Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_300/2023

Sentenza del 23 luglio 2024

III Corte di diritto pubblico

Composizione Giudice federale Parrino, Presidente, Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento A.________ Sagl, c/o B.________, ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Ufficio delle prestazioni, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.

Oggetto Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Covid-19; presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 aprile 2023 (42.2023.2-3).

Visto:

la sentenza del 3 aprile 2023 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso di A.________ Sagl contro le decisioni su opposizione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito: Cassa), con le quali le è stata chiesta la restituzione delle indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa del coronavirus versate al socio e gerente avv. B.________ e alla moglie C.________ durante il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021, il ricorso in materia di diritto pubblico del 4 maggio 2023 (timbro postale) inoltrato al Tribunale federale da A.________ Sagl contro la sentenza cantonale e la domanda di assistenza giudiziaria,

considerando:

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), che il Tribunale cantonale ha confermato le decisioni di restituzione della Cassa nei confronti di A.________ Sagl per le prestazioni indebitamente percepite dai suoi dipendenti, ovvero dal socio e gerente avv. B.________ - per un importo di fr. 12'244.35 - e da sua moglie C.________- per un importo di fr. 21'886.30 - per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021, che sul tema della legittimazione a ricorrere di una società per i propri dipendenti in materia di indennità giornaliere per coronavirus, il Tribunale federale si è già determinato, riconoscendola (sul tema, oltre alla giurisprudenza di cui al consid. 2.2 della sentenza impugnata, cfr. anche sentenza 9C_432/2022 del 20 aprile 2023 consid. 3.4 seg. con riferimenti), che la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio degli atti al Tribunale cantonale per un nuovo giudizio, che l'insorgente formula pertanto conclusioni di natura cassatoria ma il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ha carattere riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF) e deve contenere, fra l'altro, le conclusioni sul merito della vertenza (sul tema cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3 con riferimenti; 136 V 131 consid. 1.2), che nel caso in rassegna il gravame risulta privo di precise proposte di giudizio riformatorie, nemmeno se si considerano le motivazioni è possibile comprendere in che modo la ricorrente intenda modificare nel merito il dispositivo della sentenza impugnata, considerato altresì che vi sono per lo più critiche relative allo svolgimento della procedura, con particolare riguardo ai mezzi di prova ma nulla di concreto sulla natura e sugli importi da restituire - conformemente all'art. 25 LPGA - di cui alle decisioni su opposizione impugnate, che pertanto il gravame si rivela manifestamente inammissibile nel senso dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, che comunque in relazione alle esigenze di motivazione per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), che in particolare la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF), e, per le violazioni di diritti fondamentali, le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2), che nel caso in rassegna, l'insorgente si limita anche sotto tale aspetto a esporre (in modo confuso e generico) la sua versione dei fatti, oltre che una sua interpretazione personale delle normative applicabili, con una formulazione appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), omettendo di confrontarsi con le dettagliate argomentazioni sviluppate nei considerandi della sentenza impugnata (DTF 144 V 173 consid. 3.2.2 con riferimenti), segnatamente senza dimostrare con precisione dove e perché ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 V 35 consid. 4.2), che il ricorso, si rivela manifestamente inammissibile e non motivato in modo sufficiente, e puo' essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF) e pertanto la domanda di assistenza giudiziaria (art. 64 LTF) è divenuta priva d'interesse,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Non si prelevano spese giudiziarie.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 23 luglio 2024

In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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