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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
8C_651/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
8C_651/2024, CH_BGer_008
Entscheidungsdatum
27.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8C_651/2024

Sentenza del 27 marzo 2025

IV Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Viscione, Presidente, Maillard, Métral, Cancelliere Colombi.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Luca Cattaneo, ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente.

Oggetto Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 ottobre 2024 (35.2024.22).

Fatti:

A.

A.a. In data 6 febbraio 2016, A., dipendente della ditta "B. SA" di U.________ in qualità di operaio (gessatore) e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazioni contro gli infortuni (INSAI), è stato colpito da tergo alla regione temporale destra con un oggetto contundente, forse il tubo di un gazebo utilizzato come una mazza. A causa di questo evento egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita del 16 febbraio 2016 dell'Ospedale C.________ di V.________, la frattura scomposta orbito-zigomatico-mascellare destra. Nel quadro della degenza iniziale, l'assicurato è stato sottoposto a due interventi chirurgici, il primo di posizionamento di ferule e di blocco intermascellare elastico, il secondo di riduzione aperta e sintesi della frattura. Il 18 maggio 2017 ha avuto luogo l'operazione di rimozione dei mezzi di sintesi. L'istituto assicuratore ha assunto il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

A.b. Con decisione formale del 20 marzo 2020, l'INSAI ha posto fine alle proprie prestazioni dal 31 marzo 2020, ritenendo che i disturbi denunciati dall'assicurato - risultati privi di sufficiente sostrato organico oggettivabile - non costituivano la conseguenza adeguata dell'infortunio del 6 febbraio 2016. Il 23 marzo 2020, l'assicuratore ha emanato una seconda decisione formale mediante la quale ha assegnato un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 5 % e negato il diritto a una rendita d'invalidità a fronte dei soli postumi infortunistici residuali. L'opposizione interposta dall'allora patrocinatore dell'assicurato è stata respinta in data 7 gennaio 2021.

Con sentenza del 7 febbraio 2022, cresciuta incontestata in giudicato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha annullato la decisione su opposizione del 7 gennaio 2021 e rinviato gli atti all'amministrazione affinché disponesse una perizia pluridisciplinare (in materia di neurologia, chirurgia maxillo-facciale, ORL e psichiatria) ex art. 44 LPGA.

A.c. Preso atto della perizia pluridisciplinare del Zentrum für medizinische Begutachtung (ZMB) del 4 maggio 2023, nonché del relativo complemento del 31 ottobre 2023, con decisione del 19 dicembre 2023, confermata su opposizione il 7 febbraio 2024, l'INSAI ha assegnato una rendita d'invalidità del 20 % dal 1° aprile 2020 e negato il nesso di causalità adeguata tra i disturbi psicogeni presentati da A.________ e l'evento infortunistico.

B.

Con sentenza del 7 ottobre 2024, la Corte cantonale ha respinto il ricorso presentato dall'assicurato contro la decisione su opposizione del 7 febbraio 2024.

C.

A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (subordinatamente un ricorso sussidiario in materia costituzionale) contro tale sentenza, chiedendone in via principale la riforma nel senso che gli sia riconosciuto un grado di "incapacità lucrativa" al 100 % fino al 3 maggio 2023 e al 50 % a far tempo dal 4 maggio 2023. In via subordinata, ne chiede l'annullamento e il rinvio al Tribunale cantonale per nuova decisione. Chiamati a pronunciarsi, l'opponente postula la reiezione del ricorso. La Corte cantonale e l'Ufficio federale della sanità pubblica rinunciano ad esprimersi, mentre il ricorrente presenta ancora delle osservazioni spontanee.

Diritto:

La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), resa in una causa di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). La via del ricorso in materia di diritto pubblico è aperta, sicché il ricorso sussidiario in materia costituzionale non è ammissibile (art. 113 LTF e contrario). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, che ha un interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto ammissibile.

2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). Inoltre, la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2; cfr. anche sentenza 8C_216/2023 del 13 settembre 2023 consid. 4.3).

2.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nella fattispecie - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale non è allora vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale sia lesiva del diritto federale, nella misura in cui ha confermato il grado della rendita d'invalidità al 20 % dal 1° aprile 2020 e negato il nesso di causalità adeguata tra i disturbi psicogeni e l'evento infortunistico.

4.1. Il Tribunale cantonale ha già esposto i principi pertinenti alla valutazione del nesso di causalità naturale e adeguata tra l'evento e le sue conseguenze (cfr. DTF 142 V 435 consid. 1; 134 V 109 consid. 2.1), soffermandosi sui concetti di status quo ante e status quo sine ed evocando i criteri per valutare l'adeguatezza del nesso causale in caso di disturbi psichici (DTF 115 V 140 consid. 6). A tale corretta esposizione può essere fatto riferimento.

4.2. I primi giudici hanno constatato che, in base alle conclusioni peritali, il ricorrente denunciava dal punto di vista psichiatrico "dolori, tinnito, paure, vertigini e, in generale, una forte attenzione ai sintomi fisici e soddisfa il criterio della somatizzazione, intesa come uno spostamento non consapevole dei sintomi psichici ai disturbi fisici", sintomatologia da imputare, almeno in parte, al trauma subito nel febbraio 2016. I periti avevano inoltre sottolineato che "la sintomatologia psichica è stata riconosciuta solo alcuni anni dopo l'evento infortunistico e non è stata trattata lege artis; ciò ha comportato, da un lato, un forte ritardo nell'inizio del trattamento con una conseguente cronicizzazione significativa" e che "il fatto che l'assicurato non abbia ancora ricevuto un trattamento psichiatrico o psicoterapeutico idoneo, ovvero adeguato al disturbo e in accordo con le linee guida, è molto grave. Tale trattamento avrebbe potuto molto probabilmente evitare la cronicizzazione e l'ampliamento dei disturbi o avrebbe portato a sintomi meno drastici. Rimane tuttavia indicata una terapia specifica eseguita lege artis per i disturbi conseguenti al trauma". Sul piano psichiatrico, è stato finalmente diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F43,1) con conseguente passaggio a una sintomatologia di modificazione stabile di personalità dopo esperienza catastrofica (ICD-10: F62.0) a causa di un trattamento insufficiente. In merito all'incidenza sulla capacità lavorativa residua, gli esperti amministrativi hanno escluso che il ricorrente potesse riprendere l'esercizio della sua precedente professione di gessatore, mentre era stato dichiarato complessivamente abile nella misura del 50 % "in un'attività adattata, idealmente pre-strutturata, senza richieste di responsabilità, in un ambiente tranquillo, a cui l'assicurato può prepararsi e abituarsi, dove ha l'opportunità di riacquisire sicurezza e di fare esperienze sociali positive al di fuori della famiglia e che è più simile a un posto di lavoro protetto".

Il ricorrente censura la violazione del diritto federale (art. 6 cpv. 1 LAINF, 7, 8 e 16 LPGA) e un accertamento errato dei fatti.

5.1.

5.1.1. Innanzitutto, egli ritiene che l'incapacità al guadagno accertata e decisa dalle autorità inferiori non terrebbe conto delle conseguenze dell'incidente sulla sua psiche, come accertate dal ZMB, del 100 % fino al 3 maggio 2023 e del 50 % dal 4 maggio 2023. Il ZMB sarebbe stato il primo e unico istituto medico a esprimersi su tale aspetto in base ad una valutazione interdisciplinare completa.

5.1.2. Come tuttavia noto anche al ricorrente, il diritto alle prestazioni assicurative presuppone non soltanto un nesso di causalità naturale, bensì anche adeguata. Secondo la giurisprudenza, e come correttamente già esposto dall'autorità inferiore, affinché possa essere ammessa l'adeguatezza di tale nesso tra i disturbi psichici di un assicurato e un infortunio occorre che siano adempiuti diversi criteri, che il ricorrente stesso discute nel seguito del proprio memoriale (cfr. infra consid. 5.2 segg.). Trattandosi principalmente di una questione di diritto (112 V 30 consid. 1b) e non di fatto (come la causalità naturale, fondata in primo luogo sugli accertamenti di natura medica; cfr. DTF 119 V 335 consid. 1; DTF 113 V 307 consid. 3a), a ragione l'opponente fa notare nella sua risposta al ricorso che incombe al giudice delle assicurazioni sociali pronunciarsi in merito. La critica ricorsuale è dunque infondata.

5.2. Il ricorrente contesta in seguito la categoria di gravità in cui la Corte ticinese ha classificato l'infortunio.

5.2.1. Il Tribunale cantonale, sebbene la descrizione dell'accaduto fornita dal ricorrente si fondasse più che altro su informazioni ricevute da terze persone anch'esse presenti in quell'occasione e non su ricordi diretti, ha accertato che il ricorrente era stato colpito da tergo alla regione temporale destra con un oggetto contundente, forse il tubo di un gazebo utilizzato come una mazza, perdendo per qualche istante conoscenza. Ciò tenuto conto anche della natura delle lesioni riportate e del contesto della rissa scoppiata all'esterno di due esercizi pubblici. A mente dei giudici ticinesi, rispetto anche ad altri precedenti giurisprudenziali (sentenze 8C_39/2021 del 6 luglio 2021 consid. 6.1.3; 8C_592/2023 del 30 gennaio 2024 consid. 7.2.4, pubblicata in SVR 6/2024 UV n° 20 pag. 80) il sinistro in questione andava classificato nella categoria degli infortuni di media gravità in senso stretto, così come indicato dall'opponente.

5.2.2. Tenuto conto della sorpresa, della ferocia degli autori sconosciuti e non provocati dalla vittima, della mancata possibilità di difesa, nonché della parte del corpo colpita con forza (la testa), il ricorrente sostiene che l'infortunio assurgerebbe a caso medio al limite di quelli gravi. In appoggio a tale tesi, egli cita alcuni casi giurisprudenziali (in particolare, in ordine, sentenze 8C_96/2017 del 24 gennaio 2018; U 9/00 del 28 agosto 2001; U 270/02 del 27 ottobre 2003; U 146/01 del 16 luglio 2001) e la circostanza che avrebbe dovuto subire ben tre interventi chirurgici e molteplici consulti medici.

5.2.3. La valutazione effettuata dai primi giudici può essere condivisa. In effetti, la citata sentenza 8C_96/2017 (discussa nelle sentenze richiamate dalla Corte cantonale) trattava di un assicurato colpito in un luogo pubblico, di sorpresa e a distanza ravvicinata, direttamente al viso e - diversamente dalla fattispecie in esame - con un oggetto in vetro (un bicchiere di birra) che si era rotto all'impatto, aumentando l'effetto deleterio del colpo inferto, lasciandolo sfigurato. Il bicchiere era infatti diventato tanto tagliente quanto una lama di un coltello, al punto da causare delle ferite di circa 11 centimetri a livello della bocca e 25 centimetri alla guancia e alla parotide, danneggiando il nervo facciale. L'istanza inferiore aveva ritenuto un infortunio di media gravità al limite di quelli gravi. Seppure rilevando che fosse un caso limite, il Tribunale federale aveva lasciato la questione aperta poiché il criterio della particolare spettacolarità dell'infortunio era realizzato nella sua forma qualificata. Le altre sentenze citate dal ricorrente gli sono ancor meno di soccorso, posto come le dinamiche e le circostanze in esse considerate si differenziano da quelle della presente fattispecie.

Di fronte dunque ad un infortunio di gravità media in senso stretto, è necessario che almeno tre criteri giurisprudenziali (cfr. consid. 5.4 infra) siano adempiuti per ritenere l'adeguatezza del nesso causale (8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicato in SVR 2010 UV n° 25 pag. 100).

5.3.

5.3.1. Il Tribunale cantonale ha in seguito precisato che nella fattispecie non risultasse contestata l'applicazione della giurisprudenza relativa all'elaborazione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133), anziché quella in materia di "colpo di frusta", di trauma equivalente al rachide cervicale oppure di trauma cranio-cerebrale (DTF 134 V 109; 117 V 359). Ad ogni modo, dalla perizia amministrativa risultava tuttalpiù che il ricorrente avesse riportato una possibile lesione cerebrale traumatica lieve, senza dimostrazione di un danno cerebrale alla diagnostica per immagini, per cui quest'ultima prassi non poteva trovare applicazione.

5.3.2. Il ricorrente ritene invece che, date le conseguenze organiche dell'infortunio (la frattura scomposta orbito-zigomatico-mascellare, il forte tinnito, le vertigini di eziologia poco chiara, i dolori polimorfi atipici al viso e alla testa, i sintomi vegetativi, i disturbi visivi e l'ipoacusia, nonché la mioartropatia con dolori cronici alla parte mediana del viso) la prassi relativa ai colpi di frusta troverebbe applicazione.

5.3.3. La (nuova) censura avanzata dal ricorrente, insufficientemente motivata e quindi al limite dell'inammissibilità, non può comunque essere accolta. Egli si limita infatti a pretendere l'applicazione della prassi relativa ai "colpi di frusta" citando le conseguenze organiche patite, omettendo però totalmente di confrontarsi con i rispettivi - e pertinenti - criteri per giustificare una tale conclusione. Ad ogni modo, come correttamente ritenuto dalla Corte cantonale, nella fattispecie non si è comunque in presenza di una grave contusio cerebri (sentenza 8C_565/2022 del 23 maggio 2023 consid. 3.2.3 con i riferimenti), circostanza peraltro non contestata nel ricorso, sicché la prassi in questione non può trovare applicazione.

Entra dunque in considerazione soltanto la prassi relativa all'evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).

5.4. Il ricorrente sostiene allora che sarebbero adempiuti tutti i sette criteri giurisprudenziali per valutare l'adeguatezza del nesso causale tra i disturbi psichici e l'infortunio.

5.4.1. Il Tribunale cantonale, a titolo di premessa, ha correttamente ricordato che in tale esame andassero considerati unicamente i disturbi di natura somatica (RAMI 1999 U 341 pag. 409 consid. 3b [sentenza U 215/97 del 23 febbraio 1999 consid. 3b]; RAMI 1993 U 166 pag. 94 consid. 2c [sentenza U 29/92 del 15 febbraio 1993 consid. 2c]; cfr. anche sentenze 8C_233/2013 del 9 ottobre 2013 consid. 6.4 in fine; U 471/06 del 5 novembre 2007 consid. 5.1).

5.4.2.

5.4.2.1. I giudici ticinesi hanno ammesso l'adempimento, nella sua forma semplice, del criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio, così come era stato deciso in simili precedenti giurisprudenziali (citate sentenze 8C_39/2021 e 8C_592/2023; cfr. consid. 5.2.1 supra).

5.4.2.2. Il ricorrente contesta tale conclusione contrapponendo altri casi giurisprudenziali, a suo dire più pertinenti e secondo i quali si potrebbe ritenere adempiuto il criterio nella sua forma qualificata (in ordine, sentenze 8C_96/2017 del 24 gennaio 2018 consid. 5.3; 8C_662/2022 del 25 agosto 2023 consid. 7.3.2; U 81/94 del 2 agosto 1994; DTF 102 II 237 consid. 2; U 382/06 del 6 maggio 2008 consid. 4.3; "RAMI 1996 pag. 215").

5.4.2.3. Le circostanze concomitanti e la spettacolarità dell'infortunio in esame non sono paragonabili a quelle oggetto della citata sentenza 8C_96/2017, descritte poc'anzi (consid. 5.2.3). A tal proposito, giova aggiungere che in quella fattispecie la vittima, oltre ad aver realizzato di aver perso una quantità di sangue importante (almeno un litro e mezzo), aveva potuto rendersi immediatamente conto che il suo viso era stato ferito su una superficie estesa e che le lesioni avrebbero potenzialmente potuto lasciarlo sfigurato in modo irreversibile. L'unico elemento effettivamente in comune con la dinamica della presente vertenza, ovvero il fatto di essere stato colpito di sorpresa da tergo con un oggetto, non era già allora stato giudicato sufficiente per ritenere il presente criterio adempiuto in maniera qualificata (cfr. il consid. 5.3 ab initio della rievocata sentenza 8C_96/2017). Neppure paragonabile, ai fini della tesi del ricorrente, risultano essere gli ulteriori precedenti giu risprudenziali sviluppati nel ricorso, ovvero le citate sentenze 8C_662/2022 (in cui una donna è stata aggredita da uno e poi da cinque uomini che le hanno segnatamente inferto violenti calci alla testa), U 81/94 (diverbio tra due colleghe di lavoro, una delle quali ha rotto un pesante piatto della mensa in testa all'altra, aggredendola poi con un frammento del piatto rotto e procurandole in particolare ferite da taglio, tra cui una alla fronte), U 382/06 (aggressione notturna da parte di ladri mascherati nell'appartamento della vittima, armati di sbarre di ferro, evento percepito da quest'ultima come potenziale minaccia per la propria vita). Inoltre, l'adeguatezza del nesso causale nella sentenza pubblicata in RAMI 1996 U 256 pag. 215 è in realtà stato negato, posto che soltanto il criterio in esame poteva essere ammesso - seppure non nella forma qualificata (v. sentenza U 215/94 consid. 6b). Il ricorrente nulla deduce, infine, dalla circostanza di aver perso conoscenza immediatamente dopo essere stato colpito, seppure menzionata dalla Corte cantonale, sicché non occorre dilungarsi ulteriormente su questo aspetto. L'operato dei giudici cantonali può dunque essere condiviso e, contrariamente anche a quanto sostenuto dall'opponente nella sua risposta al ricorso, il criterio in questione può comunque essere ammesso nella sua forma semplice.

5.4.3.

5.4.3.1. Secondo il Tribunale cantonale non era possibile invece parlare di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche. Secondo gli specialisti del ZMB era stata refertata, grazie all'esame TAC del 6 febbraio 2016, una frattura zigomatica-mascellare scomposta con coinvolgimento del pavimento orbitario. Le lesioni nervose non erano state confermate da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica, tramite metodi riconosciuti scientificamente, per cui non risultavano essere un danno alla salute oggettivato ai sensi della DTF 115 V 133. Ciò era del resto stato sottolineato anche dal PD Dr. med. D.________ (specialista FMH in neurologia) nel suo apprezzamento del 9 dicembre 2020. Inoltre, l'ipoacusia dell'orecchio interno bilaterale, i disturbi del visus, il tinnito e le vertigini non costituivano delle conseguenze infortunistiche, rispettivamente non avevano trovato sufficiente correlazione con un danno organico oggettivabile e non potevano dunque essere considerati.

5.4.3.2. Il ricorrente argomenta di aver subito una lesione alla testa con compromissione - stante in particolare il tinnito - di organi a cui l'uomo conferisce particolare importanza (sentenza 8C_566/2013 del 18 agosto 2014 consid. 6.2.2). Egli elenca quindi nuovamente le lesioni subite ed elencate nella perizia del ZMB, il quale attesterebbe un'incapacità lavorativa del 100 % dal punto di vista psichiatrico dovuta a disturbi fisici. In tutti i casi si tratterebbe di gravi lesioni oggettivabili conseguenti all'incidente, poiché prima di esso il ricorrente non avrebbe sofferto di alcun problema di salute.

5.4.3.3. La censura del ricorrente è destinata all'insuccesso dal momento che egli non si confronta con la circostanza, accertata dalla Corte cantonale, che le lesioni nuovamente esposte nel ricorso non sono state confermate da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica, tramite metodi riconosciuti scientificamente. L'indicazione del ZMB ("dal punto di vista psichiatrico, è stata attestata un'incapacità al lavoro del 100 per cento dovuta a disturbi fisici") riportata dal ricorrente è del resto circoscritta alla parte introduttiva della perizia ("Breve sintesi dello sviluppo patologico"), senza che essa risulti maggiormente esplicitata da ulteriori spiegazioni o analisi effettuate dagli esperti. In aggiunta, la particolare importanza che l'uomo conferirebbe all'organo toccato dal tinnito non è riconducibile alla citata sentenza 8C_566/2013 (che tuttalpiù tematizza la perdita di un occhio o certi casi di mutilazione della mano dominante). Frutto della pura opinione del ricorrente e non sostanziato, tale argomento non può essere considerato. Ad ogni modo, contrariamente a quanto affermato nel ricorso (che riporta in parte le dichiarazioni spontanee dell'assicurato durante le visite specialistiche), nella perizia del ZMB non appare che il tinnito sia stato chiaramente oggettivato da esami diagnostici, bensì sono descritte complicazioni nell'esecuzione degli stessi dovuta al comportamento del ricorrente ed evidenziati risultati non plausibili.

5.4.4.

5.4.4.1. La Corte ticinese ha poi proseguito ritenendo inadempiuto pure il criterio della cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio. Dalla documentazione a disposizione non emergeva infatti alcun elemento a favore di una tale conclusione relativo a sequele infortunistiche di natura organica. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto che la presa in carico psichiatrica/psicoterapica fosse avvenuta con ritardo, comportando la cronicizzazione dei disturbi, era irrilevante in questo contesto poiché il preteso errore non aveva riguardato le conseguenze somatiche del sinistro.

5.4.4.2. Riferendosi al contenuto della perizia amministrativa, in cui gli esperti avrebbero ritenuto i disturbi come una conseguenza del trauma subito e della mancata presa in carico psichiatrica, il ricorrente ricorda che il Dr. med. E.________ avrebbe già riconosciuto il 18 giugno 2019 diversi traumi legati all'infortunio chiedendone il trattamento da parte dell'assicuratore, ciò che l'opponente non avrebbe fatto.

5.4.4.3. Anche queste critiche non possono convincere, posto che nuovamente non si confrontano con quanto esposto dalla Corte cantonale circa la necessità di differenziare, nel presente esame dell'adeguatezza del nesso causale, gli aspetti organici da quelli di natura psichica (cfr. anche consid. 5.3.1 supra), quest'ultimi includenti anche il loro mancato trattamento. Gli accertamenti del Dr. med. E.________, proposti dal ricorrente in questa sede benché essi non siano discussi nella sentenza impugnata, non possono essere considerati. Non una parola viene in effetti spesa nel ricorso per discutere l'ammissibilità di nova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (al riguardo, tra tante, cfr. sentenze 8C_546/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 2.3 e 8C_564/2022 del 20 giugno 2023 consid. 2 e i riferimenti).

5.4.5.

5.4.5.1. A mente dei giudici ticinesi, neppure si poteva sostenere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico fosse stata eccezionalmente lunga. A parte la degenza iniziale presso l'Unità operativa di chirurgia maxillo-facciale dell'Ospedale C.________ di V.________ e il soggiorno dal 14 al 17 novembre 2017 presso la Casa di cura F.________ di V.________, le cure prestate al ricorrente si erano tutte svolte su base ambulatoriale e erano consistite essenzialmente in accertamenti diagnostici (clinici e strumentali), in visite ambulatoriali di controllo (specialistiche e non), nell'assunzione di farmaci analgesici/antinfiammatori, antiepilettici e antidepressivi, così come nell'esecuzione di fisioterapia e di psicoterapia. Tali provvedimenti, ai sensi della giurisprudenza, non facevano parte della cura medica secondo il criterio in questione. Inoltre, nulla mutava la circostanza pretesa nel ricorso secondo cui la cura medica era a tutt'oggi ancora necessaria, posto che secondo la giurisprudenza non è decisivo l'aspetto temporale in quanto tale, bensì la natura e l'intensità della cura medica e se ci si deve attendere un miglioramento dello stato di salute.

5.4.5.2. Il ricorrente ritiene invece che le cure non sarebbero terminate il 17 novembre 2017, essendosi egli sottoposto a tre anni di distanza dall'infortunio ad una cura sperimentale comportante delle punture all'interno della bocca in prossimità del danno subito (trigemino). Ad oggi non vi sarebbe stata una cura risolutiva, con persistenza di dolori cronici. Inoltre, andrebbe considerata anche la mancanza del trattamento psichiatrico o psicoterapeutico idoneo, constatata dei periti del ZMB.

5.4.5.3. Come rettamente ricordato dai giudici ticinesi, le cure ambulatoriali e l'assunzione di farmaci antidolorifici non assurgono a un trattamento medico ai sensi dell'esame del criterio giurisprudenziale in questione (sentenze 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4; 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2). Nulla muta al riguardo l'assenza di una cura risolutiva a distanza di anni dall'infortunio, non essendo l'aspetto temporale l'unico elemento decisivo. Come a giusto titolo evidenziato nella sentenza impugnata, per costante giurisprudenza occorre tenere conto anche della natura e dell'intensità del trattamento, nonché se ci si può attendere ad un miglioramento dello stato di salute (cfr. DTF 148 V 138 consid. 5.2.1; in questa sentenza, tale criterio è stato ammesso in ragione del ricovero in ospedale per sette mesi dopo l'infortunio e dell'intensità degli interventi subiti, descritti al suo consid. 5.2.2, al quale si rinvia). Inoltre, per le ragioni già esposte in precedenza, il mancato trattamento psichiatrico - qui evocato senza peraltro spiegarne la pertinenza - è irrilevante. La censura è pertanto infondata.

5.4.6.

5.4.6.1. La Corte cantonale ha poi negato anche l'adempimento del criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute. Nel caso di specie, dalla perizia amministrativa emergeva in modo chiaro che se, nonostante i trattamenti terapeutici al quale era stato sottoposto, il ricorrente aveva continuato a lamentare disturbi invalidanti (che si erano pure cronicizzati e ampliati) era perché nel frattempo si era sovrapposta una problematica di natura psichica. Ciò non andava però considerato nel valutare l'adeguatezza del nesso causale, conformemente alla giurisprudenza.

5.4.6.2. Il ricorrente argomenta che il decorso sfavorevole non deve per forza essere la conseguenza del solo incidente (sentenza 8C_147/2017 del 2 agosto 2017 consid. 5.3). La sentenza impugnata non terrebbe conto della stretta e diretta correlazione fra le lesioni somatiche oggettivabili e lo stato psichico compromesso dell'assicurato. Il decorso sfavorevole sarebbe stato accertato dai periti amministrativi, secondo i quali il ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposto a un trattamento psichiatrico, evitando molto probabilmente così la cronicizzazione e l'ampliamento dei disturbi. Il ricorrente insiste poi che prima dell'incidente non avrebbe sofferto di alcun problema di salute.

5.4.6.3. Anche in questo caso il ragionamento dei giudici ticinesi può essere condiviso. In effetti, risulterebbe tautologico tenere conto dei disturbi psichici nella valutazione dei criteri atti a fondare l'adeguatezza del nesso causale tra l'infortunio e i disturbi psichici stessi. Si rileverà, in aggiunta, che secondo la giurisprudenza le argomentazioni fondate sul principio post hoc ergo propter hoc sono insufficienti, a sé stanti, per ammettere l'esistenza di un nesso di causalità tra i disturbi e l'evento assicurato (cfr. al riguardo, DTF 119 V 341 consid. 2b/bb).

5.4.7.

5.4.7.1. Secondo il Tribunale cantonale, pure il criterio dei disturbi somatici persistenti non era realizzato, tenuto conto dell'importante sovrapposizione psicogena e del fatto che le lamentele soggettive del ricorrente si erano rivelate (molto) parzialmente dimostrabili sul piano oggettivo.

5.4.7.2. A mente del ricorrente, il criterio sarebbe adempiuto dal momento che i disturbi somatici oggettivabili sarebbero stati riconosciuti dai medici del ZMB e sarebbero per loro natura strettamente collegati alle turbe psichiche.

5.4.7.3. Anche l'adempimento di questo criterio può essere negato, in unisono a quanto considerato dai giudici cantonali. Si ribadirà una volta ancora che, secondo la giurisprudenza, anche in questo frangente, i disturbi che si impongono come somatici ma che non possono essere spiegati a sufficienza dal profilo organico non vanno infatti presi in considerazione nell'esame della causalità adeguata secondo la prassi sviluppata nella DTF 115 V 133 (sentenze 8C_101/2020 del 9 giugno 2020 consid. 4.2.2; 8C_632/2018 del 10 maggio 2019 consid. 10.2, pubblicato in SVR 2019 UV n° 41 pag. 155; 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4; 8C_825/2008 del 9 aprile 2009 consid. 4.6).

5.4.8. Da quanto precede, dei sei precedenti criteri analizzati soltanto il primo (le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio) è risultato adempiuto, nella sua forma semplice. Anche ammettendo la realizzazione del settimo e ultimo criterio, quello relativo al grado e alla durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche, la causalità adeguata andrebbe ad ogni modo negata. L'analisi può dunque terminare qui.

5.5. Assente un nesso di causalità adeguata con l'infortunio, le richieste del ricorrente di aumentare il grado di "incapacità lucrativa" in ragione delle problematiche psicogene non possono essere accolte. La sentenza cantonale va dunque confermata.

Ne discende che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 27 marzo 2025

In nome della IV Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Viscione

Il Cancelliere: Colombi

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