Sentenza del 7 luglio 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
tutti rappresentati dall’avv. Michele Rusca, Reclamanti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, Controparte
Oggetto Sequestro di immobili a fini di confisca
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2005.28
Fatti:
A. Nell’ambito di un’inchiesta preliminare di polizia giudiziaria aperta nei con- fronti di D.______ e compartecipi per titolo di partecipazione o sostegno ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), il 6 aprile 2005 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito MPC) ha ordinato il sequestro tramite blocco al registro fondiario di X.______ di alcuni fondi appartenenti all’imputato, a sua moglie C., ai suoi figli A. e B.______ nonché alla società E.______ situati nei comuni ticinesi di Y., Z., R., S. e T.______.
B. Dissentendo da questa decisione, il 25 aprile 2005 C., A. e B.______ sono insorti con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l’annullamento. Essi sostengo- no che dal momento che il sequestro non verte su beni immobili di proprie- tà dell’indagato o sui quali egli avrebbe un qualunque potere di disposizio- ne, farebbe difetto il presupposto indispensabile per ammettere il provve- dimento conservatorio, ossia la connessione tra l’oggetto sequestrato e gli indizi di reato formulati a carico dell’indagato.
C. Nella sua risposta del 18 maggio 2005, il MPC ha chiesto la reiezione del gravame. L’autorità inquirente ribadisce che i provvedimenti litigiosi sono giustificati a fini probatori e di confisca, rilevando che le modalità di acquisi- zione e/o finanziamento dei beni immobili posti sotto sequestro sono tuttora poco chiare e necessitano di ulteriori verifiche; per il MPC, vi sono comun- que in concreto sufficienti elementi per poter affermare che questi beni so- no direttamente o indirettamente riconducibili alle attività criminose imputa- te a D.______.
D. Nella loro replica del 3 giugno 2005, i reclamanti contestano le osservazioni del MPC, e ribadiscono in sostanza le argomentazioni esposte in sede di reclamo. Con duplica del 27 giugno 2005 il MPC si è riconfermato nelle sue prece- denti allegazioni, chiedendo la reiezione del reclamo.
Diritto:
1.1 Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni pro- cedurali degli art. 214-219 PP.
1.2 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analo- gia). In concreto, l’ordine di sequestro impugnato è datato 6 aprile 2005; i qui reclamanti hanno però preso formale conoscenza del provvedimento solo il 18 aprile successivo, presso lo studio legale del loro comune patro- cinatore legale (v. act. 1.2). Il termine per interporre reclamo ai sensi dell’art. 217 PP scadeva sabato 23 aprile 2005, protratto al primo giorno fe- riale seguente giusta l’art. 32 cpv. 2 OG. Introdotto lunedì 25 aprile 2005, il rimedio è pertanto tempestivo.
1.3 I reclamanti, in quanto proprietari degli immobili in questione (v. estratti RFD in act. 1.3), sono senz’altro legittimati a contestare il sequestro, giac- ché direttamente toccati dal provvedimento coercitivo ordinato dal MPC (art. 214 cpv. 2 PP).
1.4 Il reclamo è esclusivamente diretto contro la decisione del 6 aprile 2005 nella misura in cui il MPC ha disposto il sequestro e il blocco del registro fondiario di tre immobili che appartengono rispettivamente ai due figli e alla moglie dell’indagato (foglio PPP 22208 del fondo base n. 237 RFD di Z., appartenente a A.; fondo n. 661 RFD di R., ap- partenente a B.; foglio PPP 22940 del fondo base n. 333 RFD di Vi- co T., appartenente a C.). E’ quindi da ritenere che il grava- me non riguardi il fondo n. 1428 RFD di S., né il foglio PPP 20662 del fondo base n. 762 RFD di Y., anch’essi oggetto della decisione impugnata. Le censure ricorsuali saranno di conseguenza esaminate solo in relazione ai beni immobili esplicitamente menzionati nel reclamo.
1.5 La decisione impugnata è stata redatta in italiano, anche se la lingua scelta per l’istruzione del procedimento riguardante D.______ e gli altri co- imputati è il tedesco. L’art. 37 cpv. 3 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110) prevede che « la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in
quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un’altra lingua ufficia- le, la sentenza può essere redatta in questa lingua ». Questa disposizione permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utilizzo delle lingue nazio- nali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura dall’inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. In concreto, i reclamanti e il loro comune patrocinatore sono di lingua madre italiana; quanto al procu- ratore pubblico incaricato dell’indagine, pur se germanofono, ha dimostrato con l’inoltro di osservazioni al reclamo ben articolate e pertinenti di essere sufficientemente cognito di questa lingua; non vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 37 cpv. 3 prima frase OG.
detentore non può provare immediatamente, senza ulteriori atti ed in ma- niera chiara, che del bene in questione l’organizzazione criminale non ha, né direttamente né indirettamente, la facoltà di disporne (art. 59 n. 3 CP; v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 082/04 del 25 agosto 2004 consid. 4.2).
3.1 Decisamente contestata è invece l’applicazione al caso concreto del dispo- sto di cui all’art. 59 n. 3 CP, per il quale possono essere sequestrati in vista di confisca tutti i beni patrimoniali appartenenti ad una persona che abbia partecipato o sostenuto un’organizzazione criminale, atteso che i valori pa- trimoniali appartenenti a questa persona sono presunti sottoposti – fino a prova del contrario – alla facoltà di disporre dell’organizzazione medesima (v. consid. 2, supra). Per i reclamanti la presunzione contenuta in questo articolo è infatti rivolta in modo chiaro e puntuale solo verso la persona dell’imputato e non può essere automaticamente estesa ai suoi parenti prossimi. Essi sostengono che né il loro genitore rispettivamente marito, né l’organizzazione criminale che avrebbe sostenuto, avrebbero la benché mi- nima possibilità di disporre degli immobili in oggetto, di cui sono peraltro di- venuti legittimi proprietari ben prima dell’inizio dell’inchiesta penale in que- stione.
3.1.1 Oggetti e valori patrimoniali che sottostanno presumibilmente a confisca possono essere sequestrati giusta l’art. 65 PP presso qualsiasi loro pos- sessore; il sequestro è quindi possibile sia nei confronti di beni appartenenti al presumibile autore del reato implicato nel procedimento sia di quelli de- tenuti da terze persone, fisiche o giuridiche che siano, sempre che questi ultimi non siano protetti dall’art. 59 n. 1 cpv. 2 CP (v. sentenza del Tribuna- le penale federale BB.2004.79 del 22 aprile 2005 consid. 5.2; N. SCHMID, in N. SCHMID [ed.], in: Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Tomo I, Zurigo 1998, N. 142 e N. 144 ad art. 59 CP). Se- condo quest’ultima disposizione, la confisca (e quindi il sequestro) non può infatti essere ordinata se il terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una con- troprestazione adeguata o se la confisca risultasse sproporzionata. Giova comunque osservare che il sequestro è una misura puramente provvisoria, e non pregiudica la decisione in merito alla confisca (DTF 120 IV 365 con- sid. 1c; BAUMANN, in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgese- tztbuch I, Basilea 2002, n. 74 ad art. 59 CP); di norma spetta infatti al giudi- ce di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 181/04 del 10 marzo 2005 consid. 3.2.1; SCHMID, op. cit., n. 142 ad art. 59 CP in relazione con n. 84 ad art. 58 CP; PIQUEREZ, op. cit., n. 2578).
3.1.2 In concreto è pacifico che i beni in questione non appartengono direttamen- te alla persona indagata e sospettata di aver sostenuto un’organizzazione criminale dedita al contrabbando internazionale di sigarette e al riciclaggio dei proventi di questa attività illecita. Gli estratti del registro fondiario pro- dotti con il reclamo (act. 1.3) provano senza ombra di dubbio la titolarità dei reclamanti sui beni in oggetto, acquisiti tramite compravendite o esercizio del diritto di compera rispettivamente nel 1997 (C.), 2001 (A.) e 2002 (B.______). Pure incontestato è il fatto che l’autorità in- quirente non ha sinora considerato come sospettati del reato associativo di cui all’art. 260ter CP la moglie e i due figli dell’imputato.
Il MPC ritiene però che l’imputato (e per il suo tramite, l’organizzazione cri- minale a cui è sospettato appartenere) conservi una facoltà di disposizione degli immobili litigiosi, facendo notare come egli abbia acquistato questi beni attingendo a fondi personali di dubbia provenienza per poi donarli alla moglie e ai rispettivi figli.
3.2 La definizione della facoltà di disposizione è contenuta nel Messaggio del 7 settembre 1993 concernente la modifica del Codice penale, modifica che aveva portato all’introduzione dell’art. 59 n. 3 CP tra le norme sulla confisca
(FF 1993 III 193 e segg.). Per il legislatore, la facoltà di disporre “è appa- rentata segnatamente alla nozione di disponibilità (...). Disponibilità è in ta- le contesto definita come il potere effettivo esercitato sulla cosa, confor- memente alle norme della vita in società; essa implica necessariamente la volontà e la possibilità di disporre della cosa. L’effettiva facoltà di disporre è data fintanto che l’interessato ha accesso alla cosa e sa dove la stessa si trova. Anche se l’oggetto è stato affidato ad un'altra persona, ad esempio allo scopo di conservarlo o amministrarlo, non è dato necessariamente il trasferimento della facoltà di disporre: è in effetti possibile la disponibilità collettiva di più persone su un unico e solo oggetto. La volontà di possede- re è l’intenzione di esercitare la padronanza su una cosa in funzione della possibilità effettiva” (FF 1993 III 227). E’ esclusa da tale nozione la possibi- lità di disporre dei beni in questione utilizzando mezzi illeciti quali la coazio- ne o il ricatto (FF 1993 III 228). Il Messaggio segnala inoltre che l’art. 59 n. 3 CP deve essere applicato in modo restrittivo, e questo per rispettare la compatibilità della presunzione in materia di prova con le esigenze poste dall’art. 6 n. 2 CEDU (FF 1993 III 229).
3.3 Alla luce di queste precisazioni, nella fattispecie non è ben dato di vedere in quale modo l’indagato avrebbe l’effettiva facoltà di disporre degli immobili appartenenti ai figli A.______ e B.______, utilizzati da questi a titolo di abi- tazione primaria o secondaria. Pur nell’ipotesi in cui egli abbia accesso a queste abitazioni, è escluso che possa ancora esercitare una “padronanza” o una “volontà di possedere” lecita nel senso sopra indicato su detti beni, intestati a persone maggiorenni dotate di piena facoltà di disporre. Più deli- cata è la questione riguardante l’immobile di proprietà della moglie, che è probabilmente utilizzato anche dal marito (dagli atti non è chiaro). Va tutta- via notato che il fondo è formalmente intestato alla moglie nei pubblici regi- stri e che ogni atto riguardante l’oggetto deve quindi necessariamente sot- tostare alla volontà di disporre del suo (unico) proprietario; anche in questo caso fa quindi difetto la volontà, ma soprattutto la possibilità di esercitare – a proprio piacimento – un’effettiva padronanza sulla cosa. Diverso sarebbe stato invece il caso in cui l’indagato avrebbe intestato gli immobili in que- stione a ditte prestanome da lui economicamente dominate, al solo scopo di stabilire un’appartenenza economica fittizia (in questo ambito cfr. R. TSCHIGG, Die Einziehung von Vermögenswerten krimineller Organisatio- nen, Bern-Stuttgart-Wien 2003, p. 78-79). In definitiva, stabilito che gli immobili litigiosi non solo non appartengono di- rettamente o indirettamente all’indagato, ma che egli difetta anche di un po- tere di disposizione sugli stessi ai sensi dell’art. 59 n. 3 CP, se ne conclude necessariamente che il sequestro ai fini di confisca di questi averi patrimo-
niali non può avvenire sulla base di questa norma: l’applicazione dell’art. 59 n. 3 CP presuppone infatti che la persona in possesso dei valori patrimo- niali sia punibile in ragione della sua partecipazione o sostegno ad organiz- zazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, ciò che non è il caso per i qui reclamanti (sentenza del Tribunale federale del 27 agosto 1996, parzial- mente pubblicata su SJ 1997 pag. 1; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pé- nal annoté, 2a ediz., Losanna 2004, note 3.1 e 3.2 ad art. 59 CP, pagg. 197-198).
sione tra le attività delittuose imputate al padre e il sequestro degli appar- tamenti intestati a moglie e figli, e che pertanto questi andrebbero immedia- tamente dissequestrati, non regge; anzi, sarà proprio l’inchiesta in corso che dovrà stabilire l’origine lecita o meno dei fondi utilizzati per l’acquisto di detti immobili, tramite un minuzioso esame della documentazione contabile delle attività dell’indagato nel periodo considerato. 4.1 I reclamanti osservano che l’imputato avrebbe solo parzialmente finanziato l’acquisto dei beni patrimoniali litigiosi e che comunque l’intervento finanzia- rio a favore delle moglie e dei figli ha avuto quale corrispettivo la consegna di cartelle ipotecarie al portatore di notevole entità, titoli che l’autorità giudi- ziaria ha già posto sotto sequestro (v. act. 5.4). Tale argomentazione non è però decisiva; se è vero che il sequestro delle cartelle ipotecarie (per un va- lore nominale di fr. 2'695'000.--; v. rapporto Fedpol, act. 5.4) riduce sostan- zialmente il potere di disposizione degli immobili da parte dei loro proprieta- ri, il valore commerciale degli immobili gravati supera verosimilmente l’importo di questi titoli. Si rileva a questo proposito che la sola transazione relativa agli immobili intestati a A.______ e B.______ valeva 4,1 milioni di franchi, e si presume che l’odierno valore commerciale di questi fondi sia anche superiore a tale cifra. Il sequestro degli immobili litigiose tende quindi a garantire alle autorità anche il valore eccedente a quello delle cartelle ipo- tecarie già sequestrate. 4.2 I reclamanti sostengono infine che nella (denegata) ipotesi di applicazione dell’art. 59 n. 1 CP, essi dovrebbero essere considerati come degli acqui- renti in buona fede ai sensi del secondo capoverso di questa disposizione, dal momento che i trapassi immobiliari in oggetto sono avvenuti quando ancora non vi era nessuna inchiesta a carico dell’indagato. Ora, se è vero che al momento degli acquisti degli immobili l’inchiesta svizzera non era ancora stata avviata, quella italiana concernente D.______ era già in esse- re da tempo, per cui i reclamanti non possono ragionevolmente sostenere di essere all’oscuro delle imputazioni e dei sospetti pendenti nei confronti del loro padre, rispettivamente marito. Giova inoltre osservare che, contra- riamente a quanto previsto dall’art. 59 n. 1 cpv. 2 CP, in concreto i recla- manti non hanno fornito una controprestazione adeguata al momento dell’acquisizione dei beni patrimoniali sequestrati, dato che per ammissione stessa dell’indagato il suo intervento finanziario costituiva una donazione o un anticipo ereditario non revocabile (v. reclamo, pag. 5 in alto). Questa censura, alla pari della precedente, deve pertanto essere respinta. 5. Nelle surriferite circostanze, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva, i provvedimenti impugnati non possono es-
sere considerati lesivi del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ra- gione di annullarli in questo momento, come chiesto dai reclamanti.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico dei reclamanti in solido, dedotto l’importo di fr. 1'500.-- già versato dai medesimi sottoforma di antici- po delle spese.
Bellinzona, 8 luglio 2005
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce- dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.