Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2023.47
Entscheidungsdatum
05.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2023.47

CL/gm

Lugano 5 marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 9 novembre 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 9 novembre 2023, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato il proprio precedente provvedimento del 17 maggio 2023 (cfr. doc. 421-422), mediante il quale aveva chiesto a RI 1 (nata il __________ 1988, a beneficio, da ultimo, delle prestazioni assistenziali a decorrere da gennaio 2017) la restituzione di fr. 5'250.- a titolo di prestazioni Las percepite indebitamente nel periodo da agosto 2022 a maggio 2023.

L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento come segue:

" (…).

Q. (…) secondo l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola.

Secondo l’art. 9 cpv. 2 Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.

L’art. 5 cpv. 2 Reg. Laps prevede che in caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.

La giurisprudenza ha confermato la regola generale per cui, di norma, la pigione complessivi deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica, anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona. Ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione si sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1). La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell’8 gennaio 2003; URS MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).

Pacifico è che RI 1 nel periodo in esame risultava convivere presso il domicilio della madre in __________. Come suesposto vige il principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica. Tuttavia nella presente fattispecie non si giustifica di applicare tale regola. Infatti, bisogna tenere in considerazione l’autonomia finanziaria della madre, in particolare il capitale LPP di CHF 154'288.44 al 1° agosto 2022, che ha comportato il diniego di prestazioni complementari dell’AVS/AI ed il legame particolare tra i soggetti coinvolti, in quanto si tratta di madre e figlia, non di due sconosciuti che condividono un appartamento con l’unico scopo di dividerne le spese.

Ritenuto tutto quanto esposto, si giustifica di esigere che la madre si prenda a carico l’intera pigione, che assista la figlia e che di conseguenza non gli [recte: le] venga riconosciuta la quota parte spese per l’alloggio. A titolo abbondanziale, si rileva che, se l’USSI concedesse alla reclamante la quota-parte dell’affitto quale prestazione assistenziale, si otterrebbe un finanziamento indiretto di persone che non hanno diritto a tali prestazioni.

La prestazione assistenziale mensile versata alla reclamante per il periodo dal mese di agosto 2022 al mese di maggio 2023 era stata calcolata, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione l’autonomia finanziaria della madre. La fosse invece stata, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che la reclamante non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni erogate dall’USSI.

L’USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 17 maggio 2023, considerando un’autonomia finanziaria della signora __________ e quindi ripristinando, da un punto di vista oggettivo, il giusto diritto all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso (…) dell’importo totale di complessivi CHF 5'250.- (…)” (cfr. all. A a doc. I)

1.2. Contro la decisione su reclamo l’assistita, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.

In particolare, a tutela delle ragioni della propria assistita, che ha contestualmente chiesto venga posta al beneficio del gratuito patrocinio - ritenuto che “non dispone di mezzi finanziari per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio per la presente procedura”, che “non sarebbe in grado di rappresentarsi da sola, in quanto non comprende la procedura e i principi applicabili” e, da ultimo, considerato che il “ricorso non è palesemente privo di esito favorevole” -, la legale ha fatto valere quanto segue:

" (…) Anche la madre della ricorrente, la signora __________, era a beneficio dell’assistenza sociale e anche per lei era stata presa in considerazione un’UR composta unicamente dalla medesima (…).

  1. Madre e figlia vivono insieme e non hanno mai fatto parte della stessa unità di riferimento.

Le spese per l’alloggio sono dunque state calcolate in ragione di un mezzo ciascuna. La pigione ammonta a CHF 1'050.- mensili e la spesa per l’alloggio calcolata nelle prestazioni ordinarie ammontava a CHF 525.- ossia della metà della pigione (…). La quota parte della madre era invece coperta dalle prestazioni ordinarie percepite da quest’ultima.

  1. Il 5 luglio 2022 __________ ha ricevuto conferma da parte dell’Assicurazione Invalidità di avere diritto ad una rendita AI del 50% a partire dal mese di agosto 2022 e ha anche deciso di ritirare il secondo pilastro.

Tramite l’assistente sociale di __________, la signora __________ ha ottenuto il contributo per il mese di luglio 2022 da parte dell’USSI (ricevuto in data 8 luglio 2022 e poi restituito).

Il secondo pilastro, per un importo di CHF 154'288.44 è stato ritirato il 14 luglio 2022 e in quel momento sono stati prontamente informati tutti gli enti. Più raccomandate sono state spedite alla signora __________ - persona incaricata sia per la pratica relativa alla signora __________, sia per la pratica riguardando la ricorrente – per richiedere l’ammontare dell’importo che la signora __________ avrebbe dovuto restituire all’USSI (doc. F).

Alle raccomandate, la signora __________ ha ricevuto risposta solo in data 18 ottobre 2022. L’ordine di restituzione riguardava l’importo di CHF 1'531 (contributo del mese di luglio 2022), poiché il secondo pilastro è stato trasferito prima del 15 luglio.

  1. Si ribadisce che la persona incaricata di trattare la pratica di USSI riguardante la signora __________ e la signora RI 1 è la stessa. Quest’ultima era pertanto al corrente di tutta la situazione.

(…)

  1. Nella decisione su reclamo (…) l’USSI ha considerato che nel caso in esame vi fosse un’eccezione al principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economica domestica (…) Tale argomentazione non può essere condivisa.

  2. Di principio, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dall’UR, la pigione computabile deve essere ripartita tra le singole persone.

La regola generale della suddivisione della pigione soffre di eccezioni, che vanno però concesse entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza (…)

  1. Nel caso in esame madre e figlia condividono un appartamento di 2.5 locali a __________, con una pigione mensile pari a CHF 1'050.-. Nessuna delle due occupa da sola gran parte dell’abitazione e la madre della ricorrente non ha nemmeno un obbligo morale o giuridico nei confronti della figlia, per accoglierla gratuitamente nella sua abitazione.

L’art. 328 CC prevede che il parente che vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente se senza questa aiuto, essi cadrebbero nel bisogno.

La nozione di “condizioni agiate” deve essere interpretata in senso stretto. La Conferenza svizzera per l’aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell’aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di CHF 120'000.- per persone sole (cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2009, p.to F4, ad art. 329 ZGB n. 15b e 17, in: Basler Kommentar 2006). Dalla sostanza imponibile si potrà dedurre una quota liberamente disponibile e ciò nella misura di CHF 250'000.- per persone sole (cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2008, p.to F4).

Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che il parente obbligato è tenuto a intaccare il proprio patrimonio, per soccorrere un altro parente in difficolta, ma solo se non deve intaccare il patrimonio che deve restare intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia (DTF 132 III 97).

La madre della signora RI 1 ha prelevato il secondo pilastro, che il 14 luglio u.s. ammontava a CHF 154'288.44. Quest’ultima non si trova pertanto in una situazione economica agiata tale da imporle il mantenimento della figlia maggiorenne. L’importo ritirato dalla signora __________ deve infatti garantire il sostentamento di quest’ultima a lungo termine, in particolare con riferimento alla vecchiaia.

Non si può dunque pretendere che la signora __________, nonostante sia la madre della ricorrente, sia obbligata ad assistere la figlia in tal senso, pagando anche la sua quota dell’alloggio.

Ne consegue che, nella presente fattispecie, la pigione vada suddivisa tra madre e figlia, in ragione di un mezzo ciascuna, secondo la regola generale della suddivisione della pigione in base al numero di persone conviventi e che la quota parte dell’alloggio della signora RI 1 venga presa in considerazione nel calcolo delle prestazioni ordinarie di quest’ultima e non a carico della madre.

  1. Alla luce di tutto quanto precede, si chiede che il ricorso venga accolto e che di conseguenza la decisione su reclamo del 9 novembre 2023 e di riflesso anche l’ordine di restituzione del 17 maggio 2023 dell’USSI vengano annullati” (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 18 gennaio 2024, l’USSI propone di respingere il ricorso con argomentazioni analoghe a quelle poste a fondamento della decisione su reclamo. In relazione alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio formulata dalla legale della ricorrente, l’amministrazione chiede che la stessa non venga accolta “in quanto non sono adempiute tutte le condizioni relativa a tale istituto”.

A mente della parte resistente, “essendo la fattispecie chiara e non essendoci questioni giuridiche complesse, non si ritiene necessario l’intervento straordinario di un legale che in sede amministrativa rimane un’eccezione. Si evidenzia inoltre che la ricorrente, anche in assenza del complemento di reclamo redatto dalla sua legale, è stata in grado di difendere autonomamente i propri interessi. In ultimo, per quanto concerne la richiesta della ricorrente di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale, si ritiene non sia data in particolare la probabilità di esito favorevole del ricorso” (cfr. doc. III).

1.4. Il 19 gennaio 2024, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Con replica del 1° febbraio 2024, l’avv. RA 1 si è riconfermata nelle censure ricorsuali, producendo la decisione del 5 dicembre 2023 ricevuta da __________ il 19 dicembre successivo, “con la quale vengono accordate le prestazioni complementari alla (…) madre della ricorrente”, osservando che “come già detto, madre e figlia vivono nello stesso appartamento e la pigione va dunque divisa per due, così come risulta anche nella menzionata decisione”.

La legale ha inoltre comunicato che la propria assistita ha interposto reclamo contro le decisioni relative alle prestazioni ordinarie che non le garantivano “più [ndr: la] presa a carico” della “quota parte della pigione” emesse dall’USSI il 23 novembre 2023 per i periodi di dicembre 2023 e dal 1° gennaio al 31 maggio 2024 (cfr. doc. V).

1.5. Con duplica di data 16 febbraio 2024 – trasmessa, per conoscenza, alla legale della ricorrente il 19 febbraio 2024 (cfr. doc. VIII) – l’USSI, osservando che in concreto la parte istante non ha invocato argomenti, né addotto prove atte a modificare la valutazione del caso, ha precisato quanto segue:

" (…) nel periodo dal mese di aprile 2021 al mese di ottobre 2022 la signora __________, madre della ricorrente, ha provveduto a versare l’intera pigione dovuta per l’alloggio in comune con la figlia RI 1. Dagli estratti conti della signora RI 1 non emerge in alcun modo che ella abbia mai versato alla madre la quota parte alloggio riconosciutole dall’USSI per tale periodo. Si ritiene pertanto verosimile che la madre della ricorrente abbia sempre fatto fronte anche alla quota parte della spesa alloggiativa della figlia, aiutandola. Si aggiunge, inoltre, che dal mese di novembre 2022 la ricorrente non si è limitata a pagare al locatore la quota parte della spesa alloggiativa ma ha provveduto a pagare l’intero importo dovuto senza che dagli estratti conti emerga alcun contributo da parte della madre.

A titolo abbondanziale si rileva che contro la decisione del 16 maggio 2023 (doc. 154-157 inc. USSI), con la quale l’USSI ha annullato e sostituito la decisione del 24 aprile 2023 non più riconoscendole la quota parte affitto, la ricorrente non ha interposto reclamo ed è pertanto cresciuta in giudicato.

Per quanto rilevato dalla ricorrente circa il riconoscimento, a partire dal 1° settembre 2023, delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI alla signora __________ si rileva che l’USSI, a partire da tale mese, ha nuovamente riconosciuto alla ricorrente la quota parte affitto.” (cfr. doc. VII).

1.6. Con scritto del 1° marzo 2024, la patrocinatrice della ricorrente ha osservato quanto segue:

" (…) Considerato, come noto, che madre e figlia vivessero sotto lo stesso tetto, tutte le spese venivano suddivise tra le due. Ricevendo un’unica fattura per il pagamento della pigione, questa veniva pagato interamente da una di loro, mentre l’altra compensava facendosi carico delle altre uscite o versando la metà della locazione a chi aveva pagato (doc. O).

A titolo abbondanziale si rileva che, ad ogni richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali veniva fornito l’estratto conto sia della ricorrente sia della madre (finché era a beneficio dell’assistenza sociale) e da questi ultimi risultava che la pigione veniva pagata a volte dal conto della signora RI 1, mentre altre volte dal conto della signora __________. La madre non poteva e non può dunque aiutare la figlia a livello economico.” (cfr. doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 5'250.-, corrispondenti alla parte delle prestazioni assistenziali percepita indebitamente tra agosto 2022 e maggio 2023.

2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Dal 1° gennaio 2021, gli importi del forfait di mantenimento previsti dalle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali erano i seguenti:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 1’006.--

2 persone 1'539.--

3 persone 1'871.--

4 persone 2'153.--

5 persone 2'435.--

Per ogni persona

  • 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 28 dicembre 2020, pag. 2)

e sono poi rimasti invariati per il 2022 (cfr. BU 2/2022 del 7 gennaio 2022).

L’art. 4 Laps dispone che:

" L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;[8]

c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;[9]

d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.”,

mentre, ai sensi dell’art. 21 Las:

" In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del diritto è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di intervento delle prestazioni assistenziali, dall’unità di riferimento vengono esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 CCS. (cpv. 1)

In caso di rigore, l’autorità competente può pure escludere dall’unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS. (cpv. 2)”

Relativamente al concetto di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, l’art. 2 Reg.Laps enuncia:

" 1Una persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:

a) ha meno di 30 anni;

b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da un’unione domestica registrata;

c) non ha figli;

d) è in prima formazione.

2Vi è prima formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:

a) primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;

b) secondario 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello superiore;

c) terziario di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un titolo di livello terziario;

d) perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.

3…”

2.5. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b) Spesa vincolata:

non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

"

  1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i) ...;

j) …

  1. Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui

al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."

L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

  1. La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del 20%

2.Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.".

Gli importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale l’art. 9 Laps fa riferimento, sono aumentati con effetto dal 1° gennaio 2021. In effetti la modifica della LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019 ed entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha previsto un adeguamento degli importi massimi riconosciuti per la pigione, e meglio, per una persona sola, da fr. 13'200.-- annui a fr. 16'440.-- nella regione 1, rispettivamente a fr. 15'900.-- nella regione 2 e fr. 14'520.-- nella regione 3.

Se più persone vivono nella stessa economia domestica va aggiunto un supplemento di fr. 3'000.-- in tutte e tre le regioni per la seconda persona, un supplemento di fr. 2'160.-- franchi nella regione 1 e di fr. 1'800.-- nelle regioni 2 e 3 per la terza persona, nonché un supplemento di fr. 1'920.-- nella regione 1, di fr. 1'800.-- nella regione 2 e di fr. 1'560.-- nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b cfr. 1 e 2 LPC; l’Ordinanza del DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 12 marzo 2020, stato al 1° gennaio 2021 e l’Allegato 1; RU 2020 6291; STCA 42.2020.27 del 22 marzo 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2020.21 del 26 maggio 2021 consid. 2.6.).

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 Laps, se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.

Il principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.

L’art. 16c OPC-AVS/AI, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, prevede, infatti, che quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid. 1).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).

Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, citata dalla ricorrente nell’impugnativa (cfr. doc. I), l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall’infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, una deroga al principio era possibile (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op. cit., pag. 80).

Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.

Nel caso di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).

Nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito il principio della suddivisione in parti uguali fra le singole persone del canone locativo, se una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC. Nel caso giudicato la nipote (abiatica) viveva con la nonna senza versare un contributo al canone siccome si prendeva cura dell’anziana, aspetto non ritenuto sufficiente a fondare l’eccezione.

Si veda anche la STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020, consid. 2.8.

2.6. In relazione al dovere di mantenimento dei figli - minorenni o maggiorenni ma che ancora non hanno conseguito una formazione adeguata - da parte dei genitori, il TCA rileva che, innanzitutto, l’art. 276 CC prevede:

" 1Il mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.

2 I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.

3 I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.”

L’obbligo di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.

La privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento (cfr. DTF 120 II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art. 311 N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P. Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).

L’art. 277 CC, relativo alla durata dell’obbligo di mantenimento da parte dei genitori, enuncia:

" 1L’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.

2 Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione

appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.”

Relativamente ai figli maggiorenni, l’art. 277 cpv. 2 CC contempla, quindi, da parte dei genitori un obbligo di mantenimento ragionevole nella misura in cui il figlio stia ancora seguendo una formazione adeguata. Il concetto “per quanto si possa ragionevolmente pretendere” dai genitori richiede di mettere a confronto la situazione economica di questi ultimi con la capacità lavorativa del figlio maggiorenne (cfr. STF 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 2 pag. 61).

Secondo l’art. 328 CC – e meglio la disposizione normativa che, come si vedrà nel prosieguo, in concreto deve essere presa in considerazione ritenuto come la ricorrente è nata nel 1988 ed ha conseguito una formazione -, concernente l’assistenza tra parenti:

" 1 Chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel bisogno.

2 È fatto salvo l’obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner registrato.”

Al riguardo giova evidenziare che l'art. 328 CC prevede l'assistenza tra parenti in linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (cfr. STF 5A_122/2012 del 21 giugno 2012).

Siccome il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere interpretata in senso stretto.

2.7. La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2020 aveva proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di fr. 120'000.-- per le persone sole e di fr. 180'000.-- per le coppie, a cui aggiungere l'ammontare di fr. 20'000.-- per ogni figlio minorenne o in formazione (cfr. Direttive COSAS 2005, modificate nel dicembre 2008, p.to F4; Basler Kommentar, 2006, ad art. 328 CC n. 15b e 17).

Dalla sostanza imponibile si poteva dedurre una quota liberamente disponibile e ciò nella seguente misura:

  • per le persone singole fr. 250'000;

  • per le persone sposate fr. 500'000;

  • per ogni figlio fr. 40’0000.

La somma rimanente doveva essere convertita in reddito sulla base dell’aspettativa di vita media (importo annuale) e messa in conto come tale (cfr. Direttive COSAS 2005 modificate nel dicembre 2008, p.to F4).

Il TF, nella DTF 132 III 97, ha inoltre stabilito che l'assistenza fra parenti non è più estesa dell'assistenza sociale, ma deve almeno garantire il minimo vitale calcolato in base alle regole del diritto esecutivo e che per prestare l'assistenza, il parente obbligato è tenuto a intaccare il suo patrimonio, a meno che questo non debba rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia.

Le Direttive CSIAS nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, in relazione all’assistenza fra parenti prevedono, in particolare al punto 4.3., quanto segue:

" D.4.3. Assistenza fra parenti

1 Le persone che si trovano in una situazione di bisogno possono avere un diritto all’assistenza fra parenti. Sono soggetti all’obbligo assistenziale i parenti in linea ascendente e discendente che vivono in condizioni agiate.

2 L’obbligo di assistenza fra parenti è sussidiario rispetto alle altre pretese di mantenimento del diritto civile.

3 Se non è possibile raggiungere un accordo con i parenti riguardo alla prestazione dell’assistenza, la richiesta deve essere fatta valere inoltrando un’azione al tribunale competente.

4 Se l’organo dell’aiuto sociale provvede al mantenimento di una persona avente diritto, la pretesa di assistenza fra parenti è trasferita all’organo dell’aiuto sociale.

Spiegazioni

a) Assistenza fra parenti secondo il CC

Chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel bisogno (art. 328 cpv. 1 CC).

Il concetto di situazione di bisogno non coincide con quello dell’indigenza ai sensi della legislazione in materia di aiuto sociale. La giurisprudenza tende a interpretarlo in modo più restrittivo. Pertanto, quando una persona beneficia dell’aiuto sociale, non sempre sussiste anche una situazione di bisogno che costituisce il presupposto per un diritto all’assistenza fra parenti.

Sono soggetti all’obbligo di assistenza i parenti in linea ascendente e discendente. Esiste tuttavia un’eccezione nell’ambito del diritto al mantenimento del figlio: i genitori monoparentali non possono far valere una pretesa di assistenza fra parenti nei confronti dei loro genitori se la situazione di bisogno è dovuta a una limitazione dell’attività lucrativa al fine di prendersi cura dei propri figli (art. 329 cpv. 1bis CC). Questa eccezione non vale tuttavia fra i genitori della persona che cresce il figlio da sola e il figlio. I figli dei genitori monoparentali (o l’organo dell’aiuto sociale che eroga il sostegno) possono quindi rivendicare l’assistenza fra parenti da parte dei loro nonni.

Se vi sono più parenti che vivono in condizioni agiate, l’azione di assistenza è proposta secondo l’ordine dei loro diritti ereditari (art. 329 cpv. 1 CC). Ci si deve rivolgere anzitutto ai parenti di primo grado (genitori, figli). Fra i parenti del medesimo grado l’obbligo di assistenza è proporzionato alle loro rispettive condizioni.

In circostanze particolari, l’obbligo di assistenza fra parenti è limitato o assente, anche se le persone in esame vivono in condizioni agiate. Ciò ricorre, per esempio, se la persona beneficiaria ha commesso un grave crimine nei confronti dei parenti in esame o di una persona loro vicina (art. 329 cpv. 2 CC).

(…)

c) Estensione e commisurazione dell’obbligo di assistenza fra parenti

La CSIAS ha pubblicato uno strumento pratico per la fissazione di contributi adeguati ai sensi dell’assistenza fra parenti.

Sono soggetti all’obbligo di assistenza solo quei parenti che vivono in condizioni agiate (art. 328 cpv. 1 CC). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona vive in condizioni agiate se, in considerazione della sua situazione reddituale e patrimoniale, può condurre una vita benestante. È auspicabile ottenere i contributi dei parenti sulla base di accordi reciproci, tenendo sempre presenti le possibili ripercussioni su coloro che richiedono il sostegno e sul processo di sostegno. Come per il calcolo dei contributi dei genitori (D.4.2), anche prima di far valere un diritto all’assistenza fra parenti si devono esaminare attentamente le circostanze del singolo caso.

Se i parenti soggetti all’obbligo di assistenza possiedono valori patrimoniali rilevanti la cui realizzazione (parziale) non è possibile o ragionevolmente esigibile al momento dell’esame della situazione, si possono adottare accordi speciali. Può essere prevista la corresponsione di un importo a titolo di sostegno fra parenti per l’eventualità in cui un valore patrimoniale sarà alienato. Al riguardo può anche essere richiesta l’adozione di provvedimenti di garanzia, per es. una garanzia immobiliare (E.2.3).”

Lo strumento pratico di cui alla spiegazione c) al punto 4.3. delle Direttive CSIAS, disponibile nella sola lingua tedesca, indica quanto segue:

"

  1. Grundlagen

Wenn Personen einen Anspruch auf Sozialhilfe haben, kann auch ein Anspruch auf Verwandtenunterstützung bestehen. Unterstützungspflichtig sind Verwandte in auf- und absteigender Linie, die in überaus günstigen Verhältnissen leben. Ein Anspruch auf Verwandtenunterstützung geht dem Anspruch auf Sozialhilfe vor (Subsidiarität, SKOS-RL A.3). Die vorliegende Praxishilfe dient als Grundlage zur Bemessung einer einvernehmlichen Lösung für Verwandtenunterstützung zwischen Sozialdienst und unterstützungspflichtigen Verwandten. Kann keine einvernehmliche Lösung gefunden werden, vermag ein Sozialdienst die Verwandtenunterstützung nicht mit einer Verfügung zu regeln. Sie darf auch nicht als hypothetischer Betrag im Unterstützungsbudget angerechnet werden. Ohne einvernehmliche Lösung muss die Verwandtenunterstützung klageweise vor Zivilgericht geltend gemacht werden. Dabei ist zu beachten, dass die Zivilgerichte nicht an die hier vorgeschlagene Berechnungsweise gebunden sind.

Allgemeines zur Berechnung und Vereinbarung möglicher Verwandtenunterstützung

Durch Sozialdienste ist eine mögliche Verwandtenunterstützung anhand folgender Formel zu berechnen. Sie entspricht der Hälfte des Überschusses zwischen anrechenbarem Einkommen minus anrechenbarem Bedarf. Ob bei der Berechnung das steuerbare Einkommen oder das effektive Nettoeinkommen angerechnet werden soll, ist vom gewählten Vorgehen abhängig, wie auf den nachfolgenden Seiten erläutert wird (vgl. Ziff. 3).

Betrag der Verwandtenunterstützung = [(Anrechenbares Einkommen Einkommen + Vermögensverzehr) - Anrechenbarer Bedarf Pauschale für gehobene Lebensführung] / 2

Wenn eine einvernehmliche Lösung zur Leistung von Verwandtenunterstützung getroffen werden kann, ist dies in der Regel in einer Vereinbarung zwischen Sozialdienst und Verwandten festzuhalten. Der Unterstützungsbetrag kann den Verwandten durch den Sozialdienst in Rechnung gestellt und dann bei der Bedarfsbemessung für die unterstützte Person als Einnahme angerechnet werden. Wenn durch vermittelte Verwandtenunterstützung eine Ablösung der betreffenden Person möglich und sinnvoll ist, kann die Vereinbarung auch direkt zwischen den Verwandten getroffen werden - allenfalls vermittelt durch den Sozialdienst. Dabei ist aber zu berücksichtigen, ob eine direkte Vereinbarung zwischen den Verwandten und damit die Schaffung eines direkten Abhängigkeitsverhältnisses für den konkreten Fall zielführend ist.

Zwei Varianten: Einfache Berechnung oder vertiefte Berechnung

Die Begriffe „Einkommen“ und „Vermögen“ können sich auf die steuerbaren Werte (Bundessteuern) oder die effektiven Einkommens- und Vermögensverhältnisse beziehen. Es steht dem Sozialdienst frei, an welchen Angaben er sich für die Bemessung möglicher Verwandtenunterstützung orientiert. Im Sinne eines verwaltungsökonomischen Vorgehens empfiehlt die SKOS folgendes Vorgehen:

Es wird empfohlen die Verwandtenunterstützung einvernehmlich auf Grundlage von steuerbarem Einkommen und Vermögen zu berechnen (Variante A). Eine vertiefte Berechnung auf Grundlage effektiver Einkommens- und Vermögensverhältnisse (Variante B) ist dann empfohlen, wenn mit Variante A keine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann.

Variante A: Steuerbares Einkommen und Vermögen

Allenfalls kann eine einvernehmliche Lösung mit einer einfachen Berechnung gefunden werden, die sich nur auf steuerbares Einkommen und Vermögen stützt. Um eine Schweizweit möglichst einheitliche Bemessungsgrundlage zu haben, wird eine Orientierung an steuerbaren Einkommens- und Vermögenswerten gemäss direkter Bundessteuern empfohlen. In der Regel können Sozialhilfeorgane entsprechende Angaben von den kantonalen Steuerämtern auf Anfrage erhalten. Wo die Angaben von den Steuerämtern nicht herausgegeben werden, können sie von den betreffenden Verwandten direkt angefragt werden. Bei der direkten Kontaktaufnahme von Verwandten sind die kantonalen Vorgaben zu Daten- und Persönlichkeitsschutz der unterstützten Personen zu berücksichtigen.

Variante B: Effektives Einkommen und Vermögen

Bei dieser Variante gelten die Begriffe Einkommen und Vermögen gemäss SKOS-RL D.1 und D.3. Diese vertiefte Prüfung kann auf Wunsch des Sozialhilfeorgans oder auch der Verwandten erfolgen.

• Sozialhilfeorgane können dann ein Interesse an einer vertieften Prüfung haben, wenn aufgrund der vorhandenen Informationen davon ausgegangen werden kann, dass das steuerbare Einkommen und Vermögen (z.B. wegen umfassender Abzüge, Veränderung der finanziellen Verhältnisse) stark von den effektiven finanziellen Verhältnissen abweicht.

• Verwandte können dann ein Interesse an einer vertieften Prüfung haben, wenn sich die finanziellen Verhältnisse seit der letzten Steuerveranlagung geändert haben, wenn Verpflichtungen bestehen, die aus den Steuerdaten nicht ersichtlich sind oder wenn die finanziellen Verhältnisse von verheirateten oder eingetragenen Partnerschaften gesondert geprüft werden sollen.

Anrechenbares Einkommen Unabhängig davon, ob das steuerbare oder das effektive Einkommen berücksichtigt wird, gelten folgende Grundlagen:

Einkommen

Berücksichtigt wird das Einkommen der Verwandten ebenso wie auch das Einkommen von deren Partner aus Ehe oder eingetragener Partnerschaft (vgl. jedoch die Sonderfälle für verschwägerte Personen gemäss Ziff. 6).

Vermögensverzehr

Berücksichtigt wird jener Anteil des Vermögens, dessen Verzehr nach Abzug eines Freibetrags und unter Würdigung des Alters der verwandten Person als zumutbar scheint (Umwandlungsquote). Der Vermögensverzehr pro Monat entspricht 1/12 des Betrags, wie er auf folgender Grundlage bemessen wird:

Freibetrag Vom steuerbaren Vermögen sind die folgenden Beträge abzuziehen:

Alleinstehende 250 000 Franken

Verheiratete/ Eingetragene Partner 500 000 Franken

pro Kind (minderjährig oder in Ausbildung) 40 000 Franken

Anrechenbarer Bedarf

Zur Leistung von Verwandtenunterstützung sind nur Personen in guten finanziellen Verhältnissen verpflichtet. Als anrechenbarer Bedarf sind daher folgende Pauschalen für die gehobene Lebensführung zu berücksichtigen:

Pauschale für gehobene Lebensführung (pro Monat)

1-Personenhaushalt 10 000 Franken

2-Personenhaushalt 15 000 Franken

Zuschlag pro Kind im selben Haushalt

(minderjährig oder in Ausbildung) 1’700 Franken».

Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)” (pag. 171)

2.8. Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.

2.9. L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

2.10. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3).".

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale (TF) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

Giova ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

2.11. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente, nata il __________ 1988 - a beneficio delle prestazioni assistenziali inizialmente da settembre 2012 a luglio 2014, poi dal gennaio 2017 -, nel periodo oggetto della presente vertenza, viveva con la madre, __________ nell’ente di 2.5 locali da quest’ultima locato in __________, per una pigione di fr. 1'050.- mensili, spese incluse (cfr. all. a doc. I).

Per quanto attiene al percorso formativo della ricorrente, giova rilevare che dal curriculum vitae e dagli atti dell’incarto emerge che RI 1 ha conseguito, prima, il “Certificato di scuola specializzata indirizzo sanitario” nel 2007 (cfr. doc. 533), poi, e meglio nel 2015, l’attestato di maturit professionale come impiegata di commercio (cfr. doc. 534-535).

L’insorgente ha, in particolare, lavorato tra il 2015 ed il 30 novembre 2016 come “assistente al __________” __________ al 50% (cfr. doc. 535), occupazione ch’ella ha lasciato in seguito a problemi di salute che ne hanno nel tempo comportato e ne comportano l’inabilità lavorativa (cfr. doc. 487-514).

Per quanto attiene alle prestazioni Las che RI 1 ha percepito nel periodo oggetto della presente vertenza, giova rilevare che in data 26/28 aprile 2022, la ricorrente ha inoltrato una richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadenti il 30 aprile 2022 (cfr. doc. 294-296). Contestualmente, ha risposto “no” alla domanda a sapere se i redditi e la sostanza della sua economia domestica fossero cambiati.

Con decisione del 5 maggio 2022 l’USSI le ha riconosciuto il diritto alle prestazioni Las per il periodo dal 1° maggio al 30 novembre 2022, nella misura di fr. 1'531.- al mese (cfr. doc. 290-293).

Dalla relativa tabella di calcolo risulta che, per l’unità di riferimento composta dalla sola ricorrente, l’USSI ha computato un reddito computabile Las di fr. 0.- mensili, una spesa computabile di fr. 1'025.- al mese, di cui fr. 525.- per l’alloggio, fr. 500.- come premi per assicurazione malattia (cfr. doc. 292).

In data 14/17 novembre 2022, la ricorrente ha, poi, inoltrato la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadenti il 30 novembre 2022 (cfr. doc. 207-209). Contestualmente, ha risposto “no” alla domanda a sapere se i redditi e la sostanza della sua economia domestica fossero cambiati.

Con una prima decisione del 6 dicembre 2022 l’USSI le ha riconosciuto il diritto alle prestazioni Las per il periodo dal 1° al 31 dicembre 2022, nella misura di fr. 1'531.- al mese (cfr. doc. 203-206).

Dalla relativa tabella di calcolo risulta che, per l’unità di riferimento composta dalla sola ricorrente, l’USSI ha computato un reddito computabile Las di fr. 0.- mensili, una spesa computabile di fr. 1'025.- al mese, di cui fr. 525.- per l’alloggio, fr. 500.- come premi per assicurazione malattia (cfr. doc. 205).

Con una seconda decisione del 6 dicembre 2022 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto alle prestazioni Las per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2023, nella misura di fr. 1'531.- al mese (cfr. doc. 199-202).

Dalla relativa tabella di calcolo risulta che, per l’unità di riferimento composta dalla sola ricorrente, l’USSI ha computato un reddito computabile Las di fr. 0.- mensili, una spesa computabile di fr. 1'025.- al mese, di cui fr. 525.- per l’alloggio, fr. 500.- come premi per assicurazione malattia (cfr. doc. 201).

In data 11/21 aprile 2023, la ricorrente ha, poi, inoltrato la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadenti il 30 aprile 2023 (cfr. doc. 167-169). Contestualmente, ha risposto “no” alla domanda a sapere se i redditi e la sostanza della sua economia domestica fossero cambiati.

Con decisione del 24 aprile 2023 l’USSI le ha riconosciuto il diritto alle prestazioni Las per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, nella misura di fr. 1'556.- al mese (cfr. doc. 163-166).

Dalla relativa tabella di calcolo risulta che, per l’unità di riferimento composta dalla sola ricorrente, l’USSI ha computato un reddito computabile Las di fr. 0.- mensili, una spesa computabile di fr. 1'065.- al mese, di cui fr. 525.- per l’alloggio, fr. 540.- come premi per assicurazione malattia (cfr. doc. 165).

Contestualmente, l’USSI ha chiesto alla ricorrente di produrre, in occasione della successiva richiesta di rinnovo delle prestazioni Las, tra gli altri ed oltre ad “aggiornamenti in merito allo stato di salute”, “copia della decisione della prestazione complementare concessa a sua madre – per poter confermare la presa a carico della quota parte affitto” (cfr. doc. 153).

Il 10 maggio 2023, RI 1 ha comunicato all’USSI quanto segue:

" (…) come già comunicato dalla stessa signora __________ nel corso dell’anno scorso, le prestazioni complementari non le sono state concesse e dunque il pagamento dell’affitto viene saldato a metà da me grazie al vostro aiuto e metà da mia mamma. La signora __________ non percepisce nessuna PC; l’affitto quindi non è pagato da nessun ufficio esterno” (cfr. doc. 159).

In allegato, la ricorrente ha prodotto la decisione della Cassa __________ del 3 ottobre 2022, dalla quale risulta che la domanda di prestazioni complementari presentata dalla madre, __________, il 20 settembre 2022 è stata respinta, poiché “dalla documentazione (…) risulta che lei dispone di una sostanza netta quantificabile in CHF 154'288.44 (stato 01.08.2022) composta nel seguente modo: Liquidità CHF 154'288.44” (cfr. doc. 160-161).

Giova, a questo punto, rilevare che parte degli atti formanti l’incarto è relativo non alla persona della ricorrente, bensì alla madre di quest’ultima.

Da tale documentazione emerge, in particolare, che nei confronti di __________, pure a beneficio, a quel tempo, delle prestazioni Las, con decisione del 7 luglio 2022 l’USSI aveva riconosciuto prestazioni assistenziali per quel mese nell’ordine di fr. 1'531.- (cfr. doc. 436-439).

Il 18 ottobre 2022, tuttavia, l’amministrazione aveva chiesto la restituzione dell’integralità di tale importo, ritenuto come fosse nel frattempo emerso che __________ aveva proceduto al ritiro del capitale della cassa pensione (LPP), e meglio in data 14 luglio 2022, com’ella avrebbe comunicato all’USSI il 25 luglio 2022 (cfr. doc. 430-431). In relazione ad un eventuale rimborso, grazie al capitale LPP ritirato, delle prestazioni assistenziali percepite, __________ ha a più riprese preso contatto, per iscritto, con l’USSI, senza – stando ai documenti presenti nell’incarto relativo alla figlia, tuttavia ottenere riscontro, se non mediante l’ordine di restituzione suindicato (cfr. doc. 411-414).

Ricevuta, quindi, a maggio 2023 ulteriore copia della decisione resa dalla Cassa __________ nei confronti di __________, questa volta anche da parte della ricorrente, con decisione del 17 maggio 2023 l’USSI ha chiesto a RI 1 la restituzione della somma di complessivi fr. 5'250.-, pari alla quota parte dell’affitto riconosciutale tra agosto 2022 e maggio 2023.

L’USSI ha motivato il proprio provvedimento come segue:

" (…) dagli accertamenti svolti e in particolare da una verifica effettuata dal nostro Ufficio, abbiamo rilevato che lo scrivente Ufficio ha continuato ad erogarle la quota parte dell’affitto (1/2) per il periodo agosto 2022-maggio 2023, nonostante il diritto fosse venuto a cadere.

La partecipazione della spesa alloggiativa può essere riconosciuta dal nostro Ufficio unicamente qualora il/i genitore/i sia/siano al beneficio di prestazioni di sostegno sociale o della prestazione complementare. In seguito alle dovute verifiche, abbiamo appurato che questo non è il suo caso dal 01.08.2022.” (cfr. doc. 421-422).

Il 20 maggio 2023, RI 1 ha quindi interposto reclamo contro la decisione emessa nei suoi confronti il 17 maggio precedente, facendo, in particolare, valere quanto segue:

" (…)

· La signora __________, così come il Comune di __________, erano al corrente da ottobre 2022 della decisione delle PC di non erogare nessun contributo alla signora __________.

· Non ho assolutamente percepito indebitamente e in modo truffaldino, così come dichiarato, il contributo corrispondente alla metà dell’affitto poiché i CHF 525 mensili che mi sono stati versati sono stati utilizzati proprio per il pagamento dello stesso. La signora __________ era la funzionaria incaricata anche di mia mamma. La signora __________ ha inoltrato sin da subito richiesta alla signora __________ per provvedere a verificare quanto avrebbe dovuto restituire a USSI, dopo il ritiro della piccola cassa pensione reso necessario a luglio per sopravvivere poiché USSI non erogava da quel momento più contributi a seguito dell’accoglimento di prestazione da parte di AI (…) anche in quel caso la signora __________ non ha risposto alle raccomandate. (…)

· Proprio perché non ho nulla da nascondere è perché ero e sono in totale buona fede, ho provveduto immediatamente a rispondere alla signora __________ quanto, nella lettera di accoglimento delle prestazioni assistenziali del 24 aprile, mi ha richiesto di comunicare nuovamente la situazione di mia mamma signora __________ (…)” (cfr. doc. 407-408).

Il 19 giugno 2023, l’avv. RA 1, per conto della sua assistita, ha comunicato all’USSI che la propria mandante era intenzionata a mantenere il proprio reclamo ed osservato quanto segue:

" (…) il parente obbligato non è tenuto a intaccare il suo patrimonio per assistere un parente se lo stesso deve rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia. Il secondo pilastro, prelevato dalla madre della signora RI 1 non deve pertanto essere intaccato. Con la presente, la signora RI 1 fa inoltre istanza affinché venga concesso l’effetto sospensivo al reclamo da lei interposto e che venga posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio a favore della scrivente legale (…)”.

La legale ha inoltre postulato, in via subordinata e nell’ipotesi in cui il reclamo interposto da RI 1 non avesse trovato accoglimento, il condono della restituzione, ritenendone adempiuti i presupposti (cfr. doc. 405-406).

Con decisione su reclamo del 9 novembre 2023, l’USSI ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).

In allegato al proprio ricorso, RI 1, per il tramite della propria legale, ha prodotto la seguente documentazione:

Decisione USSI di data 24 aprile 2023, con la quale alla ricorrente è stato il riconosciuto il diritto alle prestazioni Las dal 1° maggio al 31 agosto 2023 per fr. 1'556.- mensili, computando a titolo di “spesa alloggio” fr. 525.-/mese (cfr. all. D a doc. I);

Decisione USSI di data 16 maggio 2023, con la quale alla ricorrente è, invece, stato il riconosciuto il diritto alle prestazioni Las dal 1° giugno al 31 agosto 2023 per fr. 1'031.- (in luogo dei precedenti fr. 1’556.- mensili) senza più computare, a titolo di “spesa alloggio”, fr. 525.-/mese (cfr. all. L a doc. I);

“Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” sottoscritto dalla ricorrente il 20 maggio 2023 e dal suo Comune di domicilio il 2 giugno seguente (cfr. all. L a doc. I);

Il certificato per l’anno 2022, dal quale emerge che in totale a favore di RI 1 sono state erogate prestazioni Las per complessivi fr. 155'983.22 (stato al 31 dicembre 2022), di cui fr. 19'998.20 nel 2022 (cfr. all. a doc. I).

In allegato alla propria replica del 1° febbraio 2024, l’avv. RA 1 ha prodotto, in particolare, la seguente documentazione:

Decisione prestazioni complementari all’AVS e all’AI del 5 dicembre 2023, dalla quale emerge che a __________ è stato riconosciuto il diritto a prestazioni mensili di totali dr. 1'409.40 a decorrere da settembre 2023 (cfr. all. a doc. V).

Dalla decisione in questione risulta, pure, che per determinare il fabbisogno vitale di __________, a titolo di affitto, rispettivamente, di “costi di riscaldamento forfettari” per la madre della ricorrente sono state computate le cifre di fr. 12'240.- e fr. 1'530.- annui, dalla cui somma quale è stata dedotta la “quota coinquilino” di fr. 6'885.- (pari al 50%). Emerge inoltre che allorquando è stato (ri)calcolato il diritto alle PC, e meglio dal 1° settembre 2023, dei fr. 154'288.44 di II pilastro ritirati dalla donna, ella ne conservava ancora 99'942.- e che percepiva una rendita AVS/AI pari a fr. 11’64.- annui (cfr. all. a doc. V);

Reclamo interposto contro le decisioni d’ “accoglimento delle prestazioni ordinaria del 23 novembre 2023, emanate” dall’USSI “per i periodi 1° dicembre 2023 – 31 dicembre 2023 e dal 1° gennaio 2024 – 31 maggio 2024”, pure versate agli atti dalla parte ricorrente (cfr. all. a doc. V).

Con osservazioni del 1° marzo 2024 (cfr. supra consid. 1.6.), l’avv. RA 1 ha prodotto le “conferme di pagamento” a valere quale comprova della corresponsione da parte di RI 1 alla madre della propria quota per la locazione, riferite ai mesi di agosto 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024 e “contributo spese corrente 2024” (cfr. all. a doc. IX).

2.12. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva, innanzitutto, con riferimento alle censure esposte tanto in sede di reclamo, quanto di ricorso (nel senso che “(…) Si ribadisce che la persona incaricata di trattare la pratica di USSI riguardante la signora __________ e la signora RI 1 è la stessa. Quest’ultima era pertanto al corrente di tutta la situazione. (…)”; cfr. supra consid. 1.2.) che la buona fede e l’onere troppo grave costituiscono i presupposti del condono (cfr. supra consid. 2.10.).

Come visto, per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. supra consid. 2.9; STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Le censure sollevate in questo senso nell’impugnativa (cfr. supra consid. 1.2.) sono, pertanto, qui inammissibili.

2.13. Dalle carte processuali emerge che RI 1, nelle varie decisioni di accoglimento delle richieste di rinnovo delle prestazioni Las susseguitesi nel tempo, è sempre stata considerata quale unica componente della sua unità di riferimento. Analogamente dicasi per la madre.

A beneficio della ricorrente, come visto, nel periodo determinante (agosto 2022-maggio 2023) l’USSI ha sempre erogato una quota parte affitto relativo all’appartamento che condivide con __________, e meglio di fr. 525.- al mese (cfr. supra consid. 2.11).

Dagli atti trasmessi d RI 1 alla parte resistente il 10 maggio 2023, è, poi, emerso che la prima domanda di prestazioni complementari presentata da __________ era stata respinta poiché la medesima disponeva di una sostanza quantificata, al 1° agosto 2022, in fr. 154'288.44 (cfr. supra consid. 2.11.).

Sulla base del fatto che a __________ non era stato concesso il diritto a percepire le PC, l’USSI ha chiesto la restituzione di quanto erogato a favore della ricorrente tra agosto 2022 e maggio 2023 a titolo di quota parte della locazione dell’ente ove ella vive con la madre, ritenuto che, ha rilevato la parte resistente, “La partecipazione della spesa alloggiativa può essere riconosciuta dal nostro Ufficio unicamente qualora il/i genitore/i sia/siano al beneficio di prestazioni di sostegno sociale o della prestazione complementare. In seguito alle dovute verifiche, abbiamo appurato che questo non è il suo caso dal 01.08.2022” (cfr. supra consid. 2.11.).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva - la decisione su reclamo essendo silente su questo punto - che deve essere innanzitutto stabilito quale sarebbe il fondamento normativo posto dall’amministrazione alla base dell’asserito obbligo di assistenza da parte di __________ nei confronti della figlia, RI 1.

A tal fine, giova innanzitutto rilevare, in primo luogo, che la ricorrente è nata nel 1988. Secondariamente, ch’ella ha completato la propria formazione (due, a ben vedere; cfr. supra consid. 2.11).

Dal punto di vista del diritto civile, pertanto, un dovere di mantenimento da parte della madre non deriva dagli artt. 276-277 CC.

L’unico motivo che imporrebbe, eventualmente, alla genitrice un obbligo nei confronti della figlia in termini di assistenza finanziaria poggerebbe, dunque, sul disposto degli artt. 328-329 CC.

Tuttavia, rammentato che l’assistenza tra parenti può essere pretesa unicamente nei confronti di coloro che vivono in condizioni agiate (cfr. supra consid. 2.6.; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7. Auflage 2022, T. Koller / M. Egger, n. 15 ad art. 328 CC), un eventuale obbligo economico di ___________ nei confronti della ricorrente è parimenti escluso.

Ciò ritenuto che __________, sino al ritiro del capitale LPP (ed al riconoscimento di una rendita AI parziale), beneficiava delle prestazioni Las, non avendo entrate sufficienti a provvedere al proprio sostentamento e quindi men che meno atte ad essere assimilate ad un reddito che ne farebbe un soggetto che vive in condizioni agiate.

Nemmeno la (parziale) rendita AI ed il capitale del II pilastro, ritirato nel luglio 2022 fanno sì che la madre della ricorrente le dovesse assistenza ai sensi dell’art. 328 CC, ritenuto che, se è vero che nel calcolo per stabilire l’agiatezza deve essere presa in considerazione anche la sostanza al fine di determinare concretamente la situazione economica globale dell’eventuale debitore, è altrettanto vero, però, che quest’ultimo non è tenuto ad intaccare la sostanza che deve assicurargli a lungo termine il sostentamento, com’è il caso degli averi previdenziali (in tal senso, cfr. DTF 132 III 97; “Toutefois, le débiteur ne sera pas tenu d’entamer sa fortune lorsque celle-ci doit demeurer intacte afin d’assurer à long terme ses moyens d’existence. A ce titre, il s’agira également de prendre en compte la prévoyance-vieillesse ainsi que la prise en charge de soins à longue durée. Le droit du débiteur potentiel de ne pas voir sa fortune ou son revenu entamé n’existe que si le soutien met en danger le moyen de subsistance du demandeur déjà dans un avenir proche” in: Antoine Eigenmann in Commentaire romand Code civil I, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2e édition, Bâle 2024, n. 25 ad art. 328 CC; in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7. Auflage, 2022, T. Koller / M. Egger, n. 15c-15d, 16-16a, 17-18 ad art. 328 CC).

A ciò va aggiunto quanto segue.

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione contestata è stata resa, mentre i fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022 consid. 5, parzialmente pubblicata in DTF 149 V 2; DTF 148 V 21 consid. 5.3.; DTF 130 V 138 consid. 2).

Tuttavia, eccezionalmente il giudice, al momento in cui decide, può anche tenere conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano strettamente connessi all’oggetto della lite, siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e siano suscettibili di influenzare il giudizio, e meglio l’apprezzamento della situazione al momento in cui la decisione impugnata è stata emessa. I diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, devono parimenti essere ossequiati (cfr. STF 9C_47/2022 del 22 novembre 2022 consid. 5.1.2.; 8C_224/2021 del 24 marzo 2022 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 138 consid. 2.1.).

Ora, dalla decisione resa dalla Cassa __________ il 5 dicembre 2023 emerge, in primo luogo che la sostanza derivante dal ritiro del secondo pilastro da parte della madre di RI 1, a settembre 2023 era già diminuita al di sotto di fr. 100'000.- (cfr. art. 9a LPC).

Inoltre, risulta che nel calcolo volto a stabilire il diritto, o meno di __________ alle PC, è stato tenuto conto unicamente della sua quota parte di affitto (1/2) (cfr. supra consid. 2.11.).

Non sussistendo, alla luce di quanto precede, obblighi di mantenimento, né di assistenza in capo a __________ a beneficio della ricorrente, è dunque a torto che l’USSI ha ritenuto che la genitrice, ritirato il proprio capitale LPP, avrebbe con questo dovuto prendere a carico, oltre alla propria, anche la quota di pigione di RI 1 e considerato indebita la percezione da parte di quest’ultima di fr. 5'250.- tra agosto 2022 e maggio 2023 chiedendone la restituzione.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la decisione su reclamo impugnata annullata.

2.14. Per completezza, questa Corte rileva, infine, che l’osservazione della parte resistente, che in sede di duplica (cfr. supra consid. 1.5.) ha osservato che “nel periodo dal mese di aprile 2021 al mese di ottobre 2022 la signora __________, madre della ricorrente, ha provveduto a versare l’intera pigione dovuta per l’alloggio in comune con la figlia RI 1. Dagli estratti conto della signora RI 1 non emerge in alcun modo che ella abbia mai versato alla madre la quota parte alloggio riconosciutole dall’USSI per tale periodo. Si ritiene pertanto verosimile che la madre della ricorrente abbia sempre fatto fronte anche alla quota parte della spesa alloggiativa della figlia, aiutandola. Si aggiunge, inoltre, che dal mese di novembre 2022 la ricorrente non si è limitata a pagare al locatore la quota parte della spesa alloggiativa ma ha provveduto a pagare l’intero importo dovuto senza che dagli estratti conti emerga alcun contributo da parte della madre”, non merita tutela, e meglio per le ragioni esposte di seguito.

La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).

In concreto la decisione su reclamo del 9 novembre 2023 concerne unicamente la restituzione di parte delle prestazioni Las percepite nel periodo da agosto 2022 a maggio 2023.

Innanzitutto, quindi, giova rilevare che le osservazioni della parte resistente relative al periodo da aprile 2021 a luglio 2022 compresi esulano, quindi, dall’oggetto della presente vertenza.

Analogamente dicasi per le “conferme di pagamento” a valere quale comprova della corresponsione da parte di RI 1 alla madre della quota parte per la locazione, versate in atti con osservazioni del 1° marzo 2024 da parte della legale della ricorrente e riferite ai mesi di agosto 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024 e “contributo spese corrente 2024” (cfr. all. a doc. IX e supra consid. 2.11.).

Per il periodo successivo, a mero titolo abbondanziale, il TCA rileva che dagli stessi estratti conto indicati dall’USSI, per esempio per il mese agosto 2022, risulta sì che la “madre della ricorrente, ha provveduto a versare l’intera pigione dovuta per l’alloggio in comune con la figlia RI 1”, mentre “non emerge in alcun modo che ella abbia mai versato alla madre la quota parte alloggio riconosciutole dall’USSI per tale periodo”. Altrettanto da quegli estratti conto emerge, però, che sempre per il solo mese di agosto 2022 la ricorrente ha sostenuto spese per generi alimentari (__________ e __________) nelle vicinanze del domicilio per oltre fr. 900.- quindi con ogni verosimiglianza anche afferenti al sostentamento della propria mamma, che RI 1 ha corrisposto il canone __________, saldato imposte a nome della madre, pagato l’emissione di certificati dello Stato civile sempre della genitrice, o fatture a nome di quest’ultima (cfr. doc. 231-238), di modo che se non vi è stata la corresponsione esatta (in contanti o tramite ordine sul conto postale) della quota parte del canone locativo a __________ che, da parte sua, ha poi versato l’intera pigione al locatore, i fr. 525.- mensili riconosciuti a titolo di spese per l’alloggio a di RI 1 sono da questa stati in altro modo compensati a favore della madre. __________, quindi, non ha fornito, contrariamente a quanto ipotizzato dall’USSI, un aiuto economico alla figlia, né viceversa.

Per i mesi successivi, si pensi per esempio a novembre o dicembre 2022, dagli estratti conto in atti emerge, poi, la stessa situazione, ma a parti inverse. Se infatti è vero che è stata RI 1 a corrispondere in toto il corrispettivo della pigione dell’appartamento che condivide con __________, altrettanto vero è che dagli estratti conto della ricorrente per novembre e dicembre 2022 non risultano spese per generi alimentari di rilievo, che con tutta verosimiglianza era dunque la madre a sostenere per entrambe (cfr. doc. 181-183; 184-187).

2.15. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

2.16. Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

§ La decisione su reclamo del 9 novembre 2023 è annullata.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà alla ricorrente l’importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili (IVA compresa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

22

Gerichtsentscheide

67