Incarto n. 72.2016.36
Lugano, 22 aprile 2016/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1 ACPR 2, ACPR 3 ACPR 4 ACPR 5 ACPR 6 ACPR 7 ACPR 8 ACPR 9 ACPR 10 ACPR 11 ACPR 12 ACPR 13 ACPR 14 ACPR 15 ACPR 16 ACPR 17 ACPR 18 ACPR 19
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 2.09.2015 al 22.01.2016 (142 giorni), in anticipata espiazione della pena dal 23.01.2016;
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 31/2016 dell’8 marzo 2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
per avere,
per procacciarsi un indebito profitto,
e agendo per mestiere, in considerazione della reiterazione del suo agire, del tempo dedicatovi e del reddito conseguito,
ingannato con astuzia numerose persone, affermando cose false, dissimulandone di vere e confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui,
e meglio, per avere,
1.1 nel periodo 2002 - agosto 2015,
in varie località del Cantone Ticino e della Svizzera,
ingannato con astuzia venticinque donne,
alle quali aveva carpito la fiducia iniziando con loro un rapporto sentimentale o perlomeno di amicizia, nel corso del quale aveva fatto credere loro, contrariamente al vero, di essere una persona professionalmente impegnata, affidabile e con buone risorse finanziarie, quantomeno dipendenti da un’importante e imminente divisione ereditaria,
inducendole in tal modo a prestargli del denaro (complessivamente almeno CHF 150'000.00),
facendo credere loro, contrariamente al vero,
che la richiesta dipendeva da situazioni impreviste e urgenti e dalla contemporanea accidentale mancanza di liquidità,
nonché che egli aveva la possibilità e l’intenzione di restituire il denaro a breve,
e meglio, per avere, con le modalità sopra descritte, ottenuto da:
1.1.1 ACPR 1, CHF 18'000.00, nel periodo 2002 - inizio 2003 (ACP),
1.1.2 ACPR 2, CHF 15'000.00, nel periodo settembre 2004 - marzo 2005 (ACP),
1.1.3 ACPR 3, CHF 300.00, nel corso del 2007 (ACP),
1.1.4 ACPR 4, CHF 200.00, nel corso del 2007 (ACP),
1.1.5 ACPR 5, CHF 3'300.00, nel periodo agosto 2007 - marzo 2008 (ACP),
1.1.6 ACPR 6, CHF 4'500.00, nel periodo agosto - dicembre 2008 (ACP),
1.1.7 __________, almeno CHF 300.00, nel corso del 2009 (non ACP),
1.1.8 ACPR 7, CHF 7'587.80, nel periodo inverno 2009 - settembre 2010 (ACP),
1.1.9 ACPR 8, CHF 1'851.50, nel corso del 2010 (ACP),
1.1.10 ACPR 9, CHF 10'000.00, nel corso del 2010 (ACP),
1.1.11 ACPR 10, CHF 7'000.00, nel periodo giugno - settembre 2011 (ACP),
1.1.12 ACPR 11, CHF 5'800.00, nel periodo febbraio - aprile 2011 (ACP),
1.1.13 ACPR 12, CHF 900.00, nel corso dei primi mesi del 2011 (ACP),
1.1.14 __________, CHF 1'000.00, nel corso del 2011 (non ACP),
1.1.15 __________, CHF 600.00, nel corso del 2012 (non ACP),
1.1.16 ACPR 13, CHF 2'540.00, nel mese di maggio 2012 (ACP),
1.1.17 __________, CHF 160.00 (importo interamente restituito), nel corso del 2013 (non ACP),
1.1.18 ACPR 14, CHF 580.00, nei primi mesi del 2013 (ACP),
1.1.19 __________, CHF 300.00, nel corso del 2013 (non ACP),
1.1.20 ACPR 15, CHF 139.85, nel mese di dicembre 2013 (ACP),
1.1.21 ACPR 16, CHF 2'500.00 (di cui CHF 500.00 restituiti nel settembre 2014), nel periodo gennaio - agosto 2014 (ACP),
1.1.22 __________, CHF 800.00 (importo interamente restituito), nel periodo agosto - novembre 2014 (non ACP),
1.1.23 ACPR 17, CHF 2'200.00, nell’ottobre 2014 (ACP),
1.1.24 U__________, almeno CHF 200.00 (importo asseritamente restituito), nel corso del 2014 (non ACP),
1.1.25 ACPR 18, CHF 64'700.00, nel periodo novembre 2014 - agosto 2015 (ACP);
1.2 nel giugno 2015,
__________ e in altre imprecisate località del Cantone, con le modalità descritte al punto 1.1 del presente atto d’accusa,
tentato di farsi consegnare da __________ l’importo di CHF 4'000.00, non riuscendo nel suo intento a fronte del rifiuto della donna;
1.3 nel settembre 2011,
a __________ e __________,
ingannato l’Ufficio __________, che gli erogava una prestazione assistenziale, dichiarando che aveva iniziato a lavorare per la ditta __________ SA nel settembre 2011, mentre in realtà aveva già percepito un reddito di CHF 1'956.25 per il mese di agosto 2011, ottenendo così che il menzionato Ufficio non gli deducesse quest’importo dalla prestazione assistenziale del mese di settembre 2011, versandogli dunque CHF 1'956.25 non dovutigli;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 2 CP, richiamato l’art. 22 CP
per avere,
il 20 gennaio 2009,
a __________,
contratto matrimonio con una straniera nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri in Svizzera e per procurarsi un indebito arricchimento,
e meglio per avere,
dopo essersi accordato in tal senso con __________, sposato la di lei figlia __________ in cambio di CHF 13'500.00, affinché questa potesse ottenere un permesso di dimora in Svizzera;
reato previsto: dall’art. 118 cpv. 2 e 3 LStranieri
per avere,
in Ticino e in altri Cantoni,
nei periodi 2 dicembre 2010 - 15 settembre 2011 e 6 giugno 2014 - 1 settembre 2015,
e dunque, complessivamente, per oltre 24 mesi,
nonostante la licenza di condurre gli fosse stata ritirata a tempo indeterminato con decisione 1 dicembre 2010 e, dopo una riammissione provvisoria alla guida, nuovamente con decisione 5 giugno 2014,
continuato a condurre veicoli a motore come se disponesse ancora della licenza di condurre;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCS (art. 95 cifra 2 LCS fino al 31.12.2011)
per avere costretto delle persone a fare, omettere o tollerare un atto, usando contro di loro minaccia di grave danno,
e in particolare,
4.1 a partire dal 2011 e fino all’agosto 2013,
a __________ e in altre località del Cantone,
costretto in più occasioni __________ e la di lei madre __________ a consegnargli un’imprecisata somma di denaro,
minacciandole di fare revocare il permesso di dimora di __________, con la quale aveva contratto matrimonio allo scopo di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri in Svizzera, segnalando alle preposte __________ che la “moglie” non viveva più con lui;
4.2 il 29 agosto 2015,
a __________,
impedito a ACPR 18 di prendere contatto con la di lui nuova compagna __________ e di informarla della relazione che c’era stata tra loro,
minacciandola di crearle problemi con il datore di lavoro, __________ SA, e in particolare di informarlo che ella aveva contratto dei debiti privati con la __________;
reato previsto: dall’art. 181 CP
per avere,
il 24 settembre 2014,
a __________,
in occasione di un verbale di pignoramento svolto presso l’Ufficio di esecuzione di __________,
occultato valori patrimoniali in danno dei suoi creditori,
e meglio,
per avere dichiarato al preposto funzionario del menzionato Ufficio di non avere alcun reddito pignorabile, mentre in realtà vantava un credito nei confronti del datore di lavoro __________ SA per oltre CHF 5'000.00 (per lo stipendio del mese di settembre 2014),
ritenuto che successivamente sono stati emanati nei suoi confronti degli attestati di carenza beni;
reato previsto: dall’art. 163 CP
per avere,
inviando dei messaggi scritti tramite internet, offeso l’onore di due persone,
e meglio,
6.1 in data 20 dicembre 2014,
da ignota località,
scritto a ACPR 17 tacciandola di “cozza” “cessa”, “morta di cazzo” e “ignorante come una capra”;
6.2 in data 18 giugno 2015,
da ignota località,
scritto a ACPR 19 tacciandola di “capra di merda”, “cretina”, “merda sei e merda rimani… crepa merosa”;
reato previsto: dall’art. 177 CP
per avere,
in data 8 febbraio 2015,
a ________,
alla guida del veicolo Ford targato __________,
superato di 13 km/h (già dedotta la tolleranza) il vigente limite di velocità (50 km/h);
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 1 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC e art. 22 cpv. 1 OSS
per avere,
in alcune occasioni,
a partire dal giugno 2013,
acquistato a __________, da ignoti spacciatori, e quindi consumato personalmente, in varie località del Cantone, alcuni grammi di cocaina,
nonché per avere,
nello stesso periodo,
fumato occasionalmente della marijuana;
reato previsto: dall’art. 19a LStup
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 16:22.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:
il titolo del punto 3 è modificato in “guida senza autorizzazione”;
il punto 6 è modificato nel senso che l’ingiuria è ripetuta;
il punto 8 è modificato nel senso che il quantitativo di cocaina che avrebbe consumato l’imputato è precisato in circa 10 grammi, come risulta dalle dichiarazioni dell’imputato (VI PG 18.11.2015, p. 15, AI 86; VI PP 22.01.2016, p. 22, AI 118).
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti contestati a IM 1 sono molti e coprono un periodo di tempo particolarmente lungo. I fatti sono stati sviscerati nell’ambito dell’inchiesta e sono stati interamente ammessi dall’imputato. A questo proposito rinvia al verbale d’interrogatorio finale dell’imputato (AI 118). Egli ha confermato le sue responsabilità anche in corso d’inchiesta, fatta eccezione per due punti, sui quali è parso fare un passo indietro, ovvero la questione della truffa e quella della coazione ai danni di moglie e suocera.
Per la truffa per mestiere il PP ribadisce che l’imputato ha ammesso il suo inganno a danno delle donne, ha ammesso che si presentava per quello che non era, che creava l’impressione di essere una persona benestante e affidabile, impegnatissima dal profilo lavorativo. I verbali di tutte le vittime sono sostanzialmente identici. IM 1 approccia le donne su internet, da subito spiega chi è, fornendo una descrizione accattivante, affermando di essere una persona solida, super impegnata professionalmente, spacciandosi per ingegnere, architetto, direttore dei lavori, fa capire di avere un’ottima situazione finanziaria, derivante soprattutto da imminenti aspettative ereditarie. Partendo da questa immagine di sé riesce ad ottenere l’interesse di numerose donne e poi, con una miriade di attenzioni, con un comportamento estremamente apprezzato dalle donne con cui interagisce, riesce a suscitare il loro interesse, ottenere un incontro e cominciare una relazione sentimentale. L’imputato ha riconosciuto che approfittando di questa immagine di sé, del fatto che le persone erano convinte che fosse solvibile, ha chiesto del denaro alle donne, mentendo sulle circostanze per cui lo chiedeva, affermando trattarsi di necessità immediate, convincendole a dargli il denaro senza alcun timore, convinte che l’avrebbero riavuto da lì a poco.
IM 1 ha agito sistematicamente sull’arco di oltre 10 anni, per procacciarsi un reddito costante e dedicandosi a questa attività in modo estremamente intenso, e ne sono testimoni le decine di migliaia di contatti telefonici agli atti, che danno atto di un’attività frenetica e continua. L’imputato si è procacciato un reddito costante che gli permetteva di accedere a quelle spese che riteneva di dover avere. Il metodo da lui sviluppato era collaudato ed efficace. L’astuzia dell’inganno non può minimamente essere messa in discussione, proprio per il fatto che ha sempre funzionato.
A mente dell’accusa, si tratta di un caso scolastico di truffa. Vi è la costruzione di un castello di menzogne all’interno di un intenso rapporto di fiducia, per poi, sfruttando questo inganno, farsi dare del denaro da persone convinte della restituzione, perché veniva loro anche detto, denaro che queste persone non avrebbero mai consegnato se fossero state al corrente della reale situazione economica dell’imputato e del fatto che non sarebbero loro mai stati restituiti i soldi.
Per quanto riguarda l’inganno nei confronti delle autorità, rileva che IM 1 non ha agito per aiutare una persona disperata, ma unicamente a scopo di lucro. L’unico suo motore era il denaro.
Quanto alla coazione ai danni di moglie e suocera, rileva che IM 1 sa che il contratto relativo ai CHF 13'500.00 con la moglie è fasullo, ma moralmente, secondo lui, i soldi gli sono dovuti. Come ammette l’imputato nel corso dell’ultimo verbale d’interrogatorio, egli ha accettato per tanto tempo che i pagamenti andassero per la lunga, siccome sapeva di avere la leva del permesso. Senonché, quando ci si è avvicinati alla scadenza dei 5 anni, le pressioni sono diventate maggiori e lui ha chiaramente detto alle donne che se non gli fossero stati dati i soldi avrebbe fatto togliere il permesso alla moglie. Quando IM 1 ha finalmente denunciato che il matrimonio non c’era più, non lo ha fatto in una maniera per lui lesiva, ma in un modo che avrebbe avuto quale unica conseguenza quella di togliere il permesso alla moglie, lasciando lui impunito; egli ha infatti inizialmente affermato che era innamorato della donna, ma era stato sfruttato e abbandonato, per poi ammettere solo in seguito, a fronte dell’evidenza, che si trattava unicamente di un rapporto commerciale.
Non sussistono quindi dubbi, a mente dell’accusa, neppure su questa imputazione: pacifico che minacciare la donna e sua madre di farla cacciare dalla Svizzera rappresenta una minaccia di un grave danno, minaccia che ha sortito l’effetto di indurle a fare qualcosa che non volevano fare, ovvero dargli dei soldi.
Posto che l’imputazione è quella di coazione, e non di estorsione, il fatto che secondo l’imputato i soldi gli fossero dovuti, non cambia nulla e il reato è comunque adempiuto.
Quanto alla commisurazione della pena, il PP rileva che la colpa dell’imputato è grave, perché IM 1 è nato privilegiato, da una buona famiglia, con buone risorse economiche, aveva un lavoro. Eppure ciò che è successo dopo la divisione dell’eredità del padre ha dimostrato la fragilità della persona e del carattere dell’imputato. L’impresa è fallita nel giro di pochi anni e non vi è alcuna prova che ciò sia dovuto alla situazione pregressa della stessa. L’imputato ha cominciato a commettere reati penali; vi sono 11 decreti d’accusa dal 2001 al 2013 e in questo tempo egli ha accumulato CHF 450'000.00 di debiti. L’assistenza evidentemente non bastava a IM 1, aveva bisogno di più, perché aveva vizi costosi, come la frequentazione di prostitute e l’uso di droga.
IM 1 ha ingannato e maltrattato 25 persone, principalmente dal lato emotivo, ma in alcuni casi anche dal lato fisico. In alcuni casi lo ha fatto dimostrando un totale disprezzo per l’esistenza altrui. Emblematico a questo proposito il caso di ACPR 18, la quale era innamorata di lui, gli ha dato tutti i suoi risparmi, ha venduto i suoi gioielli e ha fatto debiti con istituti di credito. In verità l’imputato per lei non provava nulla. Egli non provava nemmeno attrazione fisica per questa donna. In un anno di relazione emotivamente intensa, anche se a distanza, non ha avuto neanche un rapporto sessuale con questa donna, rapporti sessuali che la donna desiderava, che per la loro mancanza la facevano soffrire, ma che forte del suo amore comunque decideva di aspettare, perché lui le garantiva di amarla.
La gravità della colpa dell’imputato non risiede quindi unicamente nel fatto che le donne non riceveranno mai più i loro soldi, ma anche nel danno psicologico, e questo in particolare per quanto riguarda ACPR 18, la quale ha scoperto cosa rappresentava veramente per IM 1 da un agente di Polizia. A questo proposito il PP dà parziale lettura del verbale di Polizia di ACPR 18, il quale dà atto della sua sofferenza, sottolineando che quando ha capito che non vi era più nulla da prendere da questa donna, IM 1 con un SMS l’ha lasciata. E quando quest’ultima vuole contattare la sua nuova compagna per avvisarla della loro relazione, l’imputato non ha nulla di meglio da fare che compiere un’altra coazione.
Grave, la colpa di IM 1, anche con riferimento alle altre imputazioni, segnatamente la guida senza patente. IM 1 è stato sospeso dalla guida, ma non ha riconosciuto la legittimità di questa misura e ha continuato a guidare come se nulla fosse. Egli non solo ha continuato a guidare, ma ha pure commesso numerose infrazioni di superamento della velocità.
Questo stesso disprezzo per l’autorità lo rivediamo anche nel sottrarsi alle richieste di pagamento dei suoi creditori, mentendo al cursore in occasione del verbale di pignoramento, nella truffa all’assistenza sociale, nel falso matrimonio.
In ultimo, l’accusa rileva che la collaborazione non è mai stata spontanea: IM 1 ha smesso di negare solo di fronte all’evidenza delle risultanze istruttorie ed ha riprovato in qualche modo a negare anche in aula.
Conclude chiedendo la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 4 (quattro) mesi e la condanna a risarcire gli AP per le cifre da loro richieste, salvo rinvio al foro civile per gli importi contestati dall’imputato.
Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere di infliggere una pena che rimanga nei 3 anni, rileva che la prognosi per l’imputato è negativa. Dopo la morte del padre e soprattutto da quando è entrato in assistenza nel 2008, l’imputato è sprofondato sempre più in basso, commettendo una lunga serie di reati. IM 1 ha ingannato persone per farsi dare dei soldi, ha ingannato lo Stato e i suoi funzionari. Egli ha vissuto di espedienti per anni, ogni tanto ha trovato qualche lavoro, che però non è mai durato a lungo, perché probabilmente non vi era una vera intenzione di riprendere per quella strada, e nel resto del periodo ha vissuto della disoccupazione e poi dell’aiuto sociale, andando a colmare quello che desiderava delinquendo. L’imputato ha fatto della truffa e dell’inganno la sua attività quotidiana, è diventato un pericolo sociale, ciò che è stato riconosciuto anche dal GPC nelle decisioni di conferma e proroga dell’arresto e di carcerazione di sicurezza. Considerata la sua situazione personale attuale ed in particolare la sua disastrosa situazione finanziaria, vi è un’altissima probabilità che, tornando a piede libero, ricada negli stessi reati, perché non c’è una vera alternativa. L’imputato non ha un lavoro e non si può credere che dopo tutti questi anni di questa vita all’improvviso non ricada nel crimine. Il rilascio dell’imputato deve quindi essere preceduto da un serio lavoro sulla persona, che dovrà essere compiuto durante il periodo che passerà in carcere per scontare la pena. L’incentivo della liberazione condizionale dopo i 2/3 della pena è la migliore garanzia che si possa avere del fatto che IM 1 effettuerà questo lavoro.
Il PP conclude quindi chiedendo che, anche in caso di pena compresa entro il limite dei 3 anni, la medesima non sia posta al beneficio della sospensione condizionale;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata sottolinea che IM 1 oggi è una persona totalmente cambiata, decisa a riparare tutto l’errore che con il suo agire ha causato. L’imputato ha sempre lavorato duramente con il padre nella ditta di famiglia, fin da quando era un ragazzino. La figura paterna ha un’influenza cruciale sulla vita di IM 1; il padre è un uomo duro, un imprenditore, un uomo di vecchio stampo, gran lavoratore, ma con pochi gesti affettuosi nei confronti del figlio. Anche se la ditta in cui lavora è del padre, IM 1 si occupa esclusivamente di questioni tecniche, mai gestionali. Nel _____ accade un evento traumatico, il padre muore __________.
Improvvisamente IM 1 si ritrova solo a dover gestire l’impresa di famiglia. Questi accadimenti sono l’inizio di un vero e proprio calvario. Le responsabilità per IM 1 erano troppo importanti, egli non aveva le conoscenze e le capacità per dirigere un’azienda e non era a conoscenza della situazione debitoria della società. È quindi costretto a chiudere per fallimento nel giro di pochi anni. IM 1 era quindi convinto che la divisione ereditaria andasse rivista e che gli spettassero ancora dei soldi. Egli ha compreso come stavano realmente le cose solo tanto tempo dopo l’arresto. IM 1 ha cominciato a svolgere diversi lavori, ma la realtà dei fatti era dura e così si è creato una vita immaginaria, cominciando a mentire sulla sua situazione economica. Il motivo delle bugie non era però quello di farsi dare del denaro, ma quello di mostrarsi agli occhi delle donne che corteggiava migliore di quello che era. Mentire per IM 1 era diventata la regola e lui ha cominciato a vivere quella vita che si era costruito nel suo immaginario. Ha finito per convincersi che tutto fosse vero, che quella vita era la sua vita reale.
La difesa rileva che il reato di truffa per mestiere non è contestato. Tuttavia, non corrisponde al vero che IM 1 ha cercato le donne con l’intento di farsi dare dei soldi. Le numerose conversazioni sono la prova che egli non era unicamente alla ricerca di denaro, ma alla ricerca disperata di una compagna, di una relazione sentimentale stabile, di affetto e attenzioni, quelle che non aveva avuto durante l’infanzia. Il suo primo intento era unicamente questo. Non vi era in alcun modo un’intenzione di truffare le donne sin dall’inizio. La difesa chiede il proscioglimento dal reato di truffa per tre casi: ACPR 15, la donna delle pulizie, la quale non ha nulla a che vedere con le circostanze dell’AA, __________ e __________, le quali non hanno voluto essere sentite a verbale, motivo per cui le circostanze non sono comprovate.
A mente della difesa, nel momento in cui agiva IM 1 non aveva consapevolezza di quello che stava accadendo, le continue bugie lo hanno portato a convincersi lui stesso di quello che diceva. Egli era convinto di riuscire a restituire i suoi debiti e non ha quindi agito con dolo diretto. Oltre a ciò, l’inganno non può neppure essere considerato particolarmente astuto. La difesa ha deciso di non analizzare in ogni singolo caso la sussistenza dell’inganno astuto, e questo perché IM 1 riconosce quanto fatto, attitudine di cui andrà tenuto conto nella commisurazione della pena.
La difesa contesta l’aggravante del mestiere, sottolineando che sino al 2014 l’imputato ha percepito un reddito con certa regolarità, e dedotto il caso ACPR 18 non si trattava di importi importanti.
Contestato è inoltre il reato di coazione di cui al punto 4.1 dell’AA. La minaccia di segnalare il falso matrimonio alle autorità era determinata dal fatto che IM 1 era esasperato dalla situazione e voleva uscirne, ciò che ha dichiarato anche in occasione dell’ultimo verbale d’inchiesta, di cui la difesa dà parziale lettura (Ai 118, p. 16). Le vittime, inoltre, non avevano paura. Basti pensare che prima che prendesse avvio l’inchiesta la moglie ha introdotto una procedura di divorzio dove raccontava del grande amore finito e chiedeva un mantenimento mensile, oltre alla suddivisione del secondo pilastro. Questo non è atteggiamento di chi ha paura. IM 1, inoltre, non ha ricevuto il denaro, motivo per cui ci troviamo al massimo nella forma del tentativo.
La difesa contesta poi l’ingiuria di cui al punto 6.2 dell’AA, rilevando che IM 1 è stato provocato nella discussione.
A questo proposito, la difesa rileva che va tenuto conto delle modalità con cui IM 1 ha delinquito. L’inganno è al limite dell’astuto. Già solo per questo motivo la pena richiesta dal PP deve essere sensibilmente ridotta. IM 1 è pentito e ha riconosciuto gran parte delle richieste delle AP, anche se alcune non erano sufficientemente comprovate, ed è disponibile a risarcirle non appena potrà farlo. Egli ha dimostrato la più ampia collaborazione, ammettendo ogni addebito sin dal suo primo verbale. Bisogna inoltre tenere conto del lungo periodo di carcerazione già sofferta. La difesa chiede che la pena venga sensibilmente ridotta, in via principale che non superi i 2 (due) anni, in via subordinata che non superi in nessun caso i 3 (tre) anni.
In entrambi i casi la pena dovrà essere posta a beneficio della sospensione condizionale, se inferiore a 2 anni interamente, se superiore parzialmente, con periodo da espiare che non superi la carcerazione già sofferta. La prognosi non è negativa, i precedenti dell’imputato non essendo tali da poter giungere a questa conclusione. IM 1 in detenzione ha avuto tempo di riflettere sulla sua vita, in carcere ha lavorato e si è sempre comportato bene, ora è pronto a ricominciare e chiede che gli venga data questa possibilità. Non appena uscito dal carcere cercherà un lavoro ed è fondamentale che questo possa avvenire il prima possibile.
La difesa conclude chiedendo che il suo assistito venga scarcerato in data odierna.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto d’accusa
Con l’accordo delle parti, il punto 6 è stato modificato nel senso che l’ingiuria è ripetuta.
Le parti hanno in fine acconsentito a che il punto 8 venisse modificato nel senso che il quantitativo di cocaina che avrebbe consumato l’imputato è di circa 10 grammi, come risulta dalle sue dichiarazioni (VI PG 18.11.2015, p. 15, AI 86; VI PP 22.01.2016, p. 22, AI 118).
II) Vita e precedenti penali dell’imputato
…omissis…
Malgrado si sia sempre spacciato per __________, fornendo pure curriculum vitae indicanti un periodo di formazione presso la Scuola __________ dal __________ al __________, in sede d’inchiesta è emerso che il prevenuto si era sì iscritto a detta scuola, abbandonandola tuttavia nel corso del primo anno senza conseguire alcun diploma.
Nel __________ è venuto a mancare improvvisamente a seguito di __________. La comunione ereditaria, composta da __________, ha quindi disposto di dividere l'eredità, __________ ricevendo __________, mentre IM 1 la società del padre e tutta la liquidità di famiglia (di cui non è dato sapere l'importo).
Tempo __________ e l’impresa è fallita, ritrovandosi quindi l’imputato senza lavoro.
Da quel momento, IM 1 ha lavorato per varie società. In base ai dati forniti dall'AVS e dalle dichiarazioni dell'imputato, è stato possibile riassumere i seguenti periodi lavorativi:
Dal __________ al __________ ha lavorato presso la ditta di famiglia, dapprima come __________ poi come __________ e dal __________ a capo della ditta.
Nel 1999 ha lavorato presso una società di __________, la __________ a __________, per un breve periodo in cui si è occupato, tra le altre cose, di reperire clienti per stipulare assicurazioni malattia, auto, ecc.
Dal __________ 2001 al __________ 2002 ha lavorato presso la società __________ SA in cui si è occupato di __________, venendo poi licenziato.
Dal __________ 2002 al __________ 2003 per la società __________ SA si è occupato della __________.
Da __________ al __________ 2003 ha lavorato per la __________ SA di __________ come __________.
Dal __________ 2003 a __________ 2004 ha percepito la disoccupazione.
Dal __________ 2004 al __________ 2005 si è occupato della vendita di immobili presso l'Immobiliare __________.
Dal __________ 2005 al __________ 2005 ha lavorato per la __________ quale __________.
Dal __________ 2005 al __________ 2006 ha percepito nuovamente la disoccupazione, fatta eccezione per il mese di __________, quando ha lavorato per __________ SA.
Nel __________ 2007 ha lavorato per una società, la __________, che si occupa __________.
Nel __________ 2007 ha lavorato per __________, __________ da cui è stato assunto quale __________.
Da __________ 2007 ha lavorato per la __________ SA a __________ quale __________; da questa società è stato licenziato poiché non si è presentato al lavoro per oltre un mese.
Da __________ 2008 a __________ 2013 è stato al beneficio della pubblica assistenza, percependo aiuti per circa CHF 140'000.00.
Dal __________ al __________ 2012 ha lavorato per la società __________ SA in qualità di __________.
Da __________ al __________ 2011, sempre __________, ha svolto la sua attività per la società __________ SA.
Nel __________ 2013 è stato assunto con la medesima funzione da __________ SA con un contratto annuale quale sostituto.
Nel __________ 2014, in fine, è stato assunto quale __________ dalla società __________ SA, da cui è stato licenziato il __________ 2014.
Da quel momento, IM 1 non ha più lavorato, beneficiando della disoccupazione e della pubblica assistenza.
Dalla loro unione nel __________ è nata __________, che dopo il divorzio ha sempre vissuto con la madre.
Come riferito dall’ex moglie e riconosciuto dall'imputato, fatta eccezione per i primi 3 mesi dopo il divorzio, l’imputato non ha mai provveduto al mantenimento della figlia.
Nel __________ IM 1 ha contratto nuovamente matrimonio, questa volta con la cittadina __________, circostanza di cui si dirà meglio in seguito.
Attualmente sarebbe legato sentimentalmente ad __________, donna conosciuta su Facebook nel corso dello scorso anno e con la quale avrebbe una relazione dall’11 giugno 2015 (cfr. rapporto d’inchiesta, p. 14-16, AI 108; rapporto di arresto provvisorio, AI 24; VI PG IM 1 02.09.2015, p. 24, AI 1; VI PP IM 1 03.09.2015, p. 2, AI 25; VI PP IM 1 15.12.2015, p. 7-9, AI 97).
Dall’interrogatorio dell’ex moglie __________ si evince che la stessa nel __________ ha scoperto che l’allora marito, falsificando la sua firma, le aveva creato un debito presso __________ per un importo di CHF 25'000.00 (VI PG 11.12.2015, AI 96). Interrogato al proposito, l’imputato ha asserito di non ricordare questa circostanza, non potendola comunque smentire (rapporto d’inchiesta, p. 20, AI 108).
Dagli accertamenti eseguiti presso gli Uffici Esecuzione e Fallimenti cantonali è emerso che nei confronti di IM 1 vi sono esecuzioni e atti di carenza beni per un totale complessivo di CHF 447'438.55 (rapporto d’inchiesta, p. 16, AI 108).
L’imputato è stato più volte sfrattato dagli appartamenti che occupava e non provvede, così come non lo ha fatto in passato, al pagamento di Cassa Malati, imposte, ecc. (rapporto d’inchiesta, p. 17, AI 108).
La prima condanna risale al 16 luglio 2001, quando l’imputato è stato condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino alla pena detentiva di 3 mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per appropriazione indebita e soppressione di documenti, reati commessi a danno di __________.
Nel corso dei seguenti anni, IM 1 è poi stato oggetto di diversi procedimenti penali in Ticino, sfociati in altrettanti decreti d’accusa.
Il 18 agosto 2004, l’imputato è stato condannato alla pena detentiva di 15 giorni sospesi per un periodo di prova di 2 anni per appropriazione indebita, infrazione e contravvenzione alla LStup.
Con decreti d’accusa del 22 maggio 2006, del 23 luglio 2007 e del 22 ottobre 2007 gli sono state inflitte multe di CHF 200.00, rispettivamente CHF 100.00 e ancora CHF 100.00 per il reato di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico.
IM 1 è tornato nuovamente a delinquere nel 2008, commettendo i reati di falsità in documenti, furto e truffa e venendo condannato, con decreto d’accusa del 28 maggio 2008, alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere a CHF 30.00 cadauna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, mentre l’8 giugno 2009 risulta a suo carico una condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere a CHF 130.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, per avere trascurato gli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia __________.
Risulta poi una multa di CHF 200.00 il 10 febbraio 2010 per contravvenzione alla LStup.
Nel 2007 e nel 2014 il prevenuto ha interessato pure la giustizia di altri Cantoni, venendo condannato, l’8 novembre 2007, dai Juges d’instruction Fribourg alla pena pecuniaria di 7 aliquote giornaliere a CHF 60.00 cadauna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni per titolo di infrazione grave alle norme della circolazione, e il 10 marzo 2014, dal Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a CHF 50.00 per infrazione grave alle norme della circolazione (ECG CH, doc. TPC 3; rapporto d’inchiesta, p. 16, AI 108).
Oltre a ciò, IM 1 è stato oggetto di diverse multe amministrative legate alla circolazione stradale, e meglio il 25 novembre 2014, il 12 dicembre 2014, il 26 dicembre 2014, l’8 febbraio 2015 e il 28 giugno 2015 per superamento della velocità e il 20 marzo 2015 per parcheggio abusivo (AI 97, p. 5).
III) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
" Ho un profilo facebook con il nome __________. Un giorno ho ricevuto un messaggio privato da IM 1, persona che io non conoscevo, che mi diceva "sei simpatica", credo fosse inizio settembre 2014.
Siamo diventati dapprima amici su facebook ed abbiamo iniziato un po' a conversare. Lui diceva di vivere a __________, che aveva una casa ma non ho capito bene dove, di professione di essere ingegnere, e che lavorava sia da __________ a __________ ma che avrebbe anche lavorato per __________ a __________. Diceva di essere divorziato, di avere una figlia di circa 20 anni, di avere un fratello che
vive a __________ di nome __________ e di occuparsi di sua madre che invece vive in Ticino. Diceva che la mamma non stava bene, aveva problemi di salute dovuti all'età.
Col tempo è nata un'amicizia ed abbiamo deciso di incontrarci una prima volta.
Era verso la metà di settembre se mi ricordo bene, e ci siamo visti una sera al Bar __________ di __________. Eravamo solo noi due, abbiamo bevuto qualcosa insieme, abbiamo parlato un po' per conoscerci e poi ognuno è tornato a casa sua. Mi aveva fatto una buona impressione, era un tipo simpatico anche se un po' strano. Nel senso che si guardava in giro con diffidenza e poi mi è sembrato strano che non avesse parcheggiato l'auto davanti al bar, dove c'erano numerosi parcheggi, ma l'aveva lasciata distante. (…)
Abbiamo continuato a sentirci via telefono, perché nel frattempo ci eravamo scambiati il numero di cellulare. Ci scrivevamo numerosi sms durante la giornata e poi sia la mattina che la sera ci sentivamo al telefono. Premetto che non abbiamo mai avuto nessun approccio fisico malgrado c'era un feeling e ci si sentiva con frequenza ed era in atto un corteggiamento, uno sviluppo di un'amicizia...
Dopo poco tempo decidiamo di vederci nuovamente, ci siamo incontrati di nuovo al bar __________ di __________, una sera in settimana. Lui diceva di non stare tanto bene, di avere una gastrite. Anche quella sera ognuno è poi tornato a casa sua e non è successo niente.
Passavano dei giorni in cui ci sentivamo spesso a giorni in cui non ci si sentiva per nulla.
Dopo un po' di tempo che non ci vedevamo ci siamo risentiti ed abbiamo deciso di uscire di nuovo, durante una telefonata mi disse che però lui aveva un problema, aveva un conto in comune, di una comunione ereditaria con sua madre e lei aveva fatto un prelievo di 3000 CHF per pagamenti e lui in quel momento era rimasto senza soldi, era un caso eccezionale, ma si trovava in difficoltà. Sembrava vergognarsi di questa situazione, e sempre al telefono io gli ho detto che se voleva 200 CHF glieli potevo prestare, da parte mia pensavo, essendo lui ingegnere, me li avrebbe ridati senza problemi. Infatti aveva vantato pure di ricevere salari per 10'000 CHF, di avere una seconda casa in __________ e quindi mi aveva comunque dato l'impressione di non aver problemi finanziari. Quando gli dissi che potevo dargli i soldi lui mi disse che non avrebbe potuto accettare, abbiamo deciso comunque di vederci la sera stessa, sempre al __________ di __________, era sempre lui che sceglieva questo bar perché non gli andava di frequentare altri posti. (…)
Quella sera gli ho prestato 200 CHF, sono sicura della cifra, Ii avevo già a disposizione non li ho prelevati apposta. Non abbiamo fatto nessuna ricevuta, glieli ho dati sulla fiducia, lui disse che in breve tempo me li avrebbe ridati, diceva che stava attendendo un versamento da suo fratello, che avrebbe presto ricevuto dalla comunione ereditaria circa 160'000 CHF. lo ero tranquilla, non avevo alcun dubbio che mi avrebbe reso i miei soldi. Il rapporto tra noi era sempre buono e con lui passavo dei bei momenti. (…)
Abbiamo continuato a sentirci via sms e via chiamate, mi diceva che era in difficoltà perché suo fratello non gli aveva ancora versato il dovuto e non sapeva come fare perché nel frattempo i miel 200 CHF erano finiti. Mai avrei pensato che quel che mi diceva fossero bugle, mi fidavo cecamente di quanto mi stava dicendo, credevo realmente fosse in difficoltà ed ho deciso di aiutarlo di nuovo. Ci siamo incontrati davanti al Bar __________, non mi ricordo se abbiamo prima bevuto qualcosa oppure no, ma poi per potergli prestare il denaro avevo bisogno di prelevarlo e quindi insieme e siamo andati fino al bancomat della __________ in __________ a __________. (…) Preciso che anche in questo caso avevo notato che lui non parcheggiava davanti al bar, ma l'auto la teneva sempre in zona un po' nascosta e lo vedevo sempre quando andava via.
Quella sera ho prelevato 700 CHF che gli ho consegnato (…). I soldi glieli ho dati subito dopo averli prelevati, senza nessuna ricevuta, come ho già detto io in IM 1 avevo totale fiducia, non avevo nessun dubbio sul fatto che lui non mi avrebbe ridato il denaro. Mi ringraziava per l'aiuto che gli davo e di nuovo mi disse che presto me li avrebbe ridati, era questione di poco tempo ed avrebbe ricevuto il famoso versamento del fratello. Non ho avuto alcun dubbio sulle sue parole. La nostra amicizia proseguiva e pure il suo corteggiamento. (…)
Dopo un due settimane che non ci si vedeva mi chiese se ci saremmo visti per bere qualcosa, ed ha proposto il Bar __________ di __________. Ho accettato, nel frattempo mi rassicurava sul fatto che i soldi me li avrebbe dati. Premetto che già durante le nostre frequentazioni mi disse di fare uso quotidiano di marijuana e quella sera, quando sono arrivata a __________, anziché andare a bere qualcosa come pattuito, ci siamo trovati in zona stazione a __________ e mi ha fatto salire sulla sua auto rossa, mi chiedeva se volevo accompagnarlo fino a __________ in __________. Mi diceva "A devi naa dala vegia a compraa la ganja". Ho chiaramente rifiutato, ho detto che non volevo aver niente a che fare con questioni di droga. Alla fine mi ha detto che non andava nemmeno lui, perché "la vegia" non c'era. (…).
Quella non gli ho dato soldi, anzi gli ho chiesto se nel frattempo aveva ricevuto i soldi dal fratello ma lui aveva una qualche scusa, che però non mi faceva comunque dubitare della sua persona. Siamo rimasti poco insieme e poi lui dopo poco tempo mi ha riportato in stazione a prendere l'auto ed ognuno è andato per la sua strada. (…)
È passato un po' di tempo, ci continuavamo comunque a sentire giornalmente e frequentemente anche se c'erano dei momenti in cui lui non rispondeva per 15/24 h.
Un venerdì mattina mentre tagliavo i capelli ad una cliente mi ha chiamata e mi ha detto "Mi salvi la vita?" io sono rimasta stupita e gli ho chiesto cosa era successo... Lui diceva che era stato fermato dalla Polizia mi pare per velocità ed alla fine gli avevano sequestrato l'auto perché aveva delle multe arretrate da pagare e gli avevano pure ritirato la patente, mi disse che se non pagaya subito la multa non gli avrebbero ridato l'auto. Mi diceva di essere in difficoltà ed io gli ho creduto perché lui era veramente disperato. Non ho messo in dubbio la sua parola. Gli dissi che senz'altro l'avrei aiutato e gli ho chiesto quanto doveva pagare e lui disse 1300 CHF. lo li avevo a disposizione e finiti i miei clienti sono andata subito in banca __________ a __________ ed ho prelevato 1300 CHF, era prima di pranzo, ci eravamo accordati di vederci in stazione a __________. Lui è arrivato a piedi dicendomi di aver preso il treno. Gli ho consegnato la busta con i soldi, anche in questo caso nessuna ricevuta è stata fatta, questo sempre perché mi fidavo di lui. Non ci siamo intrattenuti perché lui doveva andare a pagare la multa.
Anche in questo caso posso fornire l'estratto conto per risalire alla data in cui ho dato il denaro a IM 1.
Credo che da quel giorno in poi non l'ho mai più incontrato questo perché lui non si è mai più presentato agli appuntamenti. (…)
lo fino ad allora credevo a quanto IM 1 mi raccontava, aveva conquistato la mia fiducia sennò mai gli avrei consegnato il denaro...
Col passare del tempo ho cominciato a pensare che questa persona non mi avrebbe più restituito nulla e parlando con alcuni conoscenti ho scoperto che non era una brava persona, mi è stato riferito che è sua abitudine comportarsi in questo modo, chiedere soldi e poi sparire...
Mi ha persino bloccato su facebook... (…).
Verso metà-fine dicembre abbiamo chiuso i contatti, lui mi ha pure insultata dicendomi "cozza", "cessa", "morta di cazzo", "ignorante come una capra", da parte mia non mi sono mai permessa di insultarlo né per iscritto né a voce.”
(VI PG 26.03.2015, AI 3).
L’AP, assunta a verbale il 17 aprile 2015, ha raccontato:
" Mi viene chiesto quando ed in quale modo ho conosciuto IM 1, rispondo che di vista lo conoscevo già da piccola. lo sono originaria di __________ o dove abitavo sino ai 18 anni e IM 1 aveva una casa di vacanza a __________. Da adolescenti siamo anche andati in giro assieme ma non posso dire che siamo mai stati amici. Ci siamo poi persi di vista.
Ci siamo ritrovati su Facebook nel periodo che io situo all'inizio del 2013. Vedevo che lui commentava dei post di mia sorella __________, se non mi sbaglio di ho chiesto io l'amicizia. Abbiamo cominciato a parlare un po' dei tempi che furono. lo all'epoca non avevo un compagno.
Ci sentivamo spesso dapprima via facebook poi ci siamo scambiati il numero di telefono e ci si sentiva sia via sms che chiamandoci. Da subito sembrava esserci un interesse reciproco, come quando sta nascendo una storia. Ci siamo visti una decina di volte nei bar di __________ a bere qualcosa. Non abbiamo mai avuto una relazione, c'è stato solo un bacio.
All'inizio sembrava una bella amicizia che stava evolvendo in una relazione, la sua compagnia era piacevole. Mi chiamava spesso, mi raccontava della sua vita, mi diceva che la mamma non stava bene, che aveva problemi alle gambe e mi diceva che lui era stressato per il troppo lavoro che aveva. Diceva di essere ingegnere edile e di lavorare sui cantieri in Ticino. Diceva di essere indipendente e diceva di essere pieno di lavoro e di guadagnare molto senza farmi mai capire quanto, ma comunque tanto. Una volta mi disse pure che aveva vinto il concorso per la
ristrutturazione della __________ di __________. Insomma una persona importante, o meglio che faceva credere a me di essere importante.
Le volte in cui ci incontravamo era di pomeriggio, quando avevo libero. Lui diceva di prendersi delle pause dal lavoro. Ricordo che ci siamo visti diverse volte presso un bar sotto i portici di __________, se non erro si chiama __________. In un'occasione ci siamo vista al Bar __________ sempre sotto ai portici.
Era bello passare tempo con lui, era divertente, piacevole. lo provavo una simpatia nei suoi confronti non posso escludere che se non fosse successo quanto racconterà avrei potuto avere una storia con lui. Lui mi ha sempre fatto capire che l'interesse era reciproco. Ci sentivamo comunque più volte al giorno tra messaggi e telefonate. Ogni giorno mi dava il buongiorno e la buonanotte, mi faceva sentire importante. (…)
Un giorno ero in Italia e lui mi ha mandato un sms. Mi disse che aveva perso il borsellino e che gli serviva un prestito di 200 CHF che mi avrebbe restituito il giorno seguente. lo non ci ho pensato nemmeno un attimo, aveva una difficoltà, avevo fiducia e quindi gli dissi che la stessa sera rientrata in Ticino glieli avrei dati.
Infatti ci siamo visti davanti alla __________ di __________ dove ho potuto prelevare e consegnare a lui i primi 200 CHF. (…)
Nessuna ricevuta è stata fatta anche se lui mi diceva che se volevo poteva anche firmarmi un riconoscimento di debito, mi sembrava una cosa assurda da fare visto che mi fidavo di lui, diceva di guadagnare bane eccetera. (…)
Abbiamo continuato a sentirci e a vederci, ogni volta mi diceva che doveva ridarmi i 200 CHF ma che c'era sempre un qualche impedimento. lo non ero per nulla preoccupata perché se girava ancora con me era perché non voleva fregarmi ma perché gli interessavo.
Un pomeriggio che eravamo in giro insieme ha telefonato a sua madre, oggi alla luce di quanto accaduto non sono sicura che le ha telefonato davvero, ma credo piuttosto sia stata una finta per ingannarmi di nuovo... Ad ogni modo ha chiamato sua madre per dirle che passava da lei a prendere 100 CHF che gli servivano per
fare spesa, poi ha cominciato a dire "come saresa che te ghié mie" e si alterava... lo non mi sono posta tante domande ma vedendolo così arrabbiato gli ho chiesto se aveva bisogno, eravamo in giro per __________ e lui mi disse di si, gli dissi che se aveva bisogno di chiedere a me e non a sua mamma. Mi ha chiesto quindi se gli prestavo 100 CHF e siamo andati fino al bancomat della Stazione (quello della __________) dove ho prelevato i 100 CHF. Anche in questo caso mi disse che me li avrebbe ridati insieme agli altri 200 CHF. Non so perché in quel periodo non aveva liquidità, sembrava un'emergenza del momento, io ho creduto che lui avesse bisogno di aiuto ed era comunque una persona affidabile, quando ci si vedeva era sempre in orario, di parola, non mi ha mai fatto dubitare di lui.
Poco tempo dopo mi disse che doveva venire in Polizia qui a __________ per pagare una multa, se non erro mi disse il cognome del poliziotto che corrispondeva a __________. Mi disse che era una multa di 280 CHF ma non ricordo più per cosa.
Mi ricordo che quando disse il cognome __________ io gli dissi che conoscevo un Poliziotto con quel nome, lui ebbe una reazione un po' strana... Era diventato strano ma non sapevo perché. Ogni tanto lui era strano, era un po' nervoso e faceva come degli scatti. Come dei tic nervosi. Era sempre molto nervoso faceva "ballare la gamba".
Lui in merito alla multa diceva che non aveva ancora soldi ma non so più per quale motivo. Ad ogni modo aveva questa multa urgente da pagare. Anche in questo caso non mi sono fatta tante domande anche perché se doveva pagare una multa era un motivo abbastanza serio per prestargli del denaro. Non sono sicura ma mi pare che li ho prelevati di nuovo in Stazione a __________. Quel giorno ci eravamo trovati a bere il caffè e la sua tattica è stata: “a devi dit una roba… Po anzi lasa perd” si vedeva che aveva qualcosa che non andava ma che si vergognava a dirlo. Faceva in modo che fossi io a chiedergli cos’aveva… che insistessi per sapere cosa non andava… Io ho creduto che i suoi problemi in quel periodo erano reali. Durante il caffè mi disse questa cosa della multa e di nuovo purtroppo gli ho creduto. All’epoca comunque avevo un interesse per lui ed è stato sempre molto bravo a farmi credere che me li avrebbe ridati.
Mi sembra che ci siamo poi visti solo un paio di volte in seguito questo perché ho iniziato a chiedergli se mi ridava il denaro. Addirittura un'ultima volte in cui ci siamo visti è entrato in banca __________ a __________ ed è poi uscito dicendomi che la sua tessera si era smagnetizzata e non poteva prelevare...
Lì ho capito che c'era qualcosa che non andava, una grande delusione sulla sua persona, perché fino a quel momento avevo creduto fosse un tipo di uomo che però non era....
Ho cominciato a scrivergli sms per ricevere indietro i miei 580 CHF, lui rispondeva che me li dava, mi ha chiesto anche il mio numero di conto, che gli ho inviato ma lui niente. Nel frattempo avevamo smesso di vederci. Dopo un po' lo sollecitavo ma lui rispondeva "scusa mi son dimenticato di versarteli, lo faccio subito" cosa che non è mai successa.
Non l'ho mai più visto e sentito. Mi son messa il cuore in pace e mi son detta che non avrei mai più prestato soldi a nessuno:
Riassumendo gli ho dato 580 CHF, 200 la prima volte, 100 la seconda, e 280 la terza volta.
ADR che ogni volta in cui gli ho dato il denaro era certa che fosse un problema suo momentaneo, un'emergenza. Non avevo dubbi che me lo avesse ridato. Era una persona che sembrava affidabile, io ho creduto al 1000 per 1000 che in breve tempo avrei ricevuto il denaro. Mai sul momento avrei immaginato di essere la vittima di un raggiro...”
(VI PG 17.04.2015, AI 10).
Quest’ultima, interrogata l’11 agosto 2015, ha così riferito:
" Sono stata convocata telefonicamente dall'interrogante la quale mi ha contattata a o sapere per quale motivo io avevo emesso un precetto esecutivo a nome del IM 1, la mia risposta è stata che ero stata truffata.
L'ho conosciuto mi pare nel 2011 su Facebook. È stato lui a contattarmi, abbiamo stretto amicizia su facebook e quasi subito ci siamo scambiati il numero di cellulare. Abbiamo quindi iniziato a sentirci via sms. Sembrava che stava nascendo un rapporto di amicizia, parlavamo un po' di tutto, era piacevole la sua compagnia. lo sono arrivata in Ticino 6 anni fa, erano un anno o due che abitavo in Ticino, quindi conoscevo poca gente, la compagnia di IM 1 per me era un piacere. Quando mi ha chiesto di incontrarci gli ho detto subito di si.
Ci siamo visti mi pare a __________ la prima volta e da quel momento abbiamo cominciato ad uscire insieme. Come due amici. Ci sentivamo tutti i giorni e stavamo molto insieme. Lui veniva anche a prendermi e mi portava in giro per __________. (…)
Lui diceva di lavorare come titolare di una ditta di Costruzioni ma nel periodo in cui ci vedevamo era in congedo dal lavoro. Diceva di guadagnare molto, di essere benestante, che la sua ditta guadagnava bene. Non ho mai avuto modo di mettere in dubbio quello che mi diceva. Pagava sempre lui se si usciva a bere qualcosa. Non ho mai sospettato che avesse problemi con i soldi.
Un giorno mi ha detto che doveva pagare il parcheggio della sua auto per un mese, il parcheggio costava 400 CHF... In pratica mezzo disperato diceva parlando tra sé e sé: "cavoli come faccio? se adesso non pago mi tolgono il parcheggio". lo gli ho chiesto se aveva dei problemi e mi ha detto che i suoi soldi ii erano bloccati ed aveva bisogno urgente di pagare 400 CHF per un parcheggio non so dove. Era mio amico, e subito gli ho detto che se era in difficoltà glieli prestavo. Non avevo nessun dubbio né sulla nostra amicizia, né sul fatto che mi avrebbe ridato i soldi, lui per quanto ne sapevo era benestante. Lui mi disse inoltre che me li avrebbe ridati dopo pochissimo tempo. Questa discussione l'abbiamo fatta a casa mia. Gli ho detto che avrei prelevato i soldi il giorno seguente e lui infatti il giorno dopo è venuto a __________ con il bus a prendere il denaro.
Oltre a questi 400 CHF nel periodo successivo IM 1 mi ha chiesto altri soldi, purtroppo non ricordo più i motivi che mi disse, ma erano una volta 200 CHF ed un'altra 300 CHF. Anche in quei casi aveva un problema urgente e non poteva accedere ai suoi conti. lo tutte le volte ho creduto a quello che mi raccontava fidandomi della nostra amicizia e del fatto che me li avrebbe ridati. Oggi so che non aveva nessuna intenzione di ridarmi il denaro che chiedeva.
In totale, in 3 occasioni gli ho dato 900 CHF.
Dopo avergli dato quei soldi io ho iniziato a chiedergli quando me li restituiva, e lui diceva di stare tranquilla che era anche disposto a firmarmi un foglio su cui riconosceva il debito con me. Ricordo che siamo visati all'__________ di __________ dove gli ho fatto firmare un foglio da me preparato su cui lui riconosceva di dovermi 900 CHF. A quel punto però da parte mia ho cominciato a sospettare che IM 1 mi aveva ingannato ed infatti da allora non ci siamo più visti. Questo perché io gli continuavo a chiedere i soldi e lui faceva finta di niente.
Ad un certo punto tramite facebook sono stata contattata tramite messaggio privato da una donna che mi chiedeva se conoscevo IM 1, lei aveva visto che IM 1 era tra i miei amici. Mi chiedeva se lo conoscevo perché a lei lui aveva chiesto dei soldi. lo subito le ho detto di fare attenzione perché doveva soldi anche a me e lei mi ha ringraziata.
Ho deciso di pubblicare un post sulla bacheca di IM 1 in cui ho scritto alle donne di fare attenzione perché lui con dolci parole chiede i soldi e poi non li ridà più. Mi ha bloccato immediatamente. Ho continuato a cercare di ottenere il mio denaro tramite sms. Ho poi iniziato la strada tramite precetto esecutivo che ho rinnovato ogni anno fino al 2013. Allo stato attuale le spese ammontano a 300 CHF, quindi chiedo a IM 1 di essere risarcita per 1200 CHF.”
(VI PG 11.08.2015, AI 22).
" Sono stata convocata telefonicamente dall'interrogante la quale mi ha contattata poiché nel 2003 avevo fatto fare una procedura esecutiva nei confronti di o IM 1 per un totale di CHF 18'611.60 (18'000 CHF più spese), esecuzione nr. __________.
Mi viene chiesto di raccontare chi è IM 1, perché l'ho conosciuto e per quale motivo gli ho dato 18'000 CHF.
L'ho conosciuto nel 2002, io ero rimasta vedova da circa 3 anni e e d avevo 3 figli piccoli. Un'amica per farmi svagare un po' mi ha consigliato di iscrivermi ad una chat del Ticino, non so più indicare quale sito fosse non era Facebook. Non sono mai stata abituata a frequentare le chat è stata la prima e l'ultima volta. Su questa chat ho conosciuto IM 1 che mi diceva di vivere a __________, di essere divorziato e di avere una bimba di 4-5. Era una persona piacevole con cui parlare, e dopo una settimana che parlavamo in chat abbiamo deciso di prendere un caffè insieme. Siccome portavo mio figlio alla __________ a __________ ne abbiamo approfittato per vederci una sera in un bar di __________. Mi ha fatto una buona impressione, mi ha detto che lavorava per una ditta __________ ubicata nel __________. Diceva di essere un impiegato commerciale di questa ditta, faceva contabilità. Dopo quella sera ci siamo sentiti ancora per un po' di tempo, rivedendoci a prendere un caffè o è capitato che venisse pure a casa mia. Diceva che doveva tenere sua figlia alcuni weekend al mese e che aveva un brutto rapporto con la ex moglie. Non so dire dopo quanto tempo, ma abbiamo iniziato una relazione. Quasi subito lui ha cominciato a chiedermi dei soldi, erano i primi mesi che lo frequentavo e mi diceva che la sua ex moglie gli "mangiava" un sacco di soldi ed ogni volta che mi chiedeva denaro era perché era successo qualcosa di immediato per cui aveva bisogno subito. Mi ha chiesto soldi solo in due occasioni e ricordo che in una era per il mantenimento della figlia mentre la seconda non ricordo più il motivo. In pratica mi ha chiesto per due volte 9000 CHF, la prima volta gli ho dato 9000 CHF dei miei che li avevo come risparmi, lui diceva che aveva questo bisogno immediato e che presto me li ridava, perché avrebbe ricevuto denaro. Mi fidavo di lui era una persona che si vendeva bene, lui non diceva di avare problemi di soldi ma quelli avuti erano dei problemi inaspettati che avrebbe risolto a tempo breve e che sicuramente i miei soldi li avrei riavuti. Non ho mai messo in dubbio che non me li avrebbe restituiti. Non gli ho fatto firmare niente perché avevo totale fiducia in lui. Dopo poco tempo mi ha detto di nuovo di aver un problema poiché doveva dare urgentemente 9000 CHF per il mantenimento della figlia, io gli dicevo che ero in difficoltà perché non avevo più quei soldi, ma lui era disperato ed alla fine mi ha convinto. Ho prelevato questi 9000 CHF dai conti dei miei figli e glieli ho consegnati. Purtroppo essendo passati molti anni per me non è facile ricordare i motivi per cui mi ha chiesto questi soldi, ho cercato di dimenticare questa brutta storia. Ad ogni modo il denaro gliel'ho dato nei primi mesi della nostra relazione. Abbiamo continuato a frequentarci per alcuni mesi ancora, io continuavo a chiedergli quando mi avrebbe riconsegnato il denaro e lui aveva sempre una scusa ma diceva che comunque non dovevo preoccuparmi.
ADR che quando andavamo in giro a ber qualcosa, pagava sempre lui. Invece una volta siamo andati in vacanza in Marocco solo con lui ed ho anticipato io i biglietti per il viaggio. Non ho più visto il denaro.”
(VI PG 20.08.2015, AI 23).
Dagli accertamenti esperiti dalla Polizia, è emerso che nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2013, IM 1 aveva beneficiato della pubblica assistenza, motivo per cui è stata chiesta la perquisizione del conto presso la __________ sul quale erano state versate le indennità, così come pure del conto presso la __________ di __________ (rapporto d’inchiesta, AI 108). È quindi stato possibile appurare che l’imputato non aveva un’entrata fissa dal mese di settembre 2014, ma gli veniva versato del denaro da tale ACPR 18 di __________.
Interrogato il 2 settembre 2015, IM 1 ha ammesso di avere debiti con alcune donne, di cui quasi CHF 50’0000.00 con ACPR 18, negando comunque di averle in qualche modo ingannate (VI PG 02.09.2015, AI 1), ciò che ha ribadito anche nel verbale della persona arrestata svoltosi il giorno successivo dinanzi al PP (VI PP 03.09.2015, AI 25).
L’imputato è stato quindi arrestato ed associato al Carcere Giudiziario la Farera (rapporto di arresto provvisorio, AI 24).
Accogliendo la richiesta dell’imputato, il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena a far tempo dal 22 gennaio 2016 (AI 119).
Il giorno successivo all’arresto dell’imputato, è stata interrogata ACPR 18, la quale ha riferito che quest’ultimo, con le medesime modalità utilizzate con le altre donne, si sarebbe fatto da lei consegnare CHF 64’7000.00, denaro mai restituito (VI PG 03.09.2015, AI 26).
Dalla perquisizione del domicilio di IM 1 a __________, così come dalla lista delle persone che quest’ultimo aveva bloccato su Facebook, dalle conversazioni private rinvenute sul suo profilo, nonché da una vecchia rubrica telefonica che l’imputato aveva salvato sul suo PC, sono poi emersi i nominativi di altre donne potenziali vittime dell’imputato, le quali sono state interrogate nel corso dell’inchiesta (rapporto d’inchiesta, AI 108).
Con l’atto d’accusa in rassegna, oggetto delle correzioni di cui in entrata, il PP ha posto in stato d’accusa IM 1 per i reati di truffa per mestiere, in parte tentata, inganno nei confronti delle autorità, guida senza autorizzazione, coazione, frode nel pignoramento, ingiuria ripetuta, infrazione alle norme della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
IV) Truffa per mestiere
Nel mese di luglio 2015, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, con le medesime modalità, l’accusato avrebbe inoltre tentato di farsi consegnare da __________ l’importo di CHF 4'000.00, non riuscendo nel suo intento a fronte del rifiuto della donna.
Per questi fatti l’imputato è giunto in aula reo confesso (VI PP 22.01.2016, p. 2-13), ribadendo integralmente le sue responsabilità anche in sede di interrogatorio dibattimentale (VI DIB 22.04.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Egli approcciava le donne sui social network (e in alcuni casi in luoghi pubblici, ad esempio bar e ristoranti da lui frequentati), le faceva interessare a lui, fingeva interesse nei loro confronti e le copriva di attenzioni, corteggiandole in maniera galante. Le frasi d’approccio e le storie raccontate dall’imputato sono sostanzialmente sempre le stesse con tutte le donne. Spesso il primo messaggio inviato era “mi scappava di dirti ciao”, per poi continuare, in seguito, con frasi d’amore del tipo “vorrei essere una lacrima, per nascere dai tuoi occhi, vivere sul tuo viso e morire sulle tue labbra” e immagini romantiche. Durante le chat si mostrava sempre galante, educato, gentile e simpatico, sempre presente, la mattina con il “buongiorno” e la sera con la “buonanotte”.
In breve vi era poi lo scambio dei numeri di telefono con i relativi sms e chiamate, fino ad arrivare al primo incontro, solitamente per un caffè.
L’imputato iniziava quindi con le donne un’amicizia o, laddove possibile, una relazione sentimentale.
IM 1 faceva credere loro di essere una persona responsabile, affidabile, molto impegnata professionalmente e benestante, con importanti aspettative da una comunione ereditaria, millantando di dirigere grosse imprese e di possedere diversi immobili, tutte circostanze inveritiere.
Di fatto, negli ultimi 8 anni IM 1 ha lavorato meno di 2 anni, per datori di lavoro sempre diversi, percependo prevalentemente l’assistenza, non partecipa ad alcuna comunione ereditaria essendo stata quella susseguente al decesso del padre liquidata sul finire __________, non ha alcun bene o reddito ed ha esecuzioni e attestati di carenza beni per circa CHF 450'000.00.
