Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8C_293/2025

Sentenza del 12 novembre 2025

IV Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Viscione, Presidente, Maillard, Heine, Scherrer Reber, Métral, Cancelliere Colombi.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Michele Campini, ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente.

Oggetto Prestazione complementare all'AVS/AI,

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 aprile 2025 (33.2025.10).

Fatti:

A.

In data 14 aprile 2025, A.________ si è rivolta al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo il disconoscimento, ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF, dei suoi debiti nei confronti della Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino (di seguito: la "Cassa") derivati da un obbligo di restituzione di prestazioni complementari. Più specificatamente, con il precetto esecutivo (PE) n. xxx la Cassa aveva rivendicato un credito di fr. 5'059.30 in base alla "decisione di restituzione del 24 marzo 2023 quali spese di malattia", con la specifica "Decisione di dilazione del 04 luglio 2023". Con il PE n. yyy, invece, l'amministrazione ha chiesto il pagamento di fr. 57'893 a seguito della decisione di restituzione delle prestazioni complementari del 23 marzo 2023, con la specifica che la dilazione del 17 luglio 2023 non era stata rispettata. Con decisioni del 24 marzo 2025, la Pretura di Lugano ha ammesso le istanze di rigetto definitivo delle opposizioni interposte dall'escussa.

B.

Con sentenza del 17 aprile 2025, ritenendo incompetente il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il suo giudice delegato ha dichiarato non ricevibile la "Domanda di disconoscimento del debito ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF" presentata dall'assicurata.

C.

A.________, sempre rappresentata dal proprio patrocinatore, presenta un ricorso in materia di diritto pubblico contro tale sentenza, di cui chiede l'annullamento e il rinvio al Tribunale cantonale per nuova decisione, "quindi, esame ed accertamento della vicenda" nel senso dei considerandi. Chiamati a pronunciarsi, l'opponente chiede di giudicare in base alle istanze di rigetto, mentre la Corte cantonale rinuncia ad esprimersi.

Diritto:

1.1. Secondo l'art. 36 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale (RTF; RS 173.110.131), la questione di diritto preponderante determina l'attribuzione di un affare a una corte.

1.2. Nel giudizio impugnato, la Corte cantonale ha pronunciato l'irricevibilità del ricorso presentato dalla ricorrente. In un tale contesto sono ammissibili soltanto le conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio, non invece quelle relative al merito del litigio (DTF 138 III 46 consid. 1.2 con il riferimento). Nella fattispecie possono pertanto essere analizzate soltanto le censure relative alla competenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Essa costituisce la questione di diritto preponderante ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 RTF e a pronunciarsi sarà la IV Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (art. 32 RTF).

La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile.

3.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 149 II 337 consid. 2.2; 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1).

3.2. Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale, che ha negato la propria competenza nel pronunciarsi sulla richiesta della ricorrente, sia lesiva del diritto federale.

5.1. Il giudice cantonale delegato ha esposto le disposizioni della legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca/TI; RL/TI 178.100) relative alla sua competenza (art. 1 e 2), rilevando che questa non fosse data per giudicare azioni fondate sull'art. 83 cpv. 2 LEF. L'esposizione del patrocinatore della ricorrente non spiegava in nessun modo per quale motivo ritenesse che la Corte cantonale fosse competente in materia. L'apodittica affermazione "Competente il Tribunale adito" non era sorretta da alcuna indicazione, analisi e specifica, rilevandosi senza sostrato e dunque inammissibile. Il giudice delegato ha inoltre brevemente spiegato le differenze tra l'eliminazione dell'opposizione mediante rigetto definitivo e mediante rigetto provvisorio, indicando che l'art. 83 cpv. 2 LEF non sarebbe stato applicabile in concreto, tantomeno dinanzi alla propria Corte e in una tale costellazione.

5.2. La ricorrente contesta che l'azione fosse fondata esclusivamente sull'art. 83 cpv. 2 LEF ed argomenta che, ai sensi dell'art. 85a cpv. 1 LEF, l'accertamento dell'inesistenza del debito potrebbe essere richiesto in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione. Ella sostiene che il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudicherebbe sui ricorsi in materia di assicurazioni sociali, tra l'altro ai sensi dell'art. 57 LPGA (RS 830.1). Di conseguenza, sarebbe evidente che si tratterebbe pur sempre di un'azione di merito e di accertamento del debito riguardante un'assicurazione sociale (inclusa l'eventuale nullità di relativi provvedimenti di diniego), di competenza di tale Corte. La dedotta crescita in giudicato non escluderebbe, se accertata, la nullità del provvedimento stesso e degli atti successivi fondati su di esso. La ricorrente lamenta poi la violazione dell'art. 6 CEDU, sia per il rifiuto del gratuito patrocinio in sede cantonale, sia nella misura in cui, sostanzialmente, il giudice delegato si sarebbe pronunciato nel merito dando per scontato la correttezza di quanto deciso dall'opponente, senza però effettuare gli accertamenti necessari.

6.1. L'art. 57 LPGA ("Tribunale cantonale delle assicurazioni") stabilisce che ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.

In virtù dell'art. 61 let. d LPGA, il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.5).

6.2. Nel Cantone Ticino, l'art. 1 Lptca/TI prevede che il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell'art. 57 LPGA e le azioni in materia di previdenza professionale (cpv. 1). Esso giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi (cpv. 2; per degli esempi al riguardo, si veda il messaggio n. 6049 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 1° aprile 2008, pagg. 3-4).

Secondo l'art. 20 cpv. 1 Lptca/TI, le conclusioni delle parti non vincolano il Tribunale, che può riformare il provvedimento impugnato a detrimento del ricorrente o concedergli più di quanto egli abbia chiesto.

7.1. Nell'ottica di dimostrare la competenza dell'autorità inferiore affinché si pronunci sull'esistenza dei crediti vantati dall'opponente nei suoi confronti, la ricorrente si limita a proporre una tesi fondata sull'art. 85a LEF, non difesa in sede cantonale. Tuttavia, non poggiando su presupposti fattuali non accertati nella sentenza impugnata e non estendendo l'oggetto litigioso, ovvero l'esistenza del credito vantato dall'opponente, la nuova argomentazione giuridica è ammissibile (art. 99 LTF; DTF 136 V 362 consid. 4; cfr. sentenza 9C_602/2024 del 25 marzo 2025 consid. 4.1).

Non è invece (più) sollevata una censura volta a riconoscere la competenza del Tribunale cantonale nel contesto di un'istanza di disconoscimento del debito ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF, la quale esula pertanto dalla presente vertenza.

7.2.

7.2.1. L'art. 85a cpv. 1 LEF sancisce che, a prescindere da una sua eventuale opposizione, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione. Se l'azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione (art. 85a cpv. 3 LEF). Quest'azione ha una duplice natura: da un lato, permette all'escusso di ottenere una sentenza esecutiva su una questione di diritto sostanziale e d'altro lato, se l'azione è ammessa, la sentenza spiega effetti diretti sull'esecuzione in corso (DTF 132 III 89 consid. 1.1; 129 III 197 consid. 2.1; sentenza 5A_132/2023 del 7 novembre 2023 consid. 3).

7.2.2. La possibilità prevista dall'articolo 85a LEF è applicabile anche ai crediti di diritto pubblico fondati su decisioni amministrative; in questo caso, il giudice civile è competente solo per decidere le questioni di diritto esecutivo ai sensi dell'art. 85a cpv. 3 LEF (annullamento o sospensione della procedura esecutiva) e, se del caso, a disporre la sospensione provvisoria della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 85a cpv. 2 LEF; spetta invece alla giurisdizione amministrativa decidere le questioni di merito di sua competenza, quali l'esistenza o l'inesistenza della pretesa di diritto pubblico in questione (art. 85a cpv. 1 LEF; sentenze 5A_133/2024 del 25 aprile 2024 consid. 5.1.2, in SJ 2024 pag. 612; 2C_305/2022 del 12 ottobre 2022 consid. 1.2.2 e 1.3.2, in ASA 91 pag. 475, entrambe con riferimenti; cfr. anche sentenza 9C_487/2024 del 17 dicembre 2024 consid. 5.2; Brönnimann, in: Kurzkommentar SchKG, 3a ed. 2025, n° 5 ad art. 85a LEF).

7.2.3. In presenza di una decisione giudiziaria esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF, alla luce dell'effetto della regiudicata, l'escusso che agisce in virtù dell'art. 85a cpv. 1 LEF può prevalersi solamente di fatti subentrati successivamente alla sua emanazione ( nova in senso proprio, quali l'esito di un'eventuale impugnazione, oppure la successiva estinzione del debito) oppure delle eccezioni o condizioni che risultano dalla decisione medesima. In altre parole, l'escusso non può più rimettere in discussione l'esistenza del credito stabilita da un giudizio (o una decisione amministrativa) se non attraverso i mezzi di diritto ordinari o straordinari previsti dalla legge (sentenze 5D_29/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 1.2; 9C_491/2019 del 24 ottobre 2019 consid. 4; 5A_135/2019 del 24 aprile 2019 consid. 3.1.2, in SJ 2019 I pag. 416 seg.; 5A_424/2015 del 27 aprile 2016 consid. 4.2; 5A_269/2013 del 26 luglio 2013 consid. 5.1.2; cfr. anche la citata sentenza 2C_305/2022 consid. 1.2.2 in fine).

7.3. La presente fattispecie concerne dei crediti derivanti da decisioni di restituzione, ai sensi dell'art. 25 LPGA, di prestazioni di assicurazioni sociali, ovvero prestazioni complementari fondate sulla LPC (RS 831.30) ed emesse dall'opponente in qualità di autorità amministrativa competente (cfr. art. 61 cpv. 1 LAVS, art. 21 cpv. 2 LPC e art. 26 della legge ticinese di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; RL/TI 851.200). Il carattere di diritto pubblico dei crediti in discussione è dunque dato. Non si intravvedono ragioni, pertanto, per non applicare anche nel caso concreto la giurisprudenza relativa all'azione fondata sull'art. 85a LEF riassunta poc'anzi, senza che siano necessari ulteriori approfondimenti. Competente per giudicare gli aspetti materiali, nei - ristretti - limiti applicabili (cfr. consid. 7.2.3 supra), di crediti come quelli vantati dall'opponente è dunque il Tribunale cantonale delle assicurazioni.

7.4. Ciò non comporta tuttavia l'accoglimento del ricorso in oggetto. In effetti, benché di principio competente, la Corte cantonale non era tenuta ad esaminare l'adempimento dei presupposti dell'art. 85a LEF di fronte all'inequivocabile domanda di disconoscimento del debito in virtù dell'art. 83 cpv. 2 LEF presentata dalla ricorrente. Invero, il relativo memoriale risulta sprovvisto di qualsiasi allegazione o riferimento ad eventuali circostanze che avrebbe potuto fondare un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito ai sensi dell'art. 85a LEF (segnatamente, la sussistenza di nova in senso proprio). Il Tribunale cantonale, seppure non vincolato dalle conclusioni delle parti, non era dunque tenuto ad esaminarne d'ufficio i presupposti, considerato pure l'onere delle parti di sollevare e motivare le proprie censure (cfr. DTF 119 V 347 consid. 1a; sul tema, Jean Métral, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2aed. 2025, n. 75 seg. ad art. 61 LPGA; Susanne Bollinger, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2aed. 2025, n. 15 ad art. 61 LPGA). La sentenza di irricevibilità resiste pertanto alle critiche.

Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 12 novembre 2025

In nome della IV Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Viscione

Il Cancelliere: Colombi

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