B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2861/2017 S e n t e n z a d e l 1 7 s e t t e m b r e 2 0 1 8 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Christoph Rohrer, Daniel Stufetti, cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, (Italia) ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rendita limitata nel tempo (decisione del 10 aprile 2017).
C-2861/2017 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano, nato l’(...) 1981, celibe, senza figli, residente in Italia, ha lavorato in Svizzera dal 15 giugno 2011 in qualità di scalpellino. Egli ha interrotto il lavoro l’8 febbraio 2013 per motivi di salute che l’hanno costretto il 25 febbraio successivo a sottoporsi ad un intervento di erniec- tomia e discectomia su ernia discale L3-L4 (doc. 2, 7-5 dell’incarto dell’Uf- ficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE]). B. B.a Il 6 agosto 2013 l’interessato ha formulato all’attenzione dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone dei B. (Ufficio AI) una ri- chiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. UAIE 2). B.b Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio AI ha segnatamente assunto agli atti i rapporti, commissionati dall’C., cassa malati dell’assicurato, del dott. D., medico chirurgo, del 22 marzo 2013 (doc. UAIE 7-6 a 7- 8) e del 15 luglio seguente del dott. E._______ (doc. UAIE 7-13 a 7-15), specialista in medicina interna, nonché il questionario per il datore di lavoro del 20 agosto 2013 (doc. UAIE 16). B.c Con rapporto del 19 settembre 2013 (doc. UAIE 28-1 a 28-2) il dott. F., medico SMR, specialista in medicina interna, ha riconosciuto all’assicurato una completa incapacità lavorativa nell’attività abituale di scalpellino dall’8 febbraio 2013, mentre una capacità lavorativa del 50% dalla stessa data con progressivo aumento entro fine 2013 in attività sosti- tutive idonee, rispettose di determinate limitazioni funzionali. C. C.a Tra il mese di dicembre 2013 ed il mese di gennaio 2016 (doc. UAIE 33-189) A. ha intrapreso diverse riqualifiche professionali svol- gendo una formazione in informatica, corsi quale conducente di carrelli ele- vatori, un’introduzione al lavoro quale operatore della pietra naturale, degli stages presso diversi datori di lavoro, una formazione quale autista di au- tocarri ed una pratica in questa professione. Durante il periodo d’inte- grazione l’interessato ha percepito indennità giornaliere da parte dell’UAIE (doc. UAIE 50, 87, 104, 118, 121, 128, 136, 140, 151, 163, 165, 177, 179).
C-2861/2017 Pagina 3 C.b A seguito del riacutizzarsi della problematica lombare dal febbraio 2016 l’assicurato ha interrotto i provvedimenti professionali (doc. UAIE 206; doc. 217 pag. 8). D. D.a Con perizia del 27 giugno 2016 (doc. UAIE 217), commissionata dall’Ufficio AI, il dott. G., specialista in reumatologica e riabilita- zione, ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% nella precedente attività di scalpellino dal 5 dicembre 2012, mentre in un’attività adatta alla sue con- dizioni di salute abile al 100% dal 25 maggio 2013 (tre mesi dopo l’inter- vento alla colonna lombare), ad eccezione del periodo gennaio 2016- 18 maggio 2016, in cui vi era inabilità totale per l’insorgenza di una sin- drome cervico-vertebrale e cervico-brachiale (perizia succitata pag. 8 e 9). D.b Con rapporto finale del 10 agosto 2016 il dott. F. ha confer- mato le diagnosi poste dal dott. G._______ e ne ha ripreso le conclusioni quo alla capacità lavorativa, sia come scalpellino che in attività sostitutive adeguate (doc. UAIE 229-8 a 229-9). E. E.a Mediante progetto di decisione del 21 settembre 2016 l'Ufficio AI ha riconosciuto all’interessato una rendita intera d'invalidità dal 1°febbraio 2016 al 31 agosto 2016. Esso ha per contro respinto la domanda di rendita per il periodo successivo, fissando un grado di invalidità del 7,24% (doc. UAIE 219), così come il diritto a provvedimenti integrativi, senza ad- durre alcuna motivazione. E.b Con scritto del 20 settembre 2016 (recte 20 ottobre 2016; doc. UAIE 221-1) A._______ si è opposto al progetto di decisione. Egli ha prodotto i referti radiologici del 23 febbraio 2016 del dott. H._______ (doc. UAIE 221- 2) e del 3 maggio seguente del dott. I._______ (doc. UAIE 221-3), entrambi specialisti in neuroradiologia, il rapporto medico del dott. L., spe- cialista in neurochirurgia, del 18 maggio 2016 (doc. UAIE 221-5), nonché il certificato medico del dott. D. del 10 ottobre seguente (doc. 221- 6). E.c Il dott. F._______, chiamato nuovamente a pronunciarsi, con rapporto del 4 dicembre 2016 (doc. UAIE 229-13) ha affermato che la documenta- zione prodotta non mostrava una modifica dello stato di salute rispetto alla situazione presente in occasione della valutazione peritale del dott.
C-2861/2017 Pagina 4 G., tale da modificarne le valutazioni su cui poggia il progetto di decisione. E.d Con decisione del 10 aprile 2017 (doc. UAIE 226) l’UAIE ha ripreso le argomentazioni e le conclusioni del progetto di decisione dell’Ufficio AI del 21 settembre 2016 (doc. UAIE 219). Esso ha altresì evidenziato che la do- cumentazione prodotta dall’interessato in sede di osservazioni (con- sid. E.b) non era tale da inficiarne le conclusioni. F. F.a Il 18 maggio 2017 A. ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l’annullamento della decisione impu- gnata, il riconoscimento di una rendita intera di invalidità anche dopo il 31 agosto 2016 e, infine, l’attribuzione di provvedimenti reintegrativi (doc. TAF 1 e allegati). Delle motivazioni si dirà, se necessario, nei consi- derandi di diritto. A motivazione del proprio gravame l’interessato ha prodotto il rapporto del 4 maggio 2017 del dott. M., specialista in neurochirurgia, il referto radiologico dello stesso giorno del dott. N., specialista in radiodia- gnostica, nonché il rapporto del 5 maggio 2017 del dott. D._______ (tutti allegati al doc. TAF 1). F.b Il 18 luglio 2017 l’assicurato ha versato l’anticipo spese di fr. 800.- (doc. TAF 11). G. Tramite risposta del 13 settembre 2017 (doc. TAF 14) l'UAIE ha proposto la reiezione del gravame, rinviando alla presa di posizione dell'Ufficio AI del 7 settembre precedente (allegato al doc. TAF 14). H. Esortato in data 20 settembre 2017 dal Tribunale adito a pronunciarsi in merito alla risposta (doc. TAF 15) l’insorgente non ha reagito. I. Invitata il 17 novembre 2017 a prendere posizione in merito alla vertenza (doc. TAF 17), con scritto del 21 novembre seguente la O._______ ha ri- nunciato a tale prerogativa (doc. TAF 18).
C-2861/2017 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cogni- zione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammis- sibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, i ricorsi con- tro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), che ha altresì pagato l’acconto spese, il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 2.1.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.1.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Deci- sione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti ap- plicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).
C-2861/2017 Pagina 6 2.1.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in parti- colare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’in- terno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel re- golamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.1.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di- versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla le- gislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della pro- cedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 2.1.5 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modifi- cato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gen- naio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 2.2 2.2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con- sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2).
C-2861/2017 Pagina 7 2.2.2 La decisione impugnata, con cui è stata riconosciuta all’assicurato una rendita intera di invalidità limitata nel tempo dal 1°febbraio 2016 al 31 agosto 2016, è stata emessa il 10 aprile 2017. Ne consegue che sono applicabili le modifiche legislative di cui alla 6 a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e le eventuali modifiche suc- cessive intervenute fino alla data della decisione impugnata. 3. Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata pronunciata, e meglio il 10°aprile 2017. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa- zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all’og- getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull’apprezzamento del giu- dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V consid. 3a in fine). 4. Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di- cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe- ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men- tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 5. Oggetto del contendere è da un lato il diritto di A._______ di percepire una rendita intera anche dopo il 31 agosto 2016. In concreto va quindi esami- nato se la situazione di salute, rispettivamente la capacità lavorativa dell’assicurato, sono migliorate in misura tale da giugno 2016 da giustifi- carne la soppressione, come sostiene l’amministrazione. Ad eccezione del periodo gennaio 2016-18 maggio 2016, a partire dal 25 maggio 2013 il dott.
C-2861/2017 Pagina 8 G._______ ha infatti attestato un miglioramento della capacità lavorativa consistente nella possibilità di eseguire attività adeguate al 100% (doc. UAIE 217). Dall’altro il ricorrente contesta il rifiuto di assegnargli prov- vedimenti integrativi, senza addurre tuttavia alcuna motivazione specifica. 6. 6.1 In via preliminare va rilevato che l’UAIE ha respinto il diritto ad eventuali provvedimenti integrativi senza addurre alcuna motivazione. 6.2 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di de- terminarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescin- dere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito - nella misura in cui essa non sia grave - è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di espri- mersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via ec- cezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Giova inoltre precisare che anche in caso di grave violazione del diritto di essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione, se una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti). 6.3 L'art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali o federali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a pag. 16; 125 I 257 consid. 3a pag. 259). 6.4 Giusta l'art. 49 cpv. 3 seconda frase LPGA le decisioni devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. Il di- ritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende infatti l'ob- bligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Esso ha lo scopo, da un
C-2861/2017 Pagina 9 lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della deci- sione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pro- nunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; 126 I 97 con- sid. 2b pag. 102; 125 II 369 consid. 2c pag. 372). Invero l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le allegazioni di parte e esaminare dettagliatamente tutte le risultanze proces- suali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ra- gioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere te- nuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del TAF C-2183/2013 del 28 gennaio 2015 consid. 9.2.3). Peraltro, l'esigenza della motivazione aumenta allorquando l'applicazione della legge implica l'esercizio del potere di apprezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.3 e relativi riferimenti nonché sentenza del TF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009 consid. 5.1). Se questi precetti vengono disattesi, il vizio formale com- porta di norma l'annullamento della decisione, senza che il ricorrente debba dimostrare un interesse, in altri termini indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 118 Ia 17 consid. 1; 117 Ia 7 con- sid. 1a e 115 Ia 10 consid. 2a). 6.5 In concreto l’amministrazione ha chiaramente violato il diritto di essere sentito ritenuto che ha omesso di addure, nella decisione impugnata, qual- sivoglia motivazione. Pendente causa l’amministrazione ha tuttavia preci- sato che la pretesa va respinta essendo la capacità di guadagno totale (allegato doc. TAF 14 pag. 7). La questione se, in simili circostanze, la carenza va considerata sanata, può restare indecisa, in quanto in ogni caso, per i motivi indicati nei consi- derandi successivi, il ricorso va accolto e l’incarto rinviato all’UAIE per ul- teriori accertamenti. Di conseguenza l’amministrazione si pronuncerà nuo- vamente e in modo articolato sul diritto a provvedimenti professionali del ricorrente, ritenuto anche che non è provato con il grado della verosimi- glianza valido nelle assicurazioni sociali che la capacità di guadagno del ricorrente è totale.
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7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla sin- gola prestazione. 7.2 L’art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l’assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigi- bili; b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di que- sto anno è invalido almeno al 40%. 7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equi- librato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fi- sica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valu- tare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusiva- mente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile. 8. 8.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au- mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il
C-2861/2017 Pagina 11 cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac- cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. 8.2 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi- curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. Detta norma si applica anche in caso di assegnazione retroattiva di una rendita scalare (sentenze del TF 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3 maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del TAF C- 1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 e relativi riferimenti). 8.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa- cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). 9. 9.1 In caso d'assegnazione retroattiva di una rendita scalare la data di mo- difica del diritto deve essere stabilita conformemente all'art. 88a OAI (RS 831.201; sentenze del TF 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3 maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del TAF C-1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il termine di attesa di tre mesi dell'art. 88a OAI non può iniziare a decorrere prima della nascita del diritto ad una rendita (cfr. sentenza del TF 9C_110/2014 del 13 giugno 2014).
C-2861/2017 Pagina 12 9.2 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescente/cre- scente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rap- porto giuridico suscettibile, in caso di contestazione, di essere oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la sop- pressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in cui la presta- zione sia accordata con effetto retroattivo – ma limitata nel tempo, aumen- tata oppure ridotta – esiste un'unica relazione giuridica. Ciò vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3). 10. 10.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu- ridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci- tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e- ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con- frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diven- tato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi). 10.2 In assenza di documentazione economica, la documentazione me- dica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico gra- duare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per co- stante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire impor- tanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'atti- vità da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 10.3 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og- getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
C-2861/2017 Pagina 13 che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De- terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem- pio, quale perizia o rapporto (sentenza del TF 8C_153/2007 del 7 maggio 2008; DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Ak- tuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sentenza pub- blicata in VSI 2001 pag. 106 segg. la Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 vOG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. 10.4 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3). 11. 11.1 In via preliminare si rileva che negli anni precedenti l’interruzione del lavoro, intervenuta l’8 febbraio 2013, A._______ aveva già manifestato di- versi problemi di salute alla colonna lombare (doc. UAIE 7-13), e meglio:
C-2861/2017 Pagina 14 sinistro con regressione spontanea e recidiva dell’ernia discale L3-L4 a si- nistra;
Al riguardo il medico ha evidenziato che “ i disturbi elencati dal A._______ sono credibili, obiettivabili, coerenti e concordanti con la documentazione in mio possesso e riconducibili ad una grave malattia della colonna lombare con delle ernie lombari recidivanti, con attualmente un deficit radicolare persistente, malgrado fisio-chinesiterapia, a distanza di 6 mesi dall’inter- vento in discectomia eseguito in semi-urgenza “.
L’esperto ha pertanto ritenuto A._______ inabile al 100% nella precedente attività di scalpellino dal febbraio 2013, mentre totalmente abile al lavoro a relativamente breve termine in un’attività leggera, senza sollevamenti di pesi superiori ai 5 kg, senza ante-flessioni, senza posture inergonomiche e senza attività sopra l’orizzontale. 11.4 Con rapporto del 19 settembre 2013 (doc. UAIE 28-1 a 28-2) il dott. F._______ ha ripreso le diagnosi testé esposte e riconosciuto all’assicurato una completa incapacità lavorativa nell’attività di scalpellino dall’8 febbraio 2013, mentre una capacità lavorativa del 50% dalla stessa data, con pro- gressivo aumento al 100% entro fine 2013, in attività sostitutive idonee.
C-2861/2017 Pagina 15 12. 12.1 In fase di osservazioni al progetto di decisione del 21 settembre 2016 con referto del 23 febbraio 2016 (doc. UAIE 221-2) relativo alla risonanza magnetica della colonna lombare eseguita il 18 febbraio 2016 il dott. H., riferendosi ad un precedente esame eseguito in data 11 gen- naio 2013, ha evidenziato che la RM mostrava “ a livello L2-L3 riaccentuata discopatia attualmente caratterizzata da ernia che tende a migrare caudal- mente in sede mediana-paramediana destra; a livello L3-L4 non è più rico- noscibile il voluminoso frammento discale espulso che migrava caudal- mente (...); a livello L4-L5 si segnala la comparsa di ernia discale con fram- mento che migra caudalmente in sede mediana-paramediana destra “. Per il resto (si confronti L5-S1) l’esperto ha indicato che la situazione dell’assi- curato era rimasta sostanzialmente stabile ed invariata. 12.2 Dal canto suo con referto del 3 maggio 2016 relativo alla risonanza magnetica eseguita il 30 aprile 2016, il dott. I., invitato a pronun- ciarsi a seguito della cervico-brachialgia con parestesia all’arto superiore sinistro evidenziata dall’insorgente, ha indicato che la RM alla colonna cer- vicale mostrava segnatamente “ in C5-C6 erniazione pre e intraforaminale a destra con iniziali alterazioni uncoartrosiche; in C6-C7 erniazione intrafo- raminale sinistra anch’essa accompagnata da alterazioni uncoartrosiche; non evidenza di alterazioni di significato patologico, dell’intensità di se- gnale del midollo osseo dei vari metameri esaminati; in C6 piccolo angioma vertebrale a presentazione atipica “ (doc. UAIE 221-3). 12.3 Tramite rapporto del 18 maggio 2016 (doc. UAIE 221-5) il dott. L._______ ha segnalato una lieve ipoestesia dolorifica in C6 e C7 a sini- stra, l’assenza di deficit agli arti superiori e il rachide cervicale dolente alla palpazione e discretamente contratto. Egli ha poi evidenziato che la cer- vico-brachialgia di cui l’interessato soffriva da circa 5 mesi era migliorata dopo terapia medica e fisica e consigliato il proseguimento del trattamento fisiatrico e analgesico al bisogno. 13. 13.1 Con perizia del 27 giugno 2016, commissionata dall’Ufficio AI, il dott. G._______ ha posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “ sindrome cervico-brachiale a sinistra su discopatia C6-C7 sinistra e sindrome lombo-vertebrale cronica in stato dopo tre interventi chirurgici alla colonna lombare con componente spondilogena a destra, sindrome resi- duale L5 sinistra sensitivo-motorica di moderata entità (doc. UAIE 217-7).
C-2861/2017 Pagina 16 L’esperto ha evidenziato che “ l’assicurato presenta attualmente una sin- drome cervico-vertebrale e cervico-brachiale a sinistra. Questa si è mani- festata nel gennaio di quest’anno e ha richiesto una terapia medicamen- tosa dapprima con corticosteroidi e in seguito una fisioterapia intensiva con applicazioni locali di ultrasuoni e della ginnastica che è ancora attualmente in atto. Egli è stato valutato in ambito neurochirurgico dove si è optato per una opzione di tipo conservativo con attualmente un chiaro miglioramento dei disturbi. L’assicurato non ha più dolori notturni, riesce a riposare bene, non ha più particolari dolori al braccio sinistro, leggeri formicolii, la forza è mantenuta. Clinicamente è ancora presente una certa limitazione della ro- tazione della colonna cervicale verso sinistra e la flessione laterale a sini- stra. Vi sono dei dolori nei movimenti nella fase finale. L’evoluzione sembra essere per il momento favorevole “ (doc. UAIE 217-8). Il dott. G._______ ha poi indicato che “ per quanto riguarda la colonna lom- bare segnalo che l’assicurato è già stato operato una prima volta per ernia discale L4-L5 nell’anno 2000 con un’irritazione radicolare L5 sinistra an- cora attualmente deficitaria con un residuo sensitivo-motorico di modica entità. Deficit della sensibilità lateralmente alla gamba sotto il ginocchio si- nistro e una leggera paresi nell’estensione del piede sinistro con difficoltà a camminare sul tallone. Vi è stato poi un intervento chirurgico per ernia discale L3-L4 nel 2006 e il 25.02.2012 [recte 2013] ha dovuto essere nuo- vamente operato di discectomia e erniectomia a livello L3-L4 per recidiva di ernia discale. Dopo questo intervento progredientemente l’assicurato si è ripreso bene, persiste però ancora una sintomatologia dolorosa a carat- tere altalenante a livello lombare nell’ambito di una sindrome lombo-verte- brale con una leggera componente spondilogena sul lato destro. Una RM della colonna lombare eseguita il 18.02.2016 ha evidenziato invece delle discopatie plurisegmentali da L2 fino a S1 con stato dopo intervento chirur- gico L4-L5 e L3-L4 e presenza anche di una protrusione discale significa- tiva L2-L3 “ (doc. UAIE 217-8). Il perito ha infine dichiarato che A._______ presenta delle limitazioni in at- tività lavorative in cui deve mantenere posizioni statiche sia con la colonna cervicale che con la colonna lombare, non ergonomiche per la colonna ver- tebrale e in cui deve mantenere la posizione seduta per più di un’ora, men- tre la posizione in piedi cambiando appoggio può essere mantenuta per più ore. Egli presenta inoltre dei limiti nell’alzare dei pesi superiori ai 7,5 kg ripetutamente e saltuariamente sopra i 10 kg, nello svolgere movimenti di rotazione della colonna cervicale se necessari soprattutto senza controllo o con rapidità e nei movimenti di flessione ed estensione della colonna lombare (doc. UAIE 217-8 a 217-9).
C-2861/2017 Pagina 17 Il dott. G._______ ha quindi ritenuto l’insorgente totalmente inabile nella precedente attività di scalpellino dal 5 dicembre 2012, mentre in un’attività adatta alla sue condizioni di salute abile al 100% a partire dal 25 maggio 2013 (tre mesi dopo l’intervento alla colonna lombare), ad eccezione del periodo gennaio 2016-18 maggio 2016, in cui egli, a causa delle patologie alla colonna cervicale, ha presentato un’inabilità totale anche in attività so- stitutive (doc. UAIE 217-9). 13.2 Le conclusioni del perito sono state riprese nel rapporto finale del 10 agosto 2016 dal dott. F._______ (doc. UAIE 229-8 a 229-9). 14. 14.1 In sede ricorsuale l’insorgente ha prodotto il rapporto del 4 maggio 2017 relativo alla visita neurochirugica eseguita il 29 aprile precedente (al- legato F al doc. TAF 1), quindi immediatamente successiva alla decisione impugnata, in cui il paziente ha riferito un progressivo peggioramento della deambulazione. Il dott. M._______ ha raffrontato la risonanza magnetica eseguita nel febbraio 2016 con quella del 4 maggio 2017 e riscontrato a distanza di 15 mesi, un peggioramento in sede L3-L4 in presenza di un’er- nia paramediana sinistra che determina un impegno del recesso, mentre a livello L4-L5 la situazione appare migliorata. In assenza di dolore radicolare costante o claudicatio neurogena l’esperto ha poi rinviato una decisione chirurgica e consigliato l’utilizzo di un busto lombare semirigido e l’asten- sione da sforzi con la colonna lombare in flessione. 14.2 Il ricorrente ha pure trasmesso il rapporto (allegato G al doc. TAF 1) del dott. N._______ relativo alla RM del 4 maggio 2017 eseguita alla co- lonna lombosacrale. Il medico ha raffrontato questi esami con quelli ese- guiti nel febbraio 2016, evidenziando che “ in un canale spinale di dimen- sioni ridotte per brevità peduncolare congenita, nel tratto compreso tra L2 ed S1, si riconosce un ulteriore e plurisegmentario restringimento del ca- nale vertebrale, provocato da protrusioni disco-osteofitosiche ad ampio raggio e da un quadro degenerativo-artrosico posteriore, con associati ef- fetti compressivi sul sacco durale ed una bilaterale riduzione in ampiezza dei corrispondenti forami di coniugazione, più evidente tra L4 ed S1 “. Egli ha poi indicato che “ nel tratto compreso tra L3 ed L5, in esiti di pregressi interventi chirurgici, si associa la presenza di due piccole focalità erniarie disposte rispettivamente a L3-L4 in sede postero-laterale sinistra e, in sede postero-laterale destra, a L4-L5, le quali determinano un possibile conflitto disco-radicolare con il tratto pre-foraminale rispettivamente della radice L4 sinistra e della radice L5 controlaterale. A tali livelli, si associa un quadro di
C-2861/2017 Pagina 18 discopatia in fase cronica (...), caratterizzato da una sostituzione adiposa subcondrale della spongiosa ossea adiacente alle limitanti somatiche con- trapposte, reperto più evidente a L3-L4 ”. L’esperto ha infine consigliato un completamento diagnostico mediante studio TC della colonna lombo-sa- crale nel tratto compreso tra L3 e S1. 15. Alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente, in particolare dalle risonanze magnetiche del 18 febbraio 2016 e del 4 maggio 2017 e dei re- lativi rapporti, non si può concludere che la perizia del 27 giugno 2016 del dott. G._______ su cui si è fondato il SMR e, a sua volta, l’UAIE, permetta di desumere in maniera completa, motivata, concludente e pertanto con- vincente un’evoluzione positiva tale della capacità lavorativa nell’esercizio di attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti, da giustificare la soppressione della rendita dal 31 agosto 2016. 15.1 In primo luogo va rilevato che per quanto attiene da un lato alle affe- zioni relative alla colonna cervicale le risultanze e le conclusioni della peri- zia del dott. G._______ del 27 giugno 2016 (consid. 13.1) coincidono con quanto attestato nel rapporto del 18 maggio 2016 dal dott. L._______ (con- sid. 12.3), trasmesso dal ricorrente e permettono di ritenere provato con il grado della verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali un migliora- mento della patologia cervico-brachiale - manifestatasi nel febbraio 2016 e per la quale l’assicurato era stato dichiarato inabile al lavoro al 100% - a far tempo dal 28 maggio 2016 grazie alle cure conservative poste in atto. Nessun documento agli atti mette in discussione le conclusioni del perito. 15.2 Per quanto riguarda d’altro lato la colonna lombare la situazione non si può per contro dire migliorata. Semmai sia dalla risonanza di febbraio 2016 che da quella di maggio 2017 risulta un peggioramento della situa- zione valetudinaria. Al riguardo il dott. G._______ ha evidenziato che posteriormente all’inter- vento del 25 febbraio 2013 (a livello L3-L4) “ l’assicurato si è ripreso bene, nonostante il persistere di una sintomatologia dolorosa a carattere altale- nante a livello lombare nell’ambito di una sindrome lombo-vertebrale con una leggera componente spondilogena sul lato destro “. Egli ha inoltre rilevato che “ una RM della colonna lombare eseguita il 18 febbraio 2016 ha evidenziato delle discopatie plurisegmentali da L2 fino a S1 con stato dopo intervento chirurgico L4-L5 e L3-L4 e presenza anche di una protrusione discale significativa L2-L3 “. Il perito si è tuttavia limitato
C-2861/2017 Pagina 19 ad esporre il contenuto del referto radiologico del dott. H._______ del 23 febbraio 2016 (consid. 12.1), senza pronunciarsi in merito alle eventuali conseguenze di tali – nuove - affezioni a livello L2-L3 (“discopatia riaccen- tuata caratterizzata da ernia che tende a migrare caudalmente in sede me- diana-paramediana destra”) e L5-S1, sulla capacità lavorativa del ricor- rente, segnatamente a livello L4-L5 (comparsa di ernia discale con fram- mento che migra caudalmente in sede mediana-paramediana destra; con- sid. 12.1).
Occorre inoltre prendere in considerazione il rapporto del dott. M._______ e il referto radiologico del dott. N._______ (allegati F e G al doc. TAF 1), entrambi del 4 maggio 2017, quindi immediatamente posteriori alla pronun- cia dell’UAIE (si confronti sulla questione il considerando 3 del presente giudizio). Ora, l’autorità di prime cure non si è pronunciata in merito all’at- testato peggioramento della deambulazione e in sede L3-L4 (presenza di un’ernia paramediana sinistra) evidenziato dal dott. M._______ (con- sid. 14.1), limitandosi a rinviare alle conclusioni della perizia, di quasi un anno anteriore e fondata su una risonanza di 15 mesi prima, del dott. G.. Allo stesso modo essa ha omesso di prendere posizione in merito alla necessità del completamento diagnostico (tramite TC) per il tratto L3 e S1 consigliato dal dott. N. (consid. 14.2), il quale ha pure attestato un peggioramento tra L2-S1 consistente in un ulteriore e plurisegmentale restringimento del canale vertebrale e in particolare a L3- L4 e L3-L5 (per i dettagli consid. 14.2). 15.3 Alla luce di quanto sopra emerge che se da un lato è provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni so- ciali che le conseguenze provocate dall’affezione cervico-brachiale sono migliorate, è pur vero che dagli atti si evince pure un possibile peggiora- mento dell’affezione relativa alla zona lombare, sia alla luce della risonanza del 18 febbraio 2016 che di quella del 4 maggio 2017 che non è stato suf- ficiente discusso né approfondito. In simili circostanze non è dato di sapere se e in che misura il peggioramento in questione influisce sulla capacità lavorativa residua.
In conclusione la documentazione medica prodotta dal ricorrente sia in fase di osservazioni al progetto di decisione del 21 settembre 2016 che pen- dente causa di ricorso oggettiva un cambiamento dello stato di salute dell’interessato e mette in discussione l’attestato miglioramento. I referti menzionati sono pertanto tali da rimettere in discussione le conclusioni dell’autorità di prime cure.
C-2861/2017 Pagina 20 Ne consegue che questa Corte, alla luce degli atti dell’incarto, non in grado di statuire sulla questione se, malgrado il miglioramento dello stato di salute per quanto attiene la colonna cervicale dal maggio 2016, globalmente la situazione sia effettivamente migliorata nella misura indicata dal dott. G._______ oppure sia rimasta invariata alla luce dell’eventuale peggiora- mento intervenuto a livello della colonna lombare rispettivamente in che misura tale fatto influisca sulla capacità lavorativa residua. La decisione impugnata, che viola il diritto federale, fondandosi su un ac- certamento incompleto dei fatti rilevanti, dev’essere annullata. 16. 16.1 Se il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, può so- stituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-2183/2013 del 28 gennaio 2015 consid. 10.1). In particolare, si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e co- munque sufficienti ai fini dell’applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 16.2 Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'UAIE affinché completi l’ac- certamento dei fatti giuridicamente rilevanti e, alla luce delle nuove risul- tanze istruttorie, si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita del ricor- rente. Occorre in particolare che l'autorità di prime cure approfondisca dal profilo medico se il cambiamento dello stato di salute reso plausibile dall’in- sorgente a far tempo da febbraio 2016 e che mette in discussione l’inter- venuto miglioramento influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato. L’istruttoria complementare presuppone l’esecuzione di una perizia reuma- tologica dettagliata con particolare riferimento alla colonna lombare, l’ese- cuzione del completamento diagnostico mediante studio TC della colonna lombo-sacrale nel tratto compreso tra L3 e S1 consigliato dal dott. N._______ (cfr., sulla possibilità di un rinvio all’autorità inferiore in partico- lare per completare un aspetto non approfondito, DTF 137 V 210 con- sid. 4.4.1.4 e sentenza del TF 8C_633/2014 dell’11 dicembre 2014 con- sid. 3.2 e 3.3), nonché di ogni altro esame che l’evoluzione nel tempo dello stato di salute dell’assicurato dovesse rendere necessario. 16.3 Per il resto, e tenuto conto dell’esito di tali accertamenti completivi, l’UAIE dovrà effettuare un confronto dei redditi sulla base delle possibili
C-2861/2017 Pagina 21 attività sostitutive adeguate e si pronuncerà nuovamente sul grado di inva- lidità di A._______ fermo restando il diritto alla rendita dal 1° febbraio 2016 al 31 agosto 2016 che è, non solo incontestato, bensì comprovato dalla documentazione agli atti. 17. 17.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). L’anticipo spese, di fr. 800.-, versato dall’insorgente il 18 luglio 2017 (doc. TAF 11) verrà restituito al ricorrente. 17.2 L'insorgente non è rappresentato in questa sede e non risulta che ab- bia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura in corso. Di conseguenza non si giustifica l'attri- buzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combina- zione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2861/2017 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, la decisione impugnata del 10 aprile 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda al com- pletamento dell’istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei con- siderandi 6, 15 e 16. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 800.-, versato il 18 lu- glio 2017, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) – O._______ (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni degli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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