Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2021.17
Entscheidungsdatum
16.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2021.17

rs

Lugano 16 giugno 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 29 gennaio 2021 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Il 17 luglio 2019 l’USSI ha emesso un ordine di restituzione relativo alla somma di fr. 550.-- percepita indebitamente dalla ricorrente nei mesi di settembre e ottobre 2018, in quanto dagli accertamenti svolti e in particolare dalla documentazione pervenuta all’amministrazione in occasione della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 20 dicembre 2018 ha constatato di aver erroneamente calcolato la spesa relativa all’alloggio per i mesi di settembre e ottobre 2018 tenuto conto che la prima mensilità di affitto – dal 15 settembre al 14 ottobre 2018 – era gratuita e dovevano essere pagate unicamente le spese accessorie (cfr. doc. 86).

1.2. Il 5 agosto 2019 l’interessata, in relazione alla restituzione di fr. 550.--, ha proposto:

" 1) la restituzione è accordata su base mensile quando la beneficiaria torna a miglior condizione economica;

  1. per compensazione dagli importi (trasloco, Swisscaution) detratti illegalmente. (…)” (Doc. 85)

1.3. L’USSI, il 23 ottobre 2019, ha comunicato:

" (…)

  1. Come da prassi d’ufficio gli importi indebitamente percepiti vengono recuperati con delle trattenute mensili di CHF 150.00 dalla prestazione assistenziale, dopo la crescita in giudicato della decisione.

  2. Non è possibile compensare l’importo da restituire con gli importi recuperati per il trasloco e Swisscaution, in quanto tali questioni sono già oggetto di un reclamo presso il nostro servizio giuridico.

L’ordine di restituzione del 17 luglio 2019 di CHF 550.00 è regolarmente cresciuto in giudicato in data 3 ottobre 2019. Dal mese di novembre 2019 verranno pertanto effettuate delle trattenute di CHF 150.00 dalla sua prestazione assistenziale a parziale recupero dell’indebito percepito.” (Doc. 84)

1.4. Con decisione del 28 ottobre 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'095.-- mensili per i mesi di novembre e dicembre 2019.

Nel dettaglio della prestazione è stato indicato sia per il mese di novembre che per il mese di dicembre 2019 che la somma di fr. 1'945.-- mensile sarebbe stata versata alla beneficiaria dell’assistenza sociale, mentre l’importo di fr. 150.-- mensili sarebbe stato corrisposto all’USSI stesso, motivando come segue:

" (…)

VISTA LA CRESCITA IN GIUDICATO DELL’ORDINE DI RESTITUZIONE DEL 17.07.2019, DAL MESE DI NOVEMBRE 2019 VENGONO TRATTENUTI CHF 150.00 A PARZIALE RECUPERO DELL’INDEBITO PERCEPITO” (Doc. 72)

1.5. L’11 novembre 2019 RI 1 ha interposto reclamo contro il provvedimento del 28 ottobre 2019, chiedendo di rivedere quest’ultimo, in quanto, da un lato, non è stata considerata la sua proposta 5 agosto 2019 di “restituzione a miglior condizione economica”, dall’altro, la trattenuta sarebbe lesiva del suo fabbisogno esistenziale. La medesima ha aggiunto che “nel caso che la proposta fosse improponibile che venga concesso il condono offerto dalla legge” (cfr. doc. 71).

1.6. L’USSI, il 30 luglio 2020, ha emesso una decisione su reclamo con cui ha confermato il proprio provvedimento del 28 ottobre 2019 con cui dalla prestazione assistenziale ordinaria è stato dedotto l’importo di fr. 150.-- al mese a parziale recupero della somma di fr. 550.-- chiesta in restituzione (cfr. consid. 1.1.; 1.4.), rilevando:

" (…) Come chiarito nell’ambito delle Direttive SKOS/CSIAS/COSAS le prestazioni di sostegno vanno rimborsate (recte: restituite), se ottenute in modo illegale perché le informazioni fornite sulla propria situazione erano inesatte (COSAS n. E.3.3.). In ogni caso deve essere rispettato il minimo vitale assoluto, con una riduzione del forfait del 30% al massimo (cfr. COSAS n. A.6).

Nel caso in esame la riduzione mensile di CHF 150.- non raggiunge il 30% del forfait e non lede il minimo vitale.

La restituzione solo in caso di ritorno a miglior fortuna non è conforme alla funzione e alla necessità della restituzione, che di fatto porta alla corretta assegnazione di quanto effettivamente di diritto, recuperando quanto versato in eccesso. La proposta compensazione del 5 agosto 2019 si riferisce ad un credito dell’assistita non accertato. (…)” (Doc. 66)

1.7. Con sentenza 42.2020.17 del 28 settembre 2020 questa Corte ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione su reclamo del 30 luglio 2020. Da tale giudizio si evince:

" (…) Quando il beneficiario dell’assistenza sociale ha ricevuto a torto degli importi, come nel caso concreto (poiché era stato computato un importo della spesa alloggio maggiore di quello effettivo, visto che il primo periodo di locazione era gratuito), la restituzione deve avvenire senza indugio. Se questi percepisce ancora prestazioni assistenziali, la restituzione può avvenire pro rata temporis in deduzione di queste (cfr. consid. 2.6.). Tale soluzione rateale, con trattenuta da prestazioni in corso, si rivela del resto più favorevole per il beneficiario rispetto alla restituzione tramite un unico versamento.

Attendere l’eventuale ottenimento di migliore fortuna per restituire quanto ricevuto indebitamente, come auspicato dall’insorgente (cfr. doc. I; consid. 2.8.) non entra in considerazione, in quanto questa possibilità riguarda prestazioni assistenziali ricevute a pieno diritto in un determinato periodo della propria vita adempiendo le condizioni per la relativa erogazione (cfr. art. 33 Las; STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020).

La deduzione dalla prestazione assistenziale di fr. 150.-- al mese va, pertanto, considerata corretta ritenuto, d’altronde, che essa è inferiore al 30% del forfait di mantenimento, di fr. 995.-- per una persona sola nel 2019 (cfr. consid. 2.6.) e pure in ragione di motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.; STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67).

In effetti, da una parte, alla ricorrente nei mesi di novembre e dicembre 2019 sono stati corrisposti fr. 1'945.-- al mese su fr. 2'095.-- di prestazione assistenziale ordinaria mensile riconosciutale (cfr. doc. 7).

D’altra parte, in caso di concessione del condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 550.-- (cfr. doc. 6; A1), all’insorgente andrebbe ad ogni modo corrisposto l’importo complessivo di fr. 300.-- trattenuto a novembre e dicembre 2019. (…)”

Il Tribunale federale, con sentenza 8C_668/2020 del 16 dicembre 2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso di RI 1 contro il giudizio del TCA, poiché l’insorgente non ha dato seguito alla richiesta di anticipo spese. A carico della medesima sono peraltro state poste le spese giudiziarie di fr. 300.--.

1.8. Il 15 gennaio 2021 l’USSI ha emanato una decisione con cui ha dichiarato irricevibile la domanda di condono della somma di fr. 550.-- interposta da RI 1 l’11 novembre 2019 (cfr. consid. 1.5.), osservando:

" (…) La restituzione è stata decisa con ordine di restituzione 17 luglio 2019, il quale è cresciuto in giudicato (cfr. sentenza TCA del 28.9.2020 consid. 2.9.). La richiesta di condono doveva essere inoltrata relativamente alla citata decisone di restituzione. In concreto non è stata fatta.

Con la decisone 28 ottobre 2019 l’USSI non ha deciso la restituzione dell’importo di CHF 150.- oggetto della trattenuta, ma ha semplicemente applicato una trattenuta mensile, a recupero dell’indebito percepito. La domanda di condono relativa alla trattenuta in oggetto è quindi irricevibile.

Si rileva che, in ogni caso, l’interessata, che aveva tardivamente informato l’amministrazione delle circostanze determinanti per la corretta determinazione delle prestazioni, non ha addotto e dimostrato l’adempimento delle condizioni del condono, segnatamente la buona fede. (…)” (Doc. 9-12)

1.9. A seguito del reclamo interposto da RI 1 il 21 gennaio 2021 (cfr. doc. 6), l’USSI, il 29 gennaio 2021, ha emesso una decisione su reclamo con cui ha confermato la decisione di irricevibilità della domanda di condono (cfr. doc. A).

1.10. Contro la decisione su reclamo l’interessata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il rinvio della causa all’amministrazione per un nuovo giudizio nel senso di concederle il condono dell’importo di fr. 550.-- in virtù dell’art. 26 cpv. 3 Laps, nonché la restituzione di fr. 300.—trattenuti.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali la medesima ha addotto:

" (…) La presente decisione qui impugnata in merito al reclamo del 21 gennaio 2021 sulla decisione di condono del 15 gennaio 2021, afferma che l'ordine di restituzione del 17 luglio 2019 sarebbe cresciuto in giudicato. A torto. L'USSI semplicemente non ha reagito al suggerimento che la ricorrente aveva espresso. Questo silenzio è rimasto nell'incertezza. Con domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziale del 22 agosto 2019, accolta il 30 agosto 2019, appariva alla ricorrente che la proposta del 5 agosto 2019 fosse implicitamente accettata in quanto priva di trattenute. Al contrario invece se l'USSl avesse almeno declinato la proposta soffermandosi nelle sue pretese entro il termine di 30 giorni dell'ordinazione di restituzione del 17 luglio 2019 (notificato il 19.07.2019), la ricorrente avrebbe potuto formalmente contestare la decisione evocando l'art. 26 cpv. 3 Laps. Il diritto, la legge non vietano, non impediscono che durante una controversia giudiziaria le parti possono accordare una sospensione della procedura onde cercare un comune accordo extra giudiziario.

Il 23 ottobre 2019 l'USSl dichiara che dal mese di novembre 2019 verrà trattenuta l'importo di CHF 150.00 dalle prestazioni assistenziale poiché la decisione era cresciuta in giudicato "regolarmente" il 3 ottobre 2019. Non è dato a sapere il numero di giorni sospesi dalle ferie giudiziarie che l'USSl ha calcolato. Il 28 ottobre 2019 l'USSl emette la decisione sulla prestazione assistenziale (annullando e sostituendo quella del 30 agosto 2019 senza base legale e unilateralmente) trattenendo l'importo di CHF 150.00. Con reclamo dell'Il novembre 2019, la ricorrente contestava la decisione e chiedeva il condono della somma in questione di CHF 550.00. Da notare come le decisioni USSI (del 30 luglio 2020 e 15 gennaio 2021) omettono ogni giudizio sulla contestazione e proposta della ricorrente del 5 agosto 2019, esprimendosi per la prima volta il 29 gennaio 2021. Dicasi la stessa sorte per la sentenza di questo Tribunale 422020.17 del 28 settembre 2020 e del Tribunale federale 8C 668/2020 del 16 dicembre 2020. Tutte le istanze peccano non di poche chiare motivazioni sugli aspetti che la ricorrente ha ripetutamente sollecitato nei suoi ricorsi. Le decisioni ricevute sono meramente formali, acritiche fino a sé stessi.

Per quanto concerne il presunto "indebito percepito", va ricordato che l'USSl ha sempre ricevuto e ottenuto i documenti, le informazioni richieste corrette (art. 67 cpv. 1 Las). Ora che la funzionaria indubbiamente abbia commesso la negligenza di non aver prestato attenzione nel contenuto del contratto di locazione (prima mensilità gratuita) e di conseguenze avrebbe versato CHF 550.00 di "troppo" (l'apostrofo è d'obbligo in quanto come prevede COSAS 2016, B.3 Spesa alloggio, pag. 59 ritenuta eccessiva vanno comunque sostenute reclamo del 14.02.2019 e sentenza TCA 42.2019.15-16 del 10.07.2019) è di sua responsabilità (art. 61 CO) come evocato dalla ricorrente a più ripresa di cui questo Tribunale è rimasto silente. Arbitrario invece è considerare unicamente l'indebito alla parte considerata priva di cognizione di causa escludendo in assoluto la responsabilità da parte dall'autorità qualificata. Dicasi oltretutto che nelle decisioni citate in questo ricorso dalle autorità di prima e di seconda istanza, viene omessa la base legale per cui una decisione formale (accoglimento della prestazione ordinaria del 30 agosto 2019 passata in giudicato è stata annullata e sostituita unilateralmente con decisione del 28 ottobre 2019). Le conclusioni dell'autorità amministrativa e giudiziaria sono univoche nel respingere la domanda di condono della ricorrente è altrettanto ambigua: 1) la domanda sarebbe tardiva; 2) l'indebito percepito sarebbe conseguito in mala fede, malgrado nessun accertamento attendibile è stato effettuato da entrambi le istanze.

Le decisioni sono basate su insinuazioni prive di fondamento. Vi è il divieto di giudizi pregiudizievoli e l'obbligo di garantire equa procedura con chiare motivazioni. (…)” (Doc. I)

1.11. Nella sua risposta del 22 marzo 2021 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui di dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.12. Il 25 marzo 2021 la ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie e ha prodotto della documentazione (cfr. doc. V + B1-5).

1.13. Il doc. V + B1-5 è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia considerato irricevibile la domanda di condono dell’11 novembre 2019, poiché inoltrata in relazione alla decisione del 28 ottobre 2019 (che ha stabilito la trattenuta mensile di fr. 150.-- dalla prestazione assistenziale ordinaria di novembre e dicembre 2019 a parziale recupero di quanto percepito indebitamente; cfr. consid. 1.5.), quando invece avrebbe dovuto essere interposta relativamente all’ordine di restituzione di fr. 550.-- del 17 luglio 2019 (cfr. consid. 1.1.; 1.8.; 1.9.).

2.2. Per quanto attiene alle prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps."

Giusta l'art. 26 Laps:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d’assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l’USSI.

2.3. Il tenore dell’art. 26 cpv. 1 e 3 Laps corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), secondo cui “le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà”.

Pertanto al condono di prestazioni regolate dalla Laps e dalla Las tornano applicabili, per analogia, i disposti dell’Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) che precisano, in particolare, la condizione delle gravi difficoltà e le modalità di inoltro della domanda di condono (al riguardo, in relazione all’applicazione per analogia dell’art. 25 cpv. 2 LPGA nel caso di una restituzione in virtù dell’art. 26 Laps di assegni integrativi e di prima infanzia, cfr. STF 8C_421/2020 del 7 ottobre 2020).

L'art. 4 cpv. 1 OPGA enuncia che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Ai sensi del cpv. 2 determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

Il cpv. 4 prevede, poi, che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Secondo il cpv. 5 sul condono è pronunciata una decisione.

L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1La grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l'importo massimo secondo le categorie di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l'anno;

c. per tutti: quale importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell'ordinanza del DFI sui premi medi cantonali e regionali dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari3.

3Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall'attività lucrativa. Non è tenuto conto di un'eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12000 franchi;

c. per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

  • l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

  • la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può, quindi, essere accordato.

2.4. La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_213/2019 del 13 giugno 2019 consid. 2.1.; STF 8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1.; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid. 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_385/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

2.5. In concreto l’USSI, con decisione del 15 gennaio 2021, confermata dalla decisione su reclamo del 29 gennaio 2021, ha dichiarato la domanda di condono interposta dalla ricorrente l’11 novembre 2019 irricevibile, poiché inoltrata in relazione alla decisione del 28 ottobre 2019, con la quale l’amministrazione ha stabilito una trattenuta mensile di fr. 150.-- dalla prestazione assistenziale ordinaria di novembre e dicembre 2019 a parziale recupero di quanto percepito a torto. A mente dell’amministrazione “la richiesta di condono doveva essere relativa alla decisione restituzione del 17 luglio 2019, mentre nel caso in oggetto non è stata fatta” (cfr. doc. A; consid. 1.8.; 1.9.).

In proposito giova osservare che giusta l’art. 4 cpv. 4 OPGA la domanda di condono deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato.

In effetti per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Per quanto attiene al termine di 30 giorni di cui all’art. 4 cpv. 4 OPGA, va però evidenziato che si tratta di una prescrizione d’ordine e non di un termine di perenzione (cfr. STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5; DTF 132 V 42; STF 8C_602/2007 del 13 dicembre 2007 consid. 3; STFA C 169/05 del 13 aprile 2006).

Ne discende che nel caso di specie la richiesta di condono formulata dalla ricorrente l’11 novembre 2019 in relazione all’importo di fr. 550.-- la cui restituzione le è stata ordinata il 17 luglio 2019 (cfr. consid. 1.1.; 1.5.) non va ritenuta tardiva.

È vero che la stessa è stata inoltrata contestualmente al reclamo contro la decisione del 28 ottobre 2020 con cui dalla prestazione assistenziale ordinaria di novembre e dicembre 2019 è stato trattenuto l’importo di fr. 150.-- mensili a parziale recupero dell’indebito percepito (di complessivi fr. 550.--; cfr. consid. 1.4.).

È altrettanto vero, tuttavia, che l’insorgente, l’11 novembre 2019, dopo aver menzionato la decisione di restituzione del 17 luglio 2019, ha precisato di postulare il condono nel caso in cui non fosse accettata la sua contestazione contro la decisione del 28 ottobre 2019, e meglio avverso la deduzione di fr. 150.-- mensili. La medesima ha pure fatto riferimento al suo scritto del 5 agosto 2019 in cui aveva proposto che la restituzione fosse richiesta su base mensile quando sarebbe tornata a miglior condizione economica (cfr. doc. 71; consid. 1.2.).

La ricorrente ha, pertanto, inteso chiedere il condono della restituzione di fr. 550.-- qualora non fosse accolta la sua censura relativa all’applicazione della deduzione di fr. 150.-- quale parziale recupero di quanto percepito a torto nei mesi di settembre e ottobre 2018 al mese senza attendere un miglioramento della sua situazione finanziaria.

Di conseguenza, dopo che la vertenza afferente alla restituzione tramite deduzioni mensili dalle prestazioni assistenziali ordinarie si è conclusa con l’emanazione da parte di questo Tribunale della sentenza 42.2020.17 del 28 settembre 2020 che ha respinto il ricorso di RI 1, rispettivamente con il giudizio 8C_668/2020 del 16 dicembre 2020 del Tribunale federale che ha ritenuto inammissibile l’impugnativa della medesima a causa del mancato versamento dell’anticipo spese (cfr. consid. 1.7.), l’USSI avrebbe dovuto entrare nel merito della richiesta di condono, verificando l’adempimento o meno dei relativi presupposti (cfr. STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021).

In simili condizioni gli atti vanno rinviati all’USSI perché si pronunci sulla domanda di condono dell’11 novembre 2019 concernente la somma di fr. 550.-- nel senso appena esposto.

2.6. Riguardo al condono, come già osservato nella STCA 42.2020.17 del 28 settembre 2020, è utile rilevare, in primo luogo, che in una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il Tribunale federale ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede (condizione da adempiere, unitamente all’onere troppo grave, per ottenere il condono; cfr. consid. 2.2.-2.4.), a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.

In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

L’Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente

Il Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha deciso che la buona fede doveva essere negata nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.

Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

Al riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006 e STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015; STF 9C_43/2020 del 13 ottobre 2020; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015.

In secondo luogo, il TCA ricorda che, per costante giurisprudenza federale, quando a una persona può essere imputata soltanto una negligenza lieve, quest’ultima non è sufficiente per negarle la buona fede (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 8C_711/2019 del 2 aprile 2020 consid. 3.1.; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid. 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.).

2.7. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 26 febbraio 2021 per cui si applica il nuovo diritto.

Nell’ambito della procedura AI, il TF, a proposito dell’art. 69 cpv. 1 bis LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI, in caso di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, di pagamento di prestazioni a terzi o di condono della restituzione di prestazioni (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).

In casu l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne la richiesta di condono e non prestazioni.

Tuttavia, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, si prescinde dal carico di spese giudiziarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del 29 gennaio 2021 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’USSI perché emani una decisione nel merito in relazione alla richiesta di condono dell’ammontare di fr. 550.--.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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