Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2013.19
Entscheidungsdatum
30.06.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2013.19

Lugano 30 giugno 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 gennaio 2013 di

RI 1 patrocinato da:

contro

la decisione 12 dicembre 2012 del Consiglio di Stato (n. 7036) che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la decisione 4 luglio 2012, con cui il municipio di Bioggio ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per impiantare un nuovo vigneto (part. __________), in zona agricola;

ritenuto, in fatto

A. a. Con domanda di costruzione 6 febbraio 2012, CO 1, qui resistente, ha chiesto al municipio di Bioggio il permesso per realizzare un nuovo vigneto sul suo terreno (part. __________), a valle della casa d'abitazione, all'interno della zona agricola. La domanda è stata coordinata con la richiesta di autorizzazione per un nuovo impianto di produzione di vino ai sensi degli art. 60 della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1) e 2 cpv. 2 dell'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007 (ordinanza sul vino; RS 916.140). Il progetto prevede in particolare la messa a dimora, su una superficie terrazzata di 1'000 mq, un tempo vignata, di 557 nuove barbatelle, destinate ad ottenere altrettanti ceppi di vite, suddivisi in 16 filari sorretti da pali di sostegno (h = ca. 2 m), coltivati con la tecnica del Guyot semplice. Il vigneto, secondo la relazione tecnica, è di dimensioni contenute a carattere domestico; l'uso che verrà fatto dell'uva, precisa, è di natura privata, ad uso proprio.

b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda di costruzione si è opposto RI 1, qui ricorrente, proprietario del terreno vicino (part. __________), contestando in particolare la conformità di zona del previsto vigneto, esercitato solo a titolo ricreativo.

c. Fatto proprio l'avviso favorevole cantonale (n. 78859) - che ha ritenuto il terreno idoneo alla viticoltura (art. 2 cpv. 2 ordinanza sul vino) e l'impianto conforme alla zona agricola (art. 16a legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) - con unica decisione 4 luglio 2012, il municipio ha rilasciato aCO 1 la licenza edilizia, assieme all'autorizzazione esatta dalla legislazione agricola.

B. Con giudizio 12 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal vicino opponente avverso la predetta decisione municipale che ha concesso la postulata licenza edilizia, confermandola. Illustrato il diverso quadro normativo alla base del permesso edilizio e dell'autorizzazione retta dall'art. 60 LAgr e dall'ordinanza sul vino, il Governo ha dapprima ricordato le conclusioni dell'autorità dipartimentale in punto all'idoneità alla viticoltura del fondo in questione, rilevando poi che anche per quanto concerne la conformità dell'impianto alla zona agricola, conformemente all'art. 16a LPT e ad una consolidata giurisprudenza [..], la realizzazione del vigneto sarebbe giustificata e l'autorità cantonale ha, giustamente accordato il proprio consenso.

C. Con ricorso 7 gennaio 2013, RI 1 impugna ora il predetto giudizio governativo dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e sia negata la licenza edilizia. L'insorgente ribadisce in particolare che l'impianto del nuovo vigneto non sarebbe conforme alla zona agricola: l'attività sarebbe esercitata a titolo ricreativo, in spregio all'art. 34 cpv. 5 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). Non vi sono inoltre elementi per ritenere che l'attività agricola sussisterà a lungo termine. Aspetti, questi - censura il ricorrente - con i quali le istanze inferiori non si sarebbero neppure confrontate. Non sarebbe infine chiaro se sono previsti nuovi terrazzamenti.

D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene l'istante in licenza, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso. Il municipio si rimette al giudizio di questa Corte, mentre l'Ufficio delle domande di costruzione è rimasto silente.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, vicino opponente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. Il sopralluogo genericamente chiesto dal ricorrente non è idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

  1. 2.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Per l'art. 16a LPT sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticol-tura. L'art. 34 cpv. 1 OPT specifica che sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazio-ne dipendente del suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'art. 16a cpv. 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati alternativa-mente per la produzione di derrate che si prestano alla consu-mazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vege-tale e dalla tenuta di animali da reddito (lett. a) oppure per la col-tivazione di superfici vicine allo stato naturale (lett. b).

2.2. Edifici e impianti che servono alla coltivazione dipendente del suolo o all'ampliamento interno sono considerati conformi alla zona agricola unicamente se soddisfano i requisiti posti dall'art. 34 cpv. 4 OPT. Secondo questa disposizione, l'autorizzazione va rilasciata soltanto se l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione (lett. a), all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista (lett. b) e l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine (lett. c). L'art. 34 cpv. 5 OPT precisa inoltre che gli edifici e gli impianti per l'agricoltura a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola. La distinzione tra coltivazione agricola o orticola esercitata a ti-tolo di hobby o azienda principale o gestita a titolo accessorio di-pende dalle circostanze del caso concreto. Costituiscono indizi di un'attività esercita a titolo ricreativo, la circostanza che non sia finalizzata a perseguire un profitto (fehlende Gewinn- und Ertra-gsorientierung), il mancato raggiungimento di determinate di-mensioni minime o l'onere lavorativo marginale che richiede l'a-zienda (cfr. STF 1C.8/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 16a LPT n. 11). Un'azienda a-gricola ai sensi dell'art. 16a LPT si distingue in particolare dall'a-gricoltura esercitata a titolo ricreativo per l'impiego coordinato e duraturo di capitale e lavoro in misura economicamente rilevan-te, che sia volto al conseguimento di un reddito (cfr. STF 1C.8/2010 citata, consid. 2.2; 1A.64/2006 del 7 novembre 2006 consid. 2.3 con rinvii; STA 52.2006.117 del 25 settembre 2012, in RtiD I-2013, n. 45, consid. 2.2). Deve trattarsi di un'azienda che possa verosimilmente esistere a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c OPT; cfr. al riguardo: RtiD I-2013 n. 45, consid. 2.2 con rinvii).

2.3. Nel caso concreto, oggetto di controversia è il nuovo vigneto di cui si è detto in narrativa, che il resistente intende impiantare sul suo terreno terrazzato (part. __________), all'interno della zona agricola. Formato da 16 filari sorretti da pali di sostegno alti fino a ca. 2 m ed esteso su una superficie di 1'000 mq, l'impianto previsto non è di scarsa importanza. E questo anche nella misura in cui, come indica la relazione tecnica, non sarebbero previste ulteriori modifiche alla conformazione attuale del terreno (che sarebbe già stato sistemato in base ad un precedente permesso rilasciato nel 2006; cfr. anche risposta 29 agosto 2012 del CO 1 al Governo, pag. 4). Nonostante le obiezioni sollevate dal ricorrente, che lamentava in particolare una violazione dell'art. 34 cpv. 5 OPT, le precedenti istanze si sono in sostanza limitate a ritenere l'impianto in oggetto conforme alla zona agricola. A torto. L'attività agricola prevista, come ribadisce l'insorgente, di durata incerta, non è in concreto finalizzata al conseguimento di un reddito. Lo si deduce dalla stessa relazione tecnica, da cui risulta esplicitamente che l'utilizzo che verrà fatto dell'uva è di natura privata, ad uso proprio. Neppure il resistente - che non risulta essere coltivatore di professione, né titolare di un'azienda - afferma infatti di voler esercitare un'attività basata sul profitto e sulla produzione, con una prevedibile esistenza duratura. Da questo profilo, cade nel vuoto la sommaria considerazione espressa dalla Sezione dell'agricoltura dinnanzi al Governo, secondo cui l'attività viticola sarebbe in generale una di quelle maggiormente redditizie (cfr. le sue osservazioni 2 ottobre 2012, pag. 2). Ferme queste premesse, il vigneto in discussione, che rientra appieno nella nozione di coltivazione esercitata a titolo ricreativo, non può dunque essere ammesso siccome non conforme alla zona agricola (art. 34 cpv. 5 OPT). Questa zona deve infatti essere riservata all'agricoltura in senso proprio - per la quale occorre per principio mantenere sufficienti superfici coltive idonee (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. a LPT) - tutelandola da altre forme concorrenziali di sfruttamento del terreno, non orientate a conseguire un reddito (cfr. al riguardo: STF 1A.134/2002 del 17 luglio 2003, consid. 2.4-2.5 con rimandi, pubbl. in ZBl 106/2005 pag. 158). La conclusione opposta a cui è approdato il Governo, senza neppure confrontarsi con l'art. 34 cpv. 5 OPT, non può dunque essere tutelata. Inconferenti sono invece i giudizi (STF 1C.70/2007 del 23 ottobre 2008, STA 52.2007.197 del 28 novembre 2007) da esso citati, riferiti a fattispecie diverse, non concernenti impianti per l'agricoltura esercitata a titolo hobbistico.

  1. 3.1. In deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se sono date, cumulativamente (DTF 124 II 252, consid. 4), le condizioni poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edifica-bile (lett. a) e se non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (DTF 136 II 214 consid. 2.1.; 129 II 63, consid. 3.1.; 124 II 252 consid. 4a; 123 II 256 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 24 n. 8 segg.). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; DTF 129 II 63, consid. 3.1.; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.).

3.2. In concreto, è certo che l'impianto viticolo in discussione, che verrebbe gestito da un non coltivatore a mero titolo ricreativo, non adempie il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). All'interno della zona agricola, quest'ultimo requisito corrisponde in effetti sostanzialmente con quello della conformità di zona ai sensi degli art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 16a LPT (cfr. DTF 125 II 278 consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc; 1C.561/2012 del 4 ottobre 2013, consid. 3.1). Non vi sono ragioni oggettive, segnatamente d'ordine tecnico o d'esercizio o legate alla configurazione o alle particolarità del suolo, che rendano indispensabile la sua realizzazione nel luogo previsto. Neppure il resistente pretende del resto che il vigneto in questione sarebbe ad ubicazione vincolata. Già per questi motivi, non può dunque beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT.

4.4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente annullamento del giudizio governativo impugnato e della licenza edilizia rilasciata dal municipio.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà inoltre al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 12 dicembre 2012 del Consiglio di Stato (n. 7036);

1.2. la decisione 4 luglio 2012 con cui il municipio di Bioggio ha concesso a CO 1 la licenza edilizia per l'impianto di un nuovo vigneto.

  1. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà inoltre fr. 2'000.- a RI 1, a titolo di ripetibili di entrambe le istanze di ricorso.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Zitate

Gesetze

11

LAgr

  • art. 60 LAgr

LE

  • art. 21 LE

LPamm

  • art. 18 LPamm
  • art. 28 LPamm
  • art. 31 LPamm
  • art. 46 LPamm

LPT

  • art. 3 LPT
  • art. 16a LPT
  • art. 22 LPT
  • art. 24 LPT

OPT

  • art. 34 OPT

Gerichtsentscheide

9