. Con rapporto del
C-3367/2023 Pagina 14 16 maggio 2022 (doc. UAIE 49), il dott. F._______ ha poi precisato, su richiesta del medico SMR (doc. UAIE 48), che il ricorrente risultava in trat- tamento riabilitativo, che la terapia si sarebbe protratta per qualche mese e che la sua residua capacità lavorativa in un’attività adeguata (attività molto leggera, con pause di 5 minuti ogni 2 ore, alternanza delle posture ogni 60 minuti, sollevamento di pesi non superiore ai 5 kg, quali ad esempio attività d’ufficio) si attestava al 70%. Con scritto del 2 marzo 2023 (doc. UAIE 60), l’insorgente ha poi prodotto un rapporto ortopedico del 1° agosto 2022 del dott. F._______ (doc. UAIE 58). 9.3 Nel rapporto del 31 maggio 2022 (doc. UAIE 50), il medico SMR dott.ssa E._______ ha poi ritenuto, sulla base del rapporto ortopedico del 16 maggio 2022 del dott. F., che in un’attività sostitutiva adeguata (trattasi di un’attività semplice e ripetitiva, parzialmente sedentaria, leg- gera, che consenta un’alternanza della postura, con pause supplementari, senza necessità di sollevare pesi superiori ai 5 kg, svolgere attività con le braccia in alto, eseguire movimenti ripetuti di flessione/estensione e tor- sione del tronco, deambulare per lunghi tratti e su terreno accidentato, sa- lire le scale) si giustifica un’incapacità al lavoro del 100% dal 6 novembre 2020 e del 30% dal 1° gennaio 2022. Con annotazione del 10 marzo 2023 (doc. UAIE 62), ha poi precisato che il rapporto ortopedico del 1° agosto 2022 del dott. F. conferma la nota lesione osteocondrale del domo astragalico, senza riferire di alcuna nuova diagnosi, certificare alcuna inca- pacità lavorativa, prescrivere alcuna nuova terapia farmacologica, porre l’indicazione di alcun intervento chirurgico e di alcuna terapia riabilitativa, fisiatrica o fisica, menzionare alcun ricovero ospedaliero e/o alcun accesso al pronto soccorso. Il medico SMR ha quindi confermato, nella sostanza, la sua precedente valutazione del 31 maggio 2022 e ritenuto che l’incapa- cità lavorativa del 30% in un’attività sostitutiva adeguata – dovuta alla pro- secuzione della terapia riabilitativa in corso nel mese di maggio 2022 – è giustificata fino al 1° agosto 2022, data del rapporto ortopedico, in cui non è più certificata alcuna incapacità lavorativa. 9.4 Il ricorrente ha certo fatto valere in sede di ricorso di avere diritto ad una rendita intera d’invalidità anche successivamente al 1° aprile 2022 poi- ché le sue condizioni di salute sono destinate a peggiorare (doc. TAF 1). Sennonché, agli atti di causa non figura alcun documento medico di data anteriore alla decisione dell’UAIE dell’11 maggio 2023 che concluda sulla base di esami oggettivi ad un’incapacità lavorativa in un’attività confacente allo stato di salute diversa da quella ritenuta nella decisione impugnata. Per quanto attiene ai rapporti ortopedici del 7 giugno, 28 agosto e 6 no- vembre 2023 del dott. F._______ ed al referto ortopedico del 22 agosto
C-3367/2023 Pagina 15 2023 (doc. TAF 1, TAF 8 e TAF 13), secondo il medico SMR (v. le annota- zioni del 18 settembre e 1° dicembre 2023; doc. TAF 10 e TAF 15), gli stessi espongono le diagnosi ed il quadro clinico di cui si è già tenuto conto nella determinazione delle limitazioni funzionali per lo svolgimento di un’attività sostitutiva adeguata, senza riferire di alcuna nuova diagnosi, comportare alcun esame obiettivo, certificare alcuna incapacità lavorativa, porre l’indi- cazione per alcuna procedura chirurgica, prescrivere alcuna nuova terapia farmacologica, menzionare alcun ricovero ospedaliero e/o alcun accesso al pronto soccorso. Quanto al rapporto ortopedico del 25 gennaio 2024 (doc. TAF 18), peraltro di data posteriore alla decisione impugnata, lo stesso evidenzia le patologie (cervicobrachialgia, conflitto sottoacromiale della spalla sinistra, lombalgia, gonalgia, dolore alla tibio-tarsica) e le limi- tazioni funzionali note e già diagnosticate, senza riferire di alcuna sostan- ziale modifica dello stato di salute e senza fare riferimento ad una specifica incapacità lavorativa. La prescrizione per visita fisiatrica e per risonanza magnetica, la prescrizione e le iniezioni di sostanze terapeutiche, il piano riabilitativo, le sedute di fisioterapia e di attività sportiva (doc. TAF 1, TAF 8, TAF 9 e TAF 17) non implicano altresì, e di per sé, una constatazione di un peggioramento dello stato di salute dell’insorgente suscettibile di inci- dere sulla sua residua capacità lavorativa. 9.5 In conclusione, sulla scorta in particolare delle valutazioni del medico SMR del 7 febbraio e 31 maggio 2022 e del 10 marzo 2023 nonché delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che risulta giustifi- cato confermare quanto ritenuto dall’UAIE, ossia che lo stato di salute del ricorrente ha impedito al medesimo di svolgere sia la sua precedente atti- vità di operaio di magazzino sia un’attività sostitutiva adeguata dal 6 no- vembre 2020 al 31 dicembre 2021. All’insorgente sarebbero poi state ra- gionevolmente proponibili attività confacenti al suo stato di salute nella mi- sura del 70% dal 1° gennaio 2022 e del 100% dal 1° agosto 2022. Ciò premesso, quanto alla richiesta, formulata con scritto di osservazioni alla duplica, d’effettuazione di una perizia medico-legale – a prescindere dal fatto che dinanzi al Tribunale amministrativo federale, le conclusioni de- vono essere presentate con il ricorso; dopo la scadenza del termine di ri- corso, le conclusioni possono essere specificate, ristrette o abbandonate, ma non ampliate (DTF 136 II 165 consid. 4; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜH- LER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. marg. 2.215) – essa può essere respinta, non essendovi da atten- dersi dalla stessa alcun nuovo elemento decisivo, perlomeno fino alla data della decisione impugnata.
C-3367/2023 Pagina 16 10. 10.1 Questo Tribunale osserva altresì che, secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l’obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (DTF 130 V 97 consid. 3.2 e relativi riferimenti). In virtù di tale obbligo, l’assicurato deve pertanto intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario anche in una nuova professione (DTF 138 V 457 consid. 3.2; sentenza del TF 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.2). 10.2 Quanto all’esigibilità e alla possibilità per l’insorgente di esercitare una nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro, questo Tribunale os- serva che nel momento in cui è stato accertato in modo affidabile – il 31 maggio 2022 ed il 10 marzo 2023 (v. i rapporti del medico SMR [doc. UAIE 50 e UAIE 62]) – che l’esercizio (dapprima al 70% e poi al 100%) di un’at- tività sostitutiva adeguata era ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457 consid. 3.3; v. anche la sentenza del TAF C- 6022/2010 del 22 febbraio 2013 consid. 4.1.2) – il ricorrente, nato il (...), non aveva chiaramente ancora raggiunto l’età di 60 anni a partire dalla quale la giurisprudenza considera che di principio non esiste più la possi- bilità realistica di mettere a profitto la residua capacità lavorativa sul mer- cato del lavoro generalmente supposto equilibrato (DTF 143 V 431 consid. 4.5 e 138 V 457 consid. 3.3; sentenze del TF 9C_87/2018 del 5 aprile 2018 consid. 4.2, 9C_839/2017 del 24 aprile 2018 consid. 6.2 e 8C_761/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 3.2.3). 10.3 Benché la questione non sia neppure stata sollevata dal ricorrente, va rilevato che l’UAIE ha comunque ritenuto, nell’ambito del calcolo compara- tivo dei redditi (doc. UAIE 39 e UAIE 65), che il medesimo avrebbe potuto svolgere un’attività confacente al suo stato di salute in ogni categoria pro- fessionale del settore secondario nonché del settore terziario. Certo, du- rante la sua carriera professionale, l’insorgente appare avere svolto esclu- sivamente l’attività di metalmeccanico e di aiuto magazziniere (doc. UAIE 14). Questo Tribunale osserva, tuttavia, che al medesimo si presenta co- munque un ventaglio di professioni possibili nei settori dell’industria e dei servizi (addetto alla vendita, autista/fattorino, operaio non qualificato in pro- duzione, addetto all’assemblaggio, imballaggio o etichettatura), con man- sioni semplici, poco qualificate, che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di formazione professionale e un adat- tamento del posto di lavoro alle sue condizioni di salute risulta comunque
C-3367/2023 Pagina 17 di relativamente semplice realizzazione (cfr. anche la sentenza del TAF C- 517/2017 del 12 giugno 2019 consid. 8 con rinvii). Infine, va rilevato che un eventuale rapporto di lavoro avrebbe potuto proseguire per oltre 27 anni (fino all’età di pensionamento secondo il diritto svizzero). Da quanto espo- sto, discende che chiaramente può essere ragionevolmente preteso dal ricorrente che abbia a mettere a profitto la sua residua capacità lavorativa in attività leggere adattate su un mercato del lavoro equilibrato. 11. Ciò premesso, occorre esaminare la conformità del tasso d’invalidità cal- colato dall’autorità inferiore. 11.1 Dal momento che dal 1° novembre 2021, ossia alla scadenza dell’anno d’attesa, al 31 dicembre 2021, il ricorrente ha presentato un’inca- pacità lavorativa del 100% sia nell’attività di operaio di magazzino che in un’attività confacente al suo stato di salute (cfr. il rapporto del medico SMR del 7 febbraio 2022 [doc. UAIE 35]), il medesimo ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° novembre 2021 (decorso il termine di attesa legale di un anno) al 31 marzo 2022 (tre mesi dopo l’accertato miglioramento dello stato di salute). 11.2 11.2.1 Nella misura in cui, dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, l’insorgente ha poi presentato un'incapacità lavorativa del 30% in un'attività sostitutiva adeguata (cfr. l’annotazione del medico SMR del 10 marzo 2023 [doc. UAIE 62]), questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato dall’UAI-B._______ per la determinazione del grado d’invalidità (doc. UAIE 65; peraltro trasmesso all’insorgente mediante il provvedimento del 17 ot- tobre 2023 di questo Tribunale [doc. TAF 11]), che occorre fare riferimento piuttosto ai dati del 2022 che a quelli del 2020, fermo restando che da que- sto profilo nulla cambia nella sostanza per attiene all’esito della lite. 11.2.2 Per quanto attiene al reddito da valido, si sarebbe dovuto tenere conto di un reddito annuale di fr. 66'144.-, conseguibile come salariato nel settore del trasporto e magazzinaggio nel 2022 (tenuto conto di un salario medio mensile nel 2022 di fr. 5'200.-, livello di competenze 1, secondo la pertinente Tabella TA1 dell’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, e di un orario usuale di 42.4 ore settimanali nel 2022 [cfr. statistiche pubblicate dall’Ufficio federale di statistica]).
C-3367/2023 Pagina 18 11.2.3 Per quel che concerne il reddito da invalido, va fatto riferimento al reddito annuale ottenibile in attività semplici e ripetitive nel 2022 di fr. 46'456.- (tenuto conto di un salario medio mensile nel 2022 di fr. 5'305.- [valore mediano totale, livello di competenze 1], secondo la pertinente ta- bella TA1 dell’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, di un orario usuale di 41.7 ore settimanali nel 2022 [cfr. statistiche pubblicate dall’Ufficio fede- rale di statistica] e della presa in considerazione di una diminuzione del 30% per l’incapacità lavorativa). 11.2.4 Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 66'144.- e quello da inva- lido di fr. 46’456.- consegue la determinazione di un grado d’invalidità del 29,76%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell’assi- curazione svizzera per l’invalidità (non essendo raggiunta la necessaria so- glia del 40%). 11.3 11.3.1 Ritenuto, infine, che al 1° agosto 2022 sarebbero state di nuovo pro- ponibili all’insorgente attività confacenti al suo stato di salute nella misura del 100% (cfr. l’annotazione del medico SMR del 10 marzo 2023 [doc. UAIE 62]), questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato dall’UAI-B._______ per la determinazione del grado d’invalidità (doc. UAIE 39; peraltro trasmesso all’insorgente mediante il provvedimento del 17 ot- tobre 2023 di questo Tribunale [doc. TAF 11]), che occorre fare riferimento piuttosto ai dati del 2022 che a quelli del 2020, fermo restando che da que- sto profilo nulla cambia nella sostanza per attiene all’esito della lite. 11.3.2 Per quanto attiene al reddito da valido, si sarebbe dovuto tenere conto di un reddito annuale di fr. 66'144.-, conseguibile come salariato nel settore del trasporto e magazzinaggio nel 2022 (tenuto conto di un salario medio mensile nel 2022 di fr. 5'200.-, livello di competenze 1, secondo la pertinente Tabella TA1 dell’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, e di un orario usuale di 42.4 ore settimanali nel 2022 [cfr. statistiche pubblicate dall’Ufficio federale di statistica]). 11.3.3 Per quel che concerne il reddito da invalido, va fatto riferimento al reddito annuale ottenibile in attività semplici e ripetitive nel 2022 di fr. 66'366.- (tenuto conto di un salario medio mensile nel 2022 di fr. 5'305.- [valore mediano totale, livello di competenze 1], secondo la pertinente ta- bella TA1 dell’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari e di un orario usuale di 41.7 ore settimanali nel 2022 [cfr. statistiche pubblicate dall’Ufficio federale di statistica]).
C-3367/2023 Pagina 19 11.3.4 Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 66'144.- e quello da inva- lido di fr. 66'366.- consegue la determinazione di un grado d’invalidità dello 0%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell’assicura- zione svizzera per l’invalidità (non essendo raggiunta la necessaria soglia del 40%). 12. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 13. 13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammon- tare, versato dall'insorgente stesso il 26 luglio 2023. 13.2 Visto l’esito della procedura, al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche vincenti, non hanno di principio diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l’altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3367/2023 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente. L'an- ticipo spese di fr. 800.-, versato il 26 luglio 2023, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-3367/2023 Pagina 21 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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