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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
6B_712/2023
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_712/2023, CH_BGer_006, 6B 712/2023
Entscheidungsdatum
01.07.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_712/2023

Sentenza del 1° luglio 2024

I Corte di diritto penale

Composizione Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, Denys, Muschietti, Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento B.________, patrocinata dagli avv.ti Davide Ceroni e Chiara Villa, ricorrente,

contro

  1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
  2. A.________, opponente.

Oggetto Truffa; pretese civili; indennizzo,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 10 marzo 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2022.177+204+205+259, 17.2023.66).

Fatti:

A.

A.a. Con sentenza del 22 aprile 2022, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole, in particolare, di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere. Gli ha segnatamente rimproverato di avere, il 6 aprile 2020, in correità con terzi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i funzionari di C.C.________ SA, richiedendo un prestito Covid-19 in nome e per conto della società D.________ SA, indicando sul formulario di richiesta del credito una cifra d'affari fittizia di fr. 1'200'000.-- per il 2019, inducendoli ad atti pregiudizievoli del patrimonio della B.________ per un importo di fr. 100'000.--. Gli ha altresì rimproverato di avere, il 21 aprile 2020, in correità con terzi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i funzionari di B.B., richiedendo un prestito Covid-19 in nome e per conto della società E. SA, indicando sul relativo formulario una cifra d'affari fittizia di fr. 1'200'000.-- per il 2019, inducendoli ad atti pregiudizievoli del patrimonio della B.________ per un importo di fr. 100'000.--. In relazione a questi fatti, l'imputato è pure stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta falsità in documenti.

L'imputato è per contro stato prosciolto da un'analoga imputazione di truffa e di falsità in documenti per quanto concerne un ulteriore prestito Covid-19 di fr. 258'000.-- chiesto ed ottenuto da C.C.________ SA in nome e per conto della società O.________ SA.

A.b. A.________ è stato riconosciuto autore colpevole anche di altri capi d'imputazione, non oggetto della presente causa. Egli è stato condannato alla pena detentiva di quattro anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di sette anni. La Corte delle assise criminali lo ha inoltre condannato a versare all'accusatrice privata B.________ fr. 197'779.44, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni e fr. 26'744.60 a titolo di risarcimento delle spese legali. Per il resto, l'accusatrice privata è stata rinviata al foro civile. La Corte delle assise criminali ha altresì ordinato la restituzione ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 CP all'accusatrice privata dei preziosi acquistati mediante il credito Covid-19 concesso alla società D.________ SA.

B.

Contro il giudizio di primo grado, A.________ ha adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP) con un appello. Dal canto loro, sia il PP sia la B.________ hanno presentato appelli incidentali. Con sentenza del 10 marzo 2023, la Corte cantonale ha parzialmente accolto sia l'appello dell'imputato sia l'appello incidentale del magistrato inquirente. Ha per contro respinto l'appello incidentale di B.. La Corte cantonale ha confermato sia le condanne per i reati di truffa aggravata e di ripetuta falsità in documenti riguardanti i due citati crediti Covid-19 di fr. 100'000.-- ciascuno, ottenuti da C.C. SA per D.________ SA, rispettivamente da B.B.________ per E.________ SA, sia il proscioglimento dagli analoghi capi d'imputazione relativi al credito chiesto per conto della società O.________ SA. La CARP ha inoltre ritenuto A.________ autore colpevole di ulteriori imputazioni, non oggetto della presente causa, e lo ha condannato alla pena detentiva di cinque anni e quattro mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferti, e alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, nonché alla multa di fr. 500.--. La Corte cantonale ha disposto la sospensione della pena pecuniaria per un periodo di prova di due anni ed ha ordinato nei suoi confronti l'espulsione dal territorio svizzero per una durata di sette anni. Lo ha inoltre condannato a versare all'accusatrice privata B.________ fr. 10'946.62 (pari a 1/2 di fr. 21'893.25) a titolo di indennizzo giusta l'art. 433 CPP delle spese legali sostenute per la procedura di primo grado (dispositivo n. 1.3.4), nonché fr. 2'770.30 (pari a 1/3 di 8'311.--) a titolo di indennizzo giusta l'art. 433 CPP delle spese legali sostenute per la procedura di appello (dispositivo n. 3). La CARP ha rinviato l'accusatrice privata al foro civile per le sue pretese di natura civile (dispositivo n. 5) ed ha ordinato la confisca dei preziosi sotto sequestro, acquistati con il prestito Covid-19 erogato a favore di D.________ SA (dispositivo n. 6).

C.

La B.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullare i dispositivi n. 1.3.4, n. 3, n. 5 e n. 6 e di riformarli nel senso di riconoscerle un indennizzo a carico dell'imputato di fr. 26'744.60 per le spese legali sostenute per la procedura di primo grado, rispettivamente di fr. 11'273.76 per quelle sostenute in appello. Chiede inoltre che l'imputato sia condannato a versarle a titolo di risarcimento del danno fr. 197'779.44, oltre interessi al 5 % dal 29 ottobre 2020 su fr. 97'779.44 e dal 18 febbraio 2022 su fr. 100'000.--. Postula pure l'assegnazione giusta l'art. 70 cpv. 1 CP dei preziosi sequestrati. In via subordinata, chiede l'annullamento dei dispositivi impugnati e il rinvio della causa alla Corte cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi. La ricorrente fa valere la violazione del diritto federale e del divieto dell'arbitrio.

D.

La Corte cantonale rinuncia a formulare osservazioni, rinviando ai considerandi della sua sentenza. A.________ chiede di respingere il ricorso, mentre il PP comunica di ritenerlo fondato. Con osservazioni del 10 luglio 2023, la ricorrente ha replicato alla risposta dell'opponente, il quale si è confermato nelle sue conclusioni con "replica" (recte: duplica) del 21 agosto 2023.

Diritto:

1.1. Contro le decisioni concernenti le pretese civili trattate unitamente alla causa penale è aperta la via del ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 2 lett. a LTF). La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), chiamata a statuire sia sulle questioni di rilevanza penale sia su quelle di rilevanza civile (cfr. DTF 133 III 701 consid. 2.1). Il ricorso in materia penale è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.

1.2.

1.2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).

1.2.2. La ricorrente, quale organizzazione che ha concesso le fideiussioni, è stata danneggiata dalle truffe ai crediti Covid-19 (sentenza 6B_271/2022 dell'11 marzo 2024, consid. 5.2.2, destinata a pubblicazione), ed è abilitata a costituirsi accusatrice privata nel procedimento penale (art. 5 cpv. 2 lett. c della legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus, del 18 dicembre 2020 [legge sulle fideiussioni solidali COVID-19; LFiS-COVID-19; RS 951.26]; FRANÇOIS MICHELI, in: Corona-Kredite für KMU, 2021, pag. 336 seg.). Le pretese dell'organizzazione che ha concesso le fideiussioni, consistenti nella domanda di rimborso dell'importo pagato per le fideiussioni, possono essere qualificate come risarcimento del danno derivante dall'atto illecito commesso dal richiedente il credito Covid-19 (FRANÇOIS MICHELI/ELODIE SPAHNI, Irrégularités dans les crédits COVID-19, in: AJP 4/2023, pag. 475).

In concreto, la ricorrente si è costituita accusatrice privata nel procedimento penale e vi ha fatto valere in via adesiva le sue pretese civili di risarcimento del danno subito, che sono state parzialmente riconosciute dal tribunale di primo grado. È pertanto legittimata giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF ad aggravarsi in questa sede contro la decisione della Corte cantonale che l'ha rinviata al foro civile per tali pretese (cfr. sentenza 6B_1401/2017 del 19 settembre 2018, consid. 2).

2.1. Le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF valgono anche per la risposta al ricorso (DTF 140 III 115 consid. 2). Secondo questa disposizione, nei motivi occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. L'interessato deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). L'opponente può in concreto sollevare contro la sentenza impugnata delle censure che sono state respinte dalla Corte cantonale, per il caso in cui gli argomenti della ricorrente fossero fondati e seguiti dal Tribunale federale (DTF 142 IV 129 consid. 4.1; 136 III 502 consid. 6.2). Le sue censure devono tuttavia essere presentate in modo conforme alle esposte esigenze di motivazione e devono rimanere nel quadro dell'oggetto della procedura di ricorso al Tribunale federale (GRÉGORY BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 31 all'art. 102 LTF).

2.2. In concreto, la risposta e la duplica dell'opponente non adempiono i suddetti requisiti di motivazione. Egli non si esprime sulle censure ricorsuali (circoscritte all'azione adesiva e all'indennità per le spese legali), ma solleva contestazioni generiche, rivolte essenzialmente contro il giudizio di colpevolezza riguardante le due truffe ai crediti Covid-19 in questione. Sminuisce in generale la sua responsabilità nella commissione dei reati, addebitandoli esclusivamente ai correi. Prospetta in sostanza il suo proscioglimento dalle imputazioni di truffa aggravata su cui si fondano le pretese civili di risarcimento fatte valere dalla ricorrente. Tuttavia, non essendo ammissibile il ricorso adesivo, egli non può concludere ad una simile modifica a suo favore della sentenza impugnata (BOVEY, op. cit., n. 31 e 35 all'art. 102 LTF). In tali circostanze, le argomentazioni dell'opponente esulano dall'oggetto del ricorso e non possono essere vagliate nel merito.

3.1. La ricorrente sostiene di avere quantificato e motivato conformemente all'art. 123 CPP le sue pretese civili fatte valere in via adesiva nel procedimento penale. Ritiene quindi lesiva del diritto la decisione della Corte cantonale di rinviare l'azione civile al foro civile.

3.2. L'art. 123 cpv. 1 CPP prevede che la pretesa fatta valere nell'azione civile deve, per quanto possibile, essere quantificata nella dichiarazione di cui all'art. 119 CPP e succintamente motivata per iscritto indicando i mezzi di prova invocati. Secondo l'art. 123 cpv. 2 CPP, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023, la quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa. L'accusatore privato può quindi quantificare e motivare la sua azione civile al più tardi nell'arringa dinanzi al tribunale di primo grado (sentenza 4A_622/2019 del 15 aprile 2020 consid. 5.2.3).

Giusta l'art. 126 cpv. 1 CPP, il giudice pronuncia sull'azione civile promossa in via adesiva se dichiara colpevole l'imputato (lett. a), oppure se assolve l'imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito (lett. b). La fattispecie è matura per il giudizio quando, essendo dimostrata, può essere statuito sulle pretese civili senza complicazioni sulla base delle prove raccolte fino a quel momento (DTF 146 IV 211 consid. 3.1). Secondo il cpv. 2 della disposizione, l'azione civile è rinviata al foro civile in particolare se l'accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l'azione (lett. b; cfr. anche art. 84 cpv. 2 e art. 221 cpv. 1 lett. c e d CPC; DTF 146 IV 211 consid. 3.1; 137 III 617 consid. 4.3).

3.3. Richiamando l'art. 126 cpv. 2 lett. b CPP, la Corte cantonale ha ritenuto che la ricorrente non avesse sufficientemente quantificato e motivato l'azione civile e l'ha quindi rinviata al foro civile.

In concreto, la Corte cantonale ha dichiarato l'opponente colpevole delle due truffe ai crediti Covid-19 riguardanti i due importi di fr. 100'000.-- ciascuno, ottenuti da C.C.________ SA per conto della società D.________ SA, rispettivamente da B.B.________ per conto della società E.________ SA. Alla luce di questo giudizio di colpevolezza, in virtù dell'art. 126 cpv. 1 lett. a CPP, essa era quindi tenuta a pronunciarsi sulle richieste di risarcimento promosse in via adesiva dalla ricorrente per dette fattispecie. In tale costellazione, la decisione sull'azione civile pendente, nella misura in cui la stessa era sufficientemente quantificata e motivata, era infatti obbligatoria. Diversamente dal caso di un proscioglimento (art. 126 cpv. 1 lett. b CPP), ciò valeva anche quando la fattispecie non dovesse essere stata matura per il giudizio. In quest'ultima evenienza, il tribunale sarebbe stato tenuto ad eseguire una procedura istruttoria sulla base delle prove tempestivamente addotte dall'accusatrice privata (DTF 146 IV 211 consid. 3.1 pag. 214; sentenza 6B_1401/2017, citata, consid. 4.3). Nel caso in esame, la ricorrente ha ribadito e precisato le sue pretese civili al dibattimento di primo grado (v. riassunto scritto delle arringhe, del 21 aprile 2022). Ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento di complessivi fr. 454'120.21, oltre interessi, quale risarcimento degli importi delle fideiussioni versate a C.C.________ SA e alla B.B.. Ha al riguardo prodotto i documenti relativi alle somme fatte valere dalle banche creditrici e da lei versate loro con riferimento alle singole fideiussioni (fr. 97'779.44 versati a B.B. per il credito concesso a E.________ SA; fr. 100'000.-- versati a C.C.________ SA per il credito concesso a D.________ SA; e fr. 256'340.77 versati a C.C.________ SA per il credito concesso ad O.________ SA). La ricorrente ha specificato che gli interessi richiesti, del 5 %, iniziavano a decorrere dalle date in cui aveva effettuato i singoli pagamenti delle fideiussioni alle banche (dal 19 [recte: 29] ottobre 2020 su fr. 97'779.44; dal 15 febbraio 2021 su fr. 256'340.77; dal 18 febbraio 2022 su fr. 100'000.--). Gli importi indicati e le date di decorrenza degli interessi corrispondono ai documenti bancari prodotti dalla ricorrente. Queste pretese sono state da lei ribadite dinanzi alla Corte cantonale al dibattimento di appello (v. riassunto scritto delle arringhe in appello, del 7 marzo 2023). In tali circostanze, la ricorrente ha quindi sufficientemente quantificato e motivato le sue pretese civili, precisando importi e interessi per le tre specifiche fideiussioni, da lei onorate e di cui ha chiesto il risarcimento. Si giustificava perciò di statuire in merito. La decisione della CARP di rinviare al foro civile le pretese civili della ricorrente viola quindi il diritto federale. Il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullato e la causa rinviata alla Corte cantonale, affinché si pronunci sull'azione civile promossa in via adesiva dalla ricorrente.

4.1. In applicazione dell'art. 70 cpv. 1 CP, il tribunale di primo grado aveva ordinato l'assegnazione alla ricorrente dei preziosi acquistati mediante il credito Covid-19 concesso alla D.________ SA. La Corte cantonale ha invece ritenuto che i gioielli sequestrati non potevano esserle assegnati, giacché le pretese civili erano rinviate al foro civile. In questa sede, la ricorrente postula l'assegnazione a suo favore di tali beni, come stabilito dai primi giudici.

4.2. Come esposto ai precedenti considerandi, il rinvio al foro civile deve essere annullato e la Corte cantonale dovrà nuovamente pronunciarsi sulle pretese civili della ricorrente. Alla luce di ciò, la CARP dovrà quindi ancora esprimersi anche sulla richiesta di assegnazione dei beni eventualmente soggetti a confisca. Si giustifica quindi di annullare pure il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata, parimenti oggetto del gravame in questa sede.

5.1. La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, per il fatto che la Corte cantonale non avrebbe riconosciuto il risarcimento integrale delle spese legali sostenute dinanzi alle istanze cantonali. Le rimprovera inoltre un'insufficiente motivazione della decisione su questo aspetto.

5.2. Visto l'esito del ricorso, la Corte cantonale dovrà pure ripronunciarsi sull'ammontare dell'indennizzo ai sensi dell'art. 433 CPP, questione strettamente legata all'esito della sentenza finale. Sono quindi parimenti annullati i punti n. 1.3.4 e n. 3 del giudizio impugnato, relativi all'indennità per le spese legali sostenute dalla ricorrente nella procedura di primo grado e in quella di appello.

6.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto. I dispositivi n. 1.3.4, n. 3, n. 5 e n. 6 della sentenza impugnata devono essere annullati e la causa è rinviata alla precedente istanza per un nuovo giudizio su questi punti.

6.2. Vista la situazione finanziaria dell'opponente, non si giustifica di porre le spese giudiziarie della sede federale a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a versare alla ricorrente vincente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è accolto. I dispositivi n. 1.3.4, n. 3, n. 5 e n. 6 della sentenza emanata il 10 marzo 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino sono annullati. La causa le è rinviata per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

Non si prelevano spese giudiziarie.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 1° luglio 2024

In nome della I Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jacquemoud-Rossari

Il Cancelliere: Gadoni

Zitate

Gesetze

14

CP

  • art. 70 CP

CPC

  • art. 221 CPC

CPP

  • art. 119 CPP
  • art. 123 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 433 CPP

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 78 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 102 LTF

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