Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6F_36/2025
Sentenza del 20 novembre 2025
I Corte di diritto penale
Composizione Giudici federali Muschietti, Giudice presidente, von Felten, Wohlhauser, Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento A.________, istante,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, controparte.
Oggetto Domanda di revisione della sentenza 6B_772/2024 del 20 agosto 2025 del Tribunale federale svizzero (incarto CARP n. 17.2022.55+206 e 17.2024.148).
Fatti:
A.
In parziale accoglimento di un appello presentato da A.________ contro un giudizio della Corte delle assise criminali, con sentenza del 21 agosto 2024 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) lo ha riconosciuto autore colpevole di truffa per mestiere, in parte tentata, di ripetuta falsità in documenti, di ripetuto conseguimento di una falsa attestazione e di cattiva gestione, limitatamente ad un capo d'imputazione. La CARP ha condannato A.________ alla pena detentiva di 3 anni, sospesa condizionalmente in ragione di 18 mesi per un periodo di prova di 2 anni e per il resto da espiare. Ha contestualmente riconosciuto nel principio, nella misura in cui erano fondate sul diritto privato, le pretese risarcitorie di B., C., E.________ e D.________, rinviandole per il resto al foro civile.
B.
Con sentenza 6B_772/2024 del 20 agosto 2025, il Tribunale federale ha respinto in quanto ammissibile un ricorso presentato da A.________ contro il giudizio della Corte cantonale.
C.
Con istanza del 9 ottobre 2025, A.________ ha chiesto al Tribunale federale la revisione della sentenza 6B_772/2024, invocando quali motivi di revisione gli art. 121 lett. a-d e 123 cpv. 1 e 2 LTF. Non sono state chieste osservazioni all'istanza.
Diritto:
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF. La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. L'esistenza o meno di un motivo di revisione non è questione di ammissibilità, ma concerne l'esame di merito. Cionondimeno, la domanda deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 147 III 238 consid. 1.2.1; sentenza 1F_18/2024 del 6 settembre 2024 consid. 1.1 e rinvio).
1.2. La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale entro i termini previsti dall'art. 124 LTF. In particolare, nella misura in cui è fondata sull'art. 121 lett. b-d LTF, essa deve essere depositata entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF).
1.2.1. Secondo l'art. 48 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se l'invio è stato spedito per il tramite di una posta estera, è determinante il momento della sua presa in consegna da parte della posta svizzera (sentenza 2C_188/2021 del 19 aprile 2021 consid. 3.2 e rinvii).
1.2.2. In concreto, la sentenza 6B_772/2024 è stata notificata alla patrocinatrice del ricorrente il 10 settembre 2025. Il termine di 30 giorni entro il quale presentare la domanda di revisione (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) è iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è giunto a scadenza il 10 ottobre 2025. Il ricorrente avrebbe quindi dovuto consegnare la propria istanza al Tribunale federale, oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi a tale data. Ciò non è però avvenuto. L'invio contenente l'istanza risulta essere stato spedito al Tribunale federale tramite la posta tunisina il 9 ottobre 2025 ed è stato preso in consegna dalla posta svizzera soltanto il 13 ottobre 2025, che l'ha recapitato al Tribunale federale il giorno successivo (14 ottobre 2025). Nella misura in cui è fondata sull'art. 121 lett. b-d LTF, la domanda di revisione è pertanto tardiva e, di conseguenza, inammissibile.
A prescindere da quanto esposto, la domanda in esame è in ogni caso inammissibile, siccome l'istante si limita a richiamare genericamente gli art. 121 lett. a-d e 123 LTF, senza sostanziare minimamente, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, l'esistenza di specifici motivi di revisione. Laddove accenna in particolare a una possibile ricusazione, egli non fa valere la ricusazione dei giudici del Tribunale federale che hanno pronunciato la sentenza 6B_772/2024 (art. 34 in relazione con l'art. 38 cpv. 3 LTF), ma quella di autorità cantonali che hanno partecipato al procedimento penale in sede cantonale. Ciò non rientra tuttavia nel motivo di revisione dell'art. 121 lett. a LTF: la ricusazione di membri delle precedenti istanze cantonali avrebbe dovuto, se del caso, avvenire seguendo le vie d'impugnazione ordinarie. Con la sua domanda, l'istante mira piuttosto a rimettere in discussione in modo generale il giudizio di colpevolezza, accennando a pretese violazioni dei suoi diritti nell'ambito del procedimento penale. Quale rimedio giuridico straordinario, la revisione non è però destinata a permettergli di ottenere dal Tribunale federale un nuovo esame completo di una sentenza che reputa errata (sentenza 6F_25/2024 del 21 novembre 2024 consid. 2.4). Non sostanziando un motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF, il gravame non deve essere vagliato oltre.
Ne segue che la domanda di revisione deve essere dichiarata inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame sin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Considerate le particolarità del caso, si giustifica tuttavia di rinunciare, in via eccezionale, a prelevare spese giudiziarie della sede federale a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
La domanda di revisione è inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti, alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, a E., a B., a C.________ e a D.________.
Losanna, 20 novembre 2025
In nome della I Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni