Incarto n. 52.2018.233
Lugano 5 luglio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso dell'11 maggio 2018 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 10 aprile 2018 (n. 1664) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo, con effetto immediato;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui ricorrente, è nato l'8 dicembre 1981 ed è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. B). Pittore e gessatore di professione, negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):
8 maggio 2003 revoca della licenza di condurre di 1 mese e 15 giorni per un'infrazione grave (eccesso di velocità);
23 dicembre 2005 revoca della licenza di condurre di 1 mese a seguito di un'infrazione medio grave (eccesso di velocità);
8 giugno 2006 revoca della licenza di condurre di 2 mesi per infrazione lieve (eccesso di velocità);
11 dicembre 2007/
29 febbraio 2008 revoca della licenza di condurre di 3 mesi a seguito di un'infrazione lieve (distanza insufficiente da un veicolo antistante, urtato posteriormente); la misura, dimezzata (grazie alla partecipazione ad un corso di educazione stradale), è stata scontata il 28 febbraio 2008;
13 settembre 2010/
16 giugno 2011 revoca della licenza di condurre di 10 mesi per grave infrazione (eccesso di velocità; duplice sorpasso della doppia linea di sicurezza e manovra di sorpasso sulla destra); la sanzione, ridotta a 7 mesi (grazie alla partecipazione a un corso di educazione stradale), è stata scontata il 16 giugno 2011;
7 marzo 2012 revoca della licenza a tempo indeterminato (con periodo di sospensione fino a novembre 2013) a seguito di un grave eccesso di velocità (commesso il 16 ottobre 2011) e guida in stato di inettitudine per influsso di sostanze psicoattive (avvenuta il 4 novembre 2011); riammesso alla guida il 31 luglio 2014 (sulla base di una perizia psico-tecnica favorevole e un certificato medico attestante l'affrancazione controllata dal consumo di sostanze).
B. a. Il 5 dicembre 2017, alle ore 11.35, RI 1 ha percorso la via __________ (in direzione est-ovest), nell'abitato di , alla guida della vettura __________ targata __________ (di proprietà di terzi) ad una velocità punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 77 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vige un limite di 50 km/h. Interrogato dalla polizia comunale, il ricorrente non ha negato gli estremi dell'infrazione, accettando in particolare le risultanze del rilevamento tecnico e dichiarando di non aver prestato attenzione alla velocità a cui circolava; ha nondimeno precisato che, in quel frangente, non vi erano altri utenti (veicoli o pedoni) sulla strada, scusandosi inoltre per l'accaduto. b. Preso atto del rapporto di polizia, la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. In sede di osservazioni RI 1 ha in particolare nuovamente ammesso la propria responsabilità, giustificando il sorpasso con le grandi dimensioni del veicolo, superiori alla propria auto ().
C. a. Il 5 febbraio 2018, l'autorità amministrativa ha risolto di revocargli la licenza di condurre a titolo definitivo, con effetto immediato, stabilendo che nessun riesame sarà concesso prima di 5 anni dall'adozione del provvedimento. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a, 16c cpv. 2 lett. e della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
b. A seguito degli stessi accadimenti, mediante decreto di accusa del 22 febbraio 2018 il competente Procuratore pubblico l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr, condannandolo alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 40.-, corrispondenti a fr. 1'200.- (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni), oltre al pagamento di una multa di fr. 500.-. Avverso questo decreto RI 1 ha interposto opposizione; la procedura è tuttora prendente davanti alla Pretura penale.
D. Con giudizio del 10 aprile 2018, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso la predetta decisione. Premesso che oggetto di contestazione non erano i fatti risultanti dal rapporto di polizia e ritenuti dall'autorità di prime cure, ma piuttosto la loro qualifica giuridica, il Governo ha anzitutto indicato che non occorreva attendere l'esito della procedura penale. Riscontrata la sussistenza dell'infrazione grave ex art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr derivante dall'eccesso di velocità commesso il 5 dicembre 2017 e visti poi i precedenti accumulati dal ricorrente - in particolare la citata revoca del 7 marzo 2012 (scontata meno di cinque anni prima) -, la precedente istanza ha ritenuto che fosse-
ro dati gli estremi per la revoca a titolo definitivo, senza possibilità di riesame prima di cinque anni. Ha infine negato che le esigenze professionali addotte dal ricorrente, comunque non assolute, potessero condurre ad altro risultato.
E. Contro tale giudizio, con ricorso dell'11 maggio 2018 RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme al provvedimento della Sezione della circolazione, a cui chiede che siano retrocessi gli atti per "nuova decisione dopo la crescita in giudicato della decisione penale". In limite, postula la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Il ricorrente biasima le precedenti istanze di non aver atteso l'esito del procedimento penale tuttora pendente, prima di pronunciarsi sulla revoca. Al riguardo annota ora che andrebbe verificato, soprattutto, il "luogo esatto" in cui sarebbe avvenuto il presunto superamento di velocità (indicando che su quella via il limite di velocità cambia e aumenta a 80 km/h), dolendosi di non aver ancora potuto offrire in sede penale le "prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie". Ad ogni modo, ritiene il provvedimento impugnato ingiustificato vista l'entità del presunto sorpasso (che per "solo 2 km/h" configurerebbe un'infrazione grave). L'art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr sarebbe oltretutto inapplicabile stante il tempo trascorso (> di 5 anni) dai fatti sanzionati con la precedente revoca del 2012. Tutt'al più, conclude, potrebbe essergli inflitta una revoca d'ammonimento di tre mesi.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.
G. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure il ricorrente sollecita del resto l'assunzione di particolari prove.
2.2. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità all'interno della località di 21-24 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 126 II 196 consid. 2a). Indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.1). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione di tali eccessi di velocità (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2.1). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h all'interno della località costituisce quindi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di + 25 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli. Se il conducente ha dei precedenti, si applicano le misure viepiù severe previste dall'art. 16c cpv. 2 lett. b-e LCStr.
3.2. È indiscutibile che superando di 27 km/h la velocità massima consentita nell'abitato di __________, così come illustrato, RI 1 ha commesso un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, sia dal profilo oggettivo sia soggettivo. Secondo i criteri schematici posti dalla citata giurisprudenza, l'esistenza di una messa in pericolo accresciuta può infatti essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto (+ 27 km/h, all'interno della località), il quale di principio è già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che quando il sorpasso del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi; cfr. anche, fra le tante: STA 52.2016.412 del 3 febbraio 2017 consid. 3.3). Giurisprudenza schematica da cui, in concreto, non emergono, né sono del resto fatte valere ragioni particolari per scostarsi (cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.2 e rimandi).
3.3. Ne discende che, dal momento che il 7 marzo 2012 gli era stata inflitta una revoca a tempo indeterminato senza possibilità di riesame fino a novembre 2013 ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, l'infrazione grave perpetrata il 5 dicembre 2017 da RI 1 - plurirecidivo in pochi anni - comporta inevitabilmente la revoca definitiva della licenza di condurre ex art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr. Una siffatta misura si sarebbe peraltro imposta anche se il sorpasso di velocità fosse stato di "soli" +21 km/h e, di riflesso, l'infrazione fosse stata "medio grave" ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr; STA 52.2012.70 citata; cfr. anche Mizel, op. cit., pag. 400). Cadono dunque nel vuoto anche le sommarie doglianze riferite all'entità del sorpasso (supra, consid. 3.1 in fine) che solleva ora l'insorgente, il quale va in ogni caso ritenuto un conducente incorreggibile (cfr. Mizel, op. cit., pag. 401). A torto il ricorrente pretende che l'art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr non sarebbe applicabile, poiché sono trascorsi più di cinque anni dai fatti sanzionati con la revoca a tempo indeterminato del 2012 di cui si è detto. Determinante ai fini della decorrenza del termine di recidiva non è infatti l'epoca a cui risale l'infrazione anteriore, ma la fine dell'esecuzione della precedente revoca (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3; STF 1C_600/2015 del 1° marzo 2016 consid. 3.1; sentenza del Tribunale cantonale di Friburgo n. 603 2017 100 del 13 febbraio 2018 consid. 5a; cfr. inoltre citato Messaggio 31 marzo 1999, FF 1999 pag. 3863; André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, IV ed., Basilea 2015, n. 8 ad art. 16b e n. 10 ad art. 16c LCR). Anche se si potesse ammettere che, per la revoca di sicurezza ex art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, il termine di cinque anni non decorra dalla riammissione alla guida (in concreto: 31 luglio 2014), ma dalla scadenza del periodo di attesa di due anni che lo precede (cfr. in tal senso, Mizel, op. cit., pag. 606 seg.) - così come apparentemente dedotto dal Governo - nella fattispecie è evidente che quando RI 1 ha commesso il grave eccesso di velocità (5 dicembre 2017) il periodo di cinque anni prescritto dall'art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr non era comunque ancora spirato.
3.4. In conclusione, il provvedimento di revoca a titolo definitivo tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità è pure il periodo di attesa di cinque anni che lo accompagna: il riesame di una siffatta misura è infatti disciplinato dall'art. 17 cpv. 4 LCStr, secondo cui la licenza revocata definitivamente può essere nuovamente rilasciata alle condizioni dell'art. 23 cpv. 3 LCStr, che fissa inderogabilmente un periodo di attesa di cinque anni (cfr. STF 1C_287/2012 citata consid. 2.3 e STA 52.2012.70 citata consid. 4). Durata minima, questa, che non potrebbe peraltro essere ridotta neppure in presenza di necessità professionali di condurre un veicolo, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore (cfr. STF 1C_287/2012 citata consid. 2.4).
Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa (art. 71 LPAmm).
6.1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta, già per il fatto che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag; RL 178.300).
6.2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm, ma tiene comunque conto della sua situazione finanziaria.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera