Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2018.109
Entscheidungsdatum
27.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarti n. 11.2018.109 11.2018.110

Lugano 27 febbraio 2019/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2011.101 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 19 aprile 2011 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1 ,

giudicando sull'appello (‟ricorsoˮ) del 28 settembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 28 agosto 2018 (inc. 11.2018.109) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.110);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 20 giugno 1995 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore la separazione tra AP 1 (1963) e AO 1 (1966), omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie da loro sottoscritta, e ha ordinato la separazione dei beni (inc. OA.1995.753). Dopo di allora AO 1 ha dato alla luce i figli L__________, il 23 settembre 1996, e D__________, il 2 settembre 2005. Presunto padre, AP 1 è stato iscritto come tale nei registri dello stato civile e ha intrattenuto con i figli regolari relazioni personali. Con sentenza dell'8 marzo 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto un'azione di contestazione della paternità promossa il 19 aprile 2011 da AP 1 nei confronti di entrambi i figli. Adita con appello del 24 aprile 2013, questa Camera ha confermato il 28 luglio 2015 la sentenza del Pretore (inc. 11.2013.40). Un ricorso in materia civile del 9 settembre 2015 presentato da AP 1 è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_696/2015 dell'11 maggio 2016.

B. Nel frattempo, il 19 aprile 2011 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo l'affidamento dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale e la condanna del marito a versarle fr. 51 400.– in liquidazione dei rapporti dare e avere tra coniugi, non senza riservarsi la facoltà di rivendicare un contribuito alimentare per i figli in caso di insuccesso dell'azione di disconoscimento di paternità promossa da AP 1. Il 22 giugno 2011 il Pretore ha sospeso la procedura di divorzio.

C. Adito da AO 1, con decreto cautelare del 15 aprile 2014 il Pretore ha obbligato AP 1 a versare dal 1° marzo 2014 un contributo alimentare di fr. 639.– mensili per L__________ e uno di fr. 145.– mensili per D__________, assegni familiari non compresi (inc. CA.2013.176). AP 1, che lavorava per la , è stato licenziato l'8 settembre 2014. Dopo un periodo di inabilità al lavoro, egli ha definitivamente cessato ogni attività lucrativa il 30 marzo 2015. Su istanza di lui, il 4 agosto 2015 il Pretore ha ridotto dall'aprile del 2015 i contributi alimentari a fr. 500.– mensili per L e a fr. 120.– mensili per D__________, assegni familiari non compresi. Tale sentenza è stata confermata il 22 febbraio 2017 da questa Camera, che ha respinto un appello introdotto da AP 1 il 20 agosto 2015 (inc. 11.2015.63). Un ricorso in materia civile del 1° aprile 2017 presentato dal medesimo contro la sentenza di appello è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_257/2017 del 12 aprile 2017.

D. La causa di merito è stata poi riattivata e all'udienza di conciliazione del 20 dicembre 2016 AP 1 ha aderito al principio del divorzio. I coniugi si sono accordati inoltre sull'affidamento di D__________ alla madre e sulla rinuncia di lei a un contributo di mantenimento per il figlio, mentre controverse sono rimaste l'autorità parentale, la disciplina delle relazioni personali e la liquidazione dei rapporti dare e avere tra coniugi. Il Pretore ha ascoltato D__________ il 21 dicembre 2016. Invitata a presentare un memoriale integrativo sulle questioni rimaste litigiose, AO 1 ha ribadito il 31 gennaio 2018 la richiesta di attribuirle l'autorità parentale esclusiva su D__________ e ha ridotto a fr. 33 628.– la pretesa in liquidazione dei rapporti dare e avere. Con risposta del 2 marzo 2018 AP 1 ha proposto l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta, un diritto di visita a D__________ di almeno due volte la settimana e la reiezione della pretesa creditoria della moglie. Alle prime arringhe del 16 maggio 2018 l'attrice ha contestato le pretese del convenuto in merito all'autorità parentale e alle relazioni personali con il figlio, mentre AP 1 ha confermato il proprio punto di vista. Non dovendosi assumere prove oltre ai documenti prodotti e richiamati, il Pretore ha indetto seduta stante le arringhe finali, nell'ambito delle quali le parti hanno riaffermato le loro domande.

E. Statuendo con sentenza del 28 agosto 2018, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha obbligato il marito a versare alla moglie complessivi fr. 36 108.– per contributi di mantenimento in favore dei figli e per ripetibili non versate, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale, valuta 19 aprile 2011 (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni), ha affidato D__________ alla madre (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale), non ha fissato diritti di visita, non ha previsto contributi alimentari e ha posto le spese processuali di fr. 2000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AP 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Lo Stato del Cantone Ticino è stato tenuto a versare al patrocinatore d'ufficio di lui un'indennità di fr. 2991.35 (onorario fr. 2700.–, spese fr. 270.–, IVA fr. 21.35)

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (‟ricorsoˮ) del 28 settembre 2018 nel quale chiede che, conferitogli il gratuito patrocinio, la decisione impugnata sia riformata nel senso di fissare l'arretrato dei contributi alimentari da lui dovuti fino al settembre del 2014, di stabilire un diritto di visita a D__________ di due ore la settimana “recuperabili ed estendibili con il tempo e il miglioramento dei rapporti” e di ridurre il compenso del proprio patrocinatore d'ufficio “di un paio di ore di contatti cliente”. Invitata a presentare osservazioni limitatamente alla questione delle relazioni personali, nel suo memoriale dell'8 febbraio 2019 AO 1 ha proposto di respingere l'appello, sollecitando anch'essa il beneficio del gratuito patrocinio. In una lettera trasmessa il giorno stesso a questa Camera, D__________ afferma di non volere alcun diritto di visita da parte dell'appellante.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciu­ta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la disciplina delle relazioni perso­nali, appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisio­ne impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore di AP 1 il 29 agosto 2018 (attestazione Track & Trace n. 98.__________, agli atti). Consegnato alla cancelleria del Tribunale di appello il 28 settembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. Nel suo memoriale AP 1 esordisce contestando il riassunto dello svolgimento del processo esposto dal Pretore in relazione alla ripartizione dell'avere previdenziale. Se non che, nella misura in cui il dispositivo della decisione impugnata relativo alla previdenza professionale non è oggetto di impugnazione, le precisazioni dell'appellante non sono di rilievo ai fini del giudizio. Né sono di qualche incidenza le recriminazioni sulla “poca correttezza” e l'asserita parzialità del Pretore, l'interessato non traendo alcuna conclusione concreta da tali doglianze. Lamentarsi del resto solo dopo che il Pretore ha statuito con la decisione finale è infruttuoso. Al riguardo non occorre diffondersi oltre.

  2. L'appellante rileva che, contrariamente a quanto ha stabilito il primo giudice, la richiesta di divorzio è stata promossa su istanza comune, giacché sul principio di sciogliere il matrimonio egli è sempre stato d'accordo. L'affermazione è erronea. Una richiesta di divorzio su azione di un coniuge, come nella fattispecie, non diventa comune solo perché il convenuto aderisce allo scioglimento del matrimonio. Ciò avviene soltanto se al momento in cui l'azione unilaterale è introdotta la separazione di fatto non è ancora biennale, ma i coniugi sono d'accordo ugualmente di divorziare (art. 291 cpv. 1 CPC). Se invece il motivo di divorzio sussiste già alla litispendenza (e in concreto il 19 aprile 2011 le parti vivevano separate da ben oltre due anni), la causa prosegue su azione del coniuge (art. 292 cpv. 2 CPC). Anche in proposito non giova dunque attardarsi.

  3. Ciò premesso, litigiosi rimangono in appello la liquidazione dei rapporti dare e avere tra le parti, così come la disciplina del diritto di visita paterno. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

I. Sulla liquidazione dei rapporti dare e avere fra coniugi

  1. Il Pretore ha accertato che tra il gennaio del 2012 e il maggio del 2018 AP 1 non aveva versato contributi di mantenimento in favore dei figli per complessivi fr. 29 108.– e non aveva rifuso alla moglie ripetibili di procedimenti giudiziari per fr. 7000.–. Egli ha poi respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, rilevando che solo all'udienza del 20 dicembre 2016 i coniugi hanno concordato la cessazione dell'obbligo contributivo a carico suo. Onde l'accoglimento della pretesa dell'attrice. L'appellante ammette di non avere versato i contributi di mantenimento per i figli fino all'ottobre del
  2. Sostiene tuttavia che da quella data era in vigore una trattenuta di stipendio, sicché “da lì in avanti i contributi sono sempre stati pagati”. Egli fa valere inoltre che dal­l'ottobre del 2016, quando è terminato il periodo di disoccupazio­ne, egli è a carico della pubblica assistenza, di modo che gli era impossibile versare contributi di mantenimento. Si duole altresì che il Pretore, pur a conoscenza di tale situazione, non ha annullato né sospeso l'obbligo alimentare. A suo parere, qualcuno ha sbagliato, “il Pretore o il mio avvocato”, e chiede di accertare la responsabilità dell'errore commesso.

a) Con decreto cautelare del 15 aprile 2014 il Pretore ha condannato AP 1 a versare, tra l'altro, un contributo alimentare di fr. 639.– mensili per L__________ e uno di fr. 145.– mensili per D__________, assegni familiari non compresi, dal 1° marzo 2014 in poi (inc. CA.2013.176). Nel quadro di una procedura di diffida ai debitori promossa da AO 1, al contraddittorio del 23 settembre 2014 i coniugi hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore seduta stante, nel senso di limitare la trattenuta di stipendio a fr. 634.– mensili complessivi (inc. CA.2014.285). Contrariamente a quanto l'appellante asserisce, dunque, la trattenuta di stipendio e delle successive indennità di disoccupazione non copriva completamente i contributi alimentari. A carico di lui rimaneva una differenza di fr. 150.– mensili. L'interessato non pretende di avere mai versato tale differenza e nemmeno consta che la pretesa dell'attrice si riferisca a contributi coperti dalla trattenuta di stipendio. Dagli atti risulta se mai il contrario (memoriale integrativo del 31 gennaio 2018, pag. 6). L'ap­pello si rivela così manifestamente infondato.

b) Relativamente al periodo successivo, è incontestato che dal­l'ottobre del 2016 AP 1 percepisce prestazioni assistenziali. Incombeva a lui però, debitamente patrocinato, postulare una modifica del decreto cautelare del 4 agosto 2015 in cui il Pretore aveva fissato i contributi alimentari dall'aprile del 2015 a fr. 500.– mensili per L__________ e a fr. 120.– mensili per D__________, assegni familiari non compresi. In mancanza di qualsiasi richiesta, tale assetto è rimasto in vigore per tutta la procedura di divorzio. Del resto, il giudice del divorzio non sarebbe stato abilitato a modificare retroattivamente decreti cautelari adottati in pendenza di causa, neppure in caso di dichiarazioni menzognere della parte che ne ha beneficiato, a meno che il debitore ottenga una revisione dei decreti stessi (DTF 142 III 195 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017 consid. 11.2; v. anche RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c con riferimento; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014, consid. 5 con rinvii). In concreto non è mai stata presentata alcuna domanda in tal senso. Ne discende che al riguardo l'appello è destinato, una volta di più, all'insuccesso.

c) Che infine AP 1 possa sentirsi “vittima di un'ingiustizia” è possibile. Come già ricordatogli, tuttavia, questa Camera è unicamente un'autorità di ricorso contro le sentenze emanate dai Pretori. Non può prestare consulenza giuridica. Spetta all'interessato, nelle circostanze descritte, interpellare un legale di fiducia.

II. Sulla disciplina del diritto di visita

  1. Per quanto riguarda le relazioni personali dell'appellante con D__________, il Pretore ha accertato che gli incontri tra AP 1 e il figlio sono interrotti da quattro anni. A mente sua, l'istruttoria ha dimostrato l'opportunità di evitare forzature sulla ripresa di tali rapporti, di modo che egli si è limitato a invitare i genitori, e in particolare il padre, a “dare prova di buon senso, comprensione e rispetto riguardo alla fatica e ai tempi di elaborazione del ragazzo confrontato a situazioni tutt'altro che facili”. Per il primo giudice, in altri termini, “l'approccio del padre che propone un assetto, sebbene minimalista, di incontri settimanali di due ore, non può essere protetto, costituendo una forzatura rispetto ai tempi e ai bisogni espressi da D__________”. Tanto più che – egli ha soggiunto – il ragazzo ha dato prova di una profonda forza e volontà, oltre a un'incredibile capacità di adattamento alle situazioni. Al fine di rispettare le esigenze del figlio, il Pretore ha rinunciato così a fissare un qualunque assetto, spettando a D__________ “in ogni momento e secondo i suoi tempi di proporre degli incontri con il padre”.

L'appellante adduce di avere chiesto ripetutamente e senza successo, dopo “avere perso la causa di disconoscimento”, di poter rivedere i figli. Padre a tutti gli effetti, egli chiede di poter esercitare le prerogative di un normale genitore e dichiara di non capire come mai il Pretore gli neghi tale facoltà. Anche perché – egli prosegue – i rapporti con il figlio non sono irrimediabilmente compromessi, giacché fino all'interruzione delle visite dovute alla causa di contestazione della paternità i loro rapporti sono sempre stati ottimi. A suo dire, eventuali problemi sarebbero da addebitare a AO 1, la quale “ha sparlato di lui con i figli”. A suo modo di vedere, “è bene che [D__________] abbia la possibilità di ritrovare un padre con cui è stato sempre bene”. In definitiva, AP 1 chiede di concedergli un diritto di visita di due ore consecutive ogni settimana, recuperabili in caso d'impedimento ed estensibili nel tempo in caso di miglioramento delle relazioni personali.

a) Il genitore non affidatario e il figlio minorenne hanno il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto va definito secondo il bene del figlio, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131 III 212 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 5A_493/2018 del 5 novembre 2018 consid. 6.1.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.118 del 27 aprile 2018 consid. 5a). Esso può essere limitato, negato o revocato se nuoce al bene del minorenne, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei loro doveri o non si curano seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). Il bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne (DTF 122 III 407 consid. 3b; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_875/2017 del 6 novembre 2018 consid. 3.3 con rinvii). Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio della pro­porzionalità. Una restrizione durevole non si giustifica, quindi, per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio sono buo­ni (DTF 131 III 211 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5A_295/2017 del 9 novembre 2017 consid. 4.2.4). Una soppressione, poi, entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di visita non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, sentenza del Tribunale federale 5A_478/2018 del 10 agosto 2018 consid. 5.2.1; I CCA, sentenza inc. 11.2016.118 del 27 aprile 2018 consid. 5a).

b) Nella fattispecie il Pretore ha rifiutato a AP 1 ogni diritto di visita. Al proposito non ha esperito però alcuna istruttoria. Si è fondato esclusivamente sulle risultanze dell'audizione di D__________, da lui eseguita il 22 dicembre 2016. In tale occasione il ragazzo, a quel momento undicenne, aveva dichiarato di non voler incontrare il convenuto, chiedendo al Pretore “se può decidere lui al riguardo”. Il primo giudice gli aveva risposto che “per le particolarità del caso non forzerà sicuramente nulla”. Ora, che la volontà del minore sia un criterio per decidere in merito alle relazioni personali è pacifico. L'opinione del solo minorenne tuttavia non è da sé sola determinante, né la discipli­na delle relazioni personali può dipendere unicamente dalla volontà del figlio. Decisivo resta pur sempre il bene del ragazzo, correttamente inteso (DTF 127 III 298 consid. 4a in fine; sentenza del Tribunale federale 5A_875/2017 del 6 novembre 2018, consid. 3.3 con rinvii). I desideri del figlio vanno tanto più considerati quanto più, vista l'età e lo sviluppo, egli riesca a formarsi una volontà autonoma a dispetto delle influenze esterne, ciò che avviene di regola attorno ai dodici anni. Quando il minorenne assume un'attitudine difensiva nei confronti del genitore non affidatario, occorre chiarirne le ragioni e accertare se il diritto di visita rischi real­mente di recargli pregiudizio (sentenza del Tribunale federale 5A_875/2017 del 6 novembre 2018, consid. 3.3 con rinvii). Ove invece il figlio, capace di discernimento, opponga una strenua e ripetuta resistenza agli incontri, conviene rinunciare all'uso della forza. Il bene del figlio non può essere perseguito infatti attraverso la suggestione né la coartazione (sentenza del Tribunale federale 5A_369/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2007.140 del 1° marzo 2011, consid. 10).

c) Nel caso specifico D__________ non ha più incontrato il convenuto, come egli dichiara nella lettera a questa Camera del 6 febbraio 2019, “da diversi anni”, ma almeno dal 2014. L'attrice afferma addirittura che dal 2011 AP 1 si è limitato a vedere il figlio “al massimo una volta all'anno e in maniera fugace” (memoriale integrativo del 31 gennaio 2018, pag. 4). Che la causa di disconoscimento della paternità abbia desta­bilizzato il ragazzo, mettendolo a disagio, al punto da indurlo a non voler più incontrare la persona che fino a quel momento era stato considerato suo padre, è comprensibile. Che al momento dell'ascolto D__________ fosse sereno, “pur se confrontato con una storia complicata più grande di lui”, e che egli “fa il suo percorso seguendo le sue passioni e i sui sogni”, è verosimile (riassunto 22 dicembre 2016 dell'audizione). Gli atti tuttavia non dimostrano che i rapporti tra padre e figlio siano “irrimediabilmente compromessi”, come sostiene la madre, o che compromesso sia lo sviluppo del minore.

Certo, D__________ ha scritto a questa Camera di reputare AP 1 “quasi un estraneo” e di averne “un po' paura” (lettera del 6 febbraio 2019). A che cosa si riconduca quell'ansia non è dato però di comprendere, se non con le parole della madre, secondo cui “l'appellante in corso di causa ha dato segni preoccupanti riguardo al suo stato”. Di conseguenza essa teme “fortemente che lasciare solo D__________ con il signor AP 1 sia pericoloso per il figlio”. Nulla è stato intrapreso tuttavia per verificare il preteso squilibrio psichico del convenuto. Agli atti manca inoltre qualsiasi accertamento oggettivo circa l'interesse del ragazzo a un riavvicinamento. I desideri e il bene del figlio possono anche essere antinomici. Il bene del minorenne non va determinato quindi in funzione del solo aspetto soggettivo e secondo l'interesse momentaneo del ragazzo, ma anche tenendo conto dell'evoluzione futura.

Non si disconosce che nemmeno AP 1 consta avere compiuto particolari tentativi di avvicinamento per interessarsi del figlio o per ristabilire relazioni personali. Anzi, egli ha contestato pervicacemente la propria paternità e non ha versato contributi alimentari. Nondimeno, contrariamente a quanto ritiene AO 1, un disinteresse paterno giustifica il diniego o la revoca del diritto alle relazioni personali unicamente nel caso in cui il fatto di non essersi seriamente curato del figlio rechi pregiudizio al bene del minorenne (sentenza del Tribunale federale 5A_53/2017 del 23 marzo 2017 consid. 5.1 con rinvio a DTF 118 II 21). Ma, una volta di più, in concreto tutto si ignora al proposito. Del resto per lo stesso D__________ il convenuto è “quasi un estraneo”, ma non gli è del tutto indifferente.

d) Visto quanto precede, il Pretore non poteva accomodarsi di un colloquio di una trentina di minuti con D__________ e decidere in merito alle relazioni personali fondandosi sulla sola opinione del ragazzo. Tanto meno ove si pensi che a quel momento il figlio non aveva ancora 12 anni e non poteva presumersi in grado di formarsi una volontà autonoma. Se il desiderio di non forzare la situazione poteva essere condivisibile a quel momento per ragioni contingenti, negare a titolo definitivo ogni diritto di visita al convenuto, lascian­do al solo figlio la decisione di riprendere i contatti con lui, non è condivisibile. D'altro canto neppure AP 1 può essere seguito laddove chiede un ripristino delle relazioni personali di punto in bianco. A distanza d'anni tale proposta contravviene ai più elementari criteri di progressività, proporzionalità e gradualità. In una situazione tanto delicata, un approfondimento tramite una verifica psicologica appariva se non altro utile, anche perché il figlio non consta essere stato aiutato nell'elaborazione di quanto è accaduto. Alla luce di elementi oggettivi, essenziali ai fini della disciplina delle relazioni personali, questa Camera potrebbe giudicare essa medesima la fondatezza dell'appello, valutando se soccorrano gli estremi per confermare il completo diniego di relazioni personali deciso dal Pretore o se una soluzione meno radicale sia consona alle circostanze del caso.

e) Non è compito di questa Camera procedere agli accertamenti che si impongono nella prospettiva del giudizio, trattandosi in concreto di completare l'istruttoria su un punto essenziale del contenzioso. Non è per altro questa Camera il giudice naturale preposto a simili indagini, che precluderebbero alle parti un secondo grado di giurisdizione. Sulla disciplina delle relazioni personali tra padre e figlio la sentenza impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati al Pretore perché assuma le prove necessarie. In particolare andrà accertato se la ripresa dei contatti con il padre sia nell'interesse del figlio, se sia ancora possibile un riavvicinamento – e se entrano in considerazione a tal fine aiuti terapeutici – o se il ragazzo oppone ormai una strenua chiusura verso il convenuto. Inoltre andrà verificato se AP 1 ha assunto consapevolezza da parte sua nel comprendere i disagi provocati da una sua scelta, fors'anche legittima, ma difficile da assimilare per un ragazzo dell'età di D__________. Solo dopo avere raccolto tali indicazioni oggettive si potrà decidere sull'opportunità di programmare una certa disciplina delle relazioni personali o stabilire che non possono concedersi – riservate future azioni di modifica, sempre possibili – diritti di visita al figlio.

III. Sulla remunerazione del patrocinatore d'ufficio

  1. Il Pretore ha riconosciuto all'avv. __________ C__________, ex patrocinatore del convenuto, una retribuzione di fr. 2991.35 complessivi, di cui fr. 2700.– di onorario. Egli ha stimato il tempo dedicato dal legale alla trattazione della pratica in una quindicina d'ore (2.5 per l'allestimento dell'allegato, 2.5 per la partecipazione al­l'udien­za, 5 ore per la corrispondenza e altrettante per i contatti con cliente) alla tariffa di fr. 180.– orari. L'appellante chiede di ridurre tale indennità ‟come minimo riduzione di un paio d'ore di contatti con il cliente”, argomentando che il lavoro svolto non giustifica nemmeno la metà dell'importo stabilito, men che meno ove si consideri che il legale avrebbe commesso errori.

La legittimazione di AP 1 a postulare una riduzione della rimunerazione fissata dal Pretore è indubbia. Piuttosto ci si può domandare se la richiesta, del tutto indefinita, sia ricevibile. Dandosi in effetti contestazioni di carattere pecuniario, il ricorrente deve cifrare le sue conclusioni, pena l'irricevibilità della pretesa (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con rinvii). Comunque sia, nel caso in esame AP 1 definisce eccessive le cinque ore di colloqui stimate dal primo giudice, chiedendo di ridurle a tre, ma non pretende che ai colloqui il suo patrocinatore abbia effettivamente dedicato meno di cinque ore. Quanto all'asserita violazione dei doveri di diligenza da parte dell'avvocato, incombeva al ricorrente indicare con un minimo di precisione quali prestazioni il legale avrebbe eseguito male e di quanto andrebbe ridotto in funzione di ciò il dispendio orario. Non tocca a questa Camera riesaminare d'ufficio l'apprezzamento del Pretore. Su questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

IV. Sulle spese processuali e le ripetibili

  1. Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sulla disciplina del diritto di visita, mentre esce sconfitto sul resto. Tutto ponderato, si giustificherebbe così di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili. La causa vertendo nondimeno sul diritto di famiglia e le condizioni finanziarie delle parti essendo precarie, conviene soprassedere eccezionalmente a ogni prelievo. L'esito del giudizio odierno non incide per converso sul dispositivo riguardante le spese (suddivise a metà) e le ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.

V. Sulle richieste di gratuito patrocinio

  1. Per quel che riguarda il gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante davanti a questa Camera, la richiesta può riferirsi solo al­l'esenzione delle spese processuali. La mancata riscossione di oneri rende tuttavia la domanda priva d'oggetto.

  2. Il gratuito patrocinio postulato da AO 1 davanti a questa Camera merita accoglimento. Gli atti rendono verosimile le gravi ristrettezze in cui versa l'interessata, al beneficio di una rendita AI e senza sostanza fruibile (art. 117 lett. a CPC). La sua resistenza all'appello, inoltre, non poteva dirsi priva di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). Quanto alla retribuzione della patrocinatrice d'ufficio, incombeva alla legale produrre una nota d'onorario. In mancanza di ciò, si procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, un avvocato ragionevolmente sollecito e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura delle osservazioni (limitate) all'appello di sette pagine in una causa già nota, più di quattro ore di lavoro, comprese le prestazioni accessorie (telefonate, comunicazioni), alla tariffa di fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1). Aggiunte le spese (10%) e l'IVA (7.7%), l'indennità va fissata in definitiva a fr. 850.– complessivi.

VI. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si riscuotono spese.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è dichiarata senza oggetto.

  3. AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.

  4. Notificazione a:

– ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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