Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_100/2020

Sentenza del 27 gennaio 2020

Corte di diritto penale

Composizione Giudice federale Denys, Presidente, Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente.

Oggetto Opposizione tardiva,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.302).

Considerando:

che, con decreto di accusa del 22 luglio 2019, il Procuratore pubblico ha ritenuto A.________ colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 60.-- ciascuna, per complessivi fr. 2'700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e alla multa di fr. 400.--; che, contro il decreto di accusa, A.________ ha presentato un'opposizione del 4 agosto 2019, spedita al Ministero pubblico il 7 agosto 2019; che, con decisione del 7 ottobre 2019, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l'opposizione, siccome tardiva; che, con sentenza del 2 dicembre 2019, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo di A.________ contro la decisione pretorile; che la Corte cantonale ha confermato la tardività dell'opposizione al decreto di accusa ed ha negato l'adempimento delle condizioni per una restituzione del termine per presentarla; che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 23 gennaio 2020 al Tribunale federale, presentando ulteriore documentazione il 24 gennaio 2020; che il ricorrente contesta la commissione del reato e chiede di accertarne l'insussistenza; che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii); che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto; che in concreto l'oggetto del litigio è infatti circoscritto alla questione della tardività dell'opposizione al decreto di accusa, come pure alla reiezione dell'istanza di restituzione del termine; che spettava quindi al ricorrente spiegare in modo puntuale perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, segnatamente gli art. 85, 94 cpv. 1 e 354 CPP, accertando la tardività dell'opposizione e l'assenza dei presupposti per una restituzione del termine per presentarla; che, in concreto, il ricorrente non si esprime sulla questione della tardività dell'opposizione, ma contesta di avere commesso l'infrazione alle norme della circolazione stradale addebitatagli; che tale argomentazione esula tuttavia dal tema del litigio ed è pertanto inammissibile; che il ricorrente accenna invero in modo generico a suoi "problemi di salute", che gli avrebbero verosimilmente impedito di agire tempestivamente;

ch'egli non fa tuttavia valere l'adempimento delle condizioni per una restituzione del termine per opporsi al decreto di accusa; che una restituzione del termine ai sensi dell'art. 94 CPP è infatti esclusa quando è data una qualsiasi colpa dell'istante nell'inosservanza del termine, quindi anche nel caso di una negligenza soltanto lieve (cfr. sentenza 1B_486/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 4.2, in: RtiD II-2012, pag. 288 seg.); che, secondo la giurisprudenza, nel caso di uno stato di malattia, l'affezione deve essere tale da impedire al ricorrente di agire personalmente entro il termine in questione o di incaricare una terza persona di eseguire l'atto processuale, ciò che deve essere provato con certificati medici pertinenti (cfr. sentenze 6B_1119/2018 del 23 novembre 2018; 6B_1039/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.2 e rinvii); che in questa sede il ricorrente non dimostra, né rende seriamente verosimile, che simili estremi sarebbero realizzati nella fattispecie; che pertanto il ricorso non è motivato in modo conforme alle esposte esigenze e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF); che tuttavia, in considerazione della sua situazione, si giustifica di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Non si prelevano spese giudiziarie.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 gennaio 2020

In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

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27.01.2020
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25.03.2026