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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
6B_772/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_772/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
20.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_772/2024

Sentenza del 20 agosto 2025

I Corte di diritto penale

Composizione Giudici federali Muschietti, Giudice presidente, von Felten, Wohlhauser, Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

  1. A., patrocinato dall'avv. O.,
  2. O.________, ricorrenti,

contro

  1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
  2. B.________,
  3. C.________, entrambe patrocinate dall'avv. Roberto Macconi,
  4. D.________,
  5. E.________, opponenti.

Oggetto Truffa per mestiere (in parte tentata), falsità in documenti (ripetuta); prescrizione; arbitrio, diritto di essere sentito,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 21 agosto 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2022.55+206 e 17.2024.148).

Fatti:

A.

Con sentenza del 15 dicembre 2021, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere. Gli ha rimproverato di avere, nel periodo dal 4 agosto 2008 al 31 marzo 2014, a X., Y., Z.________ ed in altre imprecisate località, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, agendo in parte in correità con terzi, ripetutamente ingannato, rispettivamente tentato di ingannare con astuzia, le assicurazioni B., E. e C., la D. e gli istituti di credito F.________ e Banca G., inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio per fr. 1'227'351.--. All'imputato è stato sostanzialmente addebitato di avere costituito le società H. SA, I.________ Sagl, J.________ Sagl, K.________ SA e L.________ SA, nonché di avere acquistato il pacchetto azionario delle società M.________ SA e N.________ SA allo scopo di frodare le assicurazioni, simulando dei contratti di lavori fittizi e facendo figurare degli stipendi inveritieri al fine di ottenere in seguito indebitamente prestazioni assicurative, indennità di disoccupazione e prestiti. La Corte delle assise criminali ha inoltre riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuta falsità in documenti, per avere, nel periodo dal 29 aprile 2009 al 25 aprile 2012, allo scopo di commettere una parte delle suddette truffe, e in altre due occasioni, falsificato sia le firme autentiche dei gerenti della società J.________ Sagl e dell'amministratore unico di N.________ SA sia i dati contabili di queste società, nonché falsificato un certificato medico indirizzato alla C., facendone in seguito uso a scopo di inganno. Egli è altresì stato ritenuto autore colpevole di ripetuto conseguimento di una falsa attestazione, per avere, nel periodo dal 28 febbraio 2008 al 15 giugno 2011, parzialmente in correità con terzi, indotto tre notai ad attestare contrariamente al vero nei rogiti concernenti la costituzione delle società M. SA, H.________ SA, L.________ SA, K.________ SA e I.________ Sagl che il capitale azionario, rispettivamente il capitale sociale, era stato interamente liberato mediante depositi a libera disposizione delle società, mentre in realtà gli importi erano stati messi a disposizione da terzi solo temporaneamente per costituire le società eludendo le disposizioni legali. All'imputato è stato contestualmente rimproverato di avere indotto i funzionari del registro di commercio ad iscrivere a registro le società così costituite. A.________ è pure stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta cattiva gestione per avere, parzialmente in correità con terzi, nel periodo dal 20 marzo 2008 al 12 giugno 2014, in qualità di organo di fatto delle società M.________ SA, H.________ SA, J.________ Sagl, N.________ SA e K.________ SA, tutte fallite, mettendo a disposizione solo temporaneamente il capitale azionario/sociale, effettuando spese sproporzionate e disinteressandosi della loro gestione, cagionato o aggravato il loro eccessivo indebitamento. La Corte delle assise criminali ha per contro prosciolto l'imputato da un capo d'imputazione relativo all'accusa di falsità in documenti e lo ha infine condannato alla pena detentiva di 3 anni, sospesa condizionalmente in ragione di 18 mesi per un periodo di prova di 2 anni; per il resto, la pena detentiva era da espiare. I giudici di primo grado hanno riconosciuto nel principio le pretese civili degli accusatori privati, rinviandoli al competente foro civile per la loro quantificazione.

B.

Adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto l'appello con sentenza del 21 agosto 2024. Lo ha prosciolto dall'imputazione di cattiva gestione per quanto concerne le società M.________ SA, J.________ Sagl, N.________ SA e K.________ SA, mentre ha confermato il giudizio di colpevolezza per questa imputazione con riferimento alla società H.________ SA. Ha altresì confermato le condanne per i reati di truffa per mestiere, in parte tentata, di ripetuta falsità in documenti e di ripetuto conseguimento di una falsa attestazione. La CARP ha condannato l'imputato alla pena detentiva di 3 anni, sospesa condizionalmente in ragione di 18 mesi per un periodo di prova di 2 anni e per il resto da espiare. Ha contestualmente riconosciuto nel principio, nella misura in cui erano fondate sul diritto privato, le pretese risarcitorie di B., C., E.________ e D.________, rinviandole per il resto al foro civile.

C.

A.________ (ricorrente 1) impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di accertare l'intervenuta "prescrizione processuale". In via subordinata, chiede di dichiarare nulla o di annullare la sentenza impugnata e di proscioglierlo da tutte le imputazioni. Chiede altresì che sia annullata la pena detentiva inflittagli, che non gli siano accollate spese procedurali e che gli sia riconosciuta un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP. Postula parimenti di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Egli fa valere la violazione di norme del CP e del CPP, degli art. 9, 29, 30 cpv. 1, 31 e 32 Cost. e dell'art. 6 CEDU. Lamenta inoltre un accertamento manifestamente inesatto dei fatti. La patrocinatrice del ricorrente 1 (ricorrente 2) contesta la riduzione della sua nota professionale per il procedimento di appello. La Corte cantonale e il Ministero pubblico comunicano di rinunciare a formulare osservazioni. Anche B., C. e la D.________ rinunciano a presentare una risposta al gravame. Con decreto del 2 ottobre 2024 del Giudice presidente, è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

Diritto:

1.1. Presentato dall'imputato (ricorrente 1), che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state in parte disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.

1.2. La ricorrente 2 è legittimata giusta l'art. 81 LTF ad aggravarsi in questa sede contro la retribuzione quale difensore d'ufficio nel procedimento di appello stabilita dalla CARP nella decisione finale (cfr. art. 135 cpv. 3 CPP nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024; sentenza 6B_433/2024 del 4 settembre 2024 consid. 1.1). Ella precisa invero di non impugnare il dispositivo n. 10 relativo all'ammontare di tale retribuzione (ricorso, pag. 3). La precisazione non trova tuttavia riscontro nelle argomentazioni ricorsuali, ove è criticata la riduzione della nota d'onorario da parte della Corte cantonale (ricorso, pag. 44). La questione non deve tuttavia essere approfondita oltre, giacché la censura non rispetta le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF e il gravame presentato dalla ricorrente 2 deve in ogni caso essere dichiarato inammissibile (cfr. consid. 9).

2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. I ricorrenti devono confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Esso vaglia inoltre le censure di violazione di diritti costituzionali solo se adempiono le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, i ricorrenti devono indicare in modo chiaro e dettagliato come sarebbero stati violati i loro diritti costituzionali (DTF 147 I 73 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Nella misura in cui il ricorrente 1 critica in modo generale la decisione impugnata, senza confrontarsi specificatamente con i considerandi della stessa, spiegando con una motivazione puntuale per quali ragioni violerebbero le disposizioni invocate, il ricorso non adempie gli esposti requisiti di motivazione ed è quindi inammissibile. Esso è in particolare inammissibile laddove il ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio la sua versione dei fatti, senza confrontarsi puntualmente con gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), e senza quindi sostanziarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. La memoria aggiuntiva redatta personalmente dal ricorrente 1 non si confronta minimamente con le argomentazioni della CARP, ma si limita ad elencare in modo generico una serie di violazioni. Non adempie perciò le condizioni di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e non deve quindi essere esaminata oltre. Sono parimenti inammissibili le generiche contestazioni relative a pretese violazioni dei suoi diritti di difesa.

3.1. Il ricorrente 1 fa valere la violazione dell'art. 408 cpv. 2 CPP. Sostiene che la CARP avrebbe manifestamente disatteso il termine di 12 mesi entro il quale statuire sull'appello, con la conseguenza che sarebbe subentrata una "prescrizione processuale". Rimprovera inoltre alla precedente istanza di avere violato il suo diritto di essere sentito, siccome non si sarebbe espressa su questa eccezione sollevata nell'arringa di appello.

3.2. L'art. 408 cpv. 2 CPP, in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede che il tribunale d'appello decide entro 12 mesi. Si tratta di una semplice prescrizione d'ordine, che concretizza l'imperativo di celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) e non comporta di per sé conseguenze giuridiche nel caso di un superamento del termine (DANIEL JOSITSCH/NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4aed. 2023, n. 6a all'art. 397 CPP e n. 4 all'art. 408 CPP). Contrariamente all'opinione del ricorrente, il fatto che la Corte cantonale abbia statuito sull'appello dopo il termine di 12 mesi non comporta quindi di principio una "prescrizione processuale" o un abbandono del procedimento penale. In concreto, la Corte cantonale ha riconosciuto l'esistenza di una violazione del principio di celerità e ne ha tenuto conto quale fattore attenuante nell'ambito della commisurazione della pena. Questo modo di procedere è conforme alla giurisprudenza (DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1 e 1.4.2 e rinvii) e il ricorrente non solleva specifiche contestazioni riguardo agli elementi presi in considerazione per la commisurazione della pena. Né la Corte cantonale ha disatteso il diritto di essere sentito del ricorrente, essendosi rettamente pronunciata sulla censura ricorsuale relativa all'applicazione dell'art. 408 cpv. 2 CPP, esponendo i motivi per cui non la condivideva (cfr. sentenza impugnata, pag. 24 consid. 2.1).

4.1. Il ricorrente 1 ribadisce la richiesta di estromissione di determinati atti siccome non gli sarebbe stato garantito il diritto al contraddittorio.

4.2. Laddove lamenta genericamente la violazione dei suoi diritti di difesa, adducendo in modo generale di essere stato totalmente escluso dall'inchiesta da parte dei magistrati inquirenti, il ricorrente non si confronta con i considerandi della sentenza impugnata e non fa valere una violazione di determinate disposizioni procedurali con una motivazione conforme alle esposte esigenze. Parimenti, il gravame è inammissibile nella misura in cui egli si limita a ribadire la sua richiesta di estromissione di una serie di documenti agli atti, senza tenere conto di quanto contenuto nella decisione impugnata. Nella stessa, la Corte cantonale ha infatti già disposto l'inutilizzabilità di determinati atti (verbale di interrogatorio di polizia del ricorrente del 4 dicembre 2013, verbale di interrogatorio della rappresentante di E.________), siccome eseguiti in violazione dei suoi diritti di parte.

4.3. Richiamando gli art. 147 CPP e 6 n. 3 lett. d CEDU, il ricorrente 1 sostiene che gli sarebbe stato ripetutamente negato il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico nel procedimento penale. La censura è tuttavia sollevata in termini generici ed è pertanto inammissibile. Egli non precisa infatti quali sarebbero i testimoni di cui avrebbe chiesto l'interrogatorio e non dimostra che le prove richieste sarebbero state respinte dall'autorità cantonale sulla base di un apprezzamento manifestamente insostenibile, e pertanto arbitrario, della loro irrilevanza (cfr. DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 1.3.1). Peraltro, il ricorrente non impugna esplicitamente la decisione incidentale del 20 giugno 2024 con cui la CARP ha parzialmente respinto una sua istanza probatoria. Avendo influito sul contenuto della decisione finale, essa poteva infatti essere impugnata contestualmente con la stessa in questa sede (art. 93 cpv. 3 LTF). Il ricorrente adduce a torto che i fatti addebitatigli si fonderebbero esclusivamente sulle denunce degli accusatori privati e quindi sulle dichiarazioni dei loro rappresentanti. In realtà, il giudizio di colpevolezza si fonda essenzialmente sui documenti agli atti, confortati in determinati casi dalle ammissioni del ricorrente medesimo, sicché gli sarebbe spettato confrontarsi puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni delle prove eseguiti dalla Corte cantonale e spiegare con una motivazione specifica, rispettosa dei citati requisiti, per quali ragioni essi sarebbero manifestamente insostenibili.

4.4. La Corte cantonale ha respinto la richiesta del ricorrente 1 di estromettere dagli atti la corrispondenza tra il suo precedente patrocinatore, il Procuratore pubblico (PP) e la Banca G., nonché la corrispondenza tra il PP e la D.. Ha rilevato che la corrispondenza in questione era stata regolarmente versata agli atti, i quali erano accessibili al ricorrente stesso e al suo difensore.

Limitandosi ad addurre di avere visionato gli atti soltanto al termine della procedura preliminare, il ricorrente non mette seriamente in discussione l'argomentazione della CARP e non fa valere una violazione del suo diritto di essere sentito.

4.5. La Corte cantonale ha accertato che anche il rapporto di analisi finanziaria era agli atti del procedimento penale quale AI 61 ed era quindi per lui accessibile. Ha quindi parimenti respinto la richiesta di estrometterlo dall'incarto.

Accennando all'art. 147 CPP, il ricorrente ritiene violato il suo diritto al contraddittorio adducendo che il rapporto di analisi finanziaria non gli sarebbe stato sottoposto al momento della consegna al PP e ch'egli non avrebbe potuto partecipare alla sua stesura. Né avrebbe potuto interrogare il funzionario della polizia giudiziaria cantonale che l'ha redatto. Ora, l'art. 147 CPP concerne il diritto delle parti a partecipare all'assunzione delle prove, segnatamente ad interrogatori, confronti e sopralluoghi (DORRIT SCHLEIMINGER/DANIEL SCHAFFNER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3aed. 2023, n. 6 all'art. 147 CPP; Jo SITSCH/SCHMID, op. cit., n. 1 all'art. 147 CPP). Non risulta, né il ricorrente lo sostiene, che il funzionario di polizia in questione sia stato interrogato dall'autorità penale, sicché una violazione dell'art. 147 CPP non appare seriamente verosimile. Il rapporto di analisi finanziaria, ampiamente riportato già nella sentenza di primo grado, era noto al ricorrente, che ha avuto accesso agli atti del procedimento e li ha potuti effettivamente esaminare. Egli non adduce poi di avere chiesto l'interrogatorio del funzionario e non fa valere che una sua richiesta in tal senso sarebbe stata arbitrariamente respinta dalla Corte cantonale. Né sostiene che il suddetto rapporto dovrebbe essere considerato alla stregua di una perizia giudiziaria e soggiacerebbe quindi alle regole applicabili alle perizie (art. 182 segg. CPP; DTF 150 IV 462 consid. 3.5.3; sentenza 7B_613/2023 del 4 luglio 2025 consid. 3.2.1). In tali circostanze, una violazione del diritto del ricorrente di essere sentito non è seriamente ravvisabile, sicché il rifiuto della CARP di estromettere il rapporto di analisi finanziaria dagli atti del procedimento penale non presta il fianco a critiche.

4.6. La Corte cantonale ha inoltre respinto la richiesta del ricorrente 1 di estromettere dagli atti le denunce penali. Questa richiesta era fondata su una pretesa violazione del diritto al contraddittorio invocata dal ricorrente, secondo cui i rappresentanti dei denuncianti avrebbero dovuto essere considerati alla stregua di testimoni a carico e interrogati in tale veste. Rinviando alla decisione incidentale del 20 giugno 2024, la Corte cantonale ha rilevato che i fatti addebitati al ricorrente si fondano sulla documentazione agli atti, e non su dichiarazioni dei rappresentanti dei denuncianti. Ricordato che la dichiarazione della rappresentante di E.________ era inutilizzabile, la Corte cantonale ha precisato che nessuna dichiarazione dei denuncianti sarebbe quindi stata utilizzata, i documenti agli atti essendo sufficienti per statuire.

Ribadendo la censura di violazione del diritto al contraddittorio per il mancato interrogatorio dei rappresentanti dei denuncianti, il ricorrente disattende che il giudizio impugnato non è fondato su loro dichiarazioni. Il ricorrente non sostiene poi che la rinuncia alla loro audizione da parte della Corte cantonale sulla base di un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza sarebbe inficiata d'arbitrio e violerebbe il suo diritto di essere sentito. Non rispettosa degli esposti requisiti di motivazione, la censura non deve essere vagliata oltre.

5.1. Il ricorrente 1 accenna ad una censura di "nullità del procedimento penale" che avrebbe sollevato in sede di arringa dinanzi alla Corte cantonale e sulla quale quest'ultima non si sarebbe pronunciata. Adduce al riguardo che l'inchiesta sarebbe durata più di 9 anni, violando il principio di celerità e i suoi diritti di difesa, segnatamente per il fatto che non gli sarebbe stato sottoposto il già citato rapporto di analisi finanziaria. Rimprovera inoltre alla CARP di non essersi pronunciata nemmeno sulla censura di violazione degli art. 338 e 339 CPP con riferimento all'esigenza per gli accusatori privati di comparire personalmente al dibattimento.

5.2. Sollevando queste censure, il ricorrente non si confronta con i considerandi della sentenza impugnata, sicché esse non adempiono gli esposti requisiti di motivazione e sono pertanto inammissibili. Come si è visto, la Corte cantonale ha tenuto conto della violazione del principio di celerità, considerandola quale fattore attenuante nell'ambito della commisurazione della pena. Ha spiegato le ragioni per cui il ritardo nella conduzione del procedimento penale non realizzava ancora gli estremi per pronunciare un abbandono del procedimento stesso. La precedente istanza ha altresì riconosciuto che si trattava in concreto di un caso di difesa obbligatoria e si è espressa sull'inutilizzabilità di determinate prove, siccome erano state raccolte in violazione dei diritti procedurali del ricorrente (cfr. art. 147 cpv. 4 CPP). Si è parimenti pronunciata sull'inutilità di sentire i rappresentanti degli accusatori privati, la cui presenza al dibattimento non è conseguentemente stata ritenuta necessaria (cfr. art. 338 CPP). Contrariamente alla tesi del ricorrente, la CARP ha quindi motivato il suo giudizio con riferimento alle contestazioni da lui sollevate. Per il resto, il ricorrente non sostanzia, né rende verosimili, l'esistenza di vizi particolarmente gravi e manifesti da comportare la nullità di determinati atti (DTF 151 II 2 consid. 4.1; 149 IV 9 consid. 6.1). Né egli espone i motivi per cui sarebbero violate determinate disposizioni procedurali, segnatamente per quali ragioni la presenza al dibattimento dei rappresentanti degli accusatori privati sarebbe stata in concreto necessaria.

6.1. Il ricorrente 1 rimprovera alla Corte cantonale di avere ignorato ch'egli aveva ripresentato al dibattimento di appello l'istanza probatoria del 9 agosto 2023. Lamenta inoltre la mancata ricerca di prove certe da parte del PP, segnatamente il mancato svolgimento di interrogatori di confronto con i rappresentanti dei denuncianti, rispettivamente accusatori privati. Critica inoltre il fatto che il PP abbia deciso i procedimenti penali aperti contro i correi mediante dei decreti di accusa: accenna al riguardo ad una violazione dei principi dell'uguaglianza giuridica e della presunzione di innocenza.

6.2. Con questa censura, di natura appellatoria, il ricorrente non si confronta con l'accertamento dei fatti e con la valutazione delle prove contenuti nella sentenza impugnata e non fa quindi valere una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 II 346 consid. 1.5.3 e 1.6; 146 IV 114 consid. 2.1). Disattende che, sull'istanza probatoria del 9 agosto 2023, la CARP ha statuito mediante decisione incidentale del 20 giugno 2024, non esplicitamente impugnata dal ricorrente contestualmente alla decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF). Già si è detto che, in tale decisione incidentale, la CARP ha respinto, siccome superflua, la richiesta di audizione dei rappresentanti degli accusatori privati. Nella decisione incidentale, la Corte cantonale ha altresì rifiutato il richiamo degli incarti relativi ai procedimenti penali a carico dei correi, ritenendolo parimenti non necessario per il giudizio sul caso in esame. Non essendo oggetto della presente impugnativa, la questione non deve essere vagliata oltre. Laddove accenna ad una disparità di trattamento e ad una violazione del principio della presunzione di innocenza per il fatto che i correi sarebbero stati giudicati separatamente con decreti d'accusa frattanto cresciuti in giudicato, il ricorrente disattende che nella fattispecie la pena prospettata nei suoi confronti oltrepassava manifestamente i presupposti per l'emanazione di un decreto di accusa (art. 352 CPP). La diversa procedura adottata contro di lui è pertanto riconducibile alla maggiore gravità dei reati e della colpa. Ciò non è tuttavia di per sé costitutivo di una violazione degli invocati principi. Peraltro, il principio dell'individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore, può comportare una certa disparità di trattamento nell'ambito della commisurazione della pena (DTF 147 IV 9 consid. 1.4.2; 141 IV 61 consid. 6.3.2). Ciò non è però sufficiente per riconoscere un abuso del potere di apprezzamento da parte dell'autorità giudicante.

6.3. Il ricorrente 1 ritiene errato l'accertamento delle istanze cantonali relativo all'esistenza di precedenti penali in Italia. Produce al riguardo un estratto del casellario giudiziale emesso il 18 maggio 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, da cui non risultano iscrizioni. A prescindere dall'esame dell'ammissibilità del documento prodotto in questa sede (art. 99 cpv. 1 LTF), egli non dimostra l'arbitrarietà dell'accertamento contenuto nel giudizio di primo grado, cui rinvia la sentenza della CARP. Detto giudizio attesta infatti, sulla base di un estratto del casellario giudiziale emesso il 14 settembre 2020 dal Ministero della Giustizia di Roma, l'esistenza di tre condanne in Italia. Questo accertamento è conforme all'atto AI 93 dell'incarto cantonale e non è sostanziato d'arbitrio dal ricorrente.

Nel seguito del ricorso (da pag. 33 a pag. 45), il ricorrente 1 si limita a ribadire precedenti contestazioni, già esaminate nei suesposti considerandi nella misura della loro ammissibilità. Fa inoltre valere la violazione degli art. 146 cpv. 2, 251 e 253 CP, omettendo tuttavia di confrontarsi puntualmente con la sussunzione giuridica eseguita dalla Corte cantonale. Censurando la violazione di queste norme del diritto federale, egli non considera poi i fatti accertati in sede cantonale, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), ma si scosta dagli stessi senza censurarli d'arbitrio. Con riferimento al reato di truffa (art. 146 CP), il ricorrente sostiene in particolare che non sarebbe realizzato il presupposto dell'inganno astuto, siccome gli accusatori privati, trattandosi di grandi compagnie assicurative, avrebbero potuto evitare l'errore con un minimo di attenzione (cfr. DTF 150 IV 169 consid. 5.1.2). Non considera tuttavia ch'egli ha messo in atto una serie di operazioni e un castello di menzogne allo scopo di giustificare la plausibilità delle malversazioni, segnatamente, creando società realmente esistenti, premurandosi di non figurarvi formalmente, allestendo contratti di lavoro e "buste paga" fittizi e notificando alle assicurazioni i pretesi infortuni e le pretese malattie mediante certificati medici verosimili. Per quali ragioni, tenuto conto dell'insieme di queste operazioni, le compagnie assicurative avrebbero potuto comunque evitare l'errore con un minimo di precauzione, il ricorrente non spiega. Laddove sostiene di non essere stato organo delle società incriminate, egli non censura d'arbitrio l'accertamento secondo cui lui stesso controllava le società quale dirigente effettivo e agiva pertanto come organo di fatto.

Il gravame è infine insufficientemente motivato, e perciò parimenti inammissibile, laddove il ricorrente 1 postula in modo generale un risarcimento sulla base di imprecisati danni alla salute che ritiene di avere subito a seguito della durata del procedimento penale. Nuovamente, omette infatti di confrontarsi con il considerando n. 51 della sentenza impugnata, in cui la Corte cantonale ha negato i presupposti per un indennizzo giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b e c CPP, riconoscendogli unicamente un'indennità parziale ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese legali sostenute per la difesa di fiducia nella procedura di primo grado. Il ricorrente non si esprime al riguardo e non fa valere la violazione dell'art. 429 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF.

La ricorrente 2 critica la tassazione della sua nota d'onorario, contestando la decurtazione decisa dalla CARP. Non si confronta tuttavia con i relativi considerandi n. 50, 50.1, 50.2 e 50.3 della sentenza impugnata (pag. 93 segg.) e non sostanzia né un abuso del potere di apprezzamento da parte della Corte cantonale né una violazione dell'art. 135 CPP. Secondo la giurisprudenza, all'autorità cantonale spetta infatti un ampio potere di apprezzamento nell'ambito della determinazione della retribuzione al difensore d'ufficio e il Tribunale federale interviene soltanto nel caso in cui la fissazione dell'onorario dovesse situarsi fuori da ogni rapporto ragionevole con l'attività svolta dal difensore. Il Tribunale federale si impone in particolare riserbo quando si tratta di statuire sulla valutazione dei giudici cantonali in merito al dispendio adeguato all'attività del patrocinatore (DTF 141 I 124 consid. 3.2 e rinvii). La ricorrente 2 non dimostra che simili estremi sono realizzati in concreto, sicché la censura è inammissibile in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF.

10.1. Ne segue che, in quanto presentato dal ricorrente 1, il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Laddove è presentato dalla ricorrente 2, il gravame deve per contro essere dichiarato inammissibile.

10.2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dal ricorrente 1 deve essere respinta, essendo il gravame privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza e sono di conseguenza poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica di porre spese giudiziarie a carico della ricorrente 2, che ha sollevato unicamente una censura accessoria, implicante un dispendio assai limitato nell'ottica del giudizio complessivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è presentato dal ricorrente 1, il ricorso è respinto in quanto ammissibile.

Nella misura in cui è presentato dalla ricorrente 2, il ricorso è inammissibile.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente 1 è respinta.

Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente 1.

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 20 agosto 2025

In nome della I Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Muschietti

Il Cancelliere: Gadoni

Zitate

Gesetze

25

CEDU

  • art. 6 CEDU

Cost

  • art. 9 Cost

CP

  • art. 146 CP

CPP

  • art. 5 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 147 CPP
  • art. 338 CPP
  • art. 339 CPP
  • art. 352 CPP
  • art. 397 CPP
  • art. 408 CPP
  • art. 429 CPP

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 78 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 96 LTF
  • art. 99 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

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