Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3058/2015
Entscheidungsdatum
23.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-3058/2015

S e n t e n z a d e l 2 3 m a g g i o 2 0 1 6 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Daniel Stufetti, Franziska Schneider, cancelliera Anna Röthlisberger.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Marco Probst, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita e a provvedi- menti professionali (decisione del 24 marzo 2014).

C-3058/2015 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano, nato l’(...) 1952, residente in Italia, coniugato con due figlie, ha lavorato in qualità di magazziniere presso la B., di C., dal 31 gennaio 1977 fino al 14 maggio 2013, quando ha interrotto l'attività lavorativa a causa di una sindrome ansioso depressiva (doc. 1 e 11 [questionario per il datore di lavoro del 28 novembre 2013] dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per i residenti all'e- stero [UAIE], doc. A 1 e 11). L'insorgenza della malattia è stata annunciata, il 21 maggio 2013, all'assi- curatore malattia D., il quale ha versato delle indennità giornaliere al 100% a far tempo dal 15 maggio 2013 e al 50% nel gennaio 2014 (doc. 2, 4, da 6 a 8, 36, 45 e da 56 a 58 dell'incarto dell'assicuratore malattia, doc. B 2, 4, da 6 a 8, 36, 45 e da 56 a 58). B. B.a Il 15 novembre 2013 l'assicurato ha presentato all'attenzione dell'Uffi- cio dell'assicurazione invalidità del Cantone E._______ (UAI) una do- manda tendente all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione invalidità (doc. A 1 e 12-3). L'UAI ha richiamato l'incarto dell'assicuratore malattia ed esperito l'istrutto- ria, assumendo agli atti:  i certificati medici della dott.ssa F., medico chirurgo, re- datti dal 15 maggio 2013 fino a febbraio 2014 (doc. B 13, 14, 15, 16, 18, 27-6, 28-2, 29-2, 31, 35, 51 [del dott. G. in sostitu- zione del medico curante], 54 e 55), che riconoscevano una totale incapacità lavorativa continuativa dapprima con la diagnosi di una sindrome ansioso-depressiva reattiva, ipertensione arteriosa non controllata dalla terapia in corso ed episodi di tachicardia e, da ul- timo, con la diagnosi di una sindrome ansioso-depressiva;  la perizia psichiatrica del 9 giugno 2013 (doc. B 34) del dott. H._______, FMH in psichiatria e psicoterapia, incaricato dall'assi- curatore malattia, il quale ha posto la diagnosi di sindrome da di- sadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10; F43.22);

C-3058/2015 Pagina 3  la prescrizione psichiatrica del dott. I., medico del Centro psico sociale, del 7 agosto 2013 (doc. B 30-2 e 32);  il rapporto peritale del dott. H. del 18/23 dicembre 2013 (doc. B 53), nel quale il perito ha annotato che il ripristino della capacità lavorativa, ventilato nel precedente rapporto del 9 giugno 2013 (ripresa totale entro otto settimane), non si sarebbe confer- mato e che vi era stato un tentativo di rientro, circa tre mesi prima, fallito dopo alcuni giorni. Il perito ha nuovamente prognosticato una ripresa della capacità lavorativa del 50% da gennaio 2014 e totale da febbraio 2014;  il verbale di incontro con J., consulente d'integrazione pro- fessionale, del 10 gennaio 2014 in cui era indicato che l'interessato aveva ripreso il lavoro nella misura del 50%, ma che faceva fatica (doc. A 20); B.b Alla luce della documentazione prodotta il Servizio medico regionale (SMR) ha quindi redatto il 4 febbraio 2014 tramite il dott. K., la cui specializzazione non è nota, il proprio rapporto finale. Questo ha riportato la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva con somatizzazioni d'ansia, ri- tenuta un'incapacità lavorativa totale dal 15 maggio 2013, pari al 50% dal 1° gennaio 2014 e nulla dal 1° febbraio 2014. La prognosi sull'evoluzione della capacità lavorativa è stata considerata favorevole purché la mansione abituale restasse sostanzialmente immodificata (doc. A 23; cfr. anche doc. A 26 [verbale di chiusura del 5 febbraio 2014]). C. C.a Fondandosi sul summenzionato rapporto con progetto di decisione del 6 febbraio 2014 (doc. A 25) l'UAIE ha respinto la domanda tendente all'ot- tenimento di prestazioni dell'assicurazione invalidità. L'autorità inferiore ha ritenuto che l'interessato presentava un'incapacità lavorativa totale dal 15 maggio 2013 al 31 dicembre 2013, del 50% nel mese di gennaio 2014 e nulla da febbraio 2014 nell'attività abituale di magazziniere. Pertanto, l'as- sicurato non disponeva di un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità del 40%. Essendo completamente abile al lavoro nella precedente attività non è stata valutata la possibilità di effettuare eventuali provvedi- menti di ordine professionale. L'interessato non ha presentato osservazioni al progetto di decisione.

C-3058/2015 Pagina 4 C.b Con decisione del 24 marzo 2014 (doc. A 29 [trasmessa per racco- mandata all'interessato e la cui data di notifica non è stata registrata agli atti]) l'autorità inferiore ha confermato il progetto di decisione. D. D.a Con scritto del 26 marzo 2014 (doc. A 30) l'assicurato ha chiesto all'UAI di trasmettere tutta la documentazione clinica al dott. L., speciali- sta in psichiatria e psicoterapia, e liberato dal segreto medico tutti i profes- sionisti medici che l'hanno avuto in cura in favore di quest'ultimo. Alla do- manda l'UAI ha dato seguito con lettera del 2 aprile 2014 (doc. A 31). D.b Con scritto del 3 aprile 2014 (doc. A 32) l'interessato ha comunicato all'UAI di essere in cura, dal mese di marzo (e più precisamente dal 17 marzo 2014 [cfr. doc. A 34 pag. 1 e 42-1]), presso il dott. L., indi- cato che il suo stato di salute non era "per niente migliorato" e chiesto di tenere il caso in sospeso in attesa di ricevere una relazione del medico curante che sarebbe stata redatta al più tardi entro la fine del mese di aprile. D.c L'UAI, con lettera del 4 aprile 2014 (doc. A 33), ha segnalato all'inte- ressato che la comunicazione (recte: decisione) del 24 marzo 2014 non era ancora cresciuta in giudicato e, pertanto, che per inoltrare un eventuale ricorso, si poteva rivolgere al Tribunale amministrativo federale (TAF) come indicato nei rimedi di diritto. L'amministrazione ha inoltre precisato che qua- lora invece si fosse trattato di una nuova richiesta di valutazione della fat- tispecie, pregava l'assicurato di attendere la crescita in giudicato della de- cisione e di inoltrare in seguito la documentazione del medico al fine di valutare un'eventuale entrata in materia. E. E.a In data 2 maggio 2014 l'UAI ha ricevuto la relazione peritale del dott. L._______ redatta il 29 aprile 2014 (doc. A 34 e da 42-1 a 42-4 [e doc. B 48]). Ritenuti adempiuti i presupposti per entrare in materia di una nuova richiesta di prestazioni l'UAI ha chiesto all'assicurato di trasmettere il rela- tivo formulario (cfr. doc. A da 30 a 31, da 35 a 37 e 38 [formulario domanda di prestazioni del 9 maggio 2014]). E.b Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione ha assunto agli atti la se- guente documentazione:

C-3058/2015 Pagina 5  sia la valutazione psicodiagnostica del 25 gennaio 2014 (doc. B 46), che quella neuropsicologica del 31 gennaio 2014/3 febbraio 2014 (doc. A 42-5 e segg. e doc. B 50) della dott.ssa M., psico- loga-specialista in psicoterapia cognitiva;  il rapporto della dott.ssa N., medico chirurgo, specialista in neurologia, del 14 febbraio 2014 (doc. A 42-8);  la relazione del dott. H._______ del 25 febbraio 2014 (doc. B 49), il quale ha ritenuto che i rapporti della dott.ssa N._______ e della dott.ssa M._______ non apportavano alcun elemento nuovo che invalidasse la sua valutazione del 18 dicembre 2013 che pertanto veniva confermata (cfr. anche mail dell'11 febbraio 2014 [doc. B 52] in cui il perito confermava la chiusura della malattia per il 31 gen- naio 2014);  la relazione peritale del dott. L._______ del 29 aprile 2014 (doc. A 34 e da 42-1 a 42-4 [e doc. B 48]). Il perito, che ha incontrato il ricorrente ogni due settimane dal 17 marzo 2014 e visionato l'intero incarto dell'UAI, ha posto la diagnosi di sindrome da disadatta- mento con reazione mista ansioso-depressiva di entità media- grave (ICD-10; F43.22) in evoluzione verso una sindrome depres- siva persistente. Egli ha precisato che l'interessato ha avuto una crisi scatenata da 4/5 lettere di licenziamento ricevute e poi annul- late a scadenza di tre mesi dalla ditta per la quale lavorava dal 1977. In conclusione ha affermato che quest'ultimo presentava un'incapacità lavorativa totale in maniera continuativa;  il questionario del datore di lavoro del 19 maggio 2014 (doc. A 46 e 47);  la risposta del dott. L._______ del 17 luglio 2014 alle considerazioni del dott. H._______ (doc. A 49-6 e 49-7);  il rapporto medico per la valutazione del diritto di una persona adulta a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità del medico cu- rante F._______ del 18 luglio 2014 (doc. A 51), la quale ha diagno- sticato una sindrome depressiva persistente conseguente a sin- drome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 – F43.22) che ha posto l'interessato totalmente inabile al lavoro in maniera continuativa da maggio del 2013.

C-3058/2015 Pagina 6 E.c Alla luce del tenore della documentazione specialistica assunta agli atti l'UAI ha ordinato l'erezione di una perizia psichiatrica a cura del dott. O., specialista in psichiatria e psicoterapia, (...) del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS; doc. A 56 [perizia del 16 ottobre 2014]). Il perito ha posto la diagnosi di episodio depressivo di grado lieve-medio (ICD-10 – F32.1), precisando che dal mese di maggio 2013 il ricorrente era colpito da una sindrome da disadattamento, peggiorato nel gennaio del 2014 in un episodio depressivo di media gravità, il quale da metà agosto del 2014 era in miglioramento. Pertanto il perito ha ritenuto un'incapacità lavorativa del 60% (almeno) da maggio 2013 a luglio 2014 e del 40% da agosto 2014 (intese come riduzione del rendimento) nell'attività abituale (doc. 56 pag. 12). Dalla medesima emerge anche che, contattato telefoni- camente dal perito, il dott. L. abbia riconosciuto che vi era stato un miglioramento dopo l'incremento posologico – a far tempo dal mese di agosto 2014 circa – dei medicamenti (doc. A 56 pag. 9). E.d Nel rapporto finale del dott. P._______ del 4 novembre 2014, medico SMR, la cui specializzazione non è nota, (doc. A 57), è stata posta la dia- gnosi con influsso sulla capacità lavorativa di episodio depressivo di grado medio (F32.1) e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di di- pendenza da alcool in remissione. Nell'annotazione del 24 dicembre 2014 (doc. A 69 [cfr. anche doc. A68]) il medico ha precisato che l'incapacità la- vorativa sia in attività abituale che in attività adeguata del 60% decorreva da aprile 2014 e quella del 40% da agosto 2014. E.e Con valutazione del 2 febbraio 2015 (doc. A 70) il consulente d'integra- zione professionale ha attestato che l'interessato avrebbe potuto conti- nuare la sua attività abituale di magazziniere al 60%. F. F.a Sulla base della documentazione summenzionata con progetto di de- cisione del 4 febbraio 2015 (doc. A 72) l'UAI ha respinto la domanda del 2/9 maggio 2014 (consid. E.a) tendente all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione invalidità. Secondo l'amministrazione l'interessato, da un lato, presentava un grado d'invalidità del 35% (cfr. doc. A 71 [foglio di calcolo del grado d'invalidità]), grado insufficiente per conseguire una ren- dita d'invalidità, e dall'altro, la sua età (61 anni nel 2013) e il suo iter scola- stico-socio-professionale (1° media/magazziniere) non erano tali da giusti- ficare l'attuazione di provvedimenti professionali. L'interessato non ha presentato osservazioni.

C-3058/2015 Pagina 7 F.b Con decisione del 30 marzo 2015 l'UAIE ha confermato il progetto di decisione (doc. A 76). G. In data 12 maggio 2015 A._______ ha inoltrato ricorso al Tribunale ammi- nistrativo federale (TAF) contro il citato provvedimento, precisando di voler consultare un legale (doc. TAF 1). Rappresentato dall'avv. Marco Probst, il 15 giugno 2015 l'interessato ha trasmesso un'integrazione al ricorso pendente al TAF, chiedendo l'annulla- mento della decisione dell'UAIE del 30 marzo 2015 (cfr. doc. TAF 2-5, in particolare doc. TAF 5). In via principale ha postulato il riconoscimento del diritto di percepire una rendita intera dell'assicurazione invalidità, mentre in via subordinata, il riconoscimento di un quarto di rendita, oppure, in via ulteriormente subordinata, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per ulteriori accertamenti medici ed economici. In ogni caso ha postulato una domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e protestato tasse, spese e ripetibili. Dei motivi, si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di di- ritto. H. Con decisione del 28 maggio 2015 la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha assegnato a A._______ una rendita ordinaria di vecchiaia con riduzione per anticipazione a decorrere dal 1° maggio 2015 dell'ammontare di fr. 1'382.- mensili (doc. TAF 9 e allegati). I. Con scritto del 20 luglio 2015 il ricorrente, per il tramite del proprio rappre- sentante, ha trasmesso a questo Tribunale il formulario "Domanda di gra- tuito patrocinio" e della documentazione concernente la situazione finan- ziaria del medesimo (doc. TAF 10; cfr. anche doc. TAF 3, 7, 8, 12 e 13). J. Con risposta dell'11 agosto 2015 (doc. TAF 11) l'autorità inferiore ha pro- posto l'ammissione parziale del ricorso riconoscendo all'interessato il diritto di percepire un quarto di rendita dell'assicurazione per l'invalidità a far tempo dal 1° aprile 2015, conformemente al preavviso dell'UAI del 30 luglio 2015 (allegato al doc. TAF 11). L'amministrazione ha tra l'altro evidenziato la capacità lavorativa ritenuta dall'amministrazione, ossia del 100% con di- minuzione del rendimento del 60% a far tempo da aprile 2014 e diminu- zione del rendimento del 40% da agosto 2014 sia in attività abituale che adeguata, è confermata. Tuttavia, ritenuti da un lato l'età del ricorrente (62

C-3058/2015 Pagina 8 anni nell'aprile 2014) e dall'altro il fatto che il contratto di lavoro con la B._______ era ancora in vigore nel maggio 2014, l'autorità inferiore ha ri- visto il metodo di calcolo per la determinazione dell'invalidità in quanto il ricorrente era tenuto a sfruttare la propria capacità lavorativa residua presso il proprio datore di lavoro. La stessa ha pertanto rivalutato il grado d'invalidità pari al 60% dall'aprile 2014 (inteso come riduzione del rendi- mento sull'arco di un'intera giornata lavorativa) e del 40% dall'agosto 2014 (sempre inteso come riduzione del rendimento). K. Chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta dell'autorità inferiore (cfr. doc. TAF 12 e 13 con allegati), il ricorrente, per il tramite del proprio patro- cinatore, con scritto del 18 settembre 2015, ha aderito alla proposta formu- lata dall'UAIE, chiesto il riconoscimento di congrue ripetibili allegando la nota d'onorario per un importo complessivo di fr. 4'636.75.

Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 con- sid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA [RS 830.1]), il ricorso – interposto tempestivamente e rispet- toso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della

C-3058/2015 Pagina 9 LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28- 70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 3. 3.1 3.1.1 Per l'art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve es- sere depositato entro trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF). Si tratta di un ter- mine di perenzione, improrogabile (art. 22 cpv. 1 PA; AUER/MÜL- LER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver- fahren, 2008, ad art. 50 pag. 684 N 5). 3.1.2 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto fede- rale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF). 3.1.3 Giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo la Pasqua incluso (anche art. 22a cpv. 1 lett. b PA). 3.1.4 Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il ter- mine è reputato osservato (art. 21 cpv. 2 PA; anche art. 39 cpv. 2 LPGA). L'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente (art. 8 PA e art. 58 cpv. 3 LPGA per analogia). 3.1.5 Per l'art. 29 cpv. 3 LPGA se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è deter- minante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio. 3.2 Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione for- malmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se

C-3058/2015 Pagina 10 l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per l'art. 53 cpv. 2 LPGA l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole im- portanza. 4. 4.1 In via preliminare va esaminato se l'amministrazione era autorizzata a emanare la decisione del 30 marzo 2015, in quanto la decisione del 24 marzo 2014 era nel frattempo cresciuta in giudicato oppure se le censure inoltrate dall'assicurato il 3 rispettivamente il 29 aprile 2014 (consid. D e E) andavano trasmesse al TAF per competenza, in quanto presentate prima della scadenza del termine di ricorso. 4.1.1 Al riguardo va rilevato che la decisione del 24 marzo 2014 è stata notificata al ricorrente (domiciliato in Italia) al più presto il 25 marzo se- guente (la decisione è stata trasmessa per raccomandata all'interessato, ma agli atti non è stata registrata la data dell'avvenuta notifica). Il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso ha quindi iniziato a decorrere – al più presto – il 26 marzo 2014 ed è scaduto – sempre al più presto – il 9 maggio 2014 (tenuto conto della sospensione del termine per la Pasqua del 20 aprile 2014). 4.1.2 Lo scritto di A._______ del 3 aprile 2014, da cui emerge la volontà di contestare la decisione del 24 marzo 2014 – egli ha in particolare indicato che lo stato di salute non era migliorato, di essere in cura presso un nuovo specialista (peraltro fatto già annunciato probabilmente prima del ricevi- mento della decisione del 24 marzo 2014 [cfr. doc. A 30]) e chiesto di so- spendere il caso in attesa della relazione peritale di quest'ultimo – è stato pertanto trasmesso prima della scadenza del termine di ricorso. La volontà di contestare la decisione emerge altresì dal tenore della perizia psichiatrica del dott. L._______ del 29 aprile 2014 (pervenuta all'ammini- strazione il 2 maggio 2014), che conferma l'asserito peggioramento dello stato di salute, anch'essa inoltrata prima della scadenza del termine di ri- corso. A titolo abbondanziale va del resto rilevato che, neppure nell'istante in cui l'UAI ha invitato l'assicurato a compilare il formulario di nuova richiesta, il 5 maggio 2014 (doc. A 37), la decisione era definitiva.

C-3058/2015 Pagina 11 4.1.3 In simili condizioni le richieste summenzionate, alla luce della norma- tiva suesposta, andavano trasmesse per competenza al TAF. 4.2 4.2.1 Va tuttavia ancora esaminato se, alla luce dello scritto inviato al ricor- rente il 4 aprile 2014 (doc. A 33) e i passi successivi intrapresi da quest'ul- timo, l'amministrazione poteva ritenere, in virtù del principio della buona fede, che l'assicurato avesse, per atti concludenti, ossia tramite la trasmis- sione degli atti all'UAI e non al TAF, come gli era stato espressamente in- dicato, rinunciato a presentare ricorso (cfr. in merito alla possibilità di rinun- ciare a presentare ricorso dopo la pronuncia della decisione amministra- tiva, sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 139/02 del 20 novembre 2002 consid. 2.3 e 2.4) e pertanto poteva considerarsi autoriz- zata a interpretare le censure sollevate quale nuova domanda di rendita rispettivamente quale domanda di riesame della decisione del 24 marzo 2014. 4.2.2 Al riguardo va rilevato che nello scritto del 4 aprile 2014 l'amministra- zione, in relazione alla richiesta del 3 aprile 2014 del ricorrente di sospen- dere il caso fintanto che non fosse stata trasmessa la nuova perizia psi- chiatrica, ha dichiarato che "la nostra comunicazione del 24 marzo 2014 non è ancora cresciuta in giudicato, pertanto per fare un eventuale ricorso si può rivolgere direttamente al Tribunale amministrativo federale" e ag- giunto che "mentre per l'inoltro di una nuova richiesta di valutazione del suo caso la preghiamo di attendere che la comunicazione sia cresciuta in giudicato e di inoltrarci in seguito la documentazione del medico, alfine di poter valutare un'eventuale entrata in materia". L'assicurato dal canto suo non ha né presentato ricorso al TAF né atteso la crescita in giudicato della decisione, per trasmettere l'ulteriore documen- tazione in suo possesso. 4.2.3 A mente di questa Corte alla luce del tenore dello scritto summenzio- nato l'amministrazione non poteva né doveva dedurre che l'assicurato, tra- mite l'invio della perizia prima della scadenza del termine per ricorrere, in- tendeva rinunciare a interporre ricorso. Al riguardo va rilevato che lo scritto del 4 aprile 2014 non è sufficientemente chiaro facendo quest'ultimo tra l'altro riferimento ad una "comunicazione" e non esplicitamente alla "deci- sione" quale era e non ha inoltre spiegato all'interessato, a quel tempo non patrocinato, che cosa fosse la crescita in giudicato della decisione e quali

C-3058/2015 Pagina 12 conseguenze avrebbe comportato, segnatamente una fissazione vinco- lante del grado d'invalidità, che non avrebbe potuto essere rivisto libera- mente con l'inoltro della nuova domanda, ma solo a determinate condizioni. In simili circostanze l'autorità inferiore non poteva ritenere il rapporto me- dico psichiatrico del 29 aprile 2014 e il precedente scritto del 3 aprile 2014 quale nuova domanda di prestazioni. Non essendo quindi legittimata ad emanare una nuova decisione, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al TAF per competenza. 4.3 Ne consegue che la decisione del 30 marzo 2015, emessa in violazione delle disposizioni sulla competenza, deve essere annullata, mentre il "ri- corso" del 3 aprile 2014/29 aprile 2014 – interposto tempestivamente con- tro la decisione del 24 marzo 2014 e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – presentato da una parte diretta- mente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), va considerato ammissibile. 5. 5.1 L'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una deci- sione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati. L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza). Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferi- scono ad uno o più rapporti giuridici. Se pertanto il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli altri fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso. L'og- getto della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il ricorso, le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore o perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza (sentenza del TF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.2 con rinvii). Se non vi è una decisione quindi, vi è carenza dell'oggetto impugnato e pertanto di un presupposto per procedere all'esame materiale (DTF 131 V 164 consid. 2.1). È tuttavia possibile estendere, a determinate condizioni (DTF 130 V 138 consid. 2.1), l'esame all'oggetto impugnato quando vi è un legame intrinseco tra i punti non contestati e l'oggetto della lite (DTF 122 V 36 consid. 2a).

C-3058/2015 Pagina 13 5.2 Il potere cognitivo di questo Tribunale è inoltre delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina in- fatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata pronunciata, nel caso in esame il 24 marzo 2014. Dei fatti modificatisi in seguito va di regola tenuto conto in una nuova decisione (DTF 130 V 138 con rinvii). Eccezionalmente il Tribunale tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data da un lato quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa- zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og- getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu- dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). Dall'altro il giudice delle assicurazioni sociali può, per ragioni di economia proces- suale, considerare, ai fini della valutazione, anche uno stato di fatto poste- riore alla data di emanazione della decisione amministrativa impugnata ed estendere così temporalmente l'oggetto della lite. Un tale modo di proce- dere è tuttavia lecito solo nella misura in cui lo stato di fatto subentrato successivamente alla pronuncia della decisione impugnata, che implica, a partire da tale momento, una nuova valutazione giuridica della controver- sia, sia stato sufficientemente accertato nel rispetto dei diritti procedurali delle parti, segnatamente del diritto di essere sentiti (DTF 130 V 138 con- sid. 2.1). A quest'ultimo proposito l'amministrazione deve essersi pronun- ciata perlomeno tramite una dichiarazione processuale (DTF 130 V 501 consid. 1.2). 5.3 5.3.1 Nel caso in esame oggetto del contendere con riferimento alla deci- sione del 24 marzo 2014, è in particolare il diritto di A._______ di percepire una rendita di invalidità, in particolare la questione se era adempiuto il pre- supposto dell'anno di attesa di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Secondo l'amministrazione, essendo intervenuto un miglioramento dello stato di sa- lute da febbraio 2014, l'anno di attesa non era dato, decorrendo l'incapacità lavorativa dal 15 maggio 2013 (anche doc. TAF 11 pag. 2). Con decisione del 30 marzo 2015, alla luce della nuova documentazione prodotta dall'assicurato e della perizia esperita dal CPAS su ordine dell'UAI, l'amministrazione ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro in mi- sura diversa dal 1° aprile 2014, ha tuttavia rifiutato il diritto alla rendita in quanto il grado di invalidità era pari al 35%.

C-3058/2015 Pagina 14 Pendente causa di ricorso tuttavia l’amministrazione ha proposto l’ammis- sione parziale del gravame riconoscendo il diritto dell’assicurato di perce- pire un quarto di rendita dal 1° aprile 2015, trascorso l’anno d’attesa. 5.3.2 In simili condizioni è senza dubbio giustificato, a titolo eccezionale, estendere l'oggetto impugnato da un punto di vista temporale, per motivi di economia processuale fino alla pronuncia della decisione del 30 marzo 2015. L'amministrazione ha infatti già proceduto ad eseguire l'istruttoria, espe- rendo gli accertamenti necessari a stabilire lo stato di salute e la capacità lavorativa dell'assicurato dal 1° maggio 2013 in poi, alfine di stabilire se era subentrato o meno un miglioramento. L'UAI si è pertanto già espresso sulla fattispecie in modo circostanziato fino al momento dell'emanazione della decisione del 30 marzo 2015 e quindi il diritto di essere sentito è rispettato. Il ricorrente dal canto suo ha preso posizione anche sulla situazione poste- riore al 1° febbraio 2014 in sede amministrativa e pendente causa di ri- corso. In simili condizioni questo Tribunale non deve limitare il proprio po- tere cognitivo alla sola data della decisione impugnata, ma può statuire, tenendo conto dell'istruttoria eseguita in seguito fino al momento della se- conda decisione, seppur annullata in questa sede. Una soluzione diversa configurerebbe del resto un mero esercizio formale, contraria al principio della celerità valido nelle assicurazioni sociali. 6. 6.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se- condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 6.2 Contestata in concreto è la decisione del 24 marzo 2014, con esten- sione dell'esame fino al 30 marzo 2015, mediante la quale l'UAIE ha re- spinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità formulata da A._______. Lo stato di fatto che produce conseguenze giuridiche (e meglio il diritto alla rendita di invalidità) si è realizzato a partire da maggio 2013. Ne discende che, in concreto, il diritto applicabile è quello in vigore da quel

C-3058/2015 Pagina 15 momento fino al 30 marzo 2015. Si applicano quindi le norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, ossia le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni for- mali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). 7. 7.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi- gore il 1° giugno 2002. 7.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 7.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di- verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corri- spondono a due raccomandazioni della stessa commissione.

C-3058/2015 Pagina 16 7.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 8. Nel caso in esame con la risposta di causa (doc. TAF 11) l'autorità inferiore ha formulato la proposta a questo Tribunale – accettata dal ricorrente – tendente ad accogliere parzialmente il ricorso e attribuire all'interessato un quarto di rendita a far tempo dal 1° aprile 2015. Ciononostante, questo ac- cordo non può essere considerato una transazione ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 e 2 LPGA, bensì unicamente una proposta all'autorità di ricorso, di cui il TAF deve esaminare la conformità al diritto federale, non essendo vincolato alle richieste delle parti (art. 62 PA; cfr. in proposito UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 3a ed., 2015, ad art. 50 pag. 664 N 6 in fine). Inoltre non es- sendo la decisione del 24 marzo 2014 cresciuta in giudicato, i periodi d'in- capacità lavorativa ivi stabiliti non possono essere ritenuti vincolanti. 9. Ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invali- dità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:  essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 28a LAI);  aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71 [art. 46 del regolamento (CE) n. 883/2004 {che rinvia al Capitolo 5}]) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid. 3 e 4).

C-3058/2015 Pagina 17 Il ricorrente adempie in ogni caso la condizione della durata minima di con- tribuzione (doc. A 40 [formulario E 205 attestante la carriera assicurativa in Svizzera]). 10. 10.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer- cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto- posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 10.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante prov- vedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 10.3 Giusta l'art. 29 ter OAI, vi è interruzione notevole dell’incapacità al la- voro, secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché l’assicurato è stato intera- mente atto al lavoro durante almeno trenta giorni consecutivi. 10.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o par- ziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di com- piere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso di incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro- fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 11. 11.1 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno il 50%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui

C-3058/2015 Pagina 18 le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitual- mente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del TF I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 con rinvii). 11.2 La nozione d'invalidità di cui agli art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b; 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con- sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli- cabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragione- volmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una si- tuazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 12. 12.1 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica- zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevol- mente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; cfr. sentenze del TF 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1 e 8C_ 671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 3). 12.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am- ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen- dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro- fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul- tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 232 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]). In particolare decisivo è, secondo la giurisprudenza, che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anam- nesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni

C-3058/2015 Pagina 19 del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rap- porto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; HANS-JAKOB MO- SIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozial- versicherungsrecht, 2001, pag. 266). Per quanto attiene alle perizie/rapporti medici di parte, esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può inoltre eva- dere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i di- versi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b). 13. Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicu- razioni sociali (art. 43 LPGA e art. 69 OAI [RS 831.201]), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne- cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti- colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). Da questa massima consegue anche che l'autorità di ricorso non è vincolata dalle proposte delle parti (art. 62 PA). 14. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta li- beramente.

C-3058/2015 Pagina 20 15. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giu- dice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, op. cit., 3a ed., 2015, ad art. 42 N 30 pag. 561; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cost. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 16. 16.1 Giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 16.2 Per l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezio- nalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Il rinvio si giustifica, tra l'altro, soprattutto nell'ipotesi in cui i fatti non sono stati suffi- cientemente accertati (sentenza del TF 1C_277/2007 del 30 giugno 2008 consid. 2.2). 17. 17.1 In via preliminare questo Tribunale rileva che, al momento dell'ema- nazione della decisione del 24 marzo 2014, non era ancora trascorso l'anno di attesa, come rettamente rilevato nella decisione stessa, e pari- menti non erano trascorsi i sei mesi dall'inoltro della domanda di rendita (il 15 novembre 2013), necessari per far nascere l'eventuale diritto alla ren- dita (in concreto il 1° maggio 2014). Dagli atti emerge infatti che l'interes- sato ha interrotto la propria attività lavorativa il 15 maggio 2013, in quanto affetto da sindrome ansioso-depressiva, che lo ha reso inabile al lavoro al 100% dal 15 maggio al 31 dicembre 2013 e al 50% in gennaio 2014 (con- sid. C). 17.2 Nella decisione del 30 marzo 2015 l'amministrazione ha inoltre atte- stato che l'incapacità lavorativa dell'assicurato nell'attività di magazziniere e in tutte le attività decorreva dal 1° aprile 2014, in particolare nella misura del 60% dal 1° aprile 2014 al 31 luglio 2014 e del 40% dal 1° agosto 2014.

C-3058/2015 Pagina 21 Pendente causa il diritto ad un quarto di rendita è stato fatto risalire al 1° aprile 2015, dopo la scadenza dell’anno d’attesa. Il periodo dal 1° febbraio al 30 marzo 2014 è stato quindi implicitamente considerato interruttivo dell'anno di attesa ai sensi dell'art. 29 ter OAI. 17.3 In concreto va pertanto esaminato in primo luogo se dal 1° febbraio al 30 marzo 2014 si è realizzata un'interruzione rilevante dell'incapacità lavo- rativa ai sensi del succitato art. 29 ter OAI e pertanto dell'anno di attesa, ciò che il ricorrente contesta alla luce del rapporto medico dettagliato dello psi- chiatra curante dott. L.. Se così non fosse il diritto alla rendita sor- gerebbe già dal 1° maggio 2014 (sei mesi dopo la presentazione della do- manda e trascorso un anno d'attesa). 18. 18.1 In sede di risposta l'amministrazione, a motivazione della propria pro- posta ha addotto che il ricorrente non ha presentato nuovi elementi ogget- tivi atti a confutare gli atti sui quali l'UAIE ha fondato la propria decisione, che le capacità lavorative ritenute dovevano essere confermate, che si do- veva tenere conto del fatto che il ricorrente, nell'aprile 2014, ha compiuto 62 anni, che il contratto di lavoro era ancora in vigore, che egli poteva per- tanto sfruttare la propria capacità lavorativa residua e che, allo scadere di un anno di attesa, l'interessato presentava un grado d'invalidità del 40%. 18.2 18.2.1 L'amministrazione si è in particolare fondata:  sulla perizia psichiatrica del CPAS del 16 ottobre 2014 (doc. A 56);  sul rapporto SMR del 4 novembre 2014 (doc. A 57);  sul complemento del rapporto SMR del 24 dicembre 2014 (doc. A 69);  sul rapporto del consulente in integrazione professionale del 2 feb- braio 2015 (doc. A 70). 18.2.2 In via preliminare va rilevato che la perizia del dott. O., spe- cialista in psichiatria e psicoterapia, (...) del CPAS, del 16 ottobre 2014 (doc. A 56) si fonda su informazioni fornite dalla persona esaminata e dai medici curanti, sull'esame del quadro clinico e del comportamento del ri- corrente, sulle risultanze delle visite dell'insorgente nonché sulla documen- tazione medica agli atti. Il rapporto peritale contiene una lista degli atti con- siderati ai fini della valutazione (informazioni tratte dall'incarto dell'autorità

C-3058/2015 Pagina 22 inferiore comprensivo dell'incarto dell'assicuratore malattia), l'anamnesi, gli esami clinici, le indicazioni del peritando, quelle di terzi (colloquio telefonico con il dott. L.), la diagnosi, la discussione, le conseguenze sulla capacità lavorativa, nonché le conclusioni. Tale perizia può pertanto essere considerata, da un punto di vista formale, un mezzo probatorio idoneo per la valutazione dello stato di salute del ricorrente e della sua capacità lavo- rativa residua. Il dott. O. del CPAS, ha in particolare posto la diagnosi di sindrome da disadattamento dal maggio 2013, evoluta in un episodio depressivo di media gravità da gennaio 2014, ma in miglioramento da agosto 2014 in un episodio depressivo di grado lieve-medio (ICD-10 – F32.1). La malattia ha comportato un'incapacità lavorativa (intesa come riduzione del rendimento) nella professione abituale del 60% (almeno) da maggio 2013 a luglio 2014 e del 40% da agosto 2014. 18.2.3 Il dott. P._______ del SMR, fondandosi sulla perizia del CPAS, ha posto quale diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa un episodio depressivo di grado medio (F32.1; codice infermità 642) e quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa la dipendenza da alcol, attualmente in remissione da alcuni mesi (doc. A 57 pag. 1). Il medico ha considerato l'assicurato inabile al lavoro al 60% da maggio 2013 a luglio 2014 e al 40% da agosto 2014 e continua (intesa come attività al 100% con riduzione del rendimento), sia nell'attività abituale, che in attività ade- guate (doc. A 57 pag. 2 e doc. A 69). 18.3 Visto quanto sopra dalla documentazione medica, su cui l'amministra- zione ha fondato la propria decisione, non emerge un'interruzione dell'in- capacità lavorativa da febbraio a marzo 2014, bensì una riduzione del ren- dimento del 60% da maggio 2013 fino a luglio 2014 compreso ed un mi- glioramento da agosto 2014 (riduzione del rendimento pari al 40%). 18.4 Il ricorrente dal canto suo aveva chiesto con scritto del 3 aprile 2014 di sospendere la causa perché lo stato di salute non era migliorato e aveva indicato che avrebbe, come di fatto avvenuto, trasmesso una perizia dello psichiatra curante. Il dott. L._______ aveva in particolare posto la diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva di entità medio- grave (ICD-10; F43.22) in evoluzione verso una sindrome depressiva per- sistente (doc. A 34 pag. 3 [e doc. A 42 pag. 3]), riservandosi di produrre ulteriore documentazione medica a suffragio delle proprie rivendicazioni.

C-3058/2015 Pagina 23 Egli ha in particolare precisato che "da quanto emerge dalla valutazione clinica effettuata negli incontri avuti è difficile poter pensare che il signor A._______ abbia avuto un miglioramento tale nel mese di dicembre da po- terlo ritenere abile in misura completa dal febbraio 2014. In effetti si tratta di una psicopatologia che è diventata via via più ingravescente in questi mesi ..." (doc. A 34 pag. 4 [e doc. A 42 pag. 4]). Egli ha quindi concluso per un'inabilità lavorativa pari al 100% e continua. 18.5 Alla luce di quanto sopra esposto non si può senz'altro ritenere, con- trariamente a quanto indicato dall'amministrazione, che l'incapacità lavora- tiva si è interrotta nei mesi di febbraio e marzo 2014. L'opinione del dott. H., incaricato dall'assicuratore malattia, secondo cui l'interessato sarebbe stato abile al lavoro in maniera totale dal 1° febbraio 2014, non è stata confermata da nessun medico che ha esaminato l'interessato, tanto- meno dal perito incaricato dall'UAI, dott. O.. L'anno di attesa non è nemmeno stato interrotto dai tentativi di ripresa lavorativa del ricorrente, in quanto questi, intervenuti verso agosto 2013 e in gennaio 2014, sono stati di breve durata (doc. A 20, 23 pag. 1, 26 pag. 1, 34 pag. 4 [e 42 pag. 4], 56 pag. 6 e doc. B 53 pag. 2). Non avendo l'interessato ripreso l'attività, né presentato una capacità lavorativa per trenta giorni consecutivi, non vi è stata interruzione dell'incapacità lavorativa. In simili condizioni la decisione impugnata, facendo decorrere l'anno d'at- tesa da aprile 2014, viola il diritto federale. L'anno in esame, la cui riduzione di rendimento era pari al 60%, decorre quindi da maggio 2013 e l'eventuale diritto alla rendita, tenuto conto del termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, da maggio 2014. Su questo punto il ricorso va pertanto accolto. 19. 19.1 Prima della risposta di causa il ricorrente ha sostenuto di essere total- mente inabile al lavoro così come attestato dal dott. L., specialista in psichiatria e psicoterapia. Dopo il preavviso dell'UAI l'assicurato ha tut- tavia ammesso un grado di invalidità del 40%. 19.2 Questo Tribunale osserva che la perizia del dott. L. del 29 aprile 2014 (doc. A 34 e da 42-1 a 42-4 e doc. B 48) così come la risposta del medesimo al dott. H._______ del 17 luglio 2014 (doc. A 49-6 a 49-7) potrebbero essere ritenute confacenti per la determinazione dello stato di salute del peritando così come la conseguente capacità lavorativa. Infatti

C-3058/2015 Pagina 24 la perizia riporta l'anamnesi, l'analisi dei documenti a disposizione, la dia- gnosi, lo status psicopatologico, la valutazione e procedere, nonché la far- macoterapia. Tuttavia, le stesse sono superate, risultano meno attuali ri- spetto alla perizia presentata dal dott. O._______ del CPAS. Quest'ultima è più recente e tiene in considerazione un periodo molto più ampio, ossia tutto il periodo a partire da quando è sopraggiunta la malattia nel maggio 2013 fino all'ottobre 2014 (momento della redazione della perizia). Il ricorrente inoltre non ha inviato nuova documentazione, né prodotto os- servazioni del dott. L._______ alla perizia del dott. O._______ che confu- tassero quanto da quest'ultimo esposto. Il perito del CPAS ha infatti atte- stato un miglioramento a far tempo da agosto 2014, che non figura nello scritto del 17 luglio 2014 (antecedente o concomitante al miglioramento) del dott. L._______, ma che è stato riconosciuto nel colloquio telefonico avvenuto nell'ottobre 2014 con il perito incaricato dall'autorità inferiore. Il patrocinatore del ricorrente si limita inoltre a presentare delle contestazioni "prudenziali", troppo vaghe e generiche. Il ricorrente è tenuto infatti a cir- costanziare le proprie censure ed allegazioni, deve spiegare i motivi per cui le conclusioni mediche ritenute dall'autorità inferiore non hanno valore probatorio. I documenti medici di cui agli atti, su cui si è fondato l'UAIE, sono inoltre sufficientemente chiari e possono essere ritenuti un mezzo di prova perti- nente e completo, in quanto privi di contraddizioni, motivati e concludenti. I periti medici dispongono inoltre della specializzazione per potersi deter- minare. Il ricorrente non ha in particolare contestato il valore probatorio della perizia del CPAS e agli atti non vi sono elementi per scostarsi da tali risultanze. In simili condizioni il ricorrente da maggio 2013 presentava un'incapacità lavorativa del 60% e da agosto 2014 del 40% (intesa come riduzione del rendimento). 20. 20.1 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invali- dità (DTF 130 V 97 consid. 3.2 con rinvii). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità, segna- tamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se neces- sario in una nuova professione (sentenza del TF I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).

C-3058/2015 Pagina 25 20.2 Ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qua- lora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali (DTF 126 V 75). 20.3 20.3.1 Nella fattispecie l'UAIE, nel proprio preavviso, ha ritenuto esigibile per l'insorgente, di anni 63 al momento della redazione della risposta, sulla base della perizia psichiatrica del CPAS, del rapporto finale del SMR, del suo complemento, nonché del rapporto del consulente in integrazione pro- fessionale, l'esercizio, nella misura del 40% fino a luglio 2014 e del 60% a decorrere dal 1° agosto 2014, dell'attività abituale di magazziniere, così come indicato dal dott. O._______ (presso il proprio datore di lavoro con il quale il contratto di lavoro era ancora in vigore, preavviso allegato al doc. TAF 11 pag. 3 e doc. A 47). L'autorità inferiore ha quindi considerato che il tasso d'incapacità lavorativa, del 60% prima e del 40% in seguito, corri- spondeva al grado d'invalidità. Ha dunque effettuato il cosiddetto "Prozentvergleich" (cfr., sulle condizioni di un siffatto calcolo, le sentenze del TF 8C_463/2012 del 3 agosto 2012 consid. 4.2 con rinvii; 9C_1/2011 del 22 febbraio 2012; 9C_882/2010 del 25 gennaio 2011 consid. 7.1 a 7.3; 9C_947/2008 del 29 maggio 2009; DTF 114 V 310 consid. 3a; 104 V 135 consid. 2b; sentenze del TAF C-668/2012 del 19 marzo 2014 e C- 2644/2011 del 4 luglio 2012). In altre parole, l'insorgente essendo in grado di riprendere al 40% prima e al 60% (inteso come riduzione del rendimento) da agosto 2014 il suo precedente lavoro di magazziniere, la perdita di gua- dagno corrisponde all'incapacità di lavoro. 20.3.2 Considerata l'età del ricorrente e il fatto che ha svolto per quasi qua- rant'anni la stessa attività, l'opinione dell'amministrazione può essere con- divisa. In proposito va infatti rilevato che l'assicurato, al momento dell'allestimento della perizia da parte del CPAS, aveva raggiunto l'età a partire dalla quale la giurisprudenza considera che, di principio, realisticamente non vi è più la possibilità di mettere a frutto la residua capacità lavorativa sul mercato del lavoro generale supposto equilibrato (DTF 138 V 457 e sentenza del TF 9C_728/2012 del 31 dicembre 2012 consid. 5.1). Il Tribunale federale ritiene in particolare raggiunta questa età quando la persona assicurata è vicina all'età del pensionamento (sentenze del TF 9C_725/2012 del 4 marzo 2013 consid. 3 e 9C_651/2008 del 9 ottobre 2009 consid. 6.2.2.2).

C-3058/2015 Pagina 26 Correttamente quindi l'UAIE non ha proceduto ad eseguire il raffronto dei redditi considerando un'attività adeguata, come indicato dal SMR, bensì ha tenuto conto dell'attività abituale di magazziniere, il cui contratto presso la B._______ è rimasto in vigore fino alla data del prepensionamento il 1° maggio 2015 (doc. A 11, 38, 46 e 47 [cfr. anche decisione della CSC del 28 maggio 2015, doc. TAF 9 e allegati]). 20.4 Visto quanto sopra esposto l'interessato ha pertanto diritto a tre quarti di rendita dal 1° maggio 2014, dopo un anno di attesa, durante il quale la riduzione del rendimento era pari al 60% (art. 28 cpv. 1 e 2 LAI) e un quarto di rendita d'invalidità da novembre 2014, trascorsi tre mesi dall'intervenuto miglioramento della capacità lavorativa (riduzione del rendimento del 40%, art. 88a cpv. 1 OAI). Ne consegue che le richieste ricorsuali presentate in via subordinata ven- gono accolte, mentre la decisione impugnata è annullata. Gli atti di causa vanno trasmessi all'autorità inferiore, affinché esegua il calcolo delle pre- stazioni ai sensi di legge. 21. 21.1 Visto l'esito della causa non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). 21.2 La domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto. 22. 22.1 Ritenuto che l'insorgente, vittorioso in causa, è rappresentato in que- sta sede da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità ridotta a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg., in particolare art. 7 cpv. 2 TS-TAF). 22.2 Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF le parti che chiedono la rifusione di spese ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se non viene prodotta, il giudice fisserà un'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). In virtù dell'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e 9 cpv. 1 TS- TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patrocinio, ossia l'ono- rario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le spese di fotoco- piatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF

C-3058/2015 Pagina 27 precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in funzione del tempo ne- cessario alla rappresentanza della parte; la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di fr. 200.- e un massimo di fr. 400.-. 22.3 Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento, il Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in funzione dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza del lavoro dell'avvocato (cfr. sentenze del TF 9C_284/2012 del 18 maggio 2012 con- sid. 6 e I 452/05 del 27 novembre 2006 consid. 5.5). Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo consacrato, occorre tenere conto del fatto che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito, facilita il compito del manda- tario. L'attività di quest'ultimo, suscettibile di essere considerata, non può comprendere le azioni inutili o superflue. Inoltre, le iniziative intraprese prima della promozione della fase processuale non possono – di principio e salvo eccezioni – essere ritenute (cfr., per il principio, la sentenza del TF I 452/05 del 27 novembre 2006 consid. 5.6 con rinvii; cfr., per le eccezioni, DTF 112 Ib 353 consid. 3a in fine [possono quindi essere inclusi anche i passi anteriori alla fase processuale quando questi sono necessari per la preparazione della procedura di ricorso]). 22.4 Nel caso concreto, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'im- porto di fr. 4'636.75 a titolo di spese ripetibili (fr. 3'930.- a titolo di onorario [15 ore x fr. 250.-/h e 1 ora x 180.-/h], fr. 363.30 quali spese vive e fr. 343.45 quale imposta sul valore aggiunto), secondo la nota d'onorario (allegata al doc. TAF 13). 22.4.1 Tenuto conto delle particolarità del caso concreto, dell'insieme delle circostanze e della portata delle questioni in fatto ed in diritto che si pon- gono nel caso in esame, la richiesta di fissare la tariffa oraria a fr. 250.- per quanto concerne i colloqui in studio, lo studio dell'incarto, la stesura degli allegati e la corrispondenza, può essere ammessa (cfr., fra le tante, sen- tenza del TAF C-822/2011 del 12 febbraio 2013 consid. 8.2.4 con rinvii). 22.4.2 In concreto la nota d'onorario trasmessa, risulta tuttavia troppo ele- vata considerati la complessità della causa ed il lavoro svolto dal manda- tario professionale. Occorre pertanto procedere ad una moderazione della stessa. In particolare l'avvocato ha indicato di avere impiegato un totale di nove ore per lo studio dell'incarto e l'allestimento dell'integrazione al ricorso (cfr.

C-3058/2015 Pagina 28 nota d'onorario, pag. 1, voci dell'11 giugno 2015 e dell'11/15 giugno 2015). Ciò non appare giustificato in quanto l'incarto non è particolarmente volu- minoso, le censure o i temi sollevati in fase ricorsuale non sono particolar- mente complessi ed il compito del mandatario è di principio facilitato dalla massima inquisitoria. Appare giustificato riconoscere un dispendio orario di sette ore anziché le nove dichiarate dal patrocinatore. Il professionista ha anche precisato di avere consacrato 100 minuti corre- lati ad ottenere presso il dott. L._______ "delucidazioni sullo stato di salute del cliente e sulla connessa inabilità al lavoro; sottoposto quesiti" e relativa lettera di sollecito (cfr. nota d'onorario, pag. 2, voci del 17 giugno 2015 e dell'8 luglio 2015), rispettivamente 40 minuti di colloqui telefonici con l'uffi- cio del medico, il medico ed il proprio cliente in merito (cfr. nota d'onorario, pag. 2, colloqui telefonici del luglio 2015), oltre a ulteriori 90 minuti in data 28 luglio 2015 per l'esame del rapporto steso dal dott. L._______ il 24 luglio 2015. Richiamata la giurisprudenza precedentemente esposta, secondo cui non possono essere comprese nel rimborso delle spese ripetibili quelle azioni inutili o superflue, e ritenuto che questo Tribunale non ha mai ricevuto il rapporto redatto dal dott. L._______ il 24 luglio 2015, il dispendio orario indicato nella nota non può essere ammesso, e pertanto, neppure le spese vive ivi riferite (pari a fr. 52.30). Lo stesso vale per tutti quegli atti inerenti il prepensionamento del ricor- rente essendo la procedura dinanzi la CSC estranea alla procedura dinanzi al TAF. Sono pertanto da escludere le spese di scritturazione per l'allesti- mento della procura presentata alla CSC di fr. 5.- (cfr. nota d'onorario, pag. 2, voce del 24 giugno 2015), 10 minuti per l'allestimento della lettera alla CSC e le relative spese vive di fr. 10.- (cfr. nota d'onorario, pag. 2, voce del 1° luglio 2015). Date le circostanze della fattispecie, si può ammettere un dispendio orario di 9 ore e 40 minuti a fr. 250.- e 20 minuti a fr. 180.- (consulenze telefoni- che). Nel suo insieme, lo stesso può senz'altro essere ammesso, tenuto conto dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza del lavoro svolto dall'avvocato, in causa non senza qualche difficoltà. 22.4.3 Sono altresì rimborsabili, secondo il medesimo ragionamento, dei disborsi di fr. 296.- (fr. 363.30 dedotti fr. 52.30 in merito alla richiesta di una controperizia al medico curante e fr. 15.- in merito alla procedura dinanzi alla CSC).

C-3058/2015 Pagina 29 22.4.4 Infine, considerato che per prestazioni di avvocati fornite a persone domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (v. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]), la stessa non può essere indennizzata (cfr. sulla questione, fra le tante, le sentenze del TAF C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3; l'IVA è per contro eccezionalmente dovuta in caso ammissione del gratuito patrocinio conformemente alla sentenza del TF 6B_498/2014 del 9 settem- bre 2015). 22.4.5 In conclusione, la nota d'onorario "moderata" in questa sede è fis- sata in fr. 2'772.70 (9 ore e 40 minuti a fr. 250.- [= fr. 2'416.70], 20 minuti a fr. 180.- [= fr. 60.-], addizionati ai disborsi di fr. 296.-), tenuto conto del la- voro svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per spese ripetibili è posta a carico dell'UAIE. 22.5 La domanda di gratuito patrocinio è priva di oggetto.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3058/2015 Pagina 30 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La decisione del 30 marzo 2015 è annullata. 2. In accoglimento del ricorso la decisione del 24 marzo 2014 è annullata. 3. A A._______ è riconosciuto il diritto di percepire tre quarti di rendita di in- validità dal 1° maggio 2014 e un quarto di rendita dal 1° novembre 2014. 4. Gli atti sono trasmessi all'autorità inferiore affinché stabilisca l'ammontare della rendita d'invalidità di A._______. 5. Non si prelevano spese processuali. 6. La domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto. 7. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'772.70.- a titolo di spese ripetibili. 8. La domanda di gratuito patrocinio è priva di oggetto. 9. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

La presidente del collegio: La cancelliera:

Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3058/2015 Pagina 31 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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