Incarto n. 52.2019.550
Lugano 27 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2019 di
RI 1 RI 2 RI 3 componenti la comunione ereditaria fu __________ patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 25 settembre 2019 (n. 4665) del Consiglio di Stato che accoglie l’impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la decisione del 26 giugno 2018 con cui il Municipio di Mendrisio ha negato la licenza edilizia per la costruzione di un nuovo capannone (part. __________, sezione Rancate);
ritenuto, in fatto
A. __________ era proprietario di un vasto terreno (part. __________, di 9'230 m2) - ora appartenente ad RI 3 (a seguito di divisione ereditaria del 29 marzo 2019)
ESTRATTO MAPPA N
B. a. Sul fondo, verso sud, vi è uno stabile (sub A, di 1'174 m2), edificato agli inizi degli anni ’90, che in passato era utilizzato per il deposito di contenitori vuoti e, successivamente, anche per il riempimento e stoccaggio di fusti con oli lubrificanti. A seguito di una conversione dell’attività, con permesso edilizio del 3 luglio 2006 (avviso n. 53975) nell’edificio è stata autorizzata la messa in funzione (da parte della T__________ SA) di un impianto di pressatura e imballaggio di rifiuti (plastica, carta e cartone) nonché il deposito provvisorio di materiale ferroso, destinati principalmente all’esportazione (per quantitativi in lavorazione in ogni caso non superiori alle 1'000 t/anno). Il 20 giugno 2008 è stata rilasciata su notifica un’ulteriore licenza edilizia per ampliare la superficie al servizio di tale attività (nuova piazzola di carico esterna).
b. Il 4 maggio 2007 __________ ha chiesto all’allora Municipio di Rancate la licenza edilizia per costruire a nord del fondo un nuovo capannone (m 60 x 40) ad uso deposito per i predetti rifiuti smaltiti dalla T__________ SA. Dopo aver raccolto l’avviso cantonale (n. 58727), con risoluzione del 5 novembre 2007 il Municipio, richiamato l’art. 63 cpv. 3 dell’allora legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), ha tuttavia sospeso la domanda sino alla scadenza della zona di pianificazione comunale frattanto adottata per il comparto Valera, ritenuto che il progetto contrastava o comunque rendeva più ardua la pianificazione in atto. La predetta decisione, confermata dal Consiglio di Stato l’11 giugno 2008, è stata ulteriormente tutelata dal Tribunale cantonale amministrativo che, con sentenza del 7 gennaio 2009 (n. 52.2008.229), ha respinto un ricorso interposto da __________ e dall’allora proprietaria del fondo (G__________ SA).
C. a. Il 20 aprile 2012, preso atto dell’avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 79799), il Municipio del Comune di Mendrisio (al quale si era frattanto aggregato Rancate) ha rila-sciato alla __________ SRL (insediatasi sul fondo al posto della T__________ SA) una licenza edilizia per formare in un settore dell’edificio esistente un deposito provvisorio di materiale di scavo non inquinato. Stando al progetto, sarebbero stati stoccati transitoriamente circa 300 m3 di materiale, senza alcuna lavorazione, né incremento di traffico.
b. Sentita l’autorità cantonale (avviso n. 90923), il 27 febbraio 2015 l’Esecutivo locale ha poi concesso a __________ un ulteriore permesso per formare due depositi temporanei di materiali atti all’esportazione. Il primo, su un’area del piazzale esterno, di materiale di scavo non inquinato (600 m3); il secondo, sotto la tettoia annessa all’edificio, di materiale di demolizione non separato (500 m3), delimitato da due muri a L. Secondo il progetto approvato, i nuovi depositi non avrebbero determinato alcun aumento di traffico, ritenuto che il predetto deposito provvisorio (ca. 300 m3) interno al capannone (supra consid. Ca) sarebbe stato eliminato.
D. a. Con domanda di costruzione dell’8 maggio 2015, __________ ha chiesto al Municipio di Mendrisio un’ulteriore licenza edilizia per costruire sul lato nord del fondo un nuovo capannone prefabbricato (di 2'532 m2), formato da un volume principale (m 60 x 40; h 12 m) e uno laterale (più basso e stretto, m 6 x 20), simile a quello della domanda del 2007, ma destinato allo stoccaggio di inerti e materiali edili. La relazione tecnica precisa che le operazioni svolte risultano ad oggi difficoltose a causa dell’impossibilità di operare su superfici al riparo da effetti atmosferici, che (...) si prevede esclusivamente la messa in deposito di materiale secco, inerte e non lavabile e che la nuova costruzione è finalizzata a migliorare e razionalizzare le attività ad oggi eseguite e non si prevede pertanto un aumento del traffico veicolare.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda di costruzione ha suscitato l’opposizione dell’associazione CO 1.
c. Dando seguito a una richiesta dell’autorità dipartimentale, il 28 gennaio 2016 l’istante in licenza ha puntualizzato che l’attività include anche il trattamento e lo smaltimento dei materiali. In sostanza, ha precisato che la struttura fungerebbe da piattaforma per il ritiro di inerti provenienti da cantieri ticinesi che - una volta lavorati e asciugati - sarebbero trasportati e depositati in Italia (indicando un quantitativo di 10'000 t/anno). Ha quindi specificato che, all’interno del nuovo capannone, sarà installato un frantoio (crusher track GCR 98), precisandone l’ubicazione, nonché le aree con i volumi da stoccare (800 m3 materiale asciutto di scavo e 600 m3 materiale asciutto di demolizione).
d. Su richiesta dell’Ufficio delle domande di costruzione (UDC) dell’11 marzo 2016, il 30 agosto 2016 l’istante in licenza ha prodotto un rapporto d’impatto ambientale (RIA) che dà atto di un vero e proprio centro di trattamento e riciclaggio di rifiuti edili, capace di trattare fino a 50'000 t di materiale all’anno.
e. Questa documentazione non ha dato luogo a nuove pubblicazioni.
f. Il 13 febbraio 2017 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno emesso il proprio avviso sfavorevole (n. 93248), integrato dalla valutazione rassegnata dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) sul RIA e del preavviso dell’Ufficio della pianificazione locale (UPL; secondo cui il progetto non sarebbe conforme al PR in vigore né alla pianificazione in divenire, alla luce dell’esame dipartimentale del 1° dicembre 2014 sul piano d’indirizzo elaborato dal Municipio). Dopo aver raccolto le osservazioni del 3 marzo 2017 dei membri della comunione ereditaria fu __________ (subentrata a quest’ultimo), il 20 aprile 2017 il Municipio ha negato la licenza edilizia, limitandosi a richiamare il carattere vincolante del predetto avviso.
g. Tale decisione è stata tuttavia annullata dal Consiglio di Stato che, con risoluzione del 28 febbraio 2018, ha rinviato gli atti al Municipio affinché rendesse una nuova decisione, pronunciandosi esso medesimo sulla conformità con il diritto comunale autonomo di sua competenza, incluso ove necessario il diritto in via di adozione.
E. Ripreso possesso dell’incarto, con decisione del 26 giugno 2018 il Municipio ha nuovamente rifiutato il permesso. Oltre a richiamare l’avviso cantonale negativo (n. 93248), ha considerato che l’insediamento non fosse conforme alla zona industriale Ia (art. 39 delle norme d’attuazione del piano regolatore, sezione di Rancate; NAPR) e disattendesse pure l’art. 28 NAPR (che vieta in tutto il comprensorio i depositi, gli scarichi e le deponie su fondi aperti).
F. Con giudizio del 25 settembre 2019, l’Esecutivo cantonale ha accolto il ricorso interposto dai membri della CE fu __________ contro la predetta decisione, che ha annullato rinviando gli atti al Municipio, affinché si pronunciasse ai sensi dei considerandi. Dopo aver puntualizzato che all’associazione opponente difettava la qualità di parte e disatteso una censura relativa al diritto di essere sentito, nel merito il Governo ha anzitutto ritenuto che, contrariamente a quanto indicato dall’autorità locale, il progetto fosse conforme alla zona industriale Ia e all’art. 28 NAPR, che bandisce solo i depositi a cielo aperto. Avuto riguardo al Piano di utilizzazione cantonale del comparto Valera (PUC-CV) allora in consultazione - che ha assimilato a uno studio pianificatorio in atto ai sensi dell’art. 84 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110) -, che prevede di attribuire il fondo part. __________ alla zona agricola (quale superficie per l'avvicendamento delle colture, SAC), ha nondimeno ritenuto che il Municipio, sentito il Dipartimento del territorio, fosse tenuto a pronunciarsi tramite formale provvedimento sull’applicazione alla fattispecie delle misure di salvaguardia e segnatamente in punto all’art. 62 LST (decisione sospensiva).
G. Con ricorso parziale, i membri della CE fu __________ impugnano ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che gli atti siano rinviati al Municipio, affinché rilasci la licenza edilizia. Dopo aver ripercorso i fatti e quanto già addotto davanti al Governo, rimproverano a quest’ultimo di aver travalicato le sue competenze, ingiungendo all’autorità di prime cure di sospendere per due anni la domanda di costruzione ex art. 62 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Negano in ogni caso che vi siano gli estremi per disporre una tale misura di salvaguardia, non essendo sufficientemente matura la pianificazione in divenire. Lamentano che la procedura sarebbe stata indebitamente procrastinata (in particolare, mediante due richieste atti dell’autorità dipartimentale, l’avviso cantonale emesso oltre un anno dopo la presentazione della domanda e gli infondati rifiuti del permesso). Al momento dell’inoltro della domanda, aggiungono, non vi sarebbe stato alcuno studio suscettibile di giustificare una decisione sospensiva. Ricordano infine come qualsiasi attività edilizia sul fondo sarebbe stata inibita tra il 2007 e il 2014 a causa della zona di pianificazione comunale. Una decisione sospensiva sarebbe quindi lesiva della garanzia della proprietà e della libertà economica.
H. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione pervengono l’UDC e il Municipio, chiedendo il rigetto del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso. L’associazione già opponente è rimasta silente.
I. Con la replica i ricorrenti si sono essenzialmente riconfermati nelle loro tesi, conclusioni e domande di giudizio. Così pure il Municipio e l’UDC in sede di duplica.
J. a. Mentre era pendente questa procedura, il fondo è stato pure interessato da altri due procedimenti di rilascio del permesso: uno scaturito da una domanda di costruzione inoltrata il 25 aprile 2018 (per la modifica parziale del materiale di lavorazione all’interno del capannone esistente), l’altro dalla domanda riattivata del 4 maggio 2007 (consid. Bb). Queste due domande - come risulta dal parallelo procedimento (inc. 52.2021.180) - sono state ampliate e modificate in modo sostanziale in corso di procedura, confluendo in due varianti: la prima (variante 1) prevede di trasformare lo stabile esistente in un centro di separazione e trattamento meccanico di rifiuti con una capacità fino a 46'000 t/anno di materiali (di cui 45'000 t di rifiuti inerti e 1'000 t/anno di altri rifiuti). La seconda - in aggiunta alla variante 1
b. Pendente procedura è pure sorta un’ulteriore vertenza dopo che, il 29 settembre 2020, l’autorità comunale ha constatato che sul fondo part. __________ risultavano depositati senza permesso, a cielo aperto, ca. 12’000-15'000 m3 di materiale di scavo, oltre a del materiale di demolizione. Ne è seguito un ordine di rimozione e un divieto di apporto di ulteriore materiale sfociato in una pronuncia del 21 aprile 2021 del Consiglio di Stato, che è stata impugnata da RI 3 e dalla L__________ SA davanti a questo Tribunale, con un gravame che verrà parimenti evaso in data odierna, con sentenza separata (inc. 52.2021.3/200).
Considerato, in diritto
1.2. 1.2.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che - come in concreto - rinvia la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore è in linea di principio una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid. 1.3, 135 V 141 consid. 1.1, 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo parziale (DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii, 133 V 477 consid. 4.2). Resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare a eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (DTF 138 I 143 consid. 1.2, 135 V 141 consid. 1.1, 134 II 124 consid. 1.3). Questo Tribunale si riferisce a questa prassi anche per le decisioni simili rette dalla LPAmm (cfr., tra tante, STA 52.2018.206 del 3 settembre 2018, 52.2016.430 del 20 dicembre 2018 consid. 2.1-2.2 confermata da STF 1C_75/2019 dell’8 marzo 2019 consid. 3.3).
1.2.2. In concreto, controverso è il giudizio con cui il Governo ha accolto il ricorso degli insorgenti, rinviando tuttavia gli atti al Municipio affinché (sentita l’autorità dipartimentale) si pronunci tramite formale provvedimento sull’applicazione alla fattispecie delle misure di salvaguardia della pianificazione (decisione sospensiva). Pur osservando che spetta formalmente al Municipio pronunciarsi, tale giudizio ha in pratica già rilevato che il PUC-CV configura uno studio pianificatorio in atto (ai sensi dell’art. 62 LST) e che il progetto si pone in contrasto con tale piano (che prevede di attribuire il fondo part. __________ alla zona agricola SAC). La decisione non lascia quindi più un vero margine d’azione all’autorità di prima istanza, che in buona sostanza deve solo dar seguito a quanto disposto dal Governo, sospendendo la domanda ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 LST (cfr. in tal senso pure ricorso pag. 10). Del resto è quanto indica in questa sede anche il Municipio, laddove conferma che procederà in tal senso (cfr. sua risposta pag. 2; cfr. pure risposta dell’UDC). Entro questi termini, il giudizio può quindi essere ritenuto impugnabile.
1.3. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, integrati dagli incarti edilizi acquisiti dall’UDC e dai paralleli incarti richiamati di questo Tribunale (n. 52.2019.352, 52.2021.180, 52.2021.3/200), riguardanti lo stesso fondo, noti alle parti (cfr. scritto alle parti del 5 agosto 2021).
1.4. Va inoltre precisato che, per difetto di qualità di opponente e, in seguito, di parte al procedimento, l’associazione CO 1, comunque rimasta silente, è stata esclusa dalla presente procedura (cfr. atto del 6 agosto 2021).
2.2. Giusta l'art. 62 cpv. 1 LST, che ricalca il previgente art. 65 LALPT, il Municipio o il Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in assenza di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto. Per l’art. 84 cpv. 1 RLst, uno studio pianificatorio è considerato in atto quando esiste un progetto sommario di piano, che consente di valutare l’incidenza della domanda di costruzione sul piano. Una domanda di costruzione è inoltre ritenuta in contrasto con un tale studio, quando l’esecuzione dell’opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso, in particolare nel caso di uno sfruttamento del suolo incompatibile con la destinazione prevista (cfr. art. 84 cpv. 2 lett. b RLst). L’art. 62 cpv. 2 LST specifica che il Municipio o il Dipartimento decidono immediatamente sull'oggetto sospeso oppure danno avvio alla procedura di espropriazione, se alla scadenza dei due anni il piano regolatore non è stato pubblicato o il piano d’utilizzazione cantonale (PUC) non è stato adottato. La decisione sospensiva - al pari del blocco edilizio (art. 63 LST; cfr. infra consid. 2.3) - è una misura di salvaguardia che attribuisce un effetto anticipato negativo al diritto in formazione, paralizzando l'applicazione del diritto vigente (cfr. Messaggio del 9 dicembre 2009, n. 6309, del Consiglio di Stato concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale [Messaggio LST], pag. 85; STA 52.2007.59 del 21 giugno 2007 consid. 2.1). La durata di questo provvedimento è, come visto, di due anni al massimo: tale limitazione temporale è dettata da fini di sicurezza del diritto e mira a indurre l'autorità a statuire con corretta sollecitudine (cfr. Messaggio LST, ad art. 61, pag. 85 seg.). Trascorso il periodo di sospensione senza che il PR sia stato pubblicato rispettivamente il PUC adottato, l'autorità è dunque tenuta a statuire sulla domanda di costruzione, secondo il diritto in vigore al momento della decisione stessa (cfr. art. 62 cpv. 2 LST; Messaggio LST, ad art. 61, pag. 85 seg.; STA 52.2014.414/428 del 1° ottobre 2015 consid. 2, 52.2007.103 del 5 giugno 2007 consid. 2.1; Scolari, op. cit., n. 463 ad art. 65 LALPT e n. 433 ad art. 57 LALPT e rimandi). Secondo l'art. 62 cpv. 2 LST, resta comunque riservata l'ipotesi di un immediato avvio di una procedura di espropriazione formale per l'acquisto dei diritti necessari (cfr. Messaggio LST, ad art. 61, pag. 86; STA 52.2015.121/236 del 5 aprile 2017 consid. 2.2; Scolari, loc. cit.).
2.3. In base all'art. 63 cpv. 1 LST, dalla data di pubblicazione del piano regolatore e sino all’approvazione del Consiglio di Stato, come pure dalla data di adozione del piano di utilizzazione cantonale di cui all’articolo 45 e sino all’approvazione del Gran Consiglio, non si possono attuare modifiche edilizie o altri interventi contrari alle previsioni del piano. Il blocco edilizio, prosegue la norma (cpv. 2), decade se il Consiglio di Stato, rispettivamente il Gran Consiglio, non approvano il piano entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione, rispettivamente di adozione. Neppure il blocco edilizio conferisce effetto anticipato positivo al diritto in formazione. Al pari della decisione sospensiva, esso inibisce tuttavia qualsiasi iniziativa edilizia che non sia pienamente conforme alle previsioni del PR pubblicato rispettivamente del PUC adottato dal Governo. Il blocco edilizio dura due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione del PR o della data di adozione del PUC. Trascorsi due anni al massimo da questo termine, senza che il Consiglio di Stato abbia approvato il PR rispettivamente il Gran Consiglio approvato il PUC, le restrizioni decadono e la domanda di costruzione deve essere decisa in base al diritto in vigore a quel momento (cfr. Messaggio LST, ad art. 62, pag. 86; STA 52.2015.121-236 citata consid. 2.3, 52.2014.414/428 citata consid. 2, 52.2009.63 del 20 aprile 2009 consid. 4.1, 52.2007.103 citata consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 468 in combinazione con n. 433 ad art. 66 LALPT).
3.2. Ferma questa premessa, è certo che nel momento in cui si è pronunciato il Governo (25 settembre 2019) la procedura per l’adozione del PUC-CV era da tempo avviata. Essa era invero già in corso anche quando ha deliberato il Municipio, il 26 giugno 2018: la procedura del PUC-CV è infatti stata formalmente avviata il 13 aprile 2018 (cfr. art. 45 cpv. 1 LST; risposta dell’UDC al Governo del 18 settembre 2018), successivamente all’attuazione di alcune modifiche del piano direttore. Il progetto del PUC-CV - che prevede in generale una valorizzazione naturalistica e di svago del comparto e di attribuirne una vasta porzione, incluso il fondo part. __________, alla zona agricola quale superficie per l'avvicendamento delle colture (SAC) - è stato in seguito posto in consultazione dal 4 febbraio al 26 aprile 2019 (art. 45 cpv. 2 LST). Nel frattempo, il 13 marzo 2020, il Governo l’ha inoltre adottato (art. 45 cpv. 3 LST), confermando - per quanto qui interessa - l’assetto prospettato per il fondo (cfr. pure Messaggio n. 7798 per l’approvazione del PUC Valera e richiesta di un credito di investimento di CHF 16’900’000.- per la sua attuazione e relativi allegati). Ciò detto, non v’è quindi dubbio che, applicando il diritto in vigore al momento in cui si è pronunciato - conformemente alla prassi costante di questo Tribunale (supra consid. 2.1) - il Governo non poteva ignorare che il progetto in questione - volto a realizzare un centro di separazione e lavorazione meccanica degli inerti con una capacità fino a 50'000 t/anno - si poneva in chiaro contrasto con la destinazione agricola di alta qualità prevista dal progetto del PUC-CV e, di riflesso, che dovesse essere sospeso in applicazione dell’art. 62 LST. Decisione, questa, che avrebbe peraltro verosimilmente già dovuto prendere il Municipio il 26 giugno 2018, vista la procedura del PUC-CV già avviata oltre due mesi prima (cfr. in tal senso, inc. 52.2021.180, richiesta atti dell’UDC del 28 giugno 2018, pag. 3, incarto municipale relativo alla domanda di costruzione del 25 aprile 2018).
3.3. Contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, all’applicazione delle predette norme non osta alcun ritardo indebito imputabile alle istanze inferiori. Anzitutto va rilevato che, nella misura in cui la loro censura si riferisce anche ad altre procedure edilizie (quali la domanda di costruzione del 2007, cfr. supra consid. Bb e Ja), la stessa esula evidentemente da questa lite. Per quanto riguarda invece la presente procedura, se è ben vero che la domanda di costruzione risale formalmente all’8 maggio 2015, come visto, va tuttavia considerato che la stessa è stata successivamente ampliata e modificata in modo sostanziale con l’inoltro del RIA il 30 agosto 2016 (cfr. DTF 139 II 263 consid. 8.4; cfr. pure BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). Non è poi dato di vedere come si possa rimproverare all’autorità di prime cure di aver indebitamente procrastinato l’evasione della domanda, ad esempio di aver atteso dal 2 settembre 2016 al 13 febbraio 2017 per emettere l’avviso cantonale nonostante 3 solleciti. Considerato che la SPAAS ha di principio tre mesi per rendere la propria valutazione sul RIA (cfr. art. 12b cpv. 1 dell’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente del 19 ottobre 1988 [RS 814.011; OEIA] e art. 12 cpv. 1 lett. b e 2 del relativo regolamento cantonale d’applicazione del 20 marzo 2007 [ROEIA; RL 831.150]) e che i Servizi generali del Dipartimento del territorio emanano il loro avviso sul progetto d’impianto e sull’EIA solo una volta ricevuta tale valutazione e i relativi atti (art. 12 cpv. 5 ROEIA), in un simile lasso di tempo non è ravvisabile alcun diniego di giustizia formale. Analoga riflessione vale per la tempistica della decisione del Municipio del 20 aprile 2017, che è stata resa dopo aver offerto ai ricorrenti la possibilità di esprimersi sull’avviso cantonale sfavorevole (cfr. loro osservazioni del 3 marzo 2017). Simile deduzione può inoltre essere tratta per il successivo giudizio del 28 febbraio 2018, con cui il Governo, accogliendo il gravame inoltratogli 9 mesi prima dai ricorrenti (il 22 maggio 2017), ha annullato la risoluzione municipale, rinviando gli atti all’Esecutivo locale per pronunciarsi esso stesso sulla conformità del progetto con il diritto comunale autonomo oltre che con il diritto in via di adozione. A quest’ultima decisione di rinvio, una volta cresciuta in giudicato incontestata, è poi seguita, in tempi invero un po’ lenti, ma non ancora inaccettabili, la decisione municipale del 26 giugno 2018 (2° rifiuto del permesso) e quella qui impugnata (25 settembre 2019), emanata dopo 14 mesi dall’inoltro del ricorso (che non avrebbe peraltro avuto un esito diverso nemmeno se fosse stata emanata parecchi mesi prima). Avuto riguardo allo svolgimento della procedura, non è quindi possibile rimproverare alle istanze inferiori di essere incorse in una ritardata giustizia (cfr. supra consid. 2.1). A maggior ragione se si considera che in corso di procedura sono state pure violate delle norme essenziali di procedura (pubblicazione del progetto di variante soggetto ad EIA, lesione di diritti di terzi, ecc. cfr. infra consid. 5), il cui rispetto avrebbe invece già da solo comportato un inevitabile allungamento dell’intero iter.
3.4. Va poi in ogni caso ricordato che all’adozione di una misura ai sensi degli art. 62 seg. LST inerisce un importante interesse pubblico, ovvero quello di attuare il mandato costituzionale della pianificazione del territorio (art. 75 Cost.), che può evidentemente essere raggiunto soltanto se un progetto di piano dell’utilizzazione - una volta in vigore - possa effettivamente esplicare i propri effetti (cfr. pure STF 1C_550/2017 citata consid. 2.3.1; DTF 118 Ia 510 consid. 4d). Tale interesse appare allo stadio attuale superiore a quello privato dei ricorrenti a poter realizzare sul fondo un centro di trattamento meccanico di inerti con una capacità di 50'000 t/anno, richiamandosi all’attuale quadro pianificatorio (zona industriale Ia). La realizzazione di un simile impianto - che è idoneo a produrre un notevole aggravio sull’ambiente (su un terreno che è peraltro ubicato in un settore Au vicino alla falda freatica del piano del Laveggio, oltre che nelle adiacenze dell’argine di questo fiume [ca. 80 m] e in prossimità di aree ad alta biodiversità, cfr. RIA agosto 2016, pag. 28 e 37; cfr. pure inc. 52.2021.180, RIA dicembre 2018, pag. 47, 48, 62) - è infatti chiaramente atta a pregiudicare la pianificazione in corso. In queste circostanze, la sospensione della domanda si rivela quindi del tutto giustificata e proporzionata, e in particolare necessaria a impedire che possa essere vanificata o comunque resa più ardua l’attuazione della pianificazione in divenire. Cadono quindi nel vuoto anche le censure con cui i ricorrenti lamentano genericamente una lesione della garanzia della proprietà e della libertà economica.
Stante quanto precede, immune da violazioni del diritto risulta dunque il giudizio impugnato, che ha retrocesso gli atti al Municipio per decretare la sospensione della domanda. Considerato tuttavia che, il 13 marzo 2020, il Governo ha, come detto, adottato il PUC-CV e che, per legge, è subentrato il blocco edilizio, va da sé che il Municipio dovrà a questo punto pronunciarsi in tal senso e richinarsi sulla domanda sospesa non appena trascorso il periodo di due anni dalla data di adozione del PUC (13 marzo 2022; cfr. art. 63 cpv. 2 LST). Resta tuttavia ben inteso che, prima di questo momento, il Municipio dovrà sanare le gravi violazioni formali in cui è incorso, di cui si dirà al seguente considerando (consid. 5).
5.1. Per principio, le varianti soggiacciono alla procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione. In quest'ottica, l'art. 16 cpv. 1 LE dispone che la procedura di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente. L'obbligo di pubblicizzare la domanda di variante mira essenzialmente a salvaguardare i diritti di opposizione di eventuali interessati. Varianti che modificano in misura rilevante il progetto approvato o in via di approvazione soggiacciono per principio alla procedura ordinaria; a maggior ragione laddove richiamano l'applicazione di disposizioni del diritto federale o cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale (cfr. STA 52.2018.171 del 27 maggio 2019 consid. 3.1, 52.2013.250-251-252 del 23 giugno 2014 consid. 2.1, 52.2004.311 del 26 ottobre 2004 consid. 2, 52.2003.278 dell'8 ottobre 2003 consid. 2.2).
5.2. Qualora la costruzione o trasformazione di un impianto possa gravare notevolmente sull’ambiente, occorre procedere a un esame dell’impatto sull’ambiente (cfr. art. 10a della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983; LPAmb; RS 814.01). Secondo l’OEIA, nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti, sono in particolari sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente gli impianti per la separazione o il trattamento meccanico con una capacità superiore a 10’000 t di rifiuti all’anno (cfr. art. 1 e allegato 1, n. 40.7 lett. a; cfr. pure UFAM, Manuale EIA, Direttiva della Confederazione per l’esame dell’impatto sull’ambiente, Modulo 2 [stato 13 marzo 2012], pag. 18). Qualora una domanda di costruzione riguardi un impianto soggetto a tale esame, nel quadro della procedura di rilascio della licenza edilizia vanno rispettati i principi e i diritti procedurali ancorati nell’OEIA e nel relativo regolamento di applicazione (ROEIA). In particolare, il RIA deve essere reso accessibile al pubblico nell’ambito e secondo le medesime modalità di deposito della domanda di costruzione (cfr. art. 15 cpv. 1 OIEA, 9 cpv. 1 ROEIA). L’autorità decisionale provvede a pubblicare sul Foglio ufficiale un avviso che indica il luogo e le modalità per la consultazione del RIA, che deve poter essere consultato durante almeno 30 giorni, anche se la procedura decisiva applicabile prevede termini più brevi (cfr. art. 15 cpv. 2 e 4 OEIA; art. 9 cpv. 2 e 3 ROEIA; art. 10a LE). Conformemente a queste esigenze, la legge edilizia prevede che in caso di progetti relativi a un impianto soggetto all’EIA il termine di pubblicazione della domanda è di 30 giorni (anziché di 15 giorni; 6 cpv. 1 LE) e che della pubblicazione deve essere dato avviso sul Foglio ufficiale (cfr. art. 10a LE che fa riferimento al diritto di ricorso delle organizzazioni ai sensi degli art. 12 cpv. 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 [LPN; RS 451] e 55 LPAmb). 5.3. In concreto, come visto, l’oggetto della domanda di costruzione dell’8 maggio 2015 è stato modificato in modo sostanziale nel corso della procedura, con un progetto che è stato sottoposto a esame d’impatto ambientale, rientrando abbondantemente negli impianti di cui all’allegato 1 OEIA, n. 40.7. Sennonché tale variante non ha manifestamente fatto oggetto di una nuova pubblicazione, rispettosa in particolare dei termini e delle formalità imposte dagli art. 15 OIEA, 9 ROEIA e 10a LE (pubblicazione di 30 giorni, avviso sul Foglio ufficiale, possibilità di consultare il RIA). Non v’è quindi chi non veda come siano stati crassamente violati dei disposti essenziali di procedura e i diritti procedurali di terzi (incluse eventuali organizzazioni ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPAmb). Come indicato poc’anzi, è quindi chiaro che - prima di richinarsi sulla domanda sospesa - il Municipio dovrà recuperare l’omessa pubblicazione, nel rispetto delle norme sopraricordate, salvaguardando i diritti di eventuali interessati (cfr. in tal senso RDAT II-1996 n. 27 consid. 4).
6.2. Dato l’esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dei ricorrenti, in solido. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2’500.-, dedotto l’importo già versato a titolo di anticipo, è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera