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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
8C_668/2020
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
8C_668/2020, CH_BGer_008, 8C 668/2020
Entscheidungsdatum
16.12.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8C_668/2020

Sentenza del 16 dicembre 2020

I Corte di diritto sociale

Composizione Giudice federale Maillard, Presidente, Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona, opponente.

Oggetto Assicurazione sociale cantonale (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 settembre 2020 (42.2020.17).

Visto:

il giudizio del 28 settembre 2020 emesso dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui ha respinto il ricorso di A.________, nata nel 1968, e a carico di prestazioni assistenziali dal 2011, relativo alla trattenuta di fr. 150.- mensili alle prestazioni assistenziali di novembre e dicembre 2019, il decreto del 28 ottobre 2020 con cui è stato fissato un primo termine per il versamento di un anticipo spese, il decreto del 17 novembre 2020 che ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata il 31 ottobre 2020 siccome il ricorso sembrava non adempiere le condizioni di ammissibilità in alcuna sua parte, il medesimo decreto con cui è stato fissato un secondo termine improrogabile per il versamento di un anticipo spese, il silenzio della ricorrente,

considerando:

che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF), che all'ultima richiesta di anticipo spese non è stato dato alcun seguito, che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, che le spese giudiziarie della presente procedura, come già indicato nella sentenza 8C_382/2019 del 6 giugno 2019, sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.

Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 16 dicembre 2020

In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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