Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_534/2024

Sentenza del 19 settembre 2025

II Corte di diritto civile

Composizione Giudici federali Bovey, Presidente, Hartmann, De Rossa, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________ SA, patrocinata dagli avv.ti Costantino Delogu e Michela Pisati, ricorrente,

contro

Ufficio dei fallimenti di Lugano, via al Fiume 7, 6962 Viganello,

Suva, Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, casella postale, 6002 Lucerna, opponente.

Oggetto cessione di una pretesa (art. 260 LEF),

ricorso contro la sentenza emanata il 4 luglio 2024 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2024.10).

Fatti:

A.

A.a. Nella liquidazione fallimentare della B.________ Sagl, sia la creditrice A.________ SA - ammessa in graduatoria per un credito di terza classe di fr. 770'135.80 - che la creditrice Suva - ammessa in seconda classe della graduatoria per un credito di fr. 57'332.70 - hanno chiesto (in data 4, rispettivamente 10 marzo 2022) la cessione di un credito di fr. 140'216.45 nei confronti della C.________ SA, oggetto di una causa giudiziaria presso la Pretura di Lugano.

A.b. Con provvedimento 5 aprile 2022 l'Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha ceduto il credito alla A.________ SA.

A.c. Con accordo transattivo 30 giugno 2022 la C.________ SA si è impegnata a pagare fr. 140'216.45 alla A.________ SA (liberando in suo favore la somma precedentemente depositata in Pretura in garanzia del credito in questione); quest'ultima, in cambio, ha rinunciato al rimborso delle spese legali, degli interessi e delle spese giudiziarie. Preso atto dell'accordo e dello scritto 8 agosto 2022 con il quale l'UF dichiarava di non opporsi alla domanda congiunta delle parti, il Pretore ha ordinato la liberazione della suddetta garanzia e stralciato la causa dai ruoli.

A.d. Con e-mail 2 settembre 2022 la Suva ha chiesto all'UF notizie riguardo alla sua istanza di cessione. L'UF, tramite e-mail del 19 settembre 2022, l'ha informata di aver riposto male la sua richiesta nell'incarto e di essersene accorto solo dopo il suo sollecito; le ha altresì comunicato che a fronte dell'avvenuta cessione della pretesa a un'altra creditrice e del conseguente stralcio della causa, non era più possibile emettere l'atto di cessione; ha dato la sua disponibilità a rilasciare alla Suva " uno scritto " in caso di bisogno.

A.e. Il 23 novembre 2022 l'UF, rispondendo alla richiesta della Suva di emanare " una presa di posizione scritta sotto forma di decisione formale ", ha comunicato che la fattispecie era ormai stata delucidata con la precedente e-mail e che, data l'impossibilità di una cessione a quello stadio della procedura, nessuna ulteriore decisione formale era quindi necessaria, la presa di posizione via e-mail potendo già esservi equiparata.

B.

B.a. Con ricorso 29 [ recte : 2] dicembre 2022 la Suva si è aggravata contro la predetta comunicazione dinanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (in seguito Camera di esecuzione e fallimenti), chiedendo in via principale la cessione del credito in questione e l'allestimento di uno stato di riparto e, in via subordinata, l'emanazione di una decisione formale impugnabile al riguardo.

B.b. La Camera di esecuzione e fallimenti, con sentenza 4 luglio 2024, ha considerato l'impugnativa come un ricorso " per ritardata giustizia ", che ha accolto facendo ordine all'UF di ripartire il ricavo ottenuto dalla A.________ SA tra quest'ultima e la Suva secondo le regole dell'art. 260 cpv. 2 LEF, di emanare (fatta salva un'eventuale ripartizione anticipata effettuata con atto separato speciale) uno stato di riparto in tal senso giusta l'art. 86 del regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF; RS 281.32) e di incaricarsi di chiedere alla A.________ SA il versamento di quanto spetta alla Suva.

C.

Con ricorso in materia civile 19 agosto 2024 la A.________ SA ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di riformarla nel senso che in via principale il ricorso ex art. 17 LEF è dichiarato irricevibile in ordine, in via subordinata il ricorso è respinto nel merito e, in via ancor più subordinata, la sentenza è annullata e la causa rinviata all'istanza inferiore per nuova decisione. Mediante decreto 19 settembre 2024, preso atto delle osservazioni 30 agosto 2024 della Suva e dello scritto 23 agosto 2024 con il quale la Camera di esecuzione e fallimenti rinunciava a determinarsi, il Giudice presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso. Con scritto 19 agosto 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti si è riconfermata nella decisione impugnata, mentre il 22 agosto 2025 la Suva ha dichiarato di rinunciare a una formale risposta di causa e proposto di respingere il ricorso.

Diritto:

1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a e 46 cpv. 1 lett. b LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.

1.2. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

1.3. In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.

Va innanzitutto esaminata la tempestività del ricorso presentato dall'opponente nella sede cantonale, questione che la ricorrente contesta dinanzi al Tribunale federale.

2.1. Al riguardo, la Camera di esecuzione e fallimenti ha ritenuto che né la e-mail 19 settembre 2022 né lo scritto 23 novembre 2022 costituivano dei provvedimenti impugnabili. In definitiva, in nessuno dei due scritti l'UF si era pronunciato sulla richiesta di cessione del credito presentata il 10 marzo 2022 dalla Suva, ma si era piuttosto limitato a riportare le circostanze di fatto accadute da quel momento fino al sollecito del 2 settembre 2022, ammettendo al tempo stesso di aver commesso un'inavvertenza. Siccome in realtà la Suva si lamentava proprio del mancato agire dell'organo dei fallimenti, l'impugnativa andava considerata come un ricorso per ritardata giustizia proponibile in ogni tempo (art. 17 cpv. 3 LEF).

2.2. La ricorrente ritiene invece che l'impugnativa presentata dalla Suva dovesse essere dichiarata inammissibile poiché intempestiva. A suo avviso, essa non poteva essere considerata un ricorso per ritardata giustizia. Un ricorso per denegata giustizia avrebbe potuto tutt'al più essere interposto nel periodo tra il 10 marzo 2022 e il 19 settembre 2022, momento in cui l'UF aveva comunicato l'errore tramite e-mail e constatato "l'impossibilità di accogliere la richiesta di cessione " facendo così partire il termine di dieci giorni per il ricorso, termine che al momento dell'introduzione del ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti era pertanto ormai ampiamente decorso.

Attraverso questa argomentazione generica, la ricorrente non si confronta però a sufficienza con la sentenza impugnata, secondo cui l'UF non aveva formalmente (ancora) statuito sulla richiesta di cessione della Suva, e non spiega per quale ragione il ragionamento dei giudici cantonali violerebbe il diritto (v. supra consid. 1.2), per cui la sua censura - che corrisponde alla richiesta formulata in via principale con il ricorso in materia civile - va dichiarata inammissibile.

Nel merito, occorre chiarire se, ordinando all'UF di procedere alla ripartizione tra la ricorrente e l'opponente, creditrice non cessionaria, del ricavo ottenuto dalla prima facendo valere in giudizio la pretesa cedutale dall'UF, la Camera di esecuzione e fallimenti abbia violato l'art. 260 LEF e il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 e 9 Cost.), come sostiene la ricorrente.

3.1.

3.1.1. La cessione di pretese della massa dei creditori che quest'ultima ha deciso di non perseguire direttamente (art. 260 LEF) conferisce al creditore cessionario la facoltà di agire al posto della massa, in nome proprio, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo (" Prozessführungsrecht " o " Prozesssstandschaft "); egli non diventa tuttavia titolare della pretesa, che continua ad appartenere alla massa (DTF 146 III 441 consid. 2.5.1; 145 III 101 consid. 4.1.1 e 138 III 628 consid. 5.3.2 con i rispettivi rinvii e riferimenti dottrinali). Si tratta di un istituto sui generis del diritto esecutivo (distinto dalla cessione ai sensi dell'art. 164 CO; sentenza 5A_879/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 3.2) apparentato con un mandato d'incasso conferito dall'UF previo accordo dei creditori collocati (sentenza 5A_879/2017 citata consid. 3.1 con i rinvii e riferimenti dottrinali).

3.1.2. La cessione giusta l'art. 260 LEF è possibile a favore di tutti i creditori che ne fanno richiesta, i quali formano allora un litisconsorzio necessario, nel senso che la pretesa può essere oggetto di un unico giudizio (DTF 145 III 101 consid. 4.1.2; 121 III 488 consid. 2). Nel caso di una cessione a più creditori, ogni creditore cessionario riceve una corrispondente decisione da parte dell'UF (FRANCO LORANDI, Abtretung gemäss Art. 260 SchKG an mehrere Gläubiger, AJP 2019 pag. 282), la quale costituisce un'autorizzazione ad agire e non un obbligo (DTF 144 III 552 consid. 4.1.1; 138 III 628 consid. 5.3.2).

Il consorzio nasce unicamente tra i creditori che fanno effettivamente uso della cessione e che procedono quindi in giudizio (DTF 144 III 552 consid. 4.1.1; 121 III 488 consid. 2d; 121 III 291 consid. 3a; sentenza 4A_77/2014 del 21 maggio 2014 consid. 5.1; v. LORANDI, op. cit., pag. 284). I creditori cessionari non sono obbligati a condurre il processo in modo unitario; essi possono addirittura perseguire interessi contrastanti e situarsi su piani diversi; ciascun creditore cessionario può rinunciare a intentare la causa, ritirare l'azione, concludere una transazione extra-giudiziale o giudiziale, a condizione che ciò non ostacoli gli altri creditori nella loro azione (DTF 145 III 101 consid. 4.1.2; 144 III 552 consid. 4.1.1 e 121 III 488 consid. 2 con i rispettivi rinvii).

La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo; l'eccedenza sarà versata alla massa (art. 260 cpv. 2 LEF). Hanno diritto al privilegio della soddisfazione anticipata dei loro crediti sulla somma ricavata solo coloro che hanno effettivamente agito (JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 4a ed. 2024, n. 2015).

3.1.3. In presenza di più creditori cessionari, è quindi inevitabile che intervenga una riduzione del guadagno sperato da ogni singolo cessionario e che il loro interesse alla cessione possa diminuire (sentenza 5A_879/2017 citata consid. 3.1 con i rinvii e riferimenti dottrinali). Occorre tuttavia stabilire a che condizioni e fino a che momento il creditore o i creditori cessionari devono contare con l'eventualità che il numero di creditori con i quali va ripartita la somma ricavata aumenti. La giurisprudenza ha stabilito che siccome la cessione può essere ordinata a beneficio di tutti i creditori che ne fanno richiesta, a condizione che i loro crediti siano (ancora) collocati nella graduatoria (DTF 149 III 422 consid. 3.4.2; 145 III 101 consid. 4.1.1 e 138 III 628 consid. 5.3.2 con i rispettivi rinvii e riferimenti dottrinali), non vi è ragione di operare una distinzione tra quelli che hanno insinuato tempestivamente la loro pretesa nel fallimento e quelli che invece l'hanno insinuata tardivamente (fatte salve le sole conseguenze negative previste dall'art. 251 cpv. 2 e 3 LEF; sentenza 5A_879/2017 citata consid. 3.3), ma non ha fissato un termine ultimo per l'adesione di nuovi cessionari al consorzio necessario (v. anche DOMINIK MILANI, Die Koordination unter mehreren Abtretungsgläubigern nach Art. 260 SchKG, in BlSchK 2019 pag. 158).

3.1.4. D'altra parte, la giurisprudenza ha stabilito che è di principio possibile ritornare su decisioni prese in tema di rinuncia e cessione di pretese ai sensi dell'art. 260 LEF, a condizione che non vengano lesi diritti di terzi. Il Tribunale federale ha ad esempio considerato che la seconda assemblea dei creditori (di principio competente per pronunciare la cessione delle pretese alle quali ha rinunciato la massa; DTF 138 III 219 consid. 3.3.1) è autorizzata a riproporre in cessione il diritto della massa di stare in causa in un procedimento arbitrale fondandosi sulla rinuncia stabilita (in via eccezionale) dalla prima assemblea, tanto più che nessun creditore aveva fatto uso di tale facoltà e dunque non sussistevano diritti acquisiti suscettibili di essere lesi dalla nuova decisione della seconda assemblea dei creditori (DTF 138 III 219 consid. 3.3.2 con i rinvii e consid. 3.3.3). D'altro lato, una revoca della cessione è possibile se la pretesa alla quale la massa aveva rinunciato è riconosciuta dal terzo debitore (per esempio mediante pagamento), oppure quando la controparte (opponente nella procedura) ammette la domanda o ancora quando, in qualità di parte attrice, la ritira, a condizione tuttavia che il creditore cessionario non abbia ancora preso delle misure intese a realizzare la pretesa o a continuare la procedura (sentenza 5A_16/2023 del 22 giugno 2023 consid. 6.1.2). Sono tali gli atti (giudiziali o extragiudiziali) destinati a far valere i diritti della massa a quel momento ancora esistenti che, anche se di natura preliminare e non ancora giudiziali, si fossero rivelati determinanti per il successo della procedura; in tal caso, la revoca si rivelerebbe contraria al principio della buona fede (DTF 84 III 40 pag. 44 seg.; v. anche sentenza 15.2010.130 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, del 2 febbraio 2011 consid. 3.1 e sentenza dell'autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti del Cantone Basilea Città del 4 giugno 1986, in BJM 1987 pag. 313). Ciò vale anche se il creditore cessionario ha promosso l'azione dopo la scadenza del termine impartitogli per agire in giudizio: il suo diritto di agire non gli può più essere ritirato revocando la cessione (DTF 65 III 1 consid. 2; sentenza 5C.194/2001 del 25 febbraio 2002 consid. 5a, in SJ 2002 I pag. 494).

3.2. Nel concreto caso, i giudici cantonali hanno considerato che il diritto di ottenere la cessione delle pretese nel senso dell'art. 260 LEF è legato ex lege alla qualità di creditore ammesso nella graduatoria e che ogni creditore collocato ha il diritto di chiedere, e in principio ottenere, la cessione delle pretese della massa fintantoché il suo credito non sia stato stralciato definitivamente dalla graduatoria a seguito di un'azione di contestazione (art. 250 LEF). Siccome l'opponente, ammessa in graduatoria, aveva tempestivamente domandato la cessione del credito contestato nei confronti della C.________ SA, e la legge non poneva particolari limiti temporali per l'esercizio di tale diritto, essa ne aveva in principio diritto, tanto più che non si era in presenza delle circostanze (cessione di crediti anche a favore di creditori che hanno insinuato tardivamente la loro pretesa; revoca da parte della seconda assemblea dei creditori di un'autorizzazione conferita dalla prima assemblea) nelle quali la giurisprudenza considerava giustificato proteggere eventuali diritti acquisiti dei precedenti cessionari ove essi avessero già effettuato passi decisivi per l'attuazione delle pretese. Al contrario, la ricorrente, sin dal momento in cui aveva presentato la domanda di cessione, doveva tenere conto dell'eventualità di essere chiamata a condividere la pretesa ceduta con altri cessionari e non poteva tenere per sé l'intero ricavo ottenuto dalla C.________ SA "approfittando di un errore dell'UF". Tale ricavo andava invece ripartito tra le due creditrici secondo le regole dell'art. 260 LEF, ossia in priorità in favore della Suva, il cui credito era collocato in seconda classe. L'eventuale danno subito dalla A.________ SA a causa dell'errore dell'UF avrebbe semmai potuto essere fatto valere mediante un'azione di responsabilità contro lo Stato ai sensi dell'art. 5 LEF.

3.3. La ricorrente non mette in discussione il principio generale secondo cui l'avvenuta cessione di una pretesa a un precedente creditore non impediva una successiva cessione anche a un altro creditore ammesso nella graduatoria, ma rimprovera all'istanza inferiore di aver, nel suo caso, ignorato i suoi diritti acquisiti derivanti dal fatto che lei aveva legittimamente ormai già posto in atto tutti i passi decisivi al fine di attuare la cessione e recuperare il credito in questione (conclusione della trattativa con la C.________ SA e stralcio della relativa procedura), contravvenendo così alla ratio legis dell'art. 260 LEF e alla relativa giurisprudenza, nonché al principio della buona fede.

La sua critica è fondata e la censura merita accoglimento. La Corte cantonale ha in effetti scartato in maniera troppo sbrigativa l'applicazione dei principi sviluppati dalla giurisprudenza in relazione alla tutela dei diritti acquisiti dei precedenti creditori cessionari (v. supra consid. 3.1.4) per il solo motivo che il caso concreto non configurava alcuna delle costellazioni specifiche evocate dalle sentenze da lei citate, ma non si è chiesta se l'avvenuta transazione extra-giudiziaria e la successiva decisione di stralcio della procedura rappresentassero passi rilevanti intesi a far valere la pretesa della massa e quindi degni di protezione ai sensi della giurisprudenza, ciò che era evidentemente il caso. Determinante non era tanto il fatto che l'opponente avesse "tempestivamente domandato la cessione", quanto piuttosto stabilire se essa potesse ancora ottenerla (senza appunto ledere i diritti di terzi) e farla effettivamente valere (formando un consorzio con la ricorrente), ciò che invece era ormai escluso a quello stadio. Con la sua pronuncia, quindi, non solo la Camera di esecuzione e fallimenti ha negato alla ricorrente la tutela di una sua posizione acquisita, violando il principio della buona fede, ma ha per di più concesso all'opponente il privilegio della soddisfazione anticipata dei suoi crediti facendola partecipare alla ripartizione della somma ricavata da una procedura alla quale essa non aveva effettivamente preso parte e della quale non si era quindi assunta il rischio, violando l'art. 260 LEF.

La conclusione formulata in via subordinata con il ricorso in materia civile - volta alla reiezione del ricorso presentato dalla Suva secondo l'art. 17 LEF - va così accolta e spetterà semmai a quest'ultima avviare l'azione di responsabilità contro lo Stato (art. 5 LEF) per l'eventuale danno subito.

4.1. Ne segue che il ricorso in materia civile va accolto nella misura della sua ammissibilità e la decisione impugnata riformata (art. 107 cpv. 2 LTF) nel senso che il ricorso del 29 [ recte : 2] dicembre 2022 presentato dalla Suva giusta l'art. 17 LEF è respinto.

4.2. Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF), che è pure condannata al versamento alla ricorrente di adeguate ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è accolto. La decisione impugnata è riformata nel senso che il ricorso del 29 [ recte : 2] dicembre 2022 della Suva giusta l'art. 17 LEF è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dell'opponente.

L'opponente verserà alla ricorrente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 19 settembre 2025

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini

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