Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2019.102
Entscheidungsdatum
31.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2019.102

Lugano, 31 luglio 2019/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Francesca Verda Chiocchetti, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Ugo Peer, cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati

ACPR 1, patrocinati dall’avv. RAAP 1

ACPR 2, patrocinata dall’avv. RAAP 2

ACPR 3, patrocinato dall’avv. RAAP 3

ACPR 4, patrocinato dall’avv. RAAP 4

ACPR 8, Patrocinato dall’avv. RAAP 5

ACPR 5, ACPR 6, ACPR 7, ACPR 9, ACPR 10,

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1

In carcerazione estradizionale dal 29.10.2017 al 13.12.2018 (411 giorni)

in carcerazione preventiva dal 14.12.2018 al 24.01.2019 (42 giorni)

in anticipata esecuzione di pena dal 25.01.2019

imputato, a norma dell’atto d’accusa 79/2019 del 16 aprile 2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

  1. furto

per avere, a __________, in data 28 ottobre 2017, presso gli uffici della società ACPR 1, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto allo scopo di appropriarsene, almeno CHF 423'000.00, EUR 280'850.00 e lingotti d’oro per un valore di CHF 42'000.00, e meglio,

per avere,

nei giorni precedenti il 28 ottobre 2017, aperto 5 cassette di sicurezza utilizzando un doppione delle chiavi in suo possesso, sottraendo dal loro interno almeno Euro 66'000.00 e CHF 48'000.00 e depositandoli in un’altra cassetta di sicurezza a lui accessibile,

nonché, per avere,

in data 28 ottobre 2017, al termine della giornata lavorativa trascorsa negli uffici ACPR 1 di __________ insieme ad un collaboratore, dopo avere finto di lasciare l’ufficio per tornare a casa, facendo invece rientro negli uffici di ACPR 1 e, dopo avere coperto con un foglio la telecamera di videosorveglianza che riprendeva le cassette di sicurezza, scassinato a mezzo di un cacciavite tre cassette di sicurezza, sottraendone il contenuto, pari a CHF 375'000.00, Euro 214'000.00 e lingotti d’oro per un valore di CHF 42'000.00, e prelevato il contenuto della cassetta di sicurezza nella quale aveva depositato il denaro già sottratto nei giorni precedenti da altre cassette di sicurezza con l’ausilio di un doppione delle chiavi, dandosi in seguito alla fuga con la refurtiva complessiva delle otto cassette, composta da oro e contanti per un valore complessivo pari a CHF 423'000.00, EUR 280'850.00 e lingotti d’oro per un valore di CHF 42'000.00, refurtiva molto verosimilmente portata in Italia e consegnata a terze persone non meglio identificate (refurtiva non recuperata);

  1. riciclaggio di denaro

per avere, in data 28 ottobre 2017, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, e meglio per avere trasportato da __________ in Italia, occultandoli nella propria automobile marca Mercedes targata (I) __________, oro e denaro contante per un valore complessivo pari a CHF 423'000.00, EUR 280'850.00 e lingotti d’oro per un valore di CHF 42'000.00, refurtiva provento dei reati da lui stesso perpetrati come indicato al punto 1 del presente atto di accusa, consegnandola a terze persone non meglio identificate in Italia;

  1. danneggiamento

3.1. per avere, a __________, in data 28 ottobre 2017, intenzionalmente danneggiato con un palanchino lo sportello delle cassette di sicurezza nr. 13, 15 e 20 di proprietà di ACPR 1, per un danno quantificato in Euro 1'900.00;

3.2. per avere, a __________, in una data imprecisata del 2016, intenzionalmente danneggiato con una cesoia le cassette di sicurezza nr. 3 e 8 di proprietà di ACPR 1, per un danno quantificato in Euro 1’400.00;

  1. truffa

alternativamente appropriazione indebita

per avere, a __________, in data 16 luglio 2016, allo scopo di procacciare a sé o a terzi un indebito profitto, ingannato con astuzia persone, affermando cose false o dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,

e meglio per avere,

facendo leva sulla sua posizione di gerente della ACPR 1, millantando conoscenze specifiche e capacità gestionali, utilizzando carta intestata alla società ACPR 1 per dare credibilità all’operazione, indotto ACPR 4 a consegnargli CHF 200'000.00 sulla base di un “contratto di investimento” secondo il quale venivano garantiti interessi annui del 7%,

consegnando in seguito a ACPR 4 CHF 7'000.00 nel mese di dicembre del 2016, a titolo di interessi e, nel periodo luglio 2017 – ottobre 2017, in svariate occasioni, su richiesta di ACPR 4, piccoli importi per un totale di CHF 63'000.00, attingendo ad altro denaro per tacitarlo, appropriandosi della cifra rimanente del capitale iniziale, ovvero CHF 137'000.00;

Imputazione alternativa (art. 325 cpv. 2 CPP)

appropriazione indebita

per essersi, a __________, in data 28 ottobre 2017, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, appropriato di almeno CHF 137'000.00 a lui affidati, e meglio,

per avere, dopo aver stipulato con ACPR 4 il contratto di data 16 luglio 2016, sulla base del quale egli gli affidava CHF 200'000.00 in contanti, ed avere nel mese di dicembre del 2016 erogato a ACPR 4 CHF 7'000.00 a titolo di interessi, ed avergli consegnato nel periodo luglio 2017 – ottobre 2017, in svariate occasioni, su richiesta di ACPR 4, piccoli importi per un totale di CHF 63'000.00, evitando di incontrarlo il 28 ottobre 2018 in mattinata quando ACPR 4 telefonava chiedendo di attingere ulteriormente al proprio denaro, sottraendosi definitivamente alla restituzione del rimanente del capitale iniziale con la fuga posta in atto nel pomeriggio del 28 ottobre 2017, appropriandosi quindi di CHF 137'000.00;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 139 cifra 1 CP, art. 305bis cifra 1 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 146 cpv. 1 CP, art. 138 cifra 1 CP;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento:

lunedì 29 luglio 2019, dalle ore 09:30 alle ore 17:25; mercoledì 31 luglio 2019, dalle ore 09:30 alle ore 10:00.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

La Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

-- a pag. 1: al punto 1, prima frase, anziché “in data 28 ottobre 2017”, “nei giorni precedenti il 28 ottobre 2017 e in data 28 ottobre 2017“;

-- a pag. 2: al punto 1 anziché “Eur 214’000.-”, “Eur 214'850.-”;

-- a pag. 3: al punto 4 anziché “28 ottobre 2018”, “28 ottobre 2017”.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: vi sono diversi interrogativi in questa vicenda ai quali IM 1 non ha voluto rispondere od ai quali ha risposto dando versioni irrealistiche.

I fatti salienti, a detta della Pubblica accusa, sono i seguenti: alle ore 18.00 del 28 ottobre 2017 i familiari di IM 1 allarmati contattano la gendarmeria di __________, informandola che l’imputato, il quale doveva condividere con loro il pomeriggio a __________, non si era presentato. Constatato che questi non era nemmeno in ufficio e che alcune cassette di sicurezza ivi presenti erano state scassinate, per IM 1 si temeva il peggio, si pensava fosse stato vittima di una rapina. L’imputato era, in realtà, sì scomparso, ma con la refurtiva che apparteneva ai clienti della ACPR 1. Alle ore 14.11 di quel giorno il veicolo di IM 1 è passato dal valico di __________. Verso le ore 20.00 IM 1 era a __________. Verso le ore 22.00 le autorità italiane individuavano l’automobile dell’imputato nelle vicinanze di un ufficio di polizia di __________. IM 1 veniva quindi arrestato dagli agenti italiani in ragione di un mandato di cattura internazionale fatto spiccare dal Ministero pubblico del Cantone Ticino. Egli è stato, tuttavia, estradato in Svizzera solo il 14 ottobre 2018, dopo essersi opposto all’estradizione. In Italia è stato per un periodo in carcere e per il restante agli arresti domiciliari. Ha patito una lunga carcerazione estradizionale. Il PP prosegue la propria requisitoria precisando che i primi tre capi dell’atto d’accusa sono stati ammessi dall’imputato che si limita a contestarne solo il quarto. Sul perché abbia delinquito, IM 1 asserisce per far fronte ad un suo debito di Euro 1 milione e 300 mila contratto verso alcune persone. Sempre a dire dell’imputato, egli sarebbe riuscito parzialmente a tacitarle, e meglio per Euro 300 mila, denaro ricevuto da un amico. Restava da pagare 1 milione di Euro. L’imputato, sulla sua attività professionale, ha riferito che organizzava tutto per permettere ai suoi clienti italiani di fare rientrare nel loro Paese i capitali ch’essi detenevano all’estero. Egli ha poi fatto riferimento a delle operazioni finanziarie andate a male, non provando alcunché in merito a quest’ultime. Ha asserito di essere stato l’unico a coordinare queste operazioni così come di essere stato l’unico a subire le conseguenze negative delle stesse. Per la Pubblica accusa “stiamo parlando del nulla”. “Chi si è intascato i soldi sottratti di cui oggi si discute?”. A questa domanda IM 1 non ha volto dare una risposta ragionevole. L’imputato è furbo. Egli ha perpetrato i furti da solo. “Dov’è finito il denaro sottratto dalle cassette di sicurezza?”. Nel suo primo verbale, IM 1 dice di averlo consegnato ad una persona a __________. In un successivo verbale e a questo dibattimento dice di averlo consegnato a terzi in un piazzale a __________ nei pressi di __________. Per la Pubblica accusa l’ipotesi più ragionevole è che egli abbia nascosto la refurtiva in Italia. L’imputato ci è andato diretto in Italia. All’inizio di quel viaggio è stato ripreso da più telecamere a __________. La tempistica del suo tragitto percorso dalle ore 13.36 alle ore 14.11 per raggiungere il confine italiano è quella di chi viaggia normalmente, rispettando i limiti di velocità, lungo quella tratta senza fermarsi in piazzole per la consegna di qualcosa. L’imputato è stato contraddittorio nel descrivere i tempi dell’asserita consegna della refurtiva. Ha sostenuto di avere aspettato la persona che ha preso in consegna la refurtiva talora 10 minuti, talaltra 1 minuto. IM 1 è solito cambiare versione a dipendenza delle contestazioni che gli vengono rivolte dagli inquirenti. Per il PP è inconcepibile che un intermediario si addossi il rischio di portare tutto quel denaro in Italia. Stando poi alla versione rilasciata dallo stesso IM 1 agli inquirenti, egli non si sarebbe assicurato di aver tacitato per intero i suoi creditori. Non sa dire se ha consegnato abbastanza denaro per estinguere il suo debito residuo pari a Euro 1 milione. A detta di IM 1, “se mancavano Euro 200 mila i creditori non mi avrebbero dato fastidio, perché sapevano che in un modo o nell’altro glieli avrei procurati”. A mente della Pubblica accusa, l’imputato non ha collaborato in sede d’inchiesta. Si è limitato ad ammettere quello che risulta già dalla videosorveglianza. Il PP si domanda: “perché l’imputato nel dirigersi in Italia aveva con sé un piede di porco in automobile?”. IM 1 ha raggiunto a __________ suo fratello. Dando per vera la sua versione, egli avrebbe, tuttavia, varcato il confine per l’Italia passando da __________. Trattasi di un allungamento illogico del percorso. L’unica ragione di un tale tragitto sta nel fatto ch’egli avrebbe deciso di passare per la dogana meno presidiata. Non è credibile che non si sia reso conto della vicinanza della dogana di __________. Per il PP sono realizzati sia il reato di furto, sia quello di riciclaggio di denaro, sia quello di danneggiamento. Venendo al contratto d’investimento per fr. 200’000.- con interessi al 7%, dei quali fr. 63'000.- sarebbero stati restituiti in piccoli importi, l’imputato avrebbe fin dall’inizio premeditato di non restituire l’ammontare. Il PP si chiede: “dove sono le ricevute?”. L’imputato non è credibile quando sostiene di averne restituiti fr. 100 / 150 mila. Alternativamente alla truffa, sono realizzati gli elementi costitutivi dell’appropriazione indebita. Se l’imputato avesse agito alla luce del sole avrebbe potuto recuperare il denaro investito. Non c’è nessuna pezza giustificativa. È più probabile ch’egli sappia dove si trova il denaro investito. Lo recupererà lui quando potrà farlo. A mente del PP, nella migliore delle ipotesi trattasi di investimento temerario fatto con i soldi degli altri. IM 1 è poco incline alle regole ed è dedito a navigare in acque torbide. Il 28 ottobre 2018 egli evita ACPR 4, sottraendosi con la fuga definitivamente alla volontà di quest’ultimo di incontrarlo. Venendo alla commisurazione della pena, il PP, nel ripercorrere i precedenti penali di IM 1, ne sottolinea una certa propensione a delinquere in ambito finanziario. Definisce la colpa dell’imputato grave già solo per l’ingente danno causato a terzi. Evidenzia l’accurata pianificazione nel delinquere, precisando che “nulla è stato lasciato al caso” e che IM 1 sapeva che con il suo agire avrebbe segnato la fine di ACPR 1. L’imputato ha inteso guadagnare soldi in modo facile, non solo esercitando attività in sé molto pericolose, ma anche oltrepassando i limiti del lecito. Quand’anche si volesse ritenere veritiera la versione data dall’imputato agli inquirenti, aggrava la sua colpa il fatto che nulla gli impediva di trovare una soluzione diversa dal delinquere. Egli si è comportato con egoismo, approfittando della fiducia di tante persone. Stando a quanto da lui sostenuto in inchiesta, è entrato in contatto con persone pericolose. Non si configura alcun stato di necessità. Ha giocato con il fuoco per raggiungere uno stile di vita fuori dalla sua portata. Il “beneffattore” col quale è entrato in contatto nulla sapeva della destinazione della cospicua somma che gli avrebbe consegnato. Dal profilo soggettivo, per la Pubblica accusa IM 1 ha pensato che rifugiarsi in Italia poteva servigli ad evitare il carcere. Il suo comportamento processuale è poi stato caratterizzato da dichiarazioni rilasciate a rimorchio dell’inchiesta. A suo favore vi è solo il lungo tempo trascorso in carcere estradizionale. Tenuto conto di tutto quanto sopra, il PP chiede sia inflitta una pena detentiva che sia totalmente da espiare e che propone in 3 anni e 10 mesi. Postula, inoltre, che l’imputato sia espulso dalla Svizzera per 8 anni;

§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: introduce la propria arringa chiedendosi cosa possa portare un uomo di oltre sessant’anni a commettere un furto nella propria ditta, della quale era azionista al 50%, danneggiandone le relative cassette di sicurezza. Un uomo che per una vita ha svolto attività finanziarie per conto di terze persone e che durante questo vissuto non si è mai appropriato degli averi di queste ultime. L’imputato aveva creato di recente la ACPR 1, società che, con la sua operatività, garantiva modeste e sicure entrate ai suoi soci, sufficienti per condurre una vita dignitosa. IM 1 è un uomo tranquillo che si occupa della figlia e di due nipotine. Egli condivideva con la propria compagna una vita senza eccessi. Per cercare di capire cosa ha stravolto tutto ciò, il legale fa riferimento a diverse dichiarazioni delle persone sentite dagli inquirenti durante l’inchiesta. RAAP 1 temeva per l’incolumità di IM 1, ipotizzando che qualcuno lo obbligasse a fare qualcosa. La compagna dell’imputato ha asserito che, quando ha visto le immagini della telecamera, ha pensato che il modo in cui l’ha fatto sembrava una richiesta di aiuto. Ella ha aggiunto di temere per la sua incolumità. __________ ha dichiarato che gli affari andavano molto bene, che, sotto l’aspetto economico, attraversavano un periodo positivo e che ci doveva essere sotto qualcosa in quanto IM 1 ha sempre avuto un rispetto assoluto per il cliente. Le prime parole di IM 1 agli inquirenti sono state: “quel giorno ho perso la testa” e “mi assumo la responsabilità di quello che ho fatto”. Per la difesa, non tutti i fatti sono emersi perché c’è la paura. IM 1 ha spiegato che non c’era con la testa, che “è stato veramente un attimo”, che ha agito in quanto aveva paura per la propria incolumità e per quella dei suoi familiari. L’imputato inizialmente si è opposto all’estradizione in Svizzera, poi ha deciso di rispondere dinanzi alle autorità elvetiche. Da subito IM 1 ha dichiarato di sapere che sarebbe stato condannato per il suo agito, ma ha pure asserito che in merito ad alcuni fatti non potrà dare spiegazioni per paura. La difesa si sofferma poi su un accaduto di cronaca nera del 2002 che ha colpito la famiglia IM 1: l’aggressione subita da __________, allora moglie dell’imputato, presso il negozio di intimo di cui era titolare, durante la quale è stata brutalmente picchiata. Si è trattato di un’aggressione a viso scoperto, durante la quale __________ ha preso un pugno in pieno volto. Un avvertimento. Nei mesi successivi i __________ hanno vissuto nel terrore. Ritornando a quanto successo nel 2017, IM 1 ha spiegato agli inquirenti di avere delinquito commettendo fatti, ch’egli stesso ha definito gravissimi, in quanto aveva contratto debiti nell’esercizio della sua professione. Visto che, per forza di cose, doveva mantenere gli impegni presi nei confronti dei suoi creditori, e viste le forti pressioni che questi facevano su di lui, egli si sarebbe visto costretto a delinquere. Sul perché dell’esistenza del debito cui ha fatto riferimento, l’imputato parla genericamente di un’operazione non andata a buon fine. IM 1, pur non dovendo giuridicamente quei soldi, decide inizialmente, almeno stando alle sue dichiarazioni, di coprire parte della perdita, pagando fr. 300'000.-, riuscendo per un po’ a tenere la situazione sotto controllo. Poi la situazione esplode. Chi lo ha minacciato nel 2002 è forse lo stesso che lo ha spinto a commettere il furto. IM 1 ha saldato un debito che non gli competeva convinto di doverlo fare. Qualcuno gli aveva detto che sapeva dove abitava e dove lavorava aggiungendo “questi vengono e ammazzano la tua famiglia”. La difesa non contesta i punti 1, 2 e 3 dell’atto d’accusa. Chiede che si tenga conto della circostanza che IM 1 ha, infine, accettato l’estradizione e raccontato agli inquirenti fatti che gli possono creare dei problemi. Per la difesa, IM 1 avrebbe agito in stato di grave angustia, subendo forti pressioni psicologiche in quanto temeva per la sua vita e per quella dei propri familiari e della convivente. Egli avrebbe così cercato di far fronte ad un debito professionale sorto a causa di terzi. L’imputato, prosegue il difensore, non ha rubato per concedersi dei lussi, ma perché pesantemente minacciato.

Venendo al punto 4 dell’atto d’accusa, per il patrocinatore la truffa alternativamente l’appropriazione indebita ai danni di ACPR 4 non è realizzata. I rimproveri che la Pubblica accusa ha rivolto al suo assistito, ovvero di aver fatto leva sulla sua posizione di gerente della ACPR 1, di aver utilizzato la carta intestata di questa società e di avere millantato conoscenze specifiche e capacità gestionali, inducendo ACPR 4 a consegnargli fr. 200'000 sulla base di un contratto d’investimento che garantiva interessi annui del 7%, non trovano riscontro né nelle affermazioni dell’accusatore privato né in quelle dello stesso imputato. Il legale sostiene che, in concreto, non vi sia inganno astuto e si domanda quali siano state le dissimulazioni di cose vere. Aggiunge che non è provato neppure un danno di ACPR 4. Questi ha consegnato fr. 200'000.- ad IM 1 non in quanto indotto da quest’ultimo. È stata una decisione dello stesso ACPR 4 che ha prelevato l’importo dalla sua cassetta di sicurezza presso la ACPR 1 ed ha consegnato la somma all’imputato. La proposta di mettere per iscritto il contratto è venuta da IM 1 e non da ACPR 4. L’imputato ha un trascorso professionale umile: è stato __________, __________, col computer si arrabatta. ACPR 4 era un cliente che andava spesso dall’imputato. Se fosse stato un truffatore, l’imputato avrebbe dovuto agire con inganno astuto: avrebbe accelerato le procedure per farsi consegnare i soldi. A detta dello stesso ACPR 4, invece, alla stipula del contratto sarebbe stato presente __________. Inoltre, IM 1 ha dichiarato agli inquirenti che ha restituito 100 / 150 mila franchi. ACPR 4 dice, dal canto suo, di averne ricevuti fr. 66'000.-. La Corte di __________ dà atto che l’imputato ha dichiarato di avere restituito fr. 150'000.-. L’imputato sostiene che la restituzione sarebbe avvenuta di fronte ad un collaboratore della ACPR 1. Per l’imputato, il suo arresto avrebbe impedito la restituzione del residuo importo a ACPR 4. Resta il fatto, sottolinea il legale, che una parte è pur sempre stata restituita, circostanza che non depone a favore di una truffa. IM 1 restituisce man mano piccoli importi. D’altro canto, agli atti non vi è una lettera di ACPR 4 in cui questi abbia chiesto la restituzione dell’intero importo ancora dovuto. __________ ha dichiarato che IM 1 gli lasciava degli appunti in cui era scritto che ACPR 4 sarebbe passato a cambiare franchi in euro ed ha aggiunto che “io dovevo consegnare solo euro e non incassare franchi”. Operazioni che non riguardavano la ACPR 1. Alla luce delle dichiarazioni di __________, risulta che ACPR 4 sapeva che stava contrattando con IM 1. Solo il contratto è scritto su un foglio della ACPR 1, le ricevute non avevano questa intestazione. Una proposta d’investimento, prosegue il patrocinatore, non costituisce in sé ancora una truffa. Per ACPR 4 “era indifferente cosa ne avrebbe fatto del denaro”, “io volevo la resa del 7%”. Dalle dichiarazioni di ACPR 4 in sede d’inchiesta risulta che, un mese e un giorno dopo i furti, il rapporto contrattuale tra le parti è ancora vigente, vi è un rapporto ancora regolare. Unica risultanza al riguardo è la fissazione di un’udienza conciliativa, eppure in aula non c’è ACPR 4. Il difensore evidenzia che “non ogni truffa è truffa ai sensi del Codice penale svizzero”. Pur partendo dall’assunto che IM 1 abbia utilizzato incautamente l’intestazione della ACPR 1, resta il fatto che a ACPR 4 interessava solo il 7% d’interesse annuo, poco importava dove venissero investiti i soldi. Il PP ha, d’altro canto, riconosciuto che l’imputato ha restituito quanto meno fr. 63'000.-. Il giorno del furto, quando ACPR 4 ha tentato invano di contattarlo telefonicamente, IM 1 era profondamente turbato dalle minacce di cui si è detto e che potevano concretizzarsi come accaduto nel 2002. L’imputato pensava, quindi, a tutto ma non a ACPR 4. Quanto all’entità della colpa, a detta della difesa, IM 1 si è reso conto della relativa gravità. Egli ha chiesto, anche se non da subito, di essere estradato in Svizzera per esservi giudicato ed espiare la pena. È stata la paura cagionata dalle serie minacce rivolte a lui e alla sua famiglia ad aver determinato il suo passaggio all’atto. Visto lo stato di angustia in cui ha agito, ritenuto che 21 mesi sono un lungo periodo di espiazione trascorsi dall’imputato, tra l’altro, con serenità, considerato ch’egli ha riconosciuto quanto commesso, tenuto conto che il suo futuro professionale nel suo settore è oramai precluso e che non beneficia in Italia nemmeno di una rendita AI, considerato che la rendita pensionistica nella Penisola costituisce un misero apporto, considerato nel suo complesso un futuro incerto anche per quanto attiene ai rapporti con i suoi cari, ritenuto che IM 1 non ha preso i soldi e li ha messi sotto terra per nasconderli, il difensore postula che sia inflitta al suo assistito una pena equa, proponendo che la colpevolezza sia riconosciuta solo per i primi 3 punti dell’atto d’accusa, dovendo IM 1 essere prosciolto dal reato di truffa alternativamente appropriazione indebita di cui al punto 4. Il patrocinatore chiede, infine, che per almeno un quarto gli oneri processuali siano posti a carico dello Stato.

Considerato, in fatto ed in diritto

I. Vita, situazione finanziaria e precedenti penali dell’imputato

  1. Queste le informazioni date da IM 1 agli inquirenti sulla sua situazione personale e finanziaria:

" …OMISSIS…”

(VI PP 13.12.2018, AI 122, p. 13).

Egli ha altresì affermato di non avere nulla e di possedere unicamente fr. 300.- (VI PP 13.12.2018, AI 122, p. 12), precisando al dibattimento di non avere conti bancari (VI dib., p. 1).

Al dibattimento egli ha, inoltre, dichiarato di non percepire una rendita di invalidità “Perché per la legge Italiana bisogna raggiungere un’invalidità oltre il 50 %, mi sembra il 70 %. A me era stata constatata un’invalidità del 52%”, di non essere proprietario di immobili e di risiedere “in affitto” a __________, versando una pigione di 400.-/420 Eur al mese, e che durante gli arresti domiciliari è stato aiutat dalla sua famiglia, ossia da sua sorella, suo fratello e suo nipote (VI dib., p. 2).

Quanto a ACPR 1, l’imputato ha riferito di essere azionista al 50% e per il resto __________. Sul rendimento delle stesse al momento dei fatti di cui al presente giudizio, egli ha affermato: “non riesco a dare un valore alle azioni. Posso direi che abbiamo iniziato con una Sagl, poi gli affari andavano bene siamo passati a una SA e il valore continuava ad aumentare”, precisando che “gli affari andavano sempre meglio e io ero molto soddisfatto di un’opera che avevamo creato io e la mia convivente. Siamo partiti da poco e ci dava soddisfazione come lavoro (…) Quello che mi è successo lascerà uno strascico. Mi attiverò per ottenere la pensione italiana. Poi valuterò il da farsi, la mia convivenza. Il tempo che avrò lo dedicherò alle nipotine. Rivaluterò anche la mia invalidità permanente per vedere se posso ottenere qualcosa” (VI dib., p. 2).

  1. A carico dell’imputato risultano i seguenti precedenti penali:
  • l’estratto del casellario giudiziale italiano (AI 105) riporta le seguenti condanne: 14.5.1990 del Tribunale di __________ per i titoli di associazione per delinquere, violazione alle leggi finanziarie in concorso, violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto in concorso, alla reclusione di anni 1 e mesi 7 e alla multa di Lire 1'500'000.-; 17.2.2000 del Tribunale di __________ per il titolo di forzata consegna Art. 140 Codice penale militare di pace alla reclusione di mesi 3; 30.4.2007 del Tribunale di __________ per il titolo di danneggiamento continuato alla reclusione di mesi 3 e alla multa di Eur 200.-; 16.10.2009 del Tribunale di __________ per il titolo di infedele dichiarazione annuale d’imposta alla reclusione di mesi 4, sostituita con la multa di Eur 9'600.-; 21.3.2011 del Tribunale di __________ per il titolo di infedele dichiarazione annuale d’imposta alla reclusione di mesi 2; 6.10.2014 della Corte di appello di __________ per il titolo di riciclaggio continuato alla reclusione di anni 2 e mesi 8 oltre alla multa di Eur 800.-, pensa sospesa limitatamente a 11 mesi.

II. Circostanze dell’arresto dell’imputato

  1. In data 28 ottobre 2017 è stato chiesto l’intervento della Gendarmeria di __________ a seguito di segnalazioni, da parte di famigliari e amici, circa la scomparsa dell’imputato. Gli stessi famigliari, recandosi presso ACPR 1, avevano poi constatato lo scasso di tre cassette di sicurezza, rilevando anche che gli accessi all’ufficio erano intatti e l’impianto di allarme funzionante. Dalle immagini video risultava che IM 1 – dopo aver chiuso l’Ufficio cambio unitamente al dipendente __________ – era tornato sul posto, aveva posizionato un foglio di carta davanti alle telecamere che riprendono il corridoio con le cassette di sicurezza, per poi levarlo e inserire l’allarme, uscendo dall’Ufficio in questione con 3 borse e un palanchino.

  2. Dalle telecamere presenti sul tracciato stradale, è risultato che la Mercedes con a bordo l’imputato era transitato lungo le vie di __________, per poi transitare da via __________ in direzione dell’autostrada verso sud e lasciare il territorio svizzero dal valico doganale di __________.

  3. Diramata una nota informativa alle autorità italiane, verso le 22.00 queste hanno preso contatto con le autorità svizzere informandole del ritrovamento del veicolo di IM 1 nei pressi della Polizia municipale di __________. La mattina successiva la Polizia di Stato italiana ha fermato l’imputato mentre si stava avvicinando alla sua vettura. Con sé aveva poco meno di Eur 10'000.- e un palanchino. A seguito del mandato di cattura internazionale emesso dal PP PP 1, hanno proceduto al suo arresto. A carico dell’imputato risultano i seguenti precedenti penali:

  4. L’imputato è stato posto in regime di carcere estradizionale, in Italia, dal 29 ottobre 2017 al 13 dicembre

  5. Una volta in Svizzera, è stato in carcerazione preventiva dal 14 dicembre 2018 al 24 gennaio 2019. A partire dal 25 gennaio 2019 è stato posto in esecuzione anticipata della pena detentiva.

III. Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.).

  2. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

IV. Fatti non contestati, quelli contestati e relativi accertamenti della Corte

Furto e danneggiamento (punto 1 e 3 dell’AA)

  1. IM 1 è reo confesso (VI PP 29.03.2019, AI 178, p. 2; VI dib., p. 4). L’attendibilità di queste confessioni è suffragata dalle risultanze processuali, segnatamente dalle risultanze video, dalle dichiarazioni delle vittime nonché di quelle di __________ e __________.

  2. Il principio della verità materiale ha tuttavia imposto a questa Corte di valutare l’attendibilità della confessione dell’imputato in relazione a quanto dichiaratamente sottratto dalla cassetta n. 17. Infatti, appartenente al cosiddetto “blocco vecchio”, non è stata scassinata e nemmeno vi sono elementi agli atti per credere che IM 1 si sia servito di un “doppione” della chiave cliente per aprire la stessa. Inoltre, nella cassetta n. 15, oggetto, questa, di sottrazione, sono stati lasciati eur 1'000.- che devono essere dedotti da quanto dichiarato dal relativo conduttore, qui accusatore privato. Ne consegue che l’imputato si è reso colpevole di furto per fr. 385'000.-, Eur 279'850.- e lingotti d’oro per un valore di fr. 42'000.-.

Riciclaggio di denaro (punto 2 dell’AA)

  1. Già durante l’inchiesta l’imputato aveva contestato di aver varcato il confine svizzero portando con sé la refurtiva. Al riguardo, al dibattimento ha dichiarato: “Il 28 ottobre, lasciato la ACPR 1 con la vettura, ho fatto il lungolago, ho preso l’autostrada e sono uscito alla prima uscita di __________. Sono andato verso __________. Ho scavalcato la ferrovia e dietro la fabbrica della __________ c’è un parcheggio. Mi sono fermato in quel parcheggio, ho aperto il cofano, nel frattempo è arrivata la macchina del mio uomo di fiducia. Gli ho consegnato la busta di carta. Gliel’ho messa davanti al sedile anteriore e gli ho detto: ‘tu sai cosa devi fare’” (VI dib., p. 10).

  2. Anche volendo credere all’imputato, si ha che egli ha ammesso di aver trasportato la refurtiva, immediatamente dopo il furto, nella sua Mercedes e di averla consegnata a un terzo, che è rimasto non identificato. Ciò basta a riunire i presupposti del reato di riciclaggio di denaro.

Truffa, alternativamente appropriazione indebita (punto 4 dell’AA)

  1. L’imputato ha contestato questo capo d’accusa. Per i motivi che saranno illustrati nel seguito, in applicazione del principio in dubio pro reo IM 1 è prosciolto dal reato di truffa, alternativamente di appropriazione indebita, ai danni di ACPR 4.

  2. Il rimprovero che è stato mosso dall’accusa all’imputato è, tra gli altri, quello di non aver in alcun modo corroborato la sua tesi che i fr. 200'000.- di ACPR 4 fossero stati effettivamente usati per acquistare dell’oro. Tuttavia, di un contratto più che la denominazione, il titolo, dato dalle parti, determinante per la sua qualifica è il contenuto, e il contenuto del contratto con ACPR 4, benché sia denominato “contratto di investimento”, parla di un mutuo, di un prestito, non di un investimento. Si parla di “mutuante”, di “mutuatario”, si usa l’espressione “sotto forma di prestito d’uso”. Vi è poi la “corresponsione di un interesse” ed è regolamentata la restituzione del mutuo.

Ora, l'utilizzazione illecita di un bene affidato è possibile solo se chi lo riceve è tenuto nei confronti di chi glielo ha affidato a conservare costantemente il controvalore di ciò che ha ricevuto. Di principio, un tale obbligo non esiste in presenza di un mutuo, dato che il mutuatario può disporre a suo piacimento della somma di denaro trasferitegli. Egli ha l’unico obbligo di restituirla al momento pattuito o secondo il termine legale previsto all’art. 318 CO.

Qualora, tuttavia, il mutuo sia stato concesso per uno scopo specifico, secondo il Tribunale federale va valutato di caso in caso se le parti, così facendo, abbiano pattuito un obbligo di conservazione dei beni da parte del mutuatario. Non basta qualsiasi pattuizione sul suo utilizzo. Occorre, sempre secondo l’Alta Corte, che tale uso sia nell’interesse anche del mutuante, nel senso che sia volto a limitare il rischio di perdita della somma concessa in prestito.

In altre parole, vi è appropriazione indebita quando vi è un simile interesse del mutuante e il mutuatario si è impegnato a disporre dei valori in una determinata maniera pattuita. Un tale dovere sussiste, ad esempio, per chi riceve un credito edilizio e si impegna nei confronti della banca a investire i fondi nella costruzione.

Nel caso concreto, è pur vero che nel contratto è indicato “per acquisto di oro”. Tuttavia, le parti hanno subito precisato che tale oro sarebbe stato “lasciato in gestione”, non “in deposito”. In altre parole, le parti hanno pattuito che il surrogato (oro) dei fr. 200'000.- doveva essere a sua volta prestato al medesimo mutuatario e lasciato a sua disposizione senza alcuna pattuizione di che tipo di gestione si trattasse, ossia senza la pattuizione di uno scopo specifico a garanzia del mantenimento del capitale iniziale.

Tale interpretazione è peraltro confortata dalle dichiarazioni, eloquenti al riguardo, dell’accusatore privato ACPR 4: “Io volevo fr. 7'000.- al semestre e ho firmato. Per me era indifferente cosa ne avrebbe fatto” (AI 73, VI SG 3.5.18, p. 4, righe 38-39). Dichiarazione che ha perentoriamente ribadito: “Per me, ripeto, era indifferente cosa avrebbe fatto del denaro” (loc. cit., riga 43). Ancora più chiaro nel precedente interrogatorio dinanzi alla Polizia, ove ACPR 4 ha affermato: “l’accordo, come si evince dal contratto (…), prevede che io lasciassi in uso alla ACPR 1 l’importo di fr. 200'000.- con una resa del 7% annuo”; “Per me sostanzialmente era indifferente cosa ne avrebbe fatto, io volevo la resa garantita del 7% come da accordi contrattuali” (AI 50, VI Pol. 29.11.17, p. 3, righe 9-10, 12-13). È ben vero che egli ha anche asserito che “pensava” di avere presso la ACPR 1 un corrispettivo in metallo oro (loc. cit., righe 13-15). Tuttavia, tale esternazione nient’altro è che una sua mera supposizione, in pieno contrasto con quanto indicato nel contratto scritto ove si parla che l’oro non era depositato presso la ACPR 1 bensì era lasciato in “gestione”.

  1. Non basta, poi, la circostanza che come controparte contrattuale sia indicata ACPR 1, e non IM 1, per ammettere l’esistenza di un’appropriazione indebita da parte dell’imputato. Ma nemmeno per ammettere l’esistenza di una truffa, già solo perché difetta il requisito dell’inganno astuto. A ACPR 4, non privo di formazione peraltro accademica, sarebbe bastato consultare il registro di commercio per sapere che IM 1 non aveva diritto di firma per ACPR 1. Tanto più che un interesse del 7% avrebbe dovuto accrescere la sua attenzione, la sua diligenza negli affari.

  2. A ciò si aggiunga che anche volendo ammettere l’esistenza di un’appropriazione illecita, rispettivamente di un inganno astuto, sussisterebbe comunque un ragionevole dubbio sul fatto che l’imputato abbia agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

Egli ha sempre fornito spiegazioni, su questo punto in maniera coerente, compatibili con quanto indicato nel contratto in questione. Come confermato dal medesimo accusatore privato, IM 1 ha inoltre corrisposto un interesse pari a fr. 7'000.- e ha sempre dato seguito alle richieste di restituzione del capitale da parte di ACPR 4.

Nemmeno vi sono evidenze che il giorno del furto delle cassette di sicurezza, ossia il 28 ottobre 2017, l’imputato abbia portato con sé anche parte del capitale, o dell’oro, di ACPR 4. È vero che quel giorno quest’ultimo lo aveva chiamato, ma non vi sono sufficienti elementi per credere che la sua richiesta fosse intesa alla consegna di tutto il restante capitale. Infatti, tale circostanza non è supportata nemmeno dalle dichiarazioni dell’accusatore privato medesimo, che ha affermato di aver chiamato l’imputato “per cambiare del contante” (AI 50, VI Pol. 29.11.17, p. 2, righe 9-10), che questa era la sua intenzione anche il lunedì successivo (loc. cit., righe 18-19) e che asserisce di aver avuto l’esigenza di recuperare parte della sua somma unicamente il martedì (loc. cit., righe 24-26).

V. In diritto

  1. In merito ai capi d’imputazione si ricorda, in diritto, come:

18.1. giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto che a tal fine basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio;

18.2. giusta l’art. 139 CP chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (n. 1);

18.3. giusta l’art. 144 cpv. 1 CP chi deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria;

18.4. giusta l’art. 305bis n. 1 CP chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

VI. Colpevolezza e proscioglimento

  1. la Corte ha deciso quanto segue:

19.1. In merito all’imputazione di cui al punto 1 dell’AA IM 1 è stato riconosciuto colpevole del reato di furto (art. 139 n. 1 CP), per avere, nei giorni precedenti il 28 ottobre 2017 e in data 28 ottobre 2017, a __________, sottratto complessivi fr. 385'000.-, Eur 279'850.- e lingotti d’oro per un valore di fr. 42'000.-. Questa condanna si basa, essendone pacificamente realizzate le condizioni oggettive e soggettive di legge, sulle risultanze processuali così come sopra evidenziate nel consid. 10 seg. della presente sentenza.

19.2. Per quanto concerne l’imputazione di cui al punto 2 dell’AA IM 1 è stato condannato per il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP). I relativi presupposti di legge sono invero chiaramente adempiuti in forza delle emergenze processuali indicate al consid. 12 seg.

19.3 In merito all’imputazione di cui al punto 3 dell’AA egli è stato riconosciuto colpevole di danneggiamento (art. 144 cvp. 1 CP), per avere, in due giorni distinti del 2016 e in data 28 ottobre 2017, a __________, danneggiato cinque cassette di sicurezza di proprietà di ACPR 1, cagionando un danno complessivo di Eur 3'300.-, avendone manifestamente adempiuto i presupposti oggettivi e soggettivi di legge (consid. 10 della presente sentenza);

19.4. Per le motivazioni indicate ai consid. 12 segg. questa Corte ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di truffa, alternativamente di appropriazione indebita, di cui al punto 4 dell’AA.

VII. Colpa, prognosi, pena

  1. In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

20.1. giusta l’art. 40 cpv. 1 CP la durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 segg. CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la durata massima della pena detentiva è di venti anni e che la pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente;

20.2. giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o l’esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti tenuto conto delle circostanze interne ed esterne nonché secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;

20.3. giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;

20.4. giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

  1. Richiamate le sentenze del Tribunale federale (DTF 136 IV 55 e 134 IV 132) nonché quelle della Corte di appello e revisione penale (CARP 17.2016.46+68 e 17.2016.94 del 3.5.2016, 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del 5.11.2012) è innegabile come la colpa dell’imputato sia dal profilo oggettivo e soggettivo mediamente grave.

IM 1 ha dato una sua versione della motivazione per cui ha proceduto a svaligiare le cassette di sicurezza. Una versione spesso a tratti confusa, probabilmente volutamente annebbiata. Egli non ha fornito alcun elemento oggettivo per dare corpo a tali sue giustificazioni. Ciò che è invece certo, è che egli in passato si è già reso autore di comportamenti di rilevanza penale in ambito fiscale e finanziario, che ha tenuto i “doppioni chiave clienti” di un intero blocco di cassette, alle quali poteva accedere, all’insaputa dei clienti, in ogni momento, che ha proceduto a tagliare il fianco di due cassette del blocco vecchio celandolo poi con una paratia laterale. E tutto questo con delle giustificazioni per nulla credibili e perfino contraddittorie. Ancora al dibattimento ha spiegato che i “doppioni chiave clienti” fungevano da “sicurezza e qualora si fosse rotta una chiave ne avremmo avuta una di scorta”.

A domanda ha risposto che “Nel blocco vecchio” era successo “6 o 7 volte che le chiavi si incastrassero” e ha spiegato che “Per aprire tali cassette lo si faceva con tanta pazienza senza forzare il meccanismo”. Non si trattava, quindi, di una rottura. Alla domanda con cui si è chiesto il motivo per cui non ha informato __________, visto che anche lei poteva avere dei problemi nell’aprire le cassette, ha risposto “Rispondo che sì è vero. Non ci ho pensato”.

Lo stesso vale per le aperture eseguite con la cesoia. L’imputato ha riferito di averlo fatto perché aveva il timore che due clienti avessero messo della droga, giustificando poi lo spostamento di uno di questi clienti dalla cassetta in questione a una del nuovo blocco (il cui contenuto è stato poi sottratto) perché “c’era un problema di chiavi” e di aver informato in tal senso l’accusatrice privata. Sennonché, quest’ultima ha affermato che tale spostamento è stato fatto su iniziativa dell’imputato “senza mai spiegare il perché di tale cambio” (AI 51, VI Pol. 4.12.17, p. 3, righe 3-10; v. anche p. 5, righe 4-6).

Ne emerge il quadro di una persona la cui indole è quella di agire, per non dire nell’illegalità, ai margini della legalità.

Quand’anche, poi, si volesse seguire la tesi dell’imputato del debito di Eur 1'300'000.- che doveva rimborsare, non si può che evidenziare che egli si è messo deliberatamente in situazioni pericolose. Ciò perché quel tipo di operazioni sono ad alto rischio, spesso non solo finanziario, e questo IM 1 non poteva non saperlo. Tutto ciò malgrado egli fosse già stato, lo sottolinea lui medesimo, “toccato fortemente” dal precedente che ha coinvolto la sua ex moglie. Malgrado ciò egli ha continuato ad agire assumendosi determinati rischi.

La corte nutre, peraltro, seri dubbi sul fatto che egli volesse costituirsi. Non è credibile il voler attendere il lunedì per consultare il proprio avvocato. È paragonabile a un paziente che ha dolori acuti di appendicite e che attende il passare del fine settimana per rivolgersi al proprio medico anziché rivolgersi a cure immediate. Perché lui sapeva, sono parole sue rivolte al fratello poco dopo aver varcato il confine con l’Italia, di aver fatto una “ c….. grossa, un disastro”.

La cifra è considerevole.

Quanto alla collaborazione processuale, è vero che l’imputato ha ammesso da subito i furti, ma alla luce della videosorveglianza, che lui sapeva essere presente in loco, anche nel parcheggio, non poteva fare altrimenti.

  1. Ciò detto, alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati, la Corte ha condannato IM 1 alla pena detentiva di 3 anni e 2 mesi da dedursi il carcere estradizionale e preventivo sofferto, nonché la pena anticipatamente espiata.

  2. La pena è interamente da espiare già solo in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP.

VIII. Espulsione dalla Svizzera

  1. Giusta l’art. 66a bis CP il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli art. 59-61 o 64 per un crimine o un delitto non previsto nell’art. 66a.

  2. Alla luce della gravità dei fatti è stata pronunciata la misura dell’espulsione dal territorio svizzero. L’imputato, cittadino __________, mai ha vissuto in Svizzera. Egli vi lavorava e contestualmente a tale ambito ha perpetrato i reati di cui al presente giudizio. I suoi unici rapporti con la Svizzera sono la figlia e le due nipotine, ivi domiciliate. Le stesse, tuttavia, risiedono in prossimità del confine con l’Italia, sicché questa misura non pregiudica in alcun modo i loro contatti.

IX. Le pretese di diritto civile degli accusatori privati

  1. In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

26.1. giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile ricordato come giusta il cpv. 3 di detta norma la dichiarazione va fatta a un’autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare;

26.2. giusta l’art. 119 cpv. 1 CPP il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale ricordato come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta norma nella sua dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale) rispettivamente far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile);

26.3. giusta l’art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato;

26.4. giusta l’art. 123 cpv. 1 CPP la pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa;

26.5. giusta l’art. 126 cpv. 1 lett. a) CPP il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se dichiara colpevole l’imputato ricordato come giusta il cpv. 2 lett. b) di detta norma l’azione civile è rinviata al foro civile se l’accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione.

  1. Alla luce di quanto illustrato sopra, delle dichiarazioni dell’imputato in sede dibattimentale (VI dib., p. 18 seg.), nonché di quanto indicato al consid. 11 del presente giudizio, la Corte ha condannato IM 1 al pagamento di una parte delle pretese civili, con rinvio, per il restante, al competente foro civile, e meglio, a titolo di risarcimento danni, a ACPR 1 Eur 3'300.-, a ACPR 3 Eur 204'850.-, a ACPR 2 fr. 250'000.- oltre interessi al 5% dal 28 ottobre 2017, a ACPR 5 fr. 167'000.- e Eur 9'000.-, a ACPR 8 Eur 40'000.- oltre interessi al 5% dal 28 ottobre 2017, a ACPR 9 fr. 10'000.-, a ACPR 6 Eur 18'000.-, a ACPR 7 Eur 8'000.-, e, quali indennità per spese legali ex art. 433 CPP, a ACPR 2 fr. 3'757.- e a ACPR 8 fr. 2'200.-.

X. Confische e dissequestri

  1. giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova, utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità, per essere restituiti ai danneggiati o per essere confiscati.

  2. Tenuto conto delle risultanze d’istruttoria, la Corte ha ordinato, previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei disborsi per la retribuzione del difensore d’ufficio di IM 1, la confisca del certificato azionario n. 6 per 10 azioni al portatore da fr. 1'000.- cadauna, azioni da 051 a 060 di ACPR 1, certificato azionario n. 7 per 10 azioni al portatore da fr. 1'000.- cadauna, azioni da 061 a 070 di ACPR 1, certificato azionario n. 8 per 10 azioni al portatore da fr. 1'000.- cadauna, azioni da 071 a 080 di ACPR 1, certificato azionario n. 9 per 10 azioni al portatore da fr. 1'000.- cadauna, azioni da 081 a 090 di ACPR 1, certificato azionario n. 10 per 10 azioni al portatore da fr. 1'000.- cadauna, azioni da 091 a 100 di ACPR 1, 4 monete in metallo giallo tipo Marengo, 1 moneta tipo Sterlina oro Elisabetta II 1963, 6 lingotti in metallo bianco da 1'000.- gr. cadauno, 2 lingotti da 250 gr. cadauno, 2 lingotti da 100 gr. cadauno, fr. 330.- e 15.- Dollari Canadesi, di fr. 142.- e Eur 105.-, di fr. 600.-, Eur 80.- e USD 141.-, fr. 1'030.-, astuccio rosso e orologio Omega con ingranaggi e vetro, nonché relativa garanzia, Eur 5'600.- e Eur 3'100.-, con precisazione che gli averi e gli oggetti di cui ai dispositivi da 8.1 a 8.11 sono assegnati a parziale e proporzionale copertura delle pretese riconosciute ai dispositivi 5.3, 5.5, 6.1 e 6.2. La Corte ha altresì mantenuto ai fini probatori il sequestro conservativo della placca in metallo fianco cassetta di sicurezza 3 e della placca in metallo fianco cassetta di sicurezza 8, del rotolo di nastro adesivo bianco, del foglietto post it indicante “4.580 ”, della bustina portamonete “”, dell’hard disk Toshiba contenente videosorveglianza ACPR 1, del contratto di investimento di ACPR 4, di tre ricevute ACPR 4, di 5 documenti di ACPR 1, dei contratti di locazione delle cassette 57, 52, 15, 17, 20, 61, 13, 63, del piede di porco, del cacciavite, dello scalpello, dei due telefoni Iphone 6S con custodia, SIM Card, accessori, unitamente ai bigliettini ivi contenuti, della scatola contenente Iphone 6, con SIM Card, accessori e biglietti ivi contenuti, nonché cartoncino, del telefono Nokia con SIM Card e accessori, del Tablet Ipad con custodia, SIM Card e accessori nonché di 8 bigliettini. Infine, la Corte ha ordinato, a passaggio in giudicato della presente sentenza, il dissequestro in favore di ACPR 6 di una busta (rep. 62590), di ACPR 10 di tre buste (rep. 62592, 62593 e 62594), di ACPR 8 del sacchetto in carta e dei fogli di giornale (rep. 62596 e 62597) e di ACPR 9 di una busta (rep. 62599).

XI. Indennizzo e riparazione del torto morale

  1. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a), a un indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

  2. Nonostante l’intervenuto proscioglimento di IM 1 dall’imputazione truffa, alternativamente appropriazione indebita di cui al punto 4 dell’AA, all’imputato non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP. Va ricordato, al proposito, che nella misura in cui le spese di patrocinio concernono prestazioni fornite da difensori d’ufficio, esse non sono indennizzabili in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP trattandosi di un danno soltanto futuro (DTF 138 IV 205, consid. 1). Inoltre, la difesa non ha postulato simili indennità o riparazione del torto morale.

XII. Retribuzione del difensore d’ufficio

  1. Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).

  2. Quo alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2, 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b), nonché il cpv. 3 di suddetta norma secondo cui l’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di fr. 90.- / h. In forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1, 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d e del Consiglio di moderazione del 19.11.1996 in re avvocato, di seguito solo avv., B.). Inoltre, non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4, sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e e del Consiglio di moderazione del 21.6.1995 in re avv. B. e dell’8.11.1996 in re avv. B.). Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede che al patrocinatore d’ufficio può essere riconosciuto un rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione incarto così come le altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, quelle di trasferta.

  3. Premettendo che il patrocinatore d’ufficio dell’imputato non ha interposto reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del loro onorario, spese e trasferte da parte della Corte, si ricorda che l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio di IM 1, ha presentato le note professionali 10.04.2019, 16.07.2019 e 29.07.2019 (AI 189; doc. TPC 17; doc. dib. 1) che sono state tassate, previo adeguamento alla durata del pubblico dibattimento, per fr. 18'352.60 e meglio per fr. 15'885.- a titolo di onorari, per fr. 1'155.50 a titolo di spese e per fr. 1'312,10 a titolo di IVA (VD all. 3 a pag. 5 pti. 14 e 14.1).

  4. Visto l’esito del presente giudizio IM 1 dovrà risarcire allo Stato del Cantone Ticino fr. 13'764.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

XIII. Tassa di giustizia e spese

  1. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di ¾; il rimanente a carico dello Stato.

visti gli art.: 12, 40, 47, 49, 51, 66a bis, 73, 139 n. 1, 144 cpv. 1 e 305bis n. 1 CP;

6, 10, 80 segg., 84, 135, 263, 348 segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. furto

per avere,

nei giorni precedenti il 28 ottobre 2017 e in data 28 ottobre 2017, a __________, sottratto complessivi fr. 385'000.-, Eur 279'850.- e lingotti d’oro per un valore di fr. 42'000.-;

1.2. riciclaggio di denaro

per avere,

il 28 ottobre 2017, dopo aver trasportato da __________ nel proprio veicolo marca Mercedes targata (I) __________ la refurtiva di cui al punto 1.1 del dispositivo, consegnato la medesima, a __________, a una terza persona non identificata;

1.3. danneggiamento

per avere,

in due giorni distinti del 2016 e in data 28 ottobre 2017, a __________, danneggiato cinque cassette di sicurezza di proprietà di ACPR 1, cagionando un danno complessivo di Eur 3'300.-.

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

  1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di truffa, alternativamente di appropriazione indebita, di cui al punto 4 dell’atto di accusa.

  2. Di conseguenza,

IM 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 2 (due) mesi da dedursi il carcere estradizionale e preventivo sofferto, nonché la pena anticipatamente espiata;

  1. È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 4 (quattro) anni, ai sensi dell’art. 66a bis CP.

  2. A titolo di risarcimento danni IM 1 è condannato a versare gli importi sottostanti ai seguenti accusatori privati:

5.1. a ACPR 1 Eur 3'300.-;

5.2. a ACPR 3 Eur 204'850.-;

5.3. a ACPR 2 fr. 250'000.- oltre interessi al 5% dal 28 ottobre 2017;

5.4. a ACPR 5 fr. 167'000.- e Eur 9'000.-;

5.5. a ACPR 8 Eur 40'000.- oltre interessi al 5% dal 28 ottobre 2017;

5.6. a ACPR 9 fr. 10'000.-;

5.7. a ACPR 6 Eur 18'000.-;

5.8. a ACPR 7 Eur 8'000.-.

  1. Quali indennità per spese legali ex art. 433 CPP IM 1 è inoltre condannato a versare:

6.1. a ACPR 2 fr. 3'757.-;

6.2. a ACPR 8 fr. 2'200.-.

  1. Per ogni altra loro pretesa nei confronti di IM 1 gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

  2. Previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei disborsi per la retribuzione del difensore d’ufficio di IM 1, è ordinata la confisca di:

8.1. certificato azionario n. 6 per 10 azioni al portatore da fr. 1'000.- cadauna, azioni da 051 a 060 di ACPR 1;

8.2. certificato azionario n. 7 per 10 azioni al portatore da fr. 1'000.- cadauna, azioni da 061 a 070 di ACPR 1;

8.3. certificato azionario n. 8 per 10 azioni al portatore da fr. 1'000.- cadauna, azioni da 071 a 080 di ACPR 1;

8.4. certificato azionario n. 9 per 10 azioni al portatore da fr. 1'000.- cadauna, azioni da 081 a 090 di ACPR 1;

8.5. certificato azionario n. 10 per 10 azioni al portatore da fr. 1'000.- cadauna, azioni da 091 a 100 di ACPR 1;

8.6. 4 monete in metallo giallo tipo Marengo;

8.7. 1 moneta tipo Sterlina oro Elisabetta II 1963;

8.8. 6 lingotti in metallo bianco da 1'000.- gr. cadauno, 2 lingotti da 250 gr. cadauno, 2 lingotti da 100 gr. cadauno

(rapporto di repertazione 21/2018, 34/2018 e 47/2017);

8.9. fr. 330.- e 15.- Dollari Canadesi (rapporto di repertazione 181/2017), di fr. 142.- e Eur 105.- (rapporto di repertazione 183/2018), di fr. 600.-, Eur 80.- e USD 141.- (rapporto di repertazione 181/2018), fr. 1'030.- (rapporto di repertazione 180/2018);

8.10. astuccio rosso e orologio Omega con ingranaggi e vetro, nonché relativa garanzia (Allegato all’AI 170, punti 4 e 5 del Verbale di sequestro 29.10.2017 della Questura di __________);

8.11. Eur 5'600.- e Eur 3'100.- (Allegato all’AI 170, punti 12 e 13 del Verbale di sequestro 29.10.2017 della Questura di __________).

  1. Gli averi e gli oggetti di cui ai dispositivi da 8.1 a 8.11 sono assegnati a parziale e proporzionale copertura delle pretese riconosciute ai dispositivi 5.3, 5.5, 6.1 e 6.2.

  2. È mantenuto ai fini probatori il sequestro conservativo della placca in metallo fianco cassetta di sicurezza 3 e della placca in metallo fianco cassetta di sicurezza 8 (rep. 62600 e 62601), del rotolo di nastro adesivo bianco (rep. 62602), del foglietto post it indicante “4.580 ” (rapporto di repertazione 48/2017), della bustina portamonete “” (rapporto di repertazione 34/2018), dell’hard disk Toshiba contenente videosorveglianza ACPR 1 (classificatore documentazione sequestrata, annesso E), del contratto di investimento di ACPR 4, di tre ricevute ACPR 4, di 5 documenti di ACPR 1, dei contratti di locazione delle cassette 57, 52, 15, 17, 20, 61, 13, 63 (classificatore documentazione sequestrata, annesso F), del piede di porco, del cacciavite, dello scalpello, dei due telefoni Iphone 6S con custodia, SIM Card, accessori, unitamente ai bigliettini ivi contenuti, della scatola contenente Iphone 6, con SIM Card, accessori e biglietti ivi contenuti, nonché cartoncino, del telefono Nokia con SIM Card e accessori, del Tablet Ipad con custodia, SIM Card e accessori nonché di 8 bigliettini (Allegato all’AI 170, punti 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Verbale di sequestro 29.10.2017 della Questura di __________).

  3. A passaggio in giudicato della presente è ordinato il dissequestro in favore di:

11.1. ACPR 6 di una busta (rep. 62590);

11.2. ACPR 10 di tre buste (rep. 62592, 62593 e 62594);

11.3. ACPR 8 del sacchetto in carta e dei fogli di giornale (rep. 62596 e 62597);

11.4. ACPR 9 di una busta (rep. 62599).

  1. Ad IM 1 non è accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 e 431 CPP.

  2. La tassa di giustizia di fr. 3’000.- (tremila) e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di 3/4 (tre quarti); il rimanente è a carico dello Stato.

  3. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

14.1. Le note professionali del 10 aprile 2019, del 16 luglio 2019 e del 29 luglio 2019 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 15'885.00

spese fr. 1'155.50

IVA (7,7%) fr. 1'312.10

totale fr. 18'352.60

14.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 13'764,45 (pari a 3/4 dell’importo qui tassato di fr. 18’352.60) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 325.10

fr. 3'625.10

============

Distinta spese a carico di IM 1 (3/4)

Tassa di giustizia fr. 2250.--

Inchiesta preliminare fr. 225.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 243.85

fr. 2'718.85

============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

  • Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

  • Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

  • Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente Il cancelliere

Zitate

Gesetze

30

CPP

  • art. t. a CPP

Codice

  • Art. 140 Codice

Cost

  • art. 32 Cost

CP

  • art. 12 CP
  • art. 40 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 106 CP
  • art. 139 CP
  • art. 144 CP
  • art. 146 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 118 CPP
  • art. 119 CPP
  • art. 122 CPP
  • art. 123 CPP
  • art. 132 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 263 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 431 CPP
  • art. 433 CPP

IV

  • art. 134 IV

CPP

  • art. 135 CPP

TG

  • art. 22 TG

Gerichtsentscheide

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