Incarto n. 72.2019.22 72.2019.40 72.2019.106
Lugano, 8 maggio 2019/sg
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Francesca Verda Chiocchetti, Presidente
GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1 patrocinato dall’avv. RAAP 1 ACPR 2 ACPR 3 ACPR 4 ACPR 5 ACPR 6 ACPR 7 ACPR 8 ACPR 9 ACPR 10 ACPR 11 ACPR 12 ACPR 13 ACPR 14 ACPR 15 ACPR 16 ACPR 17 ACPR 18 ACPR 19 ACPR 20
contro
IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 30 ottobre 2018 al 21 dicembre 2018 (53 giorni); posto in anticipata esecuzione della pena dal 22 dicembre 2018
IM 2, rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 12 novembre 2018 al 14 febbraio 2019 (95 giorni), richiesta la carcerazione di sicurezza il 14 febbraio 2019
IM 3, rappresentato dall’avv. DUF 3
in carcerazione preventiva dal 21 novembre 2018 al 19 dicembre 2018 (29 giorni); posto in anticipata esecuzione della pena dal 20 dicembre 2019
imputati, IM 1 e IM 2, a norma dell’atto d’accusa nr. 27/2019 del 14.02.2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
A. IM 1 e IM 2
per avere,
a __________ e __________,
il 14.07.2018 e il 13.09.2018,
ripetutamente preso parte a un’aggressione a danno di una o più presone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo,
e meglio per avere,
1.1. a __________, in Via __________,
il 14.07.2018, verso le ore 22:00,
IM 1, IM 2 e IM 3 raggiungendo __________ e , dopo che questi ultimi avevano preteso telefonicamente la restituzione di CHF 50.00 dalla minore __________ (), ragazza di IM 2,
quindi IM 3 afferrando __________ alle spalle e spingendolo contro una recinsione, infine appoggiando la sua mano sinistra sulla spalla destra di quest’ultimo e mimando di infilzarlo all’altezza dell’addome con una bottiglia di vetro rotta,
IM 1 colpendo __________ con un pugno alla testa, e
IM 2 spintonando e insultando __________,
dandosi infine tutti e tre alla fuga, temendo l’arrivo della polizia,
preso così parte all’aggressione a danno di __________ e __________,
con la conseguenza che, per il loro agire, __________ ha riportato una contusio capitis, come indicato nella lettera di dimissioni 15.07.2018 dell’Ospedale __________ di __________;
1.2. a __________, in Piazza __________,
il 13.10.2018, poco dopo la mezzanotte,
IM 1, IM 2 e la minore __________ (__________) raggiungendo ACPR 2 e ACPR 1,
__________ colpendo ACPR 2 e ACPR 1 con delle sberle al volto,
IM 1 colpendo entrambi con dei calci all’altezza dei fianchi e ACPR 2 con almeno un pugno al volto, e
IM 2 colpendo ACPR 1 con un calcio al volto quando quest’ultimo era riverso a terra,
dandosi infine tutti e tre alla fuga, temendo l’arrivo della polizia,
preso così parte all’aggressione a danno di ACPR 2 e ACPR 1,
con la conseguenza che, per il loro agire, ACPR 1 ha riportato la lussazione postero laterale del gomito sinistro, come indicato nella lettera di dimissioni 08.11.2018 dell’Ospedale __________ di __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 134 CP;
siccome commesso come associati a una banda intesa a commettere furti rispettivamente per mestiere,
per avere,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________,
nel periodo compreso tra il 15.09.2018 e il 27.09.2018,
agendo in correità tra loro e in parte in correità con la minore __________ (__________),
in 11 distinte occasioni,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto cose mobili altrui per un valore parziale denunciato di almeno CHF 6'239.70,
in particolare per avere,
2.1. a __________, in Via __________, presso l’ACPR 20, la notte del 15/16.09.2018, agendo in correità con la minore __________, sottratto a danno dell’ACPR 20 rappresentata da __________, un portamonete, 9 bottiglie di bevande alcoliche/analcoliche e denaro contante pari a CHF 1'778.70 per un valore complessivo denunciato di CHF 1'958.70, nonché sottratto dal distributore di sigarette presente all’interno dell’esercizio pubblico, a danno della ACPR 17, rappresentata da __________, 69 pacchetti di sigarette e denaro contante pari a CHF 210.00 per un valore complessivo denunciato di CHF 775.00;
2.2. __________, in Via __________, il 16.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno di __________, sottratto un trita canapa, valore della refurtiva non quantificato;
2.3. a __________, in Via __________, presso la Chiesa Parrocchiale, il 20.09.2018, a danno della Parrocchia ACPR 4, tentato di sottrarre cose mobili altrui, desistendo non riuscendo a forzare il tabernacolo;
2.4. a __________, presso la __________, il 20.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno del Comune ACPR 5, sottratto denaro contante per un valore complessivo denunciato di CHF 500.00;
2.5. a __________, presso la Chiesa __________, il 20.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno della Parrocchia ACPR 6, sottratto denaro contante per un valore complessivo denunciato di CHF 6.00;
2.6. a __________, in Via __________, presso il __________, la notte del 20/21.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno del ACPR 8, rappresentato da __________, sottratto, un telefono cellulare, un tablet, delle bottiglie di vodka e denaro contante pari a qualche decina di franchi per un valore parziale denunciato di almeno CHF 1’400.00;
2.7. a __________, in Via __________, presso il Ristorante __________, la notte del 22/23.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno della Società ACPR 9, rappresentata da __________, gerente del Ristorante __________, tentato di sottrarre cose mobili altrui desistendo poiché allarmati dalla presenza di un televisore acceso all’interno dello stabile;
2.8. a __________, presso il ACPR 10, la notte del 22/23.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno del ACPR 10, sottratto una cassetta delle offerte e denaro contante pari a CHF 1'000.00 per un valore complessivo denunciato di CHF 1'600.00;
2.9. a __________, in Via __________, presso il ACPR 11, la notte del 22/23.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno del ACPR 11, rappresentata da __________, tentato di sottrarre cose mobili altrui desistendo poiché allarmati dalla presenza di alcuni passanti;
2.10. a __________, in Via __________, presso l’esercizio pubblico ACPR 7, la notte del 26/27.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno del ACPR 7, rappresentato da __________, tentato di sottrarre cose mobili altrui desistendo poiché allarmati dalla presenza di una luce rossa lampeggiante all’interno del locale;
2.11. a __________, in Via __________, presso il __________, la notte del 26/27.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno del ACPR 8, rappresentato da __________, sottratto alcune bottiglie di bevande alcoliche e denaro contante per alcune decine di franchi (valore della refurtiva non quantificato);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 139 cifra 1, 2, 3 CP in relazione all’art. 22 CP limitatamente ai punti 2.3, 2.7, 2.9 e 2.10;
per avere,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________,
nel periodo compreso tra il 15.09.2018 e il 27.09.2018,
agendo in correità tra loro e in parte in correità con la minore __________,
in 11 distinte occasioni,
intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili delle cose altrui con un danno parzialmente quantificato in almeno CHF 22'819.73,
in particolare per avere al fine di commettere i furti di cui,
3.1. al punto 2.1 del presente atto d’accusa, a __________, la notte del 15/16.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno dell’ACPR 20, forzandola, danneggiato la porta di accesso all’esercizio pubblico provocando un pregiudizio denunciato di CHF 5'581.58 nonché, a danno della ACPR 17, forzandolo, il distributore di sigarette provocando un pregiudizio denunciato di CHF 5'169.60;
3.2. al punto 2.2 del presente atto d’accusa, a __________, il 16.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno di __________, forzandola, danneggiato la porta d’entrata dell’appartamento locato a __________, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 1'292.40;
3.3. al punto 2.3 del presente atto d’accusa, a __________, il 20.09.2018, a danno della Parrocchia ACPR 4, nel tentativo di forzare il tabernacolo, danneggiato il profilo di marmo dello stesso, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 1'082.40;
3.4. al punto 2.4 del presente atto d’accusa, a __________, il 20.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno del Comune ACPR 5, forzandoli, danneggiato due cassette per le offerte, il tabernacolo e la porta della sacrestia, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 2'453.90;
3.5. al punto 2.5 del presente atto d’accusa, a __________, il 20.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno della Parrocchia ACPR 6, forzandole, danneggiato due cassette per le offerte, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 2'660.20;
3.6. al punto 2.6 del presente atto d’accusa, a __________, la notte del 20/21.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno della ACPR 8, forzandoli, danneggiato la porta d’accesso e il registratore di cassa del __________, provocando un pregiudizio parzialmente denunciato di CHF 800.00;
3.7. al punto 2.7 del presente atto d’accusa, a __________, la notte del 22/23.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno della Società ACPR 9, tentando di forzarla, danneggiato la porta finestra del ristorante, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 500.00;
3.8. al punto 2.8 del presente atto d’accusa, a __________, la notte del 22/23.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno del ACPR 10, tentando di forzarlo, danneggiato il portone d’accesso, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 1'429.65;
3.9. al punto 2.9 del presente atto d’accusa, a __________, la notte del 22/23.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno del ACPR 11, tentando di forzarla, danneggiato la porta d’accesso e la serratura della stessa, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 250.00;
3.10. al punto 2.10 del presente atto d’accusa, a __________, la notte del 26/27.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno della ACPR 7, forzandola, danneggiato la porta principale del __________, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 300.00;
3.11. al punto 2.11 del presente atto d’accusa, a __________, la notte del 26/27.09.2018, agendo in correità con la minore __________, a danno della ACPR 8, forzandoli, danneggiato la porta d’accesso e il registratore di cassa del __________, provocando un pregiudizio denunciato di CHF 1'300.00;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CP in parte in relazione con l’art. 172ter CP limitatamente al punto 3.9;
per essere,
a __________,
nel periodo compreso tra il 20.09.2018 e il 27.09.2018,
in 3 distinte occasioni,
agendo in correità fra loro e con la minore __________,
indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, al fine di commettere di furti di cui,
4.1. al punto 2.6 del presente atto d’accusa, a __________, la notte del 20/21.09.2018, entrati nel __________;
4.2. al punto 2.10 del presente atto d’accusa, a __________, la notte del 26/27.09.2018, entrati nel __________;
4.3. al punto 2.11 del presente atto d’accusa, a __________, la notte del 26/27.09.2018, entrati nel __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 186 CP;
B. IM 1
siccome commesso per mestiere e in parte come associato ad una banda intesa a commettere furti,
per avere,
a __________, __________, __________, __________ e __________,
nel periodo compreso fra il 22.08.2018 e il 13.09.2018,
agendo in parte in correità con __________ (__________), IM 3, , , __________ () e __________ (),
in 13 distinte occasioni,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto cose mobili altrui per un valore parziale denunciato di almeno CHF 5'050.80,
in particolare per avere,
5.1. in un imprecisato giorno nel periodo compreso tra il 01.06.2018 e il 31.08.2018, a __________ e __________, presso la farmacia __________ e presso il negozio __________, in 5 occasioni, a danno dei citati negozi, sottratto 9 profumi per un valore complessivo di almeno CHF 1’200.00;
5.2. in un imprecisato giorno nel periodo compreso tra il 01.06.2018 e il 31.08.2018, a __________, presso il negozio __________, in 2 occasioni, a danno del citato negozio, sottratto capi di abbigliamento per un valore complessivo di almeno CHF 160.00;
5.3. a __________, in Via __________, il 22.08.2018, agendo in correità con i minori __________ e __________, a danno di ACPR 13, sottratto denaro contante, ammontare della refurtiva non quantificato;
5.4. a __________, in Via __________, presso l’Hotel __________, il 29.08.2018, agendo in correità con IM 3, a danno di __________, tentato di sottrarre cose mobili altrui desistendo non trovando nulla di valore salvo della marijuana;
5.5. a __________, in Via __________, presso la Farmacia ACPR 14, la sera del 31.08.2018, agendo in correità con il minore __________ e __________, a danno della Farmacia ACPR 14, rappresentata da __________, sottratto 10 confezioni di Temesta exp. 2.5 50, 6 confezioni di Temesta exp. 1.0 50 e denaro contante pari a CHF 400.00 per un valore complessivo denunciato di CHF 569.20;
5.6. a __________, in Via __________, presso il distributore di benzina ACPR 15, la notte del 08/09.09.2018, agendo in correità con __________ e il minore __________, a danno di ACPR 15, rappresentata da __________, tentato di sottrarre cose mobili altrui desistendo poiché allarmati dall’allarme antifurto;
5.7. a __________, in Via __________, presso l’Osteria ACPR 16, nelle prime ore del 09.09.2018, agendo in correità con il minore __________ e __________, a danno della ACPR 17, sottratto dal distributore di sigarette presente nell’esercizio pubblico, 145 pacchetti di sigarette e denaro contante pari a CHF 1'902.20 per un valore complessivo denunciato di CHF 3'121.60;
5.8. ad __________, in Via __________, presso il Ristorante ACPR 19, il 13.09.2018, agendo in correità con i minori __________ e __________, a danno del Ristorante ACPR 19, rappresentato da __________, tentato di sottrarre cose mobili altrui desistendo poiché allarmati dalla presenza di un passante;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 139 cifra 1, 2, 3 cpv. 2 CP in relazione all’art. 22 CP limitatamente ai punti 5.4, 5.6 e 5.8;
per avere,
a __________, __________, __________, __________ e __________,
nel periodo compreso fra il 22.08.2018 e il 13.09.2018,
in sei distinte occasioni,
agendo in correità in parte con __________ (__________), IM 3, , , __________ () e __________ (),
in 6 distinte occasioni,
intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili delle cose altrui con un danno parzialmente quantificato in almeno CHF 8'613.26,
in particolare per avere al fine di commettere i furti di cui,
6.1. al punto 5.3 del presente atto d’accusa, a __________, la sera del 22.08.2018, a danno di ACPR 13, agendo in correità con i minori __________ e __________, forzandole, intenzionalmente danneggiato una finestra e una porta interna, provocando un pregiudizio non meglio quantificato;
6.2. al punto 5.4 del presente atto d’accusa, a __________, il 29.08.2018, agendo in correità con IM 3, a danno della ACPR 12, forzandola, danneggiato la porta della camera ___ dell’Hotel __________, provocando un pregiudizio quantificato in CHF 1'755.51;
6.3. al punto 5.5 del presente atto d’accusa, a __________, la sera del 31.08.2018, agendo in correità con il minore __________ e __________, a danno della Farmacia ACPR 14, forzandola, intenzionalmente danneggiato una porta in alluminio, provocando un pregiudizio quantificato in CHF 1'800.00;
6.4. al punto 5.6 del presente atto d’accusa, a __________, la notte del 08/09.09.2018, agendo in correità con il minore __________ e __________, a danno della ACPR 15, tentando di forzare una porta del negozio, danneggiato la medesima, provocando un pregiudizio quantificato in CHF 300.00;
6.5. al punto 5.7 del presente atto d’accusa, a __________, nelle prime ore del 09.09.2018, agendo in correità con il minore __________ e __________, a danno dell’Osteria ACPR 16, forzandole, danneggiato due finestre e una porta interna, provocando un pregiudizio quantificato di CHF 1'296.00 e, danno della ACPR 17, forzandolo, il distributore di sigarette, provocando un pregiudizio quantificato in CHF 500.00;
6.6. al punto 5.8 del presente atto d’accusa, ad __________, il 13.09.2018, agendo in correità con i minori __________ e __________, a danno del Ristorante ACPR 19, tentando di forzare la porta principale dell’esercizio pubblico, danneggiato la medesima, provocando un pregiudizio quantificato in CHF 2'961.75;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CP;
per essere,
a __________, __________, __________ e __________,
nel periodo compreso fra il 22.08.2018 e il 09.09.2018,
agendo in correità in parte con __________ (__________), IM 3, , , __________ () e __________ (),
in 5 distinte occasioni,
indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, al fine di commettere i furti di cui
7.1. al punto 5.3 del presente atto d’accusa, a __________, il 22.08.2018, agendo in correità con i minori __________ e __________, entrato nell’abitazione di ACPR 13;
7.2. al punto 5.4 del presente atto d’accusa, a __________, il 29.08.2018, agendo in correità con IM 3, entrato nell’Hotel __________;
7.3. al punto 5.5 del presente atto d’accusa, a __________, il 31.08.2018, agendo in correità con il minore __________ e __________, entrato nella Farmacia ACPR 14;
7.4. al punto 5.6 del presente atto d’accusa, a __________, la notte 08/09.09.2018, agendo in correità con il minore __________ e __________, tentato di entrare nella stazione di servizio ACPR 15;
7.5. al punto 5.7 del presente atto d’accusa, a __________, nelle prime ore del 09.09.2018, agendo in correità con il minore __________ e __________, entrato nell’esercizio pubblico Osteria ACPR 16;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 186 CP in combinazione con l’art. 22 CP limitatamente al punto 7.4;
per avere,
a __________, presso la Clinica __________,
in un imprecisato giorno nel periodo compreso fra il 01.01.2018 e il 28.02.2018,
compiuto un atto sessuale con __________ (__________) persona minore di anni sedici al momento dei fatti,
consumando con quest’ultima, nella camera a lei in uso, un rapporto sessuale completo pene/vagina;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 187 cifra 1 CP;
per avere,
sulle tratte stradali __________ – __________, __________ – __________, __________ – __________ nonché a __________ e a __________,
nel periodo compreso tra il 01.04.2018 e il 30.10.2018,
ripetutamente condotto un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta e ripetutamente messo un veicolo a motore a disposizione di un conducente del quale sapeva o doveva sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza richiesta,
e meglio per avere,
9.1. sulle tratte stradali __________ – __________, __________ – __________, __________ – __________, nel periodo compreso tra il 01.04.2018 e il 30.10.2018, in almeno una ventina di occasioni, condotto lo scooter Yamaha, di sua proprietà, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
9.2. a __________ e __________, in imprecisati giorni nel periodo compreso tra il 01.06.2018 e il 30.10.2018, in un imprecisato numero di occasioni,
messo a disposizione lo scooter Yamaha di sua proprietà, a IMPU 3, __________, IM 2 e __________, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che questi ultimi non erano titolari della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. a, e LCStr;
per avere,
sulle tratte stradali __________ – __________, __________ – __________, __________ – __________ nonché a __________ e a __________,
nel periodo compreso tra il 01.04.2018 e il 30.10.2018,
ripetutamente condotto un veicolo a motore senza la licenza di circolazione o le targhe di controllo richieste, rispettivamente sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile, nonché quale detentore di veicolo privo di licenza di circolazione, di targhe di controllo e di assicurazione per la responsabilità civile, messo a disposizione di terzi,
e meglio per avere,
10.1. sulle tratte stradali __________ – __________, __________ – __________, __________ – __________, nel periodo compreso tra il 01.04.2018 e il 30.10.2018, in almeno una ventina di occasioni, condotto lo scooter marca Yamaha di sua proprietà, senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, nonché sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
10.2. a __________ e __________, in imprecisati giorni nel periodo compreso tra il 01.06.2018 e il 30.10.2018, in un imprecisato numero di occasioni, quale detentore dello scooter Yamaha messo lo stesso a disposizione di IM 3, __________, IM 2 e __________ sapendo che era privo di licenza di circolazione, di targhe di controllo e di assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 96 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 e cpv. 3 LCStr;
per avere, senza essere autorizzato e senza indicazione medica,
a __________, __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,
nel periodo compreso tra il 01.02.2016 e il 30.10.2018,
e meglio per avere,
11.1. senza essere autorizzato, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, nel periodo compreso tra il 01.02.2016 e il 30.10.2018, procurato in altro modo a terzi, segnatamente offrendoli, almeno 20 grammi di cocaina e 18 grammi di marijuana a IM 2, IM 3 e __________, 10 grammi di hashish a terze persone non meglio identificate, un imprecisato numero di pastiglie di Temesta, Stilnox e Xanax a terze persone tra cui __________, __________, IM 2 e __________, nonché una boccetta di metadone a __________ e __________;
11.2. senza indicazione medica, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, in un imprecisato giorno compresa tra il 01.02.2016 e il 30.10.2018, offerto una boccetta di metadone a __________, persona di età inferiore ai 18 anni;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. c e art. 19bis LStup;
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,
nel periodo compreso tra il 02.11.2017 e il 30.10.2018,
intenzionalmente consumato almeno 15 grammi di marijuana, 25 grammi di cocaina e 20 grammi di hashish;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup;
per avere,
a __________, __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,
nel periodo compreso tra il 01.12.2017 e il 30.10.2018,
messo in commercio medicamenti, e meglio __________, offrendone un’imprecisata quantità ad __________, __________, IM 2, __________, e IM 3;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 87 cpv. 1 lett. f LTer in combinazione con l’art. 86 cpv. 1 lett. a LTer;
C. IM 2 singolarmente
per avere,
a __________, in Via __________,
il 13.09.2018, verso le ore 18:00,
preso parte a un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo,
e meglio per avere,
dopo che tra IM 3 e __________ vi è stata una breve discussione verbale subito seguita da alcune sberle al volto date da IM 3a quest’ultimo,
dopo che __________ si è allontanato di qualche metro ed è stato raggiunto di corsa da __________, IM 2 e IM 3, dove quest’ultimo l’ha colpito con un calcio a piedi pari all’altezza del petto e una volta a terra, è salito a cavalcioni sopra di lui e l’ha ripetutamente colpito con dei pugni al volto,
colpendo IM 2 a sua volta __________ con almeno un calcio al volto,
dandosi infine tutti e tre alla fuga, temendo l’arrivo della polizia,
preso così parte all’aggressione a danno di __________,
con la conseguenza che, per il loro agire, __________ ha riportato una ferita lacero contusa al labbro superiore sinistro, come indicato nel rapporto di intervento 13.09.2018 del Servizio Ambulanza __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 134 CP;
per avere,
a __________ e a __________,
nel periodo compreso tra il 01.06.2018 e il 30.10.2018,
sottratto per farne uso,
15.1. a __________, la notte del 15/16.09.2018, a danno dell’ACPR 20, una bicicletta per recarsi sino a __________;
15.2. a __________, presso la stazione FFS, in un imprecisato giorno nel periodo compreso tra il 01.06.2018 e il 30.10.2018, un motorino di marca e modello sconosciuti di ignoto proprietario, per recarsi sino a __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 94 cpv. 1 lett. a, cpv. 4 LCStr;
per avere,
a __________ e sulla tratta stradale __________ – __________, nel periodo compreso tra il 01.06.2018 e il 30.10.2018,
in almeno 2 occasioni, ripetutamente condotto un motorino di marca e modello sconosciuti di ignoto proprietario, nonché lo scooter Yamaha di proprietà di IM 1, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr;
per avere,
a __________, nel periodo compreso tra il 01.06.2018 e il 30.10.2018,
condotto lo scooter marca Yamaha di proprietà di IM 1, senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, nonché sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 96 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 LCStr;
per avere,
a __________,
nel periodo compreso tra il 01.06.2018 e il 12.11.2018,
senza diritto, posseduto un tirapugni, arma vietata ai sensi della LArm;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm;
per avere,
senza essere autorizzato e senza indicazione medica,
a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,
nel periodo compreso tra il 30.06.2017 e il 12.11.2018,
procurato in altro modo a terzi sostanze stupefacenti,
e meglio per avere,
19.1. senza essere autorizzato, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, nel periodo compreso tra il 30.06.2017 e il 12.11.2018,
in un imprecisato numero di occasioni, procurato in altro modo a terze persone, facendo da tramite, almeno 25 grammi di marijuana, e offrendo loro un imprecisato quantitativo di marijuana;
19.2. senza indicazione medica, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, nel periodo compreso tra il 30.06.2017 e il 12.11.2018,
in un imprecisato numero di occasioni, procurato in altro modo a terze persone di età inferiore ai 18 anni, offrendogliene, un imprecisato quantitativo di marijuana;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. c, art. 19bis LStup;
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,
nel periodo compreso tra il 30.06.2017 e il 12.11.2018,
intenzionalmente consumato almeno 448 grammi di marijuana, 4.8 grammi di cocaina e un imprecisato numero di pastiglie di Xanax;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup;
imputato, IM 3, a norma dell’atto d’accusa nr. 19/2019 del 29.01.2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
per avere, il 14.07.2018 e il 13.09.2018,
a __________ e __________,
ripetutamente preso parte a un’aggressione a danno di una o più presone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo,
e meglio, per avere,
1.1. il 14.07.2018, a __________, in Via __________,
afferrando e stringendo __________ alle spalle nonché spingendolo contro una recinsione e infine appoggiando la mano sinistra sulla sua spalla destra mimando di infilzarlo all’altezza dell’addome con una bottiglia di vetro rotta, IM 1 invece lo colpiva con un pugno alla testa e IM 2 spintonava e insultava __________,
dandosi infine tutti alla fuga, temendo l’arrivo della polizia,
preso così parte all’aggressione a danno di __________ e __________,
con la conseguenza che, per il loro agire, __________ ha riportato una contusio capitis, come indicato nella lettera di dimissioni 15.07.2018 dell’Ospedale __________ di __________;
1.2. il 13.09.2018, a __________, in Via __________,
colpendo __________ prima con una sberla al volto e poi, dopo aver preso la rincorsa, con un calcio a piedi pari all’addome, facendolo così cadere a terra, e lì salendo a cavalcioni sopra di lui e indi colpendolo con almeno 3-4 pugni al volto, mentre IM 2 lo colpiva con un calcio,
preso così parte all’aggressione a danno di __________,
con la conseguenza che, per il loro agire, __________ ha riportato ua ferita lacero contusa al labbro superiore sinistro, come indicato nel rapporto di intervento 13.09.2018 del Servizio Ambulanza __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 134 CP;
per avere,
il 29.08.2018, a __________, presso la camera nr. ___ del Garni __________,
agendo in correità con IM 1,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, tentato di sottrarre al fine di appropriarsene cose mobili altrui,
dopo aver guadagnato l’accesso alla camera di __________, forzandone la porta, tentato di sottrarre cose mobili appartenenti a quest’ultimo senza riuscirci non trovando nulla;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 139 CP in combinazione con l’art. 22 cpv. 1 CP;
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 2 del presente AA,
agendo in correità con IM 1,
alfine di compiere il tentato furto ai danni di __________,
prendendola a spallate e forzandola con un attrezzo da scasso, deteriorato la porta della camera no. ___,
cagionando un danno all’accusatrice privata ACPR 12, rappresentante del Garni __________, di CHF 1'755.51;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 144 CP;
per essersi,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 2 del presente AA,
agendo in correità con IM 1
indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto,
introdotto negli spazi del Garni __________, rappresentato dalla ACPR 12, alfine di compiere il tentato furto con scasso a danno di __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 186 CP;
per avere,
in un imprecisato giorno nel periodo compreso tra il 08.02.2018 e il 13.02.2018, a __________ presso l’abitazione della di lui madre,
compiuto un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,
consumando un rapporto sessuale pene-vagina con __________ (__________);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 187 cifra 1 CP;
per avere,
in un imprecisato giorno nel corso dell’estate 2018, a __________, nei pressi della stazione FFS,
condotto lo scooter marca Yamaha di proprietà di IM 1, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr;
per avere,
nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 6 del presente AA,
condotto lo scooter marca Yamaha di proprietà di IM 1, senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste,
nonché,
sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 96 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 LCStr;
per avere,
senza essere autorizzato rispettivamente senza indicazione medica,
nel periodo compreso tra il 01.04.2016 e il 21.11.2018, a __________ e in altre non meglio precisate località del Canton Ticino,
procurato in altro modo, segnatamente offrendoglieli, almeno 20 grammi di marijuana, una decina di pastiglie di Xanax e altrettante di Valium a terze persone maggiorenni e minorenni, nonché alienato a IM 1 6-7 pastiglie di Xanax al costo di CHF 20.00;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. c LStup e dall’art. 19bis LStup;
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo compreso tra il 14.06.2018 e il 21.11.2018, a __________ e in altre non meglio precisate località del Canton Ticino,
intenzionalmente consumato almeno 320 grammi di marijuana e un imprecisato quantitativo di cocaina, di hashish e di pastiglie di Xanax;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup;
ed inoltre, IM 3, imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 87/2019 del 24.04.2019, emanato dal Procuratore Pubblico PP 1 di,
infrazione alla LF sugli stupefacenti (minori)
per avere,
a __________, __________ e __________,
nel periodo compreso tra il mese di aprile 2017 e l’estate del 2018,
senza indicazione medica, fornito al minorenne __________ (__________) 120/140 grammi di marijuana, vendendoglieli in confezioni da 100 grammi a CHF 750.00/800.00 l’una, da 10 grammi a CHF 100.00 l’una e da 5 grammi a CHF 50.00 l’una;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall’art. 19bis LStup;
Presenti: - la Procuratrice pubblica PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
l’imputato IM 3, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 3.
Espletato il pubblico dibattimento:
lunedì 6 maggio 2019, dalle ore 09:30 alle ore 17:30; martedì 7 maggio 2019, dalle ore 09:30 alle ore 17:30; mercoledì 8 maggio 2019, dalle ore 15:00 alle ore 15:40.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
La Presidente propone alle parti di modificare i punti 2 e 5 dell’AA 27/2019 nel senso che il furto aggravato, in parte tentato, è ripetuto, nonché il punto 1.1, nel senso di indicare “” anziché “”.
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, il quale per la sua requisitoria formula e motiva le seguenti conclusioni:
leggendo l’atto di accusa saltano all’occhio tre cose: il numero di episodi avvenuti in un breve lasso di tempo, la natura violenta dei reati, la giovane età di chi li ha perpetrati (19 anni IM 1 20 anni IM 2, 22 anni IM 3). I tre imputati hanno agito senza alcun rispetto per le regole della collettività, indifferenti ai metodi educativi, senza punti di riferimento. Essi hanno perso i comuni valori morali, infrangendo la legalità come fosse una banalità, diventando ladri e picchiatori. La Pubblica accusa, dopo aver premesso che “delinquenti non si nasce”, si domanda quando i tre si sono persi. La noia, il troppo tempo libero a disposizione, li portava a bighellonare senza meta, a stare in giro. Ciò aveva un costo e bisognava procurarsi soldi con la vendita di stupefacenti. Se qualcuno si imbatteva in loro quando “schizzavano male” erano botte. Se c’era uno scooter a disposizione tanto meglio. E, se poi si poteva avere un rapporto sessuale con una ragazza di quattordici anni, “dove è il problema se è lei che ci provava”. Davanti a un no dei genitori, i tre imputati hanno fatto spallucce o hanno avuto reazioni verbali violente, per poi continuare a fare quel che volevano. Al termine del processo avremo tre giovani adulti che, se lasciati soli, torneranno a delinquere. La PP, venendo ai fatti, premette che essi sono per lo più stati ammessi dagli imputati. L’aggressione a danno di __________ e __________ del 14 luglio 2018 è stata un episodio assai violento. Lo hanno detto gli stessi imputati. IM 2 ha detto “l’ho colpito proprio bene con il calcio”. Lo ha detto pure __________: “sono rimasto molto scosso sia per il pugno ricevuto, sia per le minacce”. IM 3, con una bottiglia di vetro, ha mimato di infilzarlo all’addome. Il fatto di vedere la vittima che si era spaventata ha fatto ridere gli imputati. IM 2 stava lucidamente decidendo se picchiare un ragazzo che non aveva fatto nulla. IM 2 non era ubriaco. Ha riflettuto se picchiare __________. Quanto all’aggressione del 13 settembre 2018, IM 2 ha ammesso di aver partecipato all’aggressione di __________, ha tuttavia poi modificato la propria versione sostenendo che il calcio lo ha sferrato all’anca, e non più alla coscia, della vittima. IM 3 in sede d’inchiesta è stato maggiormente collaborativo, ha ammesso tutti i fatti che troviamo nell’atto di accusa. Perché dovrebbe mentire sulla circostanza che IM 2 abbia tirato un calcio in faccia alla vittima? IM 2 non era nuovo al tirar calci alle persone. Né può essere ritenuto credibile __________ quando sostiene. “il figlio di __________ non mi ha picchiato”, verosimile invece è piuttosto che tale deposizione sia stata resa da una persona che ha ricevuto intimidazioni. Resta il fatto che un tassista, testimone oculare dell’aggressione, ha testimoniato in sede d’inchiesta di aver visto 3 / 4 persone che correvano e una di loro, di colore, che avrebbe spiccato un salto colpendo una persona con un calcio, precisando che l’impatto del colpo assestato era stato forte.
Venendo all’aggressione del “13 ottobre 2018” ai due svizzeri tedeschi sulla sessantina, IM 1 e __________ hanno ammesso i fatti. Le due vittime sono state picchiate senza alcun motivo. Al riguardo IM 2 ha detto agli inquirenti “credo che IM 1 abbia attaccato briga con questi due”, aggiungendo che lui è pure intervenuto tirando un calcio. La lite è scaturita per futili motivi, perché IM 1 voleva attaccar briga.
Quanto all’episodio al __________ e, in particolare, all’incontro con i fratelli __________ e con __________ che ben mostra le dinamiche del terzetto, IM 2 lo ammette: l’intenzione era di fare a botte, loro avevano minacciato IM 1 e quindi dovevano pagare. Le botte della sera prima non erano bastate, sul treno avevano osato minacciare IM 1. Venendo ai furti, ai danneggiamenti e alle violazioni di domicilio, IM 2 e IM 1 hanno ammesso gli 11 furti e IM 1 ha ammesso 13 furti. Gli autori non avevano un lavoro, la refurtiva costituiva per loro una vera e propria entrata per permetter loro di bighellonare e di acquistare capi firmati. IM 3 e IM 1 hanno ammesso gli atti sessuali su fanciulli (art. 187 CP). La differenza di età con la vittima superava i tre anni (cifra 2) né sussistevano circostanze particolari (cifra 3). Non rientriamo nell’eccezione stabilita dal legislatore per non punire gli amori giovanili, rapporti sfociati in relazioni sentimentali. IM 3 ha detto “non è mai stata la mia ragazza”. IM 1 ha dal canto suo parlato di un solo rapporto “pene-vagina”. Un unico rapporto, non mosso da sentimenti, ma mosso forse da noia. Per IM 2 il caso era diverso ed è sfociato in un abbandono. Gli imputati hanno pure ammesso le infrazioni alla LCStr, mentre le infrazioni e contravvenzioni alla LStup sono state ammesse con qualche ritrattazione, accampando essi la scusa di non ricordare, essendo trascorso parecchio tempo oppure simulando ricordi selettivi. Anche la contravvenzione alla legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici è ammessa. Venendo all’atto aggiuntivo, IM 3 prima ha contestato di aver venduto marijuana al minorenne, poi messo a confronto con il minorenne, l’ha ammessa limitatamente a 15 grammi. Da parte sua, il minorenne ha ben spiegato non solo quando ha acquistato la marijuana da IM 3, ma anche quanta gli è stata venduta da IM 3. Il minorenne è credibile in quanto si autoaccusa. Che IM 3 fosse attivo nello spaccio di marijuana lo dice lo stesso IM 1: “IM 3 spacciava”, “più volte siamo andati a casa sua”, ”aveva 300 grammi di erba”. Per la PP IM 3 ha spacciato almeno 120 grammi di marijuana e non solo 15 grammi.
Venendo alla colpa dei tre imputati, tutti e tre sono giovani adulti.
Iniziando da IM 3, è grave la colpa di chi per futili motivi picchia delle persone, senza che queste persone gli abbiano fatto alcunché, di chi manifesta disprezzo per l’incolumità degli altri, di chi si insinua in spazi intimi per compiere dei furti, di chi spaccia marijuana ai minorenni. Poteva evitare di spaventare e picchiare __________, così come poteva evitare di compire gli altri reati a suo carico. IM 3 un assaggio di carcere lo aveva già fatto. Egli era all’anagrafe il più vecchio, non ha fatto tesoro della sua età. A suo favore va considerato ch’egli ha collaborato con gli inquirenti fin dal primo interrogatorio fornendo dei buoni elementi per l’inchiesta, così come va tenuto conto del suo trascorso difficile. La prognosi non è, in ogni caso, favorevole. La PP chiede che a IM 3 sia inflitta una pena detentiva di 16 mesi di cui 8 mesi sospesi condizionalmente e i restanti 8 mesi da espiare, pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai decreti d’accusa 08.08.2016, 19.06.2017, 18.08.2017 e 09.04.2018 del Ministero pubblico del Cantone Ticino. Postula, inoltre, che IM 3 sia condannato al pagamento di una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 10.- cadauna, nonché a quello di una multa di fr. 100.-. Chiede, inoltre, che IM 3 sia espulso dal territorio svizzero per un tempo di cinque anni.
Venendo a IM 2, diverse deposizioni evidenziano la sua aggressività verbale e fisica nonché il fatto che “diventa cattivo quando schizza male”. È poi grave la colpa di chi compie 11 furti in meno di due settimane, furti perpetrati anche per noia. IM 2 poteva evitare di compiere le tre aggressioni o le infrazioni alla LCStr o quella alla LArm. IM 2 ha scelto di non rispettare le regole di convivenza civile. IM 2 non si è mai pentito. A suo favore va riconosciuta una certa collaborazione in sede d’inchiesta, con qualche reticenza ad esempio per quanto attiene all’ammissione del calcio a __________. Va poi tenuto conto di una scemata imputabilità di grado lieve e del non facile trascorso familiare. La Pubblica Accusa chiede che IM 2 sia condannato a una pena detentiva di 24 mesi di cui 12 mesi sospesi condizionalmente e i restanti 12 mesi da espiare, pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa 11.09.2018 del Ministero pubblico del Cantone Ticino. La Pubblica accusa chiede la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni inflitta col predetto decreto. Postula, inoltre, che IM 2 sia condannato al pagamento di una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 10.- cadauna, nonché a quello di una multa di fr. 200.-. La Pubblica accusa domanda infine che sia ordinata a carico del condannato una misura terapeutica ambulatoriale ex art. 63 CP con presa a carico da parte psichiatrica e l’attuazione di una curatela generale, la cui durata va valutata in corso d’esecuzione.
In quanto a IM 1, emerge dagli atti che egli è un trascinatore. È, come detto da __________ “Una persona pericolosa” “per piccoli sgarbi, è permaloso e se la lega al dito”, “tanti hanno paura di lui”. IM 2 ha detto “è un tipo agitato”, “cerca spesso la rissa. __________ aggiunge “IM 1 è sempre alla ricerca di soldi” (AI 46 pag. 8). Per IM 1 non si può parlare di collaborazione. Egli si è sbarazzato del telefono. Per i cellulari recuperati egli non ha voluto indicare i codici di sblocco. Egli si è poi ritenuto certo di non aver lasciato traccia sui luoghi dei fatti. Egli ha finanche sfidato gli inquirenti: durante il verbale d’arresto ha dichiarato “non ho fatto nessuno dei furti che mi viene contestato”, potete verificare attraverso le impronte o le tracce del DNA. Gli era stato consigliato di consumare la suola delle scarpe andando in bici e frenando con i piedi. IM 1 è un astuto giovane criminale. Il 3 novembre 2018 consegna allo psichiatra un biglietto in cui scrive “prima di fare un furto ho sempre bisogno che qualcuno m’incoraggi”. In realtà le risultanze istruttorie dicono ben altro. Per IM 1 di pentimento neanche l’ombra. Egli ha detto che in carcere ha avuto il tempo di pensare, aggiungendo di essere pentito. Ma di tempo ne aveva già prima.
A suo favore va tenuto conto di una scemata imputabilità di grado lieve, mentre è arbitrario ritenere che al momento dei fatti fosse sempre intossicato da alcool o stupefacenti. IM 3 in merito all’aggressione ai due svizzero tedeschi ha detto agli inquirenti “non eravamo ubriachi”. IM 1 in 10 mesi non ha consumato molti stupefacenti: 15 grammi di marijuana ovvero 3 canne da 0,5 grammi al mese e 2 grammi di cocaina. Anche per IM 1 la PP chiede, pertanto, la conferma dell’atto di accusa. A mente della Pubblica Accusa anche per IM 1 va ordinata una misura ambulatoriale ex art. 63 CP consistente in un trattamento psicoterapeutico, psicoattitudinale per un periodo di almeno 3 anni.
La Pubblica Accusa chiede che IM 1 sia condannato a una pena detentiva di 36 mesi di cui 10 mesi già eseguiti e i restanti 16 mesi ancora da espiare, pena interamente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza del Tribunale dei minorenni 04.12.2018. La Pubblica accusa postula, inoltre, che IM 1 sia condannato al pagamento di una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 10.- cadauna, nonché a quello di una multa di fr. 100.-. La Pubblica accusa domanda infine che sia ordinata a carico del condannato una misura terapeutica ambulatoriale ex art. 63 CP con presa a carico consistente in un trattamento psicoterapeutico, psicoattitudinale per un periodo di almeno 3 anni;
§ l’avv. DUF 3, difensore dell’imputato IM 3, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
IM 3 è reo confesso ed ha contribuito alle indagini descrivendo agli inquirenti i fatti, dando ampi dettagli. Aggiunge elementi che solo chi dice la verità può dare. Le sue dichiarazioni son state lineari, precise e complete. Ha riconosciuto quasi interamente il primo atto di accusa. La difesa, sulle due aggressioni di cui al punto 1 dell’atto di accusa, precisa che l’agire di IM 3 non è stato da questi né premeditato, né concordato. IM 3 è stato coinvolto nell’attacco improvviso di IM 1. In entrambe le aggressioni IM 3 conosceva le vittime e ha agito per difendersi da eventuali attacchi.
In merito al secondo atto di accusa, IM 3 ha fornito al minorenne al massimo 15 grammi di marijuana: le dichiarazioni del minorenne non son lineari. Questi inoltre era uno spacciatore organizzato che operava in grande stile, a differenza di IM 3 che dava piccoli quantitativi. IM 3 ha rilasciato agli inquirenti una versione lineare e coerente, ammettendo al massino di aver dato 15 grammi di marijuana.
Dal profilo della pena, la difesa, ribadita la piena collaborazione di IM 3 evidenzia che il proprio assistito ha per di più commesso i reati quando era in compagnia e nell’ambito di dinamiche di gruppo. Quanto allo spaccio, si è trattato di un piccolo quantitativo di marijuana nonché di medicamenti. Egli, in massima parte, procacciava le sostanze per sé. Quanto al reato di atti sessuali con fanciulli, i due erano ubriachi, erano entrambi in un momento di debolezza, la minorenne era rimasta fuori casa e lui l’ha ospitata. La ragazza ha confuso il rapporto sessuale con una relazione di affetto. IM 3 non ha abusato in modo premeditato. Giova all’imputato, prosegue la difesa, il fatto ch’egli un mese prima del suo arresto aveva già preso le distanze dagli altri due imputati. IM 3 iniziava in quel periodo una relazione sentimentale con l’attuale compagna che gli ha cambiato in bene la vita, inducendolo a distanziarsi dalle cattive compagnie e a non consumare più stupefacente. IM 3 oltre a essere pentito, non ha mai accampato scuse, avendo ben compreso che quanto da lui commesso era sbagliato. A favore di IM 3 va considerato che la sua vita è stata difficile: egli è stato abbandonato quando era in fin di vita e gli è stato detto che “era difettato” e che “non era riconoscente verso chi lo aveva adottato”. Egli si è quindi convinto di essere “sbagliato”. I suoi trascorsi d’infanzia sono stati traumatici. Da piccolo, in piena disgregazione familiare, viste le forti tensioni fra genitori adottivi, è stato prelevato a forza e trasferito al __________ di __________. Quando aveva 7 / 8 anni i suoi genitori hanno divorziato. La madre, affetta da malattia psichica e con problemi di eccessivo consumo di alcool, per anni ha dovuto essere ricoverata presso un’apposita struttura. IM 3 ha vissuta la giovinezza a doversi difendere dall’accusa di “essere una persona cattiva”. IM 3 ha fatto uso di marijuana per anestetizzare il dolore. Egli ha vissuto una parte della sua infanzia in una casa di correzione, per poi stare per un certo periodo presso la madre malata in un ambiente disfunzionale e, tutto ciò, è stato permesso dal padre. IM 3 “è partito zoppo fin dalla nascita”. Egli si tratta con disprezzo perché pensa di non avere alcun valore. Non aveva le risorse necessarie per condurre una vita giusta. Resta il fatto che aveva preso le distanze dalle cattive compagnie già un mese prima del suo arresto. In quel periodo doveva iniziare un percorso professionale, forte della conoscenza di tre lingue (italiano, tedesco, inglese), ma oramai è andato tutto in fumo. Egli è cosciente che sarà condannato e accetta la condanna. In lui vi sono i presupposti per recuperare, la prognosi è favorevole. Chiede gli sia data una nuova possibilità, fosse anche l’ultima, e che di conseguenza si rinunci, in via eccezionale, alla sua espulsione. IM 3, la cui giovane età non gli ha permesso di maturare un curriculum formativo, non ha legami all’estero. In Germania è stato solo per brevi periodi. È arrivato in Svizzera quando aveva 7 mesi e qui ha seguito le scuole. Suo padre ha la nazionalità __________. Se l’imputato fosse espulso, si ostacolerebbe il suo sviluppo personale e la sua risocializzazione e lo si relegherebbe nuovamente ai margini della società. L’espulsione avrebbe conseguenze negative anche per la madre, la quale vive come una grande colpa il fatto di non avere potuto proteggere il figlio. Il padre, nonostante non sia un genitore esemplare, è affezionato a IM 3. L’interesse pubblico non prevale sull’interesse privato. Sulle confische ed i sequestri l’imputato si rimette al giudizio della Corte. Quanto alle richieste d’indennizzo degli AP, IM 3 riconosce i danni loro arrecati ed è disposto a rimborsarli, cedendo parte del guadagno conseguito per il lavoro svolto in carcere. Non si oppone, pertanto, alla conferma dell’atto d’accusa, limitatamente a quanto da lui riconosciuto. La difesa chiede una massiccia riduzione della pena chiesta dalla PP, da contenersi in 9 mesi di detenzione, ritenuto che la parte ancora da eseguire sia sospesa condizionalmente. Postula la rinuncia all’espulsione;
§ l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
premette che il suo assistito è conscio della portata delle azioni da lui commesse. È un ragazzo, a tratti fragile, che non ha ancora trovato la sua strada. Egli ha, tuttavia, fornito agli inquirenti la propria piena collaborazione fin dall’inizio dell’inchiesta. Venendo ai fatti, con riferimento al punto 1.1 dell’atto di accusa, e meglio in relazione al reato di aggressione ai danni di __________ e di __________, esso è contestato. IM 2 contesta di aver preso parte all’aggressione, avendo svolto un ruolo marginale rispetto all’azione di IM 1 e di IM 3. L’aggressione presuppone un’intenzione in tal senso. IM 2 ha ammesso di essersi inizialmente avvicinato in modo aggressivo, ma il suo intervento si è esaurito in alcuni spintoni a __________. Non ha colpito alcuna delle vittime. Durante l’inchiesta __________ ha dichiarato che al momento dei fatti IM 2 si trovava presso i posteggi vicino alla stazione, lontano dal luogo dell’aggressione. IM 2 e IM 3 restano entrambi stupiti del pugno sferrato da IM 1 alla vittima. IM 2 non è parte attiva, né offre un sostegno psicologico a chi aggredisce. Per IM 2 non è, del resto, realizzato nemmeno l’elemento soggettivo della fattispecie. Tutt’al più IM 2 poteva essere incolpato di vie di fatto ai danni di __________, tuttavia in questo caso l’imputato non sarebbe perseguibile non essendo stata sporta querela.
Con riferimento al punto 1.2 dell’atto di accusa, il dr. Med. __________ ha riconosciuto a IM 2 una lieve scemata imputabilità.
Venendo ai furti, con riferimento a quello dell’ACPR 20 a __________ di cui al punto 2.1 dell’atto di accusa, il ruolo di IM 2 è da ridimensionare a quello di palo, all’esterno dell’osteria. A livello operativo si è trattato, pertanto, di un ruolo accessorio, del tutto marginale, ovvero di un contributo non essenziale per il compimento del reato, che lo qualifica come complice ex art. 25 CP e non come correo. L’imputato ha poi beneficiato solo di una piccola parte del bottino (circa CHF 150.- e qualche pacchetto di sigarette), poi usata per il proprio sostentamento. __________ ha del resto dichiarato agli inquirenti che IM 2 non voleva entrarvi. Con riferimento a questo punto dell’atto d’accusa, la difesa chiede quindi che il suo assistito sia condannato in quanto complice e non come correo. Pure è contestato il valore della refurtiva. Quanto al punto 2.2 dell’atto di accusa, IM 2 è entrato nella casa e poi è uscito. __________, nel verbale del 5 dicembre 2018, sostiene che “IM 2 è rimasto fuori sulle scale”. Anche qui il ruolo di IM 2 va ridimensionato. Del resto, ne sarebbe la riprova la circostanza che il Grinder se lo sia tenuto IM 1 (cfr. verbale 30 novembre 2018). In relazione al punto 2.3 IM 2 non contesta il furto presso la Chiesa parrocchiale ACPR 4, mentre, per la difesa, con riferimento ai punti 2.4 e 2.5 dell’atto di accusa IM 2 non avrebbe preso nulla e si è limitato al suo ruolo di palo, ovvero di mero gregario. Egli si è limitato a seguire i suoi compagni i quali, con o senza di lui, avrebbero agito lo stesso. Il suo ruolo di complice implica una conseguente attenuazione della pena. Sempre in merito ai punti 2.4 e 2.5 dell’atto di accusa, IM 2 contesta, inoltre, la refurtiva, evidenziando che non vi è un conteggio del denaro offerto in chiesa. Quanto al punto 2.6 dell’atto di accusa concernente il furto al __________ la notte del 20 / 21 settembre 2018, anche in questo caso IM 2 ha funto da palo, svolgendo un ruolo marginale confermato dalla refurtiva a lui spettata di “solo qualche decina di franchi”. Né gli altri imputati nelle loro dichiarazioni gli attribuiscono un ruolo di maggiore importanza. Egli è stato complice e non correo. IM 2 contesta inoltre l’ammontare della refurtiva denunciata. Lo stesso dicasi per il tentato furto nella notte del 22/23 settembre 2018 a __________ a danno della Società ACPR 9 di cui al punto 2.7 dell’atto di accusa. Quanto al furto di cui al punto 2.8 dell’atto di accusa, IM 2 contesta di averlo commesso. A dire della difesa, non vi sono prove che sia avvenuto, agli atti essendovi solo una denuncia, e semmai la condanna dovrebbe limitarsi al tentato furto. Quanto al punto 2.9 dell’atto di accusa, IM 2 limita il suo ruolo nell’ambito del tentato furto nella notte 22/23 settembre 2018 a __________ presso il ACPR 11 a quello di gregario, complice, avendo funto da mero palo. __________ con riferimento a questo tentativo di scasso ha detto “IM 2 è rimasto in disparte, seduto su un muretto nelle immediate vicinanze”. In merito ai furti (uno tentato e uno consumato) di cui al punto 2.10 e 2.11 dell’atto di accusa, la difesa contesta la qualifica giuridica dei fatti, essendo anche in questo caso ascrivibile a IM 2 il ruolo di complice a cui, del resto, è spettata solo una piccola parte della refurtiva. Egli è rimasto all’esterno del locale e lui stesso ha confermato di essersi limitato a fare da palo (verbale 13.11.2018). Si contesta, poi, che i furti ascritti a IM 2 siano stati perpetrati in banda e per mestiere. Mancava un team consolidato e stabile e l’esiguità dei bottini era tale che questi non bastavano a sostentare gli autori. I furti sono stati commessi in modo casuale e senza organizzazione. Cadono, pertanto, entrambe le predette aggravanti. Venendo al ripetuto danneggiamento di cui ai punti 3.1 e da 3.4 a 3.11 dell’atto di accusa la difesa circoscrive anche in questi casi il ruolo del suo assistito a quello di complice, postulando una conseguente riduzione della pena, ammettendo di contro il suo ruolo di correo limitatamente ai fatti di cui ai punti 3.2 e 3.3 dell’atto di accusa. Pure quanto alla ripetuta violazione di domicilio di cui al punto 4 dell’atto di accusa, IM 2 dovrà beneficiare di una pena ridotta nella misura in cui sia stato solo complice. In relazione al punto 14 dell’atto di accusa, per la difesa, IM 2 non ha partecipato all’aggressione di __________ e chiede, pertanto, che sia assolto. Il calcio da lui sferrato alla coscia della vittima è stato assestato solo sul finire della colluttazione. Ciò si evincerebbe dalle stesse dichiarazioni di quest’ultima (27.09.2018). __________ era sdraiato a terra, sul fianco sinistro, col volto rivolto verso il bar. IM 3 (10.12.2018) non si dice sicuro che IM 2 abbia colpito la vittima, IM 3 si contraddice più volte: afferma che IM 2 era arrabbiato perché __________ lo minacciava. Quella di IM 2 è invece una deposizione credibile, una piena collaborazione. Del resto, egli, con riferimento al calcio sferrato a ACPR 1 in altro episodio del 13 ottobre 2018, non si è tirato indietro nell’assumere le proprie responsabilità. In merito al punto 15 dell’atto di accusa, IM 2 riconosce il ripetuto furto d’uso, precisando che per quello di cui al punto 15.2 chiede una pena attenuata ritenuto che il motorino è stato riconsegnato al legittimo proprietario e che non è stata sporta nessuna denuncia. Pure i punti 16 e 17 dell’atto di accusa non sono contestati da IM 2. Con riferimento al punto 18 dell’atto di accusa, IM 2 non contesta la natura di arma del tirapugni, ma precisa di non averne mai fatto uso e chiede che, giusta l’art. 33 cpv. 2 LArm, per questo reato si prescinda da ogni pena a suo carico. I reati di cui ai punti 19 e 20 dell’atto di accusa non sono contestati da IM 2. Con riferimento alla pena IM 2 chiede che nella commisurazione si tenga debito conto della sua collaborazione processuale, avendo egli contribuito all’accertamento dei fatti poi confluiti nell’atto di accusa, che si consideri la perizia psichiatrica che ne attesta la problematica psichiatrica di fondo. Il difensore al riguardo evidenzia che il dr. med. __________ ha descritto il suo assistito come “ampiamente suggestionabile”, “gregario affidabile”, con intelligenza caratterizzata da “un funzionamento cognitivo semplice e concreto”. Per la difesa, sulla scorda della perizia, si deve concludere che IM 2 si è limitato ad aderire alle dinamiche antisociali del gruppo e ha agito in stato di leggera scemata imputabilità. La turba psichica dell’imputato può essere trattata, trattamento che lo indurrebbe a uscire da un circolo negativo che, come ammesso dalla stessa difesa, è comprovato da una fedina penale “tutt’altro che candida”. Prorogare la carcerazione senza misure terapeutiche non servirebbe. L’imputato desidererebbe, inoltre, portare a termine la sua formazione professionale. La difesa chiede che la pena da erogare sia sospesa in favore di adeguate misure. IM 2 deve poter continuare un percorso di riabilitazione sia psichiatrico- ambulatoriale, con presa a carico da parte del dr. Med. __________ (che si è detto d’accordo), sia formativo-professionale presso il __________ di __________. L’imputato da la sua disponibilità verso le misure proposte dalla PP. La difesa chiede che la pena detentiva a carico di IM 2 sia ridotta rispetto a quella proposta dalla Pubblica Accusa e sospesa condizionalmente nonché affiancata dalle misure appena esposte che ne ridurrebbero il rischio di recidiva. Quanto alla pregressa condanna dell’11 settembre 2018 chiede che il suo assistito continui a beneficiare della sospensione condizionale
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
premette di concordare con le preoccupazioni della PP in merito al fatto che un gruppo di giovani possano, ai margini della società e privi di curriculum, delinquere per noia. Evidenzia l’importanza del carattere rieducativo e non solo repressivo della pena nonché del fatto che a un imputato che ha sbagliato di giovane età come il IM 1 sia data un’altra possibilità di riscatto. Per il difensore il quadro dei reati è preoccupante così come è preoccupante il fatto che IM 1 abbia iniziato a delinquere da minorenne. Va detto che IM 1 non è un capo-branco, ma un soggetto fragile con limiti cognitivi, un povero sprovveduto che delinque per far parte di un gruppo. La difesa si sofferma, poi, sull’atto di accusa nella misura in cui i fatti non sono ammessi dal suo assistito. Con riferimento all’aggressione del 14 luglio 2018 ai danni di __________ (punto 1.1. atto di accusa) non si è trattato di un’azione concordata. IM 3 e IM 2 volevano spaventare __________. Terminata l’azione di IM 3 e IM 2, IM 1 ha dato il pugno a __________. A mente della difesa, a carico di IM 1 non è imputabile il reato di aggressione ex art. 134 CP, ma piuttosto, per la contusio capitis, quello di lesione semplice ex art. 123 CP che non può essere perseguito in assenza di querela di parte. Con riferimento a questo punto IM 1 deve pertanto essere prosciolto. Il punto 1.2 dell’atto di accusa è l’unico che, stando al difensore, può essere imputato al suo cliente: cade quindi la qualifica di “ripetuta” concernente l’aggressione di cui al punto 1 dell’atto di accusa. Quanto ai punti 2.1 e 2.6 dell’atto di accusa, IM 1 contesta la refurtiva ivi descritta, trattandosi a suo dire, quella realmente rubata, di valore irrisorio e non avendo sottratto nel secondo caso (Take Away ACPR 8) né un telefono cellulare né un tablet. Con riferimento al punto 2.8 dell’atto di accusa in merito al tentato furto del 22/23 settembre 2018 a __________ presso il ACPR 10, agli atti non vi è prova della sottrazione dalla cassetta delle offerte. IM 1, stando al patrocinatore, va prosciolto in ragione del principio in dubio pro reo oppure, tutt’al più, va condannato per il solo tentativo di furto (AI 189 pag. 20 righe 36-37 e pag. 21 riga 4). IM 1 poi non rubava per mestiere: le modalità del suo agire non erano tali di configurare questa aggravante. L’entità della refurtiva è da relativizzare, era scarsa. Si trattava di bottiglie di bevande alcoliche, di sigarette, di sciroppi per la tosse e di pochi contanti. La refurtiva era di gran lunga di minor valore del danneggiamento. È contestata l’aggravante del furto “per mestiere” che presuppone l’aver commesso più reati con intenzione di ottenere un reddito, puntando a una regolarità di entrate. In concreto si trattava di “bravate”, “gravi, ma pur sempre bravate”, con refurtiva di poca entità. L’attività delinquenziale di IM 1 era inidonea a fargli ottenere con regolarità entrate non trascurabili, né egli aveva intenzione di procacciarsi in tal modo un reddito regolare. IM 1 ha poi ottenuto una rendita AI all’80% per problemi di natura psichiatrica. Egli ha un “atteggiamento puerile” nel compimento dei reati (AI 213), è incapace di un’intelligente pianificazione richiesta in chi commette furti per mestiere. IM 1 rubava per noia, insoddisfazione, sete di avventura, bisogno di riconoscimento da parte degli altri, voglia di far parte di un gruppo. Non per mestiere. Il comportamento delittuoso era motivato dal fatto di sentirsi importante e far parte di un gruppo. IM 1 non agiva per soldi (AI 115 oppure 113 pag. 14 righe 12-13 “lo abbiamo fatto per soldi ma per noia”; AI 289 pag. 2 righe 19-43 “non avevo bisogno di soldi”, “i miei genitori non hanno …”). IM 1 non ha assunto un vero ruolo professionale. Del resto la giurisprudenza è incline ad un’applicazione restrittiva della qualifica del “mestiere”. Se fosse qualificato per mestiere il rubare di IM 1, questi andrebbe incontro ad una pena sproporzionata rispetto ai furti da lui commessi di lieve entità.
In giurisprudenza, trova un’applicazione restrittiva anche l’aggravante della banda. La circostanza che due o più persone commettano un reato a vantaggio del loro gruppo non basta per configurare l’aggravante della banda (DTF 124 IV 86). Questa presuppone elementi di organizzazione, una squadra, un team, un certo grado di affiatamento. IM 1 è un ragazzo fragile che per farsi coraggio beveva, fumava, agiva sotto l’influsso di sostanze psicoattive e, per farsi forza, delinquiva. IM 1 senza i suoi amici aveva paura (AI 121) e “se non è con loro è migliore” (AI 34). IM 1 agiva in modo non pericoloso, senza alcuna preventiva organizzazione, rispondendo a impulsi scriteriati nell’ambito di un gruppo frutto del caso, non stabile, dove non c’era una ripartizione di ruoli ben distinti. I furti, compiuti perché non vi era nulla da fare, avvenivano in maniera dilettantistica, senza che vi fosse un team, “chi c’era, c’era”. Si trattava di un’armata brancaleone che agiva in modo improvvisato, maldestro e dilettantesco. IM 1 agiva come correo, ma non in banda. Da profilo soggettivo, non vi era in IM 1 la volontà di compiere una pluralità di azioni né di proiettarsi nel futuro. Egli, il cui grado di cognizione è basso, viveva nel presente e agiva causa-effetto (cfr. perizia pag. 21) e non possedeva quella certa diligenza imprescindibile in chi intende aderire a una banda. Tutti i furti e tentati furti ascrittigli sono da derubricare, trovando applicazione in concreto non l’art. 139 cifra 2 e 3 CP, ma l’art. 139 cifra 1 CP. Con riferimento al reato di atti sessuali con fanciulli, la difesa osserva ch’essi sono stati perpetrati presso la Clinica psichiatrica __________ a __________ ovvero in un contesto difficile e che fra l’autore e la vittima vi era una differenza di età di poco superiore a 3 anni (tre anni e 4 mesi). Sussistono in concreto circostanze particolari ex art. 187 cifra 3 CP, essendo autore e vittima due compagni di sventura in clinica psichiatrica ed intercorrendo tra loro un legame di amicizia, per cui si impone, a detta della difesa, di prescindere da ogni pena. In via subordinata, va considerato che l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima giusta l’art. 48 lett. b) CP, con che comporta un’attenuazione della pena. Le violazioni alla LStup, alla Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici, nonché quelle alla LCStr non sono contestate da IM 1. Egli consumava molti stupefacenti e ha commesso reati sotto l’influsso di queste sostanze. Venendo alla pena, la situazione di IM 1 è fin dalla sua infanzia stata problematica. All’età di 5 anni sua madre e suo padre hanno divorziato. IM 1 è, pertanto, andato a vivere con quest’ultimo ed è cresciuto allo sbando, subendo l’accesa perdurante conflittualità dei suoi genitori. Questi riescono finanche a litigare davanti al figlio durante il primo incontro svoltosi alla Farera. Che IM 1 sia cresciuto abbandonato a sé stesso lo dimostra già solo il fatto che dalla primavera all’autunno 2018 guida lo scooter posteggiato davanti a casa sua, senza che nessuno gli dicesse niente, o svolgesse un ruolo educativo. La sua situazione familiare è catastrofica. Il dr. Med __________ in AI 213 osserva che IM 1 fa parte di un gruppo per sentirsi protetto. A 13 anni ha smesso la scuola, o meglio è stato buttato fuori dalla scuola di __________ senza ultimare la terza media. Non ha conseguito alcun diploma e non ha conseguentemente trovato alcun lavoro. Egli ha inanellato nella propria vita una serie di insuccessi, soffrendo per questo. Egli è una persona a rischio di venire manipolata. Non è un capo-branco. Egli al momento dei fatti consumava stupefacenti e medicamenti e ha delinquito sotto l’influsso di sostanze psicoattive, con una capacità volitiva indebolita. La sua imputabilità era scemata (AI 213) e di questo si dovrà tenere in debito conto nella ponderazione della pena ex art. 47 CP, così come da considerare sono la giovane età, la sua immaturità e la citata difficile infanzia. Per la difesa è importante che la pena sia volta al reinserimento sociale di IM 1. Ciò impone ch’egli esca al più presto di prigione per poter iniziare una formazione professionale, avendo come da lui stesso ammesso imparato la lezione dopo 6 mesi trascorsi in carcere. Del resto, in lui vi è un’accresciuta sensibilità alla carcerazione, come comprovato dal tentativo suicidale alla Farera.
IM 1 aderisce a eventuali misure ex art. 63 CP che si vorranno ordinare. Per la difesa, per il suo assistito una lunga pena detentiva da espiare non è una soluzione, essendo già stata sufficiente la carcerazione patita fino a oggi. Chiede pertanto, alla luce delle richieste di assoluzione con riferimento al punto 1.1 dell’atto di accusa, della mancata ripetizione per quanto attiene al reato di aggressione, delle circostanze particolari ex art. 187 cifra 3 CP (punto 8 dell’atto di accusa), dell’assenza per i furti e tentati furti dell’aggravante del mestiere e della banda, della giovane età, della difficile vita anteriore, delle sue difficoltà cognitive e della scemata imputabilità, la sospensione parziale della pena a carico di IM 1, per permettergli di iniziare quanto prima un percorso di formazione. Postula in ogni caso una massiccia riduzione della pena, da intendersi quale aggiuntiva, proposta dalla PP. Non si oppone a un lungo periodo di prova e aderisce a eventuali misure ex art. 63 CP.
§ la Procuratrice pubblica, in replica:
ribadisce che IM 2 nei furti avesse foss’anche agito da mero palo è qualificabile come correo e che IM 3, nel ricostruire la dinamica delle aggressioni, contribuendo a chiarire l’agire di IM 2, è coerente e credibile. Quanto a all’aggressione a __________ e __________, IM 1 ha assestato al primo un pugno e IM 3 non si è limitato a mimare d’infilzarlo all’altezza dell’addome con una bottiglia di vetro rotta, ma si è anche prodigato in una presa ai suoi danni. Quanto ai furti, non si è trattato solo di scorribande notturne, ma essi sono stati perpetrati anche di giorno, come quando sono entrati nella casa di __________. Vi era pianificazione nei furti, tanto e vero ch’essi si sono avvalsi di ferri del mestiere come i piedi di porco. Nei furti per mestiere è sufficiente che i reati abbiano funto da attività accessoria. Indipendentemente dal fatto che lo psichiatra abbia colto in alcuni reati un agire puerile degli imputati, resta il fatto che quegli atti restano giuridicamente reati. La Pubblica accusa, alle argomentazioni della difesa di IM 1 secondo cui questi da solo non ha il coraggio di picchiare, eccepisce ch’egli da solo ha perpetrato dei furti. La PP aggiunge che sussisteva un team stabile e che nei furti di cui al punto 5 dell’atto di accusa occorre considerare il ruolo di correo svolto da __________. Nel team IM 2, IM 1, minorenne, vi era un’organizzazione;
§ l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2 non duplica;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, in duplica:
ricorda che il suo assistito ha desistito dal portare a termine un furto per non perdere l’ultimo bus alla sera. Si delinquiva nel caos più assoluto. Erano tre giovani disperati che non hanno agito né in banda né per mestiere.
In merito alle aggressioni, dopo che IM 3 ha afferrato __________ e con la bottiglia di vetro rotta ha mimato di infilzarlo all’altezza dell’addome, l’azione finisce. Solo dopo arriva il pugno di IM 1. Trattasi di due azioni ben distinte.
Considerato, in fatto ed in diritto
I. Vita, situazione finanziaria e precedenti penali degli imputati
“…OMISSIS…”.
(VI Pol. 30.10.2018, AI 5, allegato, p. 3 seg.).
Al dibattimento l’imputato ha precisato di aver “smesso di frequentare la scuola __________ a __________ perché in quel periodo pensavo ad altro, mi piaceva andare in giro e fumare marjuana. Ho iniziato a lavorare presso lo zio in quanto volevo provare come __________” (VI dib. 6.5.2019, p. 2 seg.).
“…OMISSIS…”
(VI PP 24.1.2019, AI 198, p. 3).
Egli ha altresì affermato che da minorenne era stato “trattato dalla Polizia per diversi reati tra cui consumo di stupefacenti, furti di telefoni cellulari e denaro, una volta vie di fatto ecc.”, soggiungendo che “in molte occasioni con me era coinvolto IM 1”
(VI Pol. 12.11.2018, p. 12 seg.).
Al dibattimento egli ha, inoltre, affermato:
“…OMISSIS…”
(VI dib. 6.5.2019, p. 4),
precisando, circa la sua situazione finanziaria al momento dei fatti contestatigli:
" “La curatrice mi dava CHF 50 alla settimana. Sarebbero dovuti diventare CHF 110.- perché avevo iniziato a lavorare a __________”
(VI dib. 6.5.2019, p. 5).
“…OMISSIS…”.
(VI Pol. 21.11.2018, AI 82, allegato, p. 14).
Egli ha spiegato di aver “sempre vissuto in Svizzera, questo sebbene io abbia solo la nazionalità __________. Aggiungo che mio padre, dopo aver divorziato circa __________ anni fa da mia madre, si è risposato. Dopo il divorzio ho vissuto con mio padre, poi sono stato due anni con mia madre e ora vivo di nuovo con mio padre.
ADR che non ho contatti con i parenti dei miei genitori che sono in __________, e fuori dalla __________ ho solamente dei cugini che sento a volte e che abitano in __________, ma non posso dire di avere frequenti contatti con loro.
Vorrei aggiungere che da piccolo sono stato collocato al __________ di __________, questo quando ancora frequentavo l’asilo. Sono rimasto lì circa 3 mesi. L’autorità tutoria aveva ordinato una valutazione della situazione famigliare, tra i miei genitori c’era un rapporto teso. …OMISSIS”;
“Una volta uscito dal carcere “ho pensato di cominciare un apprendistato, mi piace il lavoro di __________, avevo fatto uno stage e mi era piaciuto. Vorrei dire che da quando sono in carcere ho visto ieri per la prima volta l’assistente sociale che dovrebbe aiutarmi a preparare un programma di reinserimento, si chiama __________”
(VI PP 10.01.2019, AI 184, p. 2 seg.).
L’imputato ha altresì dichiarato che “anche all’epoca” delle scuole medie frequentava “persone poco raccomandabili” e commetteva “sciocchezze” (VI PP 10.01.2019, AI 184, p. 3).
Circa, infine, la sua situazione professionale, ha affermato:
" Ho lavorato fino ad aprile 2018, lavoravo a __________ e ho lavorato 6 mesi. Nel periodo in cui lavoravo non ho combinato casini, anche perché al termine della giornata lavorativa ero stanco e andavo direttamente a casa, non pensavo più a stare sempre in giro”
(VI PP 22.11.2018, AI 84, p. 2).
IM 1:
l’estratto del casellario giudiziale svizzero (TPC 62) riporta una condanna della Magistratura dei minorenni 4.12.2018 per i titoli di infrazione e contravvenzione alla LStup, di furto, di danneggiamento, di violazione di domicilio, di infrazione grave alle norme della circolazione, di furto d’uso di un veicolo a motore e di conduzione di un veicolo a motore senza la licenza di condurre richiesta, alla privazione della libertà di 10 mesi, pena sospesa condizionalmente per 7 mesi con un periodo di prova di 2 anni;
agli atti figurano diverse condanne da parte del Magistrato dei minorenni (AI 7).
IM 2:
l’estratto del casellario giudiziale svizzero (AI 44) riporta una condanna del Ministero pubblico del Canton Ticino per i titoli di furto e ricettazione (reato di poca entità), alla pena pena detentiva di 10 giorni, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 100.-.
agli atti figurano diverse condanne da parte del Magistrato dei minorenni (AI 50).
IM 3:
II. Circostanze dell’arresto degli imputati
IM 1
A seguito di un furto con scasso perpetrato il 9 settembre 2018 presso la Pizzeria ACPR 16 di __________, le autorità inquirenti hanno proceduto alle analisi scientifiche delle tracce di DNA presenti in loco, con esito positivo concernente IM 1. Inoltre, il minorenne __________, arrestato il 14 settembre 2018, ha chiamato in correità l’imputato in relazione a un furto a danno di ACPR 13. Il 30 ottobre 2018 la Polizia cantonale ha proceduto al fermo di IM 1 e alla perquisizione della sua stanza presso l’abitazione del padre (rapporto di arresto provvisorio 30.10.2018, AI 5).
In data 31 ottobre 2018 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha parzialmente accolto la richiesta di carcerazione preventiva formulata dalla PP, constatando la presenza di gravi indizi di reato e di un concreto pericolo di collusione/inquinamento delle prove, ordinando la stessa fino al 30 dicembre 2018 (AI 12). A partire dal 22 dicembre 2018 IM 1 è stato posto dalla PP in esecuzione anticipata della pena detentiva (AI 168).
IM 2
A seguito della chiamata in correità di IM 1, il 12 novembre 2018 la Polizia cantonale ha proceduto al fermo di IM 2 nonché alla perquisizione dell’abitazione condivisa con sua madre (AI 46).
La richiesta formulata dalla PP di carcerazione preventiva di IM 2 è stata accolta dal GPC il 14 novembre 2018 per un periodo fino al 30 dicembre 2018 (AI 56). L’8 gennaio 2019 il GPC ha prorogato la carcerazione preventiva fino al17 febbraio 2019 (AI 182) e il 19 febbraio 2019 ha posto l’imputato in carcerazione di sicurezza fino al 14 maggio 2019. A partire dal 6 maggio 2019 egli è stato posto in esecuzione anticipata della pena detentiva (doc. dib. 2).
IM 3
III. Principi applicabili all’accertamento dei fatti
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.).
Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
IV. Fatti non contestati e relativi accertamenti della Corte
Aggressione da parte di IM 1, IM 2 e IM 3 (punto 1.1 dell’AA 27/2019 e punto 1.1 dell’AA 19/2019)
Aggressione da parte di IM 1 e IM 2 (punto 1.2 dell’AA 27/2019)
Ripetuto danneggiamento, in parte di lieve entità, da parte di IM 1 e IM 2 (punto 3 dell’AA 27/2019)
Ripetuta violazione di domicilio da parte di IM 1 e IM 2 (punto 3 dell’AA 27/2019)
Furto aggravato, in parte tentato, di IM 1 e tentato furto di IM 3 in correità con IM 1 (punto 5 dell’AA 27/2019 e punto 2 dell’AA 19/2019).
I fatti indicati al punto 5 dell’AA 27/2019 e al punto 2 dell’AA 19/2019 sono ammessi (VI PP 15.1.2019 IM 1, AI 189, p. 9, 11, 12, 13, 14, 23; VI Pol. 30.11.2018 IM 1, AI 113, p. 2, 3; VI Pol. 30.10.2018 IM 1, AI 5, allegato 1, p. 4, 5, 10; VI Pol. 9.11.2018 IM 1, AI 39, p. 6, 8, 9; VI Pol. 31.10.2018 IM 1, AI 8, p. 2, 3; VI PP 10.1.2019 IM 3, AI 184, p. 9 seg.; VI Pol. 10.12.2018 IM 3, AI 133, p. 5; VI dib. 6 maggio 2019, p. 21 segg.).
Le ammissioni degli imputati sono confortate dalle risultanze agli atti (VI Pol. 7.11.2018 __________, AI 34, p. 6 seg.; VI Pol. 17.12.2018 __________, AI 156, p. 4 segg., 9; VI Pol. 13.12.2018, AI 149, p. 3; VI Pol. 5.11.2018 __________, AI 22, allegato, p. 3, 13; VI confronto //IM 1 18.12.2018, AI 160, p. 13).
Ripetuto danneggiamento da parte di IM 1, in parte in correità con IM 3 (punto 6 dell’AA 27/2019 e punto 3 dell’AA 19/2019)
Ripetuta violazione di domicilio, in parte tentata, a opera di IM 1 (punto 7 dell’AA 27/2019), in parte in correità con IM 3 (punto 4 dell’AA 19/2019)
Atti sessuali con fanciulli da parte di IM 1 (punto 8 dell’AA 27/2019)
Ripetuta guida senza autorizzazione (punto 9 dell’AA 27/2019), ripetuta guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile (punto 10 dell’AA 27/2019) da parte di IM 1
IM 1 ha ammesso i fatti indicati ai punti 9 e 10 dell’AA 27/2019 (VI PP 15.1.2019 IM 1, AI 189, p. 23, 24; VI Pol. 30.11.2018 IM 1, AI 113, p. 6, 7; VI dib. 6 maggio 2019, p. 27 segg.).
Le confessioni dell’imputate sono corroborate dalle emergenze processuali (VI Pol. 13.12.2018, N., AI 149, p. 7).
Ripetuta infrazione alla LStup da parte di IM 1 (punto 11 dell’AA 27/2019)
L’imputato ha sostanzialmente riconosciuto i fatti indicati al punto 11 dell’AA 27/2019. In relazione al punto 11. 1 contesta tuttavia di aver offerto la boccetta di metadone a __________, affermando che è stato __________ a fornirgliela (VI Pol. 29.11.2018 IM 1, AI 112, p. 9; VI dib. 6 maggio 2019, p. 30). Dinanzi agli inquirenti __________ ha dichiarato che IM 1 gli ha consegnato la boccetta di metadone (VI Pol. 13.12.2018 __________, AI 149, 10). Durante il dibattimento, IM 3 ha rilasciato la seguente dichiarazione: “ADR che quando __________ assumeva certe sostanze non stava bene, stava male, andava fuori di sé. IM 1 si divertiva a vederlo così. La maggior parte delle volte era IM 1 che portava Temesta, Stilnox e Xanax. Lo stilnox ha iniziato soltanto a portarlo l’estate scorsa” (VI dib. 6 maggio 2019, p. 30). A quel punto IM 1 ha affermato: “Quello che ha detto IM 3 non è vero. __________ non stava male. È stato male quella volta che ho dato a __________ il metadone e da lì non gliel’ho più dato” (VI dib. 6 maggio 2019, p. 30). Se ne deduce, anche per stessa ammissione dell’imputato, che IM 1 ha consegnato a __________ la boccetta di metadone di cui al punto 11 dell’AA 27/2019.
Le ammissioni dell’imputato trovano riscontri nelle risultanze processuali (VI Pol. 13.12.2018 __________, AI 149, p. 9, 10; VI Pol. 29.11.2018 IM 3, AI 110, p. 5; VI Pol. 5.11.2018 __________, AI 22, allegato, p. 3; VI Pol. 27.11.2018 __________, AI 106, p. 24; VI Pol. 17.12.2018 , AI 156; VI Pol. 29.11.2018 IM 2, AI 111, p. 4, VI confronto IM 1/IM 2/, AI 158, p. 5).
Ripetuta contravvenzione alla LStup da parte di IM 1 (punto 12 dell’AA 27/2019)
Contravvenzione alla LF sui medicamenti e i dispositivi medici da parte di IM 1 (punto 13 dell’AA 27/2019)
Ripetuto furto d’uso da parte di IM 2 (punto 15 dell’AA 27/2019)
Ripetuta guida senza autorizzazione (punto 16 dell’AA 27/2019), guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile (punto 17 dell’AA 27/2019) da parte di IM 2
Infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni da parte di IM 2 (punto 18 dell’AA 27/2019)
Ripetuta infrazione alla LStup da parte di IM 2 (punto 19 dell’AA 27/2019)
Ripetuta contravvenzione alla LStup da parte di IM 2 (punto 20 dell’AA 27/2019)
Atti sessuali con fanciulli da parte di IM 3 (punto 5 dell’AA 19/2019)
Guida senza autorizzazione (punto 6 dell’AA 19/2019), guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile (punto 7 dell’AA 19/2019) da parte di IM 3
L’imputato afferma di non ricordare e non esclude che i fatti rimproverategli siano accaduti. I fatti indicati ai punti 6 e 7 dell’AA 19/2019 sono stati confermati da IM 1 (VI Pol. 30.11.2018 IM 1, AI 113, p. 6), ancora al dibattimento (VI dib. 6 maggio 2019, p. 28), e da __________ (VI Pol. 13.12.2018 , AI 149, p. 7; VI confronto IM 3/IM 1/IM 2/ 18.12.2018, AI 159, p. 3) in maniera convergente e dettagliata. Ne consegue che non vi è motivo di dubitare che l’imputato abbia commesso i fatti in questione.
Infrazione alla LStup da parte di IM 3 (punto 8 dell’AA 19/2019)
Contravvenzione alla LStup da parte di IM 3 (punto 9 dell’AA 19/2019)
Infrazione alla LStup (minori) da parte di IM 3 (punto 1 dell’AA aggiuntivo 87/2019)
Salvo delle reticenze iniziali (VI Pol. 11.4.2019 IM 3, AI 2, p. 7), l’imputato ha poi ammesso di aver venduto marijuana a , contestando tuttavia i quantitativi indicati dall’acquirente. Egli ha, infatti, dichiarato di avergli venduto in tre occasioni sacchetti da 5 grammi (VI confronto 15.4.2019 IM 3/, AI 3, p. 3) e al dibattimento ha affermato: “se proprio gli ho venduto qualcosa sarà stato al massimo due o tre volte dei sacchetti di 5 grammi, magari anche meno” (VI dib. 6 maggio 2019, p. 32).
La Corte ritiene che le dichiarazioni dell’acquirente, seppur convincenti per quanto concerne l’aver acquistato marijuana da IM 3 e, su questo aspetto, confermate peraltro dallo stesso imputato, non sono invece credibili per quanto concerne l’ammontare dello stupefacente. Il minore ha infatti più volte cambiato versione: da 1 kg è passato a 145/240 grammi, per poi affermare di “ritenere più corretto” 120/140 grammi (VI Pol. 26.3.2019 , AI 1, p. 12, 15; VI confronto 15.4.2019 IM 3/, AI 3, p. 3). Ne consegue che l’infrazione alla LF sugli stupefacenti (che coinvolge quale consumatore un minorenne) va limitata a 15 grammi di marijuana, anziché i 120/140 grammi indicati nell’AA.
V. Fatti non contestati, quelli contestati e relativi accertamenti della Corte in relazione al punto 14 dell’AA 27/2019 e punto 1.2 dell’AA 19/2019 (Aggressione da parte di IM 2 e IM 3 ai danni di __________)
IM 3 è reo confesso, mentre IM 2 solo parzialmente. Egli, pur riconoscendo di aver sferrato un calcio contro __________ mentre questi era a terra, afferma di averlo colpito alla coscia e non alla testa.
Su questo punto le dichiarazioni di IM 2 non sono credibili. Egli ha cambiato più volte versione durante l’inchiesta. In un primo tempo ha dichiarato di aver sferrato un calcio alla coscia di __________ (VI Pol. 23.11.2018, AI 97, p. 3). Ha poi asserito che in realtà voleva colpire IM 3 “per farlo smettere”, ma che lui si era spostato e quindi aveva colpito per sbaglio . Ha spiegato di non aver riferito tale circostanza in occasione del precedente interrogatorio perché non se ne era ricordato, soggiungendo che “io di quel tossico [] non mi ricordavo nemmeno più, mi è venuto in mente durante il verbale” (VI Pol. 10.12.2018, AI 132, p. 5). Dinanzi alla PP ha invece dichiarato che con il calcio voleva colpire __________ e non IM 3, di aver colpito la coscia e che data la posizione della vittima (a dire di IM 2, __________ era sul fianco sinistro con IM 3 a cavalcioni su di lui che continuava a dargli pugni in faccia ed egli era sopraggiunto dal lato sinistro) non avrebbe potuto raggiungerlo al volto. Ha altresì affermato: “inoltre escludo di averlo colpito con il calcio al volto, con la forza che ho nella gamba destra l’avrei come minimo spedito all’ospedale in coma, se non addirittura ammazzato” (VI PP 24.1.2019 IM 2, AI 198, p. 9 seg.).
Per contro, IM 3 è sempre stato lineare. A differenza di IM 2, egli ha dal primo momento affermato di ricordare “molto bene quell’episodio” e lo ha descritto nei dettagli (VI Pol. 21.11.2018 IM 3, AI 82, allegato, p. 9). Da subito ha dichiarato che IM 2 aveva sferrato il calcio al volto di __________ (loc. cit.). Circostanza ribadita nel successivo interrogatorio, con la precisazione che il calcio aveva colpito la bocca della vittima (VI Pol. 22.11.2018 IM 2, AI 84, p. 3) e anche in quello seguente: “IM 2 è arrivato e gli ha dato un calcio in bocca. Sono sicurissimo che IM 2 gli ha dato un calcio in bocca” (VI Pol. 10.12.2018, AI 133, p. 7). Contestatogli le dichiarazioni di IM 2 secondo le quali il calcio era alla coscia, IM 3 non ha avuto dubbi: “Impossibile. Io il calcio l’ho visto ed era in faccia. Io sono sicuro. Se gli avesse dato un calcio all’anca, per come ero messo io, potrei anche non averlo visto. Ma io vedevo __________ [__________] in faccia e lui lo ha colpito lì”. Di fronte a quelle secondo cui l’intenzione di IM 2 era quella di sferrare un calcio a IM 3 per farlo smettere, quest’ultimo ha dichiarato: “Questa è una grande cazzata. IM 2 era arrabbiato con lui perché __________ aveva minacciato __________. Mi ricordo che era arrabbiato. Inoltre quando siamo andati via si è anche vantato del calcio dato, ricordo che ha detto “Puttana Eva se l’ho beccato bene in faccia quel figlio di puttana tossico di merda”. Mi ricordo proprio che tra le sue parole ha detto “gli ho dato un calcio da rigore”” (VI Pol. 10.12.2018 IM 3, AI 133 p. 7). Dinanzi alla PP, IM 3 ha infine asserito di essere sicuro che IM 2 aveva colpito __________ con un calcio all’altezza del volto (VI PP 10.1.2019 IM 3, AI 194, p. 9).
A tutto ciò si aggiunga che un testimone oculare ha dichiarato di aver visto che __________ era stato colpito con un calcio in faccia e sanguinava dalla bocca e dalle gengive (AI 89).
VI. Fatti non contestati, quelli contestati e relativi accertamenti della Corte in relazione al punto 2 dell’AA 27/2019 (furto aggravato, in parte tentato, da parte IM 1 e di IM 2)
Entrambi gli imputati riconoscono di aver commesso i fatti di cui al punto 2 dell’AA 27/2019 (IM 1: VI PP 15.1.2019, AI 189, p. 6, 9, 15, 16, 18, 19, 22; VI Pol. 9.11.2018, AI 39, p. 6 seg.; VI Pol. 30.11.2018, AI 113, p. 14, 18; VI Pol. 30.10.2018, AI 5, allegato, 1, p. 9; VI Pol. 31.10.2018, AI 8, p. 3; IM 2: VI PP 24.1.2019, AI 198, p. 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19; VI Pol. 23.11.2018, AI 97, p. 4 seg., 7; VI Pol. 12.11.2018, Allegato 2, AI 46, p. 5 seg.; VI Pol. 13.11.2018, AI 48, p. 4, 5, 6), tranne per quanto indicato nei considerandi che seguono.
IM 1 ha inizialmente contestato i fatti indicati al punto 2.7 dell’AA 27/2019 (tentato furto al Ristorante __________ di __________). Egli ha affermato di non aver toccato la porta d’entrata e che quando si erano avvicinati alla stessa __________ gli aveva fatto presente che vi era un sensore e che poteva trattarsi di un allarme. Di conseguenza, ha spiegato che avevano deciso di lasciare perdere (VI PP 15.1.2019 IM 1, AI 189, p. 20). Al dibattimento, ha invece ammesso di aver perpetrato un tentativo di furto (VI dib. 6.5.2019, p. 18). Questa sua ammissione è confortata dalle dichiarazioni del correo IM 2 che in occasione di due interrogatori ha asserito l’esistenza di un tentativo di scasso, nel senso che IM 1 aveva posizionato il piede di porco sotto la porta (VI PP 24.1. 2019, AI 198, p. 10; VI Po. 13.11.2018, AI 48, p. 6). Anche __________ ha dichiarato che IM 1 aveva tentato di forzare la medesima (VI Pol. 23.11.2019, AI 96, p. 7).
Entrambi gli imputati contestano di aver compiuto il furto presso il ACPR 10, affermando che si è trattato di un semplice tentativo, nel senso che hanno tentato di forzare la porta di entrata senza riuscirci (VI PP 15.1.2019 IM 1, AI 189, p. 21; VI Pol. 30.11.2018, AI 113; VI PP 24.1.2019 IM 2, AI 198, p. 18; VI Pol. 10.12.2018, AI 132, p. 7; VI dib. 6 maggio 2019, p. 19). In applicazione del principio in dubio pro reo il capo d’accusa n. 2.8 dell’AA 27/2019 è derubricato a furto tentato.
L’attendibilità delle confessioni degli imputati è suffragata dalle emergenze processuali, in particolare dalle reciproche chiamate in causa nonché dalle dichiarazioni di __________ (VI Pol. 12.11.2018, AI 46, allegato 3, p. 5 seg., 7; VI Pol. 5.12.2018, AI 129, p. 5; VI Pol. 23.11.2018, AI 96, p. 6, 19) e di __________ (VI Pol. 7.11.2018, AI 34, p. 10).
VII. In diritto
46.1. giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto che a tal fine basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio;
46.2. giusta l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del rato può essere punito con pena attenuta;
46.3. giusta l’art. 134 CP chiunque prende parte a un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo è punto con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria,
46.4. giusta l’art. 139 CP chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (n. 1); il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere del furto (n. 2); il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa o, per il modo in cui ha perpetrato l furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso (n. 3);
46.5. giusta l’art. 144 cpv. 1 CP chi deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;
46.6. giusta l’art. 186 CP chi, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;
46.7. giusta l’art. 187 CP chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona a un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punto con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (n. 1); l’atto non è punibile se la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni (n. 2); se il colpevole, al momento dell’atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto vent’anni e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un’unione domestica registrata, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione (n. 3); la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l’errore (n. 4).
46.8. giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. c) LStup è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
46.9. giusta l’art. 19bis LStup è punito con una pena detentiva e sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza indicazione medica, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti a una persona di età inferiore ai 18 anni;
46.10. giusta l’art. 19a n. 1 LStup chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un'infrazione giusta l'articolo 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa;
46.11. giusta l’art. 94 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso (lett. a); è punito con la multa chiunque utilizza un velocipede senza averne diritto (cpv. 4 prima frase);
46.12. giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare lella licenza di condurre richiesta;
46.13. giusta l’art. 96 LCStr è punito con la multa, chiunque conduce un veicolo a motore o circola con un rimorchio trainato da un veicolo a motore, senza la licenza di circolazione o le targhe di controllo richieste (cpv. 1 lett. a); è punto con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene sappia o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussiste la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito con una pena pecuniaria (cpv. 2); le stesse pene sono comminate al detentore o alla persona che dispone del veicolo in sua vece, se è a conoscenza dell’infrazione o dovrebbe esserne a conoscenza, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze (cpv. 3);
46.14. giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente
senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
46.15. giusta l’art. 86 cpv. 1 lett. a LAter è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente
fabbrica, immette in commercio, utilizza, prescrive, importa, esporta o commercia all'estero medicamenti senza la necessaria omologazione o autorizzazione, contravvenendo agli oneri e alle condizioni connesse a un'omologazione o a un'autorizzazione oppure violando gli obblighi di diligenza sanciti negli articoli 3, 7, 21, 22, 26, 29 e 42;
46.16. giusta l’art. 87 cpv. 1 lett. f LAter è punito con la multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente commette un'infrazione ai sensi dell'articolo 86 capoverso 1 lettere a-g, sempre che l'infrazione concerna agenti terapeutici destinati esclusivamente a uso proprio, medicamenti in vendita libera o dispositivi medici della classe I conformemente all'allegato IX della direttiva 93/42/CEE.
VIII. Colpevolezza e proscioglimento
47.1. In merito all’imputazione di cui al punto 1.1 dell’AA 27/2019 e punto 1.1. dell’AA 19/2019 IM 1, IM 2 e IM 3 sono stati riconosciuti colpevoli del reato di ripetuta aggressione (art. 134 CP), per avere il 14.07.2018, a __________ in via __________, agendo in correità tra loro, preso parte a un’aggressione a danno di __________ e di __________, che ha avuto per conseguenza la lesione di quest’ultimo. Questa loro condanna si basa, essendone pacificamente realizzate le condizioni oggettive e soggettive di legge, sulle risultanze processuali così come sopra evidenziate nel consid. 13 della presente sentenza. Non si può dire, poi, che il ruolo di IM 2 fosse marginale a tal punto da non poter ritenere che avesse preso parte all’aggressione, nemmeno si può dire che l’intento era solo quello di fare paura a __________ e __________ e che il pugno da parte di IM 1 sia arrivato in maniera del tutto inaspettata. Innanzitutto IM 2 ha avuto un ruolo attivo nell’aggressione. È arrivato sul posto insieme ai correi, ha spintonato e insultato , in definitiva trattenendolo dal poter difendere il suo amico. Ma vi è di più. Nel corso dell’inchiesta IM 3 ha riferito che “IM 2 voleva andare su a picchiarlo []” e che lui ha “deciso di seguire IM 2” (AI 133). Evidentemente, visto quanto poi successo, non per farlo desistere. E poi, IM 3 dice anche chiaramente che IM 2 “è uno che mette le mani addosso facilmente” (allegato all’AI 82). Lo stesso per quanto concerne IM 1. Sempre IM 3 lo ha detto alla vittima, a __________, gli ha detto di non far più arrabbiare IM 1 se non voleva che questi gli “tirasse” un’altra volta un pugno, ha detto a __________ che nemmeno loro, nel senso di IM 3 e IM 2, riescono a fermarlo (AI 73). Non è per nulla credibile che IM 3 e IM 2 non si aspettassero una reazione fisica da parte di IM 1. Essi ne hanno perlomeno tenuto conto. Così come è altrettanto chiaro che IM 1 ha preso parte all’aggressione.
47.2. Gli imputati IM 1 e IM 2, richiamato il punto 1.2 dell’AA 27/2019, sono condannati per il reato di aggressione (art. 134 CP) per avere, il 13.10.2018, a __________ in Piazza __________, agendo in correità tra loro e con la minore __________, preso parte a un’aggressione a danno di ACPR 2 e ACPR 1, che ha avuto per conseguenza la lesione di quest’ultimo, avendone manifestamente adempiuto i presupposti oggettivi e soggettivi di legge (consid. 14 della presente sentenza);
47.3. Per quanto concerne l’imputazione di cui al punto 2 dell’AA 27/2019, IM 1 e IM 2 sono condannati per il reato di furto aggravato, perché commesso per mestiere e in banda, in parte tentato (art. 139 n. 1, 2 e 3 CP). Salvo per quanto concerne il punto 2.7 dell’AA in questione, in applicazione del principio in dubio pro reo derubricato a furto tentato, alla luce delle emergenze processuali sono chiaramente riuniti i presupposti di legge (consid. 42-45). Basti dire che il ruolo di “palo” non è per nulla marginale al buon esito del reato e, anzi, è determinante. Vi è quindi chiara correità di IM 2. Lui non era un semplice complice. Secondo la Corte, poi, se può essere vero che gli imputati decidevano dove colpire, talvolta, sul momento, ciò non significa che non ci sia un agire da “banda”. Determinante è la volontà comune di partecipare a più furti come “banda”. E questo c’era, gli imputati si sentivano di far parte del “gruppo” e quello di rubare ero uno dei loro scopi comuni. Se la scelta del posto da derubare è stata talvolta decisa sul momento, non importa. La qualifica di “banda” non presuppone, in altre parole, che ci si trovi in presenza di un agire particolarmente studiato, pianificato. Gli imputati agivano da “banda” secondo le loro facoltà. E non va dimenticato che una certa pianificazione c’era: usavano piedi di porco sempre diversi. IM 2 ha dichiarato che IM 1 gli aveva spiegato che dopo ogni furto bisognava gettare il piede di porco in quanto utilizzando lo stesso per il furto successivo la polizia sarebbe potuta risalire a lui. Per questo al termine dei furti si liberava degli attrezzi e per i furti successivi se ne procurava di nuovi, sempre rubandoli. IM 1, inoltre, non elemosinava anche altri consigli. È ancora IM 2 che dice che IM 1 gli aveva detto che era importante consumare la suola delle scarpe per non essere così riconducibili a impronte trovate sui luoghi. Per quanto concerne la qualifica dei furti “per mestiere”, non è determinante se i bottini sono esigui o più importanti. Determinante non è che cosa si riesce a rubare, ma che cosa si sarebbe rubato se ci fosse stata la possibilità. E qui gli imputati, anche al dibattimento, lo hanno detto: se ci fossero stati dei beni mobili di valore, li avremmo presi. La loro intenzione era quella. Poco importa che agissero anche per noia. La loro volontà era quella di ottenere un’entrata finanziaria da tali furti, foss’anche accessoria. Non va dimenticato, d’altra parte, che in funzione della loro disponibilità finanziaria anche bottini da qualche centinaia di franchi avevano una certa importanza, permettendo loro di potersi acquistare vestiti di marca e stupefacenti.
47.4. Per quanto concerne l’imputazione di cui al punto 3 dell’AA 27/2019 la Corte ha condannato IM 1 e IM 2 per il reato di ripetuto danneggiamento, in parte di lieve entità (art. 144 n. 1 CP), commesso in occasione dei furti e dei tentati furti di cui al
consid. 47.3, in correità con IM 2 e, tranne in un caso, in correità con __________, cagionando un danno complessivo denunciato non meglio precisato ma almeno di fr. 22'819.73. I relativi presupposti di legge sono invero chiaramente adempiuti in forza delle emergenze processuali indicate al consid. 15.
47.5. IM 1 e IM 2 sono stati condannati anche per ripetuta violazione di domicilio (art. 186), in parte tentata, per quanto attiene ai fatti di cui al punto 4 del’AA. Anche qui sono pacificamente adempiute le condizioni legali del reato. Basti, al riguardo, rinviare alle argomentazioni formulate sopra (consid. 16).
47.6. In relazione ai fatti di cui al punto 5 dell’AA 27/2019 IM 1 è stato pure stato condannato per il reato di furto aggravato, in parte tentato (art. 139 n. 1, 2 e 3 CP), avendo agito per mestiere e in 5 occasioni anche come associato a una banda intesa a commettere furti, nel periodo 22.08.2018 - 13.09.2018, a __________, __________, __________, __________ e __________, in parte in correità con IM 3, __________, __________, __________, __________ e __________, sottratto in 5 occasioni e tentato di sottrarre in 3 occasioni cose mobili altrui per un valore denunciato non meglio precisato ma almeno di fr. 5'050.80. Per la qualifica “per mestiere” e di “banca” si rinvia a quanto indicato sopra (consid. 47.3). Per il resto, i presupposti di legge del reato sono adempiuti in forza delle risultanze processuali così come indicate ai consid. 17 seg.
47.7. Contestualmente, richiamato i punti 2, 3 e 4 dell’AA 19/2019, IM 3 è stato condannato per tentato furto per avere, il 29.08.2018, a __________, in correità con IM 1, tentato di sottrarre cose mobili altrui, così come per i reati di danneggiamento e violazione di domicilio commessi in occasione di tale tentato furto. Al riguardo si rinvia alle argomentazioni di cui ai consid. 17-20.
47.8. Per quanto concerne l’imputazione di cui al punto 6 dell’AA 27/2019, IM 1 è stato condannato per il reato di ripetuto danneggiamento (art. 144 n. 1 CP), essendo dati i presupposti legali (consid. 19).
47.9. Sempre per quanto concerne l’imputato IM 1, parimenti è dato il reato di ripetuta violazione di domicilio, in parte tentata (art. 186 CP), per i fatti indicati al punto 7 dell’AA 27/2019, e meglio per i motivi indicati al consid. 20.
47.10. In forza delle risultanze indicate al consid. 21, pacificamente riuniti sono anche le condizioni del reato di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), per il quale IM 1 è stato condannato. Infatti, è vero che al momento dei fatti IM 1 non aveva ancora compiuto 20 anni. Non si può però dire che sussistano circostanze particolari per l’applicazione della cifra 3 dell’art. 187 CP: se ancora si avevano dubbi, eloquente sono state le risposte dell’imputato al dibattimento. Certo, la Corte ha comunque tenuto conto che la differenza di età era di 3 anni e 4 mesi, quindi di poco superiore a quella dell’esenzione da pena di cui alla cifra 2.
47.11. Con riferimento al punto 9 dell’AA 27/2019 IM 1 è, altresì, condannato per il reato di ripetuta guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr) per avere, nel periodo 01.04.2018 - 30.10.2018, sulle tratte stradali __________ - __________, __________ - __________ e __________ - __________, condotto in almeno una ventina di occasioni lo scooter marca Yamaha di sua proprietà, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta, nonché in imprecisati giorni nel periodo 01.06.2018 - 30.10.2018, a __________ e a __________, in un imprecisato numero di occasioni messo a disposizione lo scooter marca Yamaha di sua proprietà ad IM 3, IM 2, __________ e __________, sapendo che questi ultimi non erano titolari della licenza di condurre richiesta. Richiamato il punto 10 dell’AA 27/2019 IM 1 è anche condannato per ripetuta guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione e senza assicurazione per la responsabilità civile (art. 96 LCstr), per avere, nelle occasioni testé indicate, condotto, rispettivamente messo a disposizione, lo scooter marca Yamaha di sua proprietà, senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, nonché sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Ciò in forza delle argomentazioni di cui ai consid. 22 seg.
47.12. IM 1 è stato anche condannato per ripetuta infrazione alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. c e 19bis LStup) con riferimento ai fatti indicati al punto 11 dell’AA 27/2019, avendone adempiuto le condizioni oggettive e soggettive di legge (consid. 24 seg.), e meglio per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 01.02.2016 - 30.10.2018, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, dato 20 grammi di cocaina, 18 grammi di marijuana, 10 grammi di hashish, un imprecisato numero di pastiglie di Temesta, Stilnox, Xanax, nonché due boccette di metadone, di cui una fornita, senza indicazione medica, a una persona all’epoca dei fatti di età inferiore ai 18 anni.
47.13. L’imputato IM 1 è stato parimenti condannato per ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19a n. 1 LStup), e meglio per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 02.11.2017 e 30.10.2018, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato 15 grammi di marijuana, 25 grammi di cocaina e 20 grammi di hashish, avendone evidentemente realizzato le condizioni oggettive e soggettive di legge (v. consid. 26).
47.14. IM 1 è stato condannato anche per contravvenzione alla LF sui medicamenti e i dispositivi medici per avere, nel periodo 01.12.2017 - 30.10.2018, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, messo in commercio il medicamento Makatussin, dando un’imprecisata quantità a terze persone, avendone chiaramente realizzato le condizioni oggettive e soggettive di legge (v. consid. 27).
47.15. IM 2 è stato condannato per ripetuto furto d’uso di un velocipede (art. 94 cpv. 4 prima frase LCStr) per avere, nel periodo 01.06.2018 - 30.10.2018, a __________ e a __________, sottratto per farne uso una bibicletta per recarsi a __________ e un motorino per recarsi sino a __________. Sulla base delle risultanze processuali indicate al consid. 28 è pacifico l’adempimento delle condizioni di tale reato.
47.16. con riferimento al punto 16 dell’AA 27/2019 IM 2 è stato altresì condannato per il reato di ripetuta guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr) per avere, nel periodo 01.06.2018 - 30.10.2018, a __________ e sulla tratta stradale __________ - __________, condotto lo scooter marca Yamaha di proprietà di IM 1 e un motorino, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta.
Richiamato il punto 17 dell’AA 27/2019 egli è anche condannato per ripetuta guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione e senza assicurazione per la responsabilità civile (art. 96 LCstr), per avere, nelle occasioni testé indicate, a __________, condotto lo scooter marca Yamaha di proprietà di IM 1, senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, nonché sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Ciò in forza delle argomentazioni di cui al consid. 29.
47.17. IM 2 è anche stato condannato per infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm) per avere, nel periodo 01.06.2018 - 12.11.2018, a __________, senza diritto, posseduto un tirapugni, essendone pacificamente riunite le condizioni legali (consd. 30).
47.18. Già solo in forza delle sue ammissioni (consid. 31), IM 2 è stato condannato per ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. c e 19bis LStup), e meglio per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 30.06.2017 - 12.11.2018, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, procurato in altro modo 25 grammi di marijuana, dato 10 grammi di marijuana, nonché fornito, senza indicazione medica, un imprecisato quantitativo di marijuana a una persona all’epoca dei fatti di età inferiore ai 18 anni, essendone chiaramente adempiuti i presupposti di legge.
47.19. Parimenti IM 2 è stato condannato per ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19a n. 1 LStup), per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 30.06.2017 - 12.11.2018, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato 448 grammi di marijuana, 4.8 grammi di cocaina e un imprecisato numero di pastiglie di Xanax (v. consid. 32).
47.20. Richiamato il punto 5 dell’AA 19/2019 e sulle base delle risultanze processuali (consid. 33) IM 3 è stato condannato per atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), per avere, a __________, presso l’abitazione della di lui madre, in un imprecisato giorno nel periodo 08.02.2018 - 13.02.2018, compiuto un atto sessuale con __________ (nata il __________), persona minore di anni sedici al momento dei fatti, consumando con quest’ultima un rapporto sessuale completo pene/vagina. Si è tenuto conto del fatto che l’imputato, all’epoca dei fatti, aveva venti anni con una differenza di età con la vittima di sei anni.
47.21. IM 3 è stato parimenti condannato per il reato di ripetuta guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr) per avere, in un imprecisato giorno nel corso dell’estate 2018, a __________, nei pressi della stazione FFS, condotto lo scooter marca Yamaha di proprietà di IM 1, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta, nonché per ripetuta guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione e senza assicurazione per la responsabilità civile (art. 96 LCstr), per avere, nell’occasione testé indicata, per avere, nell’occasione indicata al punto 3.8 del dispositivo, condotto lo scooter marca Yamaha di proprietà di IM 1, senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, nonché sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Ciò in forza delle argomentazioni di cui al consid. 34.
47.22. Con riferimento al punto 8 dell’AA 19/2019 e al punto 1 dell’AA aggiuntivo 87/2019, IM 3 è stato condannato anche per ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. c e 19bis LStup), per avere, senza essere autorizzato rispettivamente senza indicazione medica, nel periodo 01.04.2016 - 21.11.2018, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, dato 20 grammi di marijuana, una decina di pastiglie di Xanax e altrettante di Valium a terze persone maggiorenni e minorenni, nonché alienato 6 pastiglie di Xanax a IM 1 e 15 grammi di marijuana a un minorenne. Si rinvia, al riguardo, alle argomentazioni di cui ai consid. 35, 37 seg.
47.23. Per le motivazioni indicate ai consid. 37 seg. questa Corte ha prosciolto IM 3 dall’imputazione di infrazione alla LStup (minori) di cui al punto 1 dell’AA aggiuntivo 87/2019, limitatamente a 105 grammi di marijuana.
47.24. L’imputato IM 3 è stato parimenti condannato per
ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a n. 1 LStup) per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 14.06.2018 - 21.11.2018, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato 320 grammi di marijuana e un imprecisato quantitativo di cocaina, nonché 20 grammi di hashish e 15 pastiglie di Xanax (v. consid. 36).
47.25. Richiamato il punto 14 dell’AA 27/2019 e 1.2 dell’AA 19/2019,
IM 2 e IM 3 sono stati condannati anche per l’aggressione ai danni __________, perpetrata in data 13.09.2018 a __________ in via __________, agendo in correità tra loro. Questo in forza delle motivazioni di cui ai consid. 39-41 ed essendone pacificamente riunite le condizioni oggettive e soggettive.
IX) Colpa, prognosi, pena
48.1. giusta l’art. 19 cpv. 1 CP non è punibile chi al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena;
48.2. giusta l’art. 40 cpv. 1 CP la durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 segg. CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la durata massima della pena detentiva è di venti anni e che la pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente;
48.3. giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o l’esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti tenuto conto delle circostanze interne ed esterne nonché secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;
48.4. giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;
48.5. giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);
48.6. giusta l’art. 106 cpv. 1 CP se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di fr. 10'000.- ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma in caso di suo mancato pagamento per colpa dell’autore il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva (art. 40 CP) sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.
Richiamate le sentenze del Tribunale federale (DTF 136 IV 55 e 134 IV 132) nonché quelle della Corte di appello e revisione penale (CARP 17.2016.46+68 e 17.2016.94 del 3.5.2016, 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del 5.11.2012) è innegabile come la colpa degli imputati sia oggettivamente e soggettivamente grave. Nel perpetrare le aggressioni vi è stata un’altissima esposizione al pericolo. Basti menzionare il pugno dato da IM 1 alla testa di __________, il calcio al volto dato da IM 2 ad ACPR 1 quando quest’ultimo era riverso a terra, così come, sempre da IM 2, il calcio al volto ai danni di __________, mentre anche in questo caso egli era a terra, bloccato da IM 3 che si era finanche seduto sopra di lui a cavalcioni e lo colpiva con pugni al volto. Poi ancora IM 3 che mima il gesto di infilzare __________ con una bottiglia di vetro rotta. Alla domanda rivoltegli dagli inquirenti durante l’inchiesta se sapeva che è pericoloso colpire una persona in faccia o in testa, IM 3 ha risposto: “so che c’è una vena che è quella che fra l’altro hanno rotto a Damiano Tamagni quando l’hanno ucciso”. Egli ha nondimeno trovato subito una giustificazione adducendo che era “ubriaco e fuso”, ha detto di essersi reso conto unicamente dopo, quando la vittima ha chiesto loro di chiamare l’ambulanza, si teneva il braccio e perdeva sangue da naso. Ma il fatto stesso che poco dopo si è reso conto, fa capire che l’ubriachezza è una scusa. E anche IM 3 l’ha detto, eravamo ubriachi ma non da ospedale, nel senso che eravamo allegri. Tutto senza che le vittime avessero la benché minima colpa. Nessuno ha reagito agli attacchi, che sono stati perpetrati senza motivi o, al massimo, per futili motivi. Agli imputati piaceva picchiare. Bastava nulla perché si innescasse la miccia ed essi compissero atti di inaudita violenza, dove l’efferatezza la faceva da padrona. È allarmante anche l’intensità del delinquere in un lasso di tempo tutto sommato breve. Non va dimenticato, inoltre, che alcuni furti sono stati perpetrati in abitazioni private, con il rischio concreto di ingenerare paura, panico o pericolo per terze persone. La noncuranza degli imputati si è manifestata anche in relazione alla guida dei motoveicoli senza patente, senza targhe, senza circolazione, nel fornire minorenni di droghe ma anche, IM 1 e IM 3, nell’avere rapporti con la minorenne __________, 14enne all’epoca dei fatti. Nella commisurazione della pena la Corte ha nondimeno tenuto conto della giovane età degli imputati e, per quanto concerne IM 1 e IM 2, di una sua scemata imputabilità di grado lieve, così come indicato dagli psichiatri nelle perizie giudiziarie (AI 175, 190, 213; v. anche VI 8.2.2019 __________, AI 217).
Ciò detto, alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati, la Corte ha condannato IM 1, trattandosi di una pena aggiuntiva a quella di cui alla sentenza del Tribunale dei minorenni 4.12.2018, alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata, alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 10.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.-, e al pagamento di una multa di fr. 200.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP). L’imputato IM 2, trattandosi di una pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa 11.09.2018 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, è stato condannato alla pena detentiva di 2 anni e 4 mesi da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto, nonché la pena anticipatamente espiata, alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 10.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 100.-, al pagamento di una multa di fr. 200.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP). Essendo riuniti i presupposti dell’art. 46 cpv. 1 CP, è stata altresì ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni inflitta a IM 2 con decreto d’accusa 11.09.2018 del Ministero pubblico del Cantone Ticino. Trattandosi di una pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai decreti d’accusa 08.08.2016, 19.06.2017, 18.08.2017 e 09.04.2018 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, la Corte ha condannato IM 3 alla pena detentiva di 2 anni e 1 mese da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché la pena anticipatamente espiata, alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 10.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 100.-, al pagamento di una multa di fr. 100.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).
Non essendo realizzati i presupposti degli art. 42 e 43 CP, le pene sono state inflitte senza la condizionale, neppure parziale. Manca una presa di coscienza, da parte degli imputati, della gravità del loro agire, né possono assurgere a ravvedimento i buoni proponimenti declamati in aula dagli stessi, in realtà non confortati da consequenziali tangibili comportamenti per riprendere in mano la propria vita. La prognosi è, per tutti gli imputati, sfavorevole. Il rischio di recidiva è più che alto. Essi hanno già racimolato diverse condanne e IM 3 era già anche stato in carcere per tre mesi. A nulla è servito. A tutti è stata data più volte una chance, ma loro hanno preferito continuare a delinquere quasi nella convinzione che, tanto, cosa ci può succedere? Eloquente IM 2 quando al dibattimento ha affermato di essersi sempre assunto le sue responsabilità, precisando, su domanda, che con ciò intende che ha sempre ammesso tutto e non ha mai infamato nessuno. Ecco, assumere le proprie responsabilità non significa solo ammettere di avere sbagliato, significa non sbagliare più. Rischio di recidiva elevato che è indicato a chiare lettere anche nelle perizie psichiatriche di IM 1 e di IM 2, motivo per cui la Corte ha anche ritenuto di ordinare per IM 1 e IM 2 un trattamento ambulatoriale da eseguire in carcere (art. 63 CP). Va qui al riguardo evidenziato che l’adozione di una misura ai sensi dell’art. 63 CP significa al contempo l’esistenza di una prognosi sfavorevole ed esclude di conseguenza la sospensione, foss’anche parziale, della pena (sentenza del TF 6B_652/2016 del 28 marzo 2017, con riferimenti).
X. Espulsione dalla Svizzera
Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
Resta da esaminare se siano realizzati gli estremi che impongano eccezionalmente la rinuncia a questa misura ex art. 66a cpv. 2 CP.
L’imputato ha forti legami con il territorio. Vi è cresciuto sin dalla tenera età e qui risiedono i suoi famigliari. La Corte ha voluto confidare che quando uscirà dal carcere, dopo che avrà espiato la sua pena, l’imputato dimostrerà finalmente di saper vivere nella legalità, così come si era proposto di fare un mese prima del suo arresto. Se così non fosse, è reso attento del fatto che si espone al rischio concreto di dover lasciare questo Paese.
In considerazione dell’insieme degli elementi suesposti, la Corte ha rinunciato all’espulsione di IM 3 dalla Svizzera.
XI. Le pretese di diritto civile degli accusatori privati
54.1. giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile ricordato come giusta il cpv. 3 di detta norma la dichiarazione va fatta a un’autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare;
54.2. giusta l’art. 119 cpv. 1 CPP il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale ricordato come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta norma nella sua dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale) rispettivamente far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile);
54.3. giusta l’art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato;
54.4. giusta l’art. 123 cpv. 1 CPP la pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa;
54.5. giusta l’art. 126 cpv. 1 lett. a) CPP il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se dichiara colpevole l’imputato ricordato come giusta il cpv. 2 lett. b) di detta norma l’azione civile è rinviata al foro civile se l’accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione.
XII. Confische e dissequestri
56.1. giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti;
56.2. giusta l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale;
56.3. giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova, per essere restituiti ai danneggiati o per essere confiscati;
56.4. giusta l’art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto;
per i quali ha ordinato il dissequestro, a passaggio in giudicato integrale della presente sentenza, a favore di IM 1, nonché del cellulare Iphone X (rep. nr. 67522), per il quale ha ordinato il dissequestro, a passaggio in giudicato integrale della presente, a favore di IM 2, con la precisazione che sarà da restituire previa cancellazione dei dati della memoria e della scheda, con anticipo dei costi da parte dell’imputato.
XIII. Indennizzo e riparazione del torto morale
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a), a un indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).
Nonostante l’intervenuto proscioglimento di IM 3 dall’imputazione di infrazione alla LStup (minori) di cui al punto 1 dell’atto d’accusa n. 87/2019 limitatamente a 105 grammi di marijuana, all’imputato non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP. Va ricordato, al proposito, che nella misura in cui le spese di patrocinio concernono prestazioni fornite da difensori d’ufficio, esse non sono indennizzabili in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP trattandosi di un danno soltanto futuro (DTF 138 IV 205, consid. 1). Inoltre, la difesa non ha postulato simili indennità o riparazione del torto morale, richiesta che sarebbe stata in ogni caso respinta, dato che con il presente giudizio IM 3 è stato condannato per reati cardine dell’impianto accusatorio e il dispendio di tempo per la difesa sarebbe stato, in definitiva, comunque speso per rispondere in relazione alle imputazioni qui confermate. Quanto al torto morale, non si intravvede in ogni caso dove risieda la lesione particolarmente grave, da attribuire a quanto di pertinenza con il proscioglimento, ai sensi della lett. c) del disposto in questione.
XIV) Retribuzione del difensore d’ufficio
Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).
Quo alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2, 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b), nonché il cpv. 3 di suddetta norma secondo cui l’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di fr. 90.- / h. In forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1, 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d e del Consiglio di moderazione del 19.11.1996 in re avvocato, di seguito solo avv., B.). Inoltre, non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4, sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e e del Consiglio di moderazione del 21.6.1995 in re avv. B. e dell’8.11.1996 in re avv. B.). Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede che al patrocinatore d’ufficio può essere riconosciuto un rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione incarto così come le altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, quelle di trasferta.
Premettendo che nessuno dei patrocinatori d’ufficio degli imputati ha interposto reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del loro onorario, spese e trasferte da parte della Corte, si ricorda che l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio di IM 1, ha presentato una nota professionale datata 7 maggio 2019 (doc. dib. 5) che è stata tassata, previo adeguamento alla durata del pubblico dibattimento, per fr. 22'725,75 e meglio per fr. 18'616.20 a titolo di onorari, per fr. 2'484.80 a titolo di spese e per fr. 1'624,75 a titolo di IVA (VD all. 2 a pag. 10 pti. 12 e 12.1), che l’avv. DUF 2, difensore d’ufficio di IM 2, ha presentato una nota professionale datata 6 maggio 2019 (limitatamente al periodo decorrente dal 15.01.2019) (doc. dib. 3; cfr. per pregresse tassazioni intermedie inc. MP 2018.9713 AI 219 e AI 220) che è stata tassata, previo adeguamento alla durata del pubblico dibattimento, per fr. 7'664,60 e meglio per fr. 7’116.50 a titolo di onorari e per fr. 548.- a titolo di IVA (VD all. 2 a pag. 10 pti. 12 e 12.2), mentre l’avv. DUF 3. difensore d’ufficio di IM 3 ha presentato quattro note, la prima datata 23 gennaio 2019 (AI 191 MP inc. 2018.9713), la seconda del 23 aprile 2019 (AI 6 MP inc. 2019.3452), la terza del 29 aprile 2019 (doc. TPC 58) e la quarta del 5 maggio 2019 (doc. dib. 2) che sono state tassate, previo adeguamento alla durata del pubblico dibattimento, per fr. 24'550.35 e meglio fr. 24'159.30 per l’onorario rispettivamente fr. 2'748,10 per spese e fr. 1'642,95 a titolo di IVA (VD all. 2 a pag. 10 pti. 12 e 12.3).
Viste le loro condanne i condannati dovranno risarcire allo Stato del Cantone Ticino i seguenti importi non appena le loro condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP):
63.1 IM 1 (avv. DUF 1) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 22'725.75.
63.2. IM 2 (avv. DUF 2 e avv. __________) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 18'005.45 (fr. 2'406.15, v. AI 219 tassazione MP avv. __________, fr. 7'934.70, v. AI 220 tassazione MP avv. DUF 2, più importo qui tassato di fr. 7'664.60).
63.3. IM 3 (avv. DUF 3) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 24'550.35.
XV. Tassa di giustizia e spese
visti gli art.: 12, 22, 34, 40, 47, 49, 51, 66a cpv. 2, 69, 70, 103 segg., 134, 139, 144, 186, 187 CP;
94 cpv. 1 lett. a) e cpv. 4, 95 cpv. 1 lett. a, 96 cpv. 1 lett. a), cpv. 2 e cpv. 3 LCStr;
19 cpv. 1 lett. c), 19bis e 19a cifra 1 LStup;
86 cpv. 1 lett. a) e 87 cpv. 1 lett. f) LATer;
33 cpv. 1 lett. a LArm;
80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1 ripetuta aggressione
per avere,
1.1.1 il 14.07.2018, a __________ in via __________, agendo in correità con IM 2 e IM 3, preso parte a un’aggressione a danno di __________ e di __________, che ha avuto per conseguenza la lesione di quest’ultimo;
1.1.2 il 13.10.2018, a __________ in Piazza __________, agendo in correità con IM 2 e la minore __________, preso parte a un’aggressione a danno di ACPR 2 e ACPR 1, che ha avuto per conseguenza la lesione di quest’ultimo.
1.2 furto aggravato, in parte tentato
per avere,
1.2.1 avendo agito per mestiere e come associato a una banda intesa a commettere furti,
nel periodo 15.09.2018 - 27.09.2018, a __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
in correità con IM 2 e, tranne in un caso, in correità con __________,
sottratto in 6 occasioni e tentato di sottrarre in 5 occasioni cose mobili altrui per un valore denunciato non meglio precisato ma almeno di fr. 4'639.70;
1.2.2 avendo agito per mestiere e in 5 occasioni anche come associato a una banda intesa a commettere furti, nel periodo 22.08.2018 - 13.09.2018, a __________, __________, __________, __________ e __________,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
in parte in correità con IM 3, __________, __________, __________, __________ e __________,
sottratto in 5 occasioni e tentato di sottrarre in 3 occasioni cose mobili altrui per un valore denunciato non meglio precisato ma almeno di fr. 5'050.80;
1.3 ripetuto danneggiamento, in parte di lieve entità
1.3.1 commesso in occasione dei furti e dei tentati furti di cui al
punto 1.2.1 del dispositivo,
in correità con IM 2 e, tranne in un caso, in correità con __________,
cagionando un danno complessivo denunciato non meglio precisato ma almeno di fr. 22'819.73;
1.3.2 commesso, nel periodo 22.08.2018
__________, __________, __________ e __________, in
occasione di 3 dei furti e dei 3 tentati furti di cui al
punto 1.2.2 del dispositivo,
in correità con IM 3, __________, __________, __________, __________ e __________,
cagionando un danno complessivo denunciato non meglio precisato ma almeno di fr. 8'613.26;
1.4 ripetuta violazione di domicilio, in parte tentata
1.4.1 commessa a __________, agendo in correità con IM 2 e __________, nel periodo 20.09.2018 - 27.09.2018, in occasione di 2 dei furti e di 1 tentato furto di cui al punto 1.2.1 del dispositivo;
1.4.2 commessa e in un caso tentata, a __________, __________, __________ e __________, agendo in correità con IM 3, __________, __________, __________ e __________, nel periodo 22.08.2018 - 09.09.2018, in occasione di 3 dei furti e di 2 dei tentati furti di cui al punto 1.2.2 del dispositivo;
1.5 atti sessuali con fanciulli
per avere,
a __________, presso la Clinica __________ nella camera in uso
alla minore, in un imprecisato giorno nel periodo 01.01.2018 - 28.02.2018,
compiuto un atto sessuale con __________ (nata il __________), persona minore di anni sedici al momento dei fatti,
consumando con quest’ultima un rapporto sessuale completo pene/vagina;
1.6 ripetuta guida senza autorizzazione
per avere,
1.6.1 nel periodo 01.04.2018 - 30.10.2018, sulle tratte stradali __________ - __________, __________ - __________ e __________ - __________, condotto in almeno una ventina di occasioni lo scooter marca Yamaha di sua proprietà, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
1.6.2 in imprecisati giorni nel periodo 01.06.2018 - 30.10.2018, a __________ e a __________, in un imprecisato numero di occasioni messo a disposizione lo scooter marca Yamaha di sua proprietà ad IM 3, IM 2, __________ e __________, sapendo che questi ultimi non erano titolari della licenza di condurre richiesta;
1.7 ripetuta guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione e senza assicurazione per la responsabilità civile
per avere, nelle occasioni indicate al punto 1.6 del dispositivo, condotto, rispettivamente messo a disposizione, lo scooter marca Yamaha di sua proprietà, senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, nonché sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
1.8 ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 01.02.2016 - 30.10.2018, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, dato 20 grammi di cocaina, 18 grammi di marijuana, 10 grammi di hashish, un imprecisato numero di pastiglie di Temesta, Stilnox, Xanax, nonché due boccette di metadone, di cui una fornita, senza indicazione medica, a una persona all’epoca dei fatti di età inferiore ai 18 anni;
1.9 ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 02.11.2017 e 30.10.2018, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato 15 grammi di marijuana, 25 grammi di cocaina e 20 grammi di hashish;
1.10 contravvenzione alla LF sui medicamenti e i dispositivi medici
per avere, nel periodo 01.12.2017 - 30.10.2018, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, messo in commercio il medicamento Makatussin, dando un’imprecisata quantità a terze persone;
2.1 ripetuta aggressione
per avere,
2.1.1 il 14.07.2018, a __________ in via __________, agendo in correità con IM 1 e IM 3, preso parte a un’aggressione a danno di __________ e di __________, che ha avuto per conseguenza la lesione di quest’ultimo;
2.1.2 il 13.10.2018, a __________ in Piazza __________, agendo in correità con IM 1 e __________, preso parte a un’aggressione a danno di ACPR 2 e ACPR 1, che ha avuto per conseguenza la lesione di quest’ultimo.
2.1.3 il 13.09.2018, a __________ in via __________, agendo in correità con IM 3, preso parte a un’aggressione a danno di __________, che ha avuto per conseguenza la lesione di quest’ultimo;
2.2 furto aggravato, in parte tentato
per avere,
avendo agito per mestiere e come associato a una banda intesa a commettere furti,
nel periodo 15.09.2018 - 27.09.2018, a __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
in correità con IM 1 e, tranne in un caso, in correità con __________,
sottratto in 6 occasioni e tentato di sottrarre in 5 occasioni cose mobili altrui per un valore denunciato non meglio precisato ma almeno di fr. 4'639.70;
2.3 ripetuto danneggiamento, in parte di lieve entità
commesso in occasione dei furti e dei tentati furti di cui al
punto 2.2 del dispositivo,
in correità con IM 1 e, tranne in un caso, in correità con __________,
cagionando un danno complessivo denunciato non meglio precisato ma almeno di fr. 22'819.73;
2.4 ripetuta violazione di domicilio, in parte tentata
agendo in correità con IM 1 e __________,
commessa a __________, nel periodo 20.09.2018 - 27.09.2018, in occasione di 2 dei furti e di 1 tentato furto di cui al punto 2.2 del dispositivo;
2.5 ripetuto furto d’uso
per avere,
nel periodo 01.06.2018 - 30.10.2018, a __________ e a __________, sottratto per farne uso una bibicletta per recarsi a __________ e un motorino per recarsi sino a __________;
2.6 ripetuta guida senza autorizzazione
per avere,
nel periodo 01.06.2018 - 30.10.2018, a __________ e sulla tratta stradale __________ - __________, condotto lo scooter marca Yamaha di proprietà di IM 1 e un motorino, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
2.7 guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione e senza assicurazione per la responsabilità civile
per avere, a __________, nell’occasione indicata al punto 2.6 del dispositivo, condotto lo scooter marca Yamaha di proprietà di IM 1, senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, nonché sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
2.8 infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
per avere, nel periodo 01.06.2018 - 12.11.2018, a __________, senza diritto, posseduto un tirapugni;
2.9 ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 30.06.2017 - 12.11.2018, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, procurato in altro modo 25 grammi di marijuana, dato 10 grammi di marijuana, nonché fornito, senza indicazione medica, un imprecisato quantitativo di marijuana a una persona all’epoca dei fatti di età inferiore ai 18 anni;
2.10 ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 30.06.2017 - 12.11.2018, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato 448 grammi di marijuana, 4.8 grammi di cocaina e un imprecisato numero di pastiglie di Xanax;
3.1 ripetuta aggressione
per avere,
3.1.1 il 14.07.2018, a __________ in via __________, agendo in correità con IM 1 e IM 2, preso parte a un’aggressione a danno di __________ e di __________, che ha avuto per conseguenza la lesione di quest’ultimo;
3.2.2 il 13.09.2018, a __________ in via __________, agendo in correità con IM 2, preso parte a un’aggressione a danno di __________, che ha avuto per conseguenza la lesione di quest’ultimo;
3.2 tentato furto
per avere,
il 29.08.2018, a __________, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
in correità con IM 1,
tentato di sottrarre cose mobili altrui;
3.3 danneggiamento
commesso in occasione del tentato furto di cui al punto 3.2 del dispositivo,
in correità con IM 1,
cagionando un danno complessivo denunciato di fr. 1'755.51;
3.4 violazione di domicilio
commessa in occasione del tentato furto di cui al punto 3.2 del dispositivo,
in correità con IM 1;
3.5 atti sessuali con fanciulli
per avere
a __________, presso l’abitazione della di lui madre, in un imprecisato giorno nel periodo 08.02.2018 - 13.02.2018,
compiuto un atto sessuale con __________ (nata il __________), persona minore di anni sedici al momento dei fatti,
consumando con quest’ultima un rapporto sessuale completo pene/vagina;
3.8 guida senza autorizzazione
per avere,
in un imprecisato giorno nel corso dell’estate 2018, a __________, nei pressi della stazione FFS, condotto lo scooter marca Yamaha di proprietà di IM 1, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
3.9 guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione e senza assicurazione per la responsabilità civile
per avere, nell’occasione indicata al punto 3.8 del dispositivo, condotto lo scooter marca Yamaha di proprietà di IM 1, senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, nonché sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
3.10 ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato rispettivamente senza indicazione medica, nel periodo 01.04.2016 - 21.11.2018, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, dato 20 grammi di marijuana, una decina di pastiglie di Xanax e altrettante di Valium a terze persone maggiorenni e minorenni, nonché alienato 6 pastiglie di Xanax a IM 1 e 15 grammi di marijuana a un minorenne;
3.11 ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 14.06.2018 - 21.11.2018, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato 320 grammi di marijuana e un imprecisato quantitativo di cocaina, nonché 20 grammi di hashish e 15 pastiglie di Xanax;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
IM 3 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti (minori) di cui al punto 1 dell’atto d’accusa n. 87/2019, limitatamente a 105 grammi di marijuana;
Di conseguenza,
5.1 IM 1
avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità,
trattandosi di una pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza del Tribunale dei minorenni 04.12.2018, è condannato:
5.1.1 alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata;
5.1.2 alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 10.- (dieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.- (trecento);
5.1.3 al pagamento di una multa di fr. 200.- (duecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).
5.2 IM 2
avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità,
trattandosi di una pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa 11.09.2018 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, è condannato:
5.2.1 alla pena detentiva di 2 (due) anni e 4 (quattro) mesi da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto, nonché la pena anticipatamente espiata;
5.2.2 alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 10.- (dieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 100.- (cento);
5.2.3 al pagamento di una multa di fr. 200.- (duecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).
5.3 È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni inflitta a IM 2 con decreto d’accusa 11.09.2018 del Ministero pubblico del Cantone Ticino.
5.4 IM 3
trattandosi di una pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai decreti d’accusa 08.08.2016, 19.06.2017, 18.08.2017 e 09.04.2018 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, è condannato:
5.4.1 alla pena detentiva di 2 (due) anni e 1 (uno) mese da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché la pena anticipatamente espiata;
5.4.2 alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 10.- (dieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 100.- (cento);
5.4.3 al pagamento di una multa di fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).
Per ogni loro pretesa nei confronti di IM 1, IM 2 e IM 3, gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.
Nei confronti di IM 1 è ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.
Nei confronti di IM 2 è ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.
Giusta l’art. 66a cpv. 2 CP si rinuncia alla pronuncia dell’espulsione nei confronti di IM 3.
Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca, con distruzione dello stupefacente, di tutto quanto in sequestro ad eccezione dei seguenti oggetti:
1 tablet Ipad bianco (rep. nr. 67506);
5 paia di scarpe (2 Puma e 3 Nike) (rep. nr. 67516);
per i quali è ordinato il dissequestro, a passaggio in giudicato integrale della presente, a favore di IM 1;
per il quale è ordinato il dissequestro, a passaggio in giudicato integrale della presente, a favore di IM 2, con la precisazione che sarà da restituire previa cancellazione dei dati della memoria e della scheda, con anticipo dei costi da parte dell’imputato.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.- (tremila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/3 (un terzo) ciascuno.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
12.1. La nota professionale 07.05.2019 dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 18'616.20
spese fr. 2'484.80
IVA (7,7%) fr. 1'624.75
totale fr. 22'725.75
12.2. La nota professionale 06.05.2019 (limitatamente al periodo decorrente dal 15.01.2019) dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 7'116.60
IVA (7,7%) fr. 548.00
totale fr. 7'664.60
12.3. Le note professionali 23.01.2019, 23.04.2019, 29.04.2019 e 05.05.2019 dell’avv. DUF 3 sono approvate per:
onorario fr. 20'159.30
spese fr. 2'748.10
IVA (7,7%) fr. 1'642.95
totale fr. 24'550.35
12.4. Il condannato IM 1 (avv. DUF 1) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 22'725.75 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
12.5. Il condannato IM 2 (avv. DUF 2 e avv. __________) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 18'005.45 (fr. 2'406.15, v. AI 219 tassazione MP avv. __________, fr. 7'934.70, v. AI 220 tassazione MP avv. DUF 2, più importo qui tassato di fr. 7'664.60) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
12.6. Il condannato IM 3 (avv. DUF 3) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 24'550.35 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 2'349.30
Perizia fr. 9'850.--
Multa fr. 500.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 667.40
fr. 16'366.70
============
Distinta spese a carico di IM 1 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 783.10
Perizia fr. 3'283.33
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 222.47
fr. 5'488.90
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 783.10
Perizia fr. 3'283.33
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 222.47
fr. 5'488.90
============
Distinta spese a carico di IM 3 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 783.10
Perizia fr. 3'283.33
Multa fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 222.47
fr. 5'388.90
============
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
La Presidente Il vicecancelliere