Guadagnata così la fiducia delle donne, l’imputato si faceva prestare del denaro adducendo bisogni impellenti e problemi contingenti di liquidità, mettendole anche sotto pressione, garantendo comunque sempre restituzioni a breve termine, pur non avendo né la volontà né la possibilità di restituire il denaro consegnatogli.
Tra i vari pretesti utilizzati dall’imputato per farsi consegnare il denaro si citeranno quelli legati alla perdita del portamonete, al blocco delle carte di credito, al mantenimento della figlia __________, al pagamento di fatture urgenti a cui non poteva far fronte poiché il datore di lavoro non gli aveva ancora versato il salario mensile, al pagamento di multe che avrebbero evitato l’arresto. Circostanze, anche queste, tutte fasulle.
Il denaro ottenuto veniva poi utilizzato dall’imputato per far fronte alle sue spese correnti, segnatamente per il telefono e il canone di locazione, ecc. (rapporto d’inchiesta, p. 17-19, AI 108; VI PP IM 1 22.01.2016, p. 2, AI 2-13, AI 118; domanda di proroga della carcerazione 12.10.2015, p. 2, AI 57; istanza di carcerazione preventiva, p. 2, AI 27; VI DIB 22.04.2016, p. 2-4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Quando la donna di turno non poteva o non voleva più dargli soldi, IM 1 interrompeva la relazione con lei senza restituirle nulla, in alcuni casi non senza strascichi di intimidazioni, vie di fatto, minacce e litigi (cfr. a questo proposito: VI PG ACPR 18 03.09.2015, AI 26; VI PG ACPR 6 11.09.2015, p. 5, AI 34; VI PG ACPR 9 02.10.2015, AI 52; VI PG ACPR 16 05.10.2015, p. 3 ss., AI 53; VI PG ACPR 13 24.09.2015, p. 4, AI 41).
In questo modo, l’imputato negli anni è riuscito a raccogliere una somma complessiva di CHF 150'459.15.
A questo proposito, IM 1 ha riconosciuto gli importi richiesti dalle donne a titolo di risarcimento danni, contestando unicamente la cifra indicata da ACPR 9 e, parzialmente, gli importi di cui hanno riferito ACPR 2 e __________ (VI PP 22.01.2016, p. 13, AI 118; VI DIB 22.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Con le medesime modalità di cui sopra, l’imputato ha tentato di ingannare __________ per farsi consegnare CHF 4'000.00, non riuscendo nel suo intento a fronte del rifiuto della donna.
Va sottolineato che IM 1 non ha mai collaborato in corso d’inchiesta fornendo i nominativi delle donne da lui ingannate, ma quelle emerse sono state tutte identificate durante l’indagine.
Anche questi fatti sono stati ammessi dall’imputato sia in corso d’inchiesta (VI PG 15.12.2015, p. 9, AI 97; VI PP 22.01.2015, p. 13 e 14) che in occasione dell’interrogatorio dibattimentale (VI DIB 22.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
In occasione del verbale d’interrogatorio finale IM 1 ha dichiarato:
" Confermo le contestazioni che mi vengono fatte. In quel periodo ero chiaramente a corto di denaro e dunque non ho dichiarato di avere già ricevuto uno stipendio, seppur parziale, ad agosto, per evitare che questa cifra mi venisse decurtata per il mese di settembre. In seguito ho annunciato il mio impiego all’ufficio di assistenza, dichiarando che partiva da settembre.”
(VI PP 22.01.2016, p. 14, AI 118).
Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia é ammessa se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).
Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165; STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007 e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006 del 6 novembre 2006).
Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).
Per quel che concerne l’aspetto soggettivo, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).
L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono, quindi, una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.
In primo luogo, dunque, è necessario che il prevenuto abbia compiuto più reati (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, 2 ed., ad art. 139, n. 93).
In secondo luogo, l’autore deve avere agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile l’intenzione di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per coprire almeno una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita (DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116; 116 IV 319, 334 e segg.). Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78 IV 91, 94 e segg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da aver già palesato questa sua disponibilità. Se, invece, il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, op. cit. ad art. 139, n. 102).
Come è emerso nel corso dell’inchiesta, l’imputato ha sistematicamente cercato di conoscere donne e carpire la loro fiducia nelle modalità sopra descritte.
Non appena si rendeva conto di aver conquistato la fiducia di queste donne, IM 1 iniziava quindi a chiedere loro denaro adducendo improvvise mancanze di liquidità, limitandosi, spesso, a richieste per importi piuttosto esigui che andavano poi ad aumentare con il trascorrere del tempo.
Questo era il suo modus operandi, il suo castello di menzogne, provato e collaudato nel corso degli anni.
Che l’inganno messo in atto dall’imputato fosse astuto è testimoniato proprio dal fatto che non meno di 25 donne sono sistematicamente cadute nella trappola di IM 1.
A mente della Corte, IM 1 ha agito con dolo diretto, in quanto sapeva perfettamente cosa stava facendo e sapeva soprattutto che non avrebbe mai restituito alle donne neppure una minima parte il denaro che gli avevano consegnato e ciò semplicemente perché lo spendeva per il proprio sostentamento.
Oltre a ciò, è pacifico che l’imputato ha dedicato tempo, risorse e impegno al suo agire, configurando così l’aggravante del mestiere.
La Corte ha peraltro considerato corrette le somme esposte dalle AP, anche laddove l’imputato le ha contestate. Pacifico, infatti, che le danneggiate appaiono in tutti i casi più credibili di quest’ultimo.
Unicamente, la Corte ha ritenuto che il tentativo di cui al punto 1.2 è assorbito dal mestiere.
Non pone invece problemi neppure di diritto la truffa all’Ufficio __________, da cui la conferma anche del punto 1.3 dell’atto d’accusa.
V) Inganno nei confronti delle autorità
Anche per questi fatti, l’accusato è reo confesso (VI PP 22.01.2016, p. 14 e 15, AI 118; VI DIB 22.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
In particolare egli ha spiegato che __________, che conosceva e frequentava come prostituta (cfr. anche VI PG 04.12.2015 __________, p. 5, AI 92), gli ha proposto di sposare la figlia __________, che non conosceva, affinché quest’ultima potesse ottenere un permesso di residenza in Svizzera. L’imputato ha accettato, dietro compenso di CHF 13'500.00, confermato da un contratto ad hoc da lui scritto (reperto AGRE 44588). Tra l’imputato e la “moglie” non vi è mai stato alcun tipo di rapporto né fisico né sentimentale e la coppia non ha mai convissuto, trattandosi di un matrimonio fasullo, contratto al solo scopo di ottenere il permesso per la donna (VI PP 22.01.2016, p. 14 e 15, AI 118; VI PP 09.10.2015, p. 3, AI 56; VI PP 03.09.2015, p. 4 e 5, AI 25), circostanze, queste, confermate anche da __________ (VI PG 30.09.2015, AI 50).
La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l’autore ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento (cpv. 3 lett. a) o ha agito per un’associazione o un gruppo costituitisi per commettere tali reati in modo continuato (cpv. 3 lett. b).
Pacifico, e non contestato, che con il suo agire l’imputato ha commesso il reato di inganno nei confronti delle autorità, da cui la conferma del punto 2 dell’atto d’accusa.
VI) Guida senza autorizzazione ripetuta
Giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata,
revocata o non riconosciuta.
Questi fatti non sono contestati né in fatto né in diritto (VI PP 22.01.2016, p. 21, AI 118; VI DIB 22.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale), da cui la conferma anche del punto 3 dell’atto d’accusa.
Irrilevanti sono i motivi per cui IM 1 ha continuato a guidare nonostante la revoca (cfr. VI DIB 22.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
VII) Coazione ripetuta, in parte tentata
Entrambe le vittime hanno riferito che IM 1 ha chiesto loro ripetutamente dei soldi, minacciando, se non glieli avessero dati, di segnalare alle autorità le reali circostanze del matrimonio facendo così revocare il permesso di soggiorno di __________ (VI PG __________ 30.09.2015, AI 49 e 04.12.2015, AI 92; VI PG __________ 30.09.2015, AI 50 e 04.12.2015, AI 92).
Mentre __________ ha dichiarato di avere pagato a IM 1 l’intero compenso stabilito per il matrimonio con la figlia e che quest’ultimo le avrebbe chiesto regolarmente altri soldi oltre a quelli inizialmente pattuiti (VI PG __________ 04.12.2015, p. 2, AI 92), quest’ultimo ha affermato di avere ricevuto solo una piccola parte dell’importo di CHF 13'500.00 pattuito e di aver quindi chiesto unicamente a __________ ed alla figlia di pagargli l’importo dovuto (VI PG 02.09.2015, p. 25, AI 1; VI PP 03.09.2015, p. 4, AI 25; VI PP 09.10.2015, p. 2-4, AI 56; VI PP 22.01.2016, p. 15-18, AI 118; VI DIB 22.04.2016,p. 4-6).
Ma tant’è. In corso d’inchiesta l’imputato ha comunque ammesso di avere espresso nei confronti delle vittime l’intenzione di segnalare alle autorità che la moglie in realtà non viveva più con lui, qualora non gli avessero dato il denaro da lui richiesto.
Queste le dichiarazioni rese dall’imputato in occasione dell’interrogatorio del 9 ottobre 2015:
" Le mie richieste avvenivano ad __________ o a sua madre. Ribadisco di avere ricevuto al massimo CHF 4'000.00 su CHF 13'500.00 dovuti.
(…) confermo che quando chiedevo quanto mi era dovuto a __________ e ad __________, in circostanze dunque di tensione, dicevo spesso che a difetto del pagamento di quanto dovutomi avrei denunciato l’accaduto alle autorità, assumendomi le mie responsabilità ma ottenendo che __________ venisse cacciata via dalla Svizzera e che __________ dovesse rispondere dinanzi alle autorità di quanto mi aveva dichiarato quando andavamo d’accordo, e meglio che lei aveva già piazzato varie sue figli con matrimoni simulati come il mio.”
(VI PP 09.10.2015, p. 4, AI 56).
Nel verbale d’interrogatorio finale IM 1 ha dapprima affermato:
" Ribadisco che da __________, per il nostro contratto, avrò ricevuto indicativamente CHF 3'000.00. Di certo non tutti i CHF 13'500.00 che avevamo concordato. Contesto dunque di averle chiesto del denaro oltre i CHF 13'500.00 concordati. È vero che in alcune occasioni mi ero recato da __________ e __________ a chiedere denaro. Si trattava in alcuni casi di quello che mi era dovuto per “contratto” e in altri casi, direi cinque o sei, per il pagamento delle tasse che erano cointestate a me e ad __________. È certamente capitato che in quelle occasioni, confrontato con il non rispetto degli accordi da parte di __________, ho detto che volevo farla finita con questa messa in scena e dunque far constatare la nullità del nostro matrimonio.”
(VI PP 22.01.2016, p. 16, AI 118).
L’imputato ha quindi aggiunto:
" Inizialmente, nei mesi successivi al matrimonio, è andato tutto bene in quanto __________, anche se con dei ritardi, mi pagava le rate previste. Ciò è però finito abbastanza in presto, come detto dopo che avevo incassato indicativamente CHF 3'000.00. Come ho già dichiarato, io sono andato in più occasioni da __________ e __________ per chiedere i soldi che mi erano dovuti, usando anche in alcune occasioni le fatture del fisco come argomento supplementare. In quelle occasioni tendenzialmente litigavo con __________, che cercava sempre di non darmi i soldi dicendo che in quel momento non li aveva e che me li avrebbe dati in seguito. In queste occasioni capitava a volte che mi desse CHF 100.00 / 200.00 per abbassare la tensione e “tenermi buono” ancora per un po’. Confermo che a settembre 2013, a pochi mesi cioè da quando __________ avrebbe potuto ottenere il permesso anche in caso di divorzio, ho deciso di segnalare che non vivevamo più assieme anche affinché lei non raggiungesse il suo scopo, ossia all’ottenimento del permesso. La cosa era per me giusta in quanto lei non aveva rispettato la sua parte dell’accordo, ossia non mi aveva pagato i soldi.
(…) Riconosco che nell’ambito delle discussioni animate che avevo con __________ è capitato che le abbia ricordato i termini del contratto e che dunque, se lei non rispettava la sua parte (darmi i soldi) non poteva pretendere di ottenere quello che il contratto doveva dare a lei (il permesso per sua figlia). E dunque che rimanessi sposato con sua figlia sino a quando il matrimonio non era più necessario per l’ottenimento del permesso.”
(VI PP 22.01.2016, p. 17, AI 118).
Invitato a riferire in che periodo avesse iniziato a ricordare a __________ i termini del contratto e in particolare che se lei non avesse rispettato la sua parte lui non avrebbe rispettato la sua, IM 1 ha risposto:
" Direi a partire dal 2011 e fino alla fine di agosto 2013. Dopo quella data ho invece perso ogni speranza di essere pagato e dunque ho proceduto con la segnalazione concretizzatasi con il verbale del 25 settembre 2013 presso la GT di __________.”
(VI PP 22.01.2016, p. 17, AI 118).
Anche in occasione del pubblico dibattimento, dopo avere inizialmente negato le sue responsabilità per i fatti indicati nell’atto d’accusa (VI DIB 22.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Contesto di avere usato l’argomento del permesso per farmi dare dei soldi. (…) È vero che ho fatto i discorsi che sono stati verbalizzati dal PP. Ma si trattava più che altro di una mia situazione personale, siccome mi ero reso conto che si trattava di una situazione sbagliata, dalla quale volevo uscire.”), alla domanda a sapere se al fine di indurre le vittime a corrispondergli il denaro che riteneva gli spettasse, le avesse minacciate di segnalare la questione all’ufficio stranieri, l’imputato ha in fine risposto affermativamente (VI DIB 22.04.2016, p. 5 e 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha comunque affermato che le donne, a suo vedere, non avevano paura a seguito di queste sue minacce (VI DIB 22.04.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’inchiesta ha permesso di stabilire che nel momento in cui ACPR 18 ha riferito all’imputato che avrebbe contattato la sua attuale compagna per dirle della loro relazione, quest’ultimo l’ha diffidata dal farlo, minacciandola di comunicare alla banca presso la quale lavorava che lei si era indebitata con la __________.
La circostanza è stata riferita da ACPR 18 nel suo verbale d’interrogatorio del 3 settembre 2015:
" Preciso che io per poter aiutare IM 1 mi sono indebitata. Ho dato tutti i miei risparmi a lui, ho venduto anche dei gioielli miei per mettere il denaro in banca. Ho dato il denaro dei miei salari ma non bastava mai per questo ho dovuto fare un credito presso la __________. Ho chiesto un primo credito di 11'500 CHF ma visto che non bastavano nemmeno quelli ne ho chiesti altri 13'000 CHF. Per un totale di 24'500 CHF. (…)
Sabato scorso, stufa della situazione, vedendo su FB che lui continuava con la relazione con __________ ho deciso di andare in Ticino a fargli firmare il riconoscimento di debito finale e di ritirare le mie cose compreso una bici che gli avevo prestato. Lì abbiamo litigato e gli ho detto che sapevo di __________ e che avrei voluto chiamarla, lui si è arrabbiato, aveva gli occhi fuori dalle orbite, era furioso ed ho pure avuto paura, mi ha detto di non azzardarmi a contattare __________ perché lui avrebbe scritto alla banca dove lavoro che io avevo un debito in __________ e sarei stata licenziata. Mi sono spaventata tantissimo.”
(VI PG 03.09.2015, p. 10, AI 26).
E confermata dall’imputato in occasione dell’interrogatorio finale (VI PP 22.01.2016, p. 19, AI 118: “Confermo che i fatti si sono svolti come descritto. Vorrei però ribadire il contesto in cui ho proferito quella frase a ACPR 18: lei mi stava minacciando di rivelare alla mia nuova compagna delle circostanze che avrebbero potuto rovinare il nostro rapporto. Ho dunque risposto a caldo per le rime, minacciando a mia volta la ACPR 18 di un danno per lei se lo avesse fatto.”), così come pure in aula (VI DIB 22.04.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione, che è un’infrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF 120 IV 17, consid. 2a; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011, consid. 2.2.1), si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione illecito che ha influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un comportamento che, se avesse disposto della libertà di decisione, non avrebbe adottato.
Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (Donatsch, Strafrecht III, 9a ed., pag. 412 e segg.; Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 19 e segg; DTF 129 IV 6 consid. 3.4). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 4.1; DTF 129 IV 262 consid. 2.1 e rinvii).
Come visto, oltre alla violenza e alla minaccia di grave danno, la norma prevede un terzo tipo di coazione, generico e indefinito, segnatamente l’intralciare “in altro modo” la libertà di agire di una persona. In questo caso la coazione va ravvisata con cautela, con parametri restrittivi, la coercizione dovendo comportare una limitazione della libertà comparabile alla violenza o alla minaccia annoverati all'art. 181 CP (DTF 129 IV 6 consid. 2.1; 119 IV 301 consid. 2a; Corboz, op cit., n. 15 e 17 ad art. 181 CP).
Non ha “intralciato in altro modo” l'altrui libertà d'azione, ad esempio, un gruppo di studenti che ha imposto la sua presenza a una riunione di facoltà per 10-15 minuti, senza avanzare esigenze particolari e senza esprimere minacce (DTF 107 IV 113). Hanno intralciato l'altrui libertà d'agire, invece, 24 persone sdraiate l'una accanto all'altra (“Menschenteppich”) che avevano impedito per circa 15 minuti la partenza e l'accesso di un VWbus a un'esposizione militare (DTF 108 IV 165). Pure colpevole di coazione si è reso un soggetto che aveva tenuto abbassata (fissandola con catene) la barriera di un passaggio a livello, bloccando per una decina di minuti il traffico stradale, senza riguardo all'appello politico o morale che si è voluto lanciare con tale mezzo (DTF 119 IV 301 consid. 2b e 3b). Di contro, in un caso ticinese non è stata ravvisata coazione nel caso di una donna che aveva lasciato abusivamente la propria automobile davanti a un box privato per una ventina di minuti. E questo, per il motivo che il proprietario del box e denunciante non aveva reso verosimile l’esigenza di dover partire e lasciare subito il proprio garage (sentenza CCRP 17.2005.54 del 12 gennaio 2006, consid. 8).
In particolare, se da un lato appare chiaro che IM 1 ha prospettato la denuncia del matrimonio combinato alle autorità per fare pressione sulla moglie e sulla suocera al fine di ottenere il pagamento di quanto riteneva di dover incassare, fatto da lui sostanzialmente ammesso in sede di verbale, non vi è prova del fatto che le due donne siano state effettivamente spaventate. Anzi. Il fatto che IM 1 abbia poi comunque segnalato la questione alle autorità è semmai sintomatico del fatto che, malgrado le sue minacce, egli non stava più incassando quanto riteneva essergli dovuto.
In tale contesto, il punto 1.4 dell’atto d’accusa è stato derubricato in tentativo di coazione.
VIII) Frode nel pignoramento
Anche questi fatti sono stati ammessi dall’imputato in corso d’inchiesta (VI PP 22.01.2016, p. 20, AI 118: “Confermo le circostanze espostemi, e in particolare che ho ricevuto degli attestati di carenza beni successivamente al verbale di pignoramento del 24 settembre 2014”) così come pure in aula (VI DIB 22.04.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Il punto 5 dell’atto d’accusa ha quindi trovato conferma così come esposto.
IX) Ingiuria ripetuta
IM 1, pur ammettendo i fatti (VI PP 22.01.2016, p. 20 e 21, AI 118; VI DIB 22.04.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale), ha contestato la sua punibilità per il reato ingiuria.
In occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha tenuto a precisare che:
" Si trattava di risposte a ingiurie proferite nei miei confronti. Preciso che da parte mia non venivano dette perché mi venivano chiesti i soldi, ma nell’ambito del discorso generale io venivo insultato e quindi rispondevo con questi messaggi.”
(VI DIB 22.04.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Nel verbale d’interrogatorio finale dinanzi al PP ha riferito:
" Per quanto riguarda la ACPR 19, sono stato provocato e ho risposto a tono.”
(VI PP 22.01.2016, p. 21, AI 118).
Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona.
L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre modalità differenti:
con un giudizio di valore atto a mettere in dubbio l’onestà, la correttezza e la moralità dell’ingiuriato e a renderlo disprezzabile quale essere umano (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 12; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo, 2008, ad art. 177 CP, n. 2),
tramite una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore, ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2);
nell’evocazione, all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un particolare fatto atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 20-21; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2).
Quest’ultima modalità di ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Riklin, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177 CP, n. 3-4).
Affermazioni, con cui viene lesa soltanto la reputazione sociale di una persona (che sono, cioè, attinenti alla posizione di una persona nella società) non costituiscono ingiuria: in particolare, la reputazione a livello lavorativo non è tutelata dall’art. 177 CP. Sminuire una persona nell’ambito della sua attività lavorativa, artistica, politica o sportiva non è sufficiente a realizzare il reato di ingiuria (STF 1C_524/2013 del 2 ottobre 2010, consid. 3.1; DTF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; DTF 105 IV 111 consid. 1 p. 112; DTF 80 IV 159 consid. 2 p. 164). Nemmeno è tutelata dall’art. 177 CP la reputazione relativa a particolari competenze o a particolare bravura nei diversi ambiti appena citati (Trechsel, op. cit., vor art. 173 CP n 10).
Questo principio vale, tuttavia, soltanto se l’affermazione non mette in dubbio anche l’onestà o la moralità di una persona e non la rende disprezzabile in quanto essere umano.
Le frasi incriminate vanno giudicate singolarmente e lette obiettivamente sulla base del senso che deve attribuirle un destinatario non prevenuto nel contesto generale in cui sono state dette (DTF 124 IV 162 consid. 3b p. 167; DTF 119 IV 44 consid. 2a p. 47).
Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato intenzionale: l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130; Riklin, in op. cit., ad art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130).
Ai sensi dell’art. 177 cpv. 3 CP in caso di ingiurie reciproche, il Giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse.
Pacifico che con il suo agire l’imputato ha commesso il reato di ingiuria. Irrilevante è il fatto che le ingiurie sarebbero state reciproche: anche in tal caso l’art. 177 cpv. 3 CP non impone di prescindere dalla pena, ma offre una possibilità al Giudice di procedere in tal senso. In concreto.
Avendo ACPR 17 e ACPR 19 hanno sporto querela nei termini di legge (AI 1, 3 e 21), tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato sono adempiuti, da cui la conferma del punto 6 dell’atto d’accusa.
X) Infrazione alle norme della circolazione
L’imputato ha ammesso di avere, l’8 febbraio 2015, a __________, alla guida del veicolo Ford targato __________, superato di 13 km/h (già dedotta la tolleranza) il vigente limite di velocità di 50 km/h (VI PP 22.01.2016, p. 21, AI 118; VI DIB 22.04.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
La Corte ha quindi confermato anche il punto 7 dell’atto d’accusa.
XI) Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta
Ai sensi dell’art. 19a LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.
Questi fatti non sono contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (VI PG 18.11.2015, p. 15, AI 86; VI PP 22.01.2016, p. 22, AI 118; VI DIB 22.04.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale), da cui la conferma anche del punto 8 dell’atto d’accusa.
XII) Commisurazione della pena
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
Per l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca (cpv. 3).
La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova (cpv. 5).
Lo è dal profilo oggettivo in ragione dell’importo oggetto di truffa, del numero di vittime e del lungo periodo di tempo durante il quale l’imputato ha agito. Altrettanto grave, dal profilo oggettivo, è il fatto che l’imputato è stato ritenuto colpevole di svariati reati, commessi tutti nello stesso arco temporale.
A mente della Corte, la colpa di IM 1 è però grave soprattutto dal profilo soggettivo.
Per circa 15 anni IM 1 ha vissuto di espedienti, circostanza testimoniata non solo dal procedimento penale in oggetto, ma pure dagli 11 decreti d’accusa emessi nei suoi confronti a partire dal 2001.
A questo proposito, va detto che le difficoltà economiche che egli avrebbe affrontato dopo il fallimento della società di famiglia non giustificano in alcun modo il suo agire, tanto più se si considera che l’imputato ha potuto beneficiare degli aiuti sociali, ciò che evidentemente, per lui, non era sufficiente.
Con il suo agire IM 1 ha mostrato sostanzialmente il suo profondo egoismo, che lo ha indotto ad ingannare persone che credevano nella sua amicizia, mosso unicamente dalla ricerca di lucro.
E non lo ha fatto per sopperire ad uno stato di necessità o per dar seguito ad un dovere morale, quale per esempio, versare i contributi di mantenimento a favore della figlia. Lo ha fatto unicamente per permettersi uno stile di vita al di sopra della sua portata, insostenibile con le sole entrare che gli provenivano dalle attività lucrative svolte, dalla disoccupazione o dalla pubblica assistenza.
Ma il suo carattere egoistico emerge pure dalla serie di reati da lui commessi. IM 1, infatti, se voleva guidare, lo faceva malgrado la revoca, se gli servivano soldi, non esitava ad ingannare persone e funzionari del Cantone, se qualcuno rischiava di creargli un problema, non si esimeva dal proferire minacce o mettere in atto ritorsioni.
In generale, egli ha dato prova di un egocentrismo che lo ha reso incurante di leggi, regole, autorità e legami affettivi, tanto da neppure versare i citati contributi alla figlia.
Neppure l’imputato sembra avere del tutto compreso la gravità del suo agire. Al contrario, ancora in occasione del pubblico dibattimento, egli è sempre sembrato voler dare la colpa del suo agire a qualcun altro o a qualcosa d’altro, segnatamente alla società fallita, alla ripartizione sbagliata della comunione ereditaria, alle AP che lo hanno insultato, alla moglie e alla suocera che non gli hanno versato il denaro che a suo vedere gli spettava.
Non può che allarmare la sua propensione a delinquere, ciò che IM 1 ha fatto reiteratamente – per non dire continuamente – su più fronti, negli ultimi 15 anni.
Neppure può essere considerata, a mente della Corte, una particolare collaborazione. Vi sono sì state delle ammissioni, ma sempre a rimorchio dell’inchiesta e mai mostrando di voler far completa luce sul suo agire.
Ad aggravare ulteriormente la colpa dell’imputato vi è in fine il concorso di reati.
Tutto ciò considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 2 (due) anni e 8 (otto) mesi.
42 Per quanto attiene alla sospensione condizionale, la Corte condivide le considerazioni esposte dal PP e già evidenziate in corso d’inchiesta dal GPC, senza poter tuttavia poter formulare una prognosi del tutto negativa.
In tale contesto, al fine di tener conto della colpa, appare adeguato sospendere la pena in ragione di 1 (un) anno e 8 (otto) mesi, con la parte da espiare che corrisponde quindi ad 1 (un) anno.
Per la parte della pena posta al beneficio della sospensione condizionale, la Corte ha impartito un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
XIII) Pretese civili delle accusatrici private
XIV) Sequestri
XV) Retribuzione del difensore d’ufficio
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino l’importo di CHF 16’989.90 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Visti gli art. 12, 22, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 146 cpv. 2, 163, 177, 181 CP;
118 cpv. 2 e 3 LStr;
27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cpv. 1, 95 cpv. 1 lett. b LCStr;
95 cifra 2 vLCStr;
4a cpv. 1 lett. a ONC;
22 cpv. 1 OSS;
19a LStup;
135, 263, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.1. truffa per mestiere
per avere,
agendo per mestiere,
per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia numerose persone, affermando cose false, dissimulandone di vere e confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui,
e meglio per avere,
1.1.1. nel periodo compreso tra il 2002 e il mese di agosto 2015, in varie località del Cantone Ticino e della Svizzera,
ingannato con astuzia 26 donne, alle quali aveva carpito la fiducia iniziando con loro un rapporto sentimentale o perlomeno di amicizia, nel corso del quale aveva fatto credere loro, contrariamente al vero, di essere una persona professionalmente impegnata, affidabile e con buone risorse finanziarie, quantomeno dipendenti da un’importante e imminente divisione ereditaria, inducendole in tal modo a prestargli del denaro (complessivamente CHF 150'459.15), nonché tentato di farsi consegnare del denaro (CHF 4'000.00) facendo credere loro, contrariamente al vero, che la richiesta dipendeva da situazioni impreviste e urgenti e dalla contemporanea accidentale mancanza di liquidità, nonché che egli aveva la possibilità e l’intenzione di restituire il denaro a breve, e meglio per avere, con le modalità sopra descritte, ottenuto da:
1.1.1.1. ACPR 1, CHF 18'000.00, nel periodo 2002
inizio 2003;
1.1.1.2. ACPR 2, CHF 15'000.00, nel periodo settembre 2004 - marzo 2005;
1.1.1.3. ACPR 3, CHF 300.00, nel corso del 2007;
1.1.1.4. ACPR 4, CHF 200.00, nel corso del 2007;
1.1.1.5. ACPR 5, CHF 3'300.00, nel periodo agosto 2007 - marzo 2008;
1.1.1.6. ACPR 6, CHF 4'500.00, nel periodo agosto - dicembre 2008;
1.1.1.7. __________, CHF 300.00, nel corso del 2009;
1.1.1.8. ACPR 7, CHF 7'587.80, nel periodo inverno 2009 - settembre 2010;
1.1.1.9. ACPR 8, CHF 1'851.50, nel corso del 2010;
1.1.1.10. ACPR 9, CHF 10'000.00, nel corso del 2010;
1.1.1.11. ACPR 10, CHF 7'000.00, nel periodo giugno - settembre 2011;
1.1.1.12. ACPR 11, CHF 5'800.00, nel periodo febbraio - aprile 2011;
1.1.1.13. ACPR 12, CHF 900.00, nel corso dei primi mesi del 2011;
1.1.1.14. __________, CHF 1'000.00, nel corso del 2011;
1.1.1.15. __________, CHF 600.00, nel corso del 2012;
1.1.1.16. ACPR 13, CHF 2'540.00, nel mese di maggio 2012;
1.1.1.17. __________, CHF 160.00 (importo interamente restituito), nel corso del 2013;
1.1.1.18. ACPR 14, CHF 580.00, nei primi mesi del 2013;
1.1.1.19. __________, CHF 300.00, nel corso del 2013;
1.1.1.20. ACPR 15, CHF 139.85, nel mese di dicembre 2013;
1.1.1.21. ACPR 16, CHF 2'500.00 (di cui CHF 500.00 restituiti nel settembre 2014), nel periodo gennaio - agosto 2014;
1.1.1.22. __________, CHF 800.00 (importo interamente restituito), nel periodo agosto - novembre 2014;
1.1.1.23. ACPR 17, CHF 2'200.00, nell’ottobre 2014;
1.1.1.24. U__________, CHF 200.00 (importo asseritamente restituito), nel corso del 2014;
1.1.1.25. ACPR 18, CHF 64'700.00, nel periodo novembre 2014 - agosto 2015;
1.1.1.26. __________, CHF 4'000.00 nel giugno 2015;
1.1.2. nel settembre 2011, a __________ e __________,
ingannato l’Ufficio __________, che gli erogava una prestazione assistenziale, dichiarando che aveva iniziato a lavorare per la ditta __________ SA nel settembre 2011, mentre in realtà aveva già percepito un reddito di CHF 1'956.25 per il mese di agosto 2011, ottenendo così che il menzionato Ufficio non gli deducesse quest’importo dalla prestazione assistenziale del mese di settembre 2011, versandogli dunque CHF 1'956.25 non dovutigli;
1.2. inganno nei confronti delle autorità
per avere,
il 20 gennaio 2009, a __________,
contratto matrimonio con una straniera nell’intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri in Svizzera e per procurarsi un indebito arricchimento,
e meglio per avere,
dopo essersi accordato in tal senso con __________, sposato la di lei figlia __________ in cambio di CHF 13'500.00, affinché questa potesse ottenere un permesso di dimora in Svizzera;
1.3. guida senza autorizzazione ripetuta
per avere,
nei periodi compresi tra il 2 dicembre 2010 e il 15 settembre 2011 e tra il 6 giugno 2014 e il 1. settembre 2015, e dunque complessivamente per oltre 24 mesi, condotto veicoli a motore nonostante la licenza di condurre gli fosse stata ritirata a tempo indeterminato con decisione del 1. dicembre 2010 e, dopo una riammissione provvisoria alla guida, nuovamente con decisione del 5 giugno 2014;
1.4. coazione ripetuta, in parte tentata
per avere costretto, rispettivamente tentato di costringere, delle persone a fare, omettere o tollerare un atto, usando contro di loro minaccia di grave danno,
e meglio per avere,
1.4.1. a partire dal 2011 e fino all’agosto 2013, a __________ e in altre località del Cantone Ticino,
tentato di costringere in più occasioni __________ e la di lei madre __________ a consegnargli un’imprecisata somma di denaro, minacciandole di fare revocare il permesso di dimora di __________, con la quale aveva contratto matrimonio allo scopo di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri in Svizzera, segnalando alle preposte Autorità che la donna non viveva più con lui;
1.4.2. il 29 agosto 2015, a __________,
impedito a ACPR 18 di prendere contatto con la di lui nuova compagna __________ e di informarla della relazione che c’era stata tra loro, minacciandola di crearle problemi con il datore di lavoro __________ SA e in particolare di informarlo che ella aveva contratto dei debiti privati con la __________;
1.5. frode nel pignoramento
per avere,
il 24 settembre 2014, a __________,
in occasione di un verbale di pignoramento svolto presso l’Ufficio di esecuzione di __________, occultato valori patrimoniali di suoi creditori,
e meglio per avere dichiarato al preposto funzionario del menzionato Ufficio di non avere alcun reddito pignorabile, mentre in realtà vantava un credito nei confronti del datore di lavoro __________ SA per oltre CHF 5'000.00 (per lo stipendio del mese di settembre 2014), ritenuto che successivamente sono stati emanati nei suoi confronti degli attestati di carenza beni;
1.6. ingiuria ripetuta
per avere,
inviando messaggi scritti tramite internet, offeso l’onore di due persone,
e meglio per avere,
1.6.1. il 20 dicembre 2014, da ignota località,
scritto a ACPR 17 tacciandola di “cozza”, “cessa”, “morta di cazzo” e “ignorante come una capra”;
1.6.2. il 18 giugno 2015, da ignota località,
scritto a ACPR 19 tacciandola di “capra di merda”, “cretina”, “merda sei e merda rimani…crepa merdosa”;
1.7. infrazione alle norme della circolazione
per avere,
l’8 febbraio 2015, a __________,
alla guida del veicolo Ford targato __________, superato di 13 km/h (già dedotta la tolleranza) il vigente limite di velocità (50 km/h);
1.8. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta
per avere,
a partire da giugno 2013,
acquistato a __________, da ignoti spacciatori, e quindi consumato personalmente, in varie località del Cantone Ticino, circa 10 grammi di cocaina, nonché fumato occasionalmente della marijuana;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai decreti d’accusa del 18 agosto 2004, del 22 maggio 2006, del 23 luglio 2007, del 22 ottobre 2007, del 28 maggio 2008, dell’8 giugno 2009 e del 10 febbraio 2010 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, al decreto d’accusa del 10 marzo 2014 del Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, nonché alla sentenza dell’8 novembre 2007 dei Juges d’instruction Fribourg,
IM 1 è condannato
2.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 8 (otto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. alla pena pecuniaria di CHF 100.00 (cento), corrispondenti a 10 (dieci) aliquote giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna;
2.3. al pagamento della multa di CHF 300.00 (trecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.4. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 1 (un) anno e 8 (otto) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.
a ACPR 1 CHF 18'000.00;
a ACPR 2 CHF 15'000.00;
a ACPR 4 CHF 200.00;
a ACPR 5 CHF 3’300.00;
a ACPR 6 CHF 4'500.00;
a ACPR 7 CHF 7'587.80;
a ACPR 8 CHF 1'851.50;
a ACPR 9 CHF 10’000.00;
a ACPR 10 CHF 7’000.00;
a ACPR 11 CHF 5’800.00;
a ACPR 12 CHF 1’200.00;
a ACPR 13 CHF 2’540.00;
a ACPR 14 CHF 580.00;
a ACPR 15 CHF 139.85;
a ACPR 17 CHF 2'200.00 + interessi del 5% dal 1. ottobre 2014;
a ACPR 18 CHF 64’700.00.
La richiesta di risarcimento di ACPR 19 per CHF 3'000.00 a titolo di indennità per torto morale è respinta.
È ordinata la confisca e la realizzazione dell’autovettura VW Golf di colore nero, il cui provento andrà a parziale copertura di tasse e spese.
È ordinato il dissequestro in favore dell’avente diritto dei tre telefoni cellulari, delle due pennette USB e del PC portatile, previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dall’imputato.
È ordinata la confisca della mappetta rosa contenente documentazione sequestrata presso il domicilio di IM 1.
La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 14'822.00
spese CHF 909.40
IVA (8%) CHF 1'258.50
totale CHF 16'989.90
9.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 16’989.90 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Teste fr. 69.--
Multa fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 377.25
fr. 2'046.25
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