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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
5A_257/2017
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_257/2017, CH_BGer_005, 5A 257/2017
Entscheidungsdatum
12.04.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_257/2017

Sentenza del 12 aprile 2017

II Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

B.________, patrocinata dall'avv. Alberto F. Forni, opponente.

Oggetto divorzio, provvedimenti cautelari,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 febbraio 2017 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che, nell'ambito della causa di divorzio tra A.________ e B., con decreto cautelare 4 agosto 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha fissato i contributi alimentari dovuti, da aprile 2015, da A. al figlio C.________ a fr. 500.-- mensili e al figlio D.________ a fr. 120.-- mensili (assegni familiari non compresi); che con sentenza 22 febbraio 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________ e confermato il decreto cautelare pretorile; che con ricorso in materia civile 31 marzo 2017 A.________ si è rivolto al Tribunale federale chiedendo di riconoscere la sua impossibilità a pagare gli alimenti al figlio C.________ dal 1° aprile 2016 (o al più tardi dal 1° agosto 2016) e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che la sentenza attaccata è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui il ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF); che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 135 III 232 consid. 1.2); che il gravame all'esame disattende manifestamente tali esigenze di motivazione: nell'impugnativa si cerca infatti invano un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato; che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 aprile 2017

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Zitate

Gesetze

5

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 108 LTF

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1

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