Raccomandata
Incarto n. 42.2025.37
rs
Lugano 24 novembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per ritardata giustizia del 7 agosto 2025 di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con sentenza 42.2025.34 del 12 agosto 2025 questa Corte ha ritenuto il ricorso per denegata/ritardata giustizia inoltrato il 24 luglio 2025, in lingua tedesca con annessa versione in italiano, da RI 1 (nato il __________ 1997 e di nazionalità svizzera) nei confronti del Municipio di __________ - Ufficio intervento sociale irricevibile, in quanto quest’ultimo non è l’autorità competente a emettere una decisione in materia di assistenza sociale secondo la Las, né in ambito di aiuto in situazioni di bisogno (art. 12 Cost.), bensì lo è l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) in applicazione, in particolare, degli art. 60 Las e 1 e 2 cpv. 1 Reg.Las.
Il TCA ha precisato che l’impugnativa si rivelava inammissibile anche volendo considerare che l’insorgente avesse postulato l’emanazione da parte del Comune di __________ di un nuovo provvedimento riguardante le prestazioni comunali in ambito sociale in applicazione del relativo Regolamento comunale (l’interessato aveva già beneficiato dell’importo di fr. 300.-- nel mese di maggio 2025 come sostentamento d’urgenza e della somma di fr. 500.-- nel mese di luglio 2025 a titolo eccezionale quale aiuto d’urgenza trattandolo come caso di rigore in attesa che il medesimo inviasse una richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali all’USSI, il quale gli aveva corrisposto delle prestazioni ordinarie per i mesi di maggio e giugno 2025 di fr. 2'586.-- mensili).
Da un lato, sia il tenore dell’art. 53 cpv. 2 Las (secondo cui il Comune può assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno) che dell’art. 3 del Regolamento comunale sull’aiuto sociale (il quale prevede che le prestazioni comunali possono essere erogate a determinate condizioni) sono, tuttavia, formulati in modo potestativo.
Dall’altro, in ogni caso, l’art. 20 del Regolamento comunale contempla il diritto di reclamo contro la decisione di un servizio dell’amministrazione comunale al Municipio, nonché il diritto di ricorso al Consiglio di Stato contro le decisioni del Municipio.
Del resto anche l’art. 208 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC) enuncia che contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.
Ex art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm), applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 213 cpv. 3 LOC, poi, può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile.
Il ricorso per denegata/ritardata giustizia in esame, volendo ritenere che il ricorrente avesse chiesto un aggiuntivo aiuto puntuale comunale alfine di sopperire a una situazione di disagio finanziario momentaneo (cfr. art. 1 Regolamento comunale), è stato, conseguentemente, considerato irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae.
Il TCA non ha trasmesso gli atti all’autorità amministrativa competente, siccome dagli scritti dell’insorgente non si è evinta una chiara volontà di postulare ulteriori prestazioni comunali in ambito sociale, È stato, comunque, sottolineato che al ricorrente restava ad ogni modo la facoltà di interporre ricorso per denegata/ritardata giustizia ex art. 67 LPAmm.
Con giudizio 8C_468/2025 del 9 ottobre 2025 il Tribunale federale ha considerato inammissibile il ricorso di RI 1 contro la sentenza 42.2025.34 del 12 agosto 2025.
1.2. RI 1, nel frattempo, il 7 agosto 2025, ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), tramite posta elettronica, due scritti in lingua tedesca con oggetto “(…) Verzögerungsrüge gemäss Art. 29 Abs. 1 BV i.V.m. Art. 6 EMRK - Existenzsicherung und Akteneinsicht” nei confronti dell’amministrazione (USSI) (cfr. doc. I; Ibis).
1.3. L’11 agosto 2025 il TRAM ha trasmesso gli scritti di cui al precedente considerando a questa Corte per competenza ed evasione, comunicando tale invio all’interessato (cfr. doc. II).
1.4. Con decreto del 12 agosto 2025, costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all’art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA del 6 aprile 1961 - Lptca -, e meglio era stato redatto in lingua tedesca, il presidente del TCA ha assegnato al ricorrente un termine di 15 giorni per presentare la traduzione dell’impugnativa in lingua italiana (ricordando che il ricorso deve contenere a. una concisa esposizione dei fatti; b. una breve motivazione; c. le conclusioni del ricorrente e che deve essere firmato in originale), con l’avvertenza che, trascorso infruttuoso tale termine, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito (doc. III).
1.5. Il 10 settembre 2025, rilevato che nel termine di 15 giorni il ricorrente non ha proceduto nei suoi incombenti (cfr. consid. 1.4.), né ha scusato la propria omissione, il presidente del TCA ha assegnato un ultimo termine perentorio di 10 giorni per inviare la traduzione del ricorso in lingua italiana con la comminatoria che, in caso contrario, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito (cfr. doc. IV).
L’insorgente non ha dato seguito a quanto richiestogli.
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Conformemente al principio di territorialità (art. 70 cpv. 2 Cost.), i Cantoni possono imporre la loro lingua ufficiale quale lingua della procedura giudiziaria e imporre alle parti la traduzione degli atti di procedura redatti in un’altra lingua, seppur in una delle lingue ufficiali della Confederazione (cfr. Commentaire romand LPGA – Jean Métral, art. 61 LPGA n. 37; STFA I 438/05 del 23 settembre 2005; STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025 consid. 2.2.).
L’art. 3 Lptca prevede che l’atto di ricorso debba essere redatto in lingua italiana.
2.3. Secondo la giurisprudenza federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg.).
In una sentenza del 13 aprile 1993, pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217, la nostra Massima Istanza ha stabilito:
" il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF - che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57) - né al diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37 seg.)".
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 1P.693/2001 del 16 gennaio 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 296-298, e in una sentenza C 166/03 del 2 settembre 2003.
In un giudizio I 438/05 del 23 settembre 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rilevato:
" nulla muta infine all'esito del presente giudizio l'argomento ricorsuale secondo cui l'interessato, di madre lingua tedesca, non avrebbe compreso il tenore degli scritti sottopostigli dall'amministrazione in lingua italiana,
a questo proposito va infatti ricordato che nei rapporti con le Autorità, la libertà di lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua materna, è limitata dal principio della lingua ufficiale e che, salvo casi particolari qui non realizzati, non esiste di massima il diritto di comunicare con le Autorità in una lingua che non sia quella ufficiale (DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e rinvii; cfr. pure DTF 121 I 196 consid. 5a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 145 seg.)"
Da una sentenza 1P.749/2005 /biz emanata dall’Alta Corte il 12 gennaio 2006 emerge peraltro:
" (…) le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano, il romancio essendo lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.);
che secondo l'art. 70 cpv. 2 Cost. i Cantoni designano le loro lingue ufficiali: nei rapporti con le autorità, la libertà di lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua materna, è limitata dal principio della lingua ufficiale (cosiddetto principio della territorialità; vedi DTF 122 I 236 consid. 2 e riferimenti, 121 I 196 consid. 5, 83 III 56);
che, infatti, chi si trasferisce in un altro territorio linguistico deve assumerne, di massima, le conseguenze che ne derivano, per cui l'interessato deve rivolgersi alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 122 I 236 consid. 2d-e, 102 Ia 35);
che in effetti, salvo casi particolari di cui si dirà (cfr. segnatamente gli art. 5 n. 2 e 6 n. 3 lett. a CEDU), non esiste di principio il diritto di comunicare con le autorità in una lingua che non sia quella ufficiale (DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e rinvii); (…)"
Si segnala, altresì, che con giudizio 52.2023.91 del 24 aprile 2023, pubblicato in RtiD II-2023 N. 7 pag. 20, il Tribunale cantonale amministrativo ha precisato che giusta l’art. 8 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), norma di portata generica che esplica effetti anche sulle decisioni di prima istanza suscettibili di essere impugnate davanti al Tribunale, la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano. L’emanazione di una decisione in una lingua che non rientra tra quelle ufficiali previste dalla legge applicabile costituisce una grave violazione procedurale che rende nullo l’atto in questione.
2.4. Nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) l’art. 76 par. 7 Regolamento (CE) n. 883/2004, applicabile su rinvio degli articoli 8 ALC e 1 dell’Allegato II all’ALC, recita, dal canto suo, che le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati per il solo fatto di essere redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro, riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni della Comunità, ed ha lo scopo di garantire l’applicazione effettiva dei rimedi di diritto consentendo ai cittadini di una delle parti di adire un’autorità dell’altra parte nella lingua del loro paese di origine, senza dover sopportare i costi di traduzione o rischiare una non entrata in materia (cfr. Commentaire romand LPGA – J. Métral, art. 61 LPGA n. 38).
Sul tema, cfr. STF 8C_248/2022 del 30 agosto 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV N. 2; STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.13., il cui ricorso al Tribunale federale dell’assicurata è stato respinto con giudizio 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023.
2.5. Nella concreta evenienza, il ricorrente, come visto, è di nazionalità svizzera (cfr. consid. 1.1.), per cui torna applicabile il principio di territorialità con la conseguenza che il ricorrente non può pretendere di utilizzare la lingua tedesca davanti alle autorità ticinesi (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).
In proposito giova, del resto, rilevare che nella sentenza STF 8C_248/2022 del 30 agosto 2022 consid. 2.2.2., pubblicata in SVR 2023 ALV N. 2, citata sopra, il Tribunale federale, da una parte, ha ricordato, riguardo alla censura formulata dalla Cassa di disoccupazione del Canton Zurigo di disparità e di discriminazione nei confronti dei cittadini svizzeri, i quali, al contrario, in particolare, dei cittadini UE (cfr. consid. 2.4.), devono presentare atti allestiti nella lingua ufficiale di uno specifico Cantone (cfr. consid. 2.3.) – l’Alta Corte ha, ad esempio, menzionato il caso di un cittadino svizzero che parla francese o italiano, il quale nel cantone Zurigo non può inoltrare un’opposizione nella propria lingua madre –, che già il TFA in un giudizio pubblicato in DTF 109 V 224 consid. 4b, relativamente a una fattispecie analoga, aveva evidenziato che un tale risultato da un punto di vista interno non è soddisfacente, ma che non si può limitare il senso della norma internazionale contro la volontà delle parti.
Dall’altra, il TF ha puntualizzato che fino a quel momento questa giurisprudenza non era cambiata.
2.6. Stante quanto precede e ritenuto che l’insorgente, nella precedente procedura 42.2025.34, sfociata nella sentenza del 12 agosto 2025, aveva ad ogni modo prodotto anche una versione in lingua italiana del proprio ricorso in tedesco (cfr. consid. 1.1.), il TCA gli ha chiesto di presentare la traduzione in italiano dell’impugnativa redatta in lingua tedesca e inoltrata il 7 agosto 2025 (cfr. consid. 1.2.; 1.4.; 1.5.).
Il ricorrente, però, nonostante i termini assegnatigli a tal fine il 12 agosto e il 10 settembre 2025, non ha tradotto in italiano il proprio ricorso, firmandolo in originale (cfr. consid. 1.4.; 1.5.; STCA 42.2022.50 del 26 settembre 2022).
Ne discende che l’impugnativa del 7 agosto 2025 si rivela irricevibile.
2.7. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.34 del 12 agosto 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid. 2.8.; STCA 42.2024.44 del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13 gennaio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.16 del 14 maggio 2024 consid. 2.12.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso del 7 agosto 2025 è irricevibile.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti