Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2478/2013
Entscheidungsdatum
31.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-2478/2013

S e n t e n z a d e l 3 1 m a r z o 2 0 1 5 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Daniel Stufetti; Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A._________, patrocinato dalla Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten, 4054 Basilea, ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 15 marzo 2013).

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Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il, ha lavorato in Svizzera dal 1991 al 2000 nel settore dei rivestimenti interni (doc. 58). Dopo il rimpatrio, ha eser- citato un'attività in proprio come commerciante di capi di abbigliamento all'ingrosso dal 2001 al 31 gennaio 2011; stando alle sue dichiarazioni, in seguito ad una serie di infortuni, ha tuttavia ridotto la sua attività già dal luglio 2007, per poi cessare definitivamente l'attività alla data suddetta (doc. 27). B. B.a In data 17 febbraio 2012, il nominato ha presentato una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 9, 10). Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invali- dità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha raccolto la seguente documentazione avente un certo rilievo per la richiesta:

  • la perizia medica particolareggiata (E 213) stilata il 13 aprile 2012 presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Como, ove i medici incaricati hanno rilevato la diagnosi di spondilodiscoartrosi lombosacrale in esito di pregressi traumi, con cervicodorsolombalgia cronica, poliartrosi di lieve entità, sperone calcaneare destro, sindrome cefalgica e note cliniche di sindrome ansio-depressiva reattiva in ex commerciante di abbigliamento di anni 47 inattivo, e fissato un tasso d'invalidità del 50% nel precedente lavoro e dello zero per cento in attività adeguate come quella di portiere, custode, centralinista (doc. 7);
  • un certificato medico del Dott. B._______ del 10 aprile 2012 giustificante l'accesso in ospedale per cataratta (doc. 19);
  • un primo referto di visita neurologica del 21 aprile 2010 (doc. 4) facente stato di di una cervico-lombalgia post-traumatica ; un referto di esame neu- rologico del 12 febbraio 2010 che segnala gli esiti di un infortunio del 27 giugno 2009 e nulla di rilevante sotto quel profilo specialistico (doc. 1); di- versi referti oggettivi quali un rx del piede sinistro del 21 agosto 2011 in ambito di pronto soccorso (verbale allegato, doc. 3), una RM cervicale del 18 settembre 2009 (doc. 6);

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  • altri referti riguardanti un infortunio del 27 giugno 2009 causante una limi- tazione antalgica alla mobilizzazione del rachide cervico-lombare con esi- genza di ricovero per accertamenti di un giorno ed esecuzione degli esami di routine (Rx del rachide, TAC cerebrale; doc. 14-17);
  • atti riguardanti un antico infortunio (1996) indennizzato dall'Istituto nazio- nale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) per trauma distor- sivo caviglia destra, privo di conseguenze sul piano lavorativo se non per tre settimane di inabilità (doc. 20 in toto e, precisamente doc. 20 pag. 6/48 e 32/48);
  • un altro certificato del Dott. B._______ del 7 luglio 2009 ove si menziona un incidente stradale del 26 giugno 2009 (cfr. supra) per cui l'interessato necessitava trenta giorni di cure (doc. 25). B.b L'incarto è stato quindi sottoposto in esame alla Dott.ssa C., specialista in medicina interna del Servizio medico regionale (SMR) "Rhône", che, nella relazione del 28 dicembre 2012, dopo aver ritenuto una diagnosi di cervicolombalgie croniche non deficitarie, artrosi e cefalee, s/p AVP nel 2009 ed cura di emorroidi, ha considerato nullo il grado d'invalidità dell'assicurato in qualunque attività a lui consona (doc. 31). B.c Con progetto di decisione del 7 gennaio 2013, l'UAIE ha disposto la reiezione della domanda di prestazioni (doc. 32), perché non invalido ai sensi di legge. A questo progetto l'interessato si è opposto con scritto del 6 febbraio 2013 (doc. 47) nel quale fa valere di essere invalido per problemi cervicali, der- matologici, dolori al ginocchio destro e si dichiara la propria disponibilità a sottoporsi a una visita più approfondita nel nostro Paese. Produce una se- rie di documenti medici, alcuni illeggibili, altri di vecchia data, segnata- mente anteriori al 2007. Gli atti prodotti sono stati sottoposti in esame alla Dott.ssa C., la quale, nella nota del 7 marzo 2013, si è riconfermata nelle precedenti con- siderazioni (doc. 49). Con decisione del 15 marzo 2013, l'UAIE ha respinto la domanda di pre- stazioni (doc. 50) poiché non risulta un'incapacità di lavoro media suffi- ciente per un anno ai sensi delle disposizioni sopra citate; malgrado il danno alla salute, l'esercizio di un'attività lucrativa è sempre esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita.

C-2478/2013 Pagina 4 Con il ricorso depositato l'8 maggio 2013, A., già rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, chiede l'annullamento della decisione impu- gnata, il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita AI o eventual- mente di grado superiore da agosto 2012 a causa del suo stato di salute. Egli chiede infine anche l'assegnazione di un'adeguata indennità per ripe- tibili. A motivazione del proprio gravame il ricorrente adduce che vi è un danno alla salute con notevole impegno funzionale che gli impedisce di espletare in modo proficuo la sua attività di commerciante. C. Nelle risposta del 5 giugno 2013, l'UAIE propone la reiezione del ricorso per manifesta carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. TAF 4). D. Nel frattempo l'interessato ha esibito altra documentazione medica, segna- tamente un certificato del Dott. D. del 5 giugno 2013 (allegato doc. TAF 8) attestante, oltre ad ampia anamnesi, il problema cervicale e lom- bare, un referto di visita neurologica del 26 giugno 2013 accompagnato da una RM lombosacrale del 18 luglio 2013 (doc. TAF 8) ed un altro stesso esame del 27 agosto 2013 (doc. TAF 8). Il tutto è stato sottoposto al SMR (doc. TAF 9). Dai rapporti dei medici SMR, C._______ del 16 settembre 2013, F._______ (reumatologo) del 20 set- tembre 2013 ed ancora C._______ del 24 settembre 2013 (allegati al doc. 57) emerge tra l'altro che la documentazione esibita, attesti certo una de- generazione a livello del rachide (protrusioni/ernie di L4-L5, L5-S1 ed altre lesioni, ma questa non si traduce in un correlato clinico di malattia invali- dante, mentre la cefalea denunciata nel referto del 26 giugno 2013 non è che un'affezione banale e irrilevante dal punto di vista valetudinario (doc. 57). Con osservazioni completive del 15 ottobre 2013, l'UAIE si è pertanto ri- confermata nelle precedenti conclusioni (doc. TAF 13). E. Invitato a replicare, l'interessato ha prodotto personalmente un grosso plico di documenti, tutti di antica data (con fotocopie di parte dell'incarto attuale dell'UAIE), salvo una relazione medica 13 novembre 2013 del Dott. E._______, specialista in medicina interna, il quale sottolinea come, attual- mente, il paziente soffra per l'essenziale di una sindrome lombo-vertebrale

C-2478/2013 Pagina 5 cronicizzata su discopatia L4-L5 ed L5-S1 con cefalea di tipo tensivo e cer- vicalgia cronica da pluritraumi distorsivi (doc. TAF 16 in toto). Questo qua- dro patologico causerebbe al paziente un'invalidità del 50% nel precedente lavoro. Sono anche stati esibiti i CD delle RM del rachide lombosacrale e bacino rachide lombosacrale rispettivamente del 22 maggio e 27 agosto 2013 (doc. TAF 16). L'interessato ha esibito a più riprese documentazione, la quale è sempre stata trasmessa all'UAIE perché si esprimesse in fase di duplica, causando un incrocio di prese di posizione (doc. TAF 18, 19). Di più recente si può segnalare un verbale d'accettazione al pronto-soc- corso di un giorno, il 24/25 novembre 2013, per influenza (con allegati esami rx ed ematochimici di routine (doc. TAF 19), i risultati di visita oculi- stica del 30 ottobre 2013 (acuità visiva normale e piena dopo correzione), fisiatrica del 30 gennaio 2014 (sindrome cervicale), ortopedica dell'11 di- cembre 2013 (cfr. diversi referti, molti non recenti, doc. TAF 20-27). Tutti questi atti, inviati dall'interessato a più riprese sono sempre stati inviati per conoscenza all'UAIE, il quale, con ordinanza del 22 gennaio 2014, è stato inviato a formulare una duplica (doc. TAF 18, 19). F. L'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. F._______ (reumatologo) ed alla Dott.ssa C., i quali, nella relazione del 21 gennaio (Dott.ssa C.), 27 gennaio (Dott. F.) e 4 febbraio 2014 (Dott.ssa C.), hanno indicato che il paziente soffre semplicemente di dolori lombocervicali ed una cefalea tensiva, disturbi del tutto irrilevanti a livello valetudinario. Per quel che è del rapporto del Dott. E._______, questi de- scrive una situazione clinica normale, con una sindrome lombo-vertebrale moderata priva di fattori di limitazione nei movimenti di rotazione e latero- flessione (documenti allegati doc. TAF 29). Con duplica del 17 febbraio 2014, l'UAIE ripropone la reiezione del ricorso (doc. TAF 29 e allegati). G. Con ordinanza del 25 marzo 2014, questo Tribunale ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alla duplica dell'amministrazione ed ai pareri dei medici surriferiti (doc. TAF 31).

C-2478/2013 Pagina 6 Parimenti, l'interessato il 10 aprile 2014 ha versato l'anticipo di fr. 400, cor- rispondente alla presunte spese processuali (doc. TAF 32, 38). I. Il ricorrente ha poi inviato, a più riprese, documentazione medica, con se- gnatamente: un breve rapporto d'esame dermatologico per candidosi orale del 17 febbraio 2014, un breve rapporto di visita fisiatrica con programma riabilitativo del 30 gennaio 2014 (doc. 30). Ancora una volta, l'UAIE ha sottoposto gli atti alla Dott.ssa C., la quale, con nota del 17 marzo 2014, si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni condivise dall'UAIE il 31 marzo (doc. TAF 35). Il tutto è stato sottoposto in esame alla parte ricorrente (doc. TAF 36). Altri documenti sanitari sono stati inviati dall'assicurato e, segnatamente: un verbale di accettazione in pronto soccorso del 1° maggio 2014 (senza ricovero) per lombosciatalgia con prognosi di 7 giorni; un breve rapporto di esame neurologico del 7 maggio 2014; uno stringato rapporto d'esame neurochirurgico del 2 dicembre 2013; un rapporto manoscritto d'esame neuropsichiatrico del 2 luglio 2014 per ansia e deflessione dell'umore (doc. TAF 42, 44). L'autorità inferiore è stata puntualmente invitata ad esprimersi su quanto esibito dall'interessato con ordinanze del 10 luglio e 4 settembre 2014 (doc. TAF 43, 46). Con osservazioni del 4 settembre ed 8 ottobre 2014 (doc. TAF 47, 50), l'UAIE ha riproposto la reiezione del gravame sulla scorta delle precedenti prese di posizioni e sul parere della Dott.ssa C. del 29 agosto e 1° ottobre 2014, la quale ribadisce che nemmeno la più recente documentazione esibita è atta a smentire quanto già precedentemente ac- certato. Con risposta del 27 gennaio 2015, il ricorrente ha confermato la sua inten- zione di mantenere il ricorso (doc. TAF 55). L'insorgente ha comunque proseguito a più riprese ad inviare ulteriore do- cumentazione. Le diverse prese di posizione e lettere prodotte dal ricor- rente si sono quindi incrociate. Segnatamente l'interessato ha esibito: un referto radiologico ginocchio e piede destro del 24 settembre 2014, un re- ferto RM del rachide cervicale e lombare dell'11 novembre 2014 (doc. TAF 52). Questi documenti sono stati inviati all'autorità inferiore per presa di posizione (doc. TAF 54). Altri referti (doc. 55) sono stati trasmessi dall'in-

C-2478/2013 Pagina 7 sorgente, segnatamente: un verbale di pronto soccorso del 13/14 novem- bre 2014 (senza ricovero) per un trauma cranico minore e trauma distrat- tivo cervicale, necessitante solo cura farmacologica con paracetamolo e collare ortopedico morbido, un ulteriore verbale di pronto soccorso del 22 gennaio 2015 per un attacco di lombalgia in paziente con nota ernia lom- bosacrale (non ricoverato); i risultato di una visita fisiatrica del 10 febbraio 2015 confermante una lombosciatalgia bilaterale e gli esiti di una visita or- topedica dell'11 febbraio 2015 e documenti già esibiti (RM; doc. TAF 61). Nelle sue osservazioni completive del 3 marzo 2015, l'UAIE, dopo aver consultato ancora una volta la Dott.ssa C._______ (rapporto del 26 feb- braio 2015), ha riproposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 62).

Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. Il ricorrente ha inoltre versato l'acconto sulle presunte spese processuali.

C-2478/2013 Pagina 8 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

C-2478/2013 Pagina 9 3. Oggetto del contendere nel caso in esame è il diritto ad almeno una mezza rendita d'invalidità dal mese di agosto 2012 (doc. TAF 1). 3.1 Il ricorrente a sostegno delle proprie richieste adduce che alla luce della refertazione ad atti, il danno alla salute è di notevole entità che lo impedi- sce, dal 2011, di continuare il suo lavoro di commerciante. 3.2 L'autorità inferiore dal canto suo, fondandosi sui rapporti del suo ser- vizio medico, ha ritenuto, da un lato, che dagli atti di causa non risulta, perlomeno fino alla data della decisione impugnata, un'incapacità al lavoro media sufficiente, per un anno, ai sensi di legge; malgrado il danno alla salute, l'esercizio della precedente attività lucrativa (commerciante all'in- grosso di confezioni) sarebbe sempre esigibile in misura completa. 4. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2). In concreto l'interessato ha presentato domanda di rendita il 17 febbraio 2012. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede che il diritto alla ren- dita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha ri- vendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI) e pertanto in concreto il 1° settembre 2012. Al caso in esame si applicano pertanto di principio, perlomeno parzial- mente le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012. Per il periodo determinante precedente il 1 gennaio 2012 si applicano le disposizioni precedentemente in vigore. 4.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, e meglio il 17 febbraio 2012. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa- zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b).

C-2478/2013 Pagina 10 5. Il ricorrente ha inoltre versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 9 anni (doc. 58) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata mi- nima di contribuzione. 6. 6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer- cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto- posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 6.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con- suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve- dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in- capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva- lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 7. 7.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con- sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli- cabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragione- volmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di

C-2478/2013 Pagina 11 provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una si- tuazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 7.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 7.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in- validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi- gibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310 consid. 3c). 8. In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il tribunale accerta, con la collabora- zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as- sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru- denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per complemento dell'i- struzione sia procedere a tale istruzione complementare personalmente. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accerta- mento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale giu- stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu- nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 9. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de- cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio me- dico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situa- zione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fon- date, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto

C-2478/2013 Pagina 12 medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 125 V 351 consid. 3). 10. Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, se- condo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto me- dico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determi- nante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (BGE 134 V 231 E. 5.1 S. 232,DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352, 122 V 157 consid. 1c pag. 160; HANS-JAKOB MOSI- MANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialver- sicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. 11. In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può inoltre eva- dere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i di- versi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b). 12. 12.1 Dalla documentazione medica agli atti, in particolare dalla perizia medica particolareggiata del 13 aprile 2012 redatta dall' INPS di Como, risulta che il ricorrente soffre di spondilodiscoartrosi lombosacrale in esiti di pregressi traumi con cervico-dorso-lombalgia cronica con deficit funzionale verte- brale di grado medio-lieve, poliartrosi di lieve entità, sperone calcaneare destro (modesta zoppia), sindrome cefalalgia e note cliniche di sindrome

C-2478/2013 Pagina 13 ansioso-depressiva reattiva, sfumato deficit di anca destra e delle ginoc- chia (cfr. doc. 7). I medici hanno in particolare indicato un decorso cronico della patologia e conseguenze lievemente invalidanti a causa di limitazioni osteo-articolari (doc. 7 pag. 13). La capacità lavorativa nella precedente attività di commerciante è stata considerata limitata con effetto dal 17 feb- braio 2012, mentre il ricorrente è stato ritenuto in grado di svolgere un'atti- vità adeguata quale portiere, custode, centralinista. L'invalidità nel suo paese è stata considerata pari al 50%. Da una risonanza magnetica eseguita nel 2009 risulta inoltre una spondi- losi marginale non significativa C5-C6, C6-C7, spondilosi marginale con duplice discopatia L4-L5, L5-S1, piccola ernia contenuta a livello L5-S1 sin, protrusione L4-L5, non ernie discali (rapporto della dottoressa G._______ del 18 luglio 2013, allegato al doc. TAF 8) Le diagnosi poste dall'INPS sembrano essere state riprese dal SMR Rhône nel proprio rapporto finale del 4 gennaio 2013 (doc. 31), in cui la Dott.ssa C., specialista in medicina interna, ha tuttavia concluso, diversa- mente dai medici INPS e senza effettuare accertamenti complementari, per una capacità lavorativa completa in ogni attività. 13. 13.1 Le conclusioni tratte dalla dottoressa C., che non dispone, tra l'altro, della specializzazione in ortopedia, reumatologia e neurologia, fatte completamente proprie dall'UAIE nella decisione impugnata, non possono essere condivise in questa sede, in quanto fondate su un accertamento dei fatti incompleto e quindi contrarie al diritto federale. Nella misura in cui si scostano per quanto riguarda le conseguenze del danno alla salute sulla capacità lavorativa residua del ricorrente dalle conclusioni dell'INPS, esse non sono inoltre sufficientemente motivate. In effetti non è dato di sapere per quali motivi il SMR, che si fonda essenzialmente sul rapporto E 213, ritiene l'assicurato in grado di svolgere attività lucrativa in ogni attività, mal- grado le limitazioni funzionali attestate dall'INPS e malgrado lo stesso INPS, i cui medici hanno visitato l'assicurato, abbia attestato una capacità lavorativa limitata nella precedente attività (doc. 7, 31,49). 13.2 La documentazione medica prodotta pendente ricorso, così come i rapporti redatti dal SMR, non fanno altro che confermare quanto esposto al considerando precedente e meglio che la decisione impugnata si fonda su accertamenti medici incompleti e contraddittori. Da un lato, malgrado la

C-2478/2013 Pagina 14 dottoressa C._______ ammetta la presenza di cefalee, confermata da di- versi esami medici, ritiene che esse non siano in alcun modo invalidanti, senza spiegarne il motivo (doc. 55). Inoltre dagli atti risulta in modo chiaro un peggioramento della situazione di salute del ricorrente. Se, infatti, alla luce della documentazione radiologica in suo possesso il medico SMR ha attestato, il 16 luglio 2013 (doc. 55), non esservi alcuna ernia (fatto tuttavia discutibile, alla luce di quanto certificato dalla Dott.ssa G._______ e citato al considerando precedente), la risonanza magnetica del 18 luglio 2013 (allegata al doc. TAF 8), visionata dal SMR, evidenzia diverse ernie (piccole ernie intra spongiose nel tratto D11-L2, a livello L4-L5 protrusione poste- riore ad ampio raggio, cui si associa ernia posteriore mediana, stessa si- tuazione per il disco l5-S1, doc. 57). Al riguardo va rilevato che il Dott. F., reumatologo, a cui è stato sottoposto l'incarto dalla dottoressa C., non ha tuttavia ritenuto ri- levanti dette affezioni. In effetti, dopo aver confermato la presenza delle ernie, lo specialista ha affermato che "les images en question peuvent se voir même chez des sujets totalment asymptomatiques...il faut rappeler que l'imagerie radiologique doit être corrélée à la clinique... il est totalment exclu de pouvoir conclure quoi que se soit en se basant sur un examen radiologique pratiquée sans indication précise et sans clinique à l'appui". A mente di questa Corte la motivazione addotta dal Dott. F._______ non risulta convincente e quindi il rapporto medico del 20 settembre 2013 (al- legato al doc. 57) non può essere posto alla base del presente giudizio. Il fatto che le medesime immagini potrebbero trovare riscontro anche presso un paziente asintomatico, non significa nulla, nella misura in cui nel caso concreto paiono essere sintomatiche. Inoltre a maggior ragione se non si può affermare che i disturbi abbiano un'effettiva incidenza senza procedere ad un esame clinico, detto esame avrebbe dovuto essere effettuato. Tale incidenza è stata del resto attestata dal Dott. E._______ il 13 novembre 2003. La discopatia a livello del rachide lombare è stata infatti dichiarata clinicamente condizionante e senz'altro in grado di limitare l'attività lavora- tiva per quanto riguarda le professioni che richiedano impegno fisico ele- vato (TAF 16 e seg.). In simili condizioni non si può senz'altro ritenere che l'assicurato è capace al lavoro in ogni attività. 13.3 Alla luce di quanto sopra esposto la decisione impugnata poggia su un accertamento incompleto dei fatti rilevati in quanto non è dato di sapere in che misura le affezioni constatate oggettivamente abbiano un'incidenza sulla capacità lavorativa dell'assicurato e altresì se altre affezioni, da me- glio investigare, potrebbero averne. L'istruttoria non è infatti stata eseguita

C-2478/2013 Pagina 15 in modo adeguato. Infatti, alla luce delle doglianze del ricorrente e di tutte le circostanze del caso, ossia la cessazione definitiva dell'attività lucrativa nel gennaio 2011, l'infortunio (o gli infortuni) al quale egli dà importanza notevole per il suo stato d'invalidità (giugno 2009), l'insieme delle affezioni attestate, avrebbero dovuto indurre l'amministrazione a sorreggere la pro- pria decisione con una documentazione oggettiva completa, segnatamente ad eseguire una perizia pluridisciplinare. Infatti, manca ad atti una fonda- mentale relazione d'esame ortopedico/reumatologico che riferisca in modo completo e convincente, sulla scorta, a sua volta, di tutti quegli esami og- gettivi che il caso richiede, sulla situazione patologica di A._______, come sulle conseguenze della stessa sulla capacità lavorativa residua. Dato inol- tre che l'affezione in parola sembra assumere un risvolto neurologico per le continue algie di livello lombare, ed anche per il problema della cefalea tensiva più volte denunciata, l'amministrazione avrebbe dovuto far ese- guire anche un esame neurologico, accompagnato da esami strumentali e tecnici più approfonditi. Vi è inoltre infine l'accenno a problemi psichiatrici. Anche sotto questo aspetto l'istruttoria è carente. E' ben vero che detta sintomatologia appare ancora leggera (doc. 7 cifra 4, doc. TAF 44), ma ciò non toglie che essa avrebbe meritato un esame a sé stante svolto dagli specialisti in sede INPS. Ne consegue che il provvedimento querelato, che viola il diritto federale (accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti), dev'essere annullato. 14. 14.1 Se il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, può so- stituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-2471/2012 del 21 maggio 2014 consid. 11.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sen- tenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 coni riferimenti). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 14.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché pro- ceda a completare l'istruttoria e ad emanare una nuova decisione. La cas- sazione si giustifica per il fatto che la causa va istruita completamente, trat- tasi cioè di accertare questioni non ancora chiarite, segnatamente do-

C-2478/2013 Pagina 16 vranno essere eseguiti i necessari accertamenti medici, segnatamente tra- mite una perizia pluridisciplinare che esamini l'interessato da un punto di vista ortopedica, reumatologico, neurologico psichiatrico (DTF 139 V 99 consid. 1.1; 137 V 210 consid. 4.4.1.4), nonché ogni ulteriore esame (se- gnatamente quello sullo stato generale e pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse ancora rendere necessario. Per il re- sto, e se del caso, l'UAIE dovrà pronunciarsi pure sull'esigibilità e sulla pos- sibilità per l'insorgente di esercitare la precedente attività (con adeguata indagine circa le mansioni alle quali l'interessato doveva attendere) e, eventualmente, su di un'attività sostitutiva (nuova) in un mercato equilibrato del lavoro nonché, a seconda del risultato di tale esame, effettuare un con- fronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili attività sostitutive adeguate ritenute. 14.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento del ricorrente (cfr., sulla que- stione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione im- pugnata l'autorità inferiore ha considerato che l'insorgente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che costituisce il limite della cognizione tempo- rale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 15. 15.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400, versato il 10 aprile 2014 (doc. TAF 14), sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 15.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripeti- bili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in mate- ria d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000,

C-2478/2013 Pagina 17 tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ri- corrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 15 marzo 2013, gli atti sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completa- mento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei conside- randi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400, corrisposto dal ricorrente il 10 aprile 2014, gli sarà restituito allorquando la presente sen- tenza sarà cresciuta in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000 a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario. Allegato: copia doc. TAF 62 risposta dell'UAIE e allegati) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata, allegati, doc. TAF 59, 60, 61 e allegati) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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