Incarto n. 52.2022.242
Lugano 24 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 21 luglio 2022 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 15 giugno 2022 (n. 3021) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 6 maggio 2021 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha fatto divieto di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per la durata di 12 mesi;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, cittadino italiano residente a __________ (Moldavia), è nato il __________ 1967 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 1985. Imprenditore di professione, in passato nei suoi confronti è stato pronunciato un divieto di condurre veicoli a motore su territorio svizzero della durata di tre mesi (scontato dal 5 maggio al 4 agosto 2014) a seguito di un'infrazione grave alle norme della circolazione (eccesso di velocità) commessa il 6 gennaio 2014 (decisione del 26 febbraio 2014).
B. a. Il 28 febbraio 2017, verso le ore 19.40, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo immatricolato __________ in territorio di Mendrisio (autostrada A2 in direzione nord) a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 115 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vigeva un limite di 80 km/h.
b. Fermato dalla polizia cantonale il 22 marzo 2021 nell'ambito di un normale controllo della circolazione, è risultato che il suo veicolo era oggetto di un'infrazione ancora in sospeso. Interrogato quello stesso giorno sui fatti del 28 febbraio 2017, pur accettando le risultanze del rilevamento tecnico della velocità, ha negato di essere stato a conoscenza del vigente limite di velocità e di essersi reso conto di circolare a velocità eccessiva. Rilevato come fosse passato molto tempo, non ha saputo indicare con precisione da dove provenisse e dove fosse diretto, limitandosi a indicare che probabilmente stava tornando dal lavoro. Preso atto che sarebbe stato segnalato alla Sezione della circolazione per eventuali provvedimenti, ha infine eletto domicilio legale presso lo studio dell'avv. PA 1.
c. Preso atto del rapporto di polizia del 1° aprile 2021, con decisione del 6 maggio successivo la Sezione della circolazione ha fatto divieto ad RI 1 di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per la durata di 12 mesi (dal 6 novembre 2021 al 5 novembre 2022 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 e 45 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51). La risoluzione è stata intimata mediante invio postale direttamente al conducente in Moldavia.
d. Per i fatti del 28 febbraio 2017, con decreto di accusa del 26 luglio 2021 - regolarmente intimato al domicilio legale eletto dal conducente - il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr, proponendone la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni
e. L'8 febbraio 2022 RI 1 è stato fermato al valico doganale di Chiasso e successivamente condotto presso la gendarmeria di Mendrisio, poiché non autorizzato a condurre su suolo elvetico. A suo dire, in quell'occasione avrebbe per la prima volta preso atto del divieto di condurre emanato nei suoi confronti il 6 maggio 2021.
C. Con giudizio del 15 giugno 2022 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Riconosciuta l'irregolarità della notifica postale della decisione impugnata, l'Esecutivo cantonale ha ammesso che il conducente ne era stato messo al corrente al più presto l'8 febbraio 2022, ritenendo comunque tale aspetto irrilevante dato che la tempestività del ricorso non era contestata. Ha poi lasciato irrisolta la questione della violazione del diritto di essere sentito lamentata dal conducente, che ha ritenuto in ogni caso sanata in quella sede. Pur riconoscendo che la precedente istanza non aveva atteso l'esito del procedimento penale, ha annotato che l'accertamento dei fatti successivamente operato dall'autorità penale coincideva con quello alla base della decisione impugnata, che - ha osservato - il conducente non aveva contestato con argomenti concreti in sede ricorsuale. Confermata la qualifica giuridica dell'infrazione, ha infine avallato la sanzione inflitta, corrispondente al minimo legale, ritenuta giustificata malgrado il lungo tempo trascorso dai fatti.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone, in via principale, l'annullamento insieme alla decisione dipartimentale. In via subordinata, chiede inoltre il rinvio degli atti all'Autorità inferiore per nuovo giudizio. In via ancor più subordinata, auspica l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'Autorità inferiore affinché fissi un nuovo periodo di validità del provvedimento che tenga conto dei mesi in cui è già stato oggetto di sanzione. Il ricorrente rimprovera anzitutto alla precedente istanza di avere ritenuto sanata la seria violazione del suo diritto di essere sentito. Lamenta poi che l'autorità dipartimentale si sia pronunciata senza attendere l'esito - rimasto peraltro incontestato - del procedimento penale. Si duole inoltre del fatto che, nonostante l'effetto sospensivo sul divieto di condurre del ricorso presentato al Consiglio di Stato, a seguito del fermo dell'8 febbraio 2022 sia stato aperto nei suoi confronti un nuovo procedimento amministrativo (attualmente sospeso insieme al nuovo procedimento penale pure avviato contro di lui), evidenziando anche di essere stato ripetutamente fermato dalla polizia alla guida della sua vettura, subendo di fatto già per circa due mesi la sanzione in realtà sospesa. Sostiene infine che il provvedimento inflittogli non sia più adeguato, ritenuto come gli errori procedurali commessi dalla Sezione della circolazione l'abbiano privato dell'effetto educativo ricercato.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), il richiamo - sollecitato dall'insorgente - dell'incarto n. 2022_1535 della Sezione della circolazione relativo ai fatti dell'8 febbraio 2022 non appare infatti idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.
2.1. Secondo costante giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1).
2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
2.3. In concreto, preso atto il 15 aprile 2021 del rapporto di polizia relativo ai fatti del 28 febbraio 2017, la Sezione della circolazione, derogando alla sua abituale prassi, non ha formalmente notificato l'avvio del procedimento amministrativo all'interessato, al quale non è neppure stata offerta la possibilità di presentare eventuali osservazioni in merito. Ritenuto come l'autorità amministrativa abbia emanato la sua decisione senza preventivamente interpellarlo, la violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente (cfr. pure art. 23 cpv. 1 LCStr) appare manifesta. Nemmeno la Sezione della circolazione l'ha del resto negata (cfr. risposta al Governo). Come correttamente rilevato dalla precedente istanza (cfr. decisione impugnata, consid. 4), la lesione può nondimeno essere considerata sanata, atteso che l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente davanti all'Esecutivo cantonale e ancora in questa sede; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. pure STA 52.2022.24 del 9 giugno 2022 consid. 2).
3.1. In materia di repressione delle infrazioni relative alla circolazione stradale, il diritto svizzero conosce notoriamente il sistema della doppia procedura penale e amministrativa: il giudice penale si pronuncia sulle sanzioni penali (multe, pene pecuniarie, ecc.) previste dalle disposizioni penali della LCStr (art. 90 segg. LCStr) e dal codice penale (art. 34 segg., 106 e 107 CP), mentre le autorità amministrative decidono le misure amministrative (ammonimento o revoca) previste dagli art. 16 segg. LCStr (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3). S'impone nondimeno un certo coordinamento tra le due procedure. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). La sicurezza del diritto impone in effetti di evitare che l'indipendenza del giudice penale e di quello amministrativo conducano a giudizi opposti, resi sulla base degli stessi fatti (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3.2 e rimandi). L'autorità amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2 e rimandi, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). Per giurisprudenza, nell'interesse dell'unità e della sicurezza del diritto (oltre che per ragioni riconducibili alle peculiarità della procedura penale, cfr. DTF 119 Ib 158 consid. 2c/bb), l'autorità amministrativa è di riflesso tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una pronuncia penale passata in giudicato; e ciò, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (cfr. DTF 121 II 214 consid. 3a, 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STF 1C_482/2015 del 15 marzo 2016 consid. 3.3; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, Vorbemerkungen zu Art. 16 ff., n. 13; cfr. anche Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag 689). Ne va diversamente nei casi in cui non vi sono dubbi sulla sussistenza dell'infrazione, ad esempio perché la violazione delle norme della circolazione emerge da risultanze probatorie ammesse (cfr. DTF 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STA 52.2019.13 del 12 giugno 2019 consid. 3.1 e rif.).
3.2. In concreto dagli atti emerge che il 28 febbraio 2017 RI 1, circolando in direzione nord sull'autostrada A2 in territorio di Mendrisio, ha superato di 35 km/h la velocità massima consentita, così come illustrato in narrativa (cfr. rapporto di polizia del 1° aprile 2021 agli atti). Sulla base di questi fatti, senza attendere l'esito del procedimento penale, il 6 maggio 2021 la Sezione della circolazione ha pronunciato il qui controverso divieto. È ben vero che, come visto, l'autorità amministrativa è tenuta in linea di principio a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una pronuncia penale passata in giudicato. In concreto però l'autorità poteva non avere dubbi sulla sussistenza dei fatti, ritenuto che erano stati ammessi dall'insorgente stesso, che, interrogato dalla polizia dopo un normale controllo della circolazione in cui era incappato a distanza di quattro anni, aveva anche espressamente accettato le risultanze del rilevamento tecnico di velocità (cfr. verbale d'interrogatorio del 22 marzo 2021, pag. 3). Posto che il conducente - come visto - ha espressamente riconosciuto i riscontri probatori a suo carico (rilevamento tecnico di velocità), ammettendo inequivocabilmente i fatti alla base della contravvenzione, alla luce della giurisprudenza sopraesposta v'è da ritenere che la Sezione della circolazione poteva tutto sommato emanare la sua decisione, senza aspettare quella penale. Nel momento in cui il ricorrente si è aggravato davanti al Governo la questione era in ogni caso da considerare superata a fronte del decreto d'accusa del 26 luglio 2021, cresciuto in giudicato, che lo ha riconosciuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per aver circolato sull'autostrada A2 alla velocità di 115 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h. Fatti, questi, da cui neppure in questa sede v'è motivo di scostarsi.
4.1. L'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera (art. 45 cpv. 1 OAC). Secondo l'art. 16 cpv. 2 LCStr, le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente. Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).
4.2. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità in autostrada di 31-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF 128 II 131 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c e rif.). Indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.1). Il diritto in vigore dal 1° gennaio 2005 ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 35km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli. Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che può segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per ritenere che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di limitazione della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.2; STA 52.2019.383 del 12 novembre 2019 consid. 3.3 e rif.).
4.3. Nel caso in esame, come visto, dagli atti emerge che il 28 febbraio 2017 RI 1 ha circolato in autostrada superando di 35 km/h la velocità massima consentita (80 km/h) sul tratto che stava percorrendo, così come illustrato in narrativa. Reato, accertato in sede penale, per il quale, in applicazione dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, è stato sanzionato con decreto d'accusa del 26 luglio 2021, passato in giudicato (cfr. consid. Bd). Ora, l'adempimento dei presupposti oggettivi di una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr è pacifico. Secondo i criteri schematici posti dalla giurisprudenza, l'esistenza di una messa in pericolo (seppur soltanto astratta) accresciuta può infatti essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto, indipendentemente dalle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione.
4.4. Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che, secondo i citati criteri schematici posti dalla giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi; cfr., fra le tante, STA 52.2021.189 citata consid. 3.5). Ciò sempre che non si possa considerare che il ricorrente possa valersi di un'eccezione a tale schematismo, in particolare se poteva avere seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva il limite di 80 km/h. Posto come la presenza della segnaletica è pure dimostrata dalla decisione dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) del 7 febbraio 2017 concernente le regolamentazioni del traffico a causa di cantieri sulla strada nazionale N2 Cantone Ticino (prodotta dalla Sezione della circolazione al Governo), non si ravvisano motivi - né il ricorrente ne adduce - che gli avrebbero reso impossibile scorgere e rispettare il segnale di limitazione della velocità a 80 km/h. In queste circostanze, il fatto di non essersi accorto della riduzione del limite di velocità dimostra semmai che non prestava la dovuta attenzione alla segnaletica stradale mentre si trovava alla guida (cfr. STF 6B_1397/2020 citata consid. 3.2, 1C_358/2015 citata consid. 5.1). La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di stabilire che il fatto di non prestare la dovuta attenzione alla velocità massima segnalata costituisce di massima una negligenza grave (cfr. STF 1C_358/2015 citata consid. 5.1, 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4). Ne discende che l'insorgente non aveva e non poteva in ogni caso avere alcun serio motivo per ritenere di trovarsi in una zona in cui non vigeva il limite di 80 km/h. Non sussistendo quelle particolari circostanze esatte dalla giurisprudenza per negare l'adempimento dell'elemento soggettivo, va mantenuto lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 35 km/h in autostrada - indipendentemente dalle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e dall'effettivo pericolo creato - è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. Un simile schematismo è infatti indispensabile per assicurare la parità di trattamento tra i conducenti in un campo in cui le infrazioni sono commesse in massa (DTF 132 II 234 consid. 3; STF 1C_293/2009 citata consid. 2.3.2).
5.1. L'insorgente è stato oggetto nel 2014 di un divieto di condurre della durata di tre mesi per un'infrazione grave, che ha finito di scontare il 4 agosto 2014. Il 28 febbraio 2017 - ovvero prima dello scadere dei cinque anni dal giorno in cui ha finito di scontare la precedente misura - egli si è, come appena visto, reso autore di un'altra infrazione grave. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, in concreto la durata del divieto di condurre non può in ogni modo essere inferiore a 12 mesi.
5.2. Il ricorrente pretende che si prescinda dalla sanzione, che, a fronte del lungo tempo trascorso dai fatti (occorsi il 28 febbraio 2017), avrebbe ormai perso la sua finalità educativa. A torto, come già rilevato dal Governo. In materia di circolazione stradale, dopo la revisione del LCStr entrata in vigore il 1° gennaio 2005 (e l'adozione nella legge dell'art. 16 cpv. 3 seconda frase), la durata minima della revoca della licenza di condurre non può di principio essere ridotta in ragione di una violazione del diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole sancito dall'art. 29 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101; cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.2). Il Tribunale federale ha tuttavia riservato il caso in cui questo lasso di tempo sia tanto ampiamente superato da far perdere al provvedimento di revoca ogni effetto educativo (cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.3). Se la violazione del principio di celerità è stata constatata a più riprese, nella sua più recente giurisprudenza il Tribunale federale ha ritenuto, anche nell'ipotesi di una durata della procedura giudicata contraria al principio di celerità (di 9 anni e 3 mesi), che la stessa non fosse tale da giustificare eccezionalmente di rinunciare alla revoca della licenza di condurre (cfr. STF 1C_190/2018 del 21 agosto 2018 consid. 5.1; cfr. pure STF 1C_41/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2.2, 1C_208/2019 del 2 ottobre 2019 consid. 2.1, 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 4.3, in: RtiD I-2014 n. 47). In concreto, al di là delle ragioni per cui il procedimento penale ha languito per quasi quattro anni e mezzo, occorre considerare che la procedura amministrativa è durata complessivamente meno di 18 mesi (concludendosi a cinque anni e otto mesi dai fatti). In queste circostanze, contrariamente a quanto preteso nel gravame, non si giustifica di rinunciare a sanzionare l'insorgente, non avendo il tempo sin qui trascorso privato il controverso provvedimento del suo scopo preventivo-educativo. Nel vuoto cade la censura del ricorrente secondo cui il Governo si sarebbe limitato a negare la possibilità di una rinuncia (o riduzione, invero neppure richiesta in quella sede e comunque, come visto, di principio esclusa, cfr. pure Mizel, op. cit., n. 7.2, pag. 30) della sanzione senza meglio approfondire la tesi sostenuta nel gravame (cfr. ricorso, pag. 8).
5.3. Il provvedimento amministrativo della durata di 12 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può dunque che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui l'insorgente si è reso protagonista (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore ecc.) - qui peraltro nemmeno invocate -, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).
L'insorgente avrebbe dovuto scontare la misura dal 6 novembre 2021 al 5 novembre 2022, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura. Quest'ultimo non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, a maggior ragione se si considera che l'infrazione risale a febbraio 2017 e che, come appena ricordato, le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.
7.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera