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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
8C_17/2014
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
8C_17/2014, CH_BGer_008, 8C 17/2014
Entscheidungsdatum
30.01.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8C_17/2014 {T 0/2}

Sentenza del 30 gennaio 2014

I Corte di diritto sociale

Composizione Giudice federale Leuzinger, Presidente, cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento R.________, ricorrente,

contro

AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher,

opponente.

Oggetto Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 novembre 2013.

Considerando:

che con decisione su opposizione 18 ottobre 2013 la AXA Assicurazioni SA ha riformato la decisione iniziale di assegnazione della rendita LAINF (del 6 aprile 2005) nel senso che il grado d'invalidità del suo beneficiario, R., è stato ridotto dal 21 al 13% con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2004, che l'assicuratore infortuni ha tuttavia rinunciato alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse, che l'AXA con detta decisione ha nel contempo anche tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso, che l'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale preliminarmente ha chiesto di ripristinare l'effetto sospensivo del suo ricorso, che il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo con giudizio del 29 novembre 2013, che con un ricorso in materia di diritto pubblico datato 7 gennaio 2014 R. ha impugnato il giudizio cantonale al Tribunale federale, che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), che nei procedimenti che concernono, come in concreto, l'effetto sospensivo non si applica la sospensione dei termini dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF (art. 46 cpv. 2 LTF), che la pronuncia impugnata è stata notificata al ricorrente il 6 dicembre 2013, che in queste circostanze, il termine di impugnazione di trenta giorni essendo scaduto il 6 gennaio 2014 (art. 45 cpv. 1 LTF), il rimedio con-segnato alla posta svizzera l'8 gennaio seguente (data del timbro postale; art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo e quindi inammissibile, che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili, che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 30 gennaio 2014

In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Schäuble

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