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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
7B_578/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_578/2025, CH_BGer_006, 7B 578/2025
Entscheidungsdatum
22.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_578/2025

Sentenza del 22 luglio 2025

II Corte di diritto penale

Composizione Giudici federali Abrecht, Presidente, Koch, Kölz, Cancelliere Caprara.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Maria Galliani, ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto Proroga della carcerazione preventiva,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 maggio 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2025.129).

Fatti:

A.

A.________ è stato arrestato il 26 novembre 2024. Nei suoi confronti è stato ipotizzato il reato di assassinio, subordinatamente di omicidio intenzionale di sua cognata B.________.

B.

B.a. Il 29 novembre 2024, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto l'istanza della Procuratrice pubblica del 28 novembre 2024 e ha ordinato la carcerazione preventiva di A.________ fino al 26 febbraio 2025 compreso.

In seguito, in parziale accoglimento dell'istanza della Procuratrice pubblica del 21 febbraio 2025, il Giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione del 3 marzo 2025 ha prorogato la carcerazione preventiva di A.________ fino all'11 aprile 2025 compreso.

B.b. Il 17 aprile 2025, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la domanda di proroga della Procuratrice pubblica del 7 aprile 2025 e ha prorogato la carcerazione preventiva di A.________ fino al 30 maggio 2025 compreso.

Adita dall'interessato, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con giudizio del 22 maggio 2025 ne ha respinto il reclamo.

C.

A.________ presenta un ricorso in materia penale del 24 giugno 2025 al Tribunale federale avverso questo giudizio, chiedendo in via principale di annullarlo e di ordinare la sua scarcerazione immediata. In via subordinata, postula la sua scarcerazione con l'adozione di misure sostitutive in luogo della carcerazione nonché il rinvio degli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione. La Procuratrice pubblica postula con risposta del 1° luglio 2025 il respingimento del ricorso. Con scritto del 3 luglio 2025, A.________ ha rinunciato a presentare una replica. La Corte dei reclami penali rinuncia a presentare osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale.

Diritto:

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1).

1.1. Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione preventiva è ammissibile. Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). Si è inoltre in presenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 134 IV 237 consid. 1.3) e la legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF). La richiesta di scarcerazione immediata è ammissibile (art. 107 cpv. 2 LTF; DTF 133 I 270 consid. 1.1).

1.2. La proroga della carcerazione preventiva oggetto della presente procedura è scaduta il 30 maggio 2025 (cfr. lett. B.b supra). Il ricorrente è tuttora detenuto in regime di carcere preventivo, sulla base di un'altra decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi, estranea all'odierno procedimento. Secondo la giurisprudenza, ove la detenzione continui nonostante la decadenza dell'impugnata proroga, il ricorrente ha un interesse non solo teorico, ma pratico e attuale all'esame del ricorso. La misura contestata si potrebbe in effetti ripetere (come in realtà qui è avvenuto) in qualsiasi momento nelle stesse o simili circostanze, e un tempestivo esame della sua legalità da parte del Tribunale federale sarebbe impossibile in ogni singolo caso (cfr. DTF 137 IV 177 consid. 2.2; sentenza 7B_749/2023 del 30 ottobre 2023 consid. 1.2 e rinvii). Il ricorso è quindi di massima ammissibile per i motivi esposti.

2.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi puntualmente con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). A tal fine, non è sufficiente ribadire l'argomentazione già proposta dinanzi all'autorità inferiore (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 205 consid. 2.6; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

2.2. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui la limitazione dei motivi di ricorso prevista dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili (DTF 150 IV 149 consid. 3.3.2; 143 IV 316 consid. 3.3; 140 IV 57 consid. 2.2). Tuttavia, qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente sono manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 97 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 IV 149 consid. 3.3.2; 143 IV 330 consid. 2.1, 316 consid. 3.3).

2.3. Nella misura in cui il ricorrente, nell'ambito di una "premessa", si limita ad esporre una sua versione dei fatti, senza sostanziare l'arbitrarietà degli accertamenti svolti dalla Corte cantonale, il gravame denota carattere appellatorio e non va pertanto esaminato oltre. Lo stesso ricorrente, del resto, afferma che i fatti posti a fondamento del procedimento penale nei suoi confronti non sono mai stati oggetto di contestazione.

3.1. L'art. 212 cpv. 1 prima frase CPP dispone che di principio l'imputato resta in libertà. Secondo l'art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione (lett. a), influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b), o minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c). Il CPP prevede inoltre il rischio qualificato di recidiva (art. 221 cpv. 1bis CPP; v. al riguardo DTF 150 IV 360 consid. 3, 149 consid. 3; sentenze 7B_136/2025 del 4 marzo 2025 consid. 2 e 7B_1440/2024 del 5 febbraio 2025 consid. 4, entrambe destinate alla pubblicazione) e il rischio di commissione di un reato (art. 221 cpv. 2 CPP) quali ulteriori motivi particolari di carcerazione.

3.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la sussistenza e il grado di imputabilità penale come pure l'adeguatezza della sanzione alla colpa rispettivamente la relativa oggettività (indipendente dalla colpabilità) devono essere esaminate dal giudice del merito. Il caso è diverso quando eccezionalmente già nella procedura di controllo della carcerazione è chiaro che non può entrare in considerazione né una pena né una misura privativa della libertà (DTF 143 IV 330 consid. 2.2; v. anche sentenze 7B_1157/2024 del 29 novembre 2024 consid. 3.2.2; 1B_403/2022 del 23 agosto 2022 consid. 3.3.2).

3.3. L'apprezzamento di una perizia sottostà al libero apprezzamento delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP; DTF 141 IV 305 consid. 6.6.1), anch'esso in prima linea di competenza del giudice del merito (cfr. sentenze 6B_469/2023 del 6 febbraio 2025 consid. 3.2.2; 6B_1349/2022 del 24 gennaio 2025 consid. 6.3.3 e rinvii). Tale apprezzamento fa inoltre parte dell'accertamento dei fatti, il quale può essere contestato in questa sede unicamente laddove esso risulti manifestamente inesatto o svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (sentenze 7B_160/2025 dell'11 marzo 2025 consid. 4.2; 7B_53/2024 del 7 febbraio 2024 consid. 7.2.2; cfr. consid. 2.2 supra in fine).

Nell'ambito di una perizia ordinata per fugare dei dubbi circa l'imputabilità dell'autore (cfr. art. 20 CP; art. 182 CPP), il perito deve esprimersi sulla sua capacità di valutare il carattere illecito di un atto (cosiddetta "Einsichtsfähigkeit") e sulla sua capacità di comportarsi di conseguenza (cosiddetta "Steuerungsfähigkeit"). La decisione circa la sussistenza e il grado di imputabilità penale è invece competenza esclusiva del giudice del merito (cfr. GIAN EGE, Der Affekt im schweizerischen Strafrecht, 2017, pag. 335 segg., 352 seg.).

3.4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura di controllo della carcerazione sia già stata esperita una perizia psichiatrica, tale perizia non dev'essere sottoposta a un apprezzamento esteso da parte del giudice della carcerazione (come invece nell'ambito del giudizio nel merito) ma bensì unicamente a un esame sommario (sentenze 7B_160/2025 dell'11 marzo 2025 consid. 4.2; 7B_108/2025 del 24 febbraio 2025 consid. 3.3 e rinvii). In altre parole, il giudice della carcerazione non deve effettuare una valutazione completa ed esaustiva della perizia psichiatrica esperita nell'ambito della procedura di controllo della carcerazione né anticipare il relativo giudizio del giudice del merito (sentenze 7B_859/2024 del 17 settembre 2024 consid. 4.2.2; 7B_49/2024 del 2 febbraio 2024 consid. 3.3 e rinvii).

4.1. In concreto, il ricorrente non contesta la sussistenza di gravi indizi di reato a suo carico (art. 221 cpv. 1 CPP). Egli postula tuttavia la sua immediata scarcerazione in quanto "non imputabile", come emergerebbe chiaramente dalla perizia psichiatrica redatta dal perito giudiziario dr. med. C.________.

4.2. Nella misura in cui il ricorrente nel suo ricorso tematizza e critica la decisione della Procuratrice pubblica di ordinare una nuova perizia presso un nuovo perito, la censura esula dall'oggetto del presente procedimento e non deve essere esaminata oltre in questa sede. La nomina del secondo perito da parte della Procuratrice pubblica, per stessa ammissione del ricorrente, è inoltre attualmente oggetto di contestazione dinanzi alla Corte dei reclami penali, motivo per cui al riguardo non si è (ancora) in presenza di una decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LTF.

4.3. In data 20 gennaio 2025, il perito giudiziario dr. med. C.________ ha reso il suo referto sul ricorrente. Il perito ha ritenuto che, al momento dei fatti, il ricorrente presentasse "sicuramente almeno due condizioni psichiche, e probabilmente una terza", e meglio: un disturbo di personalità anancastico (ossessivo-compulsivo), una reazione acuta da stress e una sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva. Il perito ha ritenuto che "la complessa e grave turba psichica rilevata [...] è la condizione indispensabile alla realizzazione dei reati presi in considerazione".

In merito all'incapacità o alla scemata imputabilità, il perito ha ritenuto che il ricorrente "non era incapace di valutare il carattere illecito del suo gesto, di cui è stato in grado di ricordare abbastanza precisamente la dinamica". Circa la capacità di valutare il carattere illecito della sua azione, il perito, dopo aver precisato come "sia impossibile determinarlo con esattezza", ha ritenuto che la stessa era "scemata in modo lieve-medio". Ha quindi concluso che "- con verosimiglianza preponderante - la capacità di agire conformemente alla pur scemata (in misura lieve-media) capacità di valutare il carattere dell'atto era totalmente soppressa dalla violenta scarica emotiva." Di conseguenza, il perito ha ritenuto che il ricorrente ha agito in uno stato di capacità di valutare scemata in modo lieve-medio e di incapacità di agire, motivi per cui "dal punto di vista psichiatrico-forense dev'essere considerato non imputabile". Per il perito il ricorrente è tutt'ora affetto dal disturbo anancastico di personalità e dalla sindrome di disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva. Secondo il perito, quest'ultima reazione "viene ora alimentata non più dalle circostanze che ne sono state la causa (stress e preoccupazioni per la cognata, ecc. [...]), ma dalle conseguenze della reazione acuta da stress: crimine commesso, carcerazione, separazione dai congiunti, rimorsi, preoccupazioni per il futuro". Il perito ha aggiunto che i fatti oggetto del procedimento "sono in correlazione prevalente, se non proprio esclusiva, con la reazione acuta da stress" e che "per sua natura, essa è stata di breve durata, si è risolta e pertanto non necessita di un trattamento". Ha inoltre ritenuto che "meritano invece attenzione, sebbene non siano gravi, tanto il disturbo di personalità anancastico che la sindrome da disadattamento. Il primo potrebbe portare il peritando a sovraccaricarsi di incombenze e fatiche, ma anche di scrupoli e preoccupazioni, che potrebbero rinfocolare e - nella peggiore delle ipotesi - aggravare la seconda (...)." Il perito ha concluso che "per evitare questi rischi, un trattamento stazionario non è né necessario né più promettente di un sostegno psicologico/psicoterapeutico ambulatoriale, eventualmente accompagnato da misure farmacologiche". Il 25 febbraio 2025, dopo aver ricevuto i nuovi atti istruttori nel frattempo esperiti, il perito ha ritenuto che non fossero emersi nuovi elementi che permettessero di mettere in dubbio le conclusioni della sua perizia e ha pertanto confermato le sue precedenti valutazioni. Il 31 marzo 2025, il perito ha prodotto il complemento e la delucidazione peritale.

4.4. La Corte cantonale ha ritenuto che nel caso in esame la situazione non appare chiara a tal punto da potere ritenere dato un caso di eccezione come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 3.2 supra). Ha considerato che al momento attuale, vista anche la richiesta da parte del magistrato inquirente di un secondo parere, non si possa determinare con assoluta certezza che il ricorrente verrà ritenuto non imputabile dal giudice del merito e che quest'ultimo non ordinerà nei suoi confronti né una condanna ad una pena né una misura stazionaria. A mente della Corte cantonale, le riflessioni e i dubbi sulle conclusioni peritali sollevati dal magistrato inquirente appaiono comprensibili vista la fattispecie. La Corte cantonale ha rilevato l'indubbia complessità nonché gravità del caso in esame, considerato che lo stesso perito ha più volte sottolineato nel suo referto di essersi approfonditamente confrontato "con le difficoltà (di valutazione) che casi di questo tipo indiscutibilmente pongono al perito", ciò che impone anche alle autorità giudiziarie chiamate ad esprimersi sulla sua carcerazione una certa cautela. La Corte cantonale ha concluso di non ritenere giustificata l'immediata scarcerazione del ricorrente, considerato che non può essere dato per certo che nei suoi confronti non entrerà in considerazione né una condanna né una misura ex art. 374 CPP.

4.5.

4.5.1. Le critiche ricorsuali non meritano tutela. Come già esposto (cfr. consid. 3.2 supra), la sussistenza e il grado di imputabilità penale devono essere esaminate dal giudice del merito. Il caso è diverso quando eccezionalmente già nella procedura di controllo della carcerazione è chiaro che non può entrare in considerazione né una pena né una misura privativa della libertà. La Corte cantonale non ha violato il diritto federale in quanto ha negato la sussistenza di un tale caso eccezionale.

4.5.2. Il perito ha indicato che la capacità del ricorrente di agire conformemente alla pur scemata (in misura lieve-media) capacità di valutare il carattere dell'atto con "verosimiglianza preponderante" era "totalmente soppressa" dalla "violenta scarica emotiva", concludendo che il ricorrente a causa della sua incapacità di agire dev'essere considerato "non imputabile" (cfr. consid. 4.3 supra).

Come già esposto (cfr. consid. 3.4 supra), la valutazione approfondita di una perizia psichiatrica è compito del giudice del merito. Pertanto, nell'ambito della procedura di controllo della carcerazione il giudice della carcerazione si deve limitare a un esame sommario della perizia. Inoltre, la decisione circa la sussistenza e il grado di imputabilità penale è competenza esclusiva del giudice del merito (cfr. consid. 3.3 supra). Fatte queste premesse, si rileva che, come rettamente ritenuto dalla Procuratrice pubblica, gli accertamenti peritali svolti (finora) non permettono al momento attuale di escludere con certezza che il ricorrente, al momento dei fatti oggetto del procedimento penale a suo carico, fosse (almeno parzialmente) penalmente capace. A tal proposito, si rileva che il perito nel suo complemento della perizia ha affermato quanto segue: "facendo uno sforzo di immaginazione potrei ravvisare una cosciente intenzionalità accompagnata da una più o meno chiara volontà omicida. [...] dovrei comunque riconoscere un'imputabilità scemata in modo molto grave" (AI MP 136 pag. 6). Pertanto è a giusta ragione che la Corte cantonale ha ritenuto che al momento attuale l'imputabilità penale del ricorrente non può essere esclusa con certezza.

4.5.3. Nella misura in cui il ricorrente censura una violazione del suo diritto di ottenere una decisione sufficientemente motivata, derivante dal suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), la censura risulta infondata. La Corte cantonale ha infatti sufficientemente spiegato le ragioni per cui ha negato la sussistenza di un caso eccezionale ai sensi dell'esposta giurisprudenza (cfr. consid. 3.2 supra). I motivi alla base di tale valutazione sono chiaramente indicati nel giudizio impugnato, in modo tale da permettere al ricorrente di contestarlo in questa sede con cognizione di causa (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).

5.1. Il ricorrente contesta l'esistenza di un pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP).

5.2. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. a CPP non deve essere soltanto possibile, ma deve rivestire il carattere di una certa probabilità. In altri termini, si ammette questo pericolo quando l'imputato, se fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale o all'esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena non basta di per sé a motivare la carcerazione; devono essere piuttosto valutati e accertati i motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile ma probabile, tenendo conto dell'insieme delle circostanze, quali il carattere dell'interessato, i suoi legami familiari e sociali, l'assenza di un domicilio fisso e le sue risorse economiche come pure i suoi contatti con l'estero. Da sola, la gravità dell'infrazione non può giustificare la proroga della carcerazione, anche se spesso essa permette di presumere un pericolo di fuga a causa dell'importanza della pena che incombe sull'imputato (DTF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3; sentenze 7B_375/2025 del 9 maggio 2025 consid. 6.1; 7B_327/2025 del 25 aprile 2025 consid. 3.2).

5.3. La Corte cantonale ha accertato che il ricorrente è cittadino italiano, pensionato e da oltre quarant'anni risiede in Svizzera insieme alla moglie in una casa di loro proprietà. I suoi figli, adulti e indipendenti, lavorano e abitano a loro volta in Svizzera. Il ricorrente fa parte di diversi gruppi e associazioni e risulta essere integrato socialmente.

A mente della Corte cantonale, tuttavia, il ricorrente dimostra di avere anche uno stretto legame con l'Italia, suo paese d'origine. Egli infatti vi si è sempre recato regolarmente e risulta conoscere ed essere pratico del sistema amministrativo italiano, ricevendo egli la rendita pensionistica italiana, gestendo un appartamento di sua proprietà a X.________ adibito a B&B ed essendosi occupato delle questioni burocratiche e amministrative della cognata quando era ancora in vita. In Italia risiede anche il resto della sua famiglia, e meglio i suoi fratelli e nipoti, con i quali egli ha un ottimo e stretto rapporto familiare. Suo fratello, residente a Y.________, ha chiesto e ottenuto permessi di visita e telefonici per poterlo venire a trovare in carcere. Secondo la Corte cantonale, lo stesso ricorrente si sarebbe dichiarato disposto a trasferirsi in Italia durante i giorni settimanali presso il domicilio della cognata, per starle più vicino, poterla aiutare più facilmente e accompagnarla al lavoro. Ciò che per la Corte cantonale dimostra una evidente facilità, in caso di necessità, di trasferimento in Italia. Insieme alla moglie, avevano anche in previsione di trasferirsi per sei mesi all'anno in Italia quando ella sarebbe andata in pensione. La Corte cantonale ritiene che la combinazione, da un lato, della situazione personale del ricorrente (presenza di un evidente e solido legame con l'Italia, nonché una facilità e possibilità anche immediata di trasferirvisi) con, dall'altro lato, la sua situazione personale attuale, vista anche la gravità dei fatti e dei reati ipotizzati e la possibilità di una condanna a una pena detentiva di durata importante, possa nel concreto creare un manifesto e importante pericolo di fuga in capo al ricorrente.

5.4. Il ricorrente, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. consid. 2.1 supra), non si confronta puntualmente con l'esposta motivazione della sentenza impugnata con la quale la Corte cantonale ha confermato l'esistenza di un pericolo di fuga.

Laddove il ricorrente afferma che egli non avrebbe "alcun interesse" a rifugiarsi in Italia poiché non rischierebbe la condanna ad una pena e nemmeno a una misura terapeutica stazionaria, la censura non merita tutela. Nel caso di specie, come già esposto (cfr. consid. 4.5 supra), al momento attuale la condanna a una tale sanzione privativa della libertà non può essere esclusa con certezza. Nella misura in cui il ricorrente afferma che il suo legame con i suoi fratelli che vivono in Italia non risulterebbe "particolarmente stretto", rispettivamente che i beni immobiliari in Italia non sarebbero di sua proprietà, egli si limita a fornire una sua versione dei fatti, contrapponendola agli accertamenti svolti dalla Corte cantonale, senza dimostrarne l'arbitrarietà. In definitiva, il ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale, confermando l'esistenza di un pericolo di fuga, avrebbe violato il diritto.

Il ricorrente critica il rifiuto di adottare misure sostitutive in luogo della carcerazione preventiva. A tal proposito, tuttavia, egli si limita ad addurre che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte cantonale, l'adozione di misure sostitutive quali il deposito dei documenti e/o l'obbligo di firma e/o il pagamento di una cauzione risulterebbero idonee a contenere l'ipotizzato pericolo di fuga. Limitandosi così facendo a ribadire l'argomentazione già proposta dinanzi all'autorità inferiore, il ricorrente non dimostra con una motivazione conforme alle esposte esigenze (cfr. consid. 2.1 supra) perché la Corte cantonale, rifiutando di adottare misure sostitutive in luogo alla carcerazione preventiva, avrebbe violato il diritto.

Il ricorrente non critica puntualmente la proporzionalità della durata della carcerazione (art. 42 cpv. 2 LTF), motivo per cui tale questione non deve essere esaminata oltre in questa sede.

Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino.

Losanna, 22 luglio 2025 In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara

Zitate

Gesetze

17

Cost

  • art. 29 Cost

CP

  • art. 20 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 182 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 374 CPP

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 78 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 107 LTF

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