Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2024.9
Entscheidungsdatum
29.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 42.2024.9

rs

Lugano 29 aprile 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 25 marzo 2024 di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, il 24 gennaio 2024, ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata giustizia nei confronti dell’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI), limitandosi ad allegare due messaggi di posta elettronica del 12 e del 13 marzo 2024.

Il messaggio del 12 marzo 2024, inviato dalla ricorrente a __________, collaboratrice scientifica della Sezione del sostegno sociale, ha il seguente tenore:

" (…) faccio riferimento al nostro colloquio del 14 febbraio 2023. In questa occasione mi è stato comunicato che il contratto AUP sarà sottoscritto solo al momento che una misura AUP sarà attivata. Le avevo chiesto chi ha deciso questa nuova prassi, visto che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024, nulla prevedono di quanto da lei e da __________ sostenuto.

Salvo oggettivi impedimenti, le chiedo cortesemente di trasmettermi questa decisone entro il 22 marzo 2024. In caso di silenzio mi vedo costretta a presentare reclamo per denegata giustizia” (Doc. A)

Il 13 marzo 2024 __________ ha risposto:

" (…) il precedente sollecito era arrivato in mia assenza. Come detto in occasione del colloquio del 14 febbraio, stiamo approfondendo il tema in quanto occorrono dei chiarimenti per poter procedere.

Al più presto le faremo avere ulteriori informazioni” (Doc. A)

1.2. Il presidente del TCA, in applicazione dell’art. 4 cpv. 3 Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), ha assegnato all’insorgente un termine di quindici giorni per completare il ricorso tramite una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni finali, con la comminatoria che trascorso infruttuoso il termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. II).

1.3. Con scritto del 27 marzo 2024 RI 1 ha precisato di avere espresso con messaggio di posta elettronica del 22 gennaio 2024, da una parte, la propria disponibilità a svolgere un’attività di utilità pubblica (AUP), visto che il relativo contratto, allora valido, sarebbe scaduto il 31 gennaio 2024. Dall’altra, la richiesta di quindi concludere un nuovo contratto dal 1° febbraio 2024 per 12 mesi.

Ella ha asserito che la consulente le ha indicato che vi sarebbero state due proposte di inserimento (presso __________ e una collaborazione con l’URC), tuttavia il 29 gennaio 2024 la stessa le ha proposto un incontro per il 14 febbraio 2024 insieme alla caposervizio ad interim, non essendoci a quel momento alcuna offerta concreta.

L’insorgente ha rilevato di aver ribadito il 30 gennaio 2024 che, indipendentemente se una AUP venga attività o meno, il contratto può essere sottoscritto quando il beneficiario conferma di essere disposto a effettuare un’attività d’inserimento e di avere trasmesso le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024 pubblicate sul bollettino ufficiale delle leggi nr. 41 del 22 dicembre 2023 (punto 2.2 supplementi di integrazione).

La medesima ha poi puntualizzato di avere riconfermato la propria disponibilità durante l’incontro e che la caposervizio e la consulente non hanno saputo rispondere o non potevano fornire informazioni in merito alle domande da lei poste in base alle esperienze vissute durante le attività di utilità pubblica.

Infine la ricorrente ha fatto valere:

" La caposervizio e la consulente sostenevano che il contratto AUP sarebbe sottoscritto soltanto quando un posto d’inserimento sarebbe attivato. Nuovamente le funzionarie non hanno fornito questa decisione in contrasto con le Direttive dipartimentali in precedenza citate.

La reclamante ha richiesto a più riprese di ricevere questa decisione esistente o emetterne una su quanto hanno stabilito senza esito. Di conseguenza la scrivente reclama la denegata giustizia.” (Doc. III)

RI 1 ha allegato alcuni messaggi di posta elettronica e la convocazione da parte dell’USSI all’incontro del 14 febbraio 2024 (cfr. doc. B1; B2).

In particolare nel messaggio del 29 gennaio 2024 all’insorgente __________, consulente all’inserimento, ha affermato:

" (…) per quanto riguarda __________ posso proporti un incontro con il capo servizio ad interim dell’inserimento __________ (che ci legge in copia), affinché lei possa fornirti ulteriori informazioni in merito.

Per quanto riguarda le tue preferenze, al momento purtroppo non ho nulla di concreto da proporti. Se vogliamo restare su questa direzione, posso proporti che ci sentiamo appena ho proposte concrete. In tal senso, non avendo una prospettiva concreta di attivazione in misura a corto termine, non possiamo procedere con il prolungo del contratto, bensì attendere l’attivazione di un percorso per la firma di nuovo contratto. (…)” (Doc. B2)

Il 30 gennaio 2024 la ricorrente ha asserito:

" (…) disponibile per un colloquio nei prossimi giorni. Per il prolungo del contatto AUP è sufficiente che il beneficiario si metta a disposizione, indipendentemente se un’AUP è stata attivata o non (vedi allegato punto. 2.2 supplemento di integrazione).” (Doc. B2)

1.4. Il 18 aprile 2024 l’USSI, in risposta, ha postulato “la reiezione, rispettivamente lo stralcio del ricorso”, osservando:

" (…) In data 5 febbraio 2024 l’USSI ha convocato la signora RI 1 presso gli uffici dell’amministrazione per la data del 14 febbraio 2024 per discutere del rinnovo del suo contratto di inserimento. In tale circostanza l’Ufficio, non potendo offrire nell’immediatezza alcuna misura all’interessata, non le ha sottoposto, per sottoscrizione il contratto e l’ha informata che avrebbe verificato come procedere.

La signora RI 1 chiede che l’USSI emetta una decisone in tal senso. A tal proposito si rileva che la giurisprudenza ha chiarito che un diniego o ritardo di giustizia si presenta allorquando l’amministrazione non decide il caso entro un tempo ragionevole tenuto conto dei necessari accertamenti, tempo che indicativamente è di quattro mesi dall’ultimo atto amministrativo di accertamento.

Si osserva che, nel caso in esame, non sono trascorsi nemmeno tre mesi fra la richiesta dell’interessata ed il ricorso. Non si giustifica quindi di ritenere un diniego o un ritardo di giustizia.

Ad ogni buon conto si rileva che l’USSI, con scritto del 15 aprile 2024, anticipato per e-mail di medesima data, ha invitato la ricorrente ad apporre la propria firma sul contratto d’inserimento e di ritrasmetterlo all’amministrazione. In tal modo l’USSI ha dato seguito a quanto richiesto dalla ricorrente.” (Doc. V)

In effetti il 15 aprile 2024 l’USSI ha inviato alla ricorrente un “Contratto di inserimento socio-professionale” valido dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025 che prevede quale oggetto:

" (…) Sulla base della valutazione effettuata relativa alla situazione personale, familiare, lavorativa e di salute il beneficiario è ritenuto inseribile in un percorso di inserimento socio-professionale. Tutte le attività di inserimento hanno l’obiettivo di promuovere il raggiungimento di un’autonomia sociale e un’indipendenza professionale. Si differenziano 3 percorsi principali:

Percorso professionale: attuazione pratica delegata agli Uffici Regionali di collocamento (URC) della Sezione del lavoro (SdL) – DFE, programma della durata di 12 mesi

Percorso in formazione: misure pluriennali di sostegno all’ottenimento di competenze professionali elaborate in collaborazione con la Divisione della FORMAZIONE Professionale (DFP) – DECS

Percorso sociale: misure di inserimento transitorie e misure di accompagnamento atte allo sviluppo di relazioni sociali, alla strutturazione del tempo e all’allenamento ad un ritmo di attività che permetta un futuro inserimento professionale.

La scelta del percorso e delle relative misure è di competenza degli uffici della SdSS e tiene conto della situazione, della motivazione e delle esperienze pregresse del beneficiario. L’attivazione di ogni misura presuppone la sottoscrizione di un contratto di collaborazione fra il beneficiario e l’organizzatore incaricato dalla SdSS, che stabilisca modalità e condizioni. (…)” (Doc. 3 p.to 1)

Al p.to 2, concernente il diritto a prestazioni speciali (art. 31a cpv. 2 lett. c della Legge sull’assistenza sociale - Las), il contratto enuncia in particolare che in aggiunta alle prestazioni ordinarie, dalla prima attivazione in poi e per l’intera durata del contratto, è riconosciuto il diritto ad un supplemento di integrazione vincolato alla partecipazione attiva, per il percorso di inserimento professionale di fr. 100 al mese e di fr. 300 durante il periodo di attivazione in misura (importi non cumulabili), per il periodo di inattività fra misure o fase motivazionale di fr. 100 al mese, per il percorso d’inserimento in formazione e sociale di fr. 300 al mese. Per le misure di accompagnamento “Accanto” non è previsto alcun supplemento di integrazione.

Nelle “disposizioni finali” al p.to 4 è specificato che il beneficiario prende atto che è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie all’attuazione delle misure di inserimento socio-professionali (cfr. doc. 3).

1.5. RI 1, il 24 aprile 2024, ha confermato di avere ricevuto il contratto di inserimento socio-professionale il 16 aprile 2024 e di averlo rispedito controfirmato il medesimo giorno.

L’insorgente ha censurato il fatto che l’USSI non abbia tuttavia motivato il rifiuto di sottoporre il contratto anche in assenza di una imminente attività di utilità pubblica (AUP).

Ella ha, altresì, comunicato, da un lato, che l’amministrazione, il 19 aprile 2024, le ha scritto chiedendo le ragioni per le quali ha firmato il contratto “con riserva” (cfr. doc. C2; C3). Dall’altro, di avere risposto il 22 aprile 2024 (cfr. doc. C1), osservando che l’USSI si sarebbe espresso nei giorni seguenti in merito alla validità del contratto (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII con i relativi allegati (doc. C1-C4) è stato trasmesso alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Tale disposto corrisponde peraltro a quanto contemplato dall’art. 56 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

2.3. Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b).

Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).

In una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. l’Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.

In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è, inoltre, così espresso:

" (...)

3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).

3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."

In caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2).

2.4. L’art. 59 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù del rinvio di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps e relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

La giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).

L’interesse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

Questo presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF 130 V 560, consid. 3.3).

Su questo tema cfr. pure STF 8C_98/2022 del 6 aprile 2022; STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021; STF 8C_538/2020, 8C_564/2020 del 30 aprile 2021, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.

In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che:

" (…) È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

Anche nel caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia il ricorrente, quale condizione di ricevibilità dello stesso, deve disporre di un interesse degno di protezione a ottenere la decisione richiesta (cfr. STF 8C_682/2019 del 2 settembre 2020; STF 2C_495/2023 del 22 febbraio 2024).

2.5. Nella presente evenienza questa Corte constata, come rilevato nei fatti (cfr. consid. 1.4.), che l’USSI, pendente causa, il 15 aprile 2024, ha inviato a RI 1 il contratto di inserimento socio-professionale con validità di dodici mesi dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025, in cui è stato indicato che la beneficiaria è ritenuta inseribile in un percorso di inserimento socio-professionale e che la scelta del percorso e delle relative misure è di competenza degli uffici della SdSS, come pure che l’attivazione di ogni misura presuppone la sottoscrizione di un contratto di collaborazione fra la beneficiaria e l’organizzatore incaricato dalla SdSS, che stabilisca modalità e condizioni (cfr. doc. 3; consid. 1.4.).

Ciò corrisponde a quanto richiesto dall’insorgente già nel mese di gennaio 2024, allorché stava per scadere - a fine gennaio 2024 - il contratto AUP valido allora (cfr. doc. B2; III).

In concreto, però, a rigor di logica, il ricorso per denegata giustizia non pare essere divenuto privo di oggetto, ritenuto che la ricorrente, nell’impugnativa del 25/27 marzo 2024 (cfr. doc. I; III), ha contestato la mancata emanazione da parte dell’USSI di una decisione riguardante il fatto che un contratto AUP non potrebbe essere concluso prima dell’attivazione di uno specifico percorso, postulata nei confronti dell’amministrazione in prima battuta il 12 marzo 2024 (cfr. doc. A).

Questo Tribunale non ignora che tale decisione è stata richiesta dall’insorgente proprio a seguito del rifiuto di sottoporle un nuovo contratto di inserimento ai sensi degli art. 31a segg. Las.

Ad ogni modo tale problematica non merita di ulteriori approfondimenti, poiché il ricorso, a prescindere dalla questione di un eventuale stralcio della causa, deve comunque essere considerato irricevibile.

In effetti RI 1, avendo il 16 aprile 2024 ricevuto dall’USSI quanto inizialmente richiesto nel gennaio 2024, e meglio un nuovo contratto di inserimento valido per un anno che precisa che l’attivazione di una misura presuppone la sottoscrizione di un ulteriore contratto di collaborazione con l’organizzatore incaricato dalla SdSS (cfr. consid. 1.4.), non presenta un interesse degno di protezione pratico e attuale all’emissione di una decisione che motivi il rifiuto di sottoporle un contratto prima dell’attivazione di un percorso di inserimento (cfr. consid. 2.4.).

2.6. Per quanto attiene alla possibilità di apporre nel contratto di inserimento socio-professionale del 15 aprile 204 l’aggiunta “con riserva” (cfr. doc. C3), va osservato che tale questione esula dalla presente vertenza.

Ad eccezione dei ricorsi per denegata/ritardata giustizia, nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono, infatti, di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (oppure una decisione su opposizione o su reclamo), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; DTF 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

In una sentenza 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che di principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i rapporti giuridici in relazione ai quali l’autorità amministrativa competente si è previamente pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.

Nel caso di specie non risulta essere stata emessa una decisione riguardo all’aggiunta “con riserva”. L’insorgente stessa, il 24 aprile 2024, ha del resto anticipato che l’amministrazione “si esprimerà nei prossimi giorni se considererà il contratto valido” nonostante sia stato firmato “con riserva” (cfr. doc. VII; consid. 1.5.).

A titolo abbondanziale giova in ogni caso evidenziare che con sentenza 42.2019.32 del 4 dicembre 2019 il TCA ha stabilito che a ragione l’USSI, a causa delle restrizioni imposte da RI 1RI 1 al contratto di inserimento professionale (ossia l’avere negato l’autorizzazione, segnatamente, a datori di lavoro, medici assicurazioni e agli organi ufficiali di fornire agli organi competenti tutte le informazioni necessarie all’adempimento del compito legale loro affidato, rispettivamente all’USSI e all’URC di trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni necessarie, se non previo suo consenso e l’avere firmato il contratto di inserimento professionale con riserva), non aveva attivato la collaborazione URC-USSI e non aveva quindi posto in vigore il contratto.

2.7. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso per denegata giustizia è irricevibile.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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