Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2399/2008
Entscheidungsdatum
17.09.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Co r t e II I C-23 9 9 /20 0 8 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 1 7 s e t t e m b r e 2 0 1 0 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Stefan Mesmer e Madeleine Hirsig, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentato dal Patronato INAPA, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione su opposizione del 25 febbraio 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-23 9 9 /20 0 8 Fatti: A. Il 16 settembre 1998, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata il 22 novembre 1994 da A._______ – cittadino italiano, nato il (...), coniugato – per inadempienza del requisito assicurativo, ritenuto che al 12 novembre 1991, data dell'insorgere dell'invalidità, il medesimo non era assicurato presso l'istituzione assicurativa svizzera o presso le assicurazioni sociali italiane (doc. 101). B. B.aIl 24 marzo 2003, l'interessato ha presentato una nuova domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 107). B.bIl 7 luglio 2004, l'UAIE ha respinto la succitata richiesta di rendita, considerato che dagli atti non sarebbe risultata alcuna incapacità lavorativa giustificante un'invalidità ai sensi di legge anteriormente al raggiungimento dell'età di pensionamento (doc. 131). B.cIl 1° settembre 2004, l'interessato ha inoltrato un'opposizione contro la menzionata decisione dell'UAIE (doc. 134). B.dIl 27 dicembre 2004 (doc. 136), l'UAIE ha parzialmente accolto l'opposizione presentata dall'interessato e ritenuto che occorrevano nuovi esami medici prima di poter rendere una decisione (sulla richiesta del 24 marzo 2003). B.eIl 28 aprile 2005, l'autorità inferiore ha ricordato all'assicurato – mediante uno scritto inviato al suo rappresentante, ossia il Patronato INCA di B._______ – che a decorrere dal 1° maggio 2004 beneficiava di una rendita di vecchiaia (doc. 4). Ha sottolineato che il diritto alla rendita d'invalidità si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita di vecchiaia. Ha quindi indicato che non vi sarebbe pertanto ragione di procedere ad un complemento istruttorio in merito al suo (attuale) stato di salute (in altri termini al suo stato di salute posteriore all'inizio del diritto ad una rendita di vecchiaia dell'AVS [art. 30 LAI]). Peraltro, e per quanto concerne l'eventuale diritto dell'interessato ad una rendita d'invalidità svizzera prima del 30 aprile 2004, l'autorità inferiore ha Pagi na 2

C-23 9 9 /20 0 8 concesso al medesimo la facoltà di produrre (nuova) documentazione medica suscettibile di giustificare un'incapacità lavorativa di livello pensionabile (doc. 143). B.fIl 15 luglio 2005, il Patronato INCA di C._______ ha segnalato che "in riferimento alla pratica del nominato e la Vostra del 28.04.05, chiediamo il ripristino della rendita di vecchiaia. Inoltre il A._______ chiede che la questione di verifica di un diritto di rendita d'invalidità venga ritenuta definita e chiede il diritto di pensione di vecchiaia. In attesa di ricevere decisione a riguardo, ... ." (doc. 145). B.gIl 20 luglio 2005, l'autorità inferiore – dopo aver preso atto dello scritto dell'interessato del 15 luglio 2005 – ha considerato quest'ultimo quale dichiarazione di ritiro della domanda di prestazioni AI del 24 marzo 2003 e ha pertanto ritenuto la domanda stessa siccome senza oggetto (doc. 146). C. C.aIl 14 settembre 2005, l'interessato personalmente ha comunicato di "non voler ritirare la domanda di invalidità" ed ha chiesto che "la pratica sia definita" e rilasciato mandato al "Patronato Inca di D., per la trattazione della pratica" (doc. 147). C.bIl 1° novembre 2005, l'UAIE ha rammentato all'interessato il proprio scritto del 28 aprile 2005 e dunque la necessità di produrre la documentazione medica ivi menzionata. Il 13 febbraio 2006, l'autorità inferiore, facendo esplicito riferimento alla domanda di prestazioni AI del 24 marzo 2003, ha diffidato l'assicurato, nel senso che gli ha accordato un termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso per far pervenire (nuova) documentazione medica concernente un'incapacità lavorativa di livello pensionabile per un periodo precedente il 30 aprile 2004. L'UAIE ha altresì indicato che, in caso d'assenza della documentazione richiesta, la domanda di rendita d'invalidità non avrebbe potuto essere esaminata (doc. 149 e 150). C.cL'11 maggio 2006, l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda di prestazioni AI dell'interessato del 24 marzo 2003, dunque di non esaminarla, non avendo lo stesso fornito la documentazione medica richiesta (doc. 151). Tale decisione risulta essere stata notificata al Patronato INCA a D. il 29 maggio 2006 (doc. 156). Pagi na 3

C-23 9 9 /20 0 8 D. D.aIl 21 giugno 2006, l'interessato ha presentato un'opposizione contro la decisione dell'UAIE dell'11 maggio 2006. Ha comunicato di non avere ricevuto né personalmente né tramite il patronato INCA la comunicazione del 13 febbraio 2006 dell'UAIE. Ha altresì chiesto che la sua domanda di una rendita d'invalidità "venga riesaminata" e che ogni eventuale nuova comunicazione o richiesta di informazioni sia indirizzata al Patronato INAPA a E._______ ([I]; doc. 154). D.bL'11 settembre 2007, l'UAIE ha preso atto dell'opposizione presentata dall'interessato contro la decisione dell'11 maggio 2006 e lo ha nuovamente diffidato a presentare la documentazione medica richiesta – questa volta entro il 15 ottobre 2007 – con la comminatoria che in caso di mancata presentazione di detta documentazione la domanda di rendita d'invalidità non avrebbe potuto essere esaminata (doc. 157). D.cIl 12 ottobre 2007, l'interessato ha segnalato che le sue condizioni di salute non gli hanno consentito di svolgere una qualsiasi attività lucrativa dal 1992 (doc. 163). Ha esibito copia della sentenza del 9 maggio 2003 del Tribunale civile di F._______ (doc. 160). D.dNel suo rapporto del 13 febbraio 2008, il dott. G._______, medico dell'UAIE, ha esposto la diagnosi di vasculopatia aterosclerotica multidistrettuale, sindrome depressiva con meccanismi nevrotici di difesa e sindrome dolorosa spondilogena cervicale cronica recidivante. Detto medico ha altresì ritenuto – sulla base di documentazione medica che ha definito siccome esauriente – che l'interessato presenta un'incapacità lavorativa nella sua precedente attività del 50% dal 29 luglio 1991, dell'80% dal 25 febbraio 1993 e del 100% dal 10 gennaio 2002, ed un'incapacità lavorativa in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute del 20% dal 29 luglio 1991, del 50% dal 25 febbraio 1993, del 70% dal 10 gennaio 2002 e del 50% dall'11 novembre 2002 (doc. 168). D.eIl 25 febbraio 2008, l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione presentata dall'interessato il 21 giugno 2006 ed ha confermato la decisione di non entrata nel merito (dell'11 maggio 2006). Ha motivato la propria decisione con il fatto che l'interessato percepisce dal 1° maggio 2004 una rendita di vecchiaia (con la conseguenza che, secondo l'art. 30 LAI, per il periodo a decorrere da tale data non può Pagi na 4

C-23 9 9 /20 0 8 più essere versata una rendita AI), che il 15 luglio 2005 la domanda di prestazioni AI del 10 marzo 2003 (recte: 24 marzo 2003) è stata ritirata dal rappresentante autorizzato del ricorrente e che la nuova domanda di prestazioni AI del 14 settembre 2005 non poteva essere esaminata, dal momento che riguarda un periodo posteriore alla nascita del diritto ad una rendita dell'assicurazione vecchiaia dell'AVS (doc. 169). E. Il 2 aprile 2008, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione dell'UAIE del 25 febbraio 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1992. Ha segnalato che la sua intenzione "non era di rinunciare ma dar corso alla rendita di invalidità" e quindi di chiedere il riconoscimento del suo diritto a far data dal 1992, ossia dal momento in cui le sue condizioni di salute non gli hanno più consentito di svolgere una qualsiasi attività lucrativa (doc. TAF 1). F. Nella risposta al ricorso del 1° settembre 2008, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. L'interessato avrebbe in effetti ritirato il 15 luglio 2005 la propria domanda di prestazioni AI del 24 marzo 2003. La lettera dell'interessato del 14 settembre 2005, mediante la quale sarebbe tornato sulla propria decisione di ritiro della sua domanda di prestazioni AI, dovrebbe essere considerata come nuova domanda di rendita. L'assicurato avendo tuttavia presentato questa sua nuova domanda il 14 settembre 2005, le prestazioni potevano essere assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta (art. 48 cpv. 2 LAI), ossia a partire dal 1° settembre 2004. Tuttavia, ritenuto come l'interessato percepisce una rendita di vecchiaia a decorrere dal 1° maggio 2004, non aveva più diritto ad alcuna rendita AI, e tutta l'istruzione della causa effettuata dall'UAIE tra settembre del 2005 e il 25 febbraio 2008 (data dell'emanazione della decisione impugnata) era inutile. La nuova domanda di prestazioni AI del 14 settembre 2005 non poteva pertanto che essere considerata senza oggetto, come ritenuto nella decisione del 25 febbraio 2008 (doc. TAF 5). G. G.aNella replica del 10 novembre 2008, l'interessato si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 2 aprile 2008 (doc. TAF 8). Pagi na 5

C-23 9 9 /20 0 8 G.bCon provvedimento del 3 dicembre 2008, questo Tribunale ha trasmesso la replica all'autorità inferiore per conoscenza (doc. TAF 9). H. Il 18 gennaio 2010, il ricorrente ha chiesto informazioni in merito all'evasione della causa in questione, informazioni che gli sono state fornite con scritto di questo Tribunale dell'11 marzo 2010. Diritto: 1. 1.1Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. Pagi na 6

C-23 9 9 /20 0 8 2. 2.1Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita Pagi na 7

C-23 9 9 /20 0 8 dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne discende che nei casi in cui i fatti determinanti si producono sia prima che dopo l'entrata in vigore della 5a revisione dell'AI, si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto determinante realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Tuttavia, ed in considerazione del fatto che per l'esame del diritto eventuale del ricorrente ad una rendita d'invalidità svizzera fino al momento in cui è sorto il diritto ad una rendita di vecchiaia dell'AVS i fatti determinanti sono intervenuti anteriormente al 1° gennaio 2008, di seguito è fatto riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007. 4. La causa verte sulla questione di sapere se l'UAIE abbia a ragione, o a torto, rifiutato di esaminare nel merito la domanda di rendita d'invalidità presentata dal ricorrente il 24 marzo 2003. Per contro, non compete a questo Tribunale di statuire anche nel merito della domanda di rendita. Nella misura in cui nel ricorso in esame è chiesto più o altro che la semplice entrata nel merito, nel caso concreto la concessione di una rendita d'invalidità a decorrere dal 1992, il ricorso è pertanto inammissibile (cfr. DTF 117 V 121 consid. 1 e DTF 116 V 265 consid. 2a). Pagi na 8

C-23 9 9 /20 0 8 5. 5.1Questo Tribunale rileva che il ricorrente, con scritto del 15 luglio 2005 indirizzato all'UAIE, ha chiesto tra l'altro, per il tramite del patronato INCA di C., che "la questione di verifica di un diritto di rendita d'invalidità venga ritenuta definita". 5.2L'UAIE ha dapprima considerato che tale dichiarazione costituisse un ritiro della domanda di prestazioni AI del 24 marzo 2003 (decisione di stralcio del 20 luglio 2005). Tuttavia, dopo l'inoltro dello scritto del ricorrente del 14 settembre 2005, l'UAIE stesso ha ripreso l'istruttoria della domanda di prestazioni AI presentata dall'interessato il 24 marzo 2003, come si evince in modo incontrovertibile dalla lettera dell'UAIE del 1° novembre 2005 e, soprattutto, dalla diffida dell'UAIE del 13 febbraio 2006, dalla decisione dell'UAIE dell'11 maggio 2006 e dalla richiesta di valutazione medica indirizzata al dott. G. il 25 gennaio 2008 (doc. 167). 5.3Secondo costante e consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, una dichiarazione di ritiro, sia essa di una domanda (di prestazioni AI) o di un ricorso contro una decisione negativa (in tale materia), è valida solo se è chiara, esplicita e non condizionale (v. sentenza del Tribunale federale H 115/05 del 30 settembre 2005 consid. 2.1 e relativi riferimenti, in particolare DTF 119 V 36 consid. 1b). Inoltre, il rappresentante del ricorrente può ritirare una domanda rispettivamente un ricorso del rappresentato solo nella misura in cui ciò sia esplicitamente previsto nella procura rilasciata (cfr. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 40 pag. 377 n. 820 e relativi riferimenti). Infine, e di principio, un nuovo rappresentante, salvo clausola di sostituzione espressa nella procura, non subentra automaticamente a tutti gli effetti al rappresentante originario (o precedente), per esempio in materia di notificazione d'eventuali decisioni (cfr. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, art. 40 pag. 377 n. 820 e relativi riferimenti). 5.4Questo Tribunale osserva che dagli atti di causa trasmessi dall'autorità inferiore non risulta una procura del ricorrente a favore del Patronato INCA di C._______, intervenuto per la prima volta nella causa con scritto del 15 luglio 2005. Non è pertanto possibile verificare se tale nuovo rappresentante sia mai stato autorizzato a Pagi na 9

C-23 9 9 /20 0 8 ritirare la domanda di prestazioni AI presentata dall'interessato il 24 marzo 2004. Nel caso concreto non è tuttavia dato presumere – in considerazione delle circostanze particolari del caso concreto, segnatamente del singolo intervento del patronato INCA di C._______ nell'ambito della causa in oggetto – che tale fosse effettivamente il caso. Tuttavia, e a prescindere da ciò, la dichiarazione di cui allo scritto del patronato INCA di C._______ del 15 luglio 2005 è tutt'altro che chiara, di modo che una condizione posta dalla giurisprudenza per la validità di una dichiarazione di ritiro fa difetto nel caso concreto. Da un lato, "definire una causa" significa giudicare una causa e non "ritirare una causa" (o domanda che sia). Dall'altro lato, la frase in oggetto – "che la questione di verifica di un diritto di rendita d'invalidità venga ritenuta definita" – non può ragionevolmente essere interpretata nel senso che la causa deve essere "ritenuta decisa", poiché una siffatta interpretazione non tiene conto del contesto in cui è stata effettuata, in particolare della circostanza che l'autorità inferiore aveva annullato su opposizione la sua decisione del 7 luglio 2004 e che quindi la causa – almeno per quanto attiene al periodo anteriore alla nascita del diritto del ricorrente ad una rendita di vecchiaia dell'AVS – non poteva affatto in quel momento essere considerata siccome decisa dall'UAIE. Una tale interpretazione non può quindi in buona fede, siccome contraria alle risultanze processuali, essere fatta, la stessa dovendosi piuttosto, e con probabilità preponderante, interpretare nel senso che il ricorrente ritenesse che la causa fosse in condizioni di essere definita (o decisa che dir si voglia), come egli stesso ha poi indicato nell'atto del 14 settembre 2005. Quest'ultimo atto, contrariamente a quanto infine considerato dall'UAIE solamente nella decisione impugnata e nella successiva risposta al ricorso, non è infatti una nuova domanda di prestazioni AI, ma semplicemente un'opposizione alla decisione di stralcio del 20 luglio 2005. Tale interpretazione è confortata anche dall'agire stesso dell'autorità inferiore che, una volta ricevuto tale atto del 14 settembre 2005, ha manifestamente ed esplicitamente riaperto la procedura di prestazioni AI inoltrata dall'interessato il 24 marzo 2003, chiesto in tale ottica la produzione di determinati documenti, diffidato il ricorrente con la non entrata nel merito di tale domanda in caso di mancata produzione dei documenti e deciso detta non entrata nel merito con decisione dell'11 maggio 2006. Quest'ultima decisione è stata presa per la mancata presentazione di detti documenti e non a causa del preteso ritiro della domanda di prestazioni AI del 24 marzo 2003 da parte dell'insorgente il 15 luglio Pag ina 10

C-23 9 9 /20 0 8 2005. Il cambiamento d'interpretazione intervenuto con la decisione impugnata è dunque, oltre che sorprendente, ingiustificato, a prescindere dal fatto se con tale cambiamento di posizione l'autorità inferiore abbia violato il principio secondo il quale è tenuta ad agire secondo la buona fede nell'adempimento delle sue funzioni. 5.5Peraltro, la decisione di non entrata nel merito della domanda di prestazioni AI del ricorrente del 24 marzo 2003, e ciò fino alla data in cui è sorto il diritto dell'interessato ad una rendita di vecchiaia dell'AVS – non si giustifica neppure qualora la si volesse fondare sull'assenza della necessaria documentazione medica (richiesta dall'UAIE per l'ultima volta l'11 settembre 2007). In effetti, il dott. G._______, incaricato dall'UAIE d'esprimersi sulle affezioni di cui soffre il ricorrente e sull'incapacità lavorativa che ne consegue, ha indicato che la sua valutazione di merito si fonda sull'esauriente documentazione medica a disposizione. 5.6Da quanto esposto, discende che a torto l'autorità inferiore non è entrata nel merito – fino alla data in cui è sorto il diritto dell'interessato ad una rendita di vecchiaia dell'AVS – della domanda di prestazioni AI del ricorrente del 24 marzo 2003. La decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre pertanto nell'annullamento. 6. Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN /GEORG MÜLLER /FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, e di principio, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie dal momento che l'autorità inferiore ha reso una decisione di non entrata nel merito sulla domanda del ricorrente del 24 marzo 2003 e che dopo l'annullamento di quest'ultima decisione da parte di questo Tribunale non è consentito allo stesso di pronunciarsi direttamente nel merito – con riferimento al periodo fino alla data in cui è sorto il diritto dell'insorgente ad una rendita di vecchiaia Pag ina 11

C-23 9 9 /20 0 8 dell'AVS – prima che ciò sia stato fatto dall'autorità inferiore in una nuova decisione. 7. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). 7.1Si giustifica altresì l'attribuzione al ricorrente – rappresentato da mandatario professionale – di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 600.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Pag ina 12

C-23 9 9 /20 0 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata del 25 febbraio 2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda all'esame di merito della domanda di rendita d'invalidità inoltrata dal ricorrente il 24 marzo 2003 ai sensi dei considerandi e pronunci una nuova decisione. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 600.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: -rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Pag ina 13

C-23 9 9 /20 0 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 14

Zitate

Gesetze

18

ALC

  • art. 8 ALC
  • art. 20 ALC

CEE

  • art. 3 CEE

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 30 LAI
  • art. 48 LAI
  • art. 80a LAI

LPGA

  • art. 2 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

TS

  • art. 14 TS

Gerichtsentscheide

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