Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2008.31
Entscheidungsdatum
01.06.2009
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Sentenza del 15 maggio 2008 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Lorenzo Egloff

Parti

A., rappresentato dagli avv. Laurent Moreillon e Miriam Mazou,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Lingua della procedura (art. 105 bis PP; art. 54 LTF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2008.31

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Fatti:

A. A. è oggetto dal 24 febbraio 2006 di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP) e carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305 ter CP). L'indagine, che coin- volge al momento tre coimputati, è condotta in italiano dalla sede distac- cata di Lugano del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC).

B. Con decisione del 21 marzo 2008, il Procuratore federale incaricato del- l'inchiesta, ritenuto che l’insieme degli atti che compongono il fascicolo sono in lingua italiana e che l’indagine è oramai prossima alla sua con- clusione, ha deciso di mantenere l’italiano quale lingua del procedimento (v. act. 1.2).

C. Avverso questa decisione, il 28 marzo 2008 A. è insorto – per il tramite dei propri patrocinatori – con un reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Egli postula l'annullamento della decisione querelata e la continuazione dell'indagine aperta nei suoi con- fronti in lingua francese; in via subordinata, chiede di tradurre in france- se tutti i rilevanti atti scritti del procedimento ed in particolare il rapporto finale del Giudice istruttore federale (v. act. 1, pag. 8, pto. 14 in fine).

D. Nelle sue osservazioni del 21 aprile 2008, il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo in misura della sua ammissibilità, ritenendo la decisione im- pugnata pienamente giustificata dalle emergenze istruttorie e per nulla arbitraria (v. act. 7).

E. Con replica del 9 maggio 2008, il reclamante ha sostanzialmente ribadi- to le argomentazioni esposte in sede di reclamo, contestando il contenu- to delle osservazioni del MPC (v. act. 11). Egli allega altresì documenta- zione in lingua francese per dimostrare come parte dell’incarto sia già costituita in tale lingua.

F. Non è stata richiesta una duplica al MPC.

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Diritto:

1.1 Giusta l’art. 105 bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del Procuratore gene- rale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le pre- scrizioni procedurali degli artt. 214 – 219 PP. La legittimazione attiva è data, essendo il reclamante destinatario della decisione querelata e di- rettamente toccato dalle operazioni o dalle omissioni del Procuratore fe- derale (art. 214 cpv. 2 PP).

1.2 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del Procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). Nella fattispecie, la decisione impugnata è datata 21 marzo 2008 ed è pervenuta al patrocinatore del reclamante il successivo 25 marzo (v. act. 1.3). Datato 28 marzo 2008, e introdotto quindi entro il termine di cui all'art. 217 PP, il rimedio in esame è tempestivo.

1.3 La Corte dei reclami penali fruisce di piena cognizione ed esamina libe- ramente l’applicazione del diritto nelle questioni relative a misure coerci- tive quali, ad esempio, misure di negazione della libertà personale o di perquisizione e sequestro; nelle altre questioni – come nella fattispecie – essa interviene solo qualora l'autorità inferiore abbia ecceduto il margine discrezionale di cui dispone (v. TPF BB.2005.93+96 del 24 novembre 2005 consid. 2; TPF 2005 145 consid. 2 e TPF BB.2005.4 del 27 aprile 2005 consid. 2).

  1. La decisione impugnata è stata redatta in italiano, lingua scelta per l'istruzione del procedimento riguardante il qui reclamante e gli altri coimputati. L’art. 54 cpv. 1 della Legge sul tribunale federale del 17 giungo 2005 (LTF) – applicabile per analogia alle procedure pendenti dinanzi al TPF – prevede che “il procedimento si svolge in una delle lin- gue ufficiali (.....), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua”. Questa disposizione – che riprende sostanzialmente il con- tenuto dell’art. 37 cpv. 3 dell’abrogata legge federale sull’organizzazione giudiziaria (OG) – permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utiliz- zo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è orga- nizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue na- zionali; di principio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura dall’inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella me- desima lingua. Inoltre, secondo la sentenza del Tribunale federale
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1A.235/2003 dell’8 gennaio 2004, consid. 1, da un avvocato che eserci- ta la sua attività in Svizzera ci si può attendere la conoscenza, perlome- no passiva, delle lingue nazionali. In concreto, i patrocinatori del recla- mante – pur se di lingua madre diversa dall'italiano – hanno dimostrato con l’inoltro di un allegato ben articolato di essere sufficientemente co- gniti della lingua italiana per assicurare la difesa del loro cliente; non vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 54 cpv. 1, prima frase, LTF.

  1. Il reclamante chiede in primo luogo che sia ordinato al MPC di modifica- re dall’italiano al francese la lingua dell’indagine che lo vede coinvolto, e questo per garantire pienamente le sue garanzie processuali. La misura si imporrebbe a maggior ragione considerata l’attuale proporzione di francofoni tra gli indagati (2 su 3).

3.1 Nell'ambito della procedura penale, la scelta della lingua utilizzata per l'istruzione e i dibattimenti è, di regola, dettata dal principio della territo- rialità: la lingua applicabile è quella ufficiale al foro del perseguimento (DTF 121 I 196 consid. 2). Questo criterio trova tuttavia una difficile ap- plicazione nell'ambito della procedura penale federale, considerato che le autorità della Confederazione hanno la competenza per agire su tutto il territorio nazionale e in tutte le regioni linguistiche del paese e che de- vono essere capaci di istruire e giudicare nelle tre lingue ufficiali, ossia l'italiano, il tedesco e il francese (art. 16 cpv. 2 PP; v. SCHWANDER, Die sprachlichen Rücksichten in der Strafrechtspflege des Bundes, in RPS 82 [1996] pag. 14 e segg.). La legge non si esprime sui criteri che devono essere presi in considerazione per la scelta della lingua nella quale deve svolgersi l’inchiesta preliminare dapprima e, in seguito, l’istruzione preparatoria. L’art. 97 PP prevede tuttavia che i dibattimenti davanti al Giudice del merito devono aver luogo, di regola, nella lingua dell’imputato, se questo parla francese, tedesco o italiano. Per quanto riguarda l’art. 54 cpv. 1 LTF – la cui applicazione analogica può essere ammessa davanti al Tribunale penale federale – esso si limita a preve- dere che le sentenze della giurisdizione di ricorso sono di regola redatte nella lingua della decisione attaccata. Anche gli art. 5 e 6 CEDU non im- pongono assolutamente la scelta di una lingua determinata per la con- duzione della procedura penale: questi si limitano infatti ad esigere che certe informazioni siano fornite all’imputato “in una lingua a lui compren- sibile” e che possa farsi assistere gratuitamente da un interprete “se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza” (v. TPF 2005 163 consid. 3.1). Nella sua sentenza 1S.6/2004 dell’11 gennaio 2005 (v. consid. 2.5, con i riferimenti di dottrina e giurisprudenza ivi citati), il Tribunale federale, pur rilevando l'assenza di una disposizione legale

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esplicita che impone la scelta di una delle lingue ufficiali per la condu- zione dell'inchiesta preliminare e l'ampio potere di apprezzamento di cui conseguentemente il MPC dispone in quest'ambito, ha precisato quali dovrebbero essere i principali criteri validi per l'attribuzione linguistica di un'inchiesta preliminare a livello federale: occorre tenere conto della lin- gua parlata dalla maggioranza dei soggetti implicati nell'inchiesta e di quella del luogo di commissione dei reati oppure quella dell'esecuzione delle misure coercitive (ad esempio, in caso di sequestri penali). Altre considerazioni, legate al principio dell’economia processuale, possono imporre il mantenimento di una determinata lingua quando l’indagine si trova in fase avanzata e il relativo fascicolo è composto da una moltitu- dine di atti in questa lingua, tale da rendere antieconomica una loro eventuale traduzione.

3.2 L'indagine che riguarda anche il reclamante ha avuto origine da una ri- chiesta di assistenza giudiziaria del 20 ottobre 2003 delle autorità italia- ne incaricate di far luce su un caso di corruzione e riciclaggio di denaro che vedeva coinvolto certo B., cittadino italiano residente a Z. L’indagine preliminare, aperta l’11 dicembre 2003 nei confronti di B. ed ignoti, è sta- ta estesa qualche mese dopo (15 marzo 2004) ad altri due cittadini ita- liani, C. e D. (v. elenco atti, act. 7.1, pag. 4). Risulta quindi del tutto logi- co che l'inchiesta sia stata di primo acchito attribuita all'antenna italofona del MPC, che appariva la più adatta alla comprensione della mole di do- cumenti arrivata dall'Italia a supporto della domanda rogatoriale e ad eventualmente interrogare gli indagati nella loro lingua madre. Nel pro- sieguo, l'indagine si è estesa ad altri due soggetti – funzionari di banca elvetici residenti nella parte francofona del Canton Vallese – giacché è risultato che l’attività di riciclaggio posta in essere dai citati soggetti ita- liani si è verificata perlopiù presso istituti bancari svizzeri prossimi alla Valle d’Aosta. Il 24 febbraio 2006, dopo un interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti svoltosi presso la sede dell’Ufficio dei giudici istruttori federali a Berna (in seguito: UGIF), l’inchiesta è stata estesa ad A., funzionario presso la banca E., per i titoli di riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP) e carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305 ter

CP). Fin dal suo primo interrogatorio, l’indagato è stato reso edotto dei suoi diritti processuali nonché del fatto che veniva messo a sua disposi- zione un interprete, dato che l’indagine si svolgeva interamente in lingua italiana (v. act. 7.2, pagg. 1 e 2, n. 14 - 21). A. ha accettato queste con- dizioni, ed anche i suoi mandanti successivamente nominati – di lingua francese – non hanno posto obiezioni a queste circostanze.

Il 31 agosto del 2006, il Giudice istruttore incaricato decideva di delegare all’Italia le posizioni di C. e D. (v. act. 7.5); l’istruzione preparatoria nei

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confronti di B., A. ed F. è invece continuata su suolo elvetico, con ema- nazione del rapporto finale il 10 marzo di quest’anno.

3.3 Certo – come rilevato anche dal reclamante – se si applicano i criteri di scelta linguistica della giurisprudenza del Tribunale federale preceden- temente indicati, ossia quello della lingua maggioritaria degli imputati e quello del luogo di commissione del reato, rispettivamente, quello del luogo in cui vengono eseguite delle misure coercitive, il legame con la lingua italiana si fa più labile. Dopo l’agosto 2006, uno solo dei tre impu- tati risulta di lingua madre italiana (anche se si tratta indubbiamente del personaggio con il ruolo più importante), mentre dall'incarto emerge che le misure coercitive sinora adottate (segnatamente la perquisizione e il blocco di relazioni bancarie sospette) si situano prevalentemente nella Svizzera romanda; anche l'attività penalmente censurabile degli indagati sembra piuttosto radicata nel nostro paese (v. elenco delle misure coer- citive indicate alle pagg. 5-12 dell’act. 7.1). Nell'ambito di una valutazio- ne globale della lingua del procedimento non va tuttavia dimenticato che l'attività criminale presupposta al reato di riciclaggio di denaro perseguito in Svizzera, ossia la corruzione di pubblici funzionari e la distrazione di somme di denaro in danno dello stato, è stata commessa in Italia. L'in- chiesta in esame ha inoltre un indubbio quanto stretto legame con la procedura di assistenza giudiziaria fornita alle autorità inquirenti italiane: sia la richiesta di rogatoria attiva, sia quella passiva sono redatte in ita- liano, e ciò vale anche per la gran parte della documentazione ad esse allegata e acquisita agli atti (v. elenco atti, act. 7.1, pagg. 25-31), per cui la scelta della lingua principale del procedimento interno non poteva in questo caso prescindere anche da evidenti considerazioni di economia processuale. Allo stadio attuale – invero molto avanzato – del procedi- mento, ossia dopo l’emanazione del rapporto finale e in attesa dell’atto di accusa, il passaggio ad un'altra lingua nazionale comporterebbe un lavoro di traduzione sproporzionato ed un conseguente rallentamento inopportuno dell'inchiesta (v. TPF 2005 163 consid. 3.3).

3.4 Il reclamante motiva la sua richiesta facendo notare che a partire dall’agosto 2006, con la delega dell’istruzione del procedimento riguar- dante C. e D. all’Italia, la lingua maggioritaria degli imputati sarebbe di- venuta il francese e non più l’italiano; egli omette però di spiegare in modo convincente per quali ragioni la richiesta di cambiamento della lin- gua di procedura viene formulata solo un anno e mezzo dopo questo avvenimento, non bastando certo il generico accenno alla proposta di rinvio a giudizio espressa dal Giudice istruttore per giustificare il suo tar- divo agire. Sotto questo punto di vista, il reclamo introdotto appare teme- rario giacché in contrasto con l’atteggiamento richiesto dalla buona fede processuale.

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3.5 Nelle predette circostanze, anche l’insistente richiamo all’applicazione analogica dell’art. 97 PP non è di nessuna utilità per il reclamante. La decisione impugnata non pregiudica infatti la facoltà del presidente della Corte di merito del TPF (Corte penale) di adottare – qualora lo ritenesse opportuno – un’altra lingua nazionale per il dibattimento, secondo quan- to previsto dalla summenzionata norma procedurale. In concreto occor- rerà tuttavia tener conto del fatto che il principale imputato (B.) è di lin- gua italiana, e che gran parte dell’istruzione – e quindi della documenta- zione rilevante per il giudizio finale – è stata effettuata in questa lingua. Va da sé, inoltre, che sia l’imputato che il rappresentante legale avranno il diritto di esprimersi nella propria lingua durante l’eventuale processo.

3.6 Risulta, da quanto precede, che il MPC non ha ecceduto il suo margine discrezionale in materia e che è in diritto di continuare a condurre la sua inchiesta in lingua italiana. In questo ambito, il reclamo è dunque infon- dato.

4.1 Il reclamante chiede in calce al suo gravame (v. act. 1, pag. 8, pto. 14 in fine) di procedere alla traduzione in francese del rapporto finale stilato dal Giudice istruttore federale. Tale censura non è tuttavia ripresa nelle conclusioni del reclamo, che si limitano a postulare la modifica del giudi- zio impugnato. Da parte sua, il Giudice istruttore federale ha demandato al MPC ogni decisione in merito all’eventuale traduzione di atti dell’in- carto (v. act. 7.6).

4.2 La giurisprudenza dedotta dall'art. 6 n. 3 lett. a CEDU ha regolarmente sancito il diritto dell'imputato di ottenere la traduzione degli atti dell'incar- to la cui comprensione è necessaria per garantire una condotta equa del procedimento, precisando tuttavia che la traduzione di questi atti non deve necessariamente avvenire per iscritto, che può limitarsi ai soli pas- saggi rilevanti per la difesa e che gli atti di un incarto possono essergli spiegati oralmente dall'avvocato, valendo per quest'ultimo la presunzio- ne della conoscenza perlomeno passiva delle lingue nazionali (v. TPF 2005 163 consid. 4.2, con i riferimenti citati). In altre parole, l'ac- cusato non ha il diritto di chiedere la traduzione scritta nella sua lingua materna di ogni e qualsiasi atto del procedimento che lo riguarda, per- ché ciò causerebbe un irragionevole quanto ingiustificato rallentamento dell'inchiesta (DTF 118 Ia 462 consid. 2a e 2b; sentenza del Tribunale federale 4P.154/2002 del 17 settembre 2002).

4.3 La trasposizione di questi principi nella fattispecie porta a dover respin- gere le richieste del reclamante. Come già osservato in precedenza, a

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prescindere dal fatto che durante la sue deposizioni il MPC ha sempre assicurato la presenza di un interprete ufficiale, il reclamante è in con- creto assistito da due avvocati che sono tenuti a conoscere, almeno passivamente, le lingue nazionali (v. consid. 2, supra); se ne deduce che egli – per il tramite dei suoi difensori – è senz'altro in grado di capire il contenuto delle decisioni a lui destinate e degli altri atti formanti l’incarto. Per oltre un anno e mezzo, il reclamante non ha obbiettato all’istruzione del procedimento in lingua italiana, né ha richiesto la traduzione di de- terminati atti in francese. La richiesta di traduzione formulata – la cui ri- cevibilità è comunque dubbia in concreto vista la sua mancata indicazio- ne nel “petitum” del gravame – deve quindi essere respinta. A ciò nulla cambia che, per ragioni essenzialmente di cortesia, alcuni atti siano stati esperiti anche nella sua lingua madre (ad esempio corrispondenza scrit- ta o spiegazioni orali del Giudice istruttore).

  1. Premesso quanto suesposto, il reclamo deve essere respinto. Visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per rinvio dell’art. 245 PP). Nella fattispecie queste ammontano a 1'500.-- franchi (art. 245 cpv. 2 PP e art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS 173.711.32) e sono coperte dall’anti- cipo delle spese versato in pendenza di causa.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia, di fr. 1'500.--, è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese versato in pendenza di causa.

Bellinzona, il 19 maggio 2008

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Laurent Moreillon
  • Avv. Miriam Mazou
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

Zitate

Gesetze

10

CEDU

  • art. 5 CEDU
  • art. 6 CEDU

LTF

  • art. 54 LTF
  • art. 66 LTF

OG

  • art. 37 OG

PP

  • art. 16 PP
  • art. 97 PP
  • art. 214 PP
  • art. 217 PP
  • art. 245 PP

Gerichtsentscheide

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