Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2019.144
Entscheidungsdatum
30.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2019.144

Lugano, 30 agosto 2019/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da: Francesca Verda Chiocchetti, Presidente

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

Ugo Peer, cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero pubblico

contro IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1,

in carcerazione preventiva dal 20.12.2018 al 6.6.2019 (169 giorni),

in carcerazione di sicurezza dal 7.6.2019,

imputato, a norma dell’atto d’accusa 121/2019 del 7 giugno 2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

  1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (quantità)

siccome relativa ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone

per avere, tra __________ e __________, tra __________ (Lucerna) e __________, a __________ e in altre località del Canton Ticino, nel periodo compreso tra settembre/ottobre 2016 fino al 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, con la partecipazione di __________, __________, __________ e tali non meglio identificati __________ e __________, acquistato, detenuto, trasportato, procurato a terzi in altro modo e fatto atti preparatori volti all’ alienazione di complessivi 2'500.00 grammi lordi di cocaina;

e meglio,

1.1 per avere, a __________, presso il deposito bus __________, in data non meglio precisata ma nel mese di dicembre 2016, senza essere autorizzato, procurato a terzi della cocaina, segnatamente, prendendola in consegna dal corriere __________, procurato a __________ complessivi 1'000.00 grammi di cocaina, sostanza destinata alla vendita a terze persone sul nostro territorio;

1.2 per avere, tra __________ (Lucerna) e __________, in data non meglio precisata ma nel mese di agosto 2017, senza essere autorizzato, in correità con __________, dopo essere partiti da __________ a mezzo automobile da lui condotta ed aver raggiunto __________, acquistato a credito, al prezzo stabilito di CHF 40.00/grammo da __________, almeno complessivi 250.00 grammi di cocaina, sostanza poi trasportata in Ticino ai fini della vendita sul nostro territorio e in seguito venduta a terze persone rimaste ignote, nella misura di almeno 130.00 grammi mentre che la rimanenza, pari a 120.00 grammi, veniva restituita, per il tramite di una terza persona rimasta ignota, al fornitore __________;

1.3 per avere, tra __________ e __________, tra il 16 novembre e il 14 dicembre 2017, senza essere autorizzato, in correità con __________, acquistato a credito al prezzo di CHF 40.00/41.00 al grammo da tale non meglio identificato __________, previa fornitura da tale non meglio identificato __________ detto __________, complessivi 150.00 grammi di cocaina, sostanza in seguito interamente alienata da parte di __________ ad __________ e a __________ al prezzo di CHF 45.00 al grammo;

1.4 per avere, a __________ (__________), tra il mese di settembre e il mese di ottobre 2016, senza essere autorizzato, fatto preparativi volti all’alienazione a terze persone di almeno 1'100.00 grammi di cocaina, segnatamente per avere procurato a __________ ai fini della preparazione di cocaina destinata all’alienazione a terze persone, complessivi 1'000.00 grammi di sostanza da taglio, sostanza da lui previamente presa in consegna da __________ e __________;

reato previsto: dall’art. 19 cpv.2 richiamato il cpv.1 lettere b., c., d., g. LStup.

  1. riciclaggio di denaro

per avere, a __________ e in altre località del Ticino, nel periodo 4 agosto 2016 – 18 settembre 2018, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, per un totale complessivo di CHF 42'670.35 ed euro 4'775.00,

e meglio,

Tramite agenzia __________

  • in data 21.04.2018 inviato CHF 190,01 a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 01.06.2018 inviato CHF 353,66 a __________ in Spagna,

Tramite agenzia __________

  • in data 22.11.2016 inviato CHF 547.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 12.12.2016 inviato EUR 505.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 23.01.2017 inviato EUR 1'040.- a __________ in Spagna,

  • in data 23.01.2017 inviato EUR 2'000.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 06.04.2017 inviato EUR 530.- a __________ in Spagna,

  • in data 02.05.2017 inviato EUR 700.- a __________ in Spagna,

Tramite agenzia __________

  • in data 04.08.2016 inviato CHF 1'664.- a __________ in Olanda,

  • in data 04.08.2016 inviato CHF 1'663,34 a __________ in Olanda,

  • in data 12.08.2016 inviato CHF 1'334.- a __________ in Spagna,

  • in data 19.08.2016 inviato CHF 2'110 a __________ in Spagna,

  • in data 13.12.2016 inviato CHF 1'544.- a __________ in Olanda,

  • in data 13.12.2016 inviato CHF 1'103.- a __________ in Olanda,

  • in data 03.02.2017 inviato CHF 2'088.- a __________ in Ecuador,

  • in data 09.02.2017 inviato CHF 1'486.17 a __________ in Spagna,

  • in data 31.03.2017 inviato CHF 875.- a __________ in Spagna,

  • in data 06.04.2017 inviato CHF 2'095.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 10.05.2017 inviato CHF 1'181.- a __________ in Spagna,

  • in data 19.05.2017 inviato CHF 895.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 30.06.2017 inviato CHF 1'671.- a __________ in Spagna,

  • in data 24.07.2017 inviato CHF 100.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 24.07.2017 inviato CHF 30.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 12.08.2017 inviato CHF 522.- a __________ in Spagna,

  • in data 12.08.2017 inviato CHF 496,49 a __________ in Spagna,

  • in data 31.08.2017 inviato CHF 346,54 a __________ in Spagna,

  • in data 16.10.2017 inviato CHF 165.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 06.11.2017 inviato CHF 178,42 a __________ in Spagna,

  • in data 08.11.2017 inviato CHF 177,73 a __________ in Spagna,

  • in data 10.11.2017 inviato CHF 488.- a __________ in Spagna,

  • in data 16.11.2017 inviato CHF 470.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 20.11.2017 inviato CHF 3'175.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 20.11.2017 inviato CHF 3'500.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 24.11.2017 inviato CHF 583.- a __________ in Spagna,

  • in data 28.11.2017 inviato CHF 100.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 28.11.2017 inviato CHF 141.- a __________ in Spagna,

  • in data 24.01.2018 inviato CHF 1'995.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 31.01.2018 inviato CHF 930.- a __________ in Spagna,

  • in data 20.02.2018 inviato CHF 1'960,95 a __________ in Spagna,

  • in data 22.03.2018 inviato CHF 600.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 02.05.2018 inviato CHF 95.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 12.05.2018 inviato CHF 2'066.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 22.05.2018 inviato CHF 100.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 22.05.2018 inviato CHF 104.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 01.06.2018 inviato CHF 95.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 31.08.2018 inviato CHF 250.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 11.09.2018 inviato CHF 3'000.- a __________ in Repubblica Dominicana,

  • in data 18.09.2018 inviato CHF 201,04 a __________ in Gran Bretagna.

reato previsto: dall’art. 305bis cifra 1 CP,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate.

Presenti: - la Procuratrice pubblica PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

  • in qualità di interprete per la lingua __________, __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 19:30.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

all’imputato non può essere riconosciuta alcuna collaborazione processuale, dato che sin dall’inizio dell’inchiesta la stessa è stata praticamente assente.

Con riferimento ai fatti di cui al punto 1.1 dell’AA, l’imputato non poteva non prendere in considerazione che __________ gli avesse consegnato della cocaina. Infatti, gli ha riferito che faceva dei trasporti di stupefacenti e che era stanco perché era appena tornato dall’Olanda. IM 1 aveva capito, al momento in cui ha preso il pacchetto, che si trattava di cocaina e non può essere altrimenti. L’imputato sapeva anche che __________ trafficava della cocaina, dato che ha riferito che lui “faceva le sue cose, magari non legali”. Sapeva, infine, data la quantità in questione, che era destinata all’alienazione a terzi. Egli ha agito perlomeno con dolo eventuale.

In relazione ai fatti di cui al punto 1.2 dell’AA, l’imputato non era solo accompagnatore. Lo ha detto: doveva guadagnarci anche lui. Si è preoccupato di pagare __________ e di restituirgli la parte di sostanza invenduta. Non ha agito solo per fare un favore a __________. Ciò è corroborato anche dalle dichiarazioni di __________, che ha dichiarato che IM 1 lo ha chiamato, ha preso in consegna lo stupefacente e lo ha in seguito pagato. Si tratta, quella di __________, di una chiamata in correità forte.

Per quanto concerne il punto 1.3 dell’AA, i fatti sono ammessi dall’imputato.

Con riferimento al punto 1.4 dell’AA, __________ ha dichiarato che il traffico in questione era stato organizzato da __________ direttamente con IM

  1. Egli sapeva, quindi, che si trattava di cocaina, perlomeno per dolo eventuale. Il calcolo di 1'100 grammi di cocaina è stato fatto tenendo in considerazione 1'000 grammi di sostanza da taglio e una purezza media sul mercato del 10%.

In relazione al punto 2 dell’AA, IM 1 non sapeva l’origine del denaro che gli veniva dato da terzi e amici (__________, __________, __________) per essere inviato all’estero. Egli non ha peraltro mai dato informazioni precise su queste persone. L’imputato ha altresì riferito che ha tenuto conto che poteva essere provento di reato. Non ha mai dimostrato gli asseriti suoi risparmi e sua madre ha negato di aver ricevuto denaro da parte di IM 1. Per quanto concerne gli altri parenti, la madre ha riferito di non sapere.

Passando alla commisurazione della pena: IM 1 ha agito reiteratamente e tutte le volte con quantità che, già a sé stanti, costituiscono infrazione aggravata alla LStup. Aggrava la posizione dell’imputato il fatto ch’egli si sia reso colpevole anche di riciclaggio di denaro. IM 1 ha agito per lucro. Egli è giovane, non ha obblighi familiari e ha una famiglia che nel bisogno lo ha sempre aiutato, così come è stato aiutato dalla sua ex-ragazza in Ticino. Non ha mai collaborato e ha fatto solo ammissioni dinanzi a emergenze inconfutabili. Non ha mai detto di essere dispiaciuto. Non ha compreso la gravità del suo agire.

IM 1 ha trafficato complessivi 2'500 grammi di cocaina. Egli dev’essere quindi condannato a tre anni per infrazione aggravata alla LStup. Tenuto conto del reato di riciclaggio di denaro, a tre anni e 6 mesi di detenzione. Va revocata la sospensione della precedente condanna. Si chiede anche l’espulsione per un periodo di dieci anni;

§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

le parole che lui userebbe come titolo di quanto successo a IM 1 è “momenti di smarrimento”. Si tratta di poche volte. Al momento in cui è stato arrestato (settembre 2018) aveva peraltro già smesso di trafficare con la cocaina da un anno. Si tratta di episodi estemporanei, commessi per errore. La sua situazione personale è eloquente: egli è ben lontano dal mondo degli stupefacenti. Quando è stato arrestato era un ________. Egli ha sempre lavorato. Si tratta, quindi, di momenti che rappresentano degli errori di cui IM 1 sa che dovrà rispondere. Per quanto concerne il punto 1.2 dell’AA, egli è pronto alla pena che sarà inflitta per le sue reali responsabilità. Egli non si è mai occupato della vendita. Ha solo fatto da tramite. __________ aveva la possibilità di contattare __________, ma non aveva il contatto diretto con il __________. Ha quindi chiesto a IM 1 se aveva il contatto che gli aveva dato il __________ in occasione dell’incontro indicato al punto 1.4 dell’AA. Il __________ gli ha detto che avrebbe fatto tutto da solo, tant’è che nell’inchiesta, ampia e che ha coinvolto diverse persone, nessuno mai ha riferito di aver acquistato alcunché da IM 1. Chi aveva bisogno dello stupefacente era il __________, per pagare i suoi debiti. Per quanto concerne il punto 1.1, 1.4 e 2 dell’AA, gli stessi sono contestati. La fattispecie è carente dell’elemento soggettivo. Punto 1.4 dell’AA: IM 1 era ospite di __________ e questi gli ha chiesto un favore. __________ faceva il ________ e IM 1 lo aveva visto bere la sostanza in un bicchiere. Per lui erano delle proteine per la palestra. Egli non poteva pensare che si trattasse di sostanza da taglio. Non è nel sentire comune che una proteina si possa utilizzare per tagliare lo stupefacente. Nemmeno sappiamo se è stata effettivamente usata a tal fine. L’altro presente sul luogo era __________, che mai ha parlato con IM 1 di questa sostanza da taglio. Non vi è stato nemmeno scambio di denaro. Non vi era alcun campanello di allarme che consentisse di capire, a IM 1, che si trattasse si sostanza da taglio. Punto 1.1 dell’AA: nel dicembre 2016 __________ nulla ha detto all’imputato sul contenuto del sacchetto. IM 1 si era già recato a ritirare della sostanza e aveva visto berla da __________ (punto 1.4 dell’AA). Pensava, anche, che un amico non potesse tradirlo. Ha messo il sacchetto sul sedile dell’auto, posteggiando la medesima fuori dal negozio di ________ del __________. Ha consegnato le chiavi dell’auto al __________. Nulla lascia intendere che lui sapesse che fosse cocaina. Sia per il punto 1.1 sia per quello 1.4 dell’AA, non è dato l’elemento soggettivo del reato. Per quanto concerne il punto 2 dell’AA nulla si sa dell’eventuale reato a monte, né quali soggetti avrebbero commesso reato. __________, __________ e __________ hanno semmai commesso una violazione alla LStup, un delitto e non un crimine. Inoltre, IM 1 aveva i suoi risparmi, , e aveva un’attività lavorativa. A parte il cibo, non aveva altre spese, dato che era ospite o del __________ o della sua ex-fidanzata. Nemmeno faceva la bella vita. Nell’AA non vi è inoltre alcun riferimento a un guadagno dalla vendita di stupefacenti. Unico invio per pagamento della sostanza stupefacente è, se proprio, quello del 20.11.2017. Passando all’analisi degli altri soggetti, si ha: __________ era una prostituta che lavorava all’. Non ha fatto alcun crimine. __________ da settembre/ottobre non aveva più a che fare con IM 1. Se ne era andato dalla Svizzera. __________ veniva in Svizzera, vendeva _________ e poi ritornava in Spagna. Si sarebbe trattato in ogni caso di provento di attività lucrativa regolare. Sul futuro di IM 1, si può dire che non vi sono precedenti penali, se non una condanna per circolazione stradale e un furto che però risale al 2012. Prima dell’arresto si era già astenuto dal commettere reati da circa un anno. L’effetto che la pena avrà sull’imputato sarà sufficiente a far sì che non commetta più l’infrazione. Una pena di lunga durata renderà invece difficile il reinserimento sociale di IM 1. Reinserimento al quale egli è oggi già pronto, come attestato dal contratto di lavoro versato agli atti. La prognosi è favorevole. Il difensore chiede il proscioglimento per quanto concerne il punto 1.1, 1.4 e 2 dell’AA (in via subordinata non si contesta solo l’invio del 20.11.2017), così come la cancellazione della dicitura “almeno” dal punto 1.2 dell’AA. Postula, quindi, una condanna a 15 mesi interamente sospesi e che non sia revocata la precedente pena. Non si oppone all’espulsione del suo assistito, che però dev’essere fissata in 5-7 anni.

Considerato, in fatto ed in diritto

I. Vita, situazione finanziaria e precedenti penali dell’imputato

  1. IM 1 è cittadino __________. Queste le informazioni date agli inquirenti dall’imputato sulla sua situazione personale e professionale passata:

“…OMISSIS…”

(VI Pol 14.3.2019, AI 87, p. 4 seg.);

“…OMISSIS…”

(VI Pol 24.1.2019, AI 64A, p. 5 seg.).

Al dibattimento l’imputato ha precisato quanto segue:

“…OMISSIS…”

(VI dib., p. 1 seg.).

  1. Durante l’inchiesta IM 1 ha ripercorso come segue il suo vissuto in Svizzera:

“…OMISSIS…”

(VI Pol 20.12.2018, allegato all’AI 43, p. 4 segg.);

In punto alle sue attività lavorative in Ticino, l’imputato ha confermato di aver lavorato “complessivamente 6-7 mesi. In media ho guadagnato circa fr. 1'600.-/1'700.- mensili” (VI Pol. 20.12.18, allegato all’AI 43, p. 8), precisando al dibattimento di “credere” che siano netti (p. 2). Al dibattimento ha altresì spiegato che presso la __________ guadagnava “16/18 franchi all’ora per complessivi fr. 2'000.- / 4000.- a dipendenza dei mesi” (p. 2).

Con riferimento agli Eur 25'000.- che avrebbe percepito dalla vendita della sua quota societaria, l’imputato ha dichiarato:

" DR che è corretto dire che questi soldi li ho spesi tutti nei mesi successivi quando mi sono traferito in Svizzera”

(VI Pol 24.1.2019, AI 64A, p. 6),

circostanza di cui aveva già riferito durante un precedente interrogatorio (VI Pol. 20.12.18, allegato all’AI 43, p. 8).

Al dibattimento l’imputato ha dichiarato di aver finito tutti i suoi risparmi mentre era in Ticino (p. 2).

  1. A carico di IM 1 risultano i seguenti precedenti penali:
  • l’estratto del casellario giudiziale svizzero (AI 42) riporta una condanna del 28 novembre 2016 del Ministero pubblico del Cantone Ticino per titolo di guida in stato di inattitudine (concentrazione qualificata di alcol, art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr), sulla base di fatti risalenti al 4 settembre 2016, alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 100.- cadauna, pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di fr. 1'500.-;

  • il certificato del casellario giudiziale _____ (TPC 11) riporta due condanne datate 18 ottobre 2017 emesse dal tribunale di __________ per furto e banda sulla base di fatti risalenti al 2012, alla pena detentiva di 12 mesi rispettivamente di 4 mesi, entrambe sospese condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni.

Al dibattimento IM 1 ha così riferito sulle pregresse condanne:

"

  • Con riferimento alla condanna svizzera:

era un compleanno della ragazza di un mio amico. Eravamo stati in discoteca. Avevamo bevuto tanto. Il ragazzo che era con me era più ubriaco di me e non era in grado di guidare la sua automobile. Mi sono, quindi, messo io alla guida.

  • Con riferimento alla condanna C.2.1 del casellario _____:

è capitato dove io lavoravo prima. …OMISSIS...

  • Con riferimento alla condanna C 2.2 del casellario _____:

l’aggravante di banda è dovuta al fatto che ho compiuto questo fatto con un mio amico che era __________. Era quello al quale avrei dovuto dare la merce per buttarla via”

(VI dib., p. 3).

II. Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.).

  2. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del

  1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

III. Fatti non contestati e relativi accertamenti della Corte in relazione all’imputazione di infrazione aggravata alla LStup (punti 1.2 e 1.3 dell’atto d’accusa)

  1. IM 1 è in parte reo confesso.

Egli, come emerge dal verbale del dibattimento di primo grado, ha ammesso i fatti indicati al punto 1.2 e 1.3 dell’AA.

L’attendibilità di queste confessioni è suffragata sia dalle coerenti ripetute ammissioni dell’imputato, sia dalle risultanze processuali, segnatamente dalle chiamate in causa di __________ (VI 20.7.2018 Canton Lucerna, all. F al VI IM 1 12.2.2019, all. 2 AI 74; VI 29.1.2019 Canton Lucerna, all. I al VI IM 1 13.2.2019, all. 2 AI 74; VI 26.3.2019, AI 87, all. 22; VI 15.3.2018, AI 11, all. 5; VI 29.5.2018, AI 11, all’. 8; VI 15.3.2018, AI 11, all. 5).

IV. Fatti contestati e relativi accertamenti della Corte in relazione all’imputazione di infrazione aggravata alla LStup (punti 1.1 e 1.4 dell’atto d’accusa)

  1. In applicazione del principio “in dubio pro reo” IM 1 chiede il proscioglimento per i fatti di cui ai punti 1.1 e 1.4 dell’atto di accusa. Egli afferma che difetta l’aspetto soggettivo, avendo creduto che si trattasse di proteine.

Punto 1.4 dell’atto d’accusa

  1. In relazione ai fatti di cui al punto 1.4 dell’atto d’accusa non vi è alcun elemento agli atti che suffraghi la conoscenza in quel momento, da parte dell’imputato, che si trattasse di sostanza da taglio. Sebbene __________ abbia detto che conosceva IM 1 perché l’imputato aveva fatto precedentemente affari con __________ (VI 29.1.19, all. I al VI IM 1 12.3.19, all. 2 AI 74), questa affermazione, a sé stante, non è sufficiente a sostanziare tale aspetto. Tanto è vero che, dal contesto, nel riferire dei precedenti affari __________ ha fatto riferimento al secondo incontro, quello di cui al punto 1.1 dell’AA, non al primo e di cui al punto in questione.

In relazione ai fatti indicati al punto 1.4 dell’atto d’accusa IM 1 è quindi prosciolto.

Punto 1.1 dell’atto d’accusa

  1. Per quanto concerne questo punto, è dato l’aspetto soggettivo, nella misura del dolo eventuale. A parte dei tentennamenti all’inizio dell’inchiesta, come già fatto di fronte agli inquirenti anche in questa sede l’imputato ha ammesso di aver preso in considerazione che si trattava di cocaina al momento in cui __________ gli ha detto che faceva dei trasporti dall’Olanda al Ticino (VI dib., p. 5: “confermo come già dichiarato davanti agli inquirenti che è normale che al momento in cui __________ mi ha parlato dei suoi traporti dall’Olanda alla Svizzera mi era venuto il sospetto che si trattasse di stupefacente”). Determinante è quel preciso momento, non prima, e che ciononostante ha trasportato lo stupefacente.

  2. Sebbene sia vero, poi, che IM 1 ha riferito che il __________ gli aveva detto che si trattava di 700 grammi, non vi è motivo di dubitare delle dichiarazioni di __________, che ha parlato di 1000 gr di cocaina (VI 8.1.2019 Canton Lucerna, all. E al VI IM 1 13.2.2019, all. 2 AI 74)VI 26.3.2019, AI 87, all. 22). Non va dimenticato, infatti, che così facendo quest’ultimo si è autoaccusato. Si tratta di una chiamata in correità forte. Per contro, le dichiarazioni di IM 1 sono state spesso parziali e contraddittorie. Per tacere del fatto che sebbene sia vero che __________ ha dichiarato che talvolta i suoi acquirenti si lamentavano perché ricevevano quantitativi inferiori, IM 1 non ha riferito di alcuna reazione negativa da parte del __________, circostanza che non si allinea all’essersi accorto di aver ricevuto un quantitativo così tanto ridotto.

V. Riciclaggio di denaro (punto 2 dell’atto d’accusa)

  1. Sull’imputazione di riciclaggio di denaro, la difesa ha sollevato una ipotetica violazione del principio accusatorio, non essendovi, a suo dire, indicazioni nell’atto d’accusa sul reato a monte.

In relazione agli invii per i quali, come si dirà in seguito, questa Corte ritiene adempiuto il reato di riciclaggio, non sussiste alcuna violazione in tal senso. Infatti, si tratta di una parte degli invii eseguiti in nome e per conto del __________ (__________), sicché il reato a monte si evince in maniera chiara dalla lettura dell’intero atto d’accusa, ossia anche del punto 1. Al riguardo i diritti della difesa non sono quindi stati violati.

  1. Le condizioni del reato di riciclaggio sono riunite per gli invii effettuati il 23.1.2017 e il 3.2.2017 in nome e per conto del __________. È vero che quest’ultimo aveva anche un’attività di __________, ma non è necessaria la prova stretta dell’esistenza di un reato a monte (STF 6B_887/2018 del 13.2.2019) e tali invii sono successivi alla consegna di cui al punto 1.1 dell’atto di accusa, ossia quella avvenuta nel mese di dicembre 2016 (consid. 13 seg.). Dal profilo soggettivo, poi, basta il dolo eventuale. Ciò che sussiste nel caso concreto a seguito di quanto già indicato per quanto concerne il punto 1.1

  2. In applicazione del principio in dubio pro reo, IM 1 è invece prosciolto dagli ulteriori due invii effettuati nel dicembre 2016 per conto del __________. Invero, i fatti di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa concernono un giorno imprecisato del dicembre 2016, sicché non si può escludere che sia successivo a tale data.

  3. Per tutti gli altri invii indicati nell’atto d’accusa IM 1 è prosciolto, non essendoci alcun elemento agli atti che lasci credere l’esistenza di un reato a monte che assurga a crimine o a delitto fiscale qualificato.

Giova precisare che sebbene questa Corte nutra seri dubbi che parte degli invii siano frutto di risparmi da lavoro dell’imputato, per quanto concerne i reati per cui è oggi condannato non vi sono emergenze processuali che egli abbia percepito dei guadagni.

Inoltre, venendo ai due invii in favore di __________, gli stessi non assurgono a riciclaggio già solo perché non avevano la finalità di distrarre dei valori provento di crimine, bensì dare a questi il corrispettivo dovuto, che concerne, limitatamente all’attività di __________ di cui al punto 1.3 dell’atto d’accusa, una quantità di cocaina che non assurge a crimine.

VI. In diritto

  1. In merito ai capi d’imputazione si ricorda, in diritto, come:

16.1 Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b), c) e d) LStup è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, acquista, trasporta, importa, aliena o procura in altro modo stupefacenti. Nei casi gravi, che si realizzano, tra l’altro, se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone, il che è oggettivamente dato, in caso di cocaina, già per quantitativi, presi nel loro complesso, di 18 grammi di sostanza pura (DTF 138 IV100 consid. 3.2. e 3.3.; 122 IV 360 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b; STF 2C_901/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.2; 6B_579/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 3.4; 6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2; 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1; 6P.149/2006, 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28l), 3. ed., Berna 2016, ad art. 19 LStup, n. 187 segg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg.) è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup).

16.2 L’art. 305bis cifra 1 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato.

VII. Colpevolezza e proscioglimento

  1. la Corte ha deciso quanto segue:

17.1 Per le motivazioni indicate ai consid. 10 segg., in merito all’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa IM 1 è stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 2 in rel.al cpv. 1 lett. b, c, d LStup) per avere, nel periodo dicembre 2016-14 dicembre 2017, tra __________ e __________, tra __________ (Lucerna) e __________ e a __________, acquistato, trasportato, venduto, in parte in correità con terzi, complessivi 1'400 grammi di cocaina. Lo ha invece prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti in relazione al punto 1.4 dell’atto d’accusa.

17.2 Per quanto concerne l’imputazione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa, IM 1 è stato condannato per il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) per avere, in data 23.01.2017 e in data 03.02.2017, inviato complessivi euro 2'000.- e fr. 2'088.-, dovendo presumere che si trattasse di denaro proveniente da un crimine ovvero dall’attività di alienazione di stupefacenti. I relativi presupposti di legge sono invero chiaramente adempiuti in forza delle emergenze processuali indicate al consid. 15 segg. La Corte lo ha invece prosciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro limitatamente all’importo di fr. 40'582.35 e all’importo di Eur 2'775.-.

VIII. Colpa, prognosi, pena

  1. In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

18.1 giusta l’art. 40 cpv. 1 CP la durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 segg. CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la durata massima della pena detentiva è di venti anni e che la pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente;

18.2 giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o l’esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti tenuto conto delle circostanze interne ed esterne nonché secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;

18.3 giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;

18.4 giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

  1. In relazione all’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, dal profilo oggettivo qualifica la colpa di IM 1 la quantità di cocaina trafficata, pari a 1'400 grammi.

Pur non essendo questo l’unico elemento da considerare, è anche vero che esso è importante ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF 6B_558/2011del 21 novembre 2011, consid. 3.4; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010, consid. 2.3).

A favore dell’imputato vi è il fatto che egli risponde, oggi, di tre episodi sull’arco di un anno, sicché non si intravvede una particolare intensità delinquenziale. Inoltre, gli ultimi fatti risalgono a circa un anno dall’arresto e non vi sono evidenze che, nel frattempo, IM 1 abbia ancora delinquito.

Quanto alla colpa dell’imputato per il reato di ricettazione, a favore dell’imputato va considerata la circostanza che si è trattato di fatti isolati, per giunta circoscritti a importi, senza volerne bagatellizzare l’entità, non particolarmente elevati.

A fronte di simili circostanze, la colpa dell’imputato con riferimento all’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti risulta essere di media gravità, mentre quella per la ricettazione di esigua entità.

  1. Venendo ai fattori legati all’autore, pesa a carico di IM 1 l’avere delinquito malgrado avesse gli strumenti per condurre una vita onesta. Nulla gli impediva di conformarsi alle regole del vivere civile. Egli aveva la possibilità di guadagnare onestamente e vivere dignitosamente del proprio lavoro.

Circa il comportamento processuale dell’imputato, non si può dire che dinanzi agli inquirenti vi sia stata collaborazione processuale. L’imputato ha sì ammesso parte dei fatti. ma solamente quando confrontato con puntuali evidenze probatorie. Nel commisurare la pena la Corte ha ad ogni modo tenuto conto che al dibattimento IM 1 ha permesso di chiarire determinati aspetti, segnatamente inerenti al riciclaggio di denaro.

Quanto al criterio della particolare sensibilità alla pena – dovuto alla distanza del luogo di espiazione da quello in cui vive la sua famiglia – esso ha, in concreto, un peso nullo, ritenuto che l’imputato ha scelto di sua sponte di delinquere in un Paese straniero ed era pertanto ben cosciente che, nel caso fosse stato arrestato, avrebbe dovuto pagare le sue colpe in Svizzera.

  1. Tutto ponderato, questa Corte condanna IM 1 alla pena detentiva di 2 anni e 8 mesi.

Se come nel caso concreto sulle prospettive di recupero dell’autore esistono dei fondati dubbi che, tuttavia, non giustificano ancora, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale. La pena è quindi sospesa in ragione di 18 mesi, con un periodo di prova di anni 4.

  1. Questa Corte ritiene che l’effettività della nuova pena, erogata con il beneficio della sospensione solo parziale, sia sufficiente per trattenere il condannato da nuovi reati, sicché non si procede alla revoca della sospensione condizionale della pena di 75 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna di cui al DAC 28.11.2016.

IX. Espulsione dalla Svizzera

  1. Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione all’articolo 19 cpv. 2 o 20 cpv. 2 LStup, a prescindere dall’entità della pena inflitta.

Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla se l’espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

  1. IM 1 è qui riconosciuto, tra l’altro, autore colpevole di violazione dell’art. 19 cpv. 2 LStup. Alla luce di questa condanna nei suoi confronti deve pertanto essere pronunciata l’espulsione dal territorio elvetico in applicazione dell’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP.

Resta da esaminare se siano realizzati gli estremi che impongano eccezionalmente la rinuncia ex art. 66a cpv. 2 CP a questa misura.

  1. L’imputato non ha legami con il territorio, come da lui stesso rimarcato al dibattimento (all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 9). Egli ha peraltro deciso consapevolmente di delinquere in territorio straniero assumendosi le conseguenze che questo comporta.

In considerazione dell’insieme degli elementi suesposti, l’interesse pubblico all’espulsione di IM 1 è decisamente prevalente su quello privato dell’imputato – pressoché nullo –a restare in Svizzera.

S’impone, pertanto, l’espulsione di IM 1 dalla Svizzera.

  1. Ricordato come l’art. 66a CP prevede un periodo di espulsione che va dai 5 ai 15 anni e considerato che, nel rispetto del principio di proporzionalità, la durata del provvedimento debba essere determinata in funzione della gravità della colpa – da ritenersi per IM 1 di media intensità – e in funzione del livello d’integrazione (STF 2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.2), considerato poi che la pena, inflitta in concreto, non si colloca nella fascia alta del quadro edittale previsto dall’art. 19 cpv. 2 LStup, a maggior ragione tenuto conto del concorso ex art. 49 CP col reato di riciclaggio, questa Corte ritiene adeguata una durata dell’espulsione del condannato dal territorio elvetico di 8 anni.

X. Sequestri e confische

  1. Al dibattimento (all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 8) IM 1 non si è opposto alla confisca di quanto sotto sequestro, a eccezione dell’iPhone grigio, dell’iPhone nero e della memoria esterna marca WD.

  2. Questa Corte ha disposto la confisca di tutto quanto sotto sequestro ad eccezione degli oggetti per i quali l’imputato ha chiesto il dissequestro in suo favore, con la precisazione che lo stesso è ordinato a passaggio in giudicato integrale della presente sentenza previa cancellazione dei dati della memoria e delle schede con anticipo dei costi da parte dell’imputato.

XI. Indennizzo e riparazione del torto morale

  1. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a), a un indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

  2. Nonostante l’intervenuto parziale proscioglimento dell’imputato, non gli è riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP. Ciò già solo perché non richiesto dalla difesa. Va ad ogni modo ricordato, al proposito, che nella misura in cui le spese di patrocinio concernono prestazioni fornite da difensori d’ufficio, esse non sono indennizzabili in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, poiché si tratta di un danno soltanto futuro (DTF 138 IV 205, consid. 1).

XII. Retribuzione del difensore d’ufficio

  1. Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).

  2. Quo alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2, 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b), nonché il cpv. 3 di suddetta norma secondo cui l’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di fr. 90.- / h. In forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1, 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d e del Consiglio di moderazione del 19.11.1996 in re avvocato, di seguito solo avv., B.). Inoltre, non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4, sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e e del Consiglio di moderazione del 21.6.1995 in re avv. B. e dell’8.11.1996 in re avv. B.). Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede che al patrocinatore d’ufficio può essere riconosciuto un rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione incarto così come le altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, quelle di trasferta.

  3. Premettendo che il patrocinatore d’ufficio dell’imputato non ha interposto reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del suo onorario, spese e trasferte da parte della Corte, si ricorda che l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio di IM 1, ha presentato le note professionali 6 giugno 2019 e 19 agosto 2019 che sono state tassate, previo adeguamento alla durata del pubblico dibattimento, per fr. 12'549.55 e meglio per fr. 11'205.00 a titolo di onorario, per fr. 447.30 a titolo di spese e per fr. 897.25 a titolo di IVA.

  4. Visto l’esito del presente giudizio IM 1 dovrà risarcire allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11'394.20 (pari a 3/4 di fr. 2'642.75, v. AI 69 tassazione MP avv. __________,

  • 3/4 dell’importo qui tassato di fr. 12'549.55) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

XIII. Tassa di giustizia e spese

  1. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di 3/4; il rimanente a carico dello Stato.

visti gli art. 12, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 305bis CP;

19 cpv. 2 in rel.al cpv. 1 lett. b, c, d LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2016-14 dicembre 2017, tra __________ e __________, tra __________ (Lucerna) e __________ e a __________, acquistato, trasportato, venduto, in parte in correità con terzi, complessivi 1'400 grammi di cocaina;

1.2. riciclaggio di denaro

per avere, senza essere autorizzato, in data 23.01.2017 e in data 03.02.2017, inviato complessivi euro 2'000.- e fr. 2’088.-, dovendo presumere che si trattasse di denaro proveniente da un crimine ovvero dall’attività di alienazione di stupefacenti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

  1. IM 1 è prosciolto dal reato di:

2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti in relazione al punto 1.4 dell’atto di accusa;

2.2. riciclaggio di denaro in relazione al punto 2 dell’atto di accusa limitatamente all’importo di fr. 40'582.35 ed all’importo di euro 2'775.-.

  1. Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 2 (due) anni e 8 (otto) mesi, da dedursi il carcere preventivo e quello di sicurezza sofferto.

  1. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

  2. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento) cadauna inflitta a IM 1 con decreto di accusa 28.11.2016 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, ma il periodo di prova è prorogato di due anni.

  3. È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro ad eccezione dei seguenti oggetti:

  • Telefono Iphone grigio (IMEI __________);

  • Telefono Iphone nero con schermo danneggiato (IMEI __________);

  • memoria esterna marca WD, numero serie __________,

per i quali è ordinato il dissequestro a crescita in giudicato integrale della presente, con la precisazione che saranno da restituire previa cancellazione dei dati della memoria e delle schede con anticipo dei costi da parte dell’imputato.

  1. A IM 1 non è accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 e 431 CPP.

  2. È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.

  3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- (tremila) e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di 3/4 (tre quarti). Per il rimanente sono a carico dello Stato.

  4. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

10.1. Le note professionali 6 giugno 2019 e 19 agosto 2019 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 11'205.00

spese fr. 447.30

IVA (7,7%) fr. 897.25

totale fr. 12'549.55

10.2. Il condannato IM 1 (avv. DUF 1 e avv. __________) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11'394.20 (pari a 3/4 di fr. 2'642.75, v. AI 69 tassazione MP avv. __________ più 3/4 dell’importo qui tassato di fr. 12'549.55) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta preliminare fr. 18'912.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 130.90

fr. 22'043.30

============

Distinta spese a carico di IM 1 (3/4)

Tassa di giustizia fr. 2'250.--

Inchiesta preliminare fr. 14'184.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 98.18

fr. 16'532.48 ============

Il rimanente è a carico dello Stato

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

  • Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

  • Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

  • Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

  • Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

  • Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente Il cancelliere

Zitate

Gesetze

19

CPP

  • art. t. a CPP

Cost

  • art. 32 Cost

CP

  • art. 40 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 66a CP
  • art. 106 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 132 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 431 CPP

CPP

  • art. 135 CPP

LCStr

  • art. 91 LCStr

LStup

  • art. 19 LStup

TG

  • art. 22 TG

Gerichtsentscheide

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