Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_602/2024
Sentenza del 25 marzo 2025
III Corte di diritto pubblico
Composizione Giudici federali Moser-Szeless, Presidente, Parrino, Beusch, Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento A.________ AG, ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, opponente,
Amministrazione fiscale del Cantone Zurigo, servizio giuridico, Bändliweg 21, 8090 Zürich.
Oggetto Imposte cantonali e imposta federale diretta 2021, doppia imposizione intercantonale,
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 16 settembre 2024 (80.2023.231, 80.2023.232).
Fatti:
A.
A.a. A.________ AG è iscritta a registro di commercio dal 2009. Fino al gennaio 2023, essa aveva sede legale a Zurigo. Oggi, la sua sede legale è a Lucerna.
A.b. Il 21 giugno 2021, l'ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino ha notificato alla A.________ AG una decisione di assoggettamento con cui ne rivendicava l'imposizione illimitata dal 1° gennaio 2019, perché la sua amministrazione effettiva era svolta a U.________ (TI), dove viveva l'amministratore unico. La decisione di assoggettamento e le decisioni di tassazione delle autorità ticinesi per i periodi fiscali 2019 e 2020 sono cresciute in giudicato.
B.
B.a. Il 23 febbraio 2023 la A.________ AG ha trasmesso all'ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino una copia della dichiarazione fiscale presentata al Cantone Zurigo per il periodo fiscale 2021, nella quale dichiarava una perdita di fr. 81'796.-. Alla richiesta di documentazione formulatale successivamente dall'autorità fiscale ticinese, la società ha risposto di non avere "alcun genere di interesse lavorativo nel Cantone Ticino" e che nel 2021 non era assoggettata nel Cantone Ticino.
B.b. Il 4 aprile 2023, l'autorità fiscale ticinese ha reiterato la propria domanda di documentazione. Lo scritto indirizzato alla A.________ AG si riferiva alla decisione pregiudiziale di assoggettamento del 21 giugno 2021 e conteneva la comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali, della tassazione d'ufficio e della procedura per sottrazione fiscale. Dopo avere ottenuto una proroga, la società ha presentato la documentazione mancante.
C.
C.a. Con decisione di tassazione dell'11 maggio 2023, relativa al periodo fiscale 2021, l'autorità fiscale ticinese ha commisurato l'utile imponibile in fr. 61'300.-. All'utile di fr. 12'957.-, che risultava dal conto economico, ha aggiunto fr. 3'530.- a titolo di "accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale", fr. 44'600.- a titolo di "spese non documentate o eccessive", e fr. 293.- quali "interessi attivi insufficienti".
C.b. La contribuente ha impugnato la tassazione con reclamo del 14 maggio seguente, indicando che tutti i giustificativi relativi alle spese erano stati prodotti e che i prestiti non erano fruttiferi. Ha inoltre osservato che, sempre per il periodo fiscale 2021, era già stata imposta dal Cantone Zurigo e sussisteva una doppia imposizione intercantonale. In questo contesto, ha chiesto alle autorità ticinesi di fare il possibile "per evitare la doppia imposizione della nostra società e, se risulta corretto, procedere al ristorno di tutte le tasse pagate al Cantone Zurigo in questi anni (2019-2022) in quanto la nostra società ha pagato in entrambi i Cantoni le imposte per gli anni sopracitati".
C.c. Dopo avere ottenuto nuova documentazione e avere dato alla contribuente la facoltà di esprimersi, con decisione su reclamo del 5 ottobre 2023 l'autorità fiscale ticinese ha proceduto a una reformatio in peius della tassazione 2021, elevando l'utile imponibile a fr. 82'100.-. Al risultato contabile di fr. 12'957.- ha aggiunto fr. 243.- di interessi attivi insufficienti, fr. 5'000.- quale ripresa integrale delcredere, fr. 53'763.- quali costi non ammessi in deduzione e fr. 10'200.- per "spese di viaggio non documentate".
C.d. Con sentenza del 18 settembre 2024, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui risultava ricevibile, il ricorso che la A.________ AG aveva presentato il 21 ottobre 2023 contro la decisione su reclamo.
I Giudici ticinesi hanno preso atto del fatto che la società non censurava di essere illimitatamente imponibile nel Cantone Ticino, né le conclusioni contenute nella decisione di assoggettamento del 21 giugno 2021, cui rimandava la decisione su reclamo, limitandosi a lamentarsi di essere oggetto di una doppia imposizione intercantonale. Dopo di che, essi hanno indicato che tale aspetto andava fatto valere davanti al Tribunale federale, impugnando la decisione cantonale definitiva e coinvolgendo in tal modo le autorità zurighesi. Respinto il ricorso su questo punto, per quanto attiene all'imposta federale diretta hanno invece indicato che il gravame era irricevibile, perché spettava ai Cantoni coinvolti accordarsi o adire l'Amministrazione federale delle contribuzioni giusta l'art. 108 LIFD (RS 642.11). Passati all'esame delle critiche relative alla determinazione dell'utile le hanno quindi respinte.
D.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 25 ottobre 2024, la A.________ AG ha impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale chiedendo "di prendere provvedimenti in merito alla doppia imposizione cui è soggetta ingiustamente la nostra società, o meglio di volere richiedere la cancellazione della tassazione manifestamente inesatta ed eccessiva impostaci senza diritto dal Cantone Ticino, e lasciare che il Cantone Zurigo, dove abbiamo già pagato interamente l'imposta dovuta 2021, sia l'unico Cantone nel quale la nostra società è imponibile per l'anno 2021". La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino non si è manifestata mentre l'Amministrazione delle imposte del Cantone Zurigo e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno comunicato di rinunciare a formulare osservazioni rispettivamente di rimettersi al giudizio del Tribunale federale.
Diritto:
1.1. Redatta nei termini (art. 44 cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF; sentenze 9C_410/2022 del 7 novembre 2022 consid. 3.2; 4A_360/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 1.1) dalla destinataria del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).
In questo contesto, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Chi ricorre deve spiegare, in breve ma confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché essa viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della lesione di diritti fondamentali, che dev'essere formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
1.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF).
Le regole indicate valgono di principio anche per i ricorsi in materia di doppia imposizione intercantonale. Un esame libero dei fatti si impone solo quando il secondo Cantone implicato contesta l'accertamento dei fatti in relazione a sue decisioni di tassazione cresciute in giudicato, adducendo prove sulle quali chi ricorre non ha ancora potuto esprimersi (DTF 139 II 373 consid. 1.7; sentenze 9C_73/2024 del 26 febbraio 2025 consid. 2.2, destinato alla pubblicazione; 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid.1.5.2, non pubblicato in DTF 147 I 325).
1.3. Nella fattispecie, l'amministrazione fiscale del Cantone Zurigo non ha inoltrato osservazioni al ricorso e non ha usato la facoltà di presentare nuovi fatti davanti al Tribunale federale.
Pertanto, siccome specifiche censure relative all'accertamento dei fatti non vengono formulate neppure dalla ricorrente, il Tribunale federale deve fondarsi sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF).
2.1. Adita su ricorso della contribuente, la Camera di diritto tributario lo ha respinto, nella misura in cui era ricevibile. L'inammissibilità concerneva le critiche relative a una doppia imposizione in materia di imposta federale diretta. Il rigetto concerneva le censure relative a una doppia imposizione in materia di imposta cantonale e alla determinazione dell'utile 2021 (precedente consid. C.d).
2.2. Sulle argomentazioni addotte dall'istanza inferiore in materia di imposta federale diretta e di determinazione dell'utile un confronto con il giudizio impugnato manca del tutto, perché riguardo al primo aspetto la ricorrente non si pronuncia e riguardo al secondo, che è stato oggetto di un'attenta verifica in sede cantonale (giudizio impugnato, consid. 4 e 5), si limita a denunciare una tassazione "manifestamente inesatta ed eccessiva". In assenza di lesioni evidenti del diritto, che occorrerebbe rilevare d'ufficio, tali aspetti non vanno quindi approfonditi (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 274 consid. 1.6).
2.3. Dev'essere per contro esaminato l'aspetto della doppia imposizione intercantonale (imposte cantonali; art. 127 cpv. 2 Cost.), sollevato chiedendo "di prendere provvedimenti in merito alla doppia imposizione cui è soggetta ingiustamente la nostra società, o meglio di volere richiedere la cancellazione della tassazione manifestamente inesatta ed eccessiva impostaci senza diritto dal Cantone Ticino, e lasciare che il Cantone Zurigo, dove abbiamo già pagato interamente l'imposta dovuta 2021, sia l'unico Cantone nel quale la nostra società è imponibile per l'anno 2021". Inoltre vanno trattate le critiche in relazione alle "continue richieste documentali" di cui è stata oggetto la ricorrente durante la procedura di tassazione.
3.1. Ora, dal giudizio impugnato risulta che rivolgendosi alla Corte cantonale la contribuente non ha contestato di essere illimitatamente imponibile nel Cantone Ticino anche nel 2021. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Camera di diritto tributario non aveva nemmeno motivi per criticare le autorità di tassazione per le "continue richieste documentali" indirizzate all'insorgente.
3.2. Quando una decisione di assoggettamento è già stata emanata, come è il caso nella fattispecie (precedente consid. A.b), e non vengono fatte valere ragioni per rimetterla in discussione, provocando una nuova pronuncia in merito all'assoggettamento illimitato, sussiste oltretutto anche un obbligo di collaborazione del contribuente nei confronti dell'autorità fiscale, nell'ambito della procedura di tassazione che lo concerne (sentenza 9C_675/2021 del 21 agosto 2023 consid. 4.2). La prima censura della ricorrente, relativa alle varie richieste documentali alle quali ha dovuto fare fronte in sede cantonale, va pertanto respinta.
A maggior fortuna non è destinata la critica della violazione dell'art. 127 cpv. 2 Cost, con cui l'insorgente domanda "di prendere provvedimenti in merito alla doppia imposizione cui è soggetta" e di provvedere alla sua eliminazione, attraverso il riconoscimento che il Cantone Zurigo, dove ha "già pagato interamente l'imposta dovuta 2021, sia l'unico Cantone nel quale la nostra società è imponibile per l'anno 2021".
4.1. Rivolgendosi al Tribunale federale, la ricorrente abbandona la linea argomentativa adottata davanti all'istanza precedente - consistente nel contestare le riprese sugli utili, ma non l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino - per sostenere che l'assoggettamento nel Cantone Ticino sarebbe illegittimo e che l'unico Cantone che avrebbe il diritto di tassarla per il 2021 sarebbe il Cantone Zurigo (precedenti consid. C.d e D). Tuttavia, le condizioni per esaminare la nuova argomentazione giuridica presentata in questa sede non sono date.
La formulazione, davanti al Tribunale federale, di un'argomentazione giuridica diversa da quella sottoposta all'istanza inferiore è di per sé ammissibile, ma ciò presuppone che la Corte cantonale abbia già accertato la realizzazione dei presupposti fattuali necessari per esaminare la nuova ipotesi e che questi accertamenti di fatto emergano dalla decisione impugnata (sentenza 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 3.2). Siccome l'insorgente non ha fatto valere modifiche di rilievo in relazione alla sua situazione e non ha contestato l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino per il periodo fiscale 2021, la Camera di diritto tributario non ha però nemmeno svolto particolari accertamenti in tal senso, di modo che la nuova argomentazione addotta - secondo cui l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino non sarebbe corretto - non può essere approfondita (sentenze 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 3.2; 2C_262/2015 dell'8 gennaio 2016 consid. 7.2; 2C_830/2013 del 6 marzo 2014 consid. 5.2).
4.2. In parallelo, alla doppia imposizione intercantonale non si può rimediare attraverso l'annullamento delle decisioni di tassazione emesse per il periodo fiscale 2021 dal Cantone Zurigo.
In effetti, per fare ciò occorrerebbe dapprima accertare che lo stesso non aveva la competenza di tassarla, mentre la ricorrente afferma oggi esattamente il contrario. Inoltre, quest'ultima non sostiene nemmeno di avere addotto fatti relativi alla situazione nel Cantone Zurigo davanti all'istanza inferiore, come avrebbe dovuto fare se avesse voluto che figurassero nel giudizio impugnato e fossero disponibili anche in sede federale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 139 II 373 consid. 1.7; MORITZ SEILER/MICHAEL BEUSCH, in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [curatori], Kommentar zum Interkantonalen Steuerrecht, 2a ed., § 43 n. 20a). Fatti che attestino la situazione nel Cantone Zurigo non sono infine desumibili dalla risposta al ricorso delle autorità fiscali zurighesi o da eventuali atti acclusi alla stessa. Forse perché la contribuente non formulava conclusioni contro il Cantone Zurigo, neppure in via subordinata, esso non ha infatti presentato osservazioni al gravame ed ha rinunciato ad addurre nuovi fatti e prove davanti al Tribunale federale, come avrebbe potuto fare (precedente consid. 1.2 seg.).
Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione fiscale del Cantone Zurigo e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 25 marzo 2025
In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli