Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2012.167
Entscheidungsdatum
31.07.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Decisione del 17 luglio 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall'avv. Letizia Vezzoni,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Sequestro (art. 263 segg. CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2012.167

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Fatti: A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distret- tuale Antimafia (DDA), conduce un’indagine nei confronti, tra altri, di A. e B. In particolare, dall’Ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli del 21 settembre 2010 (act. 5.7) risulta che le autorità italiane contestano ad A. e B. essersi associati con altri, a partire dal 2004, al fine di agevolare le attività del “Clan C.” – orga- nizzazione criminale di stampo camorristico attiva principalmente nel napole- tano –, e meglio per truffare compagnie telefoniche di primaria importanza, tra cui D. S.p.a., attivando numeri verdi, acquistando e rivendendo a terzi il traffi- co telefonico internazionale e commerciando carte telefoniche prepagate, il cui traffico non veniva onorato (act. 5.7, pag. 1bis).

B. A seguito di una denuncia della Polizia giudiziaria federale del 7 ottobre 2010, il 15 novembre 2010 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’indagine nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale giusta l’art. 260 ter CP e di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis

CP, a cui si è aggiunta il 14 novembre 2012 l'imputazione di falsità in docu- menti ai sensi dell'art. 251 CP (act. 5, pag. 6). Nell’ambito di tale inchiesta, il MPC, fra le altre misure, ha intimato il 29 maggio 2012 alla Banca E., a Z., un ordine di edizione e sequestro dei saldi attivi di ogni relazione riconducibile a A., tra cui il conto n. 1, che al 31 maggio 2012 presentava un saldo pari a fr. 0.00 (act. 1.3 e 1.4).

C. Il 1° giugno 2012 l'assicurazione F. SA, a Y., ha versato sul sopramenzionato conto la somma relativa al pensionamento anticipato di A., pari a fr. 26'707.25 (act. 1.5).

D. Il 14 settembre 2012 A. ha richiesto il dissequestro del conto in questione, domanda respinta dal MPC con decisione del 16 ottobre 2012 (act. 1.6).

E. Con ricorso del 29 ottobre 2012, A. è insorto contro quest'ultima decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone in via principale l'annulla- mento con conseguente sblocco del conto n. 1 a lui intestato presso la Banca E.; in via subordinata, ha chiesto la modifica dell'ordinanza di edizione e se- questro, così che il sequestro del saldo attivo della relazione summenzionata venga ridotto, nella sua portata, liberando un importo di fr. 20'400.--, pari all'e- quivalente dell'ammontare complessivo del minimo vitale mensile di fr. 1'200.--

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calcolato sull'arco di 17 mensilità. Il reclamante ritiene in sostanza che il se- questro ai fini di copertura delle spese procedurali deciso dal MPC non rispetti i principi della proporzionalità e dell'opportunità; in particolare, la decisione im- pugnata non terrebbe sufficientemente in considerazione quanto previsto all'art. 268 cpv. 2 e 3 CPP, ossia il reddito e la situazione patrimoniale – pre- caria – suoi e della sua famiglia, né considererebbe il fatto che essi potrebbe- ro come conseguenza ritrovarsi nell'indigenza.

F. Con osservazioni del 22 novembre 2012, il MPC ha postulato la reiezione del gravame; esso ha pure chiesto di constatare l'inammissibilità della richiesta formulata in via subordinata – intesa ad ottenere la restituzione della somma di fr. 20'400.-- – in quanto i parametri svizzeri del calcolo minimo vitale non po- trebbero essere applicati a cittadini stranieri domiciliati all'estero, per i quali ci si dovrebbe invece riferire al costo della vita esistente nel luogo del loro domi- cilio (act. 5, pag. 3).

G. Con scritto del 10 dicembre 2012, il reclamante ha rinunciato a presentare una formale replica alle osservazioni del MPC, riconfermandosi negli argomenti già esposti in sede di reclamo (act. 7).

H. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e art. 37 cpv. 1 della legge fede- rale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confede- razione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci- sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro- zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

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1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione im- pugnata, datata 16 ottobre 2012 (act. 1.6), è stata ritirata dal legale del recla- mante il giorno successivo (act. 1). Il reclamo, interposto il 29 ottobre 2012, è pertanto tempestivo.

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Trattandosi di una misura di sequestro di un con- to bancario, di principio, solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). La legittimazione del reclamante − tito- lare della relazione bancaria sequestrata, imputato nel procedimento penale e direttamente toccato dalla decisione impugnata − non è posta in discussione.

1.4 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

  1. Il reclamante non contesta che siano dati di primo acchito i presupposti per richiedere un sequestro a copertura delle spese giusta l'art. 268 CPP, essen- do egli residente all'estero, in Italia (act. 1, pag. 6). Egli si duole tuttavia del mancato rispetto dell'opportunità e della proporzionalità nell'ambito dell'appli- cazione di tale misura coercitiva. In particolare, a suo parere, l'autorità inqui- rente avrebbe violato l'art. 268 cpv. 2 CPP ed il principio di proporzionalità, non avendo prestato sufficiente considerazione al reddito ed alla sua precaria situazione patrimoniale, nonché a quella della sua famiglia (act. 1, pag. 6); l'autorità inquirente avrebbe pure omesso di ritenere l'estraneità a qualsiasi at- to criminoso degli averi sequestrati, costituiti unicamente dall'avere di vecchia- ia accumulato dal reclamante, versato dalla F. SA il 1° giugno 2012 sul conto litigioso (act. 1, pag. 5). A parere del MPC, il sequestro sarebbe invece giustificato, ritenuto che tale misura può colpire non solo valori patrimoniali provento diretto di reato, bensì anche valori che possono servire a soddisfare la pretesa confiscatoria dello Stato e/o a coprire le spese procedurali e altro. In merito al fabbisogno minimo dell'imputato, l'autorità inquirente sottolinea che i parametri svizzeri del calcolo del minimo vitale non sarebbero utilizzabili nei riguardi di cittadini stranieri do- miciliati all'estero, contesta in ogni caso al reclamante di non avere prodotto tutta la documentazione necessaria a sostegno delle sue affermazioni (act. 5, pag. 3).
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2.1 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP (v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di con- fisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tri- bunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).

Per sua natura tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di re- gola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determina- re i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pub- blico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguar- dare agli incombenti dell’autorità inquirente (TPF 2005 84 consid. 3.1.2); la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionali- tà (HEIMGARTNER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed.], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 263 CPP; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozes- srecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea n. 1363 e seg.).

2.2 L'art. 263 cpv. 1 lett. b CPP prevede la possibilità di sequestrare oggetti e va- lori patrimoniali che saranno presumibilmente utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità. Tale norma è ripresa all'art. 268 cpv. 1 CPP, disposizione che permette di sequestrare il patrimonio dell'imputato nella misura presumibilmente necessaria a coprire le spese pro- cedurali e le indennità, come pure le pene pecuniarie e le multe. Giusta l'art. 268 cpv. 2 CPP, nell'operare il sequestro l'autorità penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell'imputato e della sua famiglia. Esclusi dal sequestro sono in ogni caso i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli articoli 92-94 della legge federale dell'11 aprile 1989 sulla esecu- zione e sul fallimento (art. 268 cpv. 3 CPP). Come ogni altra misura di seque- stro, il sequestro a copertura delle spese è fondato sulla verosimiglianza; fin- ché l'istruttoria non è terminata, una semplice possibilità è sufficiente in quanto la misura riguarda pretese ancora incerte. La misura del sequestro a copertu- ra delle spese - possibile unicamente nel caso in cui la persona in questione dovrà sopportare le spese, rispettivamente sarà condannata – può essere ap- plicata sulla totalità degli averi dell'imputato, anche quelli senza legame di

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connessione con l'infrazione (sentenza del Tribunale federale 1B_274/2012 dell'11 luglio 2012, consid. 3.1; LEMBO/JULEN BERTHOD, in Commentaire ro- mand, n. 14 ad art. 263 CPP e n. 6 ad art. 268 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar StPO, Basilea 2011, n. 1 e segg. ad art. 268 CPP). L'auto- rità penale deve disporre di sufficienti indizi per dubitare del futuro pagamento delle spese a cui l'imputato sarà condannato. Ciò è il caso allorquando l'impu- tato – senza aver fornito le necessarie garanzie – procede a trasferimenti di beni per evitare il sequestro o cerca di fuggire per sottrarsi al procedimento, oppure quando egli è domiciliato all'estero. Unicamente i beni appartenenti all'imputato possono essere sequestrati a copertura delle spese. Questo ge- nere di sequestro deve rispettare il principio di proporzionalità e dell'opportuni- tà, non dovendo l'imputato o la sua famiglia cadere nel bisogno a conseguen- za di detta misura (sentenza del Tribunale federale 1B_274/2012 dell'11 luglio 2012, consid. 3.1; Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1150; SCHMID, Handbuch des schwei- zerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1112; LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n. 8 e 12 ad art. 268 CPP). Affinché la persona colpita dal sequestro possa esaminare se tale misura è conforme al principio di propor- zionalità, essa ha diritto di conoscere una stima calcolata globalmente dei co- sti prevedibili della procedura; essa non dispone tuttavia del diritto di conosce- re nei dettagli le poste contenute nell'ammontare massimo globale. Non es- sendo comunque i costi della procedura prevedibili al momento del sequestro, deve essere ammesso un approccio flessibile allo stadio iniziale dell'inchiesta, motivo per cui un'eccessività della misura verrà ammessa solo in casi estremi, ad esempio quando non è assolutamente prospettabile che gli averi seque- strati saranno necessari alla copertura delle spese (sentenza del Tribunale fe- derale 1B_274/2012 dell'11 luglio 2012, consid. 3.1; BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit, n. 8 in fine ad art. 268 CPP). Costituendo il sequestro una misura provvisoria, le autorità dovranno adattarlo se nel corso della procedura doves- sero emergere elementi che ne giustifichino la riduzione o la levata (v. senten- za del Tribunale federale 1B_274/2012 dell'11 luglio 2012, consid. 3.3).

2.3 Nella fattispecie, i beni oggetto di sequestro sono costituiti da un capitale di fr. 26'707.25, versato il 1° giugno 2012 da F. SA sul conto n. 1 intestato al re- clamante presso la Banca E., a titolo di pensionamento anticipato, avendo egli raggiunto l'età di sessant'anni il 23 maggio 2012 (act. 1.4, 1.5 e act. 1 pag. 3). Gli averi sequestrati appartengono dunque incontestabilmente al reclamante.

2.4 Per quanto attiene al presunto fondamento del sequestro, va considerato che, in base alle risultanze attuali dell'inchiesta, non è possibile escludere che il re- clamante possa essere oggetto di una condanna (v. act. 5, pag. 6 e segg.; act. 5.1; act. 5.4; act. 5.5; act. 5.7). Ritenuto inoltre che oggetto della misura coercitiva possono essere tutti i beni appartenenti all'imputato senza necessità

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di un legame con l'infrazione (v. supra consid. 2.2), una misura di sequestro a copertura delle spese ai sensi dell'art. 268 CPP appare di principio fondata.

2.5 Occorre però ancora che la misura coercitiva sia rispettosa del principio di proporzionalità. Affinché tale condizione sia adempiuta, è necessario che essa sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che esso non possa essere rag- giunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra questo scopo e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (DTF 132 I 229 consid. 11.3). Nel caso di un sequestro provvisorio, il rispetto del principio della proporzionalità si limita essenzialmente alla garanzia del minimo vitale. In effetti, una misura di sequestro è di principio proporzionale per il semplice fatto che porta su valori che potrebbero verosimilmente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale (sentenza del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009, consid. 4.1 e rinvii).

Per quanto attiene specificatamente al sequestro a copertura delle spese giu- sta l'art. 268 CPP, la valutazione del rispetto di tale principio va riferita princi- palmente all'opportunità ed all'importo del sequestro (LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n. 11 ad art. 268 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit, n. 9 ad art. 268 CPP; HEIMGARTNER, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], op. cit., n. 9 e segg. ad art. 268 CPP), ritenuto che questo deve in ogni caso rispettare le condizioni previste ai capoversi 2 e 3 di detto articolo: devo- no cioè essere tenuti in considerazione, da un lato, il reddito e la situazione patrimoniale dell'imputato e della sua famiglia, e, dall'altro, essere rispettati i criteri di cui agli art. 92-94 LEF.

2.5.1 Nel caso di specie, il reclamante non risulta avere alcun introito e risiede all'estero, e meglio a X. La condizione relativa all'esistenza di sufficienti indizi atti a far dubitare del possibile recupero delle eventuali spese poste a carico dell'imputato, è pertanto data (LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n. 12 ad art. 268 CPP).

2.5.2 Nell'eventualità di una condanna, considerata pure la durata e la notevole complessità dell'inchiesta, in cui sono coinvolti nove imputati, con ramificazioni all'estero (v. act. 5, pag. 5 e seg.) e la conseguente necessità di atti da ese- guirsi in via rogatoriale, con la presenza di flussi finanziari tramite persone e società svizzere ed estere, non può a tutt'oggi essere stimato con sufficiente certezza se il carico delle spese a lui attribuite sarà superiore o inferiore all'importo sotto sequestro; di conseguenza, il sequestro ordinato non può es- sere giudicato eccessivo.

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2.5.3 Per quanto attiene al limite ed alla possibilità di sequestrare i valori presenti sul conto n. 1 presso la Banca E., va tenuto innanzitutto conto dell'art. 268 cpv. 2 e 3 CPP. Il cpv. 3 dell'art. 268 CPP, rinviando agli art. 92-94 LEF, de- termina l'impignorabilità, rispettivamente la limitata pignorabilità dei valori. In quanto il sequestro rimanga possibile secondo tale disposizione, il cpv. 2 pre- vede un'ulteriore condizione: la presa in considerazione del reddito e della si- tuazione patrimoniale dell'imputato e della sua famiglia (BOMMER/GOLD- SCHMID, op. cit, n. 14 ad art. 268 CPP).

2.5.4 L'art. 92 n. 10 LEF prevede l'impignorabilità dei diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previ- denza professionale; tra tali beni non rientra il versamento in forma di capitale dell'avere di vecchiaia, non trattandosi di un diritto non ancora esigibile a pre- stazioni previdenziali (VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG, Basilea 2010, 2a ediz., n. 39 ad art. 92 LEF, DTF 120 III 71 consid. 4).

In casu, le condizioni per l'erogazione delle prestazioni di vecchiaia sono state soddisfatte ed il capitale è stato versato il 1° giugno 2012 (v. act. 1.5): da que- sto momento, l'importo sito sul conto presso la Banca E. non rientrava più tra i beni impignorabili giusta l'art. 92 LEF e poteva pertanto di principio essere og- getto di sequestro.

2.5.5 Da verificare è però ancora se tale versamento ricada tra i redditi limitatamen- te pignorabili di cui all'art. 93 LEF. Detta norma prescrive infatti che ogni pro- vento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale non impignorabili giusta l'art. 92 LEF, pos- sono essere pignorati in quanto non siano assolutamente necessari al sosten- tamento del debitore e della sua famiglia. Oltre a ciò, va considerato l'art. 268 cpv. 2 CPP, secondo cui la decisione di sequestro deve tenere conto del reddito e della situazione patrimoniale dell'imputato e della sua famiglia.

Di norma, al fine dell'accertamento della situazione patrimoniale e finanziaria del richiedente, pena la reiezione della domanda, incombe a quest'ultimo un obbligo di collaborazione; in particolare, egli ha l'onere di specificare e sostan- ziare per quanto possibile le sue entrate ed uscite ed il suo patrimonio (v. de- cisione del Tribunale penale federale BP.2013.10 del 2 maggio 2013, con- sid. 2.1; in merito a richieste di assistenza giudiziaria gratuita: DTF 125 IV 161 consid. 4a; e: ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichts- kosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.). In caso di debitori domiciliati all'estero, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il minimo vitale non va valutato

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considerando i parametri vigenti in Svizzera, bensì sulla base dei valori vigenti al luogo di residenza estero del debitore (DTF 91 III 81 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 7B.198/2001 del 14 agosto 2001, consid. 3c).

Al fine del fondamento della sua richiesta di dissequestro, il reclamante ha de- scritto la sua situazione finanziaria come "al tal punto aggravata da rendersi insopportabile, non avendo di fatto più alcun risparmio a cui fare capo per le spese del proprio sostentamento" (act. 1, pag. 3); egli ha sostanziato tale af- fermazione con un parziale riassunto dei suoi averi, producendo in particolare i saldi di conti correnti a lui intestati (act. 1.10, 1.11) e l'attestazione dell'indica- tore della situazione economica equivalente ISEE per il 2011 (da cui risulta che il nucleo famigliare composto da A. e sua madre avrebbero un indicatore della situazione economica ISEE di EUR 13'392.-- e un indicatore ISEE di EUR 8'529.94; v. act. 1.7); egli ha pure presentato i saldi di conti intestati a sua madre, e spese arretrate relative all'appartamento a lei dovute (act. 1.12, 1.13, 1.14-1.17). Per quanto attiene alle sue spese correnti, in sede di interrogatorio del 14 no- vembre 2012 – dunque in una fase successiva alla presentazione dell'impu- gnativa – il reclamante ha dichiarato di vivere presso la madre con la pensione di quest'ultima ("Non ho nessuna fonte di reddito, ma vivo a casa di mia madre con la sua pensione"), di non avere spese correnti per il suo sostentamento ("Non ho nessuna spesa corrente. Mangio a spese di mia madre. Utilizzo di tanto in tanto l'auto di mia figlia"), e di non dover provvedere al sostentamento di famigliari (act. 5.1, pag. 9). Infine, relativamente ai suoi debiti, egli ha pro- dotto due documenti recanti un "avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale" da parte di G. SpA (act. 1.20), da cui non si evince tut- tavia alcun importo, nonché una decisione su opposizione emanata dalla cas- sa di compensazione AVS/AI/IPG con cui gli si impone di versare fr. 1'198.45 (act. 1.21). Dagli atti nulla si evince in merito alle eventuali entrate del reclamante – fatta eccezione per le sue dichiarazioni secondo cui non disporrebbe di alcun reddi- to e vivrebbe a carico della madre, nonché dell'attestazione ISEE summenzio- nata – né in merito alle sue spese (che peraltro egli medesimo ha dichiarato di non avere, v. supra) – e soprattutto alle sue necessità, concrete o presunte.

Malgrado precise contestazioni del MPC formulate in sede di osservazioni al reclamo, dove la documentazione presentata dal reclamante è stata indicata come parziale, incompleta e priva di prova di autenticità ("... si rileva nondi- meno come il contenuto e la portata della documentazione prodotta solo in questa sede dal reclamante – produzione di documenti oltretutto parziale, del- la cui completezza ed autenticità non viene fornita prova alcuna – sia già stato confutato dalle dichiarazioni rese dallo stesso A. in sede d'interrogatorio pres- so il MPC il 14 novembre 2012.

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In particolare si prende atto che il reclamante ha omesso di produrre l'unico documento fiscale attestante la sua situazione economica (almeno sulla carta) in modo certo, in quanto idonea ad escludere l'eventuale esistenza di altri ce- spiti, ossia la dichiarazione fiscale per l'anno 2011." : v. act. 5, pag. 3), il re- clamante non ha prodotto ulteriori documenti a giustificazione delle sue ne- cessità finanziarie, né ha motivato ulteriormente la sua richiesta (act. 7), dopo le affermazioni rilasciate in sede di interrogatorio il 14 novembre 2012.

Nel caso concreto il reclamante ha pertanto omesso la necessaria diligenza nell'allestimento della documentazione necessaria al fine di stilare la sua si- tuazione finanziaria e patrimoniale, non producendo alcun documento in meri- to ai suoi reali bisogni, né in merito ai bisogni presunti – minimo vitale – al luo- go del suo domicilio. In una simile situazione, questa Corte si trova sprovvista dei necessari elementi per poter calcolare debitamente il fabbisogno del re- clamante conformemente all'art. 268 cpv. 2 CPP e dunque per poter giudicare e motivare un eventuale dissequestro degli averi attualmente sequestrati. Per tale motivo, la decisione contestata del MPC non può essere considerata né di sproporzionata né inopportuna. Le richieste del ricorrente non possono essere accolte né in via principale, né in quella subordinata.

  1. Il reclamante si duole infine dell'assenza di motivazione della decisione del magistrato. In particolare, il MPC non avrebbe indicato per quale motivo l'im- porto di fr. 26'707.25 non apparirebbe "inadeguato nel suo ammontare per raf- fronto agli importi delle prevedibili spese procedurali ed indennità che potran- no eventualmente essere accollate anche all'imputato A. in caso di sua con- danna", né avrebbe indicato l'ammontare delle spese già cagionate dal proce- dimento né quale parte di queste dovrebbe essere posta a carico di A.

3.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di es- sere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribu- nale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di po- tersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).

Giusta l'art. 80 cpv. 2 CPP, le decisioni sono emesse per scritto e motivate. Tale obbligo di motivazione vige anche per le decisioni procedurali (incidenta- li) e, nell'ambito di sequestri, è specificato all’art. 263 cpv. 2 CPP, secondo cui il sequestro necessita di un ordine scritto succintamente motivato. L'obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un equo processo; esso costituisce un presupposto essenziale per la verifi- ca della fondatezza della decisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso.

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Decisioni sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurispruden- za, in particolare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità. In particolare, la motiva- zione di una decisione di sequestro include il nominativo della persona inda- gata, gli indizi di reato, la connessione tra questo e l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità probatorie e/o di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.3; MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, Codice svizzero di procedura pe- nale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 6 e 7 ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). Il diritto di essere sen- tito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annulla- mento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di suc- cesso del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata al- lorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l’eccezione (DTF 130 II 530 con- sid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).

3.2 Nella decisione impugnata, il MPC ha indicato, in merito all'adeguatezza ed alla proporzionalità del sequestro, che "già allo stadio attuale del procedimen- to, l'importo sequestrato pari a CHF 26'707.25, neppure appare d'acchito ina- deguato nel suo ammontare per raffronto agli importi delle prevedibili spese procedurali ed indennità che potranno eventualmente essere accollate anche all'imputato A. in caso di sua condanna, rispettivamente delle pene pecuniarie e multe che potranno eventualmente essere pronunciate anche nei suoi con- fronti; trattandosi infine di un imputato domiciliato all'estero, l'esecuzione della misura del sequestro dei predetti valori patrimoniali è parimenti opportuna e conforme al principio della proporzionalità. A titolo abbondanziale, l'asserito stato d'indigenza in cui verserebbe l'imputato non risulta nemmeno sufficien- temente motivato, rispettivamente comprovato documentalmente (tantomeno emergerebbero in modo palese dall'incarto del procedimento elementi indi- zianti in questo senso), per modo che la richiesta si rivela nondimeno inam- missibile" (v. act. 1.6, pag. 2 e 3). In tale sede l'autorità inquirente menzionava pure che il provvedimento era stato preso nell'ambito dell'inchiesta penale SV.10.0141, ed elencava sia i nominativi delle persone coinvolte che i reati ad esse contestati.

3.3 Ora, nonostante la decisione impugnata possa apparire parzialmente lacuno- sa sia in merito al crimine a monte che al collegamento con il conto oggetto del contestato sequestro, è innegabile che il reclamante sia comunque riuscito a formulare un'impugnativa articolata sia in fatto che in diritto, allegando al re- clamo documenti da cui è possibile dedurre che egli fosse compiutamente al

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corrente dei rimproveri mossigli (v. act. 1, 1.1, 1.2, 1.3). Inoltre, la risposta del MPC del 22 novembre 2012 (act. 5), ha comunque permesso al reclamante di ottenere una motivazione più approfondita e completa in merito alla misura contestata, avendo egli pure la possibilità – lasciata decadere – di esprimersi al riguardo in sede di replica. La leggera lesione del diritto di essere sentito è in ogni caso stata sanata in sede di scambio degli allegati.

Pertanto, alla luce della summenzionata dottrina e giurisprudenza, la censura in questo ambito non può essere accolta.

  1. In conclusione, il reclamo deve essere integralmente respinto, sia in via prin- cipale che in quella subordinata.

  2. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli artt. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 18 luglio 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

  • Avv. Letizia Vezzoni
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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