Incarto n. 52.2020.314
Lugano 14 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2020 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 3 giugno 2020 (n. 2977) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 5 marzo 2020 con cui la Sezione della circolazione gli ha ordinato di sottoporsi a un accertamento medico e laboratoristico preliminare della sua idoneità alla guida di veicoli a motore;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, nato il 20 febbraio 1968, è titolare di una licenza di condurre.
b. Il 15 luglio 2019 è stato interrogato dalla polizia cantonale in relazione ai suoi acquisti e consumi di stupefacenti. In quell'occasione ha in particolare preso atto che, nel corso di un'inchiesta per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, una terza persona, il 19 giugno 2019, aveva dichiarato alle autorità inquirenti di avergli venduto 4 grammi di cocaina, sotto forma di buste/dosi da 0.7-0.8 grammi l'una al prezzo unitario di CHF 90.-, nel periodo febbraio-maggio 2019. Affermazione, questa, che RI 1 ha contestato, negando qualsiasi acquisto di sostanze (cfr. verbale d'interrogatorio del 15 luglio 2019 annesso al rapporto di segnalazione del 5 febbraio 2020).
c. A seguito di tali fatti, il 4 marzo 2020 il competente Procuratore pubblico ha emanato nei confronti di RI 1 un decreto di accusa per contravvenzione all'art. 19a della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), e meglio per aver consumato nel suddetto periodo la citata sostanza acquistata, proponendo una condanna a una multa di fr. 300.-.
B. Nel frattempo, preso atto del menzionato rapporto di segnalazione, il 5 marzo 2020 la Sezione della circolazione ha ordinato all'interessato di sottoporsi a un accertamento medico e laboratoristico preliminare (a sue spese) della sua idoneità alla guida, a cura di un medico del traffico SSML (di sua scelta). Gli ha inoltre impartito un termine di 30 giorni per produrre il relativo certificato, preavvisandolo che, in caso di mancato rispetto, avrebbe emanato una revoca preventiva della licenza di condurre.
C. Con giudizio del 3 giugno 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 avverso quest'ultimo provvedimento, che ha confermato. Il Governo ha essenzialmente ritenuto che la misura fosse giustificata alla luce degli atti di polizia, da cui emergerebbe un consumo irregolare di cocaina, suscettibile di influire sull'attitudine alla guida del ricorrente.
D. RI 1 impugna ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione della Sezione della circolazione. Il ricorrente contesta che vi siano i presupposti per disporre un accertamento della sua idoneità alla guida, ritenuto che né dal rapporto di polizia, né dal decreto d'accusa del 4 marzo 2020, frattanto cresciuto in giudicato, risulta che egli abbia guidato un veicolo sotto l'influsso di sostanze. Non vi sarebbe nemmeno la prova che egli faccia uso di droga; in sede penale, afferma, sarebbe sicuramente stato prosciolto se la sua opposizione al citato decreto non fosse stata dichiarata irricevibile dal Presidente della Pretura penale, in quanto tardiva.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, ribandendo i dubbi che sussistono sull'idoneità alla guida del ricorrente, a fronte del consumo di cocaina risultante anche dalla decisione penale passata in giudicato.
F. Con la replica l'insorgente si riconferma nelle sue domande e conclusioni. Delle sue ulteriori motivazioni si dirà, per quanto necessario, più avanti.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dal decreto d'accusa del 4 marzo 2020 prodotto dalla Sezione della circolazione. Le prove sollecitate in modo del tutto generico dall'insorgente (informazioni scritte, testi) non appaiono atte a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.
2.2. Secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a - e). Due fra questi sono la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti, che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b). La giurisprudenza del Tribunale federale ammette dal canto suo la possibilità di ordinare un chiarimento medico nel caso in cui vi sia un sospetto di dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, segnatamente allorquando sussistono concreti indizi che portano seriamente a dubitare dell'idoneità alla guida del conducente (STF 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2). Per ordinare delle verifiche non occorre invece che l'interessato sia sorpreso alla guida di un veicolo sotto l'influsso di stupefacenti, né che conduca un veicolo con a bordo degli stupefacenti (STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6, 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.2). Ciò in particolare ove si consideri che, come visto, l'elenco dell'art. 15d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo (STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi). La giurisprudenza riconosce inoltre la possibilità di trarre dal rifiuto del conducente di collaborare alla verifica della sua idoneità conclusioni per lui negative (cfr. DTF 124 II 559 consid. 5a; STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2).
3.2. Come accennato, dagli atti emerge che, in occasione del suo interrogatorio del 15 luglio 2019, il ricorrente - dopo aver ammesso un uso saltuario di marijuana in passato (dieci anni fa) - ha preso atto che, nel corso di un'inchiesta per infrazione alla LStup, una terza persona (da lui riconosciuta in una foto: "con lui un paio di volte al bancone abbiamo bevuto qualcosa assieme, presso il ristorante __________" a __________) aveva dichiarato alle autorità inquirenti: "a RI 1 ho venduto 4 grammi di cocaina, sotto forma di buste/dosi da 0.7-0.8 grammi l'una al prezzo unitario di CHF 90.-, nel periodo febbraio-maggio 2019". Egli ha dal canto suo contestato tale affermazione. Richiesto ancora di spiegare perché un certo giorno si era recato in quell'osteria per ripartire dopo soli 2 minuti ca., l'insorgente ha poi affermato di aver cercato invano una ragazza (che vi lavorava), bussando prima alla sua porta e poi a un'altra (cfr. verbale d'interrogatorio citato). Sta di fatto che, a fronte di queste risultanze, con decisione del 4 marzo 2020, passata in giudicato, il Procuratore pubblico ha condannato RI 1 a una multa di fr. 300.- per contravvenzione alla LStup, e meglio per aver nel periodo febbraio 2019-maggio 2019, a __________ e in altre località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, consumato 4 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata da __________.
3.3. Ora, se non già in base alle sole risultanze del rapporto di polizia, perlomeno alla luce della predetta condanna, bisogna ritenere che sussistono sufficienti elementi per dubitare dell'idoneità alla guida del ricorrente. Nulla impone in particolare di scostarsi da tale decisione, cresciuta in giudicato (dopo che l'opposizione contro di essa interposta dal ricorrente è stata dichiarata irricevibile dal Presidente della Pretura penale, cfr. ricorso, pag. 3). Anzitutto va ricordato che in virtù dei principi dell'unità dell'ordinamento giuridico e della sicurezza del diritto, che raccomandano per quanto possibile di evitare decisioni contradittorie, di regola l'autorità amministrativa deve attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato. A meno che non sussistano evidenti motivi per ritenere errati tali accertamenti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale, se assume nuove prove o se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.2, 136 II 447 consid. 3.1; STF 2C_21/2019 del 14 novembre 2019 consid. 4.2.1, 2C_89/2019 del 22 agosto 2019 consid. 3.1). Ipotesi, che qui non emergono e non sono nemmeno fatte valere dal ricorrente, se non in modo affatto generico. Anche se condotto in procedura sommaria, egli ben doveva del resto attendersi che nel corso della presente procedura sarebbero state considerate le risultanze di quel procedimento (cfr. pure l'intimazione del decreto d'accusa alla Sezione della circolazione; cfr. DTF 123 II 97 consid. 3c/aa; STF 1C_403/2020 del 20 luglio 2020 consid. 3 e rinvii). Da respingere sono dunque le generiche obiezioni dell'insorgente, che avrebbe semmai dovuto proporle in sede penale.
3.4. Ciò detto, va considerato che gli elementi scaturiti dalla procedura penale costituiscono sufficienti indizi concreti, atti a sollevare più di un dubbio sull'esistenza di un uso significativo di stupefacenti da parte del ricorrente e di una sua possibile problematica di droga, rilevante dal profilo del traffico. Gli stessi portano infatti a ritenere che egli ha assunto 4 g di cocaina (ripartiti in buste/dosi da 0.7-0.8 g) da febbraio a maggio 2019, ovvero che l'ha consumata a più riprese, sull'arco di più mesi (mediamente, almeno una volta al mese). Non si tratta quindi di un singolo episodio isolato, ma di un uso reiterato che non può essere ignorato. E ciò a prescindere dalla buona reputazione di conducente dell'insorgente, che come visto ha comunque a suo carico una condanna per consumo di stupefacenti e - per sua stessa ammissione - non è nuovo all'uso di tali sostanze (vedi il suo dichiarato passato uso di marijuana, cfr. verbale d'interrogatorio citato). In particolare va considerato che la cocaina è una droga "pesante", che presenta un potenziale di dipendenza molto elevato e per il suo effetto disinibitorio è assai pericolosa nella circolazione stradale (cfr. STF 1C_434/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.2; Manuale "Indizi per l'inidoneità a condurre" edito dal Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale" del 26 aprile 2000, ad 4.1; cfr. pure Isa Thiele, Neue Aspekte in der Fahreignungsbegutachtung beim Drogenkonsum, in: René Schaffhauser, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2005, Volume 34, San Gallo 2005, pag. 112 seg.). Per tale ragione, il predetto Manuale (ad 4.1) raccomanda di procedere a un'indagine già alla prima comunicazione della polizia o di un medico del consumo di questa sostanza (indipendentemente da una connessione con la circolazione stradale; cfr. pure Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 46 ad art. 15d SVG). Pur ritenendo che una singola assunzione provata di cocaina non basti a fondare il sospetto di una dipendenza (cfr. STF 6A.72/2006 del 7 febbraio 2007), a fronte dell'alto rischio di assuefazione, il Tribunale federale ammette che già un uso occasionale periodico di tale droga è atto a suscitare seri dubbi sull'idoneità alla guida (cfr. STF 1C_434/2016 citata consid. 2.2 con riferimenti e consid. 3.4, riguardante un conducente che, sull'arco di un anno e mezzo, aveva acquistato e consumato cocaina circa 25 volte [35 g]). In tal senso, anche la giurisprudenza di altri Cantoni ha considerato giustificato imporre degli accertamenti ai sensi dell'art. 15d cpv. 1 LCStr in presenza di ripetuti consumi occasionali di cocaina, anche se emersi al di fuori del contesto stradale (cfr. ad es. sentenza Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt VD.2018.245 del 28 febbraio 2019 consid. 2.4.3, riguardante una persona trovata in possesso di 0.4 g di cocaina, che assumeva occasionalmente droga nei week-end in concomitanza con eventi particolari; sentenza Verwaltungsgericht des Kantons Zürich VB.2016.00644 del 5 gennaio 2017 consid. 3.2, dove l'interessato, che deteneva 3 dosi [2.5 g] al momento di un controllo di polizia, ha ammesso di assumere cocaina da un paio d'anni, l'ultima volta due mesi prima).
3.5. Ferme queste premesse occorre concludere che, nel caso concreto, sussistono sufficienti dubbi sull'idoneità alla guida del ricorrente e meglio su una sua possibile dipendenza da droga ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr. Ne discende che, nell'esito, la misura adottata dalla Sezione della circolazione in applicazione dell'art. 15d cpv. 1 LCStr e tutelata dal Governo non può che essere confermata da questo Tribunale. Essa si avvera mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente. Il provvedimento risulta senz'altro proporzionato e giustificato; tanto più che l'autorità di prime cure ha (per il momento) rinunciato a revocare all'insorgente la patente a titolo preventivo e cautelativo in applicazione dell'art. 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
4.2. La richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della possibilità di essere accolta (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).
4.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia, ridotta per tener conto della sua precaria situazione economica, è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 700.- è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera