Revisione. Concetto di svista 2020 I/1
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2020 I/1 Estratto della decisione della Corte IV nella causa D–4820/2020 del 10 novembre 2020 Revisione. Concetto di « svista » ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF. Termine di ricorso secondo l'art. 10 dell'ordinanza COVID-19 asilo. Art. 121 LTF. Art. 20, art. 50 PA. Art. 108 LAsi. Art. 10 ordinanza COVID-19 asilo.
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Con decisioni del 30 luglio 2020 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto le domande d'asilo degli interessati ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera ordinandone l'esecuzione. Il 10 settembre 2020 gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale avverso i sopracitati provvedimenti con due separate impugnative presentate dalla loro nuova patrocinatrice, nel frattempo le- gittimatasi mediante regolare procura. Con due distinte sentenze emesse il 15 settembre 2020, questo Tribunale ha dichiarato inammissibili in quanto tardivi i ricorsi. Il 29 settembre 2020 i richiedenti hanno inoltrato un'istanza di revisione con cui veniva richiesto l'annullamento delle predette sentenze e la ripresa delle procedure ricorsuali.
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Dai considerandi: 4. Gli istanti rimproverano al Tribunale di aver erroneamente inter- pretato il testo dell'ordinanza del 1 o aprile 2020 sui provvedimenti nel set- tore dell'asilo in relazione al coronavirus (ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318) e le relative note esplicative, scostandosi per inavvertenza dal loro tenore esatto, ovvero travisandone il contenuto. La patrocinatrice se- gnala infatti di aver indicato già in sede ricorsuale che il termine di ricorso avverso le decisioni prese in procedura celere sarebbe stato esteso da 7 a 30 giorni lavorativi. Sebbene la norma non specificherebbe se detti 30 giorni debbano intendersi come lavorativi o meno, le note esplicative adottate « dalla medesima autorità » che ha emanato l'ordinanza avrebbero « fornito un'interpretazione autentica » in quanto nella versione in lingua francese figurerebbe espressamente « le délai [...] est porté de 7 à 30 jours ouvrables ». Nelle sindacate sentenze, questo Tribunale avrebbe citato uni- camente la versione in tedesco nonostante risulterebbe « di palmare evi- denza » che il termine sarebbe stato di 30 giorni lavorativi. Pertanto, non occorrerebbe ricorrere ad un'interpretazione teleologica come erronea- mente indicato dal Tribunale. Una simile svista, proseguono gli istanti, rientrerebbe nei parametri richiesti dall'art. 121 lett. d LTF dimodoché i ricorsi sarebbero da ritenersi tempestivi. La patrocinante fa poi presente di aver provveduto « per mero tuziorismo difensivo » ad interpellare la SEM, la quale avrebbe confermato per e-mail che il termine era da intendersi in giorni lavorativi, cosa che avrebbe altresì fatto nascere un più che legittimo affidamento dettato dal principio di buona fede. A sostegno delle loro istanze, i richiedenti producono il testo delle note esplicative sulla ordi- nanza 2 COVID-19 Asilo in francese ed una copia delle delucidazioni rice- vute per e-mail dal punto di contatto della SEM per le questioni in materia d'asilo il 28 agosto 2020. 5. 5.1 La revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario suscettibile d'essere esercitato solo a severe condizioni non consente di ridiscutere li- beramente una sentenza. Attraverso tale istituto non è possibile sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato (cfr. sen- tenze del TF 1F_19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3; 2F_8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 1.2). La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici (cfr. DTF 96 I 279 consid. 3; sentenze del TF 1F_27/2018 del 29 ottobre 2018; 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1).
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5.2 Secondo l'art. 121 lett. d LTF la revisione può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risul- tano dagli atti. Questo motivo di revisione concerne il caso in cui il Tribu- nale ha statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o diverso dagli atti all'inserto (cfr. DTF 100 III 73 consid. 1; sentenza del TF 4F_15/2017 del 30 novembre 2017 consid. 2.1). La nozione di svista presuppone in altri termini che il Tribunale abbia omesso di prendere in considerazione un fatto o un determinato documento versato agli atti oppure che l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. L'inavvertenza implica dal canto suo un errore grossolano ed evidente e può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata viene travisata; essa deve riferirsi al contenuto del fatto stesso, segnatamente alla sua percezione da parte del Tribunale, ma non al suo apprezzamento giuridico (cfr. DTF 122 II 17 consid. 3 e rinvii; sentenza del TF 6F_27/2019 dell'11 luglio 2019 consid. 2.2). I fatti che il giudice non ha inavvertitamente preso in conto devono inoltre essere rile- vanti, ossia suscettibili di sovvertire l'esito del giudizio in favore del- l'istante (cfr. sentenza del TF 2F_21/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 2.1; sentenza del TAF D–3555/2015 del 19 giugno 2015 consid. 2.3). 5.3 In questo contesto, le sentenze d'inammissibilità sono parimenti soggette a revisione ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF a condizione che la svista si relazioni al motivo che ha pregiudicato l'entrata nel merito (cfr. DTF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 1998 n. 8 consid. 3 pag. 53). 6. Stante quanto precede, gli estremi per sottoporre a revisione le sentenze sindacate non ricorrono nella presente fattispecie. In primo luogo, visto che lo scambio di e-mail e la versione francese delle note esplicative erette a fondamento delle istanze non sono state portate all'attenzione del Tribunale nella procedura ordinaria, mal si comprende quali dovrebbero essere i fatti o i documenti che questa autorità ricorsuale avrebbe ignorato o che avrebbe letto erroneamente. Non si può dunque concludere che il Tribunale abbia statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o di- verso dagli atti all'inserto. Già solo per questo motivo, nel caso in esame non è pertanto ravvisabile alcuna svista ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF. In riscontro alla tesi ricorsuale secondo la quale il termine per impugnare le decisioni in forza all'art. 10 dell'ordinanza COVID-19 asilo sarebbe stato da computarsi in giorni lavorativi, il Tribunale nelle sentenze rimesse in
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discussione si è del resto ampiamente dilungato sulla questione della tem- pestività dei gravami. Sebbene i ricorrenti non avessero a quel tempo ad- dotto la documentazione di cui sopra, questa autorità ricorsuale aveva infatti già esposto, sulla scorta di alcuni riferimenti giurisprudenziali, le ragioni per le quali una tale interpretazione del testo di legge non risultava condivisibile. Ciò implica così che quando gli istanti si appellano in sede di revisione ad una diversa interpretazione del testo dell'art. 10 dell'ordi- nanza COVID-19 asilo, essi richiedono implicitamente di ridiscutere le sentenze censurate, sollevando per il rimanente elementi già portati a co- noscenza del Tribunale con la procedura ordinaria, ossia misconoscono, pur avendoli debitamente elencati nei rispettivi allegati, i presupposti in forza dei quali ci si può richiamare a tale istituto. Le istanze di revisione, destituite di fondamento, vanno pertanto respinte. 7. 7.1 Senza pregiudizio per quanto precede, risulta giudizioso espri- mersi nuovamente sul computo del termine di ricorso introdotto dall'art. 10 dell'ordinanza COVID-19 asilo. 7.2 L'interpretazione delle disposizioni di diritto pubblico, tra cui rientrano anche le ordinanze emanate dal consiglio federale (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del TAF A–4016/2012 del 6 marzo 2013 consid. 6), si basa sui metodi usuali (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. marg. 2.180 seg.). Così, la legge è da interpretare in primo luogo proce- dendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Se il testo non è perfetta- mente chiaro o se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'es- sere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposi- zione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (inter- pretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica). I lavori preparatori costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in inter- pretazioni erronee (interpretazione storica). Da ultimo, soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà dell'autore non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo legislativo (cfr. DTF 141 I 78 consid. 4.2; 135 II 78 consid. 2.2; 134 I 184 consid. 5.1; 134 II 249 consid. 2.3; DTAF 2013/42 consid. 4.6). Applicando questi metodi, il Tribunale federale non ne privilegia nessuno, preferendo ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 136 II 233 consid. 4.1; 134 II 308 consid. 5.2; 131 II 562 consid. 3.5 con ulteriori rinvii).
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7.3 In specie, già secondo un'interpretazione letterale nelle tre lingue ufficiali del testo dell'art. 10 dell'ordinanza COVID-19 asilo, che prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni (in tedesco « 30 Tage[n] »; in francese « 30 jours »), risulta pacifico che il disposto in questione faccia riferimento ad un termine espresso in giorni calendario. Tale è invero il metodo classico di computazione previsto nella procedura amministrativa ed in base al quale i termini cominciano a decorrere il gior- no dopo la notificazione e terminano alla mezzanotte del giorno in cui giungono a scadenza, fatti salvi i casi in cui il dies a quem sia un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o canto- nale, ove si impone un riporto al giorno feriale seguente (cfr. art. 20 PA; URS PETER CAVELTI, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren [VwVG], 2 a ed. 2019, ad art. 20 PA n. 23). Al contrario, i termini in giorni lavorativi sono una specificità delle procedure d'asilo che se espressamente previsti dalla normativa specialistica derogano alle rego- le generali (cfr. DTAF 2009/55 consid. 3.1; cfr. anche sulla valenza proce- durale dei disposti contenuti nelle leggi speciali KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 2 a ed. 2015, n. marg. 62 seg.). In questo sen- so, è più che lecito attendersi che laddove il legislatore avesse voluto richiamare il concetto di « giorni lavorativi » (in tedesco « Arbeitstagen »; in francese: « jours ouvrables »), come nel caso della norma la cui appli- cazione è stata sospesa con l'ordinanza in parola (cfr. art. 108 cpv. 1 LAsi), esso lo avrebbe menzionato anche nell'art. 10 dell'ordinanza COVID-19 asilo invece che riferirsi alla nozione generale di « giorni ». Su questi stessi presupposti, si può del resto desumere che la diversa formulazione non è senz'altro riconducibile ad una lacuna legislativa (cfr. sulla nozione MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, Volume I: Les fonde- ments, 2012, pag. 150) bensì rimanda al termine usuale di ricorso di 30 giorni previsto dalla procedura amministrativa (art. 50 cpv. 1 PA) ed anche dalla legislazione in materia d'asilo nei casi che esulano la procedura celere e le decisioni di cui agli art. 23 cpv. 1 e art. 40 in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. art. 108 cpv. 2 e 6 LAsi). L'esistenza di un termine di ricorso superiore ai 30 giorni è peraltro del tutto inabituale nel diritto pubblico procedurale e non avrebbe alcuna ragion d'essere nelle sole casistiche previste in tale norma a carattere provvisorio. Aderire ad una soluzione differente equivarrebbe ad un mero artifizio pure a livello sistematico e teleologico, atteso che per le procedure ampliate il Consiglio federale non è intervenuto mantenendo inalterato il termine di 30 giorni calendario, dimodoché non si evince il motivo per il quale il termine per impugnare una decisione emessa secondo la procedura celere dovrebbe ora
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risultare più esteso rispetto a quello per ricorrere contro un caso deciso in procedura ampliata (cfr. le considerazioni esposte nella [...] DTAF 2020 VI/5 consid. 9). 7.4 Su questi nitidi presupposti, il contenuto delle note esplicative sulla ordinanza 2 COVID-19 Asilo in lingua francese rilasciate dal Diparti- mento federale di giustizia e polizia, che non corrisponde a quello pubbli- cato in tedesco, non è certo tale da rimettere in discussione una siffatta analisi interpretativa. Innanzitutto il testo in questione non affronta la te- matica del computo del termine di ricorso quale aspetto meritevole di chia- rimento, bensì si limita a farne menzione nelle sezioni ad esso dedicate. La versione in lingua tedesca, che è finanche lecito attendersi sia stata tradotta in francese in un secondo momento, come detto, non ha dipoi medesimo tenore, indicando la stessa formulazione contenuta nell'ordinanza, ossia « 30 Tage ». Ciò che è dunque con ogni probabilità da ricondurre ad un refuso linguistico non inficia l'esito della valutazione cui si è giunti poc'anzi. Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione finale deve essere così interposto entro 30 giorni (ai sensi dell'art. 20 PA) fintantoché l'art. 10 dell'ordinanza COVID-19 asilo risulta applicabile.