Incarto n. 81.2011.44, 81.2012.505 DA 791/2011 DA 5596/2012
Bellinzona 30 aprile 2013
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Anna Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1 difeso da: DI 1
visti i decreti d’accusa n. 791/2011 del 7 marzo 2011 e 5596/2012 del 10 dicembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato, l’__________ a __________, con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 132 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
e propone la condanna
1 Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 230.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'600.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 1'300.-, ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 13 (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
e inoltre che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputato autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato, a __________, autostrada A2, il __________, con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 171 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
e propone la condanna
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 1'500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede per i fatti del __________ la derubricazione a infrazione semplice alla LCStr con la condanna ad una semplice multa di fr. 500.-; per i fatti del __________ postula la riduzione della pena a 10 aliquote giornaliere; l’ammontare delle aliquote, anche per i fatti del __________ qualora non fosse riconosciuta la derubricazione, dovrà essere di fr. 135.-;
infine chiede la rifusione delle spese legali in proporzione al grado di soccombenza;
considerato in fatto e in diritto
La velocità media rilevata, costatata a distanza costante su un tratto di 1’000 m, è stata di 147 Km/h, per una velocità punibile netta di 132 Km/h (dedotto il margine di tolleranza del 10%).
1.1. Il Procuratore pubblico ha così emanato nei confronti dell’imputato il decreto d’accusa per grave infrazione alle norme della circolazione, proponendo una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 230.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre a una multa di fr. 1'300.- e alle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
1.2. Con scritto 10 marzo 2011 IM 1 ha interposto tempestiva opposizione al decreto d’accusa.
2.1. Con decreto d’accusa, il Procuratore pubblico ha ritenuto l’imputato colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, proponendo una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 230.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre a una multa di fr. 1'500.- e alle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
2.2. Contro questo decreto d’accusa, IM 1 ha sollevato tempestiva opposizione in data 15 dicembre 2012.
In definitiva, sulla base della velocità dichiarata dall’imputato (90/100 Km/h), chiede la derubricazione dell’infrazione in infrazione semplice alle norme della circolazione ex art. 90 cifra 1 LCStr con una multa di fr. 500.- e, subordinatamente, la diminuzione del numero delle aliquote a 10 dall’ammontare di fr. 135.-, con sospensione della pena per un periodo di prova di 2 anni.
3.1. In concreto, non sono stati presentati sufficienti elementi atti a insinuare un ragionevole dubbio che l’accertamento della velocità non sia corretto.
Innanzitutto non si può sapere se il veicolo che l’imputato sostiene di aver visto fosse effettivamente quello della polizia e se “l’autocivetta” fosse davvero ferma quando gli agenti hanno notato IM 1 circolare ad alta velocità, e anche se così fosse, si ritiene che un accertamento su quel tratto di strada sia comunque possibile, specie ad opera di agenti appositamente formati e preposti a fare questo tipo di controllo. Per di più, data la conformità e l’ampiezza della strada, come pure la posizione favorevole dell’appostamento degli agenti, gli stessi avevano la possibilità di vedere sopraggiungere da lontano il veicolo e notarne l’alta velocità e dunque prepararsi alla partenza. Inoltre, si precisa che la polizia è giocoforza munita, per rilevamenti di questo genere, di veicoli adatti a raggiungere rapidamente la velocità percorsa da chi commette l’infrazione.
Dal tagliando del rilevamento in oggetto si vede che inizialmente la velocità era intorno ai 130 Km/h, ed è rimasta stabile per circa 500 m. Si può facilmente desumere che la polizia aveva quindi già raggiunto il veicolo ed era impegnata a mantenere la distanza costante: se invece non l’avesse ancora raggiunto, come sostiene l’imputato, si noterebbe un aumento della velocità seguito da un rallentamento. In seguito, dai 514 m ai 1'501 m, è stata registrata un’accelerazione fino a un picco di 159 Km/h. Questo aumento è verosimilmente da ascrivere al fatto che era stata raggiunta la sommità del colle dove la strada diventa quasi pianeggiante. Comprensibile poi il rallentamento negli ultimi 387 m di registrazione poiché doveva essere ormai prossima la nota curva che precede l’uscita per la piazza d’armi.
Sebbene la misurazione sia stata effettuata per una distanza di 1'888 m, è stato tenuto conto unicamente della velocità media nella fase centrale della registrazione, ovvero della finestra dai 514 m per un tratto di 1’000 m. Come detto, la velocità media rilevata è stata di 147 Km/h, da cui è stato dedotto il margine di tolleranza del 10%, per una velocità punibile di 132 Km/h.
3.2. L’utilizzo dell’apparecchiatura Multagraph è conforme e attendibile in quanto gli strumenti della polizia vengono regolarmente controllati e collaudati.
È possibile che durante un inseguimento la distanza non sia sempre perfettamente uguale poiché soggiace a fattori umani (il comportamento del conducente controllato, la valutazione della distanza da parte dell’agente che conduce il veicolo inseguitore e la sua reazione davanti ai cambiamenti di velocità del veicolo inseguito, gli eventuali sorpassi ecc.); proprio per questo motivo si cerca di stabilire la velocità media su un tratto più lungo possibile e si deduce un margine di sicurezza, che tiene conto, oltre che delle possibili imperfezioni tecniche, anche dei fattori citati.
La deduzione di un margine di tolleranza è dunque corretta e viene applicato in ogni caso, anche se l’inseguimento è avvenuto senza particolari difficoltà. Per misurazioni di almeno 1’000 metri viene applicata la percentuale di tolleranza pari al 10% (art. 8 cpv. 1 lett. g e allegato 1 OOCCS-USTRA).
Il Tribunale federale ha stabilito che chi supera di 30 km/h o più la velocità massima di 80 km/h consentita all'esterno delle località, commette oggettivamente una grave infrazione alle norme della circolazione stradale, indipendentemente dalle circostanze concrete del caso (DTF 124 II 259, consid. 2c).
4.1. Di conseguenza, non avendo l’imputato addotto altre argomentazioni o giustificazioni che inducano a scostarsi dal decreto d’accusa impugnato, l’addebito merita conferma.
5.1. A norma dell’art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, sulle autostrade, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere 120 km/h; se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (cpv. 5).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 124 II 259, consid. 2 b) bb), chi supera in autostrada di 35 km/h la velocità massima consentita commette una grave infrazione alle norme della circolazione stradale nel senso dell’art. 90 cifra 2 LCStr, a prescindere dalle circostanze concrete.
5.2. Di conseguenza, visto quanto in concreto commesso dall’imputato e vista la giurisprudenza federale in proposito, l’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione.
6.1. Secondo la giurisprudenza, il criterio essenziale per la commisurazione della pena è quello della gravità della colpa, per la cui valutazione entrano in considerazione diversi fattori.
Da una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno ad una banda e la recidiva.
Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 129 IV 6, consid. 6.1; 124 IV 44, consid. 2d, cfr. pure CCRP 28.04.2005, inc. n. 17.2002.58/66, consid. 5b e c, giurisprudenza emessa in relazione all’art. 63 vCP, pacificamente applicabile anche sotto l’egida del nuovo diritto, non avendo la novella legislativa nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa, cfr. FF 1999, p. 1704, cfr. pure Stratenwerth/ Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, ad art. 47, n. 4 e Petit commentaire CP I, ad art. 47, n. 1), non potendo trascurare, inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231; 6B.14/2007; 6P.152/20059; 6B_626/2009). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP diano luogo a un obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292 e DTF 124 IV 44).
Il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell’offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l’espressione di “risultato dell’attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto, nonché alla possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione riferendosi in quest’ultimo caso alla libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità (DTF 127 IV 101). In relazione a quest’ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell’autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell’art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell’atto. Le circostanze esterne si riferiscono per esempio a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena (FF 1999 1745, cfr. pure STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
Nella commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP 13.05.2010, inc. 17.2009.50, consid. 3.3.a e 4.2.b).
6.2. In concreto, ritenuto la ripetuta infrazione per elevata velocità, l’eccesso importante del limite di velocità consentito (52 Km/h nel primo caso e 51 Km/h nel secondo) creando un accresciuto pericolo per la sicurezza stradale, il breve lasso di tempo intercorso tra le due infrazioni e la giurisprudenza del Tribunale federale, una pena pecuniaria, per entrambe le fattispecie, di 50 aliquote giornaliere risulta confacentemente commisurata al grado di colpa.
L’ammontare dell’aliquota è fissato in considerazione delle entrate di fr. 16'666.- mensili netti, dalle quali si detraggono le usuali percentuali stabilite dal Tribunale federale (in CCRP 17.2009.51, consid. 4). Nel caso in oggetto è stato dedotta una maggiore percentuale forfettaria in ragione del 35% tenuto conto della sua particolare situazione famigliare. In conclusione, si perviene alla quantificazione dell’aliquota giornaliera per IM 1, arrotondata ai fr. 10.-, in fr. 170.-.
I decreti d’accusa che prevedono l’ammontare dell’aliquota giornaliera in fr. 230.- non possono pertanto essere riconfermati. Occorre invece, alla luce del risultato appena ottenuto, ritoccare l’ammontare delle stesse verso il basso fino ad un ammontare di fr. 170.-.
In casu, l’imputato, classe __________ e padre di tre figli, ha commesso le infrazioni in un periodo difficile della sua vita (si stava separando dalla moglie) e a suo carico non compaiono precedenti. Egli percorre annualmente numerosi chilometri alla guida della sua vettura (siccome responsabile regionale assicurativo) e solamente negli ultimi due anni ha commesso delle infrazioni. Occorre pure rilevare ch’egli ha riconosciuto l’errore per entrambe le infrazioni, anche se nella prima contesta la misurazione della velocità. L’imputato è inoltre apparso dispiaciuto per le infrazioni commesse e sembra aver preso coscienza del pericolo causato. Si reputa infine ch’egli conduca una vita equilibrata e stabile. Tali elementi permettono di concludere per l’assenza di un pronostico sfavorevole, prospettandosi invece una prognosi favorevole a che IM 1 non commetta altre infrazioni.
La pena pecuniaria può dunque essere sospesa per il periodo di prova di tre anni, periodo ritenuto sufficientemente lungo per trattene l’imputato dal commettere nuove infrazioni.
Appare opportuno nel caso in esame, per una questione di prevenzione speciale, aggiungere alla pena pecuniaria una multa. Questo si giustifica in base alle ripetute infrazioni commesse dall’imputato, avvenute a breve distanza l’una dall’altra, e sempre per eccessi elevati di velocità (oltre i 50 Km/h in entrambe le occasioni).
Tutto ben ponderato, questo giudice ritiene di poter fissare la multa per entrambe le infrazioni in fr. 2'000.-. Questo importo è confacentemente proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse nell’arco di poco tempo, rettamente commisurato al grado di colpa dell’insorgente e contenuto nei limiti concessi dalla legge. Lo stesso appare per di più idoneo a dissuaderlo dal commettere altre infrazioni in futuro.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, l’imputato ha diritto a un indennizzo se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato.
Questa disposizione non trova applicazione nel presente procedimento in quanto le infrazioni ascritte all’imputato sono state integralmente confermate. La domanda di indennizzo deve pertanto essere respinta.
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione
1.1. per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato, l’__________ a __________, con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 132 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.
1.2. per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato, a __________, autostrada A2, il __________, con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 171 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h.
2.1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 170.- (centosettanta), per un totale di fr. 8'500.- (ottomilacinquecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 2'000.- (duemila);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
IM 1
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 2'000.- multa
fr. 700.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 2'950.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.