B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2813/2019
S e n t e n z a d e l 1 8 a g o s t o 2 0 2 0 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Michael Peterli, Christoph Rohrer, cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, (Italia) patrocinata dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione invalidità, rendita limitata nel tempo (decisione del 26 aprile 2019).
C-2813/2019 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadina italiana, nata il (...) 1965, dal 17 novembre 2008 ha lavorato in Svizzera come frontaliera, impiegata al 50%, in qualità di governante / collaboratrice domestica presso un’abitazione privata, sol- vendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i su- perstiti e l'invalidità (doc. 2, 5 e 12 dell’incarto dell’Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all’estero [in seguito UAIE]). A.b Dal 30 novembre 2017, a causa di infortunio, prontamente annunciato alla B.SA (in seguito: B.), l’interessata ha interrotto l'atti- vità lavorativa (doc. 1 e 5). Il rapporto lavorativo è stato disdetto dal datore di lavoro per fine agosto 2018 (doc. 26). B. B.a Il 13 maggio 2018, visto il persistere dell’inabilità lavorativa totale, l’in- teressata ha formulato all’attenzione dell’Ufficio assicurazione invalidità del Canton C. (in seguito UAI-C.) una richiesta volta all'otte- nimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 5). B.b L’autorità inferiore ha quindi avviato l’istruttoria, assumendo agli atti la documentazione presso l’assicurata (doc. 1-9, 13-14) e il datore di lavoro (doc. 16) ed avviando i provvedimenti di intervento tempestivo (doc. 10, 23, 26-29). Ha inoltre richiamato l’incarto dell’assicuratore contro gli infortuni (doc. 31). B.b.a Dall’incarto della B. è emerso che il 30 novembre 2017 aprendo il portone del proprio garage l’assicurata ha riportato una distra- zione alla regione scapolare della spalla destra, per cui è stato prescritto un trattamento conservativo a base di antiinfiammatori, antidolorifici e ki- nesiterapia (doc. 97-103). L’approccio terapeutico è stato mantenuto an- che a seguito dell’ecografia alla spalla destra del 12 dicembre 2017 (doc. 101) e dell’artro-MRI alla spalla destra del 7 febbraio 2018 (doc. 105), sulla base della quale il 28 febbraio 2018 il dott. D._______, specialista in orto- pedia e traumatologia, ha posto la diagnosi di lesione parziale articolare del sovraspinato di minime dimensioni, lesione SLAP di tipo 2 e lesione della pulley del CLB (doc. 106). B.b.b Sono quindi proseguite le visite di controllo, richiesti ulteriori pareri specialistici, che in alcuni casi hanno proposto la soluzione chirurgica (doc.
C-2813/2019 Pagina 3 107, 108, 109, 112) e tra agosto e ottobre 2018 dei cicli di infiltrazioni dai quali l’assicurata ha potuto trarre parziale beneficio (doc. 119, 130, 131), pur persistendo inalterata l’incapacità lavorativa totale (cfr. doc. 25, 40, 129, 134). B.b.c Con rapporto peritale del 7 novembre 2018 – sul quale si tornerà nel dettaglio nei considerandi in diritto – il dott. E., specialista in me- dicina interna generale e perito assicurativo certificato SIM, incaricato dall’assicuratore infortuni, ha accertato il raggiungimento dello stato finale per il 31 dicembre 2018, ritenendo che dopo tale data non fosse più possi- bile migliorare ulteriormente la funzionalità dell’arto mediante trattamento conservativo. Ha quindi considerato esigibile, a partire dal 1° gennaio 2019, una ripresa completa nella precedente professione svolta a metà tempo, nella quale tuttavia sussiste una limitazione del rendimento del 20% (riferito ad un impiego del 100%). Nessuna limitazione è stata per contro riscon- trata in attività sostitutive adeguate ergonomicamente e rispettose dei limiti funzionali (doc. 133). B.c B.c.a Preso atto delle diagnosi e delle conclusioni mediche emerse dalla procedura infortunistica, con rapporto finale del 23 gennaio 2019 il dott. F., medico generico del SMR, ha ritenuto che, a fronte di un danno di base non importante, con una funzionalità dell’arto conservata nono- stante la sintomatologia algica, non fosse indicata la soluzione chirurgica. Egli ha quindi considerato possibile una ripresa dell’attività lavorativa abi- tuale in misura completa, come pure qualsiasi altra attività, comprese le mansioni domestiche, a partire dal 1° gennaio 2019 (doc. 36). B.c.b Alla luce delle considerazioni mediche summenzionate il 31 gennaio 2019 l’assicurata è stata informata della fine dell’intervento tempestivo (doc. 37). B.c.c Con annotazione SMR del 19 febbraio 2019, dopo aver visionato gli ulteriori atti medici prodotti dall’assicurata (cfr. doc. 39-40), il dott. F._______ si è riconfermato nelle precedenti conclusioni (doc. 41). B.d Con progetto di decisione del 25 febbraio 2019 l’UAI-C._______, con- statata un’incapacità lavorativa totale dal 30 novembre 2017 al 31 dicem- bre 2018, ha quindi prospettato l’attribuzione di una rendita intera dal 1° novembre 2018, ossia allo scadere dell’anno di attesa, fino al 31 dicembre
C-2813/2019 Pagina 4 2018, essendo esigibile dall’assicurata una ripresa dell’attività abituale dal 1° gennaio 2019 (doc. 44). B.e Le osservazioni del 5 aprile 2019 (doc. 52), nonché la documentazione medica ulteriormente trasmessa dalla ricorrente (doc. 57, 59, 60, 62, 69), sono state sottoposte al SMR che nelle annotazioni del 15 e del 30 aprile 2019 ha riaffermato la propria posizione (doc. 55, 61). B.f Con decisione del 26 aprile 2019 l’UAIE – ritenendo assodato che a partire dal 1° gennaio 2019 l’assicurata fosse in grado di riprendere a svol- gere in misura completa sia la precedente attività lavorativa svolta al 50% che l’attività di casalinga – le ha attribuito una rendita intera d’invalidità li- mitata nel tempo, dal 1° novembre 2018 al 31 dicembre 2018 (doc. 64). C. C.a Con ricorso del 6 giugno 2019 A., rappresentata dall’avv. Iglio Rezzonico, è insorta dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), contestando in via preliminare la carenza di motivazione della decisone, da cui discende la violazione del diritto di essere sentita. Nel merito ha criticato l’accertamento medico svolto dall’autorità inferiore e chiesto l’annullamento della decisione dell’UAIE del 26 aprile 2019 (notificata il 7 maggio 2019 [doc. TAF 2]), postulando in via principale il riconoscimento del diritto a una rendita intera con grado AI del 100% anche dopo il 31 dicembre 2018 e in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per svolgere ulteriori accertamenti sanitari. A suffragio delle proprie allegazioni, di cui si dirà se del caso nei considerandi in diritto, sono stati prodotti una serie di referti medici già figuranti agli atti. L’insorgente ha inoltre chiesto l’esonero dal pagamento delle spese giudiziarie e l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 23 agosto 2019 la giudice dell’istruzione ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, no- minando l’avv. Iglio Rezzonico patrocinatrice d’ufficio della ricorrente (doc. TAF 5). C.c Con risposta dell’11 settembre 2019 l'UAIE, facendo riferimento al preavviso dell’UAI-C. del 9 settembre 2019 – che ha ritenuto non sussistere alcuna violazione del diritto di essere sentito ed ha confermato la correttezza delle conclusioni tratte dal punto di vista medico – ha pro- posto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 7).
C-2813/2019 Pagina 5 C.d Con replica del 7 ottobre 2019, unitamente alla quale è stato tra- smesso un nuovo certificato d’incapacità lavorativa, la ricorrente si è ricon- fermata nelle allegazioni e nelle conclusioni ricorsuali, contestando la tesi dell’autorità inferiore e ribadendo in particolare la carenza nell’accerta- mento medico svolto da quest’ultima (doc. TAF 9). C.e Con duplica del 4 novembre 2019 l’autorità inferiore ha sostanzial- mente ribadito la propria posizione, difendendo l’operato del SMR (doc. TAF 11). C.f Con triplica del 25 novembre 2019 la ricorrente ha sostanzialmente rei- terato le argomentazioni già esposte in sede di ricorso e di replica, alle- gando due nuovi certificati d’incapacità lavorativa (doc. TAF 13). C.g Con quadruplica del 13 dicembre 2019 l'UAIE, facendo riferimento al preavviso dell’UAI-C._______ del 10 dicembre 2019, a sua volta fondato sull’annotazione SMR del 6 dicembre 2019 – il quale ha esaminato tutti i certificati medici trasmessi a seguito dell’emanazione dell’ultima annota- zione SMR, ritenendo non sussistere alcun elemento nuovo, suscettibile di mettere in dubbio le valutazioni precedentemente esposte – ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 15). C.h Con osservazioni del 16 marzo 2020, la ricorrente ha contestato la va- lutazione del SMR e, fondandosi sui nuovi referti medici prodotti (sui quali si tornerà nei considerandi in diritto), si è riconfermata nelle precedenti al- legazioni e nelle richieste ricorsuali (doc. TAF 20). C.i Con osservazioni del 23 aprile 2020 l’UAIE, facendo riferimento al preavviso dell’UAI-C._______ del 20 aprile 2020, a sua volta fondato sull’annotazione SMR del 31 marzo 2020, ha ribadito la propria antitetica posizione (doc. TAF 25). C.j Con scritto del 6 maggio 2020 la ricorrente ha trasmesso un ulteriore certificato d’incapacità lavorativa (doc. TAF 26). Altri tre certificati medici sono stati trasmessi con lettera del 22 giugno 2020 (doc. TAF 27). C.k Con presa di posizione del 23 luglio 2020, in risposta alle precisazioni di codesto Tribunale secondo cui in seguito al rinvio degli atti all’autorità inferiore vi era il rischio di una decisione a sfavore dell’assicurata (doc. TAF 28), quest’ultima ha dichiarato di voler mantenere il ricorso contro la deci- sione impugnata (doc. TAF 30).
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Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de- cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conforme- mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen- tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio in- quisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la solu- zione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libera- mente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante. Deve ritenere un fatto provato, sol- tanto quando è convinto della sua esistenza (DTF 138 V 218 consid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a mo- tivare il ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si
C-2813/2019 Pagina 7 limita di principio ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'incarto ne diano sufficiente motivo (sentenza del TAF C-3146/2015 dell'11 maggio 2018 consid. 4 con rinvii). 3. 3.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Nel caso in esame, essendo con- testata la soppressione del diritto alla rendita a far tempo dal 1° gennaio 2019, salvo indicazione contraria, si applicano di principio le disposizioni della 6 a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e le succes- sive (RU 2011 5659; FF 2010 1603) pur non comportanti cambiamenti ri- spetto al diritto precedente in merito alla valutazione dell’invalidità, entrate in vigore fino alla data della decisione impugnata. 3.2 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della de- cisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al mo- mento in cui essa è stata resa (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della si- tuazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea e risiede in Italia, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti ap- plicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
C-2813/2019 Pagina 8 con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tut- tavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del Regolamento n. 883/2004 in relazione con l’Allegato II del regola- mento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4). 5. 5.1 A titolo preliminare la ricorrente ha contestato la violazione del diritto di essere sentita, consistente nella scarsa motivazione della decisione (già carente nel progetto di decisione) e nell'impossibilità di visionare gli atti medici determinanti prima dell’emissione della decisione impugnata. 5.2 5.2.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., garan- tisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi espri- mere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 e 8C_321/2009 del 9 settembre 2009). 5.2.2 Il diritto di essere sentito è previsto, nella procedura amministrativa federale, agli art. 26-28 PA (diritto di esaminare gli atti), agli art. 29-33 PA (diritto di essere sentito stricto sensu). In materia di assicurazioni sociali, all'art. 42 LPGA (diritto di essere sentito stricto sensu) e, infine, per quanto riguarda la procedura di preavviso, all'art. 57a cpv. 1 LAI il quale stabilisce che l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la deci- sione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o la riduzione della prestazione già assegnata, l'assicurato ha diritto di es- sere sentito conformemente all'art. 42 LPGA.
C-2813/2019 Pagina 9 5.2.3 Detto diritto, così come quello di consultare gli atti (DTF 132 V 387 consid. 5.2), è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione, indipendentemente dalle possibi- lità di successo del ricorso nel merito (DTF 134 V 97; 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii). Restano tuttavia riservati nella prassi i casi in cui la viola- zione è leggera e può essere sanata dinanzi ad un'autorità che dispone di pieno potere d'esame e meglio che può esaminare la decisione sia da un punto di vista del diritto che dei fatti. Il rinvio degli atti all'autorità inferiore, affinché questa proceda a sanare la violazione del diritto di essere sentito, avviene quindi quando si è in presenza di una grave violazione della ga- ranzia procedurale. È tuttavia possibile prescindere da un rinvio se l'ope- razione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastine- rebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse della parte - di pari rango del diritto di essere sentito - di essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1). La censura va quindi esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1). 5.3 5.3.1 Nella procedura di opposizione, che in materia d'invalidità è stata sostituita dalla procedura d'audizione, di cui all' art. 57a LAI, l'amministra- zione deve sottoporre all'interessato il rapporto del medico del SMR. In caso contrario incorre in una violazione del diritto di essere sentito (sen- tenze del TF 8C_424/2008 del 16 settembre 2008 consid. 2.2; 8C_102/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 3.2; I 211/06 del 22 febbraio 2007 consid. 5.4.2). 5.3.2 Se un atto è, senza alcun dubbio, un elemento fondamentale per la pronuncia della decisione su opposizione, la mancata trasmissione, prima dell'emanazione della decisione su opposizione e quindi anche preceden- temente alla pronuncia della decisione emanata nell'ambito della proce- dura di audizione in materia di assicurazione invalidità, costituisce una grave violazione del diritto di essere sentito, che non può essere sanata (cfr. in questo senso DTF 132 V 387 consid. 5.2). Se, infine, è vero che una parte deve, di principio, formulare una domanda per ottenere il diritto di consultare gli atti (art. 8 cpv. 1 LPGA), è pur vero che ciò presuppone che essa venga informata sull'assunzione di nuovi atti decisivi, che non conosce e nemmeno può conoscere (DTF 132 V 387 consid. 6.2).
C-2813/2019 Pagina 10 5.3.3 Il diritto di accesso agli atti dell'incarto (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.2) – ovvero di consultare elementi probatori – presuppone unicamente che le parti siano a conoscenza delle prove prodotte e che le stesse siano a disposizione di coloro che le richiedono (cfr. DTF 128 V 272 consid. 5b/bb in fine e DTF 112 Ia 202 consid. 2a.). Detta garanzia non comprende il diritto di consultare tutto l'incarto, bensì unicamente gli atti che posso avere un'incidenza sull'esito della procedura. Giusta l'art. 26 PA – che riprende essenzialmente i principi giurisprudenziali (cfr. MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.7.6, pag. 327) – la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità statuente o d'una autorità cantonale, designata da questa, le memorie delle parti o le osservazioni delle autorità (lett. a), tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b), le copie delle decisioni noti- ficate (lett. c). Secondo tale norma, il diritto di consultare gli atti si estende a tutti gli atti rilevanti per l'esito della procedura, ovvero tutti gli atti che l'autorità prende in considerazione per motivare la propria decisione (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.2, DTF 121 I 225 consid. 2a e DTF 119 Ia 139 consid. 2b). 5.3.4 Va pure evidenziato che giusta l'art. 49 cpv. 3 seconda frase LPGA le decisioni devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. Dal diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. deriva infatti l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Esso ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; 126 I 97 consid. 2b pag. 102; 125 II 369 consid. 2c pag. 372). 5.4 5.4.1 Nel caso in esame dagli atti emerge che la documentazione medica su cui si è fondato l’UAIE per l’emanazione del progetto di decisione del 25 febbraio 2019 (doc. 44), in particolare il rapporto finale SMR del 23 gennaio 2019 (doc. 36) e l’annotazione SMR del 19 febbraio 2019 (doc. 41), sono stati trasmessi alla ricorrente nell’ambito della procedura di audizione (doc. 47-48). Per il tramite della propria rappresentante, l’8 aprile 2019 l’assicu-
C-2813/2019 Pagina 11 rata ha formulato le proprie osservazioni, trasmettendo ulteriore documen- tazione medica (doc. 52). Il 16 aprile 2019 l’amministrazione ha quindi co- municato all’interessata che il SMR, visionati i nuovi atti medici, si è ricon- fermato nella propria posizione (doc. 55-56). Dal canto suo l’insorgente si è limitata a produrre il 23 e il 29 aprile 2019 prima dell’emanazione della decisione impugnata due ulteriori referti medici (doc. 58, 64). In simili circostanze, vista la giurisprudenza suesposta e conto tenuto del comportamento delle parti appena descritto, non si ravvede alcuna viola- zione del diritto di essere sentito. A maggior ragione considerato che, nell’ambito della presente vertenza, la ricorrente avrebbe comunque potuto accedere a tutti quegli atti che essa non aveva eventualmente ancora vi- sionato (si pensi ad esempio alle annotazioni SMR del 15 e del 30 aprile 2019 [doc. 55 e 61]), senza patire alcun pregiudizio. 5.4.2 A proposito dell'addotta – scarsa – motivazione della decisione va rilevato che, alla luce di quanto esposto sopra, la censura della ricorrente non è del tutto mal riposta, ritenuto che nella decisione impugnata l’amministrazione si limita a fare un riferimento generico agli atti medici, senza specificare né quali, né il loro contenuto. Per ragioni di economia di giudizio e nell'interesse dell'assicurata, visto l'esito della vertenza, la questione tuttavia se vi è, in quest'ultima ipotesi, una violazione del diritto di essere sentito rispettivamente se essa è stata eventualmente sanata in questa sede non dev'essere risolta. Il ricorso va infatti accolto per altri motivi, che verranno precisati nei considerandi seguenti. 6. Oggetto del contendere, nel caso concreto, è la questione se a giusto titolo l’amministrazione ha considerato essere intervenuto a partire dal 1° gen- naio 2019 un miglioramento dello stato di salute tale da precludere l’ulte- riore diritto a prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità. 6.1 A mente della ricorrente, le condizioni di salute in cui versa non sono affatto migliorate dopo il 31 dicembre 2018, come attestano i certificati di incapacità lavorativa completa rilasciati dai medici curanti, ragione per cui essa chiede, in via principale, che il diritto alla rendita intera sia riconosciuto anche dopo tale data. In via subordinata essa postula il rinvio degli atti all’amministrazione al fine di completare l’istruttoria. 6.2 L’autorità inferiore, per contro, sulla scorta delle valutazioni del proprio servizio medico, che a sua volta si è fondato in larga misura sugli accerta-
C-2813/2019 Pagina 12 menti condotti nell’ambito della procedura infortunistica, ha ritenuto accer- tato che, a partire dal 1° gennaio 2019, le conseguenze del danno alla sa- lute non producessero più effetti invalidanti. Ha inoltre segnalato di non riscontrare dalla documentazione prodotta alcun elemento nuovo, suscet- tibile di modificare le proprie conclusioni. 7. 7.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI). L’invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI). Ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un’attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l’esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svol- gere le proprie mansioni consuete. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carat- tere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b; sen- tenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). Secondo l'art. 7 cpv. 1 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la per- dita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valu- tare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusiva- mente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). Secondo l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qual- siasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività. L’assicurazione svizzera per l’invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o
C-2813/2019 Pagina 13 psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (DTF 116 V 246 consid. 1b). 7.2 La nozione di invalidità in ambito AI coincide con quella vigente in am- bito LAINF e nell'assicurazione militare (art. 16 LPGA; DTF 127 V 129 con- sid. 4d; 133 V 549 consid. 6). Se il danno alla salute è il medesimo, la va- lutazione dell'invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione militare do- vrebbe condurre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; 126 V 288 consid. 2a con rinvii). Un assicuratore non è tuttavia vincolato ad una decisione emessa da un altro ente per esempio nel caso in cui il grado di invalidità risulta da un accordo intercorso tra le parti (DTF 127 V 129 consid. 4d; 126 V 288 consid. 2a) rispettivamente si fonda su un errore di diritto (DTF 126 V 288 consid. 2a). Se inoltre in DTF 126 V 288 il Tribunale federale (TF) ha relativizzato il carattere vincolante di una valutazione dell'invalidità passata in giudicato nei confronti di un assicuratore contro gli infortuni nel senso che una deter- minazione differente del grado d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità entrava in linea di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi pertinenti, in DTF 133 V 549 il (TF) ha precisato la propria giurisprudenza concludendo che la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni non vincola l'assicurazione per l'invalidità ai sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288) e, di conse- guenza, l'Ufficio AI non è legittimato a interporre opposizione, rispettiva- mente ricorso, contro la decisione, rispettivamente contro la decisione su opposizione, dell'assicuratore infortuni sulla questione del diritto alla ren- dita in quanto tale o sul grado d'invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; sen- tenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 10). 7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con- suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve- dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in- capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva- lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 7.4 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
C-2813/2019 Pagina 14 7.5 L'art. 29 cpv. 1 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle pre- stazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condi- zioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI; DTF 142 V 547 consid. 3.2), ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. L'art. 29 cpv. 3 LAI precisa altresì che la rendita è versata all'inizio del mese in cui nasce il diritto. 8. 8.1 Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporanea- mente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 feb- braio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004). 8.2 Secondo l'art. 17 LPGA se il grado d'invalidità del beneficiario della ren- dita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modifica. 8.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi- curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop- pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con- siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. Detta norma si applica anche in caso di assegnazione retroattiva di una rendita scalare (sentenze del TF 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3 maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del TAF C- 1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 e relativi riferimenti).
C-2813/2019 Pagina 15 8.4 In caso d'assegnazione retroattiva di una rendita scalare la data di mo- difica del diritto deve essere stabilita conformemente all'art. 88a OAI (RS 831.201; sentenze del TF 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5, I 727/02 del 21 luglio 2005 consid. 5 nonché I 297/03 del 3 maggio 2005 consid. 1 e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del TAF C-1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il termine di attesa di tre mesi dell'art. 88a OAI non può iniziare a decorrere prima della nascita del diritto ad una rendita (cfr. sentenza del TF 9C_110/2014 del 13 giugno 2014). 8.5 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescente/cre- scente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rap- porto giuridico suscettibile, in caso di contestazione, di essere oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la sop- pressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in cui la presta- zione sia accordata con effetto retroattivo – ma limitata nel tempo, aumen- tata oppure ridotta – esiste un'unica relazione giuridica. Ciò vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3). 9. 9.1 Alfine di poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o even- tualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali atti- vità l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quale sforzo si può ancora esigere da un assicurato, tenuto conto della sua situazione personale (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 404 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (sentenza del TF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3). 9.2 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
C-2813/2019 Pagina 16 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, se- condo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto me- dico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determi- nante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 140 V 356 consid. 3.1, 134 V 231 consid. 5.1; DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; HANS-JAKOB MOSI- MANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialver- sicherungsrecht, 2001, pag. 266). 9.3 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3). 9.4 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessa- ria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronun- ciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 9.5 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddit- tori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giu- dice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
C-2813/2019 Pagina 17 da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evi- denziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (sentenza del Tri- bunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 10. 10.1 Giusta il principio inquisitorio, che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio gli accertamenti necessari e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). 10.2 Alfine di poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o even- tualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali atti- vità l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quale sforzo si può ancora esigere da un assicurato, tenuto conto della sua situazione personale (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 404 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). 10.3 Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle in- dicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (sentenza del TF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3). 10.4 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og- getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De- terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem- pio, quale perizia o rapporto (DTF 140 V 356 consid. 3.1, 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS- JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). 10.5 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del
C-2813/2019 Pagina 18 diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten- dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi- stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la- vorati-va hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon- tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3). 11. Nel caso concreto, con domanda di prestazioni del 13 maggio 2018, l’assi- curata ha fatto valere che a seguito dell’infortunio del 30 novembre 2017 alla spalla destra, permane un danno alla salute determinante un’incapa- cità lavorativa totale. 11.1 11.1.1 Dai primi accertamenti condotti immediatamente dopo l’infortunio presso il pronto soccorso dell’G._______ di (...) in data 30 novembre 2017, è emersa una distrazione alla regione scapolare della spalla e del braccio destro ed è stato prescritto un trattamento conservativo (doc. 2). 11.1.2 Il 12 dicembre 2017 è stata eseguita un’ecografia alla spalla, dalla quale è risultato un assottigliamento del sovraspinato (doc. 2) e il 7 febbraio 2018 un esame di artro-MRI, che ha mostrato delle parziali lesioni con sfi- lacciamento dei legamenti gleno-omerali medio e superiore e lesioni di tipo SLAP II del labbro glenoideo antero-superiore (doc. 105). 11.1.3 Sulla base dei suddetti esami strumentali e degli esami clinici del 13 dicembre 2017 (doc. 104), del 28 febbraio 2018 (doc. 106) e del 28 marzo 2018 (doc. 107) il dott. D._______, ortopedico, che ha seguito il decorso, prescrivendo di volta in volta la protrazione di ulteriori trenta giorni dell’ina- bilità lavorativa, ha posto la diagnosi di lesione parziale articolare del so- vraspinato di minime dimensioni, lesione SLAP di tipo 2 e lesione della pul- ley del CLB. A seguito dell’ultima visita di controllo, preso atto della persi-
C-2813/2019 Pagina 19 stenza di dolore nelle sollecitazioni della spalla nelle comuni attività di ca- salinga, lo specialista ha consigliato di procedere mediante intervento chi- rurgico artroscopico di tenotomia/tenodesi del CLB e riparazione della cuf- fia dei rotatori, rimettendosi in tal senso alla disponibilità dell’assicurata (doc. 107). 11.1.4 La ricorrente è stata quindi visitata il 2 e il 29 maggio 2018 dal dott. H., specialista in chirurgia ortopedica (doc. 109 e 112), che, sulla base dell’esame clinico e degli accertamenti strumentali, ha confermato la diagnosi di lesione SLAP di tipo II e di lesione parziale preinserzionale del sovraspinoso, riscontrando una mobilità e una motilità dell’arto nella norma, pur con persistenti algie e difficoltà nei movimenti sopra la testa. Ha quindi invitato l’assicurata a sottoporsi a un ciclo di infiltrazioni volto ad aiutare la cicatrizzazione della lesione prima di valutare l’eventuale opzione chirurgica suggerita dal dott. D.. Al contempo ha protratto ulteriormente l’inabilità lavorativa fino al 5 luglio 2018 (doc. 108, 110, 111). 11.2 In data 8 giugno 2018, su incarico dell’assicuratore LAINF, il dott. E._______ ha visitato una prima volta l’assicurata, constatando una mobi- lizzazione passiva senza limitazione della spalla destra, normale trofismo e forza muscolare paragonabile alla controlaterale sotto l’orizzontale. Ha preso atto del trattamento conservativo osservato fino al momento della visita e dell’indicazione di presa a carico chirurgica ventilata dai medici cu- ranti in caso di mancato miglioramento. A fronte della limitata lesione inser- zionale del sovraspinato di grado I, ha quindi ritenuto giustificato protrarre il “periodo conservativo” ancora per 3 mesi prima di decidere riguardo ad un eventuale intervento su di una paziente, a suo dire, comunque in ottime condizioni sia generali che del trofismo muscolare agli arti superiori. Pur riservandosi di valutare l’evoluzione futura ha ritenuto proponibile a partire dal 1° luglio 2018 una ripresa lavorativa almeno parziale del 50% dell’atti- vità abituale svolta al 50%, evitando mansioni pesanti e ripetitive oltre l’oriz- zontale (doc. 115). 11.3 11.3.1 Riguardo alla ripresa lavorativa, hanno espresso un’opinione con- traria i medici curanti – in particolare il dott. I., medico chirurgo (doc. 121-123) e il dott. L., medico generalista dal quale l’assicu- rata è stata inviata dal dott. H._______ per svolgere il trattamento infiltra- tivo, quale ultimo tentativo prima di un eventuale intervento chirurgico (doc. 119) – che hanno protratto l’incapacità totale fino alla fine di dicembre 2018 (doc. 129, 132, 134).
C-2813/2019 Pagina 20 11.3.2 Nel frattempo, il 1° agosto 2018 l’assicurata si è sottoposta ad un esame di RX cervicale, dal quale è emersa una netta riduzione dello spazio C6-C7 con accentuata sclerosi delle limitanti contrapposte e presenza di becchi osteofitosici marginali, delle alterazioni spondilartrosiche generalizzate e la presenza di artrosi interapofisarie a carico dei metameri distali (doc. 124). 11.3.3 Le infiltrazioni a base di plasma autologo condizionato eseguite il 24 agosto, il 31 agosto e il 7 settembre 2018, hanno condotto, a mente del dott. L., a un oggettivo miglioramento dei dolori e della forza ai test per il sovraspinato, pur avendo quest’ultimo riscontrato la probabile insor- genza di una capsulite, con moderata riduzione della rotazione esterna e della flessione, con importanti dolori ai gradi finali dell’arco di movimento (doc. 130). Per tentare di agire sulla componente infiammatoria, è stata quindi eseguita l’11 ottobre 2018 un’ulteriore infiltrazione con un corticoste- roide cristallino e anestetico locale, che ha portato un notevole beneficio benché limitato ai soli giorni successivi, essendovi stata una parziale re- crudescenza dei dolori, mantenutisi tuttavia ben al di sotto del livello iniziale (doc. 131). 11.4 È quindi seguita la seconda visita peritale da parte del dott. E., che, nel rapporto del 7 novembre 2018 (doc. 133), ha posto la diagnosi, da un punto di vista infortunistico, di: “trauma distrattivo della spalla destra dominante riportando la lesione della cuffia rotatoria con lesione di grado I del sovraspinato e SLAP II, favorevole trattamento conservativo con infiltrazioni di PRP non escludendo una presa a carico chirurgica in futuro;” e la diagnosi non infortunistica di: “Spondilartrosi cervicale con netta riduzione dello spazio C6-C7”. Il dott. E._______ ha precisato che i problemi alla salute attualmente ri- scontrabili sono in nesso causale preponderante con l’evento infortunistico del 30 novembre 2017 non essendovi alcun fattore estraneo influenzante i postumi ancora presenti. Egli ha quindi indicato che, alla luce del decorso clinico e “dell’attuale esame funzionale in infiltrazione a pochi giorni or- sono”, potesse ragionevolmente essere riconosciuto il raggiungimento dello stato finale per il 31 dicembre 2018. Dopo tale data, infatti, è stato ritenuto non sussistere alcuna possibilità di miglioramento ulteriore della funzionalità dell’arto.
C-2813/2019 Pagina 21 A partire dal 1° gennaio 2019, come convenuto con il dott. L., il dott. E. ha quindi proposto la ripresa lavorativa totale nell’attività abituale, sebbene con una riduzione di circa il 20% (su un pensum del 100%) a causa degli impedimenti riscontrati in alcune mansioni. Dalla stessa data l’assicurata è stata reputata interamente abile nello svolgi- mento di un’attività sostitutiva adeguata allo stato di salute (senza neces- sità di portare, sollevare, spostare pesi superiori ai 5 kg oltre l’orizzontale, specialmente se ripetutamente). 11.5 11.5.1 Il 27 dicembre 2018 il dott. I._______ ha suggerito all’assicurata di sottoporsi a una visita fisiatrica, prolungando ulteriormente l’incapacità la- vorativa (doc. 136, 137). 11.5.2 L’interessata si è quindi rivolta al dott. M._______ specialista in fi- siatria e medicina manuale, che con rapporto del 18 gennaio 2019, pur suggerendo nell’immediato un ciclo di kinesiterapia per il recupero funzio- nale, alla luce dei tentativi infruttuosi di trattamento conservativo ha consi- gliato all’assicurata di sottoporsi a un intervento di stabilizzazione della spalla destra (doc. 139). 11.6 11.6.1 Con rapporto finale SMR del 23 gennaio 2019 (doc. 36), il dott. F._______ ha individuato le seguenti diagnosi con ripercussione sulla ca- pacità lavorativa: Moderata artropatia degenerativa acromion-clavicolare; Lieve borsite acromiale sottodeltoidea; Parziali lesioni con sfilacciamento dei legamenti gleno-omerali me- dio e superiore e lesione SLAP II del labbro glenoideo antero-supe- riore. Ribadendo quanto già sostenuto nell’annotazione del 5 ottobre 2018 (doc. 30), il dott. F._______ ha riferito sussistere un danno di base non impor- tante né sul piano anatomico né sul piano funzionale. Egli ha infatti consta- tato che, pur lamentando una sintomatologia algica persistente, l’assicu- rata non presentava alcun deficit di movimento, né alterazioni del trofismo muscolare. Sulla base di tali premesse, il medico SMR non ha ritenuto es- sere indicata una soluzione chirurgica dei sintomi. In assenza di compli- canze future non prevedibili al momento della valutazione medico-teorica,
C-2813/2019 Pagina 22 il dott. F._______ ha quindi concluso che l’assicurata fosse senz’altro in grado di riprendere a svolgere, in misura completa e senza alcuna limita- zione, la sua attività abituale di ausiliaria di pulizie a partire dal 1° gennaio 2019. Dalla stessa data è stata ritenuta parimenti abile a svolgere qualsiasi altra attività, come pure le mansioni casalinghe. 11.6.2 Invitato dall’amministrazione a spiegare il motivo per cui si è disco- stato dalle conclusioni del dott. E._______ in punto all’abilità lavorativa, con annotazione SMR del 19 febbraio 2019 (doc. 41) il dott. F._______ ha chiarito che la differente valutazione va ricercata nella storia clinica e nella diagnosi dell’assicurata (danno di base non importante e assenza di deficit di movimento o alterazioni del trofismo muscolare). Si è inoltre opposto all’opzione chirurgica suggerita dal dott. M., non avendo quest’ul- timo posto alcuna nuova diagnosi codificata secondo ICD-10, né oggetti- vato alcun nuovo danno in precedenza non considerato. 11.7 11.7.1 Sono seguiti i rapporti del dott. M. relativi alle visite del 1° febbraio (doc. 143) del 21 febbraio (doc. 146) e del 18 marzo 2019 (doc. 147). In occasione della prima visita, il medico ha riferito di un lieve ma graduale miglioramento della sintomatologia algica alla spalla destra, pur permanendo affaticabilità e disfunzione nei movimenti overhead (doc. 143). In occasione della seconda visita, pur confermando il miglioramento in atto, ha riscontrato la persistenza di dolore, a volte trafittivo o molto intenso in determinati movimenti o nel sollevare o trasportare oggetti pesanti (doc. 146). In occasione della terza visita, il dott. M._______ ha segnalato un miglioramento minimo e constatato un successo solo parziale del tratta- mento fisioterapico in atto, ragione per cui ha ritenuto indispensabile acce- lerare i tempi e procedere con l’intervento di riparazione chirurgica propo- sto dal dott. H., al quale ha chiesto di convocare l’assicurata per discutere delle modalità del ricovero (doc. 147). L’incapacità lavorativa ha continuato ad essere protratta dal dott. M. fino al 18 aprile 2019 (cfr. 143, 146, 147). 11.7.2 Il 10 aprile 2019 è stato inoltre svolto un nuovo esame artro-MRI alla spalla destra che ha confermato i reperti della precedente indagine artro- MRI, in particolare la lieve borsite subacromion deltoidea, la tendinopatia degenerativa del sovraspinato con piccola lesione grado I e la lesioni da sfilacciamento dei legamenti gleno-omerale medio a superiore e la lesione SLAP II da ore 1100 a ore 1500 (doc. 149).
C-2813/2019 Pagina 23 11.7.3 Con rapporto del 18 aprile 2019 il dott. H., preso atto del fatto che il trattamento, seppur prolungato per oltre un anno, non ha appor- tato i benefici sperati e che l’artro-MRI alla spalla destra ha confermato la presenza invariata della SLAC lesion, ossia della SLAP lesion di tipo 2 della rottura parziale del sovraspinoso, ha nuovamente consigliato l’intervento per via artroscopica di riparazione della SLAC lesion. Riguardo al decorso post operatorio, ha previsto tre settimane di immobilizzazione e circa tre mesi di rieducazione (doc. 153). In vista dell’intervento, l’inabilità lavorativa è stata prolungata fino all’8 giugno 2019 (doc. 152, 154). 11.8 Nel frattempo i referti del dott. M., del dott. H._______ e l’esame artro-MRI alla spalla destra sono stati sottoposti al SMR. 11.8.1 Nell’annotazione SMR del 15 aprile 2019 (doc. 55), il dott. F._______ ha confermato che l’assicurata presenta delle “condizioni asso- lutamente blande che fino a questo momento non sono state ritenute in ambito specialistico suscettibili di riparazione e ricostruzione artroscopica”. Egli ha poi spiegato nel dettaglio la tipologia di lesioni SLAP e la classifica- zione di lesioni alla spalla, concludendo che le lesioni parziali – come quella di cui l’assicurata soffre – nella maggior parte dei casi non necessitano di riparazione. Ha quindi concluso respingendo le valutazioni del dott. I._______ e del dott. M., riguardo all’abilità lavorativa e al modo di procedere, ritenendole non circostanziate, né oggettivate sul piano clinico- strumentale, quindi non giustificate dal punto di vista medico. 11.8.2 Nell’annotazione SMR del 30 aprile 2019 (doc. 61), esprimendosi in relazione al rapporto del dott. H., il dott. F._______ ha sottolineato come quest’ultimo non abbia proposto alcuna nuova diagnosi, né alcuna nuova limitazione funzionale, riferendo di una situazione invariata della le- sione nota. Egli ha inoltre sottolineato il fatto che agli atti non figura nes- suna data per l’intervento chirurgico consigliato dal dott. H._______ e che le attestazioni di inabilità lavorativa non sono circostanziate da alcuna nuova diagnosi né da un esame obbiettivo e/o strumentale. 11.8.3 Nell’annotazione SMR del 13 maggio 2019 (doc. 67), rilasciata po- steriormente alla decisione impugnata, il dott. F._______ ha preso posi- zione riguardo al referto dell’artro-MRI alla spalla destra del 15 aprile 2019, indicando che non vi è alcuna novità rispetto alla precedente presa di po- sizione nella quale si è interamente riconfermato. 11.9
C-2813/2019 Pagina 24 11.9.1 In corso di causa, oltre alla documentazione già elencata, sono stati prodotti svariati certificati del dott. I._______ e uno del dott. N., la cui specializzazione non è nota, attestanti il persistere dell’inabilità lavora- tiva totale anche dopo la decisione impugnata (cfr. doc. TAF 9, 13, 20). È stato inoltre prodotto il rapporto del 19 febbraio 2020 del dott. H., che a fronte del peggioramento della situazione valetudinaria ha ribadito la necessità di procedere all’intervento artroscopico di riparazione, nonché il rapporto del dott. O., specialista in medicina legale e delle assicu- razioni, che in buona sostanza si è limitato a ripercorrere l’anamnesi, ripro- ponendo la diagnosi nota e ad aderire alla proposta di intervento già for- mulata dai medici curanti (doc. TAF 20). 11.9.2 Con annotazione SMR del 6 dicembre 2019 il dott. F. ha ritenuto non affidabili e incomplete le valutazioni del dott. I., man- cando delle motivazioni e degli esami fisici obbiettivi suscettibili di giustifi- care la protrazione dell’incapacità lavorativa; ha quindi escluso la necessità di un intervento chirurgico, oltre che di nuovi accertamenti, essendo la si- tuazione chiara (doc. TAF 15). Con annotazione SMR del 31 marzo 2020 ha infine riferito che il peggioramento dei sintomi descritto da dott. H. non è stato oggettivato, né spiegato; che la situazione risulta invariata, come pure la mobilità, la funzionalità e il trofismo muscolare dell’arto; che l’esame obiettivo del dott. O._______ risulta essere blando e sovrapponibile a quello del dott. M.; infine che l’indicazione chirur- gica è esclusa (doc. TAF 23). 12. Alla luce di quanto sopra esposto è pacifico e peraltro neppure contestato che a partire dal 30 novembre 2017 l’assicurata ha presentato un’inabilità lavorativa completa in qualsiasi attività lavorativa. Su tale circostanza con- cordano tutti i medici consultati e non vi sono agli atti elementi suscettibili di mettere in discussione tale conclusione. È pertanto a giusto titolo che l’amministrazione ha fatto decorrere il diritto a una rendita d’invalidità il 1° novembre 2018, ossia trascorso l’anno d’at- tesa previsto dall’art. 28 cpv. 1 LAI e sei mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre fino al 31 dicembre 2018 tutti i medici interrogati, compresi i medici fiduciari degli assicuratori coinvolti, il dott. E. e il dott. F._______, sono concordi nel ritenere l’assicurata totalmente inabile in qualsiasi atti- vità.
C-2813/2019 Pagina 25 13. 13.1 Per quanto invece concerne il periodo decorrente dal 1° gennaio 2019, questo Tribunale si trova sprovvisto degli elementi fattuali necessari per poter valutare lo stato di salute dell’assicurata e l’incidenza sulla capa- cità lavorativa delle patologie da cui essa è affetta. 13.2 Al riguardo si rileva innanzitutto che due ortopedici (dott. H._______ e dott. D.) e un fisiatra (dott. M.) hanno sostenuto la ne- cessità di sottoporre l’assicurata a un intervento artroscopico di riparazione alla spalla destra. Tale indicazione è stata ribadita a più riprese nel corso del lungo decorso – da ultimo a seguito dell’esame di artro-MRI alla spalla destra del 15 aprile 2019 da parte del dott. H._______ (cfr. consid. 11.7.3) – essendo gli specialisti giunti alla conclusione che il trattamento conser- vativo non permetteva di raggiungere un risultato soddisfacente, dal punto di vista della sintomatologia algica come pure della funzionalità residua (movimenti e utilizzabilità degli arti sopra l’orizzontale). Alla stessa conclu- sione, a ben vedere, era giunto pure il dott. E., che nel rapporto finale del 7 novembre 2018 aveva chiaramente indicato che dal trattamento conservativo non era più possibile attendersi alcun sostanziale migliora- mento dello stato di salute e che l’eventuale intervento chirurgico di ripara- zione, qualora si fosse deciso in tal senso, andava posto a carico dell’assi- curatore LAINF (doc. 133, già nel rapporto intermedio del 15 giugno 2018, per altro, quest’ultimo si era espresso in termini possibilistici riguardo all’op- zione chirurgica [doc. 115]). Tali valutazioni concordanti – alle quali hanno aderito anche gli altri medici curanti, dott. I. e dott. L., oltre che il perito di parte, dott. O. – sono state per contro contestate dal dott. F., medico generico del SMR. Quest’ultimo ha escluso la necessità di procedere me- diante intervento chirurgico, sviluppando la propria valutazione sulla base della documentazione medica figurante agli atti, senza ritenere utile o ne- cessario sottoporre l’assicurata a ulteriori accertamenti strumentali o a va- lutazioni specialistiche. Orbene, l’insistenza con cui gli ortopedici curanti hanno perorato la causa dell’intervento chirurgico – indipendentemente dal fatto che una data per procedere in tal senso sia stata fissata o meno – insinua dei ragionevoli dubbi riguardo all’attendibilità della valutazione del dott. F., che pur non disponendo di una specializzazione in ambito ortopedico, traumatologico o di malattie dell’apparato locomotore, tale op- zione l’ha sempre esclusa categoricamente. Quello esposto dal dott. F._______ risulta essere un parere differente – e meno autorevole – ri-
C-2813/2019 Pagina 26 guardo a una fattispecie altrimenti identica a quella esaminata dagli spe- cialisti curanti. A fronte della valutazione contrastante del proprio medico fiduciario, su un aspetto comunque rilevante, l’autorità inferiore avrebbe quindi dovuto richiedere un parere specialistico da parte di un ortopedico del SMR (o esterno) – non figurando agli atti della procedura infortunistica alcuna valutazione peritale in tale ambito, né tantomeno essendo stata as- sunta agli atti della procedura che ci occupa una perizia medica particola- reggiata E213. Quantomeno, come misura istruttoria minima, avrebbe do- vuto sollecitare una seconda opinione da parte di un altro medico del SMR, essendo stato coinvolto nella valutazione del caso unicamente il dott. F._______ (che dal primo rapporto del 5 ottobre 2018, all’ultimo del 31 marzo 2020 ha reiterato la medesima posizione). In relazione a quanto precede, si osserva che, se è vero che nelle proce- dure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore, un tale provvedimento (o perlo- meno accertamenti complementari) deve tuttavia essere ordinato qualora sussistano anche solo dubbi minimi riguardo l'attendibilità e la concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V 465 con- sid. 4, nel caso in esame un rapporto interno all'INSAI). Tali dubbi, alla luce di quanto appena esposto e della documentazione pro- dotta dall’assicurato, sussistono nel caso in esame. 13.3 In secondo luogo non pare essere stato del tutto chiarito se le patolo- gie lamentate dall’assicurata siano di origine esclusivamente infortunistica o se ve ne siano anche di origine morbosa. Dal rapporto del dott. E., risultano infatti esservi delle “diagnosi infortunistiche” e delle “diagnosi non infortunistiche”, circostanza che lascia presagire l’esistenza di altre problematiche e meglio quelle riscontrate nell’ambito dell’esame RX alla colonna cervicale del 1° agosto 2018 (cfr. consid. 11.3.2). Sebbene tali problematiche, identificate dal dott. E. come “spondilartrosi cervi- cale con netta riduzione dello spazio C6-C7”, non vengano ulteriormente approfondite in ambito LAINF, non essendo in nesso causale con l’infortu- nio, le stesse dovrebbero quantomeno essere considerate nell’ambito della procedura AI – quand’anche le stesse non abbiano influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata. A maggior ragione considerato che proprio il dott. F._______, nell’annotazione del 15 aprile 2019, aveva espressamente se- gnalato che, per una valutazione clinica completa, “devono essere inda- gate le altre cause di dolore riflesso della spalla: patologie cervicali, sin- drome dello stretto toracico superiore, distrofia riflessa” (doc. 55).
C-2813/2019 Pagina 27 Nessuna menzione del suddetto esame radiografico, come pure della “dia- gnosi non infortunistica” posta dal dott. E._______ viene tuttavia fatta nel rapporto finale SMR del 23 gennaio 2019, né tantomeno nelle successive annotazioni SMR. Già solo per questa ragione, le valutazioni esposte dal dott. F._______ non possono dirsi complete e convincenti. Esse non sono pertanto conclusive. 13.4 Oltre a ciò, va rilevato che il dott. F., nonostante l’ampio rife- rimento agli accertamenti condotti in ambito infortunistico, si discosta dal dott. E. in punto alla capacità lavorativa. Quest’ultimo, si ram- menta, pur ritenendo l’assicurata abile al lavoro in misura completa a par- tire dal 1° gennaio 2019, riconosce una riduzione del 20% (su un grado di impiego del 100%) nell’attività abituale di aiuto domestico e di conse- guenza nelle mansioni abituali di casalinga (trattandosi sostanzialmente della medesima attività). Sollecitato a spiegare la differente valutazione della capacità lavorativa residua il dott. F._______ non ha fornito alcuna valida motivazione, né alcun elemento oggettivo che permettesse di giusti- ficare un differente apprezzamento del caso, limitandosi a trascrivere le considerazioni già esposte nel rapporto finale SMR del 23 gennaio 2019 (cfr. consid. 11.6.2). Fondandosi sulla differente – e apparentemente ingiustificata – valutazione del rendimento dell’assicurata proposta dal dott. F._______, l’autorità infe- riore ha omesso di chiarire quale fosse la residua capacità funzionale dell’assicurata e in quale attività sostitutiva avrebbe potuto mettere even- tualmente a frutto al meglio la propria residua capacità lavorativa (incari- cando in tal senso il proprio consulente in integrazione professionale). 13.5 Da ultimo, si osserva che nella misura in cui l’assicurata avesse con- tinuato a lavorare a tempo parziale – circostanza per nulla appurata dall’amministrazione, nonostante quest’ultima, a seguito del corso di for- mazione, fosse disposta a svolgere un lavoro a tempo pieno (si cfr. curri- culum vitae [doc. 28]) – e conto tenuto dell’eventuale riduzione del rendi- mento anche nell’attività di casalinga (le cui mansioni sostanzialmente coincidono con quelle dell’attività abituale di aiuto domestico), l’amministra- zione avrebbe dovuto svolgere un’adeguata indagine dell’economia dome- stica, onde valutare le conseguenze del danno alla salute anche in tale ambito (mediante inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica).
C-2813/2019 Pagina 28 13.6 In definitiva, per tutte le ragioni che precedono, non risulta essere di- mostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle as- sicurazioni sociali, che a partire dal 1° gennaio 2019 l’assicurata ha bene- ficiato di un miglioramento dello stato di salute tale da permetterle di ripren- dere a svolgere la propria attività abituale, come pure le mansioni casalin- ghe in misura completa. Ne consegue che, su questo punto, la decisione impugnata va annullata, essendo stata pronunciata in base ad un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. 14. 14.1 Gli atti sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché proceda a completare l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e alla luce dei nuovi accertamenti emani una nuova decisione sul grado di invalidità dell’assicurata dal 1° novembre 2018. 14.2 14.2.1 A tale scopo l’autorità inferiore procederà dapprima all’assunzione di una perizia medica particolareggiata E213, dalla quale emergano nel complesso le patologie da cui è affetta l’insorgente. L’incarto sarà poi sot- toposto nuovamente al servizio medico dell’amministrazione, il quale di- sporrà con l'Ufficio competente e l'assicurata tutti quegli esami strumentali e radiologici che il caso – e l’evoluzione nel tempo dello stato di salute – richiede onde valutare lo stato valetudinario della spalla destra e dell’appa- rato motorio superiore, la sua evoluzione, così come le conseguenze delle problematiche infortunistiche ed extra-infortunistiche sulla capacità lavora- tiva. I referti medici figuranti agli atti dovranno essere in particolare esami- nati da uno specialista in ortopedia, che terrà conto delle censure esposte nel presente giudizio e che riferirà in merito alle affezioni lamentate dalla ricorrente, alla loro evoluzione nel tempo (in particolare dal mese di gen- naio 2019), al procedere terapeutico più indicato e all’impatto delle stesse sulla capacità lavorativa, così come sulla sua messa a frutto in un mercato del lavoro equilibrato. Nel caso non fosse possibile ottenere in tal modo una risposta esaustiva e conclusiva ai suddetti quesiti, l’amministrazione sottoporrà l’assicurata a una visita peritale in ambito ortopedico/traumato- logico – ed eventualmente anche neurologico (laddove emergessero so- spetti di problematiche rilevanti per tale campo medico) – secondo le regole procedurali valide in materia di svolgimento di una perizia medica (DTF 137 V 210) e nel rispetto del diritto di essere sentito.
C-2813/2019 Pagina 29 14.2.2 Nella misura in cui fosse confermata una parziale incapacità lavora- tiva o una riduzione del rendimento nelle attività esigibili (abituale e/o so- stitutive), l’amministrazione disporrà gli accertamenti necessari al calcolo del grado d’invalidità. A tal proposito si rammenta che la scelta del metodo applicabile (metodo ordinario del raffronto dei redditi, metodo specifico o metodo misto) dipende dallo statuto attribuito al potenziale beneficiario della rendita. Se una persona vada considerata appartenente all'una o all'altra di queste categorie si determina accertando cosa essa avrebbe fatto, nella medesima situazione, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute. Tale quesito si decide tenendo conto dell'evoluzione della situa- zione sino all'emanazione della decisione impugnata, ritenuto che l'ipote- tica ripresa di un'attività lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità presenti un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 141 V 15 consid. 3.1 con rinvii). Alfine di determinare lo statuto della persona assicurata (persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, a tempo parziale o senza attività lucrativa), si deve segnatamente esaminare se (e in quale misura) la stessa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o a un'occupazione lucrativa, alla luce della sua situazione personale, famigliare, sociale, finanziaria e professio- nale (sentenza del TF 9C_279/2018 del 28 giugno 2018 consid. 2.2 con rinvii e DTF 130 V 393 consid. 3.3). Ai fini di questa valutazione si deve ugualmente tenere conto della volontà ipotetica della persona interessata, la quale, ove non altrimenti desumibile, dovrà dedursi, in quanto fatto in- terno, da indizi esterni, stabiliti secondo il grado della verosimiglianza pre- ponderante richiesto nel diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del TF 9C_48/2013 del 9 luglio 2013). 14.3 In tali circostanze, non essendo stati chiariti aspetti medici determi- nanti, neppure la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99 consid. 1) si op- pone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istrut- toria, nel senso indicato da questo Tribunale. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale giustificato qualora l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti incompleta (essendovi degli aspetti mai appro- fonditi dal punto di vista ortopedico, oltre che possibili affezioni extrainfor- tunistiche) e non del tutto concludente, non essendo compito del Tribunale effettuare in prima battuta i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
C-2813/2019 Pagina 30 15. 15.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). Tenuto conto del carattere sussidiario, l’assistenza giudiziaria concessa con decisione incidentale del 23 agosto 2019 (consid. C.b) non si applica in concreto. 15.2 Allo stesso modo anche la decisione di gratuito patrocinio (consid. C.b) non si applica in concreto. 15.3 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un legale si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'as- segnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal pro- filo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per com- plemento istruttorio e nuova decisione). Conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto sia dalla patrocinatrice e in assenza di una nota dettagliata, l’indennità è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 2'800 franchi. L'in- dennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(il dispositivo è alla pagina seguente)
C-2813/2019 Pagina 31 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 26 aprile 2019 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria e si pronunci nuovamente sul di- ritto di A._______ ad una rendita di invalidità dal 1° novembre 2018 ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono spese ripetibili. 3. L’assistenza giudiziaria concessa con decisione incidentale del 23 agosto 2019 non si applica. 4. La decisione di gratuito patrocinio non si applica. 5. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili. 6. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; allegato: copie dello scritto del 6 maggio 2020 [doc. TAF 26] e del 22 giugno 2020 [doc. TAF 27] e dei documenti ivi annessi, copia dello scritto del 23 luglio 2020 [doc. TAF 30]) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
(i rimedi di diritto sono menzionati alla pagina seguente)
La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: