Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1045/2012
Entscheidungsdatum
07.07.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-1045/2012

S e n t e n z a d e l 7 l u g l i o 2 0 1 4 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Franziska Schneider, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 20 gennaio 2012).

C-1045/2012 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con due figli, ha lavo- rato alle dipendenze di un'impresa di costruzioni, in qualità di manovale, dal maggio del 2002 all'aprile del 2008, solvendo contributi all'assicura- zione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Ha interrotto il la- voro il 26 aprile 2008 a seguito di un infortunio (durante il taglio di una pianta; doc. A 5-5 e 9-1 e doc. B 9-1). Il 23 settembre 2008, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizze- ra per l'invalidità (doc. A 1-1). B. B.a Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Can- tone B. (Ufficio AI) ha in particolare assunto agli atti documenti medici di data intercorrente da aprile 2008 a settembre 2011 (v. doc. B 1- 1 a 150-1), segnatamente il rapporto del 4 marzo 2010 della clinica orto- pedica dell'Ospedale cantonale di C._______ (doc. B 113-1), il rapporto di visita medica del 20 aprile del dott. D., specialista in chirurgia (doc. B 118-1), il rapporto di dimissione ospedaliera del 21 luglio 2010 della Clinica di riabilitazione di E. (doc. B 120-1 a 123-1), il rap- porto di visita medica del 7 settembre 2010 del dott. D._______ (doc. B 125-1) ed il referto di esame elettroneurografico del 9 settembre 2011 del dott. F._______ (doc. B 149-1), nonché il questionario per il datore di la- voro (doc. A 9-1). B.b Il 7 ottobre 2011, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha determinato, nell'ambito di un'attività sostitutiva adeguata, un grado d'invalidità dello 0% (doc. A 35-1). C. Con progetto di decisione del 10 ottobre 2011, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha comunicato all'interessato che, in virtù degli atti dell'incarto dell'assicurazione G._______, l'assicurato presenta un'inabilità lavorativa del 100% nell'attività abituale di muratore-manovale a decorrere dal 26 aprile 2008. Tuttavia, a far tempo dal 2 settembre 2010, il medesimo pre- senta una completa capacità al lavoro in un'attività confacente allo stato di salute, ciò che conduce ad un grado d'invalidità nullo (confronto fra un reddito da valido di fr. 58'357.- ed un reddito da invalido di fr. 59'901.-). Pertanto, sussisterebbe un diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° aprile 2009 (decorso il termine di attesa legale di un anno) al 30 novem- bre 2010 (momento in cui il miglioramento significativo dello stato di salu-

C-1045/2012 Pagina 3 te perdurava da tre mesi). L'Ufficio AI del Cantone B._______ ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle osservazioni per iscritto (doc. A 36-1), facoltà di cui l'interessato non ha fatto uso. D. Il 20 gennaio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi- curati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell'inte- ressato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile 2009 al 30 novembre 2010, unitamente alle rendite completive in favore dei figli (doc. A 45-1; v. anche doc. A 37-1). E. Il 23 febbraio 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 20 gennaio 2012 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'inva- lidità (anche successivamente al 30 novembre 2010). Ha segnalato che secondo il rapporto medico del 6 febbraio 2012 del dott. H., alle- gato in copia, le patologie infortunistiche di cui è affetto nonché la sindro- me distimia-depressiva di cui soffre comportano un'incapacità al lavoro del 70% anche in un'attività sostitutiva adeguata. Ha poi sottolineato che, nel calcolo per la determinazione del grado d'invalidità, si otterrebbe una perdita di guadagno del 76,89% (doc. TAF 1). Il 30 marzo 2012, ha esibito il formulario "domanda di gratuito patrocinio" (doc. TAF 3 e 4). F. Con risposta del 12 aprile 2012, l'UAIE ha proposto la reiezione del gra- vame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B. del 21 marzo 2012, se- condo la quale in virtù del rapporto del settembre 2010 del dott. D._______ (medico incaricato dall'assicurazione G.), che, a sua volta, si è basato sul rapporto del luglio 2010 della Clinica di E., nonché dell'esame elettroneurografico del settembre 2011 del dott. F._______ (medico incaricato dall'assicurazione G.), l'assicurato è abile al lavoro nella misura del 100% in attività confacenti allo stato di salute da settembre del 2010. Detto Ufficio ha altresì precisato che, in vir- tù del rapporto del 7 marzo 2012 dei dott. I. e J., medici SMR, la documentazione medica prodotta, segnatamente il certificato medico del febbraio 2012 del dott. H., espone le patologie infor- tunistiche note e fa stato di una sindrome distimia-depressiva senza rife- rimento ad una chiara diagnosi, al quadro clinico ed alla terapia effettuata.

C-1045/2012 Pagina 4 L'Ufficio AI ha altresì ribadito la correttezza del confronto dei redditi effet- tuato (doc. TAF 5). G. Nella replica del 30 maggio 2012, l'interessato si è riconfermato, in virtù del rapporto del 28 maggio 2012 del dott. H., allegato in copia, nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 23 febbraio 2012 (doc. TAF 7). H. Nella duplica dell'11 luglio 2012, l'UAIE ha nuovamente proposto la reie- zione del ricorso e rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Can- tone B. del 28 giugno 2012, secondo la quale, in virtù del rappor- to del 20 giugno 2012 del dott. I., la documentazione medica prodotta in replica non apporta nuovi elementi clinici oggettivi tali da mo- dificare la valutazione clinica-lavorativa dell'interessato (doc. TAF 9). I. Con provvedimento del 19 luglio 2012, il Tribunale amministrativo federa- le ha trasmesso al ricorrente la duplica dell'autorità inferiore dell'11 luglio 2012, nonché la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B. del 28 giugno 2012 ed il rapporto del 20 giugno 2012 del medico SMR, e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 10), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA

C-1045/2012 Pagina 5 (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven- te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi- fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per- tanto ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu- nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi- ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio- ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009 4831) e n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845). I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile 2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea e che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non sono altresì applicabili al caso concreto.

C-1045/2012 Pagina 6 3. 3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli- cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 23 settembre 2008, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 5a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (cfr. sen- tenza del TF 8C_249/2010 del 1° giugno 2009; v. anche la sentenza del TAF C-1908/2011 del 30 aprile 2013). Al caso di specie, non sono per contro applicabili le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pac- chetto) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603). 3.3 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di ren- dita il 23 settembre 2008. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.3 del presente giudizio]). Giova altresì rilevare che il potere co- gnitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impu- gnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im- pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprez- zamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata re- sa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 non- ché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati- vamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e del- la LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 28a LAI) ed aver pagato i contribu-

C-1045/2012 Pagina 7 ti all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), du- rante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un perio- do contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in com- binazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid. 3 e 4). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 8 anni (cfr. doc. A 45-3) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione. 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol- mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro- fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu- to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an- no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 6. 6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011

C-1045/2012 Pagina 8 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invali- dità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecu- zione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi- pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi- ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse- guente incapacità lavorativa. 6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica- zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione- volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310 consid. 3c). 7. In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il tribunale accerta, con la collabo- razione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru- denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementa- re. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accer- tamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constata- zione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sen- tenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferi- menti). 8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de- cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un

C-1045/2012 Pagina 9 giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres- sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori- gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3). 9. Dalla documentazione medica agli atti appare che l'insorgente soffre di esiti da politrauma con frattura ala sacrale destra e frattura branche ilio- ischio pubiche bilaterali, lacerazione del sigma e lussazione del gomito sinistro (cfr. rapporto di visita medica del 7 settembre 2010 del dott. D., specialista in chirurgia generale, medico incaricato dall'assi- curazione G. [doc. B 125-1]) nonché di persistenti dolori alla co- lonna vertebrale lombare, disidratazione degenerativa del disco interver- tebrale lombare L3-L4 e mobilità limitata della colonna vertebrale (cfr. rapporto del 4 marzo 2010 della clinica ortopedica dell'Ospedale cantona- le di C._______ [doc. B 113-1], referto di risonanza magnetica della co- lonna lombare del 28 giugno 2010 [doc. B 120-1] e rapporto di dimissione ospedaliera del 21 luglio 2010 della Clinica di riabilitazione di E._______ [doc. 122-1]). 10. 10.1 Al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. Spetta in se- guito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (sen- tenza del TF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3 e relativi riferimen- ti). 10.2 In particolare, per l'art. 59 cpv. 2bis LAI, i servizi medici regionali so- no a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del di- ritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato –

C-1045/2012 Pagina 10 determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevol- mente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso dell'art. 59 cpv. 2bis LAI come pure dell'art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fa- re capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico- assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazio- ne di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragione- volmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (sentenza del TF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2). Peraltro, i rapporti SMR hanno per funzione di effettuare una sintesi delle informazioni e degli e- sami medici di cui agli atti di causa e formulare delle raccomandazioni quanto al seguito da dare all'incarto da un punto di vista medico (senten- za del TF 9C_542/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1). Per poter loro attribuire pieno valore probatorio, i rapporti dei servizi medici regionali de- vono essere redatti da medici che dispongono delle qualifiche specialisti- che richieste nel singolo caso di specie. Se ciò non è il caso, il loro valore probatorio è affievolito (sentenza del TF 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2). 10.3 Questo Tribunale rileva che l'autorità inferiore, nella decisione impu- gnata del 20 gennaio 2012, ha segnalato, sotto la rubrica "esito degli ac- certamenti", che "l'inabilità lavorativa è stata originata esclusivamente da- gli esiti infortunistici tutelati dalla G._______ in ambito LAINF. Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico- teorico, con particolare riferimento al dossier G., risulta giustifica- to riconoscere che nell'abituale attività lavorativa svolta in qualità di mura- tore-manovale vi è un'inabilità lavorativa del 100% a partire dal 26.04.2008 (...). Per contro, a decorrere dal 02.09.2010 (data visita me- dica di chiusura G.), in un'attività adeguata e rispettosa delle limi- tazioni funzionali riscontrate dal profilo medico-teorico e ben espresse a pag. 8 del rapporto di dimissione della Clinica di E._______ (...) emerge una capacità lavorativa totale" (doc. A 45-8). A prescindere dal fatto che la menzionata decisione non consente di farsi un'idea dell'insieme delle af- fezioni di cui soffre il ricorrente (è fatto riferimento agli "esiti infortunistici") e neppure delle attività in cui il medesimo potrebbe mettere a profitto la sua residua capacità lavorativa (è fatto riferimento ad "un'attività adegua- ta e rispettosa delle limitazioni funzionali riscontrate"), la stessa appare fondata esclusivamente sul rapporto di dimissione ospedaliera del luglio

C-1045/2012 Pagina 11 2010 della Clinica di E._______ (soggiorno presso la clinica riabilitativa per un accertamento professionale richiesto dall'assicurazione G.; doc. B 122-1) e sul rapporto di visita medica del settembre 2010 del dott. D., specialista in chirurgia (medico incaricato dall'assicurazione G.; doc. B 125-1). Per quanto emerge dalle carte processuali, l'Ufficio AI del Cantone B. si è in effetti limitato ad assumere agli atti l'incarto dell'assicurazione G._______ (v. doc. B 1-1 a 150-1) e ad effettuare un calcolo del grado d'invalidità (v. doc. A 35-1). Non è però dato sapere, in virtù delle risultanze processuali, per quale ragione detta autorità abbia rinunciato a far visitare il ricorrente da un medico del Servizio medico regionale dell'AI (SMR) oppure sottoporre i documenti medici agli atti al medico SMR. Non vi è infatti motivo di ritene- re siccome del tutto infondata una valutazione da parte del medico SMR, tanto più ove si pensi che il dott. D., nel rapporto di visita medica del settembre 2010, ha indicato che "per quanto riguarda la colonna ver- tebrale, la situazione non è di competenza G." (doc. B 125-1). In particolare, nel rapporto del marzo 2010 della clinica ortopedica dell'O- spedale cantonale di C._______ sono stati diagnosticati persistenti dolori alla colonna vertebrale lombare (doc. B 113-1), il referto di risonanza ma- gnetica del giugno 2010 menziona una disidratazione degenerativa del disco intervertebrale lombare L3-L4 (doc. B 120-1) ed il rapporto di dimis- sione ospedaliera del luglio 2010 della Clinica di E._______ fa stato di una mobilità limitata della colonna vertebrale (doc. B 122-3). Per sovrab- bondanza, secondo un rapporto medico del 6 febbraio 2012 del dott. H._______ (doc. TAF 1) appare essere subentrata anche una problemati- ca psichica dal 2010 (è indicato che il paziente presenta una sindrome di- stimia-depressiva e fatto riferimento ad un percorso psicoterapeutico). Peraltro, nel rapporto di dimissione ospedaliera del luglio 2010 della clini- ca di E._______ (doc. B 122-4) era stato ritenuto che appariva indicato discutere la possibilità di una reintegrazione professionale mediante un accertamento presso il Centro di Formazione professionale di K._______. Ora, stante tale premessa, l'autorità inferiore avrebbe dovuto confrontarsi con la problematica della sfruttabilità da parte del ricorrente della residua capacità lavorativa medico-teorica in un mercato del lavoro equilibrato, ciò che invece non ha fatto. 10.4 Da quanto esposto, discende che il provvedimento querelato, che viola il diritto federale (accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti), incorre nell'annullamento.

C-1045/2012 Pagina 12 11. 11.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel meri- to o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-3548/2012 del 10 luglio 2013 consid. 11.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli at- ti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del di- ritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 11.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile- vanti e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il fatto che dovranno essere eseguiti rispettivamente completati i necessari accertamenti medici, segnatamente completato l'esame ortopedico- reumatologico (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in sif- fatte circostanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4), nonché effettuato ogni ulteriore esame (segnatamente quello psichiatrico) che pure l'evoluzione nel tem- po dello stato di salute del ricorrente dovesse ancora rendere necessario. Per il resto, e a seconda del risultato di tale esame, l'UAIE dovrà pronun- ciarsi pure sulla sfruttabilità di un'(eventuale) residua capacità lavorativa medico-teorica nonché, a seconda del risultato di tale esame, effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili attività so- stitutive adeguate ritenute. 11.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'UAIE la rendita inte- ra dal 1° aprile 2009 al 30 novembre 2010 attribuita all'insorgente con de- cisione dell'UAIE del 20 gennaio 2012, e legata alla problematica ortope- dica, è già definitivamente acquisita (cfr., su questo punto, la sentenza del TAF C-4809/2011 del 23 aprile 2012 consid. 13.2), perlomeno fino alla data della decisione impugnata (limite di cognizione temporale nel caso di specie). In tale contesto, resta aperta solo la questione di sapere se la portata dell'affezione ortopedica-reumatologica e l'esistenza di un (even- tuale) disturbo psichico possano avere un'incidenza significativa sulla ca- pacità lavorativa del ricorrente in un'attività sostitutiva confacente allo sta- to di salute. In effetti, e come precedentemente accennato, una soppres-

C-1045/2012 Pagina 13 sione totale della rendita non è ipotizzabile, dal momento che la sola affe- zione ortopedica, già accertata in prima istanza, comporta sicuramente, ad essa sola, la concessione di perlomeno una rendita intera dal 1° aprile 2009 al 30 novembre 2010, come ritenuto nella decisione impugnata. 12. 12.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces- suali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 12.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripe- tibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal primo rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-1045/2012 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 20 gennaio 2012 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudizia- ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

38

ALC

  • art. 8 ALC
  • art. 20 ALC

II

  • art. 125 II

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 28a LAI
  • art. 29 LAI
  • art. 36 LAI
  • art. 59 LAI
  • art. 69 LAI
  • art. 80a LAI

LAVS

  • art. 29 LAVS

LPGA

  • art. 2 LPGA
  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 24 LPGA
  • art. 29 LPGA
  • art. 43 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

OAI

  • art. 49 OAI

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

PCF

  • art. 40 PCF

TS

  • art. 14 TS

Gerichtsentscheide

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