B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte II B-337/2024
S e n t e n z a d e l 2 0 a g o s t o 2 0 2 5 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Eva Schneeberger, Daniel Willisegger, cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, patrocinata dagli avvocati Fabrizio Kellere/o Cristina Keller, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, autorità inferiore.
Oggetto
esame professionale superiore di esperta fiduciaria 2023 - ricorso contro la decisione di stralcio del 28 novembre 2023.
B-337/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con decisione del 5 luglio 2023 la Commissione dell’esame professio- nale superiore d'esperto fiduciario (di seguito: Commissione d’esame) ha comunicato a A._______ (di seguito: la ricorrente) l’esito dell’esame da lei sostenuto nel 2023, nel quale ha conseguito le seguenti note:
B-337/2024 Pagina 3 B. Con decisione del 28 novembre 2023 la SEFRI ha quindi decretato lo stral- cio dai ruoli del ricorso, divenuto ormai privo d’oggetto, la restituzione dell’anticipo delle spese pagato dalla ricorrente e attribuito a quest’ultima 1'000.– franchi a titolo d’indennità per spese ripetibili, poste a carico della Commissione d’esame. C. C.a Il 15 gennaio 2024 la ricorrente, rappresentata dall’avv. Fabrizio Keller, è insorta contro il suddetto provvedimento dinnanzi al Tribunale ammini- strativo federale (in seguito: TAF, il Tribunale), chiedendo l’annullamento della cifra 3 del dispositivo e l’innalzamento dell’importo dell’indennità per spese ripetibili dai 1'000.– franchi a 16'390.– franchi, corrispondenti alle spese legali effettivamente sostenute, attestate dalla nota d’onorario sotto- posta alla SEFRI. La ricorrente ha evidenziato la presenza di molteplici er- rori nel testo della decisione impugnata, evocando la possibilità che la SE- FRI avesse ripreso il modello di una vecchia sentenza di stralcio limitandosi a correggere l’intestazione e due date, ma lasciando le altre date e il risar- cimento forfettario di 1'000.– franchi relativi al caso di un altro ricorrente. La ricorrente si è quindi avvalsa di una violazione del principio della buona fede, a fronte dell’entità del lavoro svolto e del fatto che la stessa SEFRI le aveva chiesto la trasmissione della nota d’onorario del proprio legale; non- ché di una violazione del diritto di essere sentita, non essendovi nella de- cisione impugnata alcuna motivazione riguardo al criterio di fissazione delle indennità per spese ripetibili. A dimostrazione della propria pretesa, la ricorrente ha prodotto, segnata- mente, copia del ricorso del 7 agosto 2023, del successivo scambio di scritti e della nota d’onorario trasmessa alla SEFRI. C.b Con risposta del 22 febbraio 2024 la SEFRI ha innanzitutto preso atto della presenza di diversi errori di date nella decisione impugnata e tra- smesso quindi un esemplare modificato e corretto. Nel merito essa ha con- fermato la correttezza dell’importo per le spese ripetibili, ritenendo tale in- dennità adeguata e conforme alla giurisprudenza. C.c Con replica del 28 febbraio 2024 la ricorrente ha constatato la corre- zione da parte della SEFRI dei tanti errori nella decisione impugnata. Già solo per tale ragione essa ritiene quindi che le spese della presente proce- dura andrebbero poste a carico dell’autorità inferiore, unitamente a
B-337/2024 Pagina 4 congrue ripetibili in suo favore. Per il resto essa ha ribadito le proprie argo- mentazioni e le proprie conclusioni. C.d Con duplica del 9 aprile 2024 la SEFRI ha contestato le asserzioni della ricorrente rilevando che gli errori corretti non hanno nessuna inci- denza sul dispositivo della decisione impugnata che è confermato; ha inol- tre ribadito di ritenere l’allocazione di 1'000.– franchi adeguata, a fronte delle difficoltà del caso specifico e del lavoro svolto dalla rappresentante della ricorrente.
B-337/2024 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/16 consid. 1). 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA [RS 172.021]; in combinato disposto con l'art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]) emanate dalle autorità definite dall’art. 33 LTAF, a meno che tali decisioni non pos- sano essere impugnate con dinanzi a un'autorità ai sensi dell'art. 33 lett. c–f LTAF (cfr. art. 32 cpv. 2 lett. a LTAF). Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. b della Legge federale sulla formazione profes- sionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10), il Segretariato di Stato alla formazione, alla ricerca e all'innovazione (SEFRI), che è considerato un'autorità ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF, è l'autorità di ricorso contro le decisioni di organizzazioni esterne all'Amministrazione federale, tra cui fi- gura anche la Commissione dell’esame professionale superiore d'esperto fiduciario. 1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). I requisiti relativi al termine di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti, in particolare l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed il rappresentante legale ha giustificato i suoi poteri per mezzo di procura scritta (art. 11 PA). 1.4 Il ricorso è pertanto ricevibile. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c) (cfr. sentenze del TAF B-4964/2022 del 29 giugno 2023 consid. 4 e B-721/2021 del 10 febbraio
B-337/2024 Pagina 6 2022 consid. 2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2022, marg. 2.149). 3. Oggetto del contendere è unicamente l’ammontare dell’importo assegnato alla ricorrente quale indennità per spese ripetibili stabilito dalla SEFRI nella decisione di stralcio dai ruoli della procedura no. (...), intervenuto a seguito della proposta di accoglimento del ricorso da parte della Commissione d’esame. 4. 4.1 Nel proprio gravame la ricorrente censura una violazione del diritto di essere sentita nella misura in cui l’autorità inferiore avrebbe omesso di mo- tivare la ragione per cui, a fronte di spese legali dimostrate, abbia ricono- sciuto soltanto un importo notevolmente inferiore rispetto alle spese effet- tivamente sostenute a titolo di indennità per spese ripetibili. 4.2 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera- zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (art. 26 e seg. PA; cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; 124 V 183 consid. 4a; sentenza del TAF B-1011/2008 del 1° maggio 2009 consid. 4.2). La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 Cost., il diritto di ottenere una decisione motivata. Il destinatario della decisione e qualsiasi persona interessata devono poterla comprendere e impugnare in modo utile e con cognizione di causa, così come l'autorità di ricorso, se adita, deve poter esercitare pienamente il proprio controllo (DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 16). Il giudice non è tuttavia sempre tenuto a motivare la decisione con cui fissa l'importo delle spese assegnate a una parte che ottiene totalmente o par- zialmente ragione in un processo; si è generalmente inclini a ritenere che quest’ultimo sia in grado di rendersi conto della natura e dell'entità delle operazioni che la procedura svoltasi dinnanzi a lui ha richiesto. Quando esiste una tariffa o una norma legale che fissa i minimi e i massimi, il giu- dice deve motivare la sua decisione solo se esce da tali limiti o se la parte
B-337/2024 Pagina 7 interessata invoca circostanze straordinarie, oppure se il giudice si disco- sta da una nota spese presentata dall'interessato e concede un'indennità inferiore all'importo usuale, nonostante una prassi consolidata. L'obbligo di motivare la decisione relativa all'importo delle spese rischierebbe altrimenti di portare a formule stereotipate che non differirebbero molto dall'assenza di motivazione. Va per altro rammentato che il Tribunale federale non mo- tiva, in linea di principio, le decisioni in materia di spese per le cause che gli sono sottoposte (DTF 139 V 496 consid. 5.1 e riferimenti citati). Giova ad ogni modo rilevare che una motivazione è necessaria quando l’autorità di ricorso si discosta da una nota d’onorario e concede un'inden- nità alle parti che non corrisponde alla prassi abituale (DTF 139 V 496 con- sid. 5.1; 134 I 159 consid. 2.1.1; sentenze 2C_589/2022 del 23 novembre 2022 consid. 4.3 con rinvii; 2C_192/2021 del 30 giugno 2021 consid. 3.1; 2C_816/2020 del 18 maggio 2021 consid. 4.3). Inoltre se la suddetta auto- rità di ricorso accetta singole voci di una nota d’onorario, ma ne riduce altre, deve motivare brevemente ogni riduzione indicando il motivo concreto per cui ritiene che le spese siano inutili (sentenze 2C_589/2022 del 23 novem- bre 2022, consid. 4.3; 2C_816/2020 del 18 maggio 2021 consid. 4.3; 5D_41/2016 del 21 luglio 2017 consid. 2.4; con rinvii). 4.3 Nel caso di specie, la SEFRI si è limitata ad applicare la regola gene- rale secondo cui, in linea di principio, non è necessario motivare la deci- sione in materia di spese. La censura sollevata dalla ricorrente non è tut- tavia mal riposta, dal momento che la SEFRI non si è minimamente espressa riguardo alla dettagliata nota d’onorario, che essa stessa aveva richiesto, per stabilire l’importo dell’indennità. Benché in sede di ricorso l’autorità inferiore abbia precisato di aver stabilito l’importo dell’indennità applicando “una prassi coerente basata su quella del Tribunale amministra- tivo federale e che tiene conto delle difficoltà della procedura, del numero di scambi degli scritti, delle circostanze particolari del caso, ecc.” e che a fronte dei due scritti presentati dall’avv. Keller l’allocazione di CHF 1'000.– fosse quindi adeguata, essa non ha indicato nessun concreto riferimento giurisprudenziale, né tantomeno ha preso posizione riguardo alla nota d’onorario presentatale. 4.4 Sulla base di quanto emerso in questa sede, si può quindi ritenere che la SEFRI abbia parzialmente sanato la carenza di motivazione indicando di aver stabilito l’indennità sulla base degli atti a sua disposizione, anziché delle effettive spese legali sostenute e di aver ritenuto conteggiabile un di- spendio di tempo di tre-quattro ore. Nondimeno essa non ha affatto spie- gato le ragioni che l’hanno indotta non soltanto a distanziarsi, ma neppure
B-337/2024 Pagina 8 a prendere in considerazione la nota d’onorario sufficientemente detta- gliata che era a sua disposizione per fissare l’indennità per spese ripetibili. Nonostante ciò, occorre tenere a mente che una lieve violazione del diritto di essere sentiti come quella appena rilevata può essere sanata quando le parti hanno la possibilità di farsi sentire dinanzi a un'autorità di ricorso che dispone dello stesso potere d'esame dell'autorità di prima istanza (sen- tenza TF del 25 febbraio 2010, nella causa 1C_369/2009 consid. 4.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2, DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). A norma dell'art. 49 PA, lo scrivente Tribunale dispone dello stesso potere d'apprezzamento (art. 49 PA e precedente consid. 2). Vista l'istruttoria della presente causa, durante la quale le parti hanno po- tuto compiutamente esprimersi e sono stati assunti i mezzi di prova a so- stegno della pretesa della ricorrente, il vizio formale è da considerarsi sa- nato. 5. 5.1 Nel merito la ricorrente contesta alla SEFRI di non aver stabilito l’in- dennità per le spese ripetibili sulla base della nota d’onorario prodotta a seguito della proposta di accoglimento del ricorso da parte della Commis- sione d’esame. Tale omissione costituirebbe, a suo modo di vedere, una violazione del principio della buona fede processuale. Essa ritiene infatti che chiedendole di produrre la nota d’onorario, l’autorità inferiore l’avrebbe indotta a credere di poter ottenere l’indennizzo delle spese legali effettiva- mente sostenute. Inoltre essa ritiene che sia di meridiana evidenza che a fronte di un ricorso di 46 pagine lo sforzo profuso dal proprio avvocato debba essere superiore alle tre-quattro ore di lavoro concretamente rico- nosciute da un indennizzo di 1'000.– franchi. Infine essa ritiene che l’asse- gnazione di un importo pari al 6.1% delle spese legali effettivamente soste- nute, la metterebbe in una situazione di disparità di trattamento rispetto chi, in assenza di mezzi finanziari sufficienti, ha diritto a ottenere il gratuito pa- trocinio, con un avvocato pagato interamente dallo Stato. 5.2 Giusta l’art. 61 cpv. 2 LFPr la procedura di ricorso dinnanzi alla SEFRI (art. 61 cpv. 1 lett. b LFPr) è retta dalle disposizioni generali sulla procedura amministrativa federale, fra cui figura anche l’art. 64 PA, non applicabile quando la SEFRI agisce come autorità di prima istanza (cfr. DTF 132 II 47 consid. 5.1; sentenza del TF 2C_715/2008 del 15 aprile 2009 consid. 2.1).
B-337/2024 Pagina 9 5.3 L’art. 64 PA stabilisce che l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’in- dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor- tato (cpv. 1). Il dispositivo indica l’ammontare dell’indennità e l’addossa all’ente o all’istituto autonomo, nel cui nome l’autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccom- bente (cpv. 2). 5.4 Giusta l’art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (TS-PA; RS 172.041.0), a cui rinvia l’art. 64 cpv. 5 PA, la parte che muove una pretesa di spese ripetibili sotto- pone all’autorità di ricorso una nota particolareggiata delle spese prima della decisione del ricorso; se la nota non è presentata in tempo utile, l’au- torità di ricorso fissa d’ufficio e secondo il suo libero apprezzamento quali siano le spese ripetibili. Ai sensi della suddetta disposizione, l’autorità di ricorso dispone quindi di un certo margine di discrezionalità, nel determinare l’indennità per spese ripetibili entro i limiti previsti dalla legge, in particolare quando la fissa sulla base degli atti di causa. Analogamente al Tribunale federale – che inter- viene unicamente nel caso in cui riscontra un eccesso o un abuso del po- tere discrezionale da parte del Tribunale amministrativo federale nello sta- bilire l’indennità sulla base dell’art. 14 cpv. 2 LTAF (cfr. sentenze del TF 2C_728/2021 del 4 marzo 2022 consid. 7.1; 2C_730/2017 del 4 aprile 2018 consid. 3.3) – anche questo Tribunale è quindi tenuto ad un certo riserbo nell’esaminare l’apprezzamento fatto dall’autorità inferiore sulla base dell’art. 8 cpv. 1 TS-PA. Le disposizioni normative in materia d’indennità applicabili al TAF valgono infatti anche nei ricorsi presentati dinnanzi al Consiglio federale e nei pro- cedimenti di ricorso interni all'amministrazione (JEAN-MAURICE FRÉSARD, CR-PA, ad art. 64 PA, N 53). 5.5 Si tratta quindi di esaminare se l’autorità inferiore abbia ecceduto il pro- prio potere di apprezzamento fissando, sulla base degli atti l'importo delle spese ripetibili a 1'000.– franchi. 6. 6.1 Secondo l’art. 8 cpv. 2 TS-PA alle spese ripetibili sono applicabili per analogia gli art. 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 2006 sulle tasse e
B-337/2024 Pagina 10 sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale (TS-TAF; RS 173.320.2). 6.2 Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 TS-TAF le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. Solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Giusta l’art. 9 cpv. 1 TS-TAF le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: l’onorario dell’avvocato o l’indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati (a); i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche (b); l’imposta sul valore aggiunto eventual- mente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata (c). 6.3 L’onorario dell’avvocato è calcolato in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte (art. 10 cpv. 1 TS-TAF). La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200.– e un massimo di 400.– franchi e l’imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe (art. 10 cpv. 2 TS-TAF). In tal senso la tariffa può essere sensibilmente differente a se- conda del cantone in cui è stabilito l’avvocato, ragione per cui di norma è giustificato attenersi alla tariffa oraria proposta da quest’ultimo, nella mi- sura in cui presenta una nota d’onorario (JEAN-MAURICE FRÉSARD, CR-PA, ad art. 64 PA, N 46) L’art. 10 cpv. 1 TS-TAF prevede che l’onorario dell'avvocato non è calcolato in base al valore della controversia, ma in base al tempo investito, preci- sando che deve essere indennizzato solo il tempo “necessario” alla difesa della parte rappresentata (sentenza del TF 2C_728/2021 del 4 marzo 2022 consid. 7.1; 2C_730/2017 del 4 aprile 2018 consid. 3.2 e riferimenti). Sono quindi necessarie le attività che appaiono indispensabili a una difesa efficace e oggettivamente giustificata, mentre non danno diritto ad alcun rimborso le spese inutili (art. 8 cpv. 5 TS-PA; DTF 131 II 200 consid. 7.2). Le attività del mandatario che possono essere indennizzate sono quindi essenzialmente quelle di redazione degli scritti procedurali, comprensive degli sforzi destinati alla loro preparazione (studio della decisione impu- gnata e del dossier, ricerche giuridiche e confronto con il cliente) e la par- tecipazione ad eventuali misure istruttorie o a delle audizioni. Non entrano invece in linea di conto le attività svolte prima della procedura di ricorso, o il lavoro supplementare di cui si deve fare carico l’avvocato per famigliariz- zarsi con una materia o un ambito giuridico a lui nuovo e non noto o con
B-337/2024 Pagina 11 una lingua di procedura che non padroneggia (DTF 114 V 83 consid. 4b; 111 V 48 consid. 4a; sentenza del TF 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.2; sentenza del TAF A-2138/2020 del 22 luglio 2020 consid. 16.2.3). 6.4 I disborsi sono rimborsati in funzione dei costi effettivamente sostenuti (art. 11 cpv. 1 TS-TAF). Se circostanze particolari lo giustificano, invece delle spese effettive di cui ai capoversi 1 e 2 può essere rimborsato un adeguato importo forfettario (art. 11 cpv. 3 TS-TAF). Per le fotocopie pos- sono essere fatturati 50 centesimi a pagina (art. 11 cpv. 4 TS-TAF). 7. 7.1 Nell’evenienza concreta, la ricorrente, rappresentata da un avvocato nell’ambito della procedura di ricorso contro la decisione della Commis- sione d’esame, ha presentato su invito della stessa SEFRI una nota d’ono- rario dettagliata, nella quale comparivano le prestazioni del proprio man- datario e il tempo ad esse dedicato. Ora, l’autorità di ricorso non ha alcun obbligo di chiedere la produzione della nota d’onorario prima di emanare la decisione finale (cfr. sentenza del TF 1C_485/2017 del 23 aprile 2019 consid. 10.3 [sentenza pubblicata senza il consid. citato]; 8C:33/2000 del 28 maggio 2020 consid. 6.3), ma nella misura in cui lo fa essa non può più limitarsi a statuire semplicemente sulla base degli atti (cfr. a contrario sen- tenze del TF 2C_728/2021 del 4 marzo 2022 consid. 7.2; 2C_730/2017 del 4 aprile 2018 consid. 3.4), senza neppure prenderla in considerazione, né spiegare il motivo per cui intende discostarsi dagli importi in essa indicati (cfr. consid. 4.3). È pertanto a giusto titolo che nel comportamento della SEFRI il ricorrente ha ravvisato una violazione del principio della buona fede processuale ed è quindi necessario stabilire se quest’ultima abbia abusato del proprio potere d’apprezzamento nel fissare l’importo dell’in- dennità. 7.2 Di fatto l’autorità inferiore ha agito come in assenza di una nota d’ono- rario, fissando l’indennità secondo il proprio libero apprezzamento. In tal senso essa ha ritenuto che, alla luce delle circostanze particolari del caso e dell'entità del numero di scambi di scritti che ha impegnato l’avv. Cristina Keller, consistente nel deposito del ricorso del 7 agosto 2023 e nello scritto del 22 novembre 2023 consecutivo alla presa di posizione della Commis- sione d’esame del 18 ottobre 2023, un importo di 1'000.– franchi IVA in- clusa, fosse adeguato ad indennizzare il lavoro svolto.
B-337/2024 Pagina 12 Prendendo come riferimento la tariffa oraria di 300.– franchi richiesta dalla ricorrente, da cui non vi è ragione per discostarsi (cfr. consid. 6.3), l’importo allocato corrisponde a poco più di tre ore di lavoro. Si tratta quindi di valu- tare se tale tempo di lavoro riflette il tempo necessario alla difesa degli interessi della ricorrente. 7.3 7.3.1 Il litigio portato dinnanzi alla SEFRI riguardava la correttezza della valutazione dell’esame professionale superiore di esperta fiduciaria 2023 da parte della Commissione d’esame. Dal punto di vista giuridico si può ammettere che la causa non presentasse un grado di complessità partico- larmente elevato, ma un'unica questione precisa consistente nel determi- nare se la valutazione delle risposte fornite dalla ricorrente all’esame pro- fessionale fosse corretta o meno. Resta comunque il fatto che il settore trattato è senz’altro molto tecnico e per poter efficacemente mettere in di- scussione la valutazione della Commissione d’esame occorre addentrarsi a fondo nella materia, dando prova di conoscenze approfondita e specifi- che dei temi d’esame trattati. L’intervento della patrocinatrice della ricor- rente è stato innegabilmente determinante per l’esito della vertenza dal momento che la Commissione d’esame, preso atto dell’articolato memo- riale di ricorso del 7 agosto 2023, ha comunicato di aver nuovamente esa- minato la valutazione delle singole prove alla luce delle obbiezioni presen- tate e di considerare quindi superato l’esame professionale superiore d’esperto fiduciario. Tale modo di procedere, induce inoltre a ritenere che la questione da risolvere non fosse del tutto evidente. 7.3.2 Trattandosi della valutazione di un esame, l’avvocato della ricorrente non poteva essere a conoscenza della controversia, prima che le venisse richiesto di impugnare la decisione della Commissione d’esame. Una volta incaricata, essa ha quindi dovuto studiare il dossier, analizzare la decisione impugnata e svolgere le opportune ricerche dal punto di vista tecnico al fine di poter contestare in modo mirato, adeguato ed efficace le valutazioni sugli specifici punti dell’esame. Si tratta di un lavoro preliminare imprescin- dibile che senza ombra di dubbio richiede, già di per sé, un discreto numero di ore anche ad un avvocato che ha una certa dimestichezza con la materia trattata (al riguardo si rammenta che lo sforzo profuso dal patrocinatore per famigliarizzarsi con la materia non è indennizzabile). A tale dispendio di tempo occorre aggiungere quello dedicato alla redazione della memoria ricorsuale, nella quale la rappresentate ha sintetizzato il prodotto della sud- detta analisi preliminare.
B-337/2024 Pagina 13 7.3.3 Alla luce di quanto sopra, l'indennità concessa, anche tenendo conto del margine di apprezzamento di cui gode la SEFRI in materia, risulta ec- cessivamente bassa (cfr. sentenza del TF 8C_597/2023 del 4 dicembre 2024 consid. 3.3; 2C_728/2021 del 4 aprile 2022 consid. 7.5; 2C_730/2017 del 4 aprile 2018 consid. 3.5.2). Non è infatti ragionevole ritenere che il lavoro oggettivamente necessario per la difesa degli interessi della ricor- rente abbia richiesto, considerando una tariffa oraria di 300.– franchi, all’in- circa tre ore di attività. Tale conclusione non sarebbe condivisibile neppure se ci si limitasse a te- nere conto, come fatto dalla SEFRI, dei due soli memoriali prodotti dalla ricorrente, ossia il ricorso del 7 agosto 2023, di 46 pagine, accompagnato da 5 allegati (di complessive 78 pagine) e lo scritto del 22 novembre 2023, di una pagina, accompagnato da 3 allegati (di complessive 5 pagine). Beninteso il voluminoso ricorso del 7 agosto 2023, va ridotto al lavoro giu- ridico vero e proprio che ha indotto la Commissione d’esame a riconside- rare la propria precedente valutazione (cfr. consid. A.c). Il gravame va per- tanto “mondato” da alcuni elementi che non occorre considerare nel calcolo del dispendio orario del patrocinatore, come l’intestazione (1 pagina), la parte in ordine (2 pagine), l’esposizione dei fatti (4 pagine) e gli stralci dell’esame oggetto del contendere presenti su ben 37 delle 46 pagine di cui si compone il memoriale (occupandone complessivamente all’incirca 17 pagine). Si potrebbe, per altro, omettere di computare le considerazioni in diritto riguardanti la materia “revisione”, la cui nota è stata confermata, non avendo contribuito alla riconsiderazione della decisione impugnata. Nondimeno, una quindicina abbondante di pagine in cui sono confluite le considerazioni riguardanti la nota ottenuta nella materia “Studio del caso” hanno senz’altro contribuito all’esito positivo della vertenza ed hanno ga- rantito alla ricorrente l’ottenimento del diploma di esperta fiduciaria (cfr. consid. A.c). Anche solo conteggiando un dispendio orario, molto pruden- ziale, di mezz’ora a pagina, appare evidente l’inadeguatezza dell’indennità stabilità dalla SEFRI. A ciò andrebbe poi aggiunto il resto del lavoro svolto dalla patrocinatrice, le spese costituite dalle copie dei memoriali e degli allegati presentati (a 50 centesimi a copia) e l’IVA. 7.4 Si deve quindi ammettere che la SEFRI ha ecceduto il proprio potere di apprezzamento fissando a 1'000.– franchi l'importo dell’indennità per spese ripetibili. Si rammenta in tal senso che qualsiasi potere discrezionale deve essere esercitato in modo conforme ai doveri d'ufficio. Vi è abuso del potere
B-337/2024 Pagina 14 discrezionale quando un'autorità, pur rimanendo nei limiti del potere discre- zionale conferitole, si lascia guidare da considerazioni non pertinenti e estranee allo scopo delle disposizioni determinanti (DTF 149 I 146 consid. 3.4.1; sentenza del TF 2C_171/2023 del 16 ottobre 2023 consid. 4.3). 7.5 In virtù di quanto precede, la cifra 3 del dispositivo della decisione im- pugnata del 28 novembre 2023 va quindi annullata. 8. 8.1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA). In qualità di rimedio giuridico riformatorio il ricorso permette all'autorità decisionale, oltre alla cassazione, di decidere della causa e quindi di definire i rapporti giuridici. La riforma di una decisione presuppone che l'incarto sia sufficientemente istruito, considerato che non spetta all'autorità di ricorso procedere a delucidazioni complementari complicate (cfr. MADELEINE CAMPRUBI, commento sull'art. 61 cpv. 1 PA in: VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [ed.], 2a ed., 2019, margg. 2-6, pagg. 875-878, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4a ed., 1991, n. 2058, pag. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., 1983, pag. 233). Inoltre, la riforma di una decisione è inammissibile se questioni pertinenti devono essere risolte per la prima volta e che l'autorità inferiore dispone di un certo potere d'apprezzamento (cfr. sentenze del Tribunale B-4420/2010 del 24 maggio 2011 consid. 6 e B-1181/2010 dell'8 settembre 2010 consid. 4). Infatti, ciò presuppone che la causa possa essere giudicata e che l'autorità di ricorso disponga delle informazioni necessarie per decidere. 8.2 Nell’evenienza concreta, alla luce dell’opportuno riserbo che il Tribu- nale deve tenere riguardo alla valutazione di elementi non ancora esami- nati dall’autorità inferiore (come in specie la nota d’onorario), nonché del margine di discrezionalità nel determinare l’indennità per spese ripetibili di cui quest’ultima dispone (cfr. consid. 5.4), una decisione riformatoria non entra più in linea di conto (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; A-3558/2013 del 18 novembre 2014 consid. 2.3 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013., n. 3.193 segg.) pur figurando agli atti la nota d’onorario presentata dalla ricorrente dinanzi alla SEFRI. 8.3 Così stando le cose, il gravame viene pertanto rinviato alla SEFRI al fine di pronunciarsi nuovamente sull’importo delle indennità per spese
B-337/2024 Pagina 15 ripetibili spettanti alla ricorrente alla luce delle considerazioni di cui sopra e della nota d’onorario dettagliata che le era stata trasmessa (dietro sua esplicita richiesta) e che non ha minimamente considerato. 9. Ne discende che il ricorso è accolto, nel senso che la cifra 3 del dispositivo della decisione del 28 novembre 2023 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 10. 10.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). Al ricorrente viene restituito l’anticipo delle spese processuali di CHF 500.– versato in data 23 gennaio 2024. Nessuna spesa proces- suale è messa a carico dell'autorità inferiore (art. 63 cpv. 2 PA). 10.2 Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. TS-TAF). Considerato che la ricorrente ha agito per il tramite di un rappresentante professionale e non avendo la medesima dettagliato alcuna nota d'onorario, è giustificato assegnare, in base agli atti di causa – nella quale vi è stato uno scambio di scritti completo – e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della ricorrente – che oltre a mettere in luce l’eccesso di potere d’apprezzamento da parte dell’autorità inferiore, ha permesso di correggere dei grossolani errori di trascrizione all’interno della decisione impugnata – un'indennità per spese ripetibili di CHF 2'000.– (disborsi ed IVA inclusi) a carico della SEFRI (art. 64 cpv. 2 PA). 11. La presente sentenza non può essere impugnata dinanzi al Tribunale fe- derale ed è pertanto definitiva (art. 83 lett. t della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
B-337/2024 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la cifra 3 del dispositivo della querelata decisione del 28 novembre 2023 è annullato e gli atti di causa sono rinviati all’autorità inferiore affinché proceda alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo spese di CHF 500.– viene restituito alla ricorrente. 3. Alla ricorrente è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili per la procedura di ricorso di CHF 2'000.– (IVA compresa). Essa è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEFRI, all’autorità di prima istanza.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Luca Rossi
B-337/2024 Pagina 17 Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata; allegati: formulario "indirizzo per il pagamento" e atti di ritorno) – autorità inferiore (n. di rif. (...); raccomandata; allegati: atti di ritorno) – Commissione dell’esame professionale superiore d'esperto fiduciario, c/o Organizzazione promotrice per l’esame professionale superiore d’esperto fiduciario (raccomandata